TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3115/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 3115/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Marco BRICCARELLO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. Stefano PONTE che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Savigliano (CN) il 31/07/1971, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 71, Parte II, Serie A, dell'anno 1971, dal quale si evince che con atto in data 15/01/1978 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savigliano, il marito ha scelto il regime patrimoniale ai sensi del 1° comma dell'art. 228 della legge 19/05/1975, n. 151; che dal matrimonio sono nate le figlie , a Savigliano (CN) l'1/12/1976 e , a Persona_1 Persona_2
Savigliano (CN) il 28/09/1983, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 03/12/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], Parte_1
E
, nata il 30/07/1951 a Savigliano (CN), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 3115/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Marco BRICCARELLO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. Stefano PONTE che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario in Savigliano (CN) il 31/07/1971, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 71, Parte II, Serie A, dell'anno 1971, dal quale si evince che con atto in data 15/01/1978 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Savigliano, il marito ha scelto il regime patrimoniale ai sensi del 1° comma dell'art. 228 della legge 19/05/1975, n. 151; che dal matrimonio sono nate le figlie , a Savigliano (CN) l'1/12/1976 e , a Persona_1 Persona_2
Savigliano (CN) il 28/09/1983, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 03/12/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato il [...] a [...], Parte_1
E
, nata il 30/07/1951 a Savigliano (CN), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi