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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n.1761/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1761/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (cod.fisc. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi elettivamente domiciliato alla via Nuova Eremitaggio n.3, presso lo studio dell'avv.
Immacolata Sembrano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A di Torre Annunziata n.prot 1083/2024 del
30.04.2024
E
, (C.F.: ) nata in data [...] in Parte_2 C.F._2
Fernandopolis, Brasile, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla via Nuova
Eremitaggio n.3, presso lo studio dell'avv. Tommaso Esposito dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A di
Torre Annunziata n.prot 1082/2024 del 30.04.2024
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 24.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia (NA) in data 25.01.2016 in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione coniugale non nascevano figli.
I ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti, che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 04.12.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni ivi riportate.
Con ordinanza emessa il 02.01.2025 all'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza, esaminate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare in ordine alle condizioni patrimoniali della separazione i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I ricorrenti hanno entrambi allegato di svolgere lavori saltuari per vivere.
3.Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
15.11.1966 (C.F. ) e nata a C.F._3 Parte_2
Fernandopolis, Brasile, il 07.06.1976 (C.F. ) ai seguenti patti e C.F._2
condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di portare la residenza e/o il domicilio ove ritenga, prestandosi reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2. ciascuno dei coniugi, dichiara di supportarsi economicamente in via autonoma, senza nulla pretendere dall'altro;
3. ciascuno dei coniugi riprenderà possesso dei propri beni personali, e si accorderanno per espletare tale adempimento;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2016);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1761/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (cod.fisc. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi elettivamente domiciliato alla via Nuova Eremitaggio n.3, presso lo studio dell'avv.
Immacolata Sembrano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A di Torre Annunziata n.prot 1083/2024 del
30.04.2024
E
, (C.F.: ) nata in data [...] in Parte_2 C.F._2
Fernandopolis, Brasile, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla via Nuova
Eremitaggio n.3, presso lo studio dell'avv. Tommaso Esposito dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A di
Torre Annunziata n.prot 1082/2024 del 30.04.2024
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 24.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia (NA) in data 25.01.2016 in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione coniugale non nascevano figli.
I ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti, che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 04.12.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni ivi riportate.
Con ordinanza emessa il 02.01.2025 all'esito della trattazione cartolare della suddetta udienza, esaminate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare in ordine alle condizioni patrimoniali della separazione i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I ricorrenti hanno entrambi allegato di svolgere lavori saltuari per vivere.
3.Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
15.11.1966 (C.F. ) e nata a C.F._3 Parte_2
Fernandopolis, Brasile, il 07.06.1976 (C.F. ) ai seguenti patti e C.F._2
condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di portare la residenza e/o il domicilio ove ritenga, prestandosi reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2. ciascuno dei coniugi, dichiara di supportarsi economicamente in via autonoma, senza nulla pretendere dall'altro;
3. ciascuno dei coniugi riprenderà possesso dei propri beni personali, e si accorderanno per espletare tale adempimento;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 1, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2016);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato