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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 8 maggio 2025, ore 13.25 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per 'avv. MARTINI LETIZIA Parte_1
per l'avv. NANNUCCI ELISA Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. GRAMEGNI RITA
L'avv. Martiuni si riporta alle note conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso. Cita Cassazione 2025/9284 che ha stabilito che la reintegra non è incompatibile con la maturazione dei requisiti, trattandosi di principio analogo a quello applicabile nella presente fattispecie.
In denegata ipotesi, chiede la compensazione delle spese.
L'avv. Gramegni si riporta agli scritti difensivi, rilevando come la giurisprudenza citata dalla controparte esuli dalla materia previdenziale.
Richiama l'art. 11 del D. Lgs. 22/2015 e la sua interpretazione letterale, insistendo per il rigetto.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA CONTE e LETIZIA MARTINI ed elettivamente domiciliato a Firenze, piazza dei
Rossi 1, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affinché accerti l'illegittimità della Parte_1 CP_1
richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di NASPI dal 6 maggio al 31 ottobre 2023
e, per l'effetto, condanni l' al pagamento di ogni somma, anche a titolo di conguaglio, CP_1
trattenuta sulla pensione VOCOM n.36334072, oltre interessi.
A sostegno della pretesa narra:
- -di aver lavorato dal 1° agosto 1995 alle dipendenze della e, in Controparte_3
seguito al trasferimento di azienda, di Fiducia nel Futuro nella Fabbrica a Firenze Spa;
- che il rapporto lavorativo è cessato il 29 aprile 2023, con dimissioni per giusta causa;
- che il 5 maggio 2023 ha presentato domanda di prestazione Naspi e che ha iniziato a percepire l'indennità con decorrenza dal 6 maggio 2023;
- che il 23 novembre 2023 ha avanzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti tramite patronato INCA, domanda di pensionamento;
- che con lettera del 6 dicembre 2023, ha comunicato “un pagamento non dovuto sulla CP_1
prestazione dell'indennità di disoccupazione Naspi n.2023941261”, per il periodo 6 maggio
2023 - 31 ottobre 2023 e per un importo complessivo di 7.988,64 euro, in ragione della decorrenza teorica della pensione a partire dal 1° novembre 2022;
- che il 15 gennaio 2024 ha ricevuto un ulteriore raccomandata con la quale l'Istituito ha comunicato la trattenuta di 175,10 euro mensili, fino alla concorrenza dell'importo pari ad 5.751,04 euro;
- che ha avanzato ricorso al Comitato Provinciale di Prato al fine di ottenere il CP_1
riaccredito della somma di 2.237,60 euro (trattenuta nel cedolino di gennaio 2024 a titolo di recupero indebiti) e l'annullamento del provvedimento del 6 dicembre CP_1
2023;
- che il ricorso è stato rigettato e che, a partire da aprile 2024, ha trattenuto le CP_1
somme sugli importi erogati a titolo di pensione.
Secondo la sua prospettazione, il mero possesso dei requisiti teorici non determinerebbe la decadenza del beneficio della NASPI che si verifica, invece, soltanto al momento dell'effettivo godimento del trattamento pensionistico.
Diversamente argomentando (e, dunque, accogliendo l'interpretazione letterale dell'art. 11, co.
1, lett. d, D. Lgs. 22/2015 suggerita da , si finirebbe con il privare l'assicurato di qualsiasi CP_1
forma di sostegno al reddito per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di pensione.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della correttezza del proprio CP_1
operato, conforme al dettato dell'art. 11, co. 1, lett. d, D. Lgs. 22 cit..
Rileva che la ratio della disposizione, così come quella di cui all'art. 2 L. 98/2012 in tema di
ASPI e mini ASPI, è evitare che un soggetto che ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico possa beneficiare di prestazioni che gravano sull'intera collettività e
Pag. 3 di 10 richiama la recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla materia oggetto di giudizio.
Con le note conclusive del 7 aprile 2025 autorizzate dal giudice, parte ricorrente contesta la giurisprudenza richiamata da controparte, dal momento che l'istituto, che tramite i suoi sistemi informatici ben poteva verificare la sussistenza dei requisiti, avrebbe dovuto rigettare la domanda NASPI e segnalare al lavoratore la possibilità di proporre istanza di pensionamento;
tanto più che, che nel caso di specie, il ricorrente non era a conoscenza di aver raggiunto i requisiti per farne richiesta.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve premettersi che è pacifico in causa (in quanto allegato da entrambe le parti) che Parte_1
ha avanzato richiesta di beneficiare della NASPI il 6 maggio 2023, quando aveva già maturato i requisiti per fruire della pensione anticipata.
Si tratta quindi di stabilire se la prestazione di disoccupazione, in questa evenienza, sia o meno indebita, nonché se sia corretto l'operato di consistito nel recuperare le somme già CP_1
erogate per il periodo dal 6 maggio al 31 ottobre 2023.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (in data immediatamente successiva al deposito del ricorso) che, con tre pronunce alle quali si ritiene di dare continuità (Sez. L, Sentenza n. 11659 del 30/04/2024, Rv. 671008 – 01, Sez. L, Ordinanza
n. 11965 del 03/05/2024, Rv. 670988 – 01, Sez. L, Ordinanza n. 22877 del 16/08/2024, Rv. 672299 -
01), ha accolto l'interpretazione letterale, fatta propria da dell'art. 1, co. 1, lett. d, D. L.gs. CP_1
n. 22/2015, ai sensi del quale: “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: …
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in sintesi, la prestazione di disoccupazione pagata a chi abbia già i requisiti anagrafici e contributivi della pensione di vecchiaia, o di anzianità
Pag. 4 di 10 (ipotesi, questa, che ricorre nel caso di specie) è indebita, senza che rilevi che il privato abbia avanzato richiesta in tal senso durante il periodo in cui beneficiava della NASPI.
Di modo che, ciò deve accertarsi è se sussistano i presupposti per procedere al recupero di quelle somme, ex art. 2033 c.c., tenuto conto dell'interpretazione offerta dalla Corte
costituzionale con la sentenza 8/2023.
Come è noto, nel giudizio in quella sede instaurato, è stato chiesto al giudice delle leggi di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. “nella parte in cui non prevede
l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di
specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita”.
Nell'escludere che l'art. 2033 c.c. presenti i profili di illegittimità costituzionale sollevati, la
Corte ha individuato i presupposti affinché possa ingenerarsi un legittimo affidamento nell'operato dell'amministrazione, tale da impedire di ripetere gli indebiti contributivi e previdenziali erogati.
A tal fine, richiama il dettato dell'art.1 Prot. Addiz. CEDU “[o]gni persona fisica o giuridica ha
diritto al rispetto dei suoi beni” e l'interpretazione offertane dalla Corte EDU (sentenze , Per_1
e che, proprio in materia di indebiti retributivi e previdenziali, ha Per_2 Per_3 Per_4
stabilito che può ravvisarsi un legittimo affidamento in capo al percettore – persona fisica -
della prestazione, quando l'erogazione di una prestazione consegue a una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
l'attribuzione provenga da un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
manchi una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
l'erogazione sia effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
difetti la previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Alla luce di questa interpretazione, la richiamata sentenza ha quindi affermato che nel nostro ordinamento vi è una clausola generale “suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti
Pag. 5 di 10 in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU”, oltre che “un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto” tra l'art. 20233 c.c. e l'art. 117, co. 1, Cost., essendo il legittimo affidamento valorizzato e tutelato dagli artt. 1175 e 1337 c.c..
Infatti, osserva il giudice delle leggi, “l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo,
innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti
l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra
solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra
è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete.
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo
presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento
manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della
Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un
affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che
l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva”.
Una volta individuati i presupposti, la Corte passa ad analizzare i rimedi previsti dall'ordinamento nazionale a tutela dell'affidamento legittimo, idonei a evitare contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, la violazione dell'art. 117, co. 1, cit.
Un ruolo fondamentale è riconosciuto alla categoria dell'inesigibilità, che nell'art. 1175 c.cc.
trova il suo fondamento, imponendo a entrambe le parti di comportarsi secondo correttezza o
Pag. 6 di 10 buona fede e che “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”.
Da ciò ne discende la rilevanza che deve essere attribuita, nella materia che qui interessa, sia all'affidamento legittimo ingenerato nel beneficiario della prestazione previdenziale, sia delle condizioni in cui questo versa, che impongono al creditore di procedere al recupero rateale delle somme chieste in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali dell'obbligato chiamato alla restituzione di quanto riteneva di avere legittimamente ricevuto.
Ciò comporta che “la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità
che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11)”.
Le circostanze concrete, poi, posso determinare forme ulteriori di inesigibilità, assoluta o temporanea, come, ad esempio, situazioni personali del debitore tali da rendere la prestazione restitutoria immediatamente incidente sulle sue condizioni di vita: in questo caso, effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco, potrebbe essere giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione (con conseguente illegittimità della pretesa risarcitoria avanzata per il caso di ritardo nell'adempimento).
Così come, nel caso in cui vengano in rilievo diritti inviolabili, potrebbe ritenersi giustificato un adempimento parziale, quando, ad esempio, le modalità di ripetizione compromettano le esigenze primarie dell'esistenza.
In definitiva, “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo
dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, non potendosi ritenere che il rimedio dell'inesigibilità, in quanto non determinante l'estinzione dell'obbligazione, non consenta di superare il vaglio della “non sproporzione dell'interferenza”, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale non impone di
“generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
Pag. 7 di 10 È dunque alla luce di questi principi che deve decidersi se, nel caso di specie, il recupero di possa ritenersi legittimo dovendosi escludere, sulla base dei medesimi, l'esistenza di una CP_1
regola di indistinta irripetibilità.
Al quesito che precede darsi risposta affermativa, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti, allegati e provati dalle parti tra i quali, come evidenziato dalla sentenza della Suprema Corte
n. 11659/2024 cit., “il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione
restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita,
s'instaura”.
Ora, nel caso di specie, non può ritenersi che la prestazione sia stata erogata per un tempo tale da ingenerare la convinzione della sua definitività, come si evince dalla cronologia degli eventi.
In particolare:
- il ricorrente ha raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato il 1° novembre
2022;
- il ricorrente ha presentato domanda il 5 maggio 2023 (doc. 3 ricorso);
- essa è stata accolta il 5 giugno 2023, con conseguente fruizione della prestazione con decorrenza dal 6 maggio 2023;
- il 23 novembre 2023 verificato il possesso dei requisiti per richiedere il Parte_1
trattamento pensionistico, ha presentato la relativa domanda (doc. 4), accolta da (doc. 5); CP_1
- il 6 dicembre 2023 ha provveduto a comunicare il recupero dell'indennità di CP_1
disoccupazione NASPI, indebitamente fruita dal 6 maggio al 31 ottobre 2023 (doc. 7).
Come si vede, non solo il ha beneficiato della NASPI per un periodo relativamente Parte_1
breve prima che l'istituto previdenziale procedesse al suo recupero (poco più di 5 mesi),
inidoneo, di per sé, a fondare un convincimento in ordine alla sua definitività; per quanto, una volta ricevuta la domanda di pensionamento, ha provveduto del tutto tempestivamente CP_1
(vale a dire, tredici giorni dopo) a richiedere la restituzione delle somme indebitamente
Pag. 8 di 10 erogate, cosa che esime da censure – sotto il profilo della violazione del canone della buona fede – l'operato del resistente.
Quanto agli importi pretesi (7.988, 64 totali, ridotti a 5.751,04 in ragione della trattenuta operata sul credito, pari a 2.237,60, nel frattempo maturato da a titolo di arretrati), Parte_1
deve osservarsi come parte ricorrente non abbia assolto all'onere, su di lei gravante, di dimostrare la loro incidenza sulle sue condizioni economiche e patrimoniali, né ha allegato- se non in termini del tutto generici – l'impatto lesivo dell'obbligazione restitutoria sulle sue condizioni di vita.
Anzi, le modalità con cui sta procedendo al recupero (mediante trattenuta di 175,10 euro CP_1
mensili, fino alla concorrenza dell'importo di 5.751,04 euro, cfr. doc. 7 ricorso) da parametrarsi agli importi corrisposti a titolo di pensione (vale a dire, 2.188, 72 euro lordi: cfr. doc. 8 ricorso),
sembrano piuttosto suggerire il contrario.
Non solo, proprio queste modalità di recupero (iniziato a partire dall'erogazione della prima rata della pensione, mediante trattenuta) escludono che il ricorrente sia rimasto privo dei mezzi di sussistenza (ancorché, si ripete, non si conosce la sua situazione economico -
patrimoniale e quella familiare, anch'essa rilevante per effettuare la valutazione qui richiesta).
Né può ravvisarsi una violazione del legittimo affidamento del beneficiario della prestazione nel solo fatto che avrebbe potuto agevolmente, al momento della presentazione della CP_1
domanda di NASPI, accertare la sussistenza dei requisiti per presentare la domanda di pensione anticipata: infatti, alla luce del contegno del ricorrente (che ha avanzato domanda di
NASPI senza presentare quella di pensione, pure spettante) e proprio in ragione di quanto evidenziato dal difensore in sede di discussione (vale a dire che per sarebbe stato più Parte_1
conveniente beneficiare della pensione, anziché della NASPI), non aveva ragione di CP_1
verificare la situazione pensionistica dell'assicurato.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto, per un verso, che le pronunce della Corte di Cassazione alle quali la presente sentenza si è uniformata sono intervenute in data successiva al deposito del ricorso e, per altro verso, del precedente orientamento della giurisprudenza di merito di questo distretto, favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 8 maggio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 10 di 10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 8 maggio 2025, ore 13.25 innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: per 'avv. MARTINI LETIZIA Parte_1
per l'avv. NANNUCCI ELISA Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. GRAMEGNI RITA
L'avv. Martiuni si riporta alle note conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso. Cita Cassazione 2025/9284 che ha stabilito che la reintegra non è incompatibile con la maturazione dei requisiti, trattandosi di principio analogo a quello applicabile nella presente fattispecie.
In denegata ipotesi, chiede la compensazione delle spese.
L'avv. Gramegni si riporta agli scritti difensivi, rilevando come la giurisprudenza citata dalla controparte esuli dalla materia previdenziale.
Richiama l'art. 11 del D. Lgs. 22/2015 e la sua interpretazione letterale, insistendo per il rigetto.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA CONTE e LETIZIA MARTINI ed elettivamente domiciliato a Firenze, piazza dei
Rossi 1, presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affinché accerti l'illegittimità della Parte_1 CP_1
richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di NASPI dal 6 maggio al 31 ottobre 2023
e, per l'effetto, condanni l' al pagamento di ogni somma, anche a titolo di conguaglio, CP_1
trattenuta sulla pensione VOCOM n.36334072, oltre interessi.
A sostegno della pretesa narra:
- -di aver lavorato dal 1° agosto 1995 alle dipendenze della e, in Controparte_3
seguito al trasferimento di azienda, di Fiducia nel Futuro nella Fabbrica a Firenze Spa;
- che il rapporto lavorativo è cessato il 29 aprile 2023, con dimissioni per giusta causa;
- che il 5 maggio 2023 ha presentato domanda di prestazione Naspi e che ha iniziato a percepire l'indennità con decorrenza dal 6 maggio 2023;
- che il 23 novembre 2023 ha avanzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti tramite patronato INCA, domanda di pensionamento;
- che con lettera del 6 dicembre 2023, ha comunicato “un pagamento non dovuto sulla CP_1
prestazione dell'indennità di disoccupazione Naspi n.2023941261”, per il periodo 6 maggio
2023 - 31 ottobre 2023 e per un importo complessivo di 7.988,64 euro, in ragione della decorrenza teorica della pensione a partire dal 1° novembre 2022;
- che il 15 gennaio 2024 ha ricevuto un ulteriore raccomandata con la quale l'Istituito ha comunicato la trattenuta di 175,10 euro mensili, fino alla concorrenza dell'importo pari ad 5.751,04 euro;
- che ha avanzato ricorso al Comitato Provinciale di Prato al fine di ottenere il CP_1
riaccredito della somma di 2.237,60 euro (trattenuta nel cedolino di gennaio 2024 a titolo di recupero indebiti) e l'annullamento del provvedimento del 6 dicembre CP_1
2023;
- che il ricorso è stato rigettato e che, a partire da aprile 2024, ha trattenuto le CP_1
somme sugli importi erogati a titolo di pensione.
Secondo la sua prospettazione, il mero possesso dei requisiti teorici non determinerebbe la decadenza del beneficio della NASPI che si verifica, invece, soltanto al momento dell'effettivo godimento del trattamento pensionistico.
Diversamente argomentando (e, dunque, accogliendo l'interpretazione letterale dell'art. 11, co.
1, lett. d, D. Lgs. 22/2015 suggerita da , si finirebbe con il privare l'assicurato di qualsiasi CP_1
forma di sostegno al reddito per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione della domanda di pensione.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso a fronte della correttezza del proprio CP_1
operato, conforme al dettato dell'art. 11, co. 1, lett. d, D. Lgs. 22 cit..
Rileva che la ratio della disposizione, così come quella di cui all'art. 2 L. 98/2012 in tema di
ASPI e mini ASPI, è evitare che un soggetto che ha maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico possa beneficiare di prestazioni che gravano sull'intera collettività e
Pag. 3 di 10 richiama la recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla materia oggetto di giudizio.
Con le note conclusive del 7 aprile 2025 autorizzate dal giudice, parte ricorrente contesta la giurisprudenza richiamata da controparte, dal momento che l'istituto, che tramite i suoi sistemi informatici ben poteva verificare la sussistenza dei requisiti, avrebbe dovuto rigettare la domanda NASPI e segnalare al lavoratore la possibilità di proporre istanza di pensionamento;
tanto più che, che nel caso di specie, il ricorrente non era a conoscenza di aver raggiunto i requisiti per farne richiesta.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti prodotti dalle parti e decisa all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve premettersi che è pacifico in causa (in quanto allegato da entrambe le parti) che Parte_1
ha avanzato richiesta di beneficiare della NASPI il 6 maggio 2023, quando aveva già maturato i requisiti per fruire della pensione anticipata.
Si tratta quindi di stabilire se la prestazione di disoccupazione, in questa evenienza, sia o meno indebita, nonché se sia corretto l'operato di consistito nel recuperare le somme già CP_1
erogate per il periodo dal 6 maggio al 31 ottobre 2023.
Sul punto, si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (in data immediatamente successiva al deposito del ricorso) che, con tre pronunce alle quali si ritiene di dare continuità (Sez. L, Sentenza n. 11659 del 30/04/2024, Rv. 671008 – 01, Sez. L, Ordinanza
n. 11965 del 03/05/2024, Rv. 670988 – 01, Sez. L, Ordinanza n. 22877 del 16/08/2024, Rv. 672299 -
01), ha accolto l'interpretazione letterale, fatta propria da dell'art. 1, co. 1, lett. d, D. L.gs. CP_1
n. 22/2015, ai sensi del quale: “il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: …
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in sintesi, la prestazione di disoccupazione pagata a chi abbia già i requisiti anagrafici e contributivi della pensione di vecchiaia, o di anzianità
Pag. 4 di 10 (ipotesi, questa, che ricorre nel caso di specie) è indebita, senza che rilevi che il privato abbia avanzato richiesta in tal senso durante il periodo in cui beneficiava della NASPI.
Di modo che, ciò deve accertarsi è se sussistano i presupposti per procedere al recupero di quelle somme, ex art. 2033 c.c., tenuto conto dell'interpretazione offerta dalla Corte
costituzionale con la sentenza 8/2023.
Come è noto, nel giudizio in quella sede instaurato, è stato chiesto al giudice delle leggi di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. “nella parte in cui non prevede
l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di
specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita”.
Nell'escludere che l'art. 2033 c.c. presenti i profili di illegittimità costituzionale sollevati, la
Corte ha individuato i presupposti affinché possa ingenerarsi un legittimo affidamento nell'operato dell'amministrazione, tale da impedire di ripetere gli indebiti contributivi e previdenziali erogati.
A tal fine, richiama il dettato dell'art.1 Prot. Addiz. CEDU “[o]gni persona fisica o giuridica ha
diritto al rispetto dei suoi beni” e l'interpretazione offertane dalla Corte EDU (sentenze , Per_1
e che, proprio in materia di indebiti retributivi e previdenziali, ha Per_2 Per_3 Per_4
stabilito che può ravvisarsi un legittimo affidamento in capo al percettore – persona fisica -
della prestazione, quando l'erogazione di una prestazione consegue a una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
l'attribuzione provenga da un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
manchi una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
l'erogazione sia effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
difetti la previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
Alla luce di questa interpretazione, la richiamata sentenza ha quindi affermato che nel nostro ordinamento vi è una clausola generale “suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti
Pag. 5 di 10 in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU”, oltre che “un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto” tra l'art. 20233 c.c. e l'art. 117, co. 1, Cost., essendo il legittimo affidamento valorizzato e tutelato dagli artt. 1175 e 1337 c.c..
Infatti, osserva il giudice delle leggi, “l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo,
innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti
l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra
solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra
è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete.
Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo
presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento
manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della
Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un
affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che
l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva”.
Una volta individuati i presupposti, la Corte passa ad analizzare i rimedi previsti dall'ordinamento nazionale a tutela dell'affidamento legittimo, idonei a evitare contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, la violazione dell'art. 117, co. 1, cit.
Un ruolo fondamentale è riconosciuto alla categoria dell'inesigibilità, che nell'art. 1175 c.cc.
trova il suo fondamento, imponendo a entrambe le parti di comportarsi secondo correttezza o
Pag. 6 di 10 buona fede e che “vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore”.
Da ciò ne discende la rilevanza che deve essere attribuita, nella materia che qui interessa, sia all'affidamento legittimo ingenerato nel beneficiario della prestazione previdenziale, sia delle condizioni in cui questo versa, che impongono al creditore di procedere al recupero rateale delle somme chieste in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali dell'obbligato chiamato alla restituzione di quanto riteneva di avere legittimamente ricevuto.
Ciò comporta che “la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità
che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11)”.
Le circostanze concrete, poi, posso determinare forme ulteriori di inesigibilità, assoluta o temporanea, come, ad esempio, situazioni personali del debitore tali da rendere la prestazione restitutoria immediatamente incidente sulle sue condizioni di vita: in questo caso, effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco, potrebbe essere giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione (con conseguente illegittimità della pretesa risarcitoria avanzata per il caso di ritardo nell'adempimento).
Così come, nel caso in cui vengano in rilievo diritti inviolabili, potrebbe ritenersi giustificato un adempimento parziale, quando, ad esempio, le modalità di ripetizione compromettano le esigenze primarie dell'esistenza.
In definitiva, “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo
dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, non potendosi ritenere che il rimedio dell'inesigibilità, in quanto non determinante l'estinzione dell'obbligazione, non consenta di superare il vaglio della “non sproporzione dell'interferenza”, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale non impone di
“generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”.
Pag. 7 di 10 È dunque alla luce di questi principi che deve decidersi se, nel caso di specie, il recupero di possa ritenersi legittimo dovendosi escludere, sulla base dei medesimi, l'esistenza di una CP_1
regola di indistinta irripetibilità.
Al quesito che precede darsi risposta affermativa, tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti, allegati e provati dalle parti tra i quali, come evidenziato dalla sentenza della Suprema Corte
n. 11659/2024 cit., “il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto «lesivo della prestazione
restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens (sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita,
s'instaura”.
Ora, nel caso di specie, non può ritenersi che la prestazione sia stata erogata per un tempo tale da ingenerare la convinzione della sua definitività, come si evince dalla cronologia degli eventi.
In particolare:
- il ricorrente ha raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato il 1° novembre
2022;
- il ricorrente ha presentato domanda il 5 maggio 2023 (doc. 3 ricorso);
- essa è stata accolta il 5 giugno 2023, con conseguente fruizione della prestazione con decorrenza dal 6 maggio 2023;
- il 23 novembre 2023 verificato il possesso dei requisiti per richiedere il Parte_1
trattamento pensionistico, ha presentato la relativa domanda (doc. 4), accolta da (doc. 5); CP_1
- il 6 dicembre 2023 ha provveduto a comunicare il recupero dell'indennità di CP_1
disoccupazione NASPI, indebitamente fruita dal 6 maggio al 31 ottobre 2023 (doc. 7).
Come si vede, non solo il ha beneficiato della NASPI per un periodo relativamente Parte_1
breve prima che l'istituto previdenziale procedesse al suo recupero (poco più di 5 mesi),
inidoneo, di per sé, a fondare un convincimento in ordine alla sua definitività; per quanto, una volta ricevuta la domanda di pensionamento, ha provveduto del tutto tempestivamente CP_1
(vale a dire, tredici giorni dopo) a richiedere la restituzione delle somme indebitamente
Pag. 8 di 10 erogate, cosa che esime da censure – sotto il profilo della violazione del canone della buona fede – l'operato del resistente.
Quanto agli importi pretesi (7.988, 64 totali, ridotti a 5.751,04 in ragione della trattenuta operata sul credito, pari a 2.237,60, nel frattempo maturato da a titolo di arretrati), Parte_1
deve osservarsi come parte ricorrente non abbia assolto all'onere, su di lei gravante, di dimostrare la loro incidenza sulle sue condizioni economiche e patrimoniali, né ha allegato- se non in termini del tutto generici – l'impatto lesivo dell'obbligazione restitutoria sulle sue condizioni di vita.
Anzi, le modalità con cui sta procedendo al recupero (mediante trattenuta di 175,10 euro CP_1
mensili, fino alla concorrenza dell'importo di 5.751,04 euro, cfr. doc. 7 ricorso) da parametrarsi agli importi corrisposti a titolo di pensione (vale a dire, 2.188, 72 euro lordi: cfr. doc. 8 ricorso),
sembrano piuttosto suggerire il contrario.
Non solo, proprio queste modalità di recupero (iniziato a partire dall'erogazione della prima rata della pensione, mediante trattenuta) escludono che il ricorrente sia rimasto privo dei mezzi di sussistenza (ancorché, si ripete, non si conosce la sua situazione economico -
patrimoniale e quella familiare, anch'essa rilevante per effettuare la valutazione qui richiesta).
Né può ravvisarsi una violazione del legittimo affidamento del beneficiario della prestazione nel solo fatto che avrebbe potuto agevolmente, al momento della presentazione della CP_1
domanda di NASPI, accertare la sussistenza dei requisiti per presentare la domanda di pensione anticipata: infatti, alla luce del contegno del ricorrente (che ha avanzato domanda di
NASPI senza presentare quella di pensione, pure spettante) e proprio in ragione di quanto evidenziato dal difensore in sede di discussione (vale a dire che per sarebbe stato più Parte_1
conveniente beneficiare della pensione, anziché della NASPI), non aveva ragione di CP_1
verificare la situazione pensionistica dell'assicurato.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto, per un verso, che le pronunce della Corte di Cassazione alle quali la presente sentenza si è uniformata sono intervenute in data successiva al deposito del ricorso e, per altro verso, del precedente orientamento della giurisprudenza di merito di questo distretto, favorevole al ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 8 maggio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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