Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1766/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate all'udienza del
4.11.2024, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1766/2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Saracino
(c.f.: ; pec: ) e CodiceFiscale_1 Email_1 dall'avv. Daniela Bevagna (c.f.: ; pec: C.F._2
) del foro di Roma ed elettivamente Email_2 domiciliata presso l'indirizzo pec del primo difensore, giusta procura in atti;
Attrice opponente
contro in concordato Controparte_1 preventivo n. 57/2014, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Simoni (C.F.: C.F._3 pec: info) del Foro di Spoleto ed elettivamente Email_3 Controparte_2 domiciliata presso lo studio
lo studio del difensore, sito in Todi (PG), Piazza Umberto I, n. 2, giusta procura in atti;
Convenuta opposta
Avente ad Oggetto: Somministrazione
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 4.11.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 311/2022 R.G. 4659/2021 del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Perugia ha ingiunto a di pagare a Parte_1 [...] la complessiva somma di € 53.232,66, oltre Controparte_1 interessi come da domanda.
Dalla lettura del ricorso, si evince che l'importo ingiunto discende dalla somma di cui la era creditrice e così individuata in forza della Controparte_1 dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. resa dalla società nell'ambito Pt_1 della procedura esecutiva n. RGE 464/2012, incardinata nei confronti della
[...] dal creditore CP_1 Controparte_3
Contro l'ordinanza di assegnazione della somma in favore del creditore procedente aveva fatto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. la società
[...]
ottenendo sentenza di improcedibilità della procedura esecutiva ai sensi CP_1 dell'art. 168 L.F. per essere stata ammessa al concordato preventivo;
sicché, venuto meno il vincolo pignoratizio con l'estinzione dell'esecuzione, la ricorrente ha chiesto il pagamento della somma oggetto di riconoscimento che Pt_1 deduce di aver già corrisposto.
1.1. Con atto di citazione in opposizione, la ha Parte_1 convenuto in giudizio la chiedendo a Controparte_4 questo Tribunale di dichiarare nullo e dunque, revocare il provvedimento monitorio opposto, evidenziando in punto di fatto e di diritto:
- che tra le parti intercorreva un contratto di fornitura di carne di suino;
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Parte
- che il 5.3.2012 era stato notificato alla 2000 A atto di pignoramento presso terzi su istanza del creditore di Parte_2 CP_3
sino a concorrenza dell'importo di € 6.500,00;
[...]
- che in data 6.3.2012 l'odierna opponente aveva, quindi, rilasciato dichiarazione ex art. 547 c.p.c. affermando di essere debitrice, nei confronti di dell'importo di € 53.232,66, in ragione di una CP_1 serie di fatture emesse tra il 3.12.2011 e il 18.2.2012;
- di avere, però, pagato il debito in tre tranches mediante tre successivi bonifici, rispettivamente datati 5.4.2012, 2.5.2012 e 4.9.2012, accreditati su conto corrente 000000000714 intestato alla presso la CP_1
Banca Popolare Italiana Agenzia 24 di Roma;
- di avere fatto opposizione all'ordinanza di assegnazione al creditore procedente della somma dichiarata per violazione dell'art. 546 c.p.c., che impone al terzo il vincolo di indisponibilità nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, accolta da questo stesso Tribunale con sentenza n. 1025/2019;
- che, poiché anche l'opposizione di improcedibilità dell'azione promossa da ai sensi dell'art. 168 L.F. era stata accolta con sentenza n. CP_1
1026/2019, i pagamenti sarebbero stati effettuati legittimamente da
[...]
, anche se precedentemente alla definizione del contenzioso. Pt_1
Da qui, dunque, le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, rimaste sostanzialmente invariate nella memoria 183, co. VI, n. 1), salva la
“domanda” di restituzione da parte dell'opposta della complessiva somma versata da in seguito alla concessione della provvisoria esecuzione Parte_1 del decreto opposto.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e, in via di urgenza, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
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Ha dedotto l'opposta che obbligazione oggetto del provvedimento monitorio opposto non si sarebbe affatto estinta, dal momento che i pagamenti effettuati dall'opponente sarebbero avvenuti tutti quando l'importo complessivo di €
55.500,56 era stato già assegnato al creditore procedente con ordinanza del giudice dell'esecuzione. I pagamenti eseguiti dopo il pignoramento, dunque, sarebbero irrimediabilmente illeciti e/o nulli, atteso che la corresponsione delle somme pignorate poteva avvenire solo in seguito all'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.E. 464/2012, disposta dal G.E. con ordinanza del 7.4.2021.
In ogni caso, prosegue ancora l'opposta, difetterebbe comunque del tutto la prova che i presunti pagamenti siano riferiti proprio ai crediti azionati in via monitoria e non ad altre e diverse partite contabili intercorse negli ultraventennali Parte rapporti commerciali tra e . Pt_1 CP_4
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
1.3. Alla prima udienza del 5.12.2022, il giudice, in accoglimento dell'istanza dell'opposta, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata trattata per mezzo dello scambio di memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, co. VI, c.p.c.
Alla successiva udienza del 7.6.2022, lo scrivente ha ammesso la prova per testimoni richiesta da parte opponente e alle successive udienze sono stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2
All'esito dell'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 4.11.2024, alla quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, preme sin da ora rilevare, a fronte della contestazione sul punto della convenuta nella II memoria di trattazione, occorre chiarire che l'opponente, con la memoria 183, co. VI, n. 1) c.p.c. non ha proposto alcuna nuova domanda o eccezione.
Infatti, il giudice di merito ha il potere-dovere di interpretare e qualificare le domande anche in modo difforme dalla loro formulazione letterale e, nel caso di
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specie, il Tribunale non dubita che la richiesta dell'opponente di “condannare la società opposta a restituire tutto quanto versato dalla a seguito della Parte_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della notifica dell'atto di precetto, pari all'importo di € 63.423,63”, pur contenuta in un apposito “punto” delle conclusioni, non possa essere considerata una domanda autonoma o diversa da quella principale di “dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, di conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
La restituzione della somma pagata in forza del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo è un naturale effetto della sopravvenuta natura indebita del pagamento. In altre parole, la restituzione della somma versata in forza di un decreto ingiuntivo revocato è una conseguenza necessaria della improduttività di effetti ex tunc del provvedimento monitorio caducato, regolata dalle norme codicistiche sul pagamento dell'indebito (art. 2033 e ss. c.c.), senza che si renda necessaria alcuna specifica statuizione da parte del giudice dell'opposizione diversa dalla semplice revoca.
Il carattere “implicito” e ridondante, nel senso sopra spiegato, della domanda di restituzione dell'indebito consente quindi di ritenere che la stessa non sia affatto una domanda nuova introdotta inammissibilmente con la memoria ex art. 183, co VI, n. 1) c.p.c., ma la mera esplicitazione di un effetto naturale e automatico della revoca del decreto ingiuntivo.
Con maggior impegno esplicativo, insegna la S.C. (ad es., Cass. civ. sez. I,
17/01/2025, n. 1213) che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Qualora il giudice d'appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale
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(Cass., sez. 6-3, 21/11/2019, n. 30495; Cass., sez. 3, 21/8/2023, n. 24896; Cass., sez. 1, 29/10/2020, n. 23972).
Ciò in quanto la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva ex lege), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova (Cass., n. 12622 del 2010).
D'altro canto, la domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa null'altro che un accessorio di tale istanza (ed il suo accoglimento risultando necessaria conseguenza, ex art. 336 cod. proc. civ., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere).
3. Ciò chiarito, quanto al merito, reputa il Tribunale che, all'esito dell'ulteriore attività di trattazione svolta nel corso del giudizio e delle produzioni documentali operate in corso di causa, l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da
[...] sia risultata fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Queste le ragioni.
3.1. L'oggetto della controversia e la natura del procedimento (opposizione a decreto ingiuntivo) impongono una breve premessa in tema di onere della prova: l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi
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oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id.
11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto
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costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte
(cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi
(cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n.
9285 del 2003).
Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass.
n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n.3373/2010; Cass.
n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. Con specifico riferimento, poi, al
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procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.
Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
3.2. Tanto, premesso, nel caso di specie, costituisce fatto incontestato tra le parti che il credito oggetto del provvedimento monitorio esistesse al momento dell'incardinamento della procedura esecutiva R.G.E. 464/2012: la dichiarazione resa dal debitor debitoris ai sensi dell'art. 547 c.p.c. integra senza Parte_1
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dubbio un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. con conseguente presunzione di esistenza del rapporto fondamentale e sgravio del creditore dal relativo onere probatorio.
Ed anzi, nonostante la richiesta di chiarimenti inizialmente avanzata ex art. 640 c.p.c. dal giudice del monitorio, la pretesa monitoria essenzialmente si è fondata esclusivamente sulla detta dichiarazione.
D'altro canto, la stessa opponente, lungi dal contestare l'esistenza della giustificazione causale del suo riconoscimento di debito, ha anzi contribuito a contestualizzare il rapporto contrattuale cui la ricognizione di debito si riferisce, affermando che “intercorreva tra la , cooperativa del Consorzio Conad, e la Parte_1
un contratto avente ad oggetto la fornitura di carne di suino”, rapporto CP_1 commerciale che, a sua volta, l'opposta ha definito “ultraventennale”.
3.3. A ben guardare, dunque, l'oggetto del contendere e quindi del thema probandum e decidendum non è tanto l'esistenza e l'ammontare del debito oggetto di dichiarazione, ma se l'opponente abbia in seguito effettuato pagamenti idonei ad estinguere l'obbligazione e, in caso di risposta affermativa, se tali pagamenti vadano imputati proprio al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
È emerso infatti in giudizio che tra le odierne parti intercorresse un contratto di fornitura di carne di suino dal quale erano sorti, in capo alla , una Parte_1 serie di debiti della stessa specie (i.e. pecuniaria) nei confronti della CP_4 soggetti alle regole di imputazione di cui all'art. 1193 c.c.
4. Le difese spese dalle parti impongono quindi di svolgere alcune considerazioni ulteriori in merito al riparto dell'onere della prova del pagamento estintivo e della sua imputazione al soddisfacimento di un determinato credito;
il tutto, poi, alla luce della specificità della situazione concretamente portata all'attenzione del Tribunale in cui i pagamenti sono avvenuti pendendo una procedura di pignoramento presso terzi.
4.1. Anche in tal caso, trovano applicazioni i già richiamati criteri generali, per cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente
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a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, sussistendo la c.d. presunzione di persistenza del diritto, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Ne discende che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass.
2369/1994; Cass.1041/1998; Cass. 1571/2000; Cass. 205/2007; Cass.
20288/2011; Cass. 19039/2019).
In altre pronunce, in maniera analoga ma non del tutto sovrapponibile, si afferma che quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore (anche sostanzialmente, come nella specie), che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr.
Cass. Civ, sez. II, Sentenza n. 450 del 14/01/2020 (Rv. 656831 – 01); Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 17102 del 27/07/2006 (Rv. 592303 - 01).
In sostanza, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte;
cosicché, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca, vale a dire sia l'esistenza di più debiti del convenuto già scaduti, sia la sussistenza del
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presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c.
4.2. Ciò è del resto coerente con quanto chiarito dalla S.C. (Cass.
3941/2002; Cass. 14741/2006), secondo la quale “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 c.c., comma 1, di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”.
Quindi, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., comma 2, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 31837 del
27/10/2022, Rv. 666054 - 01).
4.3. Nel caso di specie, posto che l'azione monitoria è fondata dall'opposta sulla scorta della dichiarazione positiva fatta dall'opponente quale terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., deve, osservarsi, che l'opponente ha indicato quali fossero le fatture che, al momento in cui ha reso la dichiarazione, fondavano la complessiva esposizione debitoria e dalla stessa tenute presenti nel momento in cui ha reso la dichiarazione positiva.
Nel medesimo documento vi sono poi indicate le fatture che hanno, complessivamente, caratterizzato lo svolgimento del rapporto nel tempo.
Tali documenti e la relativa “imputazione” non sono stati efficacemente neanche contestati dalla parte opposta di talché deve ritenersi che la Parte_1 abbia offerto la prova in giudizio di aver effettuato pagamenti nei
[...] confronti di a mezzo bonifici bancari del 6 aprile 2012, 3 CP_1 maggio 2012, 4 settembre 2012 e, ancora, che i pagamenti fossero stati
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imputati, in accordo con il creditore, anche alla estinzione dei debiti che fondavano la dichiarazione positiva sulla scorta della quale è stato, poi, chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio.
4.3.1. La circostanza è emersa in particolare dalla corrispondenza allegata dall'opponente alla propria memoria istruttoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., ovvero dallo scambio di e-mail intervenuto tra il rappresentante di CP_4
e dipendente con mansioni Parte_3 Testimone_1 amministrative di , il 3 aprile 2012. Parte_1
Trattasi di una prova documentale certamente valutabile ai fini della decisione, visto che l'opposta non ha disconosciuto la conformità della riproduzione in file
.pdf della e-mail al documento informatico originale, ai sensi dell'art. 2712 c.c., ma ha lamentato che si tratterebbe di documento privo di data certa e di prova dell'avvenuta consegna (cfr. III memoria 183, parte convenuta).
Non è stata quindi contestata l'esistenza dello scambio epistolare o il suo contenuto, ma sono state eccepite circostanze sostanzialmente irrilevanti sul piano del risultato probatorio derivante da quanto ivi rappresentato, a fronte della mancata contestazione della corrispondenza della riproduzione .pdf agli originali informatici (ad esempio, la data indicata nella riproduzione della schermata, proveniente dal gestore del servizio di posta elettronica, può ben essere posta a fondamento del convincimento del giudice e l'avvenuta consegna della dichiarazione del rappresentante di può senz'altro presumersi CP_4 dalla successiva risposta di A). Pt_1
Orbene, tale prova documentale, confermata nel suo contenuto anche dai testi sentiti, conduce a rimeditare le valutazioni effettuate in sede di ordinanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nel senso che ora, alla luce del materiale probatorio successivamente versato in causa, può ritenersi raggiunta la prova della effettiva imputazione dei pagamenti.
4.3.2. Dalla mail inviata il 3.4.2012, infatti, emerge che l'opposta ha domandato espressamente a A “di poter sbloccare il blocco che è stato messo Pt_1 nei ns. confronti dalla vs. azienda per € 50.000,00, importo risultante la vs.
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esposizione nei ns. confronti al momento del pignoramento, trattenendovi semmai l'importo pignorato che ammonta ad € 6.500,00”.
Si tratta di una richiesta che, senza andare ad intaccare l'importo pignorato, indisponibile ai sensi dell'art. 546, co. I c.p.c., poteva essere materialmente evasa dall'opponente, essendo le somme dovute da A vincolate solo Pt_1 limitatamente ad € 6.500,00.
Nonostante, infatti, la procedura esecutiva n. R.G. 464/2012 fosse stata avviata dal sig. con atto di pignoramento presso terzi Controparte_3 notificato a A il 5.3.2012 e quindi a partire da quella data il terzo Pt_1 debitore era tenuto a custodire le somma da lui dovute al debitore esecutato, è altrettanto vero che, per effetto del disposto dell'art. 546 c.p.c. vigente ratione temporis (come modificato dal d.l. 35/2005 convertito nella l. 80/2005), il pignoramento operava “nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà”
e quindi ammontava ad un “totale presumibile di € 6.500,00” (cfr. atto di pignoramento presso terzi del sig. . Controparte_3
4.3.3. Neppure assume rilievo la circostanza che il 29.3.2012 il creditore procedente abbia depositato atto di intervento nella procedura esecutiva da lui stesso incardinata ai sensi degli art. 525 e 551 c.p.c.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546 c.p.c., comma I c.p.c. individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore (Sez. 3
-, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019, Rv. 654473 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9054 del 18/05/2020, Rv. 657740 - 01).
La somma vincolata, quindi, è rimasta sempre pari ad € 6.500,00 fino all'ordinanza con la quale il G.E. ha disposto l'assegnazione della complessiva somma di € 55.500,56 nei confronti del creditore procedente e CP_3 comunque fino a concorrenza del credito di verso CP_1 Parte_1
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A tale ultimo riguardo, occorre, peraltro, rilevare che tale provvedimento del giudice dell'esecuzione, successivamente impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sia che da , è datato 4.4.2013 e non 3.4.2012, come CP_1 Parte_1 erroneamente riferito dall'opposta in sede di comparsa di costituzione.
D'altra parte, prima che l'intero credito di verso l'odierna CP_1 opponente venisse assegnato al creditore procedente, il debito non solo poteva, ma doveva essere pagato, se voleva evitare che la Parte_1 CP_1 intraprendesse azioni giudiziali di recupero coattivo delle somme oggetto della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non sottoposte a pignoramento.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto precede, che alla data dei pagamenti che afferma di aver imputato al pagamento del credito oggetto Parte_1 di ricorso monitorio (5.4.2012, 2.5.2012 e 4.9.2012) l'unica somma della quale il terzo non poteva disporre ai sensi dell'art. 546, co. I c.p.c. era quella di € 6.500,00 indicata nell'atto di pignoramento presso terzi, essendo intervenuta la relativa assengazione dell'intero importo successivamente all'esecuzione dei pagamenti medesimi.
4.4. Tornando a considerare la corrispondenza intercorsa tra i rappresentanti delle parti il 3.4.2012, emerge in maniera inequivocabile che il creditore stesso abbia chiesto a di pagare proprio gli importi di cui alla dichiarazione Parte_1 ex art. 547 c.p.c. (“importo risultante la vs. esposizione nei ns. confronti al momento del pignoramento”), avendo la debitrice accettato di “sbloccare le somme” senza attendere la definizione della procedura esecutiva, come confermato in giudizio sia dal teste (“in merito allo sblocco appena abbiamo avuto contatti con la società Testimone_1
, non ricordo in persona di chi, mi venne richiesto di sbloccare le partite non oggetto CP_4 di pignoramento, in quanto c'era una dichiarazione di ai sensi dell'art 547 c.p.c. Pt_1 ove comunicava la esistenza di un debito di ammontare paria a 53.000; a quel punto ho sbloccato le partite che non erano oggetto di pignoramento (il debito era di 53.000 euro il credito pignorato era di circa 6.500 euro), ho dato ordine di sbloccare le somme per un importo pari a circa 43.000 euro, trattenendo la somma di circa 10.000 euro;
successivamente ho dato disposizione alla tesoreria di sbloccare le partite per euro 43.000 e provvedere alla esecuzione
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del relativo bonifico”) che dal teste (“posso dire che venne richiesto lo Testimone_2 sblocco della somma di € 50.000,00; venne fatto in particolare in due tranche: la prima ad aprile del 2012 e la seconda a maggio del 2012”).
4.4.1. Pertanto, passando a considerare i singoli pagamenti, risulta provato che l'opponente abbia effettuato un bonifico di € 28.275,21 in data 6 aprile 2012 nei confronti di ciò emerge dall'attestato in tal senso comunicato CP_1 dalla banca Unicredit S.p.A. con pec del 14 giugno 2022, confermato dal libro- giornale dell'opponente, ma soprattutto dalla corrispondenza tra le parti del 3 aprile 2012, della quale tale pagamento appare essere la materiale esecuzione.
Sul punto, del resto, va rilevato – come prima già accennato – che l'odierna opposta non ha adempiuto alla richiesta di integrazione documentale formulata dal magistrato originariamente assegnatario del procedimento nella fase monitoria, la quale aveva invitato l'istante alla produzione degli estratti del conto corrente bancario di a fronte della puntuale indicazione di CP_1 [...] in merito ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico. Parte_1
Fermo restando, come detto, che a vantaggio del creditore-attore sostanziale opera il principio di persistenza del diritto e dunque non spetta a lui dimostrare, in prima battuta, che la controparte non abbia adempimento, tuttavia, a fronte dell'allegazione, da parte di , delle pec con le quali Unicredit ha Parte_1 certificato l'emissione del bonifico in discorso, la mancata produzione di estratti conto bancari volti a confutare in via documentale tale asseverazione conduce a ritenere provata l'emissione del bonifico bancario da parte dell'opponente.
A ben guardare, infatti, l'unica difesa spesa dall'opposta per confutare la prova documentale dell'adempimento è la circostanza che la , nel giudizio Parte_1 di opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione emessa dal
G.E. il 4.3.2013, non si sia difesa eccependo di aver già pagato quanto dovuto al debitore principale ma solo lamentando la violazione dell'art. 546 c.p.c.: nondimeno, trattasi di valutazione dalla quale, contrariamente a quanto paventato, non è possibile presumere alcunché, specie alla luce della prova documentale del pagamento offerta nel corso del presente giudizio.
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4.4.2. Accertata l'esistenza di un pagamento del debitore idoneo ad estinguere l'obbligazione fatta valere in giudizio, occorre valutare se, al momento del pagamento, tale somma fosse stata imputata dall'opponente proprio a quel debito, ai sensi dell'art. 1193 c.c.
Ritiene il Tribunale che dalla stessa corrispondenza del 3 aprile 2012 già citata emerga la possibilità di dare risposta positiva a tale quesito, potendosi ritenere che il pagamento fosse stato imputato dal debitore – peraltro non in autonomia, ma su esplicita richiesta del creditore – all'estinzione parziale dell'obbligazione oggetto della presente causa, apparendo inequivocabile la richiesta di
[...] di “sbloccare le somme” relative al credito oggetto di pignoramento presso CP_1 terzi.
D'altro canto, ulteriore indizio a riprova dell'imputazione effettuata è che l'ammontare del bonifico (€ 28.275,21) corrisponde esattamente alla sommatoria degli importi delle fatture (n. 3657/2011, 57/2012, 239/2912, 124/2012,
244/2012, 186/2012) che, nel proprio estratto conto delle partite, l'opponente ha annotato di aver pagato il 6.4.2012 (€ 4.866,95 + 2.285,91 + 1.364,13 + 8.401,47
+ 2.387,56 + 8.969,19) e che erano incluse fra quelle oggetto di dichiarazione del debitor debitoris.
Infatti, tutte le fatture in esame (la cui provenienza da sé non è stata mai contestata dall'opposta) recano una data di emissione antecedente a quella della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e quindi erano, più che ragionevolmente, ricomprese nella dichiarazione del terzo pignorato fatta, poi, esclusivo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Tale dichiarazione, infatti, aveva portata ricognitiva della integrale situazione debitoria dell'opposta alla data del 18.2.2012, per cui non sembra potersi affermare, in mancanza di elementi di prova contraria, che vi fossero ulteriori partite contabili aperte tra le parti che non fossero state contemplate nella medesima che, è appena il caso di notare, l'opposta non ha mai indicato.
Al contrario, anzi, la circostanza che, nell'ambito del processo esecutivo, né il creditore procedente né, soprattutto, il debitore esecutato
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abbiano contestato la dichiarazione del terzo con lo CP_1 strumento processuale previsto dall'art. 549 c.p.c. induce a ritenere che la stessa fosse esaustiva e comprensiva di tutti i crediti in essere al momento della dichiarazione.
Peraltro, lo si ribadisce, ha successivamente proposto ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo solo ed esclusivamente sulla base della ricognizione di debito Parte di , nonostante potesse ben fornire la prova documentale di ulteriori Pt_1 crediti non dichiarati in sede di esecuzione, dato che la dichiarazione si fondava proprio sulle fatture emesse da e delle quali la società opposta aveva CP_1 senz'altro la disponibilità.
Sicché, l'opposta, a fronte della prova dei pagamenti e della loro imputazione da parte della debitrice, non ha mai allegato, né tantomeno provato, a quali diversi rapporti avesse imputato, ai sensi dell'art. 1195 c.c., i pagamenti ricevuti dall'opponente – anche solo producendo le fatture commerciali che, a suo avviso, avrebbero fondato la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del debitore - limitandosi ad affermare la persistenza del suo credito (la quale però, come già detto, non pare sostenibile alla luce delle attestazioni provenienti dalla banca
Unicredit, allegate dall'opponente, e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti pochi giorni prima che il pagamento venisse effettuato) e la possibilità che i pagamenti si riferissero ad “…altre e diverse partite contabili intercorse…”.
4.4.3. L'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui alle fatture n.
3657/2011, 57/2012, 239/2912, 124/2012, 244/2012, 186/2012, per complessivi € 28.275,21 e l'imputazione di tale pagamento al debito oggetto di dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. possono quindi dirsi provati dall'opponente nel presente giudizio.
4.5. Discorso quasi del tutto analogo deve essere condotto con riguardo al bonifico di € 19.604,31 effettuato il 3 maggio 2012.
Anche in questo caso, per i medesimi motivi di cui al paragrafo precedente, non sembra potersi dubitare né che il pagamento sia stato effettuato, né che sia
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stato imputato dal debitore anche al pagamento delle fatture n. 388/2012 e
329/2012, tenute presenti al momento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Non pare infatti che possa inficiare la prova dell'imputazione del pagamento il fatto che il bonifico fosse rivolto ad estinguere anche ulteriori debiti non ricompresi nella dichiarazione del terzo, essendo del tutto fisiologico che tale rapporto pluriennale si arricchisse nel tempo di nuove partite di dare/avere in ragione della conclusione di ulteriori rapporti di fornitura.
Infatti, i crediti ulteriori, per come risultanti dall'estratto conto partite, non erano stati inclusi nella dichiarazione del terzo perché relativi a fatture emesse dopo o al massimo pochi giorni prima della dichiarazione del terzo nel procedimento di pignoramento presso terzi (ma comunque dopo il 18.2.2012, cui risalgono le fatture più recenti oggetto di dichiarazione di terzo).
D'altra parte, nonostante fosse passato circa un mese dalla corrispondenza con le quali le parti avevano pattuito lo “sblocco” delle somme, è del tutto ragionevole ritenere che anche questo successivo pagamento fosse esecutivo di tale intesa (come del resto affermato da entrambi i testi sentiti).
Infatti, a fronte della prova di un pagamento idoneo ad estinguere l'obbligazione, l'opposta non ha provato di aver operato una diversa imputazione ai sensi dell'art. 1195 c.c., per cui si ritiene che, nel maggio 2012, facesse fede ancora l'accordo risultante dalla corrispondenza e-mail del 3 aprile 2012, all'esito della quale ha accettato di pagare anche il debito dichiarato in sede Parte_1 di procedura esecutiva e oggetto di parziale pignoramento.
Ne discende che deve ritenersi provato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni di cui alle fatture n. 388/2012 e 329/2012 per complessivi €
17.398,17 (= 11.473,67 + 5.924,50) e l'imputazione di tale pagamento al debito oggetto di dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.
4.6. Qualche considerazione in più, ed in parte diversa, merita di essere compiuta con riguardo all'ulteriore debito di € 10.295,59, recato nella fattura n.
453/2012 del 18.2.2018, pagato per mezzo di bonifico bancario di € 18.113,56 emesso il 4 settembre 2012.
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Anche con riferimento a tale credito, si deve ritenere che il pagamento
(anch'esso attestato dalla banca e non confutato da allegazioni del convenuto) fosse avvenuto in attuazione dell'accordo del 3 aprile 2012 e fosse da imputarsi, tra gli altri, anche al credito indicato nella fattura n. 453/2012, certamente ricompresa tra quelle oggetto di dichiarazione 547 c.p.c.: il documento reca infatti una data antecedente (18.2.2012) alla dichiarazione di terzo (6.3.2012) e, dal canto suo, il creditore non ha allegato, né provato l'imputazione del pagamento a un credito diverso da quello azionato.
4.6.1. Tuttavia, non può non essere rilevato che il pagamento del debito
“residuo” da parte di non poteva essere effettuato, dal momento che Pt_1 alla data del 4 settembre 2012 risultava ancora pignorato il credito di CP_4 pari a € 6.500,00.
Non risulta infatti agli atti, né nella narrazione delle parti, che il pignoramento presso terzi fosse stato mai sospeso o ridotto dopo la notifica a Parte_1 dell'atto ex art. 543 c.p.c.; anzi, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza di assegnazione del 4.4.2013, ha esteso il vincolo di indisponibilità anche all'ulteriore credito oggetto di intervento del creditore procedente.
Pertanto, la dichiarazione del teste secondo cui la “somma di € 10.000,00 Tes_2
[…] rimase bloccata fino al mese di settembre del 2012”, non pare riferita a una indisponibilità ex lege derivante dal pignoramento, dato che, come detto, alla data del pagamento della terza tranche (settembre 2012) il pignoramento era ancora pienamente efficace.
Più coerente con le vicende del processo esecutivo, per come documentate dalle parti, appare allora la dichiarazione del teste per cui “nello sblocco di tali Tes_1 importi il tesoriere (ovvero, il sig. ndr) inavvertitamente ha proceduto allo sblocco Tes_2 anche dei 10.000 euro”.
4.6.2. Ad ogni modo, a fronte delle prove documentali prodotte dall'opponente, la circostanza che abbia disposto di somme Parte_1 pignorate (nonostante nella nota di risposta del 3 aprile 2012 il sig. per Tes_1 conto di , avesse dichiarato di voler trattenere l'importo di € Parte_1
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10.000,00 come somma pignorata) non rende meno credibile che il pagamento fosse stato comunque effettuato, stimandosi plausibile che fosse stato disposto per errore.
Del resto, il pagamento al debitore principale della somma pignorata da parte del terzo, per quanto possa integrare un fatto illecito passibile di responsabilità aquiliana, anche penalmente sanzionabile a querela di parte per violazione dolosa o colposa degli obblighi di custodia del terzo pignorato ai sensi rispettivamente degli artt. 388 e 388 bis c.p., non è viziato e dunque non costituisce un indebito oggettivo passibile di ripetizione secondo le norme di cui agli artt. 2033 e ss. c.c., ma è solo inopponibile al creditore procedente, nel senso che l'estinzione del credito pignorato (anche) per adempimento successivo al pignoramento non spiega effetti nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione (cfr. art. 2917 c.c.). Nei rapporti interni tra il debitor debitoris e il debitore esecutato, quindi, il pagamento del credito pignorato successivo al pignoramento è pienamente efficace ed idoneo ad estinguere l'obbligazione.
Nel caso di specie, peraltro, l'efficacia definitiva ed erga omnes dell'adempimento di non potrebbe più essere messa in discussione Parte_1 da alcun creditore visto che, previa sospensione dell'ordinanza di assegnazione del 4.4.2013 in data 3.4.2014, la procedura esecutiva, all'esito di giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., è stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 168 L.F. dalla sentenza n. 1026/2019 di questo Tribunale, passata in giudicato, ed estinta definitivamente con provvedimento del G.E. del 7 aprile 2021.
5. L'opposizione è, quindi, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
a ciò accede, come detto, la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto corrisposto in forza della provvisoria esecuzione.
Come già detto, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015.)
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Come espressamente evidenziato dall'orientamento maggioritario della
Cassazione nel caso, analogo, del pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado, la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado è ammissibile nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo (cfr. quanto risulta recentemente da Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021 e precedenti conformi).
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del valore della lite con applicazione dei valori medi all'interno dello scaglione di riferimento.
Da quanto sopra discende, altresì, la palese infondatezza della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
➢ Condanna l'opposta alla restituzione di quanto eventualmente percepito in esecuzione della provvisoria esecuzione concessa;
➢ Condanna la società opposta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, li 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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