Articolo 388 bis del Codice penale
Articolo 376Articolo 346 bis
Versione
15 dicembre 1981
Art. 388-bis.

(( (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). )) ((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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