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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/05/1963, rappresentata e difesa dell'avv. AUSTONI NICOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CIMINI MARIAPIA e dall'avv. GAMBA PAOLO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
1 per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 10 settembre 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 10 settembre Controparte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5 maggio 2025, il Tribunale di Bergamo pronunciava la sentenza non definitiva n. 649/2025 del 10 aprile 2025, con la quale, su accordo delle parti, dichiarava la separazione personale di Pt_1
e i quali contraevano matrimonio con rito
[...] Controparte_2
concordatario, in CISANO BERGAMASCO, in data 31 maggio 1986 (anno 1986, atto n. 6, reg.
CISANO BERGAMASCO, parte II, serie A), dalla cui unione, in data 07.09.1990, nasceva a Bergamo
(BG) il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente. Con ordinanza Persona_1
collegiale pronunciata in pari data, il Tribunale di Bergamo ordinava la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, posto che il convenuto, con la comparsa di risposta, formulava domanda riconvenzionale di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c.
In data 13 giugno 2025, il difensore dell'attrice depositava certificato di morte, da cui risultava che decedeva a Seriate il 27 maggio 2025. Parte_1
All'udienza del 10 settembre 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni congiuntamente, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò premesso, rilevato che con l'ordinanza della Corte di Cassazione del 24/07/2014, n. 16951, veniva stabilito che “
7. La pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi (cfr. Cass. civ. n.
8874 dell'11 aprile 2013). Se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno.
Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi” e che con l'ordinanza della Corte di
Cassazione del 11/04/2013, n. 8874, veniva stabilito, altresì, che “se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto di impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione
e sulla quantificazione dell'assegno”, confermando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge fa cessare la materia del contendere relativamente al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici ad esso collegati. Pertanto, la morte del coniuge travolge ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo tale evento rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa” (v.
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, n.31358), a fronte del decesso della parte attrice, ritiene il
Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, deve essere disposta la compensazione, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/05/1963, rappresentata e difesa dell'avv. AUSTONI NICOLETTA ed elettivamente domiciliata presso il, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CIMINI MARIAPIA e dall'avv. GAMBA PAOLO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
1 per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 10 settembre 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 10 settembre Controparte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5 maggio 2025, il Tribunale di Bergamo pronunciava la sentenza non definitiva n. 649/2025 del 10 aprile 2025, con la quale, su accordo delle parti, dichiarava la separazione personale di Pt_1
e i quali contraevano matrimonio con rito
[...] Controparte_2
concordatario, in CISANO BERGAMASCO, in data 31 maggio 1986 (anno 1986, atto n. 6, reg.
CISANO BERGAMASCO, parte II, serie A), dalla cui unione, in data 07.09.1990, nasceva a Bergamo
(BG) il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente. Con ordinanza Persona_1
collegiale pronunciata in pari data, il Tribunale di Bergamo ordinava la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, posto che il convenuto, con la comparsa di risposta, formulava domanda riconvenzionale di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis. 49 c.p.c.
In data 13 giugno 2025, il difensore dell'attrice depositava certificato di morte, da cui risultava che decedeva a Seriate il 27 maggio 2025. Parte_1
All'udienza del 10 settembre 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni congiuntamente, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò premesso, rilevato che con l'ordinanza della Corte di Cassazione del 24/07/2014, n. 16951, veniva stabilito che “
7. La pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d'impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno; il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale, pertanto, non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi (cfr. Cass. civ. n.
8874 dell'11 aprile 2013). Se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell'assegno.
Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi” e che con l'ordinanza della Corte di
Cassazione del 11/04/2013, n. 8874, veniva stabilito, altresì, che “se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto di impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull'attribuzione
e sulla quantificazione dell'assegno”, confermando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio di divorzio, la sopravvenuta morte del coniuge fa cessare la materia del contendere relativamente al rapporto di coniugio e a tutti i profili economici ad esso collegati. Pertanto, la morte del coniuge travolge ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo tale evento rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa” (v.
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2019, n.31358), a fronte del decesso della parte attrice, ritiene il
Collegio che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, deve essere disposta la compensazione, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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