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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 422/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 24 settembre 2025
All'udienza del 24/09/2025 alle ore 9.47 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 422/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24/09/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 26/03/2024 (R.Grat.P n. 106/2024) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , imputato Persona_1 nell'ambito del procedimento penale n. 1653/2023 R.G.N.R. e n. 894/2024 R.G. GIP.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Gabriele Giordano.
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M. l'imputato è stato convocato per l'udienza preliminare celebrata dal G.U.P. in data 14/11/2024 e conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio;
nell'ambito di tale fase preliminare le parti offese si sono costituite parti civili e, all'esito dell'interlocuzione con la difesa ed il P.M., vi è stata conseguente ammissione.
L'avv. Gabriele Giordano in data 31/01/2025 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (€ 3.025,00 al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 4/03/2025 il G.U.P. del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.500,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le fasi di studio e decisoria.
Con ricorso depositato in data 1/04/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha liquidato il compenso per la fase introduttiva pacificamente espletata in fase GUP proprio per l'esame e l'interlocuzione svolta rispetti alla costituzione di parte civile;
ha chiesto che tale fase sia liquidata al minimo.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente.
Nell'impugnato decreto il G.U.P. ha determinato in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore.
2 Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che il compenso è stato liquidato con riconoscimento della fase di studio e della fase decisoria;
non è stato riconosciuto il compenso per la fase introduttiva.
La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione all'esclusione della fase introduttiva.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione della partecipazione all'udienza preliminare innanzi al G.U.P. sino all'emissione del decreto di rinvio a giudizio.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che il difensore all'udienza del 14/11/2024 ha esaminato la richiesta di costituzione di parte civile delle PP.OO. ed ha interloquito sulla stessa ed ha poi discusso in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
3 Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato in data
14/11/2024 ha partecipato all'esame ed all'interlocuzione sulla richiesta di costituzione di parte civile. E' corretto, quindi, riconoscere il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
L'opposizione sullo specifico punto merita accoglimento.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il
4 decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame l'opponente ha chiesto per la fase introduttiva il compenso al minimo.
Pertanto, per la specifica fase introduttiva non riconosciuta nel decreto opposto il difensore ha diritto all'ulteriore compenso di € 378,00 (che si aggiunge a quello di €
1.500,00 già liquidate per le altre due fasi), da assoggettare poi alla riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.878,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.252,00.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisoria in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
5
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 4/03/2025 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , imputato nell'ambito del procedimento penale n. 1653/2023 Persona_1
R.G.N.R. e n. 894/2024 R.G. GIP., l'importo complessivo di € 1.252,00, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 24 settembre 2025
All'udienza del 24/09/2025 alle ore 9.47 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Gabriele Giordano il quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Controparte_1
Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 422/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 422 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Gabriele Giordano (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24/09/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 26/03/2024 (R.Grat.P n. 106/2024) il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. , imputato Persona_1 nell'ambito del procedimento penale n. 1653/2023 R.G.N.R. e n. 894/2024 R.G. GIP.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Gabriele Giordano.
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M. l'imputato è stato convocato per l'udienza preliminare celebrata dal G.U.P. in data 14/11/2024 e conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio;
nell'ambito di tale fase preliminare le parti offese si sono costituite parti civili e, all'esito dell'interlocuzione con la difesa ed il P.M., vi è stata conseguente ammissione.
L'avv. Gabriele Giordano in data 31/01/2025 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (€ 3.025,00 al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 4/03/2025 il G.U.P. del Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 1.500,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le fasi di studio e decisoria.
Con ricorso depositato in data 1/04/2025 l'avv. Gabriele Giordano ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha liquidato il compenso per la fase introduttiva pacificamente espletata in fase GUP proprio per l'esame e l'interlocuzione svolta rispetti alla costituzione di parte civile;
ha chiesto che tale fase sia liquidata al minimo.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente.
Nell'impugnato decreto il G.U.P. ha determinato in complessivi € 1.500,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore.
2 Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che il compenso è stato liquidato con riconoscimento della fase di studio e della fase decisoria;
non è stato riconosciuto il compenso per la fase introduttiva.
La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione all'esclusione della fase introduttiva.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione della partecipazione all'udienza preliminare innanzi al G.U.P. sino all'emissione del decreto di rinvio a giudizio.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che il difensore all'udienza del 14/11/2024 ha esaminato la richiesta di costituzione di parte civile delle PP.OO. ed ha interloquito sulla stessa ed ha poi discusso in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
3 Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato in data
14/11/2024 ha partecipato all'esame ed all'interlocuzione sulla richiesta di costituzione di parte civile. E' corretto, quindi, riconoscere il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
L'opposizione sullo specifico punto merita accoglimento.
Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il
4 decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, nel caso in esame l'opponente ha chiesto per la fase introduttiva il compenso al minimo.
Pertanto, per la specifica fase introduttiva non riconosciuta nel decreto opposto il difensore ha diritto all'ulteriore compenso di € 378,00 (che si aggiunge a quello di €
1.500,00 già liquidate per le altre due fasi), da assoggettare poi alla riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.878,00, oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.252,00.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale, con applicazione del minimo per la fase decisoria in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento.
5
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 4/03/2025 liquida in favore dell'avvocato Gabriele Giordano quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. , imputato nell'ambito del procedimento penale n. 1653/2023 Persona_1
R.G.N.R. e n. 894/2024 R.G. GIP., l'importo complessivo di € 1.252,00, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Gabriele Giordano Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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