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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2062/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Luigi Ciamillo, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
, sito in Benevento alla via Avellino, in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t. (avv. Roberto Pulcino, giusta procura in atti)
Parte convenuta
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Gennaro Famiglietti, giusta procura in atti) Controparte_2
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il
“ ” per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua piovana Controparte_1 subiti all'immobile condotto in locazione ad uso commerciale sito in Benevento, via Avellino nn. 29-
31, ubicato al piano terra del fabbricato condominiale. Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato, e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice. Quest'ultima si costituiva in giudizio sollevando eccezione di inoperatività della copertura assicurativa in ragione della tipologia di evento di danno e chiedendo il rigetto della domanda.
p. 1/5
2. Stante la natura tecnica delle questioni di causa si è reso necessario disporre C.T.U. per accertare la sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice, per individuarne le cause e per indicare gli interventi necessari alla loro eliminazione ed al completo ripristino dello stato dei luoghi, le cui conclusioni hanno in parte confermato, in parte superato le altre risultanze di causa.
All'esito dell'indagine e dei rilievi compiuti, il C.T.U. ha affermato quanto segue (relazione peritale, pag. 11):
p. 2/5
3. Ad avviso del C.T.U. l'eliminazione delle cause del danno richiede che il condominio esegua i seguenti lavori: “sostituzione della griglia posta sul terrazzo e che raccoglie le acque piovane;
lo smaltimento delle acque del terrazzo dovrà avvenire esclusivamente attraverso la discesa verticale costituita dal pluviale descritto in precedenza;
di conseguenza va eliminato l'imbocco nella griglia, della tubazione orizzontale suindicata che prima della realizzazione della discesa verticale, da sola smaltiva le acque del terrazzo;
la tubazione orizzontale posta all'interno del solaio, va esclusa dal sistema di smaltimento delle acque piovane del terrazzo, quindi va rimossa ove possibile o sigillata;
di conseguenza, non potendo operare all'interno del pilastro portante, va sigillato e impermeabilizzato
l'imbocco della tubazione orizzontale nel pilastro, in modo tale che nell'eventualità di risalita dell'acqua, per ostruzione della tubazione di scarico, l'acqua non si riversi nel solaio e quindi nel locale sottostante”
(relazione peritale, pag. 12).
4. Il costo per il ripristino dei locali condotti in locazione dall'attore ammonta ad €.1.187, pari all'importo necessario per l'esecuzione dei seguenti interventi: “preparazione del cantiere con sgombero dell'area di lavoro da arredi, materiali e attrezzature;
rimozione della controsoffittatura nell'area interessata dalle infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del pilastro circolare per poter intervenire sull'area rovinata da risanare;
spicconatura dell'intonaco del solaio all'intradosso per le parti ammalorate;
rimozione del solo strato di finitura di intonaco per la parete verticale;
rifacimento dell'intonaco per le parti ammalorate del solaio all'intradosso; rasatura e stuccatura sia del solaio che della parete verticale;
preparazione del fondo per la pitturazione del solaio e della parete verticale;
pitturazione del solaio, limitatamente all'area interessata dalle infiltrazioni, e della parete verticale;
rifacimento della controsoffittatura rimossa;
trasporto del materiale proveniente dai lavori di demolizione con motocarro presso discarica autorizzata;
pulizia dell'area interessata dai lavori di ripristino” (relazione peritale, pag. 12 e 13; computo metrico in allegato alla relazione peritale).
5. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati. Pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che il danno al locale condotto in locazione dalla parte attrice è stato causato da infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal terrazzo di copertura di proprietà
p. 3/5 condominiale, come innanzi meglio specificato. I costi per il ripristino del locale ammontano ad
€.1.187, oltre oneri di legge, se dovuti. A tale posta di danno va aggiunto quello per l'indisponibilità dei locali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, che il giudicante stima in via equitativa in
€.
1.000 per mesi due (importo determinato sulla base dei valori reperiti sul sito web dell'Agenzia delle Entrate per la locazione di un locale ad uso commerciale nella zona di riferimento per mesi due).
6. Quanto al danno alle apparecchiature informatiche presenti nel locale ed interessate dalla caduta dell'acqua piovana dal soffitto, si rileva che parte attrice ha depositato fotografie ritraenti tali apparecchiature con presenza di calcinacci e tracce di umidità, i testi hanno confermato la circostanza e in atti è stata depositata fattura relativa alle riparazioni effettuate per l'ammontare di
€.3.918 (fattura della ditta “Mainella Gianvito” nr. 41/2022 del 2/12/2022, dunque, successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie). Tali elementi, unitamente considerati e tenuto conto che nel locale l'attore svolge attività di vendita di materiale informatico, sia per uso privato, che per uso aziendale, dunque, che tale materiale fosse effettivamente custodito all'interno dei locali al momento in cui si sono verificate le infiltrazioni e nei sia stato interessato, consentono di ritenere provato il danno nella misura corrispondente al costo degli interventi di riparazione documentati con la suindicata fattura, in mancanza di specifiche e circostanziate contestazione e/o allegazione di prova contraria.
7. Per quanto innanzi, il danno complessivamente subito dalla parte attrice è pari ad €.6.105, oltre oneri di legge, se dovuti, sulla sola somma di €.1.187, ed oltre interessi come in dispositivo.
8. È fondata e merita accoglimento la domanda di garanzia proposta dal CP_1 convenuto nei confronti di che non ha documentato la sussistenza di cause di CP_3 esclusione della copertura assicurativa, come pure ha eccepito nella comparsa di costituzione, atteso che non ha depositato le condizioni generali di polizza cui pure ha inteso fare riferimento.
9. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento della domanda attrice parte convenuta è condannata ad eseguire gli interventi indicati dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
9/12/2022 per l'eliminazione delle cause del danno e riportati al punto 3) che precede, e a corrispondere alla parte attrice la somma di €.6.105, oltre interessi legali, come in dispositivo, ed oltre oneri di legge, se dovuti, sulla sola somma di €.
1.187. In accoglimento della domanda di garanzia proposta dal convenuto, è tenuta a tenere indenne CP_1 Controparte_2 quest'ultimo di quanto tenuto nei confronti della parte attrice ai sensi del presente pronuncia, nei limiti ed alle condizioni di polizza.
p. 4/5 10. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta ad eseguire gli interventi indicati dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il 9/12/2022 per l'eliminazione delle cause del danno e riportati al punto 3) che precede;
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.6.105, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo, ed oltre oneri di legge, se dovuti, sulla sola somma di €.1.187;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne parte Controparte_2 convenuta di quanto tenuta nei confronti della parte attrice in forza della presente pronuncia, nei limiti ed alle condizioni di polizza;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.264 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi
Ciamillo, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2062/2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv. Luigi Ciamillo, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
, sito in Benevento alla via Avellino, in persona dell'amm.re Controparte_1
p.t. (avv. Roberto Pulcino, giusta procura in atti)
Parte convenuta
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Gennaro Famiglietti, giusta procura in atti) Controparte_2
Terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio il
“ ” per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua piovana Controparte_1 subiti all'immobile condotto in locazione ad uso commerciale sito in Benevento, via Avellino nn. 29-
31, ubicato al piano terra del fabbricato condominiale. Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato, e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice. Quest'ultima si costituiva in giudizio sollevando eccezione di inoperatività della copertura assicurativa in ragione della tipologia di evento di danno e chiedendo il rigetto della domanda.
p. 1/5
2. Stante la natura tecnica delle questioni di causa si è reso necessario disporre C.T.U. per accertare la sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice, per individuarne le cause e per indicare gli interventi necessari alla loro eliminazione ed al completo ripristino dello stato dei luoghi, le cui conclusioni hanno in parte confermato, in parte superato le altre risultanze di causa.
All'esito dell'indagine e dei rilievi compiuti, il C.T.U. ha affermato quanto segue (relazione peritale, pag. 11):
p. 2/5
3. Ad avviso del C.T.U. l'eliminazione delle cause del danno richiede che il condominio esegua i seguenti lavori: “sostituzione della griglia posta sul terrazzo e che raccoglie le acque piovane;
lo smaltimento delle acque del terrazzo dovrà avvenire esclusivamente attraverso la discesa verticale costituita dal pluviale descritto in precedenza;
di conseguenza va eliminato l'imbocco nella griglia, della tubazione orizzontale suindicata che prima della realizzazione della discesa verticale, da sola smaltiva le acque del terrazzo;
la tubazione orizzontale posta all'interno del solaio, va esclusa dal sistema di smaltimento delle acque piovane del terrazzo, quindi va rimossa ove possibile o sigillata;
di conseguenza, non potendo operare all'interno del pilastro portante, va sigillato e impermeabilizzato
l'imbocco della tubazione orizzontale nel pilastro, in modo tale che nell'eventualità di risalita dell'acqua, per ostruzione della tubazione di scarico, l'acqua non si riversi nel solaio e quindi nel locale sottostante”
(relazione peritale, pag. 12).
4. Il costo per il ripristino dei locali condotti in locazione dall'attore ammonta ad €.1.187, pari all'importo necessario per l'esecuzione dei seguenti interventi: “preparazione del cantiere con sgombero dell'area di lavoro da arredi, materiali e attrezzature;
rimozione della controsoffittatura nell'area interessata dalle infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del pilastro circolare per poter intervenire sull'area rovinata da risanare;
spicconatura dell'intonaco del solaio all'intradosso per le parti ammalorate;
rimozione del solo strato di finitura di intonaco per la parete verticale;
rifacimento dell'intonaco per le parti ammalorate del solaio all'intradosso; rasatura e stuccatura sia del solaio che della parete verticale;
preparazione del fondo per la pitturazione del solaio e della parete verticale;
pitturazione del solaio, limitatamente all'area interessata dalle infiltrazioni, e della parete verticale;
rifacimento della controsoffittatura rimossa;
trasporto del materiale proveniente dai lavori di demolizione con motocarro presso discarica autorizzata;
pulizia dell'area interessata dai lavori di ripristino” (relazione peritale, pag. 12 e 13; computo metrico in allegato alla relazione peritale).
5. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati. Pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta è emerso che il danno al locale condotto in locazione dalla parte attrice è stato causato da infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal terrazzo di copertura di proprietà
p. 3/5 condominiale, come innanzi meglio specificato. I costi per il ripristino del locale ammontano ad
€.1.187, oltre oneri di legge, se dovuti. A tale posta di danno va aggiunto quello per l'indisponibilità dei locali per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, che il giudicante stima in via equitativa in
€.
1.000 per mesi due (importo determinato sulla base dei valori reperiti sul sito web dell'Agenzia delle Entrate per la locazione di un locale ad uso commerciale nella zona di riferimento per mesi due).
6. Quanto al danno alle apparecchiature informatiche presenti nel locale ed interessate dalla caduta dell'acqua piovana dal soffitto, si rileva che parte attrice ha depositato fotografie ritraenti tali apparecchiature con presenza di calcinacci e tracce di umidità, i testi hanno confermato la circostanza e in atti è stata depositata fattura relativa alle riparazioni effettuate per l'ammontare di
€.3.918 (fattura della ditta “Mainella Gianvito” nr. 41/2022 del 2/12/2022, dunque, successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie). Tali elementi, unitamente considerati e tenuto conto che nel locale l'attore svolge attività di vendita di materiale informatico, sia per uso privato, che per uso aziendale, dunque, che tale materiale fosse effettivamente custodito all'interno dei locali al momento in cui si sono verificate le infiltrazioni e nei sia stato interessato, consentono di ritenere provato il danno nella misura corrispondente al costo degli interventi di riparazione documentati con la suindicata fattura, in mancanza di specifiche e circostanziate contestazione e/o allegazione di prova contraria.
7. Per quanto innanzi, il danno complessivamente subito dalla parte attrice è pari ad €.6.105, oltre oneri di legge, se dovuti, sulla sola somma di €.1.187, ed oltre interessi come in dispositivo.
8. È fondata e merita accoglimento la domanda di garanzia proposta dal CP_1 convenuto nei confronti di che non ha documentato la sussistenza di cause di CP_3 esclusione della copertura assicurativa, come pure ha eccepito nella comparsa di costituzione, atteso che non ha depositato le condizioni generali di polizza cui pure ha inteso fare riferimento.
9. Tutto quanto innanzi premesso, in accoglimento della domanda attrice parte convenuta è condannata ad eseguire gli interventi indicati dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il
9/12/2022 per l'eliminazione delle cause del danno e riportati al punto 3) che precede, e a corrispondere alla parte attrice la somma di €.6.105, oltre interessi legali, come in dispositivo, ed oltre oneri di legge, se dovuti, sulla sola somma di €.
1.187. In accoglimento della domanda di garanzia proposta dal convenuto, è tenuta a tenere indenne CP_1 Controparte_2 quest'ultimo di quanto tenuto nei confronti della parte attrice ai sensi del presente pronuncia, nei limiti ed alle condizioni di polizza.
p. 4/5 10. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta ad eseguire gli interventi indicati dal C.T.U. nella relazione peritale depositata il 9/12/2022 per l'eliminazione delle cause del danno e riportati al punto 3) che precede;
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.6.105, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo, ed oltre oneri di legge, se dovuti, sulla sola somma di €.1.187;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne parte Controparte_2 convenuta di quanto tenuta nei confronti della parte attrice in forza della presente pronuncia, nei limiti ed alle condizioni di polizza;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.264 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi
Ciamillo, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5