Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 25/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2025, proposto da
GI ON, CA OC e IL AZ, rappresentate e difese dall’avv. Pietro Pettenati e presso lo stesso elettivamente domiciliate in RM, via Passo Buole n. 1/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 94/2024 in data 8 febbraio 2024 del Tribunale di RM - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 22 luglio 2025 il dott. Italo Caso e udito, per le ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 94/2024 in data 8 febbraio 2024 del Tribunale di RM - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto delle ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici analiticamente dedotti in ricorso per l’importo di Euro 500,00 annui, e in particolare: - il diritto di ON GI di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - il diritto di OC CA di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - il diritto di AZ IL di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 …”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che le interessate assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, esse chiedono che si ordini al “… Ministero dell’Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore di dare ottemperanza alla sentenza 94/2024 del Tribunale di RM Sez. Lav., prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo l’attivazione della carta docente in favore delle/dei ricorrenti per gli anni scolastici e gli importi liquidati in detta sentenza (…) e secondo le modalità previste dalla stessa , previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la messa a disposizione alle/ai ricorrenti della carta docente per gli anni scolastici e gli importi suindicati, o altro equipollente, così che le/gli stesse/i ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge …” e che si nomini un “… commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 17 ottobre 2024) della Cancelleria del Tribunale di RM;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che con memoria difensiva in data 8 luglio 2025 è stato evidenziato dalle ricorrenti che nelle more del giudizio si è data parziale esecuzione al giudicato, ed in particolare per “… le ricorrenti LE DO e AZ la carta veniva correttamente attivata per le annualità indicate nella sentenza 94/2024 del Tribunale di RM Sez. Lavoro …”, mentre “… da un controllo sul portale della carta docente, la Prof.ssa CA OC si accorgeva invece che le era stata attivata la carta solo per 3 annualità (e cioè per complessivi 1.500,00 euro) anziché per 4 annualità (e cioè 2.000,00 euro) come indicato nella sentenza n. 94/2024 del Tribunale di RM …”;
che alla camera di consiglio del 22 luglio 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergerebbe la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 8 febbraio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ urp@postacert.istruzione.it ’;
che, tuttavia, con memoria difensiva in data 8 luglio 2025 è stata da ultimo addotta la sopraggiunta integrale estinzione della pretesa delle ricorrenti GI ON e IL AZ per l’avvenuta attivazione della “carta docente” secondo le modalità loro riconosciute, il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione in parte qua della materia del contendere;
che, quanto invece alla ricorrente CA OC, la pretesa si sarebbe estinta per sole tre annualità, ovvero per complessivi € 1.500,00, e non per le quattro annualità (pari a € 2.000,00) indicate nella sentenza n. 94/2024 del Tribunale di RM - Sezione Lavoro, venendo a tal fine esibito lo screenshot della pagina del portale della “carta del docente”;
che, pertanto, in parziale accoglimento della domanda della sig.ra CA OC (trattandosi per il resto di cessazione della materia del contendere), va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione – per la parte residua – al giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2024 in data 8 febbraio 2024 del Tribunale di RM - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente CA OC – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di RM, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) quanto alle ricorrenti GI ON e IL AZ, dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) quanto alla ricorrente CA OC, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere (per tre annualità) e in parte accoglie il ricorso (per la residua quarta annualità, pari a € 500,00), dichiarando l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2024 in data 8 febbraio 2024 del Tribunale di RM - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, salvo quanto eventualmente medio tempore ancora versato all’interessata;
c) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente CA OC e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari alla residua esecuzione del giudicato;
d) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Italo Caso |
IL SEGRETARIO