TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2025 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Napoli n 23, presso e nello studio dell'avv. Paola Chiarieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata alla Piazza Sacro CP_1 C.F._2
Cuore n. 26 presso lo Studio dell'Avv. Giulio Fierini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.01.2025 agiva in giudizio nei confronti della Parte_1
coniuge affinché venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle CP_1 condizioni indicate in ricorso di seguito richiamate: “Disporre che la casa familiare sita a Pescara in via Lungaterno Sud n.86, con mobili e arredi ivi contenuti, rimanga nella disponibilità della convenuta
e dei figli e • Affidare i figli congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, disponendo che gli stessi siano collocati in via prevalente con la madre nella casa familiare sita a Pescara in via Lungaterno Sud 86, stabilendo che il padre possa sentire i figli e avere loro notizie quotidianamente, concordando entrambi i coniugi tutte le decisioni di interesse rilevante per gli stessi minori • Stabilire che il padre possa vedere liberamente i figli, previo avviso telefonico e compatibilmente con i loro impegni scolastici, e potrà tenere con sé i minori tutti i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre 15 giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le festività natalizie e 3 giorni durante le vacanze pasquali. • Disporre che la moglie collocataria CP_ continui e percepire dall' a titolo di assegno unico per la prole, la somma di circa € 200,00
(duecento) mensili per ciascun figlio, fino al compimento del ventunesimo anno di età degli stessi. •
Stabilire che il marito versi alla moglie la somma di € 150,00 (centocinquanta,00) mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, come contributo per il mantenimento dei figli fino al compimento dei 21 anni di età”.
2. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, premetteva di avere contratto matrimonio civile a
Pescara in data 24.08.2016 con la sig.ra e che dalla predetta unione nascevano due CP_1
figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] ; Persona_1 Persona_2
tuttavia, dopo qualche anno di convivenza il ricorrente veniva colpito da una grave malattia tumorale
(Neuroblastoma di 4° grado) e, con l'aggravarsi del quadro clinico, la coniuge – pur inizialmente partecipe nell'assistenza medica e morale – veniva progressivamente meno agli obblighi coniugali di cura, assistenza fisica e sostegno psicologico, fino a rendersi del tutto assente dalla vita del marito, tanto da indurre il ricorrente, bisognevole di costanti cure ed assistenza – a fare rientro presso l'abitazione dei propri genitori, unici a prestargli concreta e continuativa assistenza.
3. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, in via preliminare, si opponeva alla domanda di separazione, chiedendo disporsi la sospensione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di nomina di amministratore di sostegno del sig. , di cui al numero R.G. Vol 226/2025 pendente innanzi all'intestato Tribunale;
Parte_1
nonché, nel merito, respingersi la domanda di separazione del ricorrente in quanto inammissibile,
pagina 2 di 4 infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prove, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio e, in via subordinata, respingersi la domanda di addebito della separazione in capo alla moglie in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prove, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
in via principale: - per l'effetto, disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ed con Per_1 Per_2
collocazione prevalente degli stessi presso la casa coniugale sita in Pescara alla via Lungaterno Sud n.
86 nella quale ivi vivranno insieme alla madre, ovvero presso altra abitazione che verrà comunicata al ricorrente;
ordinarsi e disporsi i provvedimenti consequenziali in ordine al diritto di vista del padre tenuto conto della impossibilità dei figli di minori di pernottare presso la abitazione paterna, ovvero disporre il diritto di visita del padre secondo quanto ritenuto dal Giudice anche in conseguenza della eventuale istruttoria ai sensi degli artt. 473 bis n.
2-3 c.p.c. e comunque in maniera compatibile con l'età dei minori e comunque con le esigenze degli stessi e , in ogni caso, tale da mantenere e sviluppare un adeguato rapporto psico-affettivo con il genitore non collocatario;
sempre nell'interesse dei figli, minori disporsi un obbligo di contribuzione a carico del sig. non inferiore ad € 300,00 Parte_1
mensili per ogni figlio, somma questa rivalutabile annualmente come per legge, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie (quali scolastiche, mediche, ricreative, sportive, ecc. a mente del disposizioni di Protocollo del Tribunale di Pescara in materia ovvero di quelle del CNF), e in caso di mancata disponibilità di costui disporsi il contributo ai sensi dell'art. 148 c.c. a carico dei genitori di costui e;
con condanna alle spese e competenze di Parte_2 Controparte_3
giudizio.
4. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 17 aprile 2025, i coniugi chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status ed il Giudice - autorizzati i coniugi a vivere separati e disposto l'obbligo, in capo al al versamento di complessivi € 400,00 mensili quale Pt_1
contributo per il mantenimento dei di loro figli - riservava di riferire al Collegio per la decisione, ritenendo inammissibili le contestazioni attinenti alle capacità di intendere sollevate dalla parte resistente, trattandosi di diritti personalissimi irrinunciabili e peraltro anche modificabili nel futuro.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
pagina 3 di 4 6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 17 aprile 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 25 gennaio 2025, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
coniugati in Pescara il 24 agosto 2016 ((matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 76, parte I, Ufficio 1, anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da verbale d'udienza del 17 aprile 2025.
4) Spese al definitivo.
Pescara, 3 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2025 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Napoli n 23, presso e nello studio dell'avv. Paola Chiarieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata alla Piazza Sacro CP_1 C.F._2
Cuore n. 26 presso lo Studio dell'Avv. Giulio Fierini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.01.2025 agiva in giudizio nei confronti della Parte_1
coniuge affinché venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle CP_1 condizioni indicate in ricorso di seguito richiamate: “Disporre che la casa familiare sita a Pescara in via Lungaterno Sud n.86, con mobili e arredi ivi contenuti, rimanga nella disponibilità della convenuta
e dei figli e • Affidare i figli congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, disponendo che gli stessi siano collocati in via prevalente con la madre nella casa familiare sita a Pescara in via Lungaterno Sud 86, stabilendo che il padre possa sentire i figli e avere loro notizie quotidianamente, concordando entrambi i coniugi tutte le decisioni di interesse rilevante per gli stessi minori • Stabilire che il padre possa vedere liberamente i figli, previo avviso telefonico e compatibilmente con i loro impegni scolastici, e potrà tenere con sé i minori tutti i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre 15 giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le festività natalizie e 3 giorni durante le vacanze pasquali. • Disporre che la moglie collocataria CP_ continui e percepire dall' a titolo di assegno unico per la prole, la somma di circa € 200,00
(duecento) mensili per ciascun figlio, fino al compimento del ventunesimo anno di età degli stessi. •
Stabilire che il marito versi alla moglie la somma di € 150,00 (centocinquanta,00) mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, come contributo per il mantenimento dei figli fino al compimento dei 21 anni di età”.
2. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, premetteva di avere contratto matrimonio civile a
Pescara in data 24.08.2016 con la sig.ra e che dalla predetta unione nascevano due CP_1
figli: nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] ; Persona_1 Persona_2
tuttavia, dopo qualche anno di convivenza il ricorrente veniva colpito da una grave malattia tumorale
(Neuroblastoma di 4° grado) e, con l'aggravarsi del quadro clinico, la coniuge – pur inizialmente partecipe nell'assistenza medica e morale – veniva progressivamente meno agli obblighi coniugali di cura, assistenza fisica e sostegno psicologico, fino a rendersi del tutto assente dalla vita del marito, tanto da indurre il ricorrente, bisognevole di costanti cure ed assistenza – a fare rientro presso l'abitazione dei propri genitori, unici a prestargli concreta e continuativa assistenza.
3. La resistente, regolarmente costituita con apposita comparsa, in via preliminare, si opponeva alla domanda di separazione, chiedendo disporsi la sospensione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di nomina di amministratore di sostegno del sig. , di cui al numero R.G. Vol 226/2025 pendente innanzi all'intestato Tribunale;
Parte_1
nonché, nel merito, respingersi la domanda di separazione del ricorrente in quanto inammissibile,
pagina 2 di 4 infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prove, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio e, in via subordinata, respingersi la domanda di addebito della separazione in capo alla moglie in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prove, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
in via principale: - per l'effetto, disporsi l'affidamento congiunto dei figli minori ed con Per_1 Per_2
collocazione prevalente degli stessi presso la casa coniugale sita in Pescara alla via Lungaterno Sud n.
86 nella quale ivi vivranno insieme alla madre, ovvero presso altra abitazione che verrà comunicata al ricorrente;
ordinarsi e disporsi i provvedimenti consequenziali in ordine al diritto di vista del padre tenuto conto della impossibilità dei figli di minori di pernottare presso la abitazione paterna, ovvero disporre il diritto di visita del padre secondo quanto ritenuto dal Giudice anche in conseguenza della eventuale istruttoria ai sensi degli artt. 473 bis n.
2-3 c.p.c. e comunque in maniera compatibile con l'età dei minori e comunque con le esigenze degli stessi e , in ogni caso, tale da mantenere e sviluppare un adeguato rapporto psico-affettivo con il genitore non collocatario;
sempre nell'interesse dei figli, minori disporsi un obbligo di contribuzione a carico del sig. non inferiore ad € 300,00 Parte_1
mensili per ogni figlio, somma questa rivalutabile annualmente come per legge, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie (quali scolastiche, mediche, ricreative, sportive, ecc. a mente del disposizioni di Protocollo del Tribunale di Pescara in materia ovvero di quelle del CNF), e in caso di mancata disponibilità di costui disporsi il contributo ai sensi dell'art. 148 c.c. a carico dei genitori di costui e;
con condanna alle spese e competenze di Parte_2 Controparte_3
giudizio.
4. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 17 aprile 2025, i coniugi chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status ed il Giudice - autorizzati i coniugi a vivere separati e disposto l'obbligo, in capo al al versamento di complessivi € 400,00 mensili quale Pt_1
contributo per il mantenimento dei di loro figli - riservava di riferire al Collegio per la decisione, ritenendo inammissibili le contestazioni attinenti alle capacità di intendere sollevate dalla parte resistente, trattandosi di diritti personalissimi irrinunciabili e peraltro anche modificabili nel futuro.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
pagina 3 di 4 6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 17 aprile 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 25 gennaio 2025, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
coniugati in Pescara il 24 agosto 2016 ((matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 76, parte I, Ufficio 1, anno 2016);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da verbale d'udienza del 17 aprile 2025.
4) Spese al definitivo.
Pescara, 3 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 4 di 4