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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER NT Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
GN (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il cui studio, in Milano C.F._2
Via Podgora 11 APPELLANTE
CONTRO (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
RA CI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Milano, Via Pontaccio n. 19 APPELLATA
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza n. 9476/24 emessa al Tribunale di Milano nella procedura NR.G. 1972/2022 il 31/10/2024 e non notificata, così giudicare Nel merito:
- Condannare l'appellata al rimborso di tutte le spese sopportate dal Sig. nella fase stragiudiziale CP_1 Pt_1 della controversia, nonché dei relativi compensi professionali, come indicato nella parte espositiva sub primo motivo di appello;
- Liquidare le spese e competenze professionali relative al processo di primo grado nel rispetto dei parametri indicati dalla L. 247/2019 e successivo decreto, con conseguente condanna al pagamento della società appellata.
- Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di appello.
Per CP_1 Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare: pagina 1 di 8 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto, l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 9476/2024 del Tribunale di Milano
2) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio nel rispetto del principio della soccombenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis, conveniva innanzi al Tribunale di Milano Parte_1 CP_1
(di seguito solamente ”) onde ottenere il pagamento dell'indennizzo, per il sinistro patito in CP_1 data 29.8.2016, in forza di due polizze assicurative stipulate a tutela del proprio immobile (“Globale fabbricati civili” e “Assicurazione contro danni- Casa Tua”). Esponeva che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva correttamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria (alla quale, tuttavia, aveva rifiutato di partecipare) ed espletato la procedura di a.t.p., di cui chiedeva il CP_1 pagamento delle spese sostenute.
costituendosi, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
Disposta la conversione del rito e l'acquisizione del fascicolo di a.t.p., la causa veniva istruita anche mediante espletamento di consulenza tecnica di ufficio e prove orali consistenti nell'escussione testi richieste dall'attore.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9476/2024 del 31.10.2024, in parziale accoglimento delle domande proposte da , ha così statuito: Pt_1
“- Accoglie parzialmente la domanda del sig. all'indennizzo per i danni causati dall'evento Parte_1 in data 29.08.2016 in forza delle polizze stipulate dalle parti;
- Dichiara tenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. CP_1
l'indennizzo quantificato nell'importo di euro 10.963,92 (Euro 12.013,34 all'attualità, Parte_1 applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T.) per i titoli e con gli accessori di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di euro 7.199,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per le spese sostenute dall'attore, indicate in motivazione e documentalmente provate;
- Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore di parte attrice, delle spese processuali, oltre a quelle di C.T.U., che liquida nella somma di complessivi Euro 2.113,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , contestando, sotto diversi profili, le statuizioni Pt_1 inerenti la ripartizione delle spese di lite operata dal primo giudice. Ha articolato motivi di appello censurando in particolare: I)“Errata valutazione delle spese sopportate dall'assicurato nella fase stragiudiziale e nella procedura di ATP ed omessa condanna dell' al rimborso – Violazione artt. 1223 c.c. e 91 CP_1
c.p.c.” : a) la sentenza è censurabile per aver il primo giudice provveduto a liquidare esclusivamente le spese vive della procedura di mediazione, (€ 48,80), escludendo la liquidazione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, pari a € 210, come documentato;
b) la sentenza è censurabile per avere il primo giudice provveduto alla parziale liquidazione delle spese relative pagina 2 di 8 alla procedura di a.t.p., avendo limitato il riconoscimento a quanto speso dall'attore per la fase
“tecnica” (compensi al c.t.u. e ai consulenti di parte), omettendo invece di pronunciarsi sulle spese di causa (€ 160,00 per l'iscrizione a ruolo) e gli onorari di difesa (€ 3.516,40); II) “Errata liquidazione delle spese e competenze del giudizio di primo grado. Violazione art. 91 c.p.c., L. n. 247 del 31/12/2012, nonché dei decreti n. 55 del 10/3/2014 e n. 147 del 13/8/2022”: vi sarebbe stata una errata liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, in quanto il giudice, dopo aver enunciato di provvedere a una riduzione del 50% dell'“importo medio della fase decisoria”, ha invece preso in considerazione l'importo minimo per la sola fase decisoria e ridotto del 50% l'importo complessivo così risultante;
il ricorso alla discussione orale di cui all'art. 281 sexies non giustificherebbe la riduzione al 50% del compenso dovuto per la fase decisoria, non comportando la richiamata procedura alcuna semplificazione o riduzione delle attività difensive.
, costituendosi, avversate le deduzioni della controparte, ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza tenutasi in data 11 .9.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 bis c.p.c. il consigliere, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni , ha rinviato all'udienza del 2.10.2025 per la discussione orale assegnando termini intermedi per il deposito di note conclusionali. A tale udienza le parti hanno discusso davanti al collegio e la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025.
**** Le censure alla sentenza gravata sono in buona parte fondate, per come esposto in seguito.
1. Merita accoglimento la prima doglianza, volta a ottenere il riconoscimento delle spese del difensore che ha assistito la procedura di mediazione obbligatoria, pari a € 210,00.
Sul punto, si osserva che, per le controversie attinenti ai contratti assicurativi, l'art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010 impone il preventivo esperimento della procedura di mediazione, che assurge così a condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La normativa richiamata prevede altresì l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore in tale fase, e ciò anche nel caso in cui la controparte abbia disertato la convocazione (precludendo così la possibilità di addivenire a una conciliazione). Coerentemente il DM 147/ 2022 che individua i parametri forensi per l'attività stragiudiziale nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, alla tabella 25 bis individua le singole fasi dell'attivazione, negoziazione e conciliazione con i relativi compensi tabellari parametrati sul valore della causa, dato che depone per la debenza degli stessi anche nel caso in cui, a causa della mancata presentazione della controparte, il procedimento di mediazione abbia avuto luogo per la sola fase dell'attivazione.
pagina 3 di 8 A fronte di ciò, avendo correttamente esperito, per il tramite del suo difensore, la procedura CP_2 di mediazione obbligatoria, ed essendo il mancato raggiungimento dell'accordo imputabile alla mancata presentazione di , le spese relative alla attivazione della procedura di mediazione CP_1 devono essere riconosciute come da richiesta, comprendendo anche quelle relative al pagamento del compenso sostenuto a favore del difensore, pienamente documentato (doc. 14 bis Fasc.I grado Titone) e peraltro coerenti con le previsioni tabellari. La giurisprudenza richiamata a fondamento della pronuncia impugnata si rivela non pertinente nel caso in esame, in quanto avente ad oggetto casi in cui le spese non erano state documentate (Cass. 15732/2022), o che, comunque, non riguardavano ipotesi di mediazione obbligatoria (Cass. n. 9548/2017).
deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo richiesto pari a € 210,0 a CP_1 titolo di spese sostenute per l'attivazione della mediazione obbligatoria.
2.Merita accoglimento anche la seconda doglianza, relativa all'omessa liquidazione delle spese di causa (€ 160,00 per l'iscrizione a ruolo) e degli onorari di difesa (€ 3.516,40) relativi alla procedura di ATP.
Va richiamato che le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. devono essere poste a carico del ricorrente in virtù del principio di anticipazione delle spese processuali, salvo poi confluire nel computo delle spese dell'eventuale giudizio di merito nel quale l'accertamento tecnico dovesse essere acquisito ed essere quindi ripartite all'esito di questo, in applicazione del principio della soccombenza. E' stato pertanto autorevolmente affermato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” ( Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583396).Il regolamento delle spese è quindi ancorato alla valutazione della soccombenza, che a propria volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere ed esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Nel caso di specie, come correttamente affermato dall'AN, il giudice di prime cure ha enunciato il principio ma non ne ha tratto le dovute conseguenze avendo omesso di procedere alla liquidazione delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte vittoriosa del giudizio di merito sebbene all'accertamento ante causam ha fatto seguito il giudizio di merito nel quale è stata acquisita la CP_3 pagina 4 di 8 Non vi è dubbio che di tali spese è stata avanzata espressa istanza ( v. p.10 nota del 31.7.2024). Emerge quindi che il primo giudice si è limitato a riconoscere, con riferimento alla fase di a.t.p., i soli compensi dovuti al consulente d'ufficio e ai consulenti di parte omettendo di liquidare le spese dell'assistenza legale alla parte nel giudizio ante causam, ciò senza esplicitare ragioni che avrebbero fondato il mancato riconoscimento di tali spese, tantomeno in ragione di una insussistente parziale soccombenza (sul punto Cass. S.U. sentenza n. 32061 del 31/10/2022), come dedotto da parte appellata sul punto.
Non risulta risolutivo il testo del dispositivo, atteso che il tribunale ha liquidato la somma complessiva di euro 2.113,25 a titolo di spese processuali, che, presentandosi come una liquidazione unitaria, impedisce la verifica della correttezza dei parametri adoperati e del rispetto delle previsioni tabellari contenute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018).
Devono essere pertanto liquidate in favore di le spese sostenute in sede di a.t.p., pari ad € Pt_1
160,00 per l'iscrizione a ruolo, in quanto pienamente documentate (C.U. € 118,50, marca € 27,00 ed
€ 14,00 per autentica: cfr. nota d'iscrizione a ruolo del 23.12.2019 della procedura di a.t.p.) . Quanto alle spese di assistenza l'AN ha esposto un calcolo parametrato sullo scaglione da € 5.201,00 ad 26.000,00 chiedendo la liquidazione di € 2.410,00, importo calcolato secondo parametri medi con arrotondamento in eccesso 1. Parametrando le spese in funzione del decisum, pari ad euro
12.013,34 all'attualità, l'importo da riconoscere sulla scorta dei valori medi della tabella 9 del DM 147/ 2022 è pari ad euro 567,00 per fase studio, euro 709,00 per la fase introduttiva 1.061,00, oltre accessori di legge il tutto per complessivi euro 2.337,00.
Per quanto riguarda la questione dell'omessa espressa statuizione sul contributo unificato, va invece richiamato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 2.691/2016) secondo cui: “Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”. Conseguentemente, l'obbligo per l'assicurazione soccombente di corrispondere alla parte vittoriosa il contributo unificato non necessiterebbe di alcuna specifica statuizione sul punto, ma di tale obbligo si può dare senz'altro atto, ad abundantiam, nella presente sentenza.
pagina 5 di 8 3. Risulta fondata anche l'ultima doglianza sollevata dall'AN , avente ad oggetto Pt_1
l'errata liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado.
Si osserva, in primo luogo, che, come affermato dall'AN, con riferimento alla liquidazione delle stesse è rilevabile una mancata corrispondenza tra quanto affermato dal Tribunale nella parte motiva della sentenza (nella quale ha prospettato una riduzione del 50% dell'“importo medio della fase decisoria”), e quanto invece riportato nella parte decisoria. Infatti dalla misura dell'importo liquidato a titolo di rifusione delle spese di lite del grado, pari ad euro 2.113,25 è desumibile che il giudice abbia preso in considerazione il minimo tabellare per la sola fase decisoria, pari ad euro 850,50, mentre le restanti fasi sarebbero state liquidate secondo i valori medi, in termini tali da individuare l'importo di euro 4.226,50 che sarebbe stato poi ridotto del 50%, il tutto in termini tali da giungere all'importo liquidato di euro 2.113,25.
Deve in primo luogo essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dalla fonte normativa secondaria non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (ex multis Cass. Ord. n. 14198/2022, Cass. Ord. n. 89/2021, Cass. Ord. n. 19989/2021). Nel caso di specie il giudice ha quindi esplicitato la motivazione che fonda la legittima individuazione del minimo tabellare per la fase decisoria in quanto, e ciò è incontrovertibile, la discussione si è svolta oralmente all'udienza del 24.10.2014 senza essere preceduta da un contraddittorio cartolare nella fase decisoria.
Risulta invece non adeguatamente motivata, pur in astratto potendo essere legittima, la riduzione del 50% degli importi relativi a tutte le fasi del giudizio. Infatti, è stato autorevolmente affermato che
“l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023).Nel caso di specie, dunque, la discrezionalità esercitata dal giudice nella liquidazione delle competenze riducendo l'importo del 50%, non trova fondamento. Infatti, da un lato, la mera adozione della pronuncia esitata ex art. 281 sexies c.p.c. non rappresenta una motivazione idonea a giustificare la riduzione del 50% delle spese di lite relative a tutte le singole fasi processuali e, dall'altro lato, la riduzione non risulta essere altrimenti giustificata dalla celerità e semplicità del procedimento che ha avuto, invero, una apprezzabile articolazione processuale, con plurime attività di udienza dedicate anche ad attività istruttoria, e che ha visto il dispiegarsi di una attività difensiva apprezzabile a fronte della tipologia della controversia. pagina 6 di 8 In definitiva, non risultando esservi elementi che fondino l'applicazione della facoltà discrezionale di riduzione dei compensi nella misura del 50% la sentenza deve essere riformata sul punto, liquidandosi le spese di lite per il complessivo importo di € 4.226,50, così determinato:
- Per la fase di studio (importo medio) € 919,00
- Per la fase introduttiva (importo medio) € 777,00
- Per la fase istruttoria e di trattazione (importo medio) € 1.680,00
- Per la fase decisionale (importo minimo) € 850,50
4. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
In particolare parte appellata va condannata al pagamento della spesa di euro 210,00 sostenuta dall'AN in funzione dell'espletata procedura di mediazione obbligatoria, nonché alla rifusione delle spese giudiziali sostenute nel procedimento di accertamento preventivo. Devono rideterminarsi le spese di lite oggetto di condanna nel giudizio di primo grado per come sopra dettagliato.
Quanto alle spese del grado esse vanno parametrate sulla scorta del disputatum introdotto con il gravame, ciò in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024).Parte appellata soccombente deve pertanto rifondere a le Pt_1 spese del grado nella misura complessiva di euro 3.997,00 avuto riguardo all' applicazione dei parametri tabellari medi ex DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, e del valore della causa, per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi sull'appello proposto da , in parziale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9476/2024 del 31.10.2024:
• condanna al pagamento in favore della parte AN della somma di € CP_1
210,00;
• condanna alla rifusione in favore della parte AN della somma di € CP_1
2.337,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% per compensi relativi al procedimento di ATP, oltre rimborso contributo unificato;
• condanna al pagamento in favore della parte AN delle spese del CP_1 primo grado di giudizio, che liquida nella somma di complessivi € 4.226,50 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% ;
• condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di CP_1 giudizio in favore della parte AN che si liquidano in complessivi € 3.966 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%;
• conferma per il resto la sentenza impugnata. pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8.10.2025
Il Consigliere relatore Roberta Nunnari Il Presidente
ER NT
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare secondo quanto dedotto in sede di appello ( p.10): € 600,00 per la fase di studio, € 710,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase istruttoria in relazione al valore della causa in sede di a.t.p. pari ad tenendo conto dei parametri medi delle tariffe professionali per i “procedimenti d'istruzione preventiva, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e C.P.A.) a titolo di spese dovute al difensore, liquidate
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ER NT Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1 C.F._1
GN (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il cui studio, in Milano C.F._2
Via Podgora 11 APPELLANTE
CONTRO (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
RA CI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Milano, Via Pontaccio n. 19 APPELLATA
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in parziale riforma della sentenza n. 9476/24 emessa al Tribunale di Milano nella procedura NR.G. 1972/2022 il 31/10/2024 e non notificata, così giudicare Nel merito:
- Condannare l'appellata al rimborso di tutte le spese sopportate dal Sig. nella fase stragiudiziale CP_1 Pt_1 della controversia, nonché dei relativi compensi professionali, come indicato nella parte espositiva sub primo motivo di appello;
- Liquidare le spese e competenze professionali relative al processo di primo grado nel rispetto dei parametri indicati dalla L. 247/2019 e successivo decreto, con conseguente condanna al pagamento della società appellata.
- Con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di appello.
Per CP_1 Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare: pagina 1 di 8 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in parte narrativa o come meglio ritenuto, l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 9476/2024 del Tribunale di Milano
2) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio nel rispetto del principio della soccombenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis, conveniva innanzi al Tribunale di Milano Parte_1 CP_1
(di seguito solamente ”) onde ottenere il pagamento dell'indennizzo, per il sinistro patito in CP_1 data 29.8.2016, in forza di due polizze assicurative stipulate a tutela del proprio immobile (“Globale fabbricati civili” e “Assicurazione contro danni- Casa Tua”). Esponeva che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva correttamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria (alla quale, tuttavia, aveva rifiutato di partecipare) ed espletato la procedura di a.t.p., di cui chiedeva il CP_1 pagamento delle spese sostenute.
costituendosi, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
Disposta la conversione del rito e l'acquisizione del fascicolo di a.t.p., la causa veniva istruita anche mediante espletamento di consulenza tecnica di ufficio e prove orali consistenti nell'escussione testi richieste dall'attore.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9476/2024 del 31.10.2024, in parziale accoglimento delle domande proposte da , ha così statuito: Pt_1
“- Accoglie parzialmente la domanda del sig. all'indennizzo per i danni causati dall'evento Parte_1 in data 29.08.2016 in forza delle polizze stipulate dalle parti;
- Dichiara tenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. CP_1
l'indennizzo quantificato nell'importo di euro 10.963,92 (Euro 12.013,34 all'attualità, Parte_1 applicando il corrispondente indice I.S.T.A.T.) per i titoli e con gli accessori di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di euro 7.199,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per le spese sostenute dall'attore, indicate in motivazione e documentalmente provate;
- Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore di parte attrice, delle spese processuali, oltre a quelle di C.T.U., che liquida nella somma di complessivi Euro 2.113,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , contestando, sotto diversi profili, le statuizioni Pt_1 inerenti la ripartizione delle spese di lite operata dal primo giudice. Ha articolato motivi di appello censurando in particolare: I)“Errata valutazione delle spese sopportate dall'assicurato nella fase stragiudiziale e nella procedura di ATP ed omessa condanna dell' al rimborso – Violazione artt. 1223 c.c. e 91 CP_1
c.p.c.” : a) la sentenza è censurabile per aver il primo giudice provveduto a liquidare esclusivamente le spese vive della procedura di mediazione, (€ 48,80), escludendo la liquidazione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, pari a € 210, come documentato;
b) la sentenza è censurabile per avere il primo giudice provveduto alla parziale liquidazione delle spese relative pagina 2 di 8 alla procedura di a.t.p., avendo limitato il riconoscimento a quanto speso dall'attore per la fase
“tecnica” (compensi al c.t.u. e ai consulenti di parte), omettendo invece di pronunciarsi sulle spese di causa (€ 160,00 per l'iscrizione a ruolo) e gli onorari di difesa (€ 3.516,40); II) “Errata liquidazione delle spese e competenze del giudizio di primo grado. Violazione art. 91 c.p.c., L. n. 247 del 31/12/2012, nonché dei decreti n. 55 del 10/3/2014 e n. 147 del 13/8/2022”: vi sarebbe stata una errata liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, in quanto il giudice, dopo aver enunciato di provvedere a una riduzione del 50% dell'“importo medio della fase decisoria”, ha invece preso in considerazione l'importo minimo per la sola fase decisoria e ridotto del 50% l'importo complessivo così risultante;
il ricorso alla discussione orale di cui all'art. 281 sexies non giustificherebbe la riduzione al 50% del compenso dovuto per la fase decisoria, non comportando la richiamata procedura alcuna semplificazione o riduzione delle attività difensive.
, costituendosi, avversate le deduzioni della controparte, ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza tenutasi in data 11 .9.2025, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 bis c.p.c. il consigliere, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni , ha rinviato all'udienza del 2.10.2025 per la discussione orale assegnando termini intermedi per il deposito di note conclusionali. A tale udienza le parti hanno discusso davanti al collegio e la causa è stata trattenuta in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025.
**** Le censure alla sentenza gravata sono in buona parte fondate, per come esposto in seguito.
1. Merita accoglimento la prima doglianza, volta a ottenere il riconoscimento delle spese del difensore che ha assistito la procedura di mediazione obbligatoria, pari a € 210,00.
Sul punto, si osserva che, per le controversie attinenti ai contratti assicurativi, l'art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010 impone il preventivo esperimento della procedura di mediazione, che assurge così a condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La normativa richiamata prevede altresì l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore in tale fase, e ciò anche nel caso in cui la controparte abbia disertato la convocazione (precludendo così la possibilità di addivenire a una conciliazione). Coerentemente il DM 147/ 2022 che individua i parametri forensi per l'attività stragiudiziale nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, alla tabella 25 bis individua le singole fasi dell'attivazione, negoziazione e conciliazione con i relativi compensi tabellari parametrati sul valore della causa, dato che depone per la debenza degli stessi anche nel caso in cui, a causa della mancata presentazione della controparte, il procedimento di mediazione abbia avuto luogo per la sola fase dell'attivazione.
pagina 3 di 8 A fronte di ciò, avendo correttamente esperito, per il tramite del suo difensore, la procedura CP_2 di mediazione obbligatoria, ed essendo il mancato raggiungimento dell'accordo imputabile alla mancata presentazione di , le spese relative alla attivazione della procedura di mediazione CP_1 devono essere riconosciute come da richiesta, comprendendo anche quelle relative al pagamento del compenso sostenuto a favore del difensore, pienamente documentato (doc. 14 bis Fasc.I grado Titone) e peraltro coerenti con le previsioni tabellari. La giurisprudenza richiamata a fondamento della pronuncia impugnata si rivela non pertinente nel caso in esame, in quanto avente ad oggetto casi in cui le spese non erano state documentate (Cass. 15732/2022), o che, comunque, non riguardavano ipotesi di mediazione obbligatoria (Cass. n. 9548/2017).
deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo richiesto pari a € 210,0 a CP_1 titolo di spese sostenute per l'attivazione della mediazione obbligatoria.
2.Merita accoglimento anche la seconda doglianza, relativa all'omessa liquidazione delle spese di causa (€ 160,00 per l'iscrizione a ruolo) e degli onorari di difesa (€ 3.516,40) relativi alla procedura di ATP.
Va richiamato che le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. devono essere poste a carico del ricorrente in virtù del principio di anticipazione delle spese processuali, salvo poi confluire nel computo delle spese dell'eventuale giudizio di merito nel quale l'accertamento tecnico dovesse essere acquisito ed essere quindi ripartite all'esito di questo, in applicazione del principio della soccombenza. E' stato pertanto autorevolmente affermato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” ( Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 28677 del 16/10/2023 Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583396).Il regolamento delle spese è quindi ancorato alla valutazione della soccombenza, che a propria volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere ed esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Nel caso di specie, come correttamente affermato dall'AN, il giudice di prime cure ha enunciato il principio ma non ne ha tratto le dovute conseguenze avendo omesso di procedere alla liquidazione delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte vittoriosa del giudizio di merito sebbene all'accertamento ante causam ha fatto seguito il giudizio di merito nel quale è stata acquisita la CP_3 pagina 4 di 8 Non vi è dubbio che di tali spese è stata avanzata espressa istanza ( v. p.10 nota del 31.7.2024). Emerge quindi che il primo giudice si è limitato a riconoscere, con riferimento alla fase di a.t.p., i soli compensi dovuti al consulente d'ufficio e ai consulenti di parte omettendo di liquidare le spese dell'assistenza legale alla parte nel giudizio ante causam, ciò senza esplicitare ragioni che avrebbero fondato il mancato riconoscimento di tali spese, tantomeno in ragione di una insussistente parziale soccombenza (sul punto Cass. S.U. sentenza n. 32061 del 31/10/2022), come dedotto da parte appellata sul punto.
Non risulta risolutivo il testo del dispositivo, atteso che il tribunale ha liquidato la somma complessiva di euro 2.113,25 a titolo di spese processuali, che, presentandosi come una liquidazione unitaria, impedisce la verifica della correttezza dei parametri adoperati e del rispetto delle previsioni tabellari contenute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018).
Devono essere pertanto liquidate in favore di le spese sostenute in sede di a.t.p., pari ad € Pt_1
160,00 per l'iscrizione a ruolo, in quanto pienamente documentate (C.U. € 118,50, marca € 27,00 ed
€ 14,00 per autentica: cfr. nota d'iscrizione a ruolo del 23.12.2019 della procedura di a.t.p.) . Quanto alle spese di assistenza l'AN ha esposto un calcolo parametrato sullo scaglione da € 5.201,00 ad 26.000,00 chiedendo la liquidazione di € 2.410,00, importo calcolato secondo parametri medi con arrotondamento in eccesso 1. Parametrando le spese in funzione del decisum, pari ad euro
12.013,34 all'attualità, l'importo da riconoscere sulla scorta dei valori medi della tabella 9 del DM 147/ 2022 è pari ad euro 567,00 per fase studio, euro 709,00 per la fase introduttiva 1.061,00, oltre accessori di legge il tutto per complessivi euro 2.337,00.
Per quanto riguarda la questione dell'omessa espressa statuizione sul contributo unificato, va invece richiamato il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 2.691/2016) secondo cui: “Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”. Conseguentemente, l'obbligo per l'assicurazione soccombente di corrispondere alla parte vittoriosa il contributo unificato non necessiterebbe di alcuna specifica statuizione sul punto, ma di tale obbligo si può dare senz'altro atto, ad abundantiam, nella presente sentenza.
pagina 5 di 8 3. Risulta fondata anche l'ultima doglianza sollevata dall'AN , avente ad oggetto Pt_1
l'errata liquidazione delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado.
Si osserva, in primo luogo, che, come affermato dall'AN, con riferimento alla liquidazione delle stesse è rilevabile una mancata corrispondenza tra quanto affermato dal Tribunale nella parte motiva della sentenza (nella quale ha prospettato una riduzione del 50% dell'“importo medio della fase decisoria”), e quanto invece riportato nella parte decisoria. Infatti dalla misura dell'importo liquidato a titolo di rifusione delle spese di lite del grado, pari ad euro 2.113,25 è desumibile che il giudice abbia preso in considerazione il minimo tabellare per la sola fase decisoria, pari ad euro 850,50, mentre le restanti fasi sarebbero state liquidate secondo i valori medi, in termini tali da individuare l'importo di euro 4.226,50 che sarebbe stato poi ridotto del 50%, il tutto in termini tali da giungere all'importo liquidato di euro 2.113,25.
Deve in primo luogo essere richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dalla fonte normativa secondaria non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (ex multis Cass. Ord. n. 14198/2022, Cass. Ord. n. 89/2021, Cass. Ord. n. 19989/2021). Nel caso di specie il giudice ha quindi esplicitato la motivazione che fonda la legittima individuazione del minimo tabellare per la fase decisoria in quanto, e ciò è incontrovertibile, la discussione si è svolta oralmente all'udienza del 24.10.2014 senza essere preceduta da un contraddittorio cartolare nella fase decisoria.
Risulta invece non adeguatamente motivata, pur in astratto potendo essere legittima, la riduzione del 50% degli importi relativi a tutte le fasi del giudizio. Infatti, è stato autorevolmente affermato che
“l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023).Nel caso di specie, dunque, la discrezionalità esercitata dal giudice nella liquidazione delle competenze riducendo l'importo del 50%, non trova fondamento. Infatti, da un lato, la mera adozione della pronuncia esitata ex art. 281 sexies c.p.c. non rappresenta una motivazione idonea a giustificare la riduzione del 50% delle spese di lite relative a tutte le singole fasi processuali e, dall'altro lato, la riduzione non risulta essere altrimenti giustificata dalla celerità e semplicità del procedimento che ha avuto, invero, una apprezzabile articolazione processuale, con plurime attività di udienza dedicate anche ad attività istruttoria, e che ha visto il dispiegarsi di una attività difensiva apprezzabile a fronte della tipologia della controversia. pagina 6 di 8 In definitiva, non risultando esservi elementi che fondino l'applicazione della facoltà discrezionale di riduzione dei compensi nella misura del 50% la sentenza deve essere riformata sul punto, liquidandosi le spese di lite per il complessivo importo di € 4.226,50, così determinato:
- Per la fase di studio (importo medio) € 919,00
- Per la fase introduttiva (importo medio) € 777,00
- Per la fase istruttoria e di trattazione (importo medio) € 1.680,00
- Per la fase decisionale (importo minimo) € 850,50
4. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
In particolare parte appellata va condannata al pagamento della spesa di euro 210,00 sostenuta dall'AN in funzione dell'espletata procedura di mediazione obbligatoria, nonché alla rifusione delle spese giudiziali sostenute nel procedimento di accertamento preventivo. Devono rideterminarsi le spese di lite oggetto di condanna nel giudizio di primo grado per come sopra dettagliato.
Quanto alle spese del grado esse vanno parametrate sulla scorta del disputatum introdotto con il gravame, ciò in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 18465 del 05/07/2024).Parte appellata soccombente deve pertanto rifondere a le Pt_1 spese del grado nella misura complessiva di euro 3.997,00 avuto riguardo all' applicazione dei parametri tabellari medi ex DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, e del valore della causa, per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi sull'appello proposto da , in parziale Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9476/2024 del 31.10.2024:
• condanna al pagamento in favore della parte AN della somma di € CP_1
210,00;
• condanna alla rifusione in favore della parte AN della somma di € CP_1
2.337,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% per compensi relativi al procedimento di ATP, oltre rimborso contributo unificato;
• condanna al pagamento in favore della parte AN delle spese del CP_1 primo grado di giudizio, che liquida nella somma di complessivi € 4.226,50 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% ;
• condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di CP_1 giudizio in favore della parte AN che si liquidano in complessivi € 3.966 oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15%;
• conferma per il resto la sentenza impugnata. pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8.10.2025
Il Consigliere relatore Roberta Nunnari Il Presidente
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pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare secondo quanto dedotto in sede di appello ( p.10): € 600,00 per la fase di studio, € 710,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase istruttoria in relazione al valore della causa in sede di a.t.p. pari ad tenendo conto dei parametri medi delle tariffe professionali per i “procedimenti d'istruzione preventiva, oltre rimborso spese forfettarie 15%,
IVA e C.P.A.) a titolo di spese dovute al difensore, liquidate