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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/01/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2019 697
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 697/2019 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Palagonia, Via Giardini n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Merilinda Fagone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Palagonia, Via dei Giardini n. 15;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza del 27.09.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le quali parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 25.11.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 28.05.2019, ritualmente notificato, la sig.ra adiva codesto Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio civile in Palagonia il 21.09.2010, iscritto al registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al numero 27, parte I, Serie -, Anno 2010, e dalla cui unione sono nati due figli: (21.08.2010) e (17.09.2015), rispettivamente di 13 e 8 anni. Persona_1 Per_2
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata causata dall'insorgere di aspri ed insanabili contrasti tra i coniugi, nonché dall'intollerabile comportamento del resistente, contrario ai doveri coniugali e non curante dei bisogni della famiglia, circostanze che hanno fatto venir meno ogni comunione materiale e spirituale tra le parti. La sig.ra rappresentava che, nonostante il Pt_1
sig. avesse sempre svolto attività lavorativa – anche in forma non regolarizzata – lo CP_1
stesso non avrebbe mai provveduto alle esigenze della moglie e dei figli, costringendo la sig.ra a ricorrere all'aiuto dei propri genitori. Pt_1
Vani sono stati i tentativi della ricorrente di ricostruire l'affectio maritalis e, nell'esclusivo interesse della prole, ha cercato di mantenere con l'ex coniuge un rapporto più che civile.
La ricorrente domandava, quindi, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per il comportamento posto in essere da quest'ultimo in costanza di matrimonio;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di vedere liberamente i figli minori, compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei genitori, senza disporre alcuna assegnazione della casa coniugale ormai dismessa dai coniugi di comune accordo.
Sotto il profilo economico, la ricorrente domandava che venisse posto a carico del sig. CP_1 sia l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento in favore della stessa, ponendo a fondamento di tale richiesta l'impossibilità di trovare un'attività lavorativa, che le permettesse di far fronte alle proprie esigenze personali, oltre la difficoltà di conciliare il lavoro con le esigenze dei figli, essendo l'unico genitore che si occupa di loro in maniera esclusiva, sia
2 l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno) a titolo di mantenimento in favore dei figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione dello squilibrio reddituale esistente tra le rispettive condizioni economiche, somme queste da rivalutarsi annualmente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
All'esito dell'udienza presidenziale, stante l'assenza di parte resistente seppur regolarmente citato, il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed emetteva i provvedimenti temporanei, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori nei confronti di entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre e diritto del padre – salvo accordi tra le parti – di vedere e tenere con sé i figli minori secondo la regolamentazione indicata nel provvedimento. Sul piano economico, il Presidente del Tribunale disponeva a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli nella misura mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviava la causa all'udienza del 02.07.2020 rimettendola al
Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 17.02.2020, la sig.ra reiterava le richieste formulate nel ricorso Pt_1
introduttivo, rappresentando che il sig. , nonostante continuasse a percepire gli assegni CP_1
familiari ed ogni altro sussidio previsto dalla legge, non avrebbe provveduto a corrispondere alla ricorrente quanto disposto a suo carico in sede presidenziale. In subordine, la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali.
Il resistente si manteneva contumace nonostante la notifica del provvedimento presidenziale.
Evasi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., veniva istruita la presente causa con l'allegazione documentale, le prove testimoniali richieste dalla ricorrente ed accolte nei limiti di cui all'ordinanza dell'01.02.2023, nonché tramite gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza in relazione alla condizione reddituale e patrimoniale di parte resistente.
Lo svolgimento dell'udienza del 27.09.2023 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le quali parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, insistendo nella domanda di addebito della separazione in capo al marito, a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali posto in essere dallo stesso, nonché nella conferma dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al P.M., tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio concedendo termine di sessanta giorni per il solo deposito di comparse conclusionali.
3 SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata, essendo stata formulata in maniera del tutto generica e sfornita di adeguata prova.
La pronuncia di addebito della separazione, come noto, postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. È anche noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. Civ. Sez. I, ord n. 40795/2021; Cass. n. 25843/2013).
Qualora a fondamento della richiesta di addebito della separazione venga eccepita la violazione del dovere di fedeltà, la parte richiedente è tenuta a provare “la relativa condotta e la sua efficacia
4 causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. Civ. ord. n. 11130/2022; Cass.
Civ. Sez. VI -I, ord. n. 3923/2018; Cass. Civ. Sez. I n. 2059/2012).
Dunque, è opportuno “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., “lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass.
n. 18074/2014).
Alla luce dei superiori presupposti e degli elementi costituivi della fattispecie di addebito e del relativo onus probandi occorre verificare se nel caso di specie gli stessi trovano applicazione.
La ricorrente, nei propri scritti difensivi, fonda la propria richiesta di addebito sulla contrarietà del comportamento, posto in essere dal marito, ai doveri morali e giuridici, che caratterizzano il vincolo matrimoniale, per essersi il resistente dedicato più ad esigenze personali piuttosto che a quelle familiari, arrivando al punto di privare moglie e figli di quanto necessario per la vita quotidiana.
Inoltre, in corso di causa, la sig.ra sostiene che il resistente avrebbe intrattenuto, in costanza Pt_1 di matrimonio, una relazione sentimentale con un'altra donna, venendo così meno al dovere di fedeltà.
Tali circostanze avrebbero costretto la ricorrente a lasciare la casa coniugale per fare ritorno nella casa della famiglia di origine, ove tuttora vive con i figli, assicurando a quest'ultimi un ambiente consono alla loro crescita.
Le doglianze della ricorrente, circa il presunto comportamento disinteressato ed infedele del sig.
tuttavia, non appaiono sufficienti ai fini della declaratoria di addebito della separazione, CP_1
non essendo state peraltro minimamente confortate da significativi elementi probatori, dovendosi sul punto rimarcare il preciso onere della prova che grava sulla parte che assume la verificazione di tali condotte inosservanti di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Dall'udizione dei testi escussi all'udienza del 17.10.2022 non è emersa alcuna circostanza che potesse dare supporto a quanto sostenuto dalla ricorrente circa il comportamento posto in essere dal sig.
. Infatti, i testi e – rispettivamente sorella e padre della CP_1 Tes_1 Testimone_2
ricorrente – hanno reso testimonianze di fatto de relato actoris, dichiarando di aver appreso
5 direttamente dalla ricorrente la circostanza di una relazione extraconiugale intrapresa dal sig.
durante la seconda gravidanza della sig.ra e che, a seguito di tale scoperta, la CP_1 Pt_1
ricorrente avrebbe deciso di trasferirsi presso la casa dei propri genitori. Altresì, i testi hanno confermato che la sig.ra si sarebbe occupata in via esclusiva dei figli, potendo contare Pt_1 sull'aiuto dei propri familiari;
in ultimo, la sig.ra ha precisato quanto segue “il Tes_1 resistente non cerca i suoi figli da un anno, l'ultima volta che ha visto i bambini è stato per il compleanno di il 17.09.2021. Il resistente ha sempre lavorato però nell'ultimo periodo non Per_2 so riferire poiché abbiamo perso i contatti”; invece, il sig. ha precisato “i nonni Testimone_2 paterni non cercano mai i bambini”.
Nel presente giudizio, non vi è dimostrazione alcuna che la condotta del sig. abbia CP_1
comportato una qualche violazione dei doveri coniugali né che sia stata la causa della rottura del coniugio de quo bensì, al più, l'epilogo di una intollerabilità della convivenza tra i coniugi già maturata nel tempo.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, anche perché non è stata fornita la prova rigorosa delle presunte inosservanze né l'incidenza causale dei fatti allegati dalla parte in ordine alla rottura del vincolo coniugale.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DEI FIGLI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite dei figli minori della coppia giova, innanzitutto, osservare che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio generale e preferenziale dell'affidamento dei figli minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in ci l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Costantemente, la Suprema Corte ha ribadito che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto e consacrato dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiedere un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
6 nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 14728/2016; Cass. n. 18817/2015).
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta dunque il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare e il decidente
è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Ancora, da un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice di merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass. n. 13454/2021; Cass. n. 28244/2019;
Cass. n. 6919/2016).
Pertanto, alla generale regola dell'affidamento condiviso si può derogare solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(Cass. n. 27/2017; Cass. n. 16593/2008). Ed ancora, “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, […], è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. n. 26587/2009).
Quindi, in capo ad uno dei genitori deve emerge una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere la modalità di affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore, anche in presenza di una forte conflittualità tra i coniugi.
7 Nel caso di specie, ritiene codesto Collegio di dover confermare il provvedimento con il quale il
Presidente del Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre – salvo diversi accordi tra le parti – di vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 20:00; nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale
(da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00; in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con i figli) due pomeriggio infrasettimanali
(da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
in mancanza di accordo nelle giornate del martedì e del giovedì; per tre giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In merito all'assegnazione della casa coniugale, il cui presupposto si fonda sull'esigenza di preservare ai figli della coppia – minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti – l'abitazione nella quale sono cresciuti, ritiene codesto Collegio di non disporre nulla a riguardo in considerazione di quanto dichiarato dalla ricorrente e cioè che la casa coniugale – di comune accordo tra le parti - è stata dismessa ed, inoltre, la sig.ra da tempo ormai ha lasciato la suddetta abitazione e vive Pt_1
altrove.
SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA RICORRENTE
Per ciò che attiene la questione relativa alla domanda della ricorrente tesa ad ottenere un contributo per il suo stesso mantenimento a carico del marito, ritiene codesto Collegio di non confermare quanto precedentemente disposto dal Presidente del Tribunale in sede presidenziale e cioè l'obbligo, posto a carico del resistente, di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento in favore della stessa.
Tale statuizione va revocata e la domanda avanzata dalla ricorrente va rigettata, poiché infondata quanto sul punto fattuale quanto su quello giuridico, non ricorrendo nel caso in questione i presupposti necessari affinché possa ritenersi sussistente l'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro.
Come è noto, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostruire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur
8 nella consapevolezza che tale obiettivo sarà appunto solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione (anche) delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Giova però ricordare che, come chiarito a più riprese dalla stessa giurisprudenza di legittimità, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza comunque incontra un limite nel non ritenersi ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi, come nel caso di specie, mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Ed infatti, “grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare
l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cfr. ex plurimis Cassazione civile n.
20866 del 2021).
Ebbene, i dati relativi alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda e, in caso di accertamento positivo, il suo quantum.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi il fatto che la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere anche per sé un contributo al mantenimento è stata, di fatto, sostenuta sulla base della apodittica considerazione che la stessa versa in una condizione di difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa, nonché di impossibilità “a priori” di conciliare un eventuale lavoro con le esigenze dei figli, senza dare concreta prova di quanto asserito.
Tali elementi, tuttavia, non possono assumere ex se rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, non potendosi intendere la persistenza dei doveri di solidarietà coniugale (che in effetti permangono anche dopo la separazione) nel senso di giustificare una condizione di fatto di incolpevole inerzia del coniuge economicamente più debole, il quale, al contrario, in mancanza di condizioni ostative e se provvisto quindi di una capacità lavorativa generica
(come nel caso di specie, avendo la ricorrente oggi 37 anni, 32 all'epoca del ricorso) deve considerarsi comunque tenuto quantomeno a una effettiva attivazione nella ricerca di una occupazione ovvero comunque alla ricerca di fonti di reddito autonomo, fornendo perlomeno un principio di prova circa l'esito infruttuoso degli sforzi in questo senso profusi.
In questi termini, d'altra parte, si attesta ormai da tempo anche la giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha ribadito il seguente principio di diritto: il riconoscimento dell'assegno di
9 mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali (Cass. Civ.
n. 20866 del 2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, condiviso da questo
Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le propri attitudini.
Nel caso di specie, dunque, atteso che la ricorrente non ha fornito la prova circa la difficoltà di trovare un'occupazione lavorativa, nonché l'impossibilità di poter conciliare un eventuale lavoro con le esigenze e la cura dei figli minori, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per poter riconoscere a suo favore l'assegno di mantenimento a carico del coniuge. Ad ulteriore sostegno di tale decisione milita anche con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente e cioè la sig.ra ha Pt_1 conseguito il titolo di laurea in Scienza dell'educazione e della formazione, presso l'Università degli studi di Pegaso in data 01.06.2023, si è iscritta al terzo anno del corso di laurea in Scienza della formazione primaria (anno accademico 2023/2024), presso l' , ha Organizzazione_1
percepito il reddito di cittadinanza nella misura di euro 700,00 mensili, il suo attuale stato di occupazione risulta essere quello di “inoccupata”, cioè che non ha mai prestato alcuna attività lavorativa, come si evince dalla scheda anagrafica professionale allegata, con dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa a far data dal 31.01.2013, ultima presentazione l'01.04.2021, e, infine, non è gravata da alcun onere abitativo di vario genere, poiché abita da tempo insieme ai propri genitori.
Dunque, la ricorrente, oltre ad essere stata sempre nelle condizioni di riuscire a conciliare lo studio con le esigenze dei figli minori, e ad essere in possesso di un titolo di studio spendibile nel campo lavorativo, la stessa deve ritenersi – tenuto conto anche dell'attuale età anagrafica –inudubbiamente al lavoro.
10 Dagli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza in merito alle indagini reddituali e patrimoniali nei confronti del sig. , è emerso che il resistente per l'anno di imposta 2021 aveva CP_1
percepito un reddito complessivo di euro 7.000,00 (circa euro 583,00 mensili), non risulta essere proprietario di beni immobili e mobili registrati, è stato inserito nella domanda del reddito di cittadinanza, presentata in data 23.05.2019 dalla sig.ra , dal libretto di risparmio n. Pt_1
00877/1200/00000616 – risulta un saldo finale al 31.12.2022 pari ad euro 9,73, Org_2
invece dalla lista movimento relativa al conto corrente n. 300812398, cointestato con la sig.ra
[..
, risultano alcuni accrediti di vario importo, operati da parte della società cooperativa “ Pt_1
”, presso la quale il resistente – come dichiarato dalla sig.ra - avrebbe prestato attività Org_3 Pt_1
lavorativa.
Le reciproche condizioni economiche tra le parti risultano essere pressocché identiche, non avendo la sig.ra dato prova di una maggiore capacità reddituale del marito né sul tenore di vita tenuto Pt_1
dal nucleo familiare in costanza di matrimonio.
In mancanza dei presupposti di legge, dunque, nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento della ricorrente.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli minori e Persona_1
– rispettivamente di 13 e 8 anni – per tale aspetto il Presidente del Tribunale aveva disposto Per_2
a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno) a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Posto ciò, il Collegio, anche alla luce della disposta revoca del contributo per la ricorrente e dovendosi valorizzare il fisiologico aumento delle normali esigenze di vita dei figli con l'avanzare dell'età, ritiene di poter aumentare l'importo del predetto mantenimento a carico del padre in complessivi euro Org_ 500,00 mensili (euro 250,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al
50% delle spese straordinarie debitamente documentate dalla madre.
Tale somma risulta equa e proporzionata ai bisogni dei figli della coppia, tenuto conto dell'impegno anche economico proporzionalmente maggiore in capo alla madre, con la quale convivono stabilmente da tempo.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione, della soccombenza della ricorrente tanto sulla domanda di addebito quanto sulla domanda economica
11 relativa al mantenimento in suo favore e, tenuto anche conto del fatto che il resistente, non costituendosi, non ha comunque resistito alle avverse domande, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
02.01.1987, e nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile a Palagonia in data 21.09.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 27, parte I, Serie -, Anno 2010;
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, di cui in parte motiva;
3. DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre nella modalità indicate in parte motiva;
4. DISPONE in merito all'assegnazione della casa coniugale;
CP_2
5. RIGETTA la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento per sé;
6. REVOCA il contributo di mantenimento posto a carico del sig. a favore della CP_1 sig.ra , in forza dell'ordinanza presidenziale del 19.12.2019; Pt_1
7. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 direttamente alla sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di euro Pt_1
500,00 (euro 250,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente sui dati Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate;
8. COMPENSA tra le parti le spese di giudizio:
Si comunichi.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 16.1.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 697/2019 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Palagonia, Via Giardini n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Merilinda Fagone ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Palagonia, Via dei Giardini n. 15;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza del 27.09.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le quali parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 25.11.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 28.05.2019, ritualmente notificato, la sig.ra adiva codesto Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio civile in Palagonia il 21.09.2010, iscritto al registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al numero 27, parte I, Serie -, Anno 2010, e dalla cui unione sono nati due figli: (21.08.2010) e (17.09.2015), rispettivamente di 13 e 8 anni. Persona_1 Per_2
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata causata dall'insorgere di aspri ed insanabili contrasti tra i coniugi, nonché dall'intollerabile comportamento del resistente, contrario ai doveri coniugali e non curante dei bisogni della famiglia, circostanze che hanno fatto venir meno ogni comunione materiale e spirituale tra le parti. La sig.ra rappresentava che, nonostante il Pt_1
sig. avesse sempre svolto attività lavorativa – anche in forma non regolarizzata – lo CP_1
stesso non avrebbe mai provveduto alle esigenze della moglie e dei figli, costringendo la sig.ra a ricorrere all'aiuto dei propri genitori. Pt_1
Vani sono stati i tentativi della ricorrente di ricostruire l'affectio maritalis e, nell'esclusivo interesse della prole, ha cercato di mantenere con l'ex coniuge un rapporto più che civile.
La ricorrente domandava, quindi, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per il comportamento posto in essere da quest'ultimo in costanza di matrimonio;
che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre di vedere liberamente i figli minori, compatibilmente con le esigenze degli stessi e dei genitori, senza disporre alcuna assegnazione della casa coniugale ormai dismessa dai coniugi di comune accordo.
Sotto il profilo economico, la ricorrente domandava che venisse posto a carico del sig. CP_1 sia l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento in favore della stessa, ponendo a fondamento di tale richiesta l'impossibilità di trovare un'attività lavorativa, che le permettesse di far fronte alle proprie esigenze personali, oltre la difficoltà di conciliare il lavoro con le esigenze dei figli, essendo l'unico genitore che si occupa di loro in maniera esclusiva, sia
2 l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuno) a titolo di mantenimento in favore dei figli minori, oltre al 70% delle spese straordinarie, in considerazione dello squilibrio reddituale esistente tra le rispettive condizioni economiche, somme queste da rivalutarsi annualmente e da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
All'esito dell'udienza presidenziale, stante l'assenza di parte resistente seppur regolarmente citato, il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed emetteva i provvedimenti temporanei, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori nei confronti di entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre e diritto del padre – salvo accordi tra le parti – di vedere e tenere con sé i figli minori secondo la regolamentazione indicata nel provvedimento. Sul piano economico, il Presidente del Tribunale disponeva a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli nella misura mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e rinviava la causa all'udienza del 02.07.2020 rimettendola al
Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 17.02.2020, la sig.ra reiterava le richieste formulate nel ricorso Pt_1
introduttivo, rappresentando che il sig. , nonostante continuasse a percepire gli assegni CP_1
familiari ed ogni altro sussidio previsto dalla legge, non avrebbe provveduto a corrispondere alla ricorrente quanto disposto a suo carico in sede presidenziale. In subordine, la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali.
Il resistente si manteneva contumace nonostante la notifica del provvedimento presidenziale.
Evasi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., veniva istruita la presente causa con l'allegazione documentale, le prove testimoniali richieste dalla ricorrente ed accolte nei limiti di cui all'ordinanza dell'01.02.2023, nonché tramite gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza in relazione alla condizione reddituale e patrimoniale di parte resistente.
Lo svolgimento dell'udienza del 27.09.2023 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con le quali parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, insistendo nella domanda di addebito della separazione in capo al marito, a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali posto in essere dallo stesso, nonché nella conferma dei provvedimenti emessi in sede presidenziale, e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al P.M., tratteneva la causa per la decisione riservandosi di riferire al Collegio concedendo termine di sessanta giorni per il solo deposito di comparse conclusionali.
3 SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata, essendo stata formulata in maniera del tutto generica e sfornita di adeguata prova.
La pronuncia di addebito della separazione, come noto, postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: essa, dunque, richiede la prova rigorosa del comportamento oggettivamente riprovevole, dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole e della sua efficacia causale sul fallimento della vita matrimoniale nell'ambito della complessiva valutazione delle condotte dei coniugi.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. È anche noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. Civ. Sez. I, ord n. 40795/2021; Cass. n. 25843/2013).
Qualora a fondamento della richiesta di addebito della separazione venga eccepita la violazione del dovere di fedeltà, la parte richiedente è tenuta a provare “la relativa condotta e la sua efficacia
4 causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. Civ. ord. n. 11130/2022; Cass.
Civ. Sez. VI -I, ord. n. 3923/2018; Cass. Civ. Sez. I n. 2059/2012).
Dunque, è opportuno “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il deteriorarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., “lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass.
n. 18074/2014).
Alla luce dei superiori presupposti e degli elementi costituivi della fattispecie di addebito e del relativo onus probandi occorre verificare se nel caso di specie gli stessi trovano applicazione.
La ricorrente, nei propri scritti difensivi, fonda la propria richiesta di addebito sulla contrarietà del comportamento, posto in essere dal marito, ai doveri morali e giuridici, che caratterizzano il vincolo matrimoniale, per essersi il resistente dedicato più ad esigenze personali piuttosto che a quelle familiari, arrivando al punto di privare moglie e figli di quanto necessario per la vita quotidiana.
Inoltre, in corso di causa, la sig.ra sostiene che il resistente avrebbe intrattenuto, in costanza Pt_1 di matrimonio, una relazione sentimentale con un'altra donna, venendo così meno al dovere di fedeltà.
Tali circostanze avrebbero costretto la ricorrente a lasciare la casa coniugale per fare ritorno nella casa della famiglia di origine, ove tuttora vive con i figli, assicurando a quest'ultimi un ambiente consono alla loro crescita.
Le doglianze della ricorrente, circa il presunto comportamento disinteressato ed infedele del sig.
tuttavia, non appaiono sufficienti ai fini della declaratoria di addebito della separazione, CP_1
non essendo state peraltro minimamente confortate da significativi elementi probatori, dovendosi sul punto rimarcare il preciso onere della prova che grava sulla parte che assume la verificazione di tali condotte inosservanti di allegare le circostanze specifiche che ne comprovino non solo la sussistenza ma anche il legame causale tra il verificarsi di tali condotte e la sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del rapporto coniugale.
Dall'udizione dei testi escussi all'udienza del 17.10.2022 non è emersa alcuna circostanza che potesse dare supporto a quanto sostenuto dalla ricorrente circa il comportamento posto in essere dal sig.
. Infatti, i testi e – rispettivamente sorella e padre della CP_1 Tes_1 Testimone_2
ricorrente – hanno reso testimonianze di fatto de relato actoris, dichiarando di aver appreso
5 direttamente dalla ricorrente la circostanza di una relazione extraconiugale intrapresa dal sig.
durante la seconda gravidanza della sig.ra e che, a seguito di tale scoperta, la CP_1 Pt_1
ricorrente avrebbe deciso di trasferirsi presso la casa dei propri genitori. Altresì, i testi hanno confermato che la sig.ra si sarebbe occupata in via esclusiva dei figli, potendo contare Pt_1 sull'aiuto dei propri familiari;
in ultimo, la sig.ra ha precisato quanto segue “il Tes_1 resistente non cerca i suoi figli da un anno, l'ultima volta che ha visto i bambini è stato per il compleanno di il 17.09.2021. Il resistente ha sempre lavorato però nell'ultimo periodo non Per_2 so riferire poiché abbiamo perso i contatti”; invece, il sig. ha precisato “i nonni Testimone_2 paterni non cercano mai i bambini”.
Nel presente giudizio, non vi è dimostrazione alcuna che la condotta del sig. abbia CP_1
comportato una qualche violazione dei doveri coniugali né che sia stata la causa della rottura del coniugio de quo bensì, al più, l'epilogo di una intollerabilità della convivenza tra i coniugi già maturata nel tempo.
Per tali ragioni, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, anche perché non è stata fornita la prova rigorosa delle presunte inosservanze né l'incidenza causale dei fatti allegati dalla parte in ordine alla rottura del vincolo coniugale.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DEI FIGLI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite dei figli minori della coppia giova, innanzitutto, osservare che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio generale e preferenziale dell'affidamento dei figli minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in ci l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Costantemente, la Suprema Corte ha ribadito che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto e consacrato dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiedere un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto,
6 nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. n. 14728/2016; Cass. n. 18817/2015).
L'interesse del minore, unitamente al suo diritto alla bigenitorialità, rappresenta dunque il fulcro dell'intera disciplina che regola il rapporto genitori-figli nei contesti di crisi familiare e il decidente
è chiamato ad assolvere ad un delicato compito che consiste nel ponderare l'interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità (non sempre coincidenti) al fine di individuare, nel caso concreto, quale sia il regime più idoneo.
Ancora, da un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice di merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e collocamento – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la non applicazione del principio laddove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (Cass. n. 13454/2021; Cass. n. 28244/2019;
Cass. n. 6919/2016).
Pertanto, alla generale regola dell'affidamento condiviso si può derogare solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(Cass. n. 27/2017; Cass. n. 16593/2008). Ed ancora, “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, […], è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass. n. 26587/2009).
Quindi, in capo ad uno dei genitori deve emerge una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere la modalità di affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore, anche in presenza di una forte conflittualità tra i coniugi.
7 Nel caso di specie, ritiene codesto Collegio di dover confermare il provvedimento con il quale il
Presidente del Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto del padre – salvo diversi accordi tra le parti – di vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 20:00; nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale
(da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00; in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con i figli) due pomeriggio infrasettimanali
(da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle ore 20:00 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
in mancanza di accordo nelle giornate del martedì e del giovedì; per tre giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
In merito all'assegnazione della casa coniugale, il cui presupposto si fonda sull'esigenza di preservare ai figli della coppia – minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti – l'abitazione nella quale sono cresciuti, ritiene codesto Collegio di non disporre nulla a riguardo in considerazione di quanto dichiarato dalla ricorrente e cioè che la casa coniugale – di comune accordo tra le parti - è stata dismessa ed, inoltre, la sig.ra da tempo ormai ha lasciato la suddetta abitazione e vive Pt_1
altrove.
SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA RICORRENTE
Per ciò che attiene la questione relativa alla domanda della ricorrente tesa ad ottenere un contributo per il suo stesso mantenimento a carico del marito, ritiene codesto Collegio di non confermare quanto precedentemente disposto dal Presidente del Tribunale in sede presidenziale e cioè l'obbligo, posto a carico del resistente, di corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di Pt_1
mantenimento in favore della stessa.
Tale statuizione va revocata e la domanda avanzata dalla ricorrente va rigettata, poiché infondata quanto sul punto fattuale quanto su quello giuridico, non ricorrendo nel caso in questione i presupposti necessari affinché possa ritenersi sussistente l'obbligo di un coniuge di contribuire al mantenimento dell'altro.
Come è noto, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostruire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur
8 nella consapevolezza che tale obiettivo sarà appunto solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione (anche) delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
Giova però ricordare che, come chiarito a più riprese dalla stessa giurisprudenza di legittimità, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza comunque incontra un limite nel non ritenersi ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi, come nel caso di specie, mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
Ed infatti, “grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare
l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cfr. ex plurimis Cassazione civile n.
20866 del 2021).
Ebbene, i dati relativi alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi sono gli elementi da prendere a base per individuare, in un primo momento l'an della domanda e, in caso di accertamento positivo, il suo quantum.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi il fatto che la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere anche per sé un contributo al mantenimento è stata, di fatto, sostenuta sulla base della apodittica considerazione che la stessa versa in una condizione di difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa, nonché di impossibilità “a priori” di conciliare un eventuale lavoro con le esigenze dei figli, senza dare concreta prova di quanto asserito.
Tali elementi, tuttavia, non possono assumere ex se rilievo ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato, non potendosi intendere la persistenza dei doveri di solidarietà coniugale (che in effetti permangono anche dopo la separazione) nel senso di giustificare una condizione di fatto di incolpevole inerzia del coniuge economicamente più debole, il quale, al contrario, in mancanza di condizioni ostative e se provvisto quindi di una capacità lavorativa generica
(come nel caso di specie, avendo la ricorrente oggi 37 anni, 32 all'epoca del ricorso) deve considerarsi comunque tenuto quantomeno a una effettiva attivazione nella ricerca di una occupazione ovvero comunque alla ricerca di fonti di reddito autonomo, fornendo perlomeno un principio di prova circa l'esito infruttuoso degli sforzi in questo senso profusi.
In questi termini, d'altra parte, si attesta ormai da tempo anche la giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha ribadito il seguente principio di diritto: il riconoscimento dell'assegno di
9 mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali (Cass. Civ.
n. 20866 del 2021).
In altre parole, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, condiviso da questo
Tribunale, se l'assegno di mantenimento trova giustificazione nella persistenza del dovere di solidarietà coniugale, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le propri attitudini.
Nel caso di specie, dunque, atteso che la ricorrente non ha fornito la prova circa la difficoltà di trovare un'occupazione lavorativa, nonché l'impossibilità di poter conciliare un eventuale lavoro con le esigenze e la cura dei figli minori, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per poter riconoscere a suo favore l'assegno di mantenimento a carico del coniuge. Ad ulteriore sostegno di tale decisione milita anche con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente e cioè la sig.ra ha Pt_1 conseguito il titolo di laurea in Scienza dell'educazione e della formazione, presso l'Università degli studi di Pegaso in data 01.06.2023, si è iscritta al terzo anno del corso di laurea in Scienza della formazione primaria (anno accademico 2023/2024), presso l' , ha Organizzazione_1
percepito il reddito di cittadinanza nella misura di euro 700,00 mensili, il suo attuale stato di occupazione risulta essere quello di “inoccupata”, cioè che non ha mai prestato alcuna attività lavorativa, come si evince dalla scheda anagrafica professionale allegata, con dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa a far data dal 31.01.2013, ultima presentazione l'01.04.2021, e, infine, non è gravata da alcun onere abitativo di vario genere, poiché abita da tempo insieme ai propri genitori.
Dunque, la ricorrente, oltre ad essere stata sempre nelle condizioni di riuscire a conciliare lo studio con le esigenze dei figli minori, e ad essere in possesso di un titolo di studio spendibile nel campo lavorativo, la stessa deve ritenersi – tenuto conto anche dell'attuale età anagrafica –inudubbiamente al lavoro.
10 Dagli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza in merito alle indagini reddituali e patrimoniali nei confronti del sig. , è emerso che il resistente per l'anno di imposta 2021 aveva CP_1
percepito un reddito complessivo di euro 7.000,00 (circa euro 583,00 mensili), non risulta essere proprietario di beni immobili e mobili registrati, è stato inserito nella domanda del reddito di cittadinanza, presentata in data 23.05.2019 dalla sig.ra , dal libretto di risparmio n. Pt_1
00877/1200/00000616 – risulta un saldo finale al 31.12.2022 pari ad euro 9,73, Org_2
invece dalla lista movimento relativa al conto corrente n. 300812398, cointestato con la sig.ra
[..
, risultano alcuni accrediti di vario importo, operati da parte della società cooperativa “ Pt_1
”, presso la quale il resistente – come dichiarato dalla sig.ra - avrebbe prestato attività Org_3 Pt_1
lavorativa.
Le reciproche condizioni economiche tra le parti risultano essere pressocché identiche, non avendo la sig.ra dato prova di una maggiore capacità reddituale del marito né sul tenore di vita tenuto Pt_1
dal nucleo familiare in costanza di matrimonio.
In mancanza dei presupposti di legge, dunque, nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento della ricorrente.
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli minori e Persona_1
– rispettivamente di 13 e 8 anni – per tale aspetto il Presidente del Tribunale aveva disposto Per_2
a carico del resistente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuno) a titolo di contributo per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Posto ciò, il Collegio, anche alla luce della disposta revoca del contributo per la ricorrente e dovendosi valorizzare il fisiologico aumento delle normali esigenze di vita dei figli con l'avanzare dell'età, ritiene di poter aumentare l'importo del predetto mantenimento a carico del padre in complessivi euro Org_ 500,00 mensili (euro 250,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici oltre al
50% delle spese straordinarie debitamente documentate dalla madre.
Tale somma risulta equa e proporzionata ai bisogni dei figli della coppia, tenuto conto dell'impegno anche economico proporzionalmente maggiore in capo alla madre, con la quale convivono stabilmente da tempo.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di separazione, della soccombenza della ricorrente tanto sulla domanda di addebito quanto sulla domanda economica
11 relativa al mantenimento in suo favore e, tenuto anche conto del fatto che il resistente, non costituendosi, non ha comunque resistito alle avverse domande, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
02.01.1987, e nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile a Palagonia in data 21.09.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 27, parte I, Serie -, Anno 2010;
2. RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, di cui in parte motiva;
3. DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre nella modalità indicate in parte motiva;
4. DISPONE in merito all'assegnazione della casa coniugale;
CP_2
5. RIGETTA la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento per sé;
6. REVOCA il contributo di mantenimento posto a carico del sig. a favore della CP_1 sig.ra , in forza dell'ordinanza presidenziale del 19.12.2019; Pt_1
7. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese CP_1 direttamente alla sig.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di euro Pt_1
500,00 (euro 250,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente sui dati Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate;
8. COMPENSA tra le parti le spese di giudizio:
Si comunichi.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 16.1.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
12