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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 4532/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi, come da procure in calce al C.F._3 ricorso introduttivo, dall'Avv. Giancarlo Pitaro, presso il cui studio, sito in
AR, alla Via XX Settembre n. 62, elettivamente domiciliano
- PARTE RICORRENTE -
E
(P.IVA.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nonché (C.F.: Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Masciari, presso il cui studio sito in AR, alla Via Della Resistenza n. 14, sono elettivamente domiciliati
- PARTE RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., , Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_3 [...] nonché in proprio e quale CP_1 Parte_4 amministratore unico della predetta società, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare il sig. e la in persona del Parte_4 CP_1
l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione in capo agli attori dell'indebito oggettivo ricevuto per un totale di euro 120.000,00 e per
l'effetto condannare il sig. in proprio e in qualità di Parte_4
Amministratore e Socio Unico della e la in CP_1 CP_1 persona del l.r.p.t., in via solidale (e in via di subordine pro quota) al pagamento di euro 70.000,00 in capo al sig. ed euro Parte_2
50.000,00 in capo ai coniugi e , oltre ad Controparte_2 Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.; 2) in via di subordine, accertare e dichiarare il sig. e la Parte_4 [...]
, in persona del l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione CP_1 in capo agli attori dell'arricchimento senza giusta causa ricevuto per un totale di euro 120.000,00 e per l'effetto condannare il sig. Parte_4
in proprio e in qualità di Amministratore e Socio Unico della
[...]
e la in persona del l.r.p.t., in via solidale (e in CP_1 CP_1 via di subordine pro quota) al pagamento di euro 70.000,00 in capo al sig. ed euro 50.000,00 in capo ai coniugi ed Parte_2 Controparte_2
, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come Parte_3 per legge. 3) Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali come per legge”.
pagina 2 di 12 A sostegno della domanda spiegata, la parte ricorrente ha rappresentato: che non era mai stato stipulato tra le parti alcun contratto scritto né verbale;
che aveva effettuato un primo bonifico per un importo Parte_3 di € 50.000,00 in data 13.07.2022 sul conto corrente bancario della
[...]
con causale “contratto di consulenza finanziaria Controparte_1 codice 891”; che successivamente , figlio dei coniugi Parte_2 aveva eseguito una serie di bonifici (e, più segnatamente: in CP_3 data 21.12.2022, un bonifico di € 20.000,00, sul conto corrente della società resistente, con causale “riferimento conto Orazio Armone 891”; in data
01.02.2023, un bonifico di € 15.000,00 in favore del con causale Pt_4
“acquisto quote”; in data 31.01.2023, un bonifico sul conto della
[...]
per l'importo di € 10.000,00 con causale Controparte_1
“riferimento conto ; in data 03.02.2023, un bonifico in Parte_1 favore del di € 5.000,00 con causale “acquisto quote”; infine, in Pt_4 data 07.06.2023 e 09.06.2023, due bonifici con causale “acquisto quote” in favore di dell'importo rispettivamente di € Parte_4
5.000,00 ed € 15.000,00) per un importo complessivo di € 70.000,00 (di cui € 40.000,00 corrisposti a ed € 30.000,00 alla Parte_4
; che, pur avendo gli odierni ricorrenti richiesto Controparte_1 la restituzione della somme corrisposte, il non vi provvedeva e Pt_4 che, pertanto, gli attori presentavano denuncia-querela dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di AR .
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto: di aver fornito prova degli eseguiti pagamenti, depositando le ricevute di attestazione di esecuzione e di conferma da parte delle banche degli avvenuti bonifici eseguiti in favore del e della società resistente;
che tali pagamenti sono privi di Pt_4 giustificazione causale, non sussistendo alcun contratto, e pertanto gli attori hanno diritto all'integrale restituzione della somma corrisposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che il sarebbe tenuto a rispondere in via Pt_4 solidale con la anche in relazione agli importi Controparte_1 pagati alla società, a mente degli artt. 2462 e 2476 c.c. , in quanto unico socio ed amministratore unico della stessa;
che, in via subordinata, i pagina 3 di 12 convenuti sono tenuti, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare gli attori ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a risarcirli delle somme indebitamente pagate.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti in giudizio la e Controparte_1 Parte_4
, i quali hanno eccepito, in via preliminare: la nullità della
[...]
Contro notificazione eseguita nei confronti della per Controparte_1 violazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto, essendo la società provvista di domicilio digitale, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo pec della stessa o comunque presso la sua sede sociale e, solo ove non fosse andata a buon fine, presso la residenza del legale rappresentante;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di controversia avente ad oggetto contratti “bancari e finanziari”; la nullità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per genericità della domanda giudiziale in relazione al petitum e alla causa petendi.
Nel merito, parte resistente ha contestato la legittimazione passiva del deducendo che egli avrebbe agito quale legale rappresentante Pt_4 della e che, dunque, nessun inadempimento Controparte_1 potrebbe essergli attribuito, neanche ai sensi degli artt. 2462 e 2476 c.c., non sussistendo i presupposti di cui alle citate disposizioni.
Ha dedotto inoltre: che non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 2033
c.c., ovvero il pagamento non dovuto, in quanto la corresponsione delle somme versate dalla parte ricorrente era avvenuta per un investimento di cui i ricorrenti avevano conoscenza e in relazione al quale avevano manifestato la loro volontà ; che l'azione di ingiustificato arricchimento sarebbe inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà; che gli attori non hanno provato il fatto costitutivo della propria pretesa, atteso che essi stessi hanno dichiarato che non esiste alcun contratto né scritto né orale;
che il in qualità di legale rappresentante della Pt_4 [...]
aveva fornito ai ricorrenti tutte le informazioni Controparte_1
pagina 4 di 12 riguardanti l'investimento finanziario;
che non trattandosi di un semplice deposito, bensì di un contratto aleatorio, il risparmiatore non avrebbe diritto alla restituzione del capitale magg iorato di interessi;
che, per le medesime ragioni, era infondata altresì la domanda di restituzione delle somme corrisposte da per “acquisto di quote”. Parte_2
Pertanto, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, ogni avversa deduzione eccezione e richiesta rigettata, così decidere: 1)In via preliminare, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità della notifica alla Controparte_1 con sede legale sita in AR alla via Milelli n. 12; 2)Gradatamente, accertare e dichiarare l'improcedibilità della presente domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3)Gradatamente ancora, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, il difetto di legittimazione attiva degli istanti ovvero il difetto di legittimazione passiva del sig. in proprio;
4) Parte_4
Gradatamente, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità del ricorso in quanto contiene contestualmente domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e domanda di arricchimento senza causa ex art.
2041 c.c. incompatibili tra di loro rendendo inammissibile l'azione ex art.
281decies c.p.c.; 5)Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa,
l'inammissibilità delle domande di indebito oggettivo ex art. 2033 cc e la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041c.c. 6) Nel merito : rigettare, per le causali di cui in premessa, il ricorso avanzato dai signori
ed , in quanto Parte_3 Parte_1 Parte_2 inammissibile, nullo, e comunque infondato in fatto ed in diritto nei confronti dei resistenti;
7)Con vittoria di spese e competenze presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Istruita documentalmente, all'udienza del 22/03/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la decisione e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
All'esito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza,
pagina 5 di 12 resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo eseguita dai ricorrenti nei confronti della Controparte_1
[...]
La parte resistente ha dedotto la nullità della notificazione, in quanto i ricorrenti avrebbero notificato l'atto introduttivo alla Controparte_1 direttamente al quale legale rappresentante della società
[...] Pt_4 convenuta, senza aver tentato preventivamente la notifica tramite pec o presso la sede legale della società.
L'eccezione è infondata.
L'art. 145 c.p.c. prevede due modalità alternative di notificazione alle persone giuridiche: la notificazione nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile;
la notificazione a norma de gli artt. 138, 139 e 140, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Solo laddove la consegna dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto che la notifica possa essere eseguita nei confronti del rappresentante della società con le modalità di cui all'art. 140 o 143 c.p.c..
Inoltre, preme osservare che il d.lgs. 149/2022 ha previsto, per i giudizi introdotti in data successiva al 28/02/2023, l'obbligo per gli avvocati di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e P.A. via Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante Servizio elettronico di recapito certifi cato qualificato, fatta eccezione per il caso in cui non sia possibile eseguir e la notifica secondo tali modalità o la stessa non abbia avuto esito positivo per ca use non imputabili al destinatario.
Dalle risultanze processuali emerge che il procuratore dei ricorrenti, nella pagina 6 di 12 relata di notifica, ha dichiarato di non aver potuto notificare il ricorso a mezzo pec ovvero che la notifica a mezzo pec ha avuto esito negativo per causa non imputabile al desti natario: la mancata documentazione del malfunzionamento o della problematica che sia stata causa di tale impossibilità di trasmissione dell'atto non assume rilievo ai fini della nullità della notifica, tenuto conto della mancata espressa previsione di un'ipotesi di nullità.
Tuttavia, nel caso di specie, si è proceduto direttamente con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. alla notifica all'amministratore unico, Parte_4
, mentre, come osservato, la notifica con le modalità di cui
[...] all'art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso in cui la copia da notificare non può essere consegnata presso la sede legale della società per difficoltà di ordine materiale .
Nondimeno la costituzione in giudizio della società destinataria dell'atto ha sanato con effetto ex tunc il vizio della notificazione ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c..
Ed invero, il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui una nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato vale anche per le noti ficazioni: la nullità della notificazione dell'atto è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, quando il destinatario dell'atto si costituisce in giudizio, pur se al solo fine di far valere il vizio della notificazione della vocatio in ius, senza che ne sia derivato pregiudizio della difesa (Cass. civ., ord. n. 24329/2024).
L'eccezione va pertanto disattesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha allegato che tra le parti non è mai stato stipulato alcun contratto e ha domandato la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al e alla Pt_4 Controparte_1 ne consegue che la presente controversia non rientra tra quelle soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5
d.lgs. 28/2010.
pagina 7 di 12 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per genericità dello stesso.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. – norma applicabile al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 -decies e ss. c.p.c., come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione - la citazione deve considerarsi nulla solo se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dall'art. 163, co. 3 n.3 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio,
l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto n elle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.” (Cass. civ. sez. un., 22/05/2012, n. 8077).
Nel caso di specie, non solo parte resistente ha efficacemente svolto le proprie argomentazioni difensive, ma parte attrice ha puntualmente indicato la somma pretesa dai convenuti con la domanda di ripetizione e ha alle gato la mancanza originaria del titolo del pagamento.
Pertanto, l'eccezione spiegata va rigettata.
Quanto alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate pagina 8 di 12 dai resistenti, appare opportuno precisare che le stesse devono più propriamente ricondursi alle eccezioni di difetto di titolarità attiva e passiva, le quali attengono al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta, atteso che, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 2951/2016, la legittimazione, attiva o passiva, va verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda attorea.
Venendo al merito della controversia, occorre innanzitutto premettere che, in materia di indebito oggettivo, “l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare la cau sa del pagamento” (cfr.
Cass. n. 1170/1999). Ed inoltre, “l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Q uando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento” (cfr. Cass. 14428/2021; Cass. 19902/2015; Cass. 1734/2011;
Cass. 15667/2011; Cass. n. 1170/1999).
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e della documentazione prodotta, deve ritenersi che e Parte_2 [...]
abbiano adeguatamente provato i pagamenti indebiti, avendo Pt_3 fornito prova dei bonifici eseguiti, attraverso la produzione agli atti di causa della stampa delle contabili dei bonifici effettuati in favore dei convenuti.
In particolare, emerge per tabulas che ha eseguito in Parte_3 data 13.07.2022 un bonifico di € 50.000,00 in favore della
[...]
mentre ha eseguito i seguenti bonifici: in CP_1 Parte_2
pagina 9 di 12 data 21.12.2022, un bonifico di € 20.000,00, sul conto corrente della società resistente - circostanza incontestata;
in data 01.02.2023, un bonifico di €
15.000,00 in favore del in data 31.01.2023, un bonifico sul Pt_4 conto della per l'importo di € 10.000,00; in Controparte_1 data 03.02.2023, un bonifico in favore del di € 5.000,00 ; infine, Pt_4 in data 07.06.2023 e 09.06.2023, due bonifici in favore di Parte_4
dell'importo rispettivamente di € 5.000,00 ed € 15.000,00.
[...]
Nessun pagamento risulta essere stato effettuato da . Parte_1
Dal canto suo, parte resistente, non solo non ha contestato i pagamenti allegati, ma, pur essendo a ciò onerata, non ha fornito alcuna adeguata prova dell'esistenza di una giusta causa del pagamento.
I resistenti hanno sul punto asserito che tali pagamenti sono stati eseguiti in virtù di un contratto di investimento finanziario .
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 23 T.U.F. prevede che i contratti-quadro relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari .
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto, mentre i resistenti non hanno fornito prova dell'avvenuta stipula per iscritto dello stesso, con la conseguenza che l'assenza del contratto- quadro a monte determina la nullità dei singoli ordini di acquisto degli strumenti finanziari: dalla nullità dei singoli investimenti, consegue i l diritto di colui che ha eseguito il pagamento ad ottenere la ripetizione di tutti gli importi corrisposti in esecuzione di quell'investimento invalido.
Alla luce dei principi richiamati e delle emergenze processuali, deve, dunque, riconoscersi il diritto di ad ottenere la Parte_2 restituzione a titolo di indebito dell'importo di € 30.000,00 da parte della e di € 40.000,00 da parte di Controparte_1 Parte_4
, nonché il diritto di ad ottenere la
[...] Parte_3 ripetizione della somma di € 50.000,00 da parte della Controparte_1
[...]
pagina 10 di 12 Va, invece, rigettata la domanda ex art. 2033 c.c. formulata da
[...]
nei confronti di . Pt_3 Parte_4
Ed invero, non solo è emerso che la prima non abbia mai effettuato alcun bonifico sul conto intestato al ma non può in ogni caso ritenersi Pt_4 sussistere una responsabilità solidale del ai sensi degli artt. 2462 Pt_4
e 2476 c.c., disposizioni ric hiamate da parte ricorrente, le quali al più avrebbero potuto fondare un'eventuale responsabilità dell'amministratore inadempiente o dell'amministratore che sia anche socio unico della società a responsabilità limitata al ricorrere di determinati presupposti previ sti dalla legge, i quali non sono stati tuttavia , nel caso di specie, né allegati né provati da parte ricorrente.
Parimenti infondata è la domanda formulata da nei Parte_1 confronti dei resistenti, atteso che egli non allegato né provato di aver eseguito alcun pagamento.
Quanto alla domanda, spiegata in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041
c.c., i ricorrenti non hanno allegato e provato gli elementi costitutivi posti a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento , innanzitutto il depauperamento patrimoniale subito: ne consegue il rigetto della domanda.
Quanto, infine, alle spese processuali, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale tra le parti del giudizio, tenuto conto dei rapporti tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti della e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
, della somma di € 30.000,00; Parte_2
b) ACCOGLIE la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti di e, per Parte_2 Parte_4
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_2
pagina 11 di 12 , della somma di € 40.000,00; Pt_2
c) ACCOGLIE la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti della e, Parte_3 Controparte_1 per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
, della somma di € 50.000,00; Parte_3
d) RIGETTA la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti di;
CP_4 Parte_4
e) RIGETTA la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata Pt_1
Contro
nei confronti della e di
[...] Controparte_1
; Parte_4
f) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AR, lì 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 4532/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi, come da procure in calce al C.F._3 ricorso introduttivo, dall'Avv. Giancarlo Pitaro, presso il cui studio, sito in
AR, alla Via XX Settembre n. 62, elettivamente domiciliano
- PARTE RICORRENTE -
E
(P.IVA.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nonché (C.F.: Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna Masciari, presso il cui studio sito in AR, alla Via Della Resistenza n. 14, sono elettivamente domiciliati
- PARTE RESISTENTE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 7.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., , Parte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio la
[...] Parte_3 [...] nonché in proprio e quale CP_1 Parte_4 amministratore unico della predetta società, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare il sig. e la in persona del Parte_4 CP_1
l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione in capo agli attori dell'indebito oggettivo ricevuto per un totale di euro 120.000,00 e per
l'effetto condannare il sig. in proprio e in qualità di Parte_4
Amministratore e Socio Unico della e la in CP_1 CP_1 persona del l.r.p.t., in via solidale (e in via di subordine pro quota) al pagamento di euro 70.000,00 in capo al sig. ed euro Parte_2
50.000,00 in capo ai coniugi e , oltre ad Controparte_2 Parte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.; 2) in via di subordine, accertare e dichiarare il sig. e la Parte_4 [...]
, in persona del l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione CP_1 in capo agli attori dell'arricchimento senza giusta causa ricevuto per un totale di euro 120.000,00 e per l'effetto condannare il sig. Parte_4
in proprio e in qualità di Amministratore e Socio Unico della
[...]
e la in persona del l.r.p.t., in via solidale (e in CP_1 CP_1 via di subordine pro quota) al pagamento di euro 70.000,00 in capo al sig. ed euro 50.000,00 in capo ai coniugi ed Parte_2 Controparte_2
, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come Parte_3 per legge. 3) Con vittoria di spese, onorari e compensi professionali come per legge”.
pagina 2 di 12 A sostegno della domanda spiegata, la parte ricorrente ha rappresentato: che non era mai stato stipulato tra le parti alcun contratto scritto né verbale;
che aveva effettuato un primo bonifico per un importo Parte_3 di € 50.000,00 in data 13.07.2022 sul conto corrente bancario della
[...]
con causale “contratto di consulenza finanziaria Controparte_1 codice 891”; che successivamente , figlio dei coniugi Parte_2 aveva eseguito una serie di bonifici (e, più segnatamente: in CP_3 data 21.12.2022, un bonifico di € 20.000,00, sul conto corrente della società resistente, con causale “riferimento conto Orazio Armone 891”; in data
01.02.2023, un bonifico di € 15.000,00 in favore del con causale Pt_4
“acquisto quote”; in data 31.01.2023, un bonifico sul conto della
[...]
per l'importo di € 10.000,00 con causale Controparte_1
“riferimento conto ; in data 03.02.2023, un bonifico in Parte_1 favore del di € 5.000,00 con causale “acquisto quote”; infine, in Pt_4 data 07.06.2023 e 09.06.2023, due bonifici con causale “acquisto quote” in favore di dell'importo rispettivamente di € Parte_4
5.000,00 ed € 15.000,00) per un importo complessivo di € 70.000,00 (di cui € 40.000,00 corrisposti a ed € 30.000,00 alla Parte_4
; che, pur avendo gli odierni ricorrenti richiesto Controparte_1 la restituzione della somme corrisposte, il non vi provvedeva e Pt_4 che, pertanto, gli attori presentavano denuncia-querela dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di AR .
Tanto premesso, i ricorrenti hanno dedotto: di aver fornito prova degli eseguiti pagamenti, depositando le ricevute di attestazione di esecuzione e di conferma da parte delle banche degli avvenuti bonifici eseguiti in favore del e della società resistente;
che tali pagamenti sono privi di Pt_4 giustificazione causale, non sussistendo alcun contratto, e pertanto gli attori hanno diritto all'integrale restituzione della somma corrisposta ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che il sarebbe tenuto a rispondere in via Pt_4 solidale con la anche in relazione agli importi Controparte_1 pagati alla società, a mente degli artt. 2462 e 2476 c.c. , in quanto unico socio ed amministratore unico della stessa;
che, in via subordinata, i pagina 3 di 12 convenuti sono tenuti, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare gli attori ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a risarcirli delle somme indebitamente pagate.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha, dunque, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti in giudizio la e Controparte_1 Parte_4
, i quali hanno eccepito, in via preliminare: la nullità della
[...]
Contro notificazione eseguita nei confronti della per Controparte_1 violazione dell'art. 145 c.p.c., in quanto, essendo la società provvista di domicilio digitale, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo pec della stessa o comunque presso la sua sede sociale e, solo ove non fosse andata a buon fine, presso la residenza del legale rappresentante;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di controversia avente ad oggetto contratti “bancari e finanziari”; la nullità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per genericità della domanda giudiziale in relazione al petitum e alla causa petendi.
Nel merito, parte resistente ha contestato la legittimazione passiva del deducendo che egli avrebbe agito quale legale rappresentante Pt_4 della e che, dunque, nessun inadempimento Controparte_1 potrebbe essergli attribuito, neanche ai sensi degli artt. 2462 e 2476 c.c., non sussistendo i presupposti di cui alle citate disposizioni.
Ha dedotto inoltre: che non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 2033
c.c., ovvero il pagamento non dovuto, in quanto la corresponsione delle somme versate dalla parte ricorrente era avvenuta per un investimento di cui i ricorrenti avevano conoscenza e in relazione al quale avevano manifestato la loro volontà ; che l'azione di ingiustificato arricchimento sarebbe inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà; che gli attori non hanno provato il fatto costitutivo della propria pretesa, atteso che essi stessi hanno dichiarato che non esiste alcun contratto né scritto né orale;
che il in qualità di legale rappresentante della Pt_4 [...]
aveva fornito ai ricorrenti tutte le informazioni Controparte_1
pagina 4 di 12 riguardanti l'investimento finanziario;
che non trattandosi di un semplice deposito, bensì di un contratto aleatorio, il risparmiatore non avrebbe diritto alla restituzione del capitale magg iorato di interessi;
che, per le medesime ragioni, era infondata altresì la domanda di restituzione delle somme corrisposte da per “acquisto di quote”. Parte_2
Pertanto, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, ogni avversa deduzione eccezione e richiesta rigettata, così decidere: 1)In via preliminare, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità della notifica alla Controparte_1 con sede legale sita in AR alla via Milelli n. 12; 2)Gradatamente, accertare e dichiarare l'improcedibilità della presente domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
3)Gradatamente ancora, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, il difetto di legittimazione attiva degli istanti ovvero il difetto di legittimazione passiva del sig. in proprio;
4) Parte_4
Gradatamente, accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, la nullità del ricorso in quanto contiene contestualmente domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e domanda di arricchimento senza causa ex art.
2041 c.c. incompatibili tra di loro rendendo inammissibile l'azione ex art.
281decies c.p.c.; 5)Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa,
l'inammissibilità delle domande di indebito oggettivo ex art. 2033 cc e la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041c.c. 6) Nel merito : rigettare, per le causali di cui in premessa, il ricorso avanzato dai signori
ed , in quanto Parte_3 Parte_1 Parte_2 inammissibile, nullo, e comunque infondato in fatto ed in diritto nei confronti dei resistenti;
7)Con vittoria di spese e competenze presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”.
Istruita documentalmente, all'udienza del 22/03/2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la decisione e la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
All'esito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza,
pagina 5 di 12 resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo eseguita dai ricorrenti nei confronti della Controparte_1
[...]
La parte resistente ha dedotto la nullità della notificazione, in quanto i ricorrenti avrebbero notificato l'atto introduttivo alla Controparte_1 direttamente al quale legale rappresentante della società
[...] Pt_4 convenuta, senza aver tentato preventivamente la notifica tramite pec o presso la sede legale della società.
L'eccezione è infondata.
L'art. 145 c.p.c. prevede due modalità alternative di notificazione alle persone giuridiche: la notificazione nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede ovvero al portiere dello stabile;
la notificazione a norma de gli artt. 138, 139 e 140, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Solo laddove la consegna dell'atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto che la notifica possa essere eseguita nei confronti del rappresentante della società con le modalità di cui all'art. 140 o 143 c.p.c..
Inoltre, preme osservare che il d.lgs. 149/2022 ha previsto, per i giudizi introdotti in data successiva al 28/02/2023, l'obbligo per gli avvocati di notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e P.A. via Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante Servizio elettronico di recapito certifi cato qualificato, fatta eccezione per il caso in cui non sia possibile eseguir e la notifica secondo tali modalità o la stessa non abbia avuto esito positivo per ca use non imputabili al destinatario.
Dalle risultanze processuali emerge che il procuratore dei ricorrenti, nella pagina 6 di 12 relata di notifica, ha dichiarato di non aver potuto notificare il ricorso a mezzo pec ovvero che la notifica a mezzo pec ha avuto esito negativo per causa non imputabile al desti natario: la mancata documentazione del malfunzionamento o della problematica che sia stata causa di tale impossibilità di trasmissione dell'atto non assume rilievo ai fini della nullità della notifica, tenuto conto della mancata espressa previsione di un'ipotesi di nullità.
Tuttavia, nel caso di specie, si è proceduto direttamente con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. alla notifica all'amministratore unico, Parte_4
, mentre, come osservato, la notifica con le modalità di cui
[...] all'art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso in cui la copia da notificare non può essere consegnata presso la sede legale della società per difficoltà di ordine materiale .
Nondimeno la costituzione in giudizio della società destinataria dell'atto ha sanato con effetto ex tunc il vizio della notificazione ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c..
Ed invero, il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui una nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato vale anche per le noti ficazioni: la nullità della notificazione dell'atto è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, quando il destinatario dell'atto si costituisce in giudizio, pur se al solo fine di far valere il vizio della notificazione della vocatio in ius, senza che ne sia derivato pregiudizio della difesa (Cass. civ., ord. n. 24329/2024).
L'eccezione va pertanto disattesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha allegato che tra le parti non è mai stato stipulato alcun contratto e ha domandato la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al e alla Pt_4 Controparte_1 ne consegue che la presente controversia non rientra tra quelle soggette alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5
d.lgs. 28/2010.
pagina 7 di 12 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da parte resistente di nullità del ricorso introduttivo per genericità dello stesso.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c. – norma applicabile al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 -decies e ss. c.p.c., come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione - la citazione deve considerarsi nulla solo se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dall'art. 163, co. 3 n.3 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio,
l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto n elle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.” (Cass. civ. sez. un., 22/05/2012, n. 8077).
Nel caso di specie, non solo parte resistente ha efficacemente svolto le proprie argomentazioni difensive, ma parte attrice ha puntualmente indicato la somma pretesa dai convenuti con la domanda di ripetizione e ha alle gato la mancanza originaria del titolo del pagamento.
Pertanto, l'eccezione spiegata va rigettata.
Quanto alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate pagina 8 di 12 dai resistenti, appare opportuno precisare che le stesse devono più propriamente ricondursi alle eccezioni di difetto di titolarità attiva e passiva, le quali attengono al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta, atteso che, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 2951/2016, la legittimazione, attiva o passiva, va verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda attorea.
Venendo al merito della controversia, occorre innanzitutto premettere che, in materia di indebito oggettivo, “l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare la cau sa del pagamento” (cfr.
Cass. n. 1170/1999). Ed inoltre, “l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Q uando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento” (cfr. Cass. 14428/2021; Cass. 19902/2015; Cass. 1734/2011;
Cass. 15667/2011; Cass. n. 1170/1999).
Ebbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e della documentazione prodotta, deve ritenersi che e Parte_2 [...]
abbiano adeguatamente provato i pagamenti indebiti, avendo Pt_3 fornito prova dei bonifici eseguiti, attraverso la produzione agli atti di causa della stampa delle contabili dei bonifici effettuati in favore dei convenuti.
In particolare, emerge per tabulas che ha eseguito in Parte_3 data 13.07.2022 un bonifico di € 50.000,00 in favore della
[...]
mentre ha eseguito i seguenti bonifici: in CP_1 Parte_2
pagina 9 di 12 data 21.12.2022, un bonifico di € 20.000,00, sul conto corrente della società resistente - circostanza incontestata;
in data 01.02.2023, un bonifico di €
15.000,00 in favore del in data 31.01.2023, un bonifico sul Pt_4 conto della per l'importo di € 10.000,00; in Controparte_1 data 03.02.2023, un bonifico in favore del di € 5.000,00 ; infine, Pt_4 in data 07.06.2023 e 09.06.2023, due bonifici in favore di Parte_4
dell'importo rispettivamente di € 5.000,00 ed € 15.000,00.
[...]
Nessun pagamento risulta essere stato effettuato da . Parte_1
Dal canto suo, parte resistente, non solo non ha contestato i pagamenti allegati, ma, pur essendo a ciò onerata, non ha fornito alcuna adeguata prova dell'esistenza di una giusta causa del pagamento.
I resistenti hanno sul punto asserito che tali pagamenti sono stati eseguiti in virtù di un contratto di investimento finanziario .
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'art. 23 T.U.F. prevede che i contratti-quadro relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari .
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto, mentre i resistenti non hanno fornito prova dell'avvenuta stipula per iscritto dello stesso, con la conseguenza che l'assenza del contratto- quadro a monte determina la nullità dei singoli ordini di acquisto degli strumenti finanziari: dalla nullità dei singoli investimenti, consegue i l diritto di colui che ha eseguito il pagamento ad ottenere la ripetizione di tutti gli importi corrisposti in esecuzione di quell'investimento invalido.
Alla luce dei principi richiamati e delle emergenze processuali, deve, dunque, riconoscersi il diritto di ad ottenere la Parte_2 restituzione a titolo di indebito dell'importo di € 30.000,00 da parte della e di € 40.000,00 da parte di Controparte_1 Parte_4
, nonché il diritto di ad ottenere la
[...] Parte_3 ripetizione della somma di € 50.000,00 da parte della Controparte_1
[...]
pagina 10 di 12 Va, invece, rigettata la domanda ex art. 2033 c.c. formulata da
[...]
nei confronti di . Pt_3 Parte_4
Ed invero, non solo è emerso che la prima non abbia mai effettuato alcun bonifico sul conto intestato al ma non può in ogni caso ritenersi Pt_4 sussistere una responsabilità solidale del ai sensi degli artt. 2462 Pt_4
e 2476 c.c., disposizioni ric hiamate da parte ricorrente, le quali al più avrebbero potuto fondare un'eventuale responsabilità dell'amministratore inadempiente o dell'amministratore che sia anche socio unico della società a responsabilità limitata al ricorrere di determinati presupposti previ sti dalla legge, i quali non sono stati tuttavia , nel caso di specie, né allegati né provati da parte ricorrente.
Parimenti infondata è la domanda formulata da nei Parte_1 confronti dei resistenti, atteso che egli non allegato né provato di aver eseguito alcun pagamento.
Quanto alla domanda, spiegata in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041
c.c., i ricorrenti non hanno allegato e provato gli elementi costitutivi posti a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento , innanzitutto il depauperamento patrimoniale subito: ne consegue il rigetto della domanda.
Quanto, infine, alle spese processuali, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale tra le parti del giudizio, tenuto conto dei rapporti tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti della e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
, della somma di € 30.000,00; Parte_2
b) ACCOGLIE la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti di e, per Parte_2 Parte_4
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Pt_2
pagina 11 di 12 , della somma di € 40.000,00; Pt_2
c) ACCOGLIE la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti della e, Parte_3 Controparte_1 per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
, della somma di € 50.000,00; Parte_3
d) RIGETTA la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da nei confronti di;
CP_4 Parte_4
e) RIGETTA la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata Pt_1
Contro
nei confronti della e di
[...] Controparte_1
; Parte_4
f) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AR, lì 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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