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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 819/2025 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.12.1953 e ivi res.te alla via Nolana, 85, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero
De HO (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in C.F._2
Pompei (NA) alla via Parroco Federico, 47, in forza di mandato in atti;
Appellante
E
CF: , PI: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Bottacchi,
C.F. , giusta procura generale per Notaio dr. CodiceFiscale_3 Per_1
di Roma in atti del 13.11.2024, Repertorio n. 57001 Raccolta n. 16791,
[...]
elettivamente domiciliato presso l'Area Legale Territoriale di Napoli sita in Piazza
Matteotti, 2 (NA);
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado Con ricorso ex artt 281 decies e ss cpc deduceva quanto segue: - in data Parte_1
30.08.2008 la ricorrente sottoscriveva n. 2 buoni fruttiferi postali, serie 1J8, nn.
1128123410347 e 1128123310370, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, in favore e cointestati al figlio e n. 2 buoni fruttiferi postali, serie 1J8, nn. Controparte_2
1128123610301 e 1128123510324, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, in favore e cointestati al figlio;
-in data 12 settembre 2023, l'istante, recatasi Controparte_3
presso l'ufficio postale di Pompei, richiedeva di poter riscuotere i suddetti buoni postali, ma le veniva opposto un netto rifiuto in quanto, a detta del personale dell'ufficio postale, andati ormai prescritti;
- in data 13.09.2023 la ricorrente inoltrava formale reclamo all'istituto emittente onde sollecitare l'immediata liquidazione dei buoni postali sopra descritti, ricomprendendo il capitale e gli interessi maturati, rappresentando l'illegittimità del diniego frapposto dalle - in data Controparte_1
22 settembre 2023, , nel riscontrare il suddetto reclamo, evidenziava Controparte_1
che i buoni per i quali si richiedeva il rimborso erano “buoni fruttiferi postali a 18 mesi”, liquidabili, in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese, come da provvedimento pubblicato nella G.U. del 31.12.2005 n. 304; - secondo
[...]
per effetto della suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, “le Controparte_1
caratteristiche dei buoni, ai sensi della normativa applicabile, devono ritenersi conosciute o comunque conoscibili da parte del sottoscrittore”; -nella citata missiva, inoltre, l'intermediario sosteneva che “tutte le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione erano riportate nei relativi fogli informativi che, oltre ad essere consegnati ai sottoscrittori, venivano in ogni caso affissi in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico”; - la risposta negativa dell'intermediario, tuttavia, era inaccettabile poiché i buoni postali non potevano essere ritenuti prescritti, posto che nei buoni non è indicata data di scadenza da cui poter evincere la loro durata e il conseguente termine di prescrizione, né alcuna informativa è pervenuta al momento della sottoscrizione da parte di;
Controparte_1
-la mancata indicazione sui buoni in discorso della data di scadenza e la mancata consegna di documentazione informativa cagionavano un danno significativo in capo alla investitrice, che si sostanziava nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'estinzione del diritto di ottenere il rimborso dei BFP.
In particolare, a sostegno della domanda la ricorrente deduceva la “violazione e falsa applicazione artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000 da parte di ”, nonché la Controparte_1
“violazione degli obblighi informativi e la responsabilità di . Controparte_1
La ricorrente concludeva, chiedendo di: -“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in quanto non prescritto, al rimborso dei buoni fruttiferi postali, serie 1J8, nn. 1128123410347; 1128123310370, 1128123610301 e 1128123510324, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, sottoscritti in data 30.08.2008, per il capitale di euro
10.000.00 e alla liquidazione degli interessi maturati fino al soddisfo. -2) accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi degli artt. 1175 e 1176 II Controparte_1
co. c.c., condannando la resistente al risarcimento dei danni per la somma di euro
10.000,00 o per la somma che sarà rimessa al prudente apprezzamento del Giudice. -
3). condannare al pagamento delle spese, diritti e competenze di Controparte_1
causa”.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Più precisamente, la società convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali, evidenziando che il regolamento legale di detti buoni è contenuto in atti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale al fine di garantire la conoscenza a tutti gli interessati. Precisava che, nella specie, trattavasi di buoni collocati il 30.08.2008 appartenenti alla serie speciale 18 MESI serie 1J8 (indicata sul retro), scaduti dopo 18 mesi dal collocamento, quindi in data 30.09.2009, caduti in prescrizione il 01.10.2019.
Aggiungeva che la controparte aveva curato il rimborso per la prima volta nel 2023, quindi oltre i termini di prescrizione.
Quanto alla domanda subordinata di risarcimento danni, fondata sul dedotto inadempimento degli obblighi informativi, evidenziava che nessun CP_1
risarcimento era dovuto per l'assenza del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato, evitabile dal sottoscrittore dei buoni con l'impiego della ordinaria diligenza.
Con riguardo poi alla contestazione mossa dalla ricorrente di una dedotta violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede contrattuale per la mancata comunicazione dell'imminenza della scadenza dei titoli sottoscritti, la società convenuta deduceva che non era previsto, né ipotizzabile, alcun obbligo in tal senso e che la conoscenza della normativa è affidata alla pubblicazione degli avvisi in Gazzetta Ufficiale da cui discende un onere di informazione in capo al sottoscrittore.
In definitiva, concludeva in giudizio come di seguito: “accertare e Controparte_1
dichiarare la prescrizione dell'azione di rimborso e di risarcimento per decorso dei termini di prescrizione;
- nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di rimborso dei buoni di causa, con conseguente rigetto dell'azione di rimborso;
- accertare per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa l'infondatezza della domanda risarcitoria per l'effetto rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno;
- condannare l'istante al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta”.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2219/2024, pubblicata il 26/07/2024, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese
e competenze di lite”.
Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 20.02.2025 proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accogliere le ragioni di appello e, in riforma della sentenza
n. 2219/2024 emessa il 26.07.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata in pers. del
g.o.p. con riferimento al giudizio con n.r.g. 5048/2023, accogliere le CP_4
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente in quanto non prescritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali serie 1J8 nn. 1128123410347; 1128123310370, 1128123610301, 1128123510324 ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, sottoscritti in data
30.08.2008, per il capitale di euro 10.000,00 e alla liquidazione degli interessi maturati fino al soddisfo;
accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
ai sensi degli artt. 1175 e 1176 II co. c.c. condannando al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni per la somma di euro 10.000,00 o per la somma reputata di giustizia; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti tre motivi di appello:
1) “Violazione e falsa applicazione del D.M. 19.12.2000. Violazione oneri informativi. Responsabilità contrattuale di Sul mancato Controparte_1
decorso prescrizionale. Sul diritto dell'investitrice al rimborso dei buoni fruttiferi postali”.
L'appellante deduceva che di primario rilievo sarebbe la circostanza, del tutto trascurata dal Tribunale di Torre Annunziata, secondo cui non risulterebbe desumibile dal testo del buono postale la data di scadenza dello stesso, dal quale far decorrere il decennio di prescrizione. Sebbene i buoni indichino la serie di appartenenza, in ogni caso, non sarebbe possibile dedurre a quale data fissare la scadenza e, quindi, il decorso del termine di prescrizione poiché i buoni di cui si discute non renderebbero nota all'intestatario la data di scadenza, né i termini di incasso con conseguente impossibilità per l'istante di calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto.
Sosteneva che, nel rapporto privatistico e contrattuale tra collocatore e risparmiatore, dal titolo sottoscritto si dovrebbe unicamente evincere la durata e i termini del rapporto al momento della sua emissione.
Inoltre, l'appellante evidenziava che la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta
Ufficiale e l'esigenza di stabilità economica pubblica non potrebbero far venir meno sull'intermediario l'obbligo di informazione sulla scadenza del titolo, poiché la prescrizione dell'obbligo informativo assolverebbe alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico di informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola comporterebbe, in via presuntiva, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subita per l'inutile decorso del termine di scadenza del buono. A detta dell'appellante, “nel caso di specie, non vi è dubbio che il termine di prescrizione dei buoni postali sia pari ad anni 10, come da art. 8 co. I D.M. 19.12.2000, ma la data di scadenza dei buoni, a partire dalla quale calcolare la prescrizione, non si evince dal contenuto del buono che non riporta alcuna dicitura sulla sua natura e durata (neppure se ordinario o a termine), “né essa potrebbe desumersi dalla sola serie riportata sui buoni, posto che manca qualsiasi informazione o indicazione, anche secondo la prassi comune, nel senso di identificare il numero riportato nella serie con il numero dei mesi di durata del buono. E ciò nonostante che detta scadenza dovesse essere, invece, portata a conoscenza del sottoscrittore-consumatore senza alcuna ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile (…) pertanto, la data di scadenza non risulta evincibile né dal titolo (circostanza superabile dalla svalutazione del principio di letteralità), né dal foglio informativo analitico di cui non vi è prova che sia stato effettivamente consegnato al cliente”.
Inoltre, lamentava che il primo Giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del principio secondo cui sarebbe la parte che eccepisce la prescrizione e, dunque, CP_1
ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, costituente il fatto costitutivo dell'eccezione proposta. Posto che i buoni fruttiferi postali per cui è causa non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano alcuna scadenza e che all'esponente non è stato consegnato il F.I.A. al momento della sottoscrizione, conseguirebbe che il contraente non è stato posto in grado di conoscere le condizioni dei buoni fruttiferi e la loro eventuale scadenza, non potendosi pretendere che il sottoscrittore del buono dovesse apprenderle andando a consultare la Gazzetta Ufficiale.
2) “Violazione e falsa applicazione art. 2935 c.c.”
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza in ordine all'interpretazione dell'art 2935 c.c.. In particolare, l'appellante sosteneva che l'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, avrebbe trovato giustificazione nell'inadempimento della società appellata, collocatore e gestore dei titoli, in particolare in merito agli obblighi informativi sopra descritti. Tale circostanza non potrebbe ritenersi un mero impedimento soggettivo ma una causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, l'appellante non sarebbe stata messa nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendole così la possibilità di farlo valere.
3) “Sul diritto al risarcimento del danno”.
L'appellante si doleva del rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che la responsabilità contrattuale della società appellata -integrata dalla mancata consegna del
Foglio Illustrativo e dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede- avrebbe generato danni pari al mancato rimborso dei buoni alla sottoscrittrice in quanto ignara incolpevolmente della prescrizione con conseguente perdita del diritto al rimborso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.06.2025 si costituiva , contestando la Controparte_1
fondatezza dell'appello, in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “preliminarmente accertare la prescrizione dell'azione di rimborso e di risarcimento già accolta dal primo giudice con la sentenza impugnata in cui si legge: neanche può essere accolta la subordinata domanda risarcitoria del solo importo capitale versato che risulta parimenti prescritta” e ciò in quanto “la resistente, pur negando la circostanza della mancata consegna del , Parte_2
ha dedotto che tale omissione rientrerebbe semmai in una responsabilità precontrattuale e dunque parimenti soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla sottoscrizione dei buoni (30.08.2008). - nel merito, accertare e dichiarare che i diritti connessi ai buoni fruttiferi postale collocati in data 30.08.2008 agitati in primo grado n. 1128123410347; 1128123310370; 1128123610301;
1128123510324, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, serie 1J8 sottoscritti in data
30.08.2008, per il capitale di euro 10.000,00 sono scaduti il 30.09.2009 e prescritti il 01.10.2019 senza che l'istante – appellante abbia esercitato tempestivamente il diritto di rimborso;
- accertare quindi la legittima eccezione di prescrizione del diritto di rimborso fatta valere dall'intermediario appellato già nel mese di marzo 2023 presso
l'ufficio postale e, conseguentemente, rigettare le richieste formulate a qualsiasi titolo da parte attrice -appellante, in quanto inammissibili, improponibili, nulle e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- accertare e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto alla sig.ra (C.F.: Parte_1
) perché non v'è nessun nesso eziologico tra il danno patito C.F._1
dall'attrice e il contegno di atteso che la causazione Controparte_1
dell'intervenuta prescrizione e il mancato rimborso nei termini della relativa scadenza ricade in toto nel contegno neghittoso e inconcludente assunto da essa stessa istante - appellante, anche ai sensi dell'art 1227cc -in ogni caso: respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto: - confermare la sentenza di primo grado n. 2219/2024, depositata e resa pubblica il
26.07.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, giudice nel giudizio iscritto al CP_4
nrg 5048/2023 RG;
-Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
I Motivi della decisione
1.Preliminarmente, occorre osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n.
13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n.
284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di
“ , che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, non Controparte_1
rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
2.2 Nel caso concreto, va posto in evidenza come non sia in discussione tra le parti che i buoni postali in esame rechino l'esatta indicazione della serie di appartenenza 1J8 e della data di collocamento 30.08.2008.
Trattasi, dunque, di buoni fruttiferi appartenenti alla serie “1J8” per essere tale indicazione chiaramente riportata sui buoni cartacei in esame e, più precisamente, per essere riportata sul retro a sinistra con apposita dicitura a sé stante (Serie: 1J8).
Inoltre, sul retro del buono è presente anche un espresso richiamo alle condizioni generali di cui al DM 19.12.2000, pubblicato in GU n 300 del 27 dicembre 2000, e alle condizioni specifiche di emissione previste per la serie sottoscritta, oltre all'obbligo di consegna del FIA al momento del collocamento. Non essendo dubbia l'appartenenza dei buoni in oggetto alla serie 1J8, il primo Giudice ha osservato che il sottoscrittore poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di
[...]
accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. Controparte_1
8 D.M. 19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione delle condizioni specifiche stabilite dalla disciplina istitutiva di quella serie di buono postale.
In altri termini, l'istante avrebbe dovuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti avevano, sulla base della denominazione della serie di appartenenza riportata sul titolo e della consultazione della disciplina di cui ai Decreti Ministeriali, la durata di 18 mesi dalla data della loro emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
Ritiene il collegio che l'appellante infondatamente sostenga che la scadenza del titolo debba risultare dal titolo medesimo e di non aver potuto conoscerne comunque la scadenza in mancanza della consegna del foglio informativo, stante la disciplina normativa applicabile ai buoni postali che consente l'integrazione delle risultanze del titolo ab externo come correttamente evidenziato dal primo Giudice e avendo il foglio informativo la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
2.3 Inoltre, deve prestarsi adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935
c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione” (così, Cassazione civile 29/06/2025, n.17451). Ancora, tra gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto “non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 22072/2018 ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti;
cfr. anche Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Alla luce delle sopra esposte coordinate interpretative deve escludersi che la mancata consegna del Foglio Informativo rappresenti per il sottoscrittore una impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione.
Ed invero, l'impossibilità di cui alla norma citata va individuata in quelle che derivino da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio quali, ad esempio, una condizione sospensiva non ancora avveratasi o un termine non ancora scaduto (cfr. tra le altre Cass.
2429/1994, Cass. 3824/1995) e non, dunque, negli ostacoli di mero fatto o negli impedimenti soggettivi, pur ove correlati a carenze informative addebitabili alla controparte, il cui comportamento omissivo non integra, per come dedotto dall'istante e acquisito in giudizio, una ipotesi di occultamento doloso del debito che avrebbe potuto avere incidenza effettiva sul decorso della prescrizione.
Da quanto sopra argomentato ne consegue che il diritto al rimborso dei buoni azionati dall'appellante è prescritto per essere decorso un tempo ben superiore al decennio dalla scadenza dei buoni a termine per cui è causa. Al riguardo, non risulta acquisito in giudizio alcun atto interruttivo del termine prescrizionale con decorrenza dalla scadenza dei titoli a 18 mesi dalla loro sottoscrizione avvenuta in data 30.08.2008.
2.4. L'ultimo motivo di appello è inammissibile.
Non coglie il segno la censura avanzata dall'appellante in merito al rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado per ottenere il solo importo capitale versato al momento di sottoscrizione dei buoni.
La pronuncia di rigetto di cui alla sentenza appellata si fonda sull'intervenuta prescrizione anche dell'azione risarcitoria, avendo il primo Giudice aderito all'assunto di secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale decennale della CP_1 domanda di risarcimento danni va individuato al momento di sottoscrizione del titolo
(30.08.2008) perché a tale momento risulta inadempiuto l'obbligo di consegna del foglio illustrativo quale fatto generatore del danno.
L'appellante non si confronta in alcun modo, nel proporre impugnazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria, con la questione di prescrizione che costituisce il tema decisivo, non individuando la prescrizione dichiarata dal primo giudice come oggetto di censura, di merito e di diritto, e non contrapponendovi alcuna motivazione idonea a contrastare le argomentazioni del giudice di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello non merita accoglimento con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite
Stante il rigetto dell'appello, occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente grado che si pongono a carico dell'appellante soccombente in favore della controparte e si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) con riguardo, in particolare, alla natura, consistenza e valore delle difese concretamente svolte e al loro esito con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in appello.
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di legge di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per dichiarare la sussistenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 3.933,00 per compensi professionali (euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 922 per la fase di trattazione ed euro 956 per la fase conclusionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 819/2025 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.12.1953 e ivi res.te alla via Nolana, 85, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero
De HO (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in C.F._2
Pompei (NA) alla via Parroco Federico, 47, in forza di mandato in atti;
Appellante
E
CF: , PI: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Bottacchi,
C.F. , giusta procura generale per Notaio dr. CodiceFiscale_3 Per_1
di Roma in atti del 13.11.2024, Repertorio n. 57001 Raccolta n. 16791,
[...]
elettivamente domiciliato presso l'Area Legale Territoriale di Napoli sita in Piazza
Matteotti, 2 (NA);
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado Con ricorso ex artt 281 decies e ss cpc deduceva quanto segue: - in data Parte_1
30.08.2008 la ricorrente sottoscriveva n. 2 buoni fruttiferi postali, serie 1J8, nn.
1128123410347 e 1128123310370, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, in favore e cointestati al figlio e n. 2 buoni fruttiferi postali, serie 1J8, nn. Controparte_2
1128123610301 e 1128123510324, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, in favore e cointestati al figlio;
-in data 12 settembre 2023, l'istante, recatasi Controparte_3
presso l'ufficio postale di Pompei, richiedeva di poter riscuotere i suddetti buoni postali, ma le veniva opposto un netto rifiuto in quanto, a detta del personale dell'ufficio postale, andati ormai prescritti;
- in data 13.09.2023 la ricorrente inoltrava formale reclamo all'istituto emittente onde sollecitare l'immediata liquidazione dei buoni postali sopra descritti, ricomprendendo il capitale e gli interessi maturati, rappresentando l'illegittimità del diniego frapposto dalle - in data Controparte_1
22 settembre 2023, , nel riscontrare il suddetto reclamo, evidenziava Controparte_1
che i buoni per i quali si richiedeva il rimborso erano “buoni fruttiferi postali a 18 mesi”, liquidabili, in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese, come da provvedimento pubblicato nella G.U. del 31.12.2005 n. 304; - secondo
[...]
per effetto della suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, “le Controparte_1
caratteristiche dei buoni, ai sensi della normativa applicabile, devono ritenersi conosciute o comunque conoscibili da parte del sottoscrittore”; -nella citata missiva, inoltre, l'intermediario sosteneva che “tutte le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione erano riportate nei relativi fogli informativi che, oltre ad essere consegnati ai sottoscrittori, venivano in ogni caso affissi in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico”; - la risposta negativa dell'intermediario, tuttavia, era inaccettabile poiché i buoni postali non potevano essere ritenuti prescritti, posto che nei buoni non è indicata data di scadenza da cui poter evincere la loro durata e il conseguente termine di prescrizione, né alcuna informativa è pervenuta al momento della sottoscrizione da parte di;
Controparte_1
-la mancata indicazione sui buoni in discorso della data di scadenza e la mancata consegna di documentazione informativa cagionavano un danno significativo in capo alla investitrice, che si sostanziava nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'estinzione del diritto di ottenere il rimborso dei BFP.
In particolare, a sostegno della domanda la ricorrente deduceva la “violazione e falsa applicazione artt. 3 e 6 D.M. 19.12.2000 da parte di ”, nonché la Controparte_1
“violazione degli obblighi informativi e la responsabilità di . Controparte_1
La ricorrente concludeva, chiedendo di: -“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in quanto non prescritto, al rimborso dei buoni fruttiferi postali, serie 1J8, nn. 1128123410347; 1128123310370, 1128123610301 e 1128123510324, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, sottoscritti in data 30.08.2008, per il capitale di euro
10.000.00 e alla liquidazione degli interessi maturati fino al soddisfo. -2) accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi degli artt. 1175 e 1176 II Controparte_1
co. c.c., condannando la resistente al risarcimento dei danni per la somma di euro
10.000,00 o per la somma che sarà rimessa al prudente apprezzamento del Giudice. -
3). condannare al pagamento delle spese, diritti e competenze di Controparte_1
causa”.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e Controparte_1
chiedendone il rigetto per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Più precisamente, la società convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali, evidenziando che il regolamento legale di detti buoni è contenuto in atti normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale al fine di garantire la conoscenza a tutti gli interessati. Precisava che, nella specie, trattavasi di buoni collocati il 30.08.2008 appartenenti alla serie speciale 18 MESI serie 1J8 (indicata sul retro), scaduti dopo 18 mesi dal collocamento, quindi in data 30.09.2009, caduti in prescrizione il 01.10.2019.
Aggiungeva che la controparte aveva curato il rimborso per la prima volta nel 2023, quindi oltre i termini di prescrizione.
Quanto alla domanda subordinata di risarcimento danni, fondata sul dedotto inadempimento degli obblighi informativi, evidenziava che nessun CP_1
risarcimento era dovuto per l'assenza del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato, evitabile dal sottoscrittore dei buoni con l'impiego della ordinaria diligenza.
Con riguardo poi alla contestazione mossa dalla ricorrente di una dedotta violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede contrattuale per la mancata comunicazione dell'imminenza della scadenza dei titoli sottoscritti, la società convenuta deduceva che non era previsto, né ipotizzabile, alcun obbligo in tal senso e che la conoscenza della normativa è affidata alla pubblicazione degli avvisi in Gazzetta Ufficiale da cui discende un onere di informazione in capo al sottoscrittore.
In definitiva, concludeva in giudizio come di seguito: “accertare e Controparte_1
dichiarare la prescrizione dell'azione di rimborso e di risarcimento per decorso dei termini di prescrizione;
- nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di rimborso dei buoni di causa, con conseguente rigetto dell'azione di rimborso;
- accertare per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa l'infondatezza della domanda risarcitoria per l'effetto rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno;
- condannare l'istante al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta”.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2219/2024, pubblicata il 26/07/2024, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese
e competenze di lite”.
Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 20.02.2025 proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accogliere le ragioni di appello e, in riforma della sentenza
n. 2219/2024 emessa il 26.07.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata in pers. del
g.o.p. con riferimento al giudizio con n.r.g. 5048/2023, accogliere le CP_4
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente in quanto non prescritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali serie 1J8 nn. 1128123410347; 1128123310370, 1128123610301, 1128123510324 ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, sottoscritti in data
30.08.2008, per il capitale di euro 10.000,00 e alla liquidazione degli interessi maturati fino al soddisfo;
accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1
ai sensi degli artt. 1175 e 1176 II co. c.c. condannando al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni per la somma di euro 10.000,00 o per la somma reputata di giustizia; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti tre motivi di appello:
1) “Violazione e falsa applicazione del D.M. 19.12.2000. Violazione oneri informativi. Responsabilità contrattuale di Sul mancato Controparte_1
decorso prescrizionale. Sul diritto dell'investitrice al rimborso dei buoni fruttiferi postali”.
L'appellante deduceva che di primario rilievo sarebbe la circostanza, del tutto trascurata dal Tribunale di Torre Annunziata, secondo cui non risulterebbe desumibile dal testo del buono postale la data di scadenza dello stesso, dal quale far decorrere il decennio di prescrizione. Sebbene i buoni indichino la serie di appartenenza, in ogni caso, non sarebbe possibile dedurre a quale data fissare la scadenza e, quindi, il decorso del termine di prescrizione poiché i buoni di cui si discute non renderebbero nota all'intestatario la data di scadenza, né i termini di incasso con conseguente impossibilità per l'istante di calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto.
Sosteneva che, nel rapporto privatistico e contrattuale tra collocatore e risparmiatore, dal titolo sottoscritto si dovrebbe unicamente evincere la durata e i termini del rapporto al momento della sua emissione.
Inoltre, l'appellante evidenziava che la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta
Ufficiale e l'esigenza di stabilità economica pubblica non potrebbero far venir meno sull'intermediario l'obbligo di informazione sulla scadenza del titolo, poiché la prescrizione dell'obbligo informativo assolverebbe alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico di informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola comporterebbe, in via presuntiva, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subita per l'inutile decorso del termine di scadenza del buono. A detta dell'appellante, “nel caso di specie, non vi è dubbio che il termine di prescrizione dei buoni postali sia pari ad anni 10, come da art. 8 co. I D.M. 19.12.2000, ma la data di scadenza dei buoni, a partire dalla quale calcolare la prescrizione, non si evince dal contenuto del buono che non riporta alcuna dicitura sulla sua natura e durata (neppure se ordinario o a termine), “né essa potrebbe desumersi dalla sola serie riportata sui buoni, posto che manca qualsiasi informazione o indicazione, anche secondo la prassi comune, nel senso di identificare il numero riportato nella serie con il numero dei mesi di durata del buono. E ciò nonostante che detta scadenza dovesse essere, invece, portata a conoscenza del sottoscrittore-consumatore senza alcuna ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile (…) pertanto, la data di scadenza non risulta evincibile né dal titolo (circostanza superabile dalla svalutazione del principio di letteralità), né dal foglio informativo analitico di cui non vi è prova che sia stato effettivamente consegnato al cliente”.
Inoltre, lamentava che il primo Giudice non avrebbe fatto corretta applicazione del principio secondo cui sarebbe la parte che eccepisce la prescrizione e, dunque, CP_1
ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, costituente il fatto costitutivo dell'eccezione proposta. Posto che i buoni fruttiferi postali per cui è causa non contengono alcuna descrizione delle loro caratteristiche e non indicano alcuna scadenza e che all'esponente non è stato consegnato il F.I.A. al momento della sottoscrizione, conseguirebbe che il contraente non è stato posto in grado di conoscere le condizioni dei buoni fruttiferi e la loro eventuale scadenza, non potendosi pretendere che il sottoscrittore del buono dovesse apprenderle andando a consultare la Gazzetta Ufficiale.
2) “Violazione e falsa applicazione art. 2935 c.c.”
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza in ordine all'interpretazione dell'art 2935 c.c.. In particolare, l'appellante sosteneva che l'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, avrebbe trovato giustificazione nell'inadempimento della società appellata, collocatore e gestore dei titoli, in particolare in merito agli obblighi informativi sopra descritti. Tale circostanza non potrebbe ritenersi un mero impedimento soggettivo ma una causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, l'appellante non sarebbe stata messa nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendole così la possibilità di farlo valere.
3) “Sul diritto al risarcimento del danno”.
L'appellante si doleva del rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo che la responsabilità contrattuale della società appellata -integrata dalla mancata consegna del
Foglio Illustrativo e dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede- avrebbe generato danni pari al mancato rimborso dei buoni alla sottoscrittrice in quanto ignara incolpevolmente della prescrizione con conseguente perdita del diritto al rimborso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.06.2025 si costituiva , contestando la Controparte_1
fondatezza dell'appello, in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “preliminarmente accertare la prescrizione dell'azione di rimborso e di risarcimento già accolta dal primo giudice con la sentenza impugnata in cui si legge: neanche può essere accolta la subordinata domanda risarcitoria del solo importo capitale versato che risulta parimenti prescritta” e ciò in quanto “la resistente, pur negando la circostanza della mancata consegna del , Parte_2
ha dedotto che tale omissione rientrerebbe semmai in una responsabilità precontrattuale e dunque parimenti soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dalla sottoscrizione dei buoni (30.08.2008). - nel merito, accertare e dichiarare che i diritti connessi ai buoni fruttiferi postale collocati in data 30.08.2008 agitati in primo grado n. 1128123410347; 1128123310370; 1128123610301;
1128123510324, ciascuno dell'importo di euro 2.500,00, serie 1J8 sottoscritti in data
30.08.2008, per il capitale di euro 10.000,00 sono scaduti il 30.09.2009 e prescritti il 01.10.2019 senza che l'istante – appellante abbia esercitato tempestivamente il diritto di rimborso;
- accertare quindi la legittima eccezione di prescrizione del diritto di rimborso fatta valere dall'intermediario appellato già nel mese di marzo 2023 presso
l'ufficio postale e, conseguentemente, rigettare le richieste formulate a qualsiasi titolo da parte attrice -appellante, in quanto inammissibili, improponibili, nulle e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- accertare e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto alla sig.ra (C.F.: Parte_1
) perché non v'è nessun nesso eziologico tra il danno patito C.F._1
dall'attrice e il contegno di atteso che la causazione Controparte_1
dell'intervenuta prescrizione e il mancato rimborso nei termini della relativa scadenza ricade in toto nel contegno neghittoso e inconcludente assunto da essa stessa istante - appellante, anche ai sensi dell'art 1227cc -in ogni caso: respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto: - confermare la sentenza di primo grado n. 2219/2024, depositata e resa pubblica il
26.07.2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, giudice nel giudizio iscritto al CP_4
nrg 5048/2023 RG;
-Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
I Motivi della decisione
1.Preliminarmente, occorre osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n.
13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n.
284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di
“ , che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, non Controparte_1
rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
2.2 Nel caso concreto, va posto in evidenza come non sia in discussione tra le parti che i buoni postali in esame rechino l'esatta indicazione della serie di appartenenza 1J8 e della data di collocamento 30.08.2008.
Trattasi, dunque, di buoni fruttiferi appartenenti alla serie “1J8” per essere tale indicazione chiaramente riportata sui buoni cartacei in esame e, più precisamente, per essere riportata sul retro a sinistra con apposita dicitura a sé stante (Serie: 1J8).
Inoltre, sul retro del buono è presente anche un espresso richiamo alle condizioni generali di cui al DM 19.12.2000, pubblicato in GU n 300 del 27 dicembre 2000, e alle condizioni specifiche di emissione previste per la serie sottoscritta, oltre all'obbligo di consegna del FIA al momento del collocamento. Non essendo dubbia l'appartenenza dei buoni in oggetto alla serie 1J8, il primo Giudice ha osservato che il sottoscrittore poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di
[...]
accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. Controparte_1
8 D.M. 19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione delle condizioni specifiche stabilite dalla disciplina istitutiva di quella serie di buono postale.
In altri termini, l'istante avrebbe dovuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti avevano, sulla base della denominazione della serie di appartenenza riportata sul titolo e della consultazione della disciplina di cui ai Decreti Ministeriali, la durata di 18 mesi dalla data della loro emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
Ritiene il collegio che l'appellante infondatamente sostenga che la scadenza del titolo debba risultare dal titolo medesimo e di non aver potuto conoscerne comunque la scadenza in mancanza della consegna del foglio informativo, stante la disciplina normativa applicabile ai buoni postali che consente l'integrazione delle risultanze del titolo ab externo come correttamente evidenziato dal primo Giudice e avendo il foglio informativo la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia, come correttamente ritenuto dal primo Giudice.
2.3 Inoltre, deve prestarsi adesione all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935
c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione” (così, Cassazione civile 29/06/2025, n.17451). Ancora, tra gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto “non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 22072/2018 ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti;
cfr. anche Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Alla luce delle sopra esposte coordinate interpretative deve escludersi che la mancata consegna del Foglio Informativo rappresenti per il sottoscrittore una impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione.
Ed invero, l'impossibilità di cui alla norma citata va individuata in quelle che derivino da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio quali, ad esempio, una condizione sospensiva non ancora avveratasi o un termine non ancora scaduto (cfr. tra le altre Cass.
2429/1994, Cass. 3824/1995) e non, dunque, negli ostacoli di mero fatto o negli impedimenti soggettivi, pur ove correlati a carenze informative addebitabili alla controparte, il cui comportamento omissivo non integra, per come dedotto dall'istante e acquisito in giudizio, una ipotesi di occultamento doloso del debito che avrebbe potuto avere incidenza effettiva sul decorso della prescrizione.
Da quanto sopra argomentato ne consegue che il diritto al rimborso dei buoni azionati dall'appellante è prescritto per essere decorso un tempo ben superiore al decennio dalla scadenza dei buoni a termine per cui è causa. Al riguardo, non risulta acquisito in giudizio alcun atto interruttivo del termine prescrizionale con decorrenza dalla scadenza dei titoli a 18 mesi dalla loro sottoscrizione avvenuta in data 30.08.2008.
2.4. L'ultimo motivo di appello è inammissibile.
Non coglie il segno la censura avanzata dall'appellante in merito al rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado per ottenere il solo importo capitale versato al momento di sottoscrizione dei buoni.
La pronuncia di rigetto di cui alla sentenza appellata si fonda sull'intervenuta prescrizione anche dell'azione risarcitoria, avendo il primo Giudice aderito all'assunto di secondo cui il dies a quo del termine prescrizionale decennale della CP_1 domanda di risarcimento danni va individuato al momento di sottoscrizione del titolo
(30.08.2008) perché a tale momento risulta inadempiuto l'obbligo di consegna del foglio illustrativo quale fatto generatore del danno.
L'appellante non si confronta in alcun modo, nel proporre impugnazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria, con la questione di prescrizione che costituisce il tema decisivo, non individuando la prescrizione dichiarata dal primo giudice come oggetto di censura, di merito e di diritto, e non contrapponendovi alcuna motivazione idonea a contrastare le argomentazioni del giudice di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello non merita accoglimento con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite
Stante il rigetto dell'appello, occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente grado che si pongono a carico dell'appellante soccombente in favore della controparte e si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) con riguardo, in particolare, alla natura, consistenza e valore delle difese concretamente svolte e al loro esito con esclusione della fase istruttoria non tenutasi in appello.
Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di legge di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per dichiarare la sussistenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in Euro 3.933,00 per compensi professionali (euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 922 per la fase di trattazione ed euro 956 per la fase conclusionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo