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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7054 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26201/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARRINELLO PAOLA e dell'avv. SPELTRA CAMILLO ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA VITTORIO RONZA, 78 81030 GRICIGNANO DI AVERSA presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 CP_1
in proprio e dell'avv. VISIGALLI MATTEO ( ), elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in PIAZZA CADORNA, 4 20123 MILANO presso i difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'Avv. Parte_1 per accertare la sua responsabilità professionale nell'espletamento dell'attività Controparte_1 prestata in favore di ed di cui l'attore era socio e CP_2 Controparte_3 fideiussore, nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Milano, iscritto al N. 24100/2008 R.G. con la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
In particolare, l'attore ha dedotto:
- di essersi rivolto all'Avv. per la difesa delle predette società, in quanto convenute in giudizio CP_1 da che aveva chiesto l'accertamento del loro inadempimento e la condanna al Controparte_4 versamento a suo favore delle somme pagate a titolo di corrispettivo;
- che le società avevano chiesto il rigetto delle domande svolte da e avevano proposto Controparte_4 delle domande riconvenzionali volte ad ottenere il pagamento di corrispettivi dovuti;
Contr Cont
- che la sentenza n. 11027 del 30.9.2015, sfavorevole per ed si fondava prevalentemente sulle risultanze della CT, che conteneva conclusioni avverse alle ragioni delle due società; in CP_ particolare riportava che “quattro dei vizi lamentati da con riferimento all'opera CP_4 realizzata dalle convenute non erano stati tempestivamente contestati dalla difesa di;
che CP
, venendo meno agli obblighi contrattuali, non avevano redatto e consegnato alla CP committente un documento, da lui denominato “documento di analisi”, che avrebbe dovuto contenere
“una trascrizione ed una mappatura di tutte le funzioni del software predisposta dal fornitore ad un
“livello utente”;
- che, in realtà la mappatura delle funzioni del software era contenuta nell'“allegato tecnico n.1”, documento composto da 181 pagine allegato all'offerta economica del 31.3.2005, che era stata consegnata dall'odierno attore al professionista prima della causa;
- che, come emerso nel corso delle operazioni peritali, nel fascicolo di parte convenuta risultava prodotta la sola offerta economica e non l'allegato tecnico che, pertanto, il CT non aveva potuto esaminare;
- che il convenuto aveva commesso diversi errori: 1) l'omessa tempestiva contestazione di alcuni dei vizi dedotti dalla committente, che ha permesso al Giudice di ritenere provata la sussistenza dei medesimi;
2) la mancata produzione dell'allegato tecnico all'offerta economica, che ha indotto il CT (e poi il Giudice) a concludere per l'assenza di un documento di analisi del software oggetto della fornitura e, quindi, provato l'inadempimento delle convenute;
3) il mancato svolgimento di una domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento senza causa (circostanza rilevata dallo stesso Contr Giudice in sentenza) rispetto alle prestazioni aggiuntive fornite da
- di aver visto pregiudicata, a causa dell'esito di tale giudizio, la propria vita professionale e relazionale, nonché la propria immagine sociale e di aver subito un danno patrimoniale, consistente in un “mancato guadagno - a partire dal 2008 ad oggi da quantificare sulla scorta dei Bilanci depositati in sede di Fallimento”.
pagina 2 di 5 Si è costituito chiedendo l'accertamento della nullità dell'atto di citazione e del Controparte_1 difetto di legittimazione attiva in capo a , la dichiarazione di improcedibilità Parte_1 delle domande avversarie e il loro rigetto nel merito. In particolare, il convenuto ha dedotto che:
- la titolarità del diritto di ottenere un risarcimento derivante dalla propria eventuale responsabilità professionale potrebbe ravvisarsi solo in capo alle due società;
- la valutazione del proprio operato professionale è già stata oggetto di separato giudizio, concluso in senso completamente sfavorevole all'odierno attore con sentenza del Tribunale di Milano n. 4873/2018, pubblicata il 17/10/2018 (N. 29600/2016 R.G.);
- la domanda risarcitoria di era stata in gran parte rigettata grazie al riconoscimento della Controparte_4 fondatezza delle eccezioni proposte dall'odierno convenuto, che ha anche fatto ottenere alle società due ordinanze ex art. 183 ter c.p.c. e un'offerta transattiva che ha rifiutato, Parte_2 nonostante il consiglio contrario del difensore (doc. 13);
- sono stati correttamente contestati, nel corso del giudizio, i vizi allegati dalla committente CP_4
[...]
- la produzione del documento di analisi è stata corretta e tempestiva;
- i danni risarcibili sono stati dedotti genericamente, essendosi l'attore limitato ad affermare che la sconfitta processuale avrebbe “travolto la sua attività lavorativa”, pregiudicando “ogni ambito della sua vita professionale e di relazione” oltre a ripercuotersi “sulla sua immagine sociale”.
***
Si rileva preliminarmente che la valutazione in merito all'eventuale responsabilità da inadempimento contrattuale dell'Avv. alle obbligazioni oggetto del presente giudizio è già stata effettuata nel CP_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la sentenza passata in giudicato n. 4873/2018 del Tribunale di Torino. Con tale sentenza il Giudice ha rigettato l'opposizione di
[...]
e confermato il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'odierno convenuto. Parte_1
Tra i debiti in relazione ai quali l'Avv. aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento vi erano CP_1 anche quelli derivanti dall'assistenza professionale prestata nel procedimento contro Controparte_4 Come accertato nella menzionata sentenza, l'odierno attore aveva, infatti, personalmente assunto Cont Contr l'impegno, poi disatteso, di pagare il debito delle società e relativo ai compensi del difensore (cfr. sentenza del Tribunale di Torino n. 4873/2018, doc. 7 convenuto, pagina 9).
Nel corso del giudizio di opposizione, l'attore ha rilevato l'inadempimento da parte del professionista convenuto alle obbligazioni professionali assunte, contestando i medesimi errori professionali lamentati nel presente giudizio, ossia la “omessa (tempestiva) contestazione di alcuni dei vizi allegati dalla committente che ha permesso al Giudice di ritenere provata la sussistenza dei Controparte_6 medesimi”, la “mancata produzione dell'allegato tecnico all'offerta economica consegnato dall'Ing.
all'Avv. prima della causa … e da questi non prodotto unitamente al ben noto Pt_1 CP_1
“doc.5”, che ha indotto il CT (e poi il Giudice) a concludere per l'assenza di un “documento di analisi” del software oggetto della fornitura e, quindi, provato l'inadempimento delle convenute”; il
“mancato svolgimento di una domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento senza causa (circostanza stigmatizzata dallo stesso Giudice in sentenza) rispetto alle prestazioni aggiuntive fornite pagina 3 di 5 Contr da che ha totalmente frustrato la pretesa di quest'ultima di vedersi ricompensare per attività di cui risultava provata l'esecuzione” (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, doc. 6 fascicolo del convenuto, pagina 23).
L'inesatto adempimento alle obbligazioni professionali assunte era stato, quindi, già opposto in tale giudizio;
su tali aspetti si è formato il giudicato implicito in merito all'assenza di profili di censura, con conseguente giudizio di corretta esecuzione della prestazione. La sentenza è diventata irrevocabile;
non può dunque essere avviato un ulteriore giudizio sui medesimi profili di doglianza.
Qualora, infatti, “due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32547; Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486).
Nel caso in esame, la debenza dei compensi presuppone il corretto adempimento delle obbligazioni professionali, fatto che costituisce, dunque, un punto decisivo comune sia alla presente causa sia a quella svoltasi innanzi al Tribunale di Torino.
Poiché la sentenza del Tribunale di Torino, che ha confermato il decreto ingiuntivo con riferimento alla posizione di , non è stata impugnata, la questione relativa all'inadempimento deve Controparte_1 ritenersi coperta dal giudicato e la domanda proposta dall'attore sul punto è, dunque, inammissibile.
***
La domanda non può essere accolta per un ulteriore motivo, a sua volta assorbente.
Nel proprio atto di citazione l'attore ha chiesto, in proprio e in qualità di fideiussore delle società, il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno cagionato dalla condotta inadempiente dell'avvocato (atto di citazione, pagina 1).
Fermo il fatto che il fideiussore non vanta un diritto a un ipotetico, ma non meglio specificato, mancato guadagno (in assenza in ogni caso di tempestive allegazioni sul punto), con riferimento al danno lamentato quale socio si rileva che lo stesso è allegato in modo del tutto generico ed è sfornito di qualsiasi sostegno probatorio.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha dedotto genericamente che la sentenza ha determinato una serie di ripercussioni sul piano emotivo ed economico in capo all'odierno attore.
Non è stato tuttavia dimostrato il nesso di causalità tra l'esito del giudizio contro e il Controparte_4 fallimento delle società, né in che modo ciò abbia causato in modo diretto e causalmente correlato un danno per sé.
Quanto al danno non patrimoniale, si rileva che il danno alla reputazione, oltre a non essere stato esaustivamente allegato, non è stato oggetto di dimostrazione.
pagina 4 di 5 Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche e di fatto poste.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di . Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
[...] 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26201/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARRINELLO PAOLA e dell'avv. SPELTRA CAMILLO ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA VITTORIO RONZA, 78 81030 GRICIGNANO DI AVERSA presso i difensori
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 CP_1
in proprio e dell'avv. VISIGALLI MATTEO ( ), elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in PIAZZA CADORNA, 4 20123 MILANO presso i difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l'Avv. Parte_1 per accertare la sua responsabilità professionale nell'espletamento dell'attività Controparte_1 prestata in favore di ed di cui l'attore era socio e CP_2 Controparte_3 fideiussore, nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Milano, iscritto al N. 24100/2008 R.G. con la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
In particolare, l'attore ha dedotto:
- di essersi rivolto all'Avv. per la difesa delle predette società, in quanto convenute in giudizio CP_1 da che aveva chiesto l'accertamento del loro inadempimento e la condanna al Controparte_4 versamento a suo favore delle somme pagate a titolo di corrispettivo;
- che le società avevano chiesto il rigetto delle domande svolte da e avevano proposto Controparte_4 delle domande riconvenzionali volte ad ottenere il pagamento di corrispettivi dovuti;
Contr Cont
- che la sentenza n. 11027 del 30.9.2015, sfavorevole per ed si fondava prevalentemente sulle risultanze della CT, che conteneva conclusioni avverse alle ragioni delle due società; in CP_ particolare riportava che “quattro dei vizi lamentati da con riferimento all'opera CP_4 realizzata dalle convenute non erano stati tempestivamente contestati dalla difesa di;
che CP
, venendo meno agli obblighi contrattuali, non avevano redatto e consegnato alla CP committente un documento, da lui denominato “documento di analisi”, che avrebbe dovuto contenere
“una trascrizione ed una mappatura di tutte le funzioni del software predisposta dal fornitore ad un
“livello utente”;
- che, in realtà la mappatura delle funzioni del software era contenuta nell'“allegato tecnico n.1”, documento composto da 181 pagine allegato all'offerta economica del 31.3.2005, che era stata consegnata dall'odierno attore al professionista prima della causa;
- che, come emerso nel corso delle operazioni peritali, nel fascicolo di parte convenuta risultava prodotta la sola offerta economica e non l'allegato tecnico che, pertanto, il CT non aveva potuto esaminare;
- che il convenuto aveva commesso diversi errori: 1) l'omessa tempestiva contestazione di alcuni dei vizi dedotti dalla committente, che ha permesso al Giudice di ritenere provata la sussistenza dei medesimi;
2) la mancata produzione dell'allegato tecnico all'offerta economica, che ha indotto il CT (e poi il Giudice) a concludere per l'assenza di un documento di analisi del software oggetto della fornitura e, quindi, provato l'inadempimento delle convenute;
3) il mancato svolgimento di una domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento senza causa (circostanza rilevata dallo stesso Contr Giudice in sentenza) rispetto alle prestazioni aggiuntive fornite da
- di aver visto pregiudicata, a causa dell'esito di tale giudizio, la propria vita professionale e relazionale, nonché la propria immagine sociale e di aver subito un danno patrimoniale, consistente in un “mancato guadagno - a partire dal 2008 ad oggi da quantificare sulla scorta dei Bilanci depositati in sede di Fallimento”.
pagina 2 di 5 Si è costituito chiedendo l'accertamento della nullità dell'atto di citazione e del Controparte_1 difetto di legittimazione attiva in capo a , la dichiarazione di improcedibilità Parte_1 delle domande avversarie e il loro rigetto nel merito. In particolare, il convenuto ha dedotto che:
- la titolarità del diritto di ottenere un risarcimento derivante dalla propria eventuale responsabilità professionale potrebbe ravvisarsi solo in capo alle due società;
- la valutazione del proprio operato professionale è già stata oggetto di separato giudizio, concluso in senso completamente sfavorevole all'odierno attore con sentenza del Tribunale di Milano n. 4873/2018, pubblicata il 17/10/2018 (N. 29600/2016 R.G.);
- la domanda risarcitoria di era stata in gran parte rigettata grazie al riconoscimento della Controparte_4 fondatezza delle eccezioni proposte dall'odierno convenuto, che ha anche fatto ottenere alle società due ordinanze ex art. 183 ter c.p.c. e un'offerta transattiva che ha rifiutato, Parte_2 nonostante il consiglio contrario del difensore (doc. 13);
- sono stati correttamente contestati, nel corso del giudizio, i vizi allegati dalla committente CP_4
[...]
- la produzione del documento di analisi è stata corretta e tempestiva;
- i danni risarcibili sono stati dedotti genericamente, essendosi l'attore limitato ad affermare che la sconfitta processuale avrebbe “travolto la sua attività lavorativa”, pregiudicando “ogni ambito della sua vita professionale e di relazione” oltre a ripercuotersi “sulla sua immagine sociale”.
***
Si rileva preliminarmente che la valutazione in merito all'eventuale responsabilità da inadempimento contrattuale dell'Avv. alle obbligazioni oggetto del presente giudizio è già stata effettuata nel CP_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con la sentenza passata in giudicato n. 4873/2018 del Tribunale di Torino. Con tale sentenza il Giudice ha rigettato l'opposizione di
[...]
e confermato il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'odierno convenuto. Parte_1
Tra i debiti in relazione ai quali l'Avv. aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento vi erano CP_1 anche quelli derivanti dall'assistenza professionale prestata nel procedimento contro Controparte_4 Come accertato nella menzionata sentenza, l'odierno attore aveva, infatti, personalmente assunto Cont Contr l'impegno, poi disatteso, di pagare il debito delle società e relativo ai compensi del difensore (cfr. sentenza del Tribunale di Torino n. 4873/2018, doc. 7 convenuto, pagina 9).
Nel corso del giudizio di opposizione, l'attore ha rilevato l'inadempimento da parte del professionista convenuto alle obbligazioni professionali assunte, contestando i medesimi errori professionali lamentati nel presente giudizio, ossia la “omessa (tempestiva) contestazione di alcuni dei vizi allegati dalla committente che ha permesso al Giudice di ritenere provata la sussistenza dei Controparte_6 medesimi”, la “mancata produzione dell'allegato tecnico all'offerta economica consegnato dall'Ing.
all'Avv. prima della causa … e da questi non prodotto unitamente al ben noto Pt_1 CP_1
“doc.5”, che ha indotto il CT (e poi il Giudice) a concludere per l'assenza di un “documento di analisi” del software oggetto della fornitura e, quindi, provato l'inadempimento delle convenute”; il
“mancato svolgimento di una domanda riconvenzionale subordinata di arricchimento senza causa (circostanza stigmatizzata dallo stesso Giudice in sentenza) rispetto alle prestazioni aggiuntive fornite pagina 3 di 5 Contr da che ha totalmente frustrato la pretesa di quest'ultima di vedersi ricompensare per attività di cui risultava provata l'esecuzione” (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, doc. 6 fascicolo del convenuto, pagina 23).
L'inesatto adempimento alle obbligazioni professionali assunte era stato, quindi, già opposto in tale giudizio;
su tali aspetti si è formato il giudicato implicito in merito all'assenza di profili di censura, con conseguente giudizio di corretta esecuzione della prestazione. La sentenza è diventata irrevocabile;
non può dunque essere avviato un ulteriore giudizio sui medesimi profili di doglianza.
Qualora, infatti, “due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32547; Cass., sez. 3, ord. 26/02/2019, n. 5486).
Nel caso in esame, la debenza dei compensi presuppone il corretto adempimento delle obbligazioni professionali, fatto che costituisce, dunque, un punto decisivo comune sia alla presente causa sia a quella svoltasi innanzi al Tribunale di Torino.
Poiché la sentenza del Tribunale di Torino, che ha confermato il decreto ingiuntivo con riferimento alla posizione di , non è stata impugnata, la questione relativa all'inadempimento deve Controparte_1 ritenersi coperta dal giudicato e la domanda proposta dall'attore sul punto è, dunque, inammissibile.
***
La domanda non può essere accolta per un ulteriore motivo, a sua volta assorbente.
Nel proprio atto di citazione l'attore ha chiesto, in proprio e in qualità di fideiussore delle società, il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato guadagno cagionato dalla condotta inadempiente dell'avvocato (atto di citazione, pagina 1).
Fermo il fatto che il fideiussore non vanta un diritto a un ipotetico, ma non meglio specificato, mancato guadagno (in assenza in ogni caso di tempestive allegazioni sul punto), con riferimento al danno lamentato quale socio si rileva che lo stesso è allegato in modo del tutto generico ed è sfornito di qualsiasi sostegno probatorio.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha dedotto genericamente che la sentenza ha determinato una serie di ripercussioni sul piano emotivo ed economico in capo all'odierno attore.
Non è stato tuttavia dimostrato il nesso di causalità tra l'esito del giudizio contro e il Controparte_4 fallimento delle società, né in che modo ciò abbia causato in modo diretto e causalmente correlato un danno per sé.
Quanto al danno non patrimoniale, si rileva che il danno alla reputazione, oltre a non essere stato esaustivamente allegato, non è stato oggetto di dimostrazione.
pagina 4 di 5 Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche e di fatto poste.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di . Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
[...] 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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