Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Marinella Laudani Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2041/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4048/2021 del 25 ottobre 2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Paolo Caggio n. 89, nonché elettivamente do-
[...]
miciliata, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Emanuele Greco che la rappre-
senta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Giovanni Ales-
sandro che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costituzione del 28 maggio 2024
2) nato a [...] il 1° gennaio 1945 (C.F.: Controparte_2 C.F._2
e residente a [...]
[...]
1
) e quivi residente in [...] C.F._3
APPELLATI, CONTUMACI IL 2° E IL 3°
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
1) In accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza n.
4048/2021, emessa e pubblicata il 25 ottobre 2021 dal Tribunale di Palermo,
Sezione Terza Civile, accogliere la domanda dell'appellante, e, per l'effetto,
ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva in solido, della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, del sig.
[...] [...]
e del sig. , in relazione al sinistro de quo agi- CP_2 Parte_2
tur.
2) Conseguentemente, condannare in solido le parti appellate,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 [...]
e , al risarcimento dei danni, fisici e non, patiti CP_2 Parte_2
dalla sig.ra , in occasione del sinistro per cui è causa, come Parte_1
Per_ accertati dal nominato consulente tecnico d'ufficio medico-legale, dott.ssa res (Ip 13% di danno biologico, gg. 7 di Itt, gg. 60 di Itp al 75%, gg. 60 di Itp
al 50% gg. 60 di Itp al 25%), oltre al danno morale ed alla personalizzazione del danno biologico, in misura non inferiore al 25%, al danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, in misura non inferiore al 10%, alle spese mediche documentate pari ad €669,00; il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, infine, in solido i detti appellati al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa ed oltre aumento
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2 forfettario del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato
che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario.
Per l'appellata
Chiede il rigetto dell'appello principale proposto dalla sig.ra Parte_3
nei suoi confronti, con la conferma in ogni sua parte dell'appellata sen-
[...]
tenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 10 maggio 2018, espose Parte_1
che il 18 marzo 2016 si trovava quale terza trasportata su un motociclo di pro-
prietà di e condotto da , quando Controparte_2 Parte_2
quest'ultimo, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra, perdeva il con-
trollo del mezzo, così facendola rovinare al suolo.
Poiché , che assicurava Controparte_1 Controparte_2
per la Rca, benché diffidata, non le aveva risarcito i danni che le erano derivati dal sinistro, chiese quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa so-
cietà al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 4048/2021 del 25 ottobre 2021, il giudice adìto
respinse la domanda.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello;
Parte_1
dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. Anche in questo CP_1
grado sono rimasti contumaci e . Controparte_2 Parte_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 7 marzo 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
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3 2. Con il primo motivo di appello si deduce «violazione degli artt. 141
del Dlgs. n. 209/2015 e 2054 Cc».
Sul punto, si sostiene che «nel corso dell'istruttoria espletata nel giudi-
zio di primo grado è stato provato:
- che il sinistro si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo in-
dicate in atto di citazione e secondo le modalità ivi descritte (perdita di controllo del motociclo tipo Piaggio Vespa su cui viaggiava in qualità di trasportata la sig.ra ); Parte_1
- che nell'occorso la sig.ra viaggiava, in qualità di trasportata, a Pt_1
bordo di tale motociclo Piaggio Vespa;
- che a seguito del sinistro la sig.ra riportava lesioni fisiche». Pt_1
2.1. Con il secondo motivo, poi, si deduce quanto segue: «L'impugnata
sentenza è, altresì, illegittima per violazione degli artt. 115 e 116 Cpc per l'er-
ronea interpretazione delle risultanze probatorie, quando a pag. 4, nella moti-
vazione della decisione afferma che: “all'esito dell'istruttoria non si è infatti raggiunta con sufficiente nitidezza la prova dello svolgimento dei fatti secondo le modalità descritte in citazione. Sostiene parte attrice di essere caduta mentre veniva trasportata dal Sig. a bordo del ciclomotore Piag- Pt_2 Parte_2
gio di proprietà di questi e di aver subito lesioni personali.
Tuttavia tale ricostruzione è stata contestata dalla compagnia e le prove raccolte non permettono di dare per comprovato il fatto”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'esame
delle risultanze istruttorie conferma inequivocabilmente: - il fatto storico della
verificazione del sinistro;
- che la sig.ra di trovava trasportata bordo Pt_1
del motociclo tipo Piaggio Vespa, targato A91292; - la riconducibilità delle
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4 lesioni fisiche riportate all'evento.
Gli elementi probatori raccolti consentono inequivocabilmente di rite-
nere comprovato il fatto, mentre nessuna valenza probatoria può riconoscersi
ad alcune circostanze poste a fondamento della decisione impugnata».
2.2. I due motivi di gravame – legati dal filo conduttore relativo alla questione della ricorrenza di un sinistro nei termini esposti dalla Parte_4
trattarsi congiuntamente, rappresentando, più che distinte censure, il lo-
[...]
gico sviluppo di un'unica doglianza.
2.3. Al riguardo, si osserva che il Tribunale ha dubitato che il sinistro si sia verificato nei termini narrati dalla infatti, a pag. 4 dell'impugnata Pt_1
sentenza si legge – come supra trascritto – che all'esito dell'istruttoria non si era raggiunta «con sufficiente nitidezza la prova dello svolgimento dei fatti se-
condo le modalità descritte in citazione»; nella successiva pagina il giudice ag-
giunge che «le perplessità sull'esatta dinamica non [erano] dissipate neppure dalla prova per testi con la sig.ra ». Testimone_1
2.4. A giudizio di questa Corte, le conclusioni del primo giudice vanno confermate, anche alla luce delle ulteriori considerazioni che verranno di se-
guito svolte.
2.4.1. Va, innanzi tutto, ribadita la correttezza di una prima considera-
zione del Tribunale, il quale ha evidenziato che nel verbale di accettazione al pronto soccorso la aveva riferito una «caduta accidentale con il proprio Pt_1
motociclo»: invero, il riferimento al «proprio» mezzo è in stridente contrasto con la successiva narrazione, ossia con il dedotto incidente avvenuto a seguito di caduta con un mezzo di proprietà «altrui» (quello di ). Controparte_2
2.4.2. Parimenti, è pienamente condivisibile l'affermazione del
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5 Tribunale relativamente alla poca verosimiglianza del contenuto delle afferma-
zione della teste;
quest'ultima, sentita all'udienza del 19 aprile Testimone_1
2021, ebbe a dichiarare (fra l'altro): «Io ho prestato il primo soccorso, ma poi
si è formata una piccola folla e sono andata via. La signora aveva una ferita
alla gamba, gridava.
Successivamente sono stata contattata tramite mia madre che mi ha
raccontato di questo sinistro avuto da questi parenti alla lontana e quindi mi
sono fatta avanti per testimoniare».
Invero, è scarsamente credibile – come osservato dal Tribunale – che la decisione della teste di «farsi avanti» sia derivata da una «pura casualità» (per usare le espressioni del primo giudice), ossia da una conversazione avuta con la propria madre, che le aveva parlato di un incidente patito da una lontana parente che lei non aveva riconosciuto, soprattutto perché – aggiunge questo collegio – neanche l'incidentata, a sua volta, non aveva individuato la soccor-
ritrice: dunque, le due donne, pur «parenti alla lontana», non si sarebbero reci-
procamente riconosciute.
2.5. In più, questa Corte ritiene di dover evidenziare un'altra anomalia nella ricostruzione dei fatti.
Invero, nel verbale di dimissione dal pronto soccorso, alla voce «dia-
gnosi di uscita», è scritto quanto segue: «Frattura pluriframmentaria parzial-
mente scomposta dell'epicondilo e del condilo laterale con interessamento della rima articolare ginocchio sx»; si trattava – all'evidenza – di una situazione grave, tanto da imporre ai sanitari del primo soccorso il ricovero della stessa presso il reparto di ortopedia e traumatologia. Pt_1
Orbene, a fronte di una situazione quale quella appena descritta, sarebbe
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6 stato lecito attendersi una telefonata al 118 per richiedere l'intervento di un'am-
bulanza sui luoghi del sinistro. E invece, nello stesso verbale si legge che la era giunta al pronto soccorso «con mezzi propri», il che costituisce ul- Pt_1
teriore ragione di dubbio circa il fatto che la medesima possa esser ri- Pt_1
masta vittima di un incidente nei termini da lei indicati.
2.6. Infine, v'è un'altra considerazione che, a giudizio di questa Corte,
induce a ritenere non credibile la ricostruzione del sinistro quale operata dalla
Infatti, è anomala la circostanza che, in conseguenza della perdita di Pt_1
controllo del mezzo da parte di , la sola abbia Parte_2 Pt_1
riportato gravi traumi, giacché anche il conducente del ciclomotore, ove real-
mente esistente, con ogni probabilità avrebbe dovuto patire analoghe conse-
guenze (in citazione non si fa riferimento a traumi del ). CP_2
2.7. Irrilevante, poi, ai fini della decisione, appare la consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in questo grado del giudizio, giacché l'ausiliare di questa Corte ha affermato che «le lesioni refertate alla appellante subito dopo il sinistro per cui è causa risultano eziologicamente compatibili sia con una ca-
duta accidentale col proprio ciclomotore (come dichiarato ai sanitari, prima, del pronto soccorso e, poi, all'atto del ricovero presso l'unità operativa di ortopedia del Policlinico di Palermo), sia con una caduta col ciclomotore, patita da terzo trasportato, con conseguente incastramento dell'arto inferiore sinistro tra la moto ed il manto stradale».
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al
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7 rimborso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre,
tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei pre-
supposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento,
da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_5
e sull'appello proposto da
[...] Parte_2 Parte_5
verso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4048/2021 del 25 ottobre 2021,
respinge il gravame;
condanna al rimborso, a , Parte_1 Controparte_1
delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.997,00
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 aprile 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
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8 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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