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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4616/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] Uni,
e
C.F. nata a [...]ò (SS), il Parte_2 C.F._2
22/05/1964, residente in [...]8,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Edoardo De Iorio (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 01/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 26/06/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della IG maggiorenne non ancora indipendente economicamente, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, fissando la propria residenza separatamente.
2) La casa coniugale, sita in Genova, Via Antonio Gandin 54/8, di proprietà esclusiva della moglie con l'arredamento che la compone, sarà assegnata Parte_2
definitivamente a quest'ultima, che la abiterà unitamente ai figli maggiorenni ed _1
, mantenendo in essa la propria residenza. Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3) si obbliga a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento mensile della IG , maggiorenne, ma Persona_3
economicamente non ancora indipendente, l'importo di €. 500,00 (cinquecento/00), che verrà versato direttamente alla IG , a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato a Per_2
quest'ultima, somma da rivalutarsi secondo gli adeguamenti ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di omologa della separazione.
4) si obbliga altresì al pagamento per intero delle spese universitarie tutte Parte_1
relative alla IG . Le parti si accordano fin d'ora che, nel mese in cui il padre Persona_3
provvederà al pagamento della rata di spese universitarie, alla data di scadenza indicata nella rata stessa, verrà esonerato, limitatamente a quel solo mese, dal versamento del contributo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) relativo al mantenimento della IG, che continuerà regolarmente a corrispondere dal mese successivo. si Parte_2 impegna a corrispondere alla IG l'assegno di mantenimento a carico del padre Per_2
come sopra convenuto per le mensilità che non verranno versate dal padre come stabilito nel modo che precede.
5) a sua volta, si obbliga al pagamento per intero dei canoni di Parte_2
locazione e delle spese di amministrazione, relative all'alloggio della IG , da Persona_3
lei condotto in locazione a Bologna, per poter frequentare la facoltà di Medicina
Veterinaria.
6) Le altre spese di natura straordinaria relative alla IG verranno Persona_3
equamente suddivise al 50% tra i genitori e . Parte_1 Parte_2
7) , in ottemperanza agli accordi presi con il presente atto, entro sei mesi Parte_1
dalla data di omologa della separazione, si impegna a cedere ai figli ed Persona_4 Per_3
, la piena proprietà dell'immobile sito in Genova, alla Via Ricca 22/23, mantenendo
[...]
per sé l'usufrutto su detto immobile, nonché a cedere la piena proprietà dell'immobile sito in Montaldo di Mondovì (CN), alla Via S. Salvatore 33/1 e la quota di sua proprietà del box annesso, con usufrutto sia per se stesso che per la moglie su detto Parte_2
immobile. Al presente atto si applicano tutte le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 N. 74, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1992 N. 176 e con sentenza in data 10 maggio 1999 N. 154 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 49E del 16 marzo 2000 (richiamate
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 altresì le Circolari dell'Agenzia delle Entrate N. 27 in data 21 giugno 2012 e N. 2/E in data
21 febbraio 2014).
8) Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, con alcuni giorni di anticipo, il periodo in cui si recherà nell'immobile di Montaldo di Mondovì (CN). Le spese di amministrazione ed utenze del suddetto immobile saranno a carico del marito e la moglie provvederà a rimborsare le stesse in proporzione al suo periodo di utilizzo.
9) L'autovettura Skoda Fabia tg FC761ME, il motociclo SY DE tg. EJ46147 ed il motociclo Honda CBF 125 tg EP02028, già intestati al marito , verranno Parte_1
definitivamente assegnati a quest'ultimo.
10) Ciascun coniuge terrà per sé eventuali risparmi depositati sui c/c a lui intestati, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni domanda di reciproco mantenimento, dichiarando altresì di aver definito con il presente accordo tutti i rapporti economico patrimoniali a qualsiasi titolo collegati o collegabili al rapporto di coniugio e/o comunque insorti tra le parti, rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche se non ancora formalizzata, fatte salve le eccezioni di cui ai punti che precedono.
12) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1994, Numero 361, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238; 12).
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] Uni,
e
C.F. nata a [...]ò (SS), il Parte_2 C.F._2
22/05/1964, residente in [...]8,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Edoardo De Iorio (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 01/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 26/06/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento della IG maggiorenne non ancora indipendente economicamente, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, fissando la propria residenza separatamente.
2) La casa coniugale, sita in Genova, Via Antonio Gandin 54/8, di proprietà esclusiva della moglie con l'arredamento che la compone, sarà assegnata Parte_2
definitivamente a quest'ultima, che la abiterà unitamente ai figli maggiorenni ed _1
, mantenendo in essa la propria residenza. Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 3) si obbliga a corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento mensile della IG , maggiorenne, ma Persona_3
economicamente non ancora indipendente, l'importo di €. 500,00 (cinquecento/00), che verrà versato direttamente alla IG , a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato a Per_2
quest'ultima, somma da rivalutarsi secondo gli adeguamenti ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di omologa della separazione.
4) si obbliga altresì al pagamento per intero delle spese universitarie tutte Parte_1
relative alla IG . Le parti si accordano fin d'ora che, nel mese in cui il padre Persona_3
provvederà al pagamento della rata di spese universitarie, alla data di scadenza indicata nella rata stessa, verrà esonerato, limitatamente a quel solo mese, dal versamento del contributo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) relativo al mantenimento della IG, che continuerà regolarmente a corrispondere dal mese successivo. si Parte_2 impegna a corrispondere alla IG l'assegno di mantenimento a carico del padre Per_2
come sopra convenuto per le mensilità che non verranno versate dal padre come stabilito nel modo che precede.
5) a sua volta, si obbliga al pagamento per intero dei canoni di Parte_2
locazione e delle spese di amministrazione, relative all'alloggio della IG , da Persona_3
lei condotto in locazione a Bologna, per poter frequentare la facoltà di Medicina
Veterinaria.
6) Le altre spese di natura straordinaria relative alla IG verranno Persona_3
equamente suddivise al 50% tra i genitori e . Parte_1 Parte_2
7) , in ottemperanza agli accordi presi con il presente atto, entro sei mesi Parte_1
dalla data di omologa della separazione, si impegna a cedere ai figli ed Persona_4 Per_3
, la piena proprietà dell'immobile sito in Genova, alla Via Ricca 22/23, mantenendo
[...]
per sé l'usufrutto su detto immobile, nonché a cedere la piena proprietà dell'immobile sito in Montaldo di Mondovì (CN), alla Via S. Salvatore 33/1 e la quota di sua proprietà del box annesso, con usufrutto sia per se stesso che per la moglie su detto Parte_2
immobile. Al presente atto si applicano tutte le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 N. 74, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1992 N. 176 e con sentenza in data 10 maggio 1999 N. 154 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 49E del 16 marzo 2000 (richiamate
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 altresì le Circolari dell'Agenzia delle Entrate N. 27 in data 21 giugno 2012 e N. 2/E in data
21 febbraio 2014).
8) Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, con alcuni giorni di anticipo, il periodo in cui si recherà nell'immobile di Montaldo di Mondovì (CN). Le spese di amministrazione ed utenze del suddetto immobile saranno a carico del marito e la moglie provvederà a rimborsare le stesse in proporzione al suo periodo di utilizzo.
9) L'autovettura Skoda Fabia tg FC761ME, il motociclo SY DE tg. EJ46147 ed il motociclo Honda CBF 125 tg EP02028, già intestati al marito , verranno Parte_1
definitivamente assegnati a quest'ultimo.
10) Ciascun coniuge terrà per sé eventuali risparmi depositati sui c/c a lui intestati, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni domanda di reciproco mantenimento, dichiarando altresì di aver definito con il presente accordo tutti i rapporti economico patrimoniali a qualsiasi titolo collegati o collegabili al rapporto di coniugio e/o comunque insorti tra le parti, rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche se non ancora formalizzata, fatte salve le eccezioni di cui ai punti che precedono.
12) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1994, Numero 361, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238; 12).
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4