TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3770 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11.04.1971, in qualità di eredi dell'attore , nato a [...] il [...] e Persona_1
ivi deceduto il 26.07.2020, elettivamente domiciliati in Cardinale alla via Ancinale n.9, presso lo studio dell'avv. Anna De Gori, che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- Attori in riassunzione-
CONTRO
(C. F. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._3
ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Chiaravalle Centrale (CZ) alla
Via Luca, 18 presso lo studio dell'Avv. Gregorio Tino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuta in riassunzione-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 16.09.2013 ritualmente notificato conveniva in Persona_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, affinché venisse condannata al CP_1
pagamento dell'indennità che gli spettava quale possessore, da oltre quarant'anni, del fondo agricolo sito in agro di Cardinale (CZ), in località “Nosta” o “Colagianni”, riportato in catasto al foglio di mappa n. 13, p.lla 326, per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni consistenti nelle migliorie arrecate al bene posseduto ed esistenti al momento della restituzione avvenuta in data 12.03.2011.
RGAC n. 37702013 - Pagina 1 di 6 Rappresentava che il possesso del terreno, ceduto dall'originario proprietario , Persona_2
era stato pacifico sino al momento in cui l'odierna convenuta - che ne aveva acquistato la proprietà decreto di trasferimento del 05.07.2005 reso nell'ambito della procedura Esec. Immobiliare recante R.G. 56/84 conclusa davanti al Tribunale di Catanzaro - ne chiedeva il rilascio all'odierno attore.
Sin dalla prima richiesta di rilascio, il sig. chiedeva alla convenuta la corresponsione Per_1 dell'indennità dovutagli quale possessore, per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportate al bene posseduto fino al momento della restituzione, quantificandoli in €. 13.550,70 per come conteggiati nella relazione tecnica di parte allegata al proprio fascicolo. Ma tale richiesta rimaneva vana.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, CP_1
l'improcedibilità per incompetenza funzionale del Giudice adito e la prescrizione del diritto e, nel merito, concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
In data 26.03.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte dell'attore.
Con ricorso per la prosecuzione del processo interrotto ex art. 302 c.p.c., e Parte_1
in qualità di eredi del signor , previo richiamo di tutte le Parte_2 Persona_1
istanze avanzate dal defunto attore, chiedevano all'adito Tribunale che fosse fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio tra gli eredi e la convenuta , Per_1 CP_1 all'udienza del 25.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di legge.
2. In via preliminare deve essere esamina l'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_1
[...]
La convenuta, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria sul presupposto che il avrebbe posseduto il fondo a titolo di comodato gratuito e, pertanto, si trattasse di Per_1
controversia in materia di contratti agrari.
Tale eccezione è infondata.
Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità : “qualora […] il convenuto eccepisca
l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni
RGAC n. 37702013 - Pagina 2 di 6 delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza
"prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (quali la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l'oggetto)”(Cass. n. 2069/2015 e n. 22895/2005).
Con il principio suddetto, la Corte ha asserito che l'eccezione di incompetenza del giudice
“ordinario” a beneficio della competenza del giudice specializzato deve essere rigettata quando la prospettazione del rapporto agrario sia in contrasto con le stesse allegazioni di chi la prospetti o quando non è articolata con allegazioni idonee in astratto ad evidenziare l'agrarietà del rapporto intercorso tra le parti.
Nel caso di specie, tenuto conto che l'attore ha agito in giudizio ponendo a fondamento della domanda la qualifica di possessore, invocando l'applicazione dell'art. 1150 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2041 c.c., deve rilevarsi che, proprio sulla base delle deduzioni delle parti, risulta “prima facie” che la materia del contendere è diversa da quella devoluta al giudice specializzato.
Infatti, la domanda attorea non è fondata sull'esistenza di un titolo contrattuale agrario, che - tra l'altro, non è stato mai provato in corso di causa - ma sul possesso pacifico del fondo e sul corrispondente disinteresse del proprietario.
L'eccezione di parte convenuta risulta, d'altronde, priva di un supporto argomentativo minimo, oltre ad essere dedotta in maniera estremamente generica non avendo neppure indicato i termini essenziali del rapporto.
Tanto conduce al rigetto dell'eccezione.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto.
Infatti la data da cui deve ritenersi che decorrano i termini è quella fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo, posto che è da quel momento che il possessore, costretto a rilasciare il fondo, può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.
Per tali ragioni, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione dalla data del rilascio a quella dell'introduzione del presente giudizio, anche tale eccezione deve essere rigettata.
3. Nel merito ed in via assorbente sulle altre questioni sollevate, si osserva quanto segue.
RGAC n. 37702013 - Pagina 3 di 6 Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150, comma 3, c.c. è la qualità di possessore
(e non già di mero detentore) nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa.
L'art. 1150 c.c. riconosce al possessore, anche se di mala fede, il diritto al rimborso delle spese fatte, per le riparazioni straordinarie (comma 1); nonché il diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione (comma 2). Quanto all'entità della indennità per i miglioramenti, il comma 3 dispone che l'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore
è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
La Suprema Corte ha, da tempo, precisato che la previsione di cui all'art. 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere, pertanto, applicata in via analogica al detentore qualificato
(v. Cass. civ., 28 novembre 2017, n. 28379; Cass. civ., 30 giugno 2015, n. 13316).
Parte attrice è, dunque, onerata di provare il proprio possesso sul terreno in questione, vale a dire di aver esercitato su di esso un potere manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il preteso possessore deve provare sia il “corpus” (cioè, un potere di fatto avente le caratteristiche indicate dall'art. 1140 c.c.) che l'“animus” (componente soggettiva della fattispecie che si identifica con l'intenzione del soggetto del potere di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale).
In tema di possesso, infatti, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso.
Orbene, parte attrice ha dimostrato, anche a mezzo prova testimoniale, di aver posseduto pacificamente, per diversi anni, il terreno su cui aveva eseguito le opere di miglioramento del fondo stesso, predisponendolo alla coltivazione, impiantando alberi da frutto, coltivando il terreno e provvedendo ai lavori di manutenzione necessari.
Entrambi i testi escussi di parte attrice, infatti, hanno confermato le circostanze contenute nell'atto di citazione, nonché l'ulteriore circostanza dell'esistenza dei miglioramenti all'epoca del rilascio del terreno.
RGAC n. 37702013 - Pagina 4 di 6 Parte convenuta, invece, al fine di contrastare la domanda del , ha effettuato delle Persona_1
mere difese senza provare, in alcun modo, quanto dalla stessa sostenuto, in particolare, che la domanda attrice scaturisse da un contratto di comodato “verosimilmente concesso verbalmente” dal precedente proprietario, di modo che non fossero applicabili, al caso di specie, i principi di cui all'art. 1150 c.c..
Accertato l'an della domanda attrice non resta che verificare il quantum.
A questo punto bisogna fare riferimento alle conclusioni della C.T.U. redatta dal Dott. Agr.
siccome congruamente motivata ed esente da vizi logici. Va osservato, Persona_3
incidentalmente, che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU
e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro puntuale, procedendo all'illustrazione e rappresentazione dei luoghi, alla descrizione dei fenomeni rilevati, alla redazione di una relazione chiara e linearmente argomentata.
Il CTU ha accertato la consistenza dei miglioramenti insistenti sul fondo all'epoca del rilascio, determinando l'incremento di valore conseguito dal fondo agricolo per i miglioramenti apportati dall'attore nell'importo complessivo di euro 4.400,00, così suddiviso:
“- Frutteto misto da circa 30 piante adulte, in produzione = € 1.100,00;
- Impianto arboreo giovane costituito da circa 30 piantine di noce, non ancora in produzione =
€ 450,00;
- N. 13 essenze forestali (ontano, querce, castagno) = € 1.600,00;
- Interventi di natura straordinaria effettuate, nel tempo, dal conduttore = € 1.260,00.
Complessivamente:
-VALORE COMPLESSIVO = € 1.100 + € 450 + € 1.600 + € Parte_3
1.260 = € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00)”.
La convenuta , pertanto, va condannata al pagamento, in favore degli attori, di CP_1 un'indennità pari ad €.4.400,00 accertata dal C.T.U. a titolo di incremento di valore apportato al fondo, oltre interessi e svalutazione come per legge a decorrere dalla data del rilascio.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
4. Le spese processuali di parte attrice (da calcolare secondo il valore dell'importo finale liquidato
– entro il limite di 5.200,00 seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi
RGAC n. 37702013 - Pagina 5 di 6 dello scaglione di riferimento di valore di quanto liquidato secondo quanto previsto dal DM
55/2014 per come modificato dal DM 147/22.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1
e della somma di €. 4.400,00, a titolo di indennità per Parte_1 Parte_2 incremento di valore apportato dall'attore al fondo, oltre interessi e svalutazione come per legge a decorrere dalla data del rilascio;
b) condanna al rimborso delle spese e competenze legali che si liquidano in €. CP_1
2.552,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone a carico di il rimborso delle spese di C.T.U. per come liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Catanzaro il 15 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 37702013 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3770 del R.G.A.C. dell'anno 2013, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11.04.1971, in qualità di eredi dell'attore , nato a [...] il [...] e Persona_1
ivi deceduto il 26.07.2020, elettivamente domiciliati in Cardinale alla via Ancinale n.9, presso lo studio dell'avv. Anna De Gori, che li rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- Attori in riassunzione-
CONTRO
(C. F. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._3
ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Chiaravalle Centrale (CZ) alla
Via Luca, 18 presso lo studio dell'Avv. Gregorio Tino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuta in riassunzione-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 16.09.2013 ritualmente notificato conveniva in Persona_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, affinché venisse condannata al CP_1
pagamento dell'indennità che gli spettava quale possessore, da oltre quarant'anni, del fondo agricolo sito in agro di Cardinale (CZ), in località “Nosta” o “Colagianni”, riportato in catasto al foglio di mappa n. 13, p.lla 326, per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni consistenti nelle migliorie arrecate al bene posseduto ed esistenti al momento della restituzione avvenuta in data 12.03.2011.
RGAC n. 37702013 - Pagina 1 di 6 Rappresentava che il possesso del terreno, ceduto dall'originario proprietario , Persona_2
era stato pacifico sino al momento in cui l'odierna convenuta - che ne aveva acquistato la proprietà decreto di trasferimento del 05.07.2005 reso nell'ambito della procedura Esec. Immobiliare recante R.G. 56/84 conclusa davanti al Tribunale di Catanzaro - ne chiedeva il rilascio all'odierno attore.
Sin dalla prima richiesta di rilascio, il sig. chiedeva alla convenuta la corresponsione Per_1 dell'indennità dovutagli quale possessore, per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportate al bene posseduto fino al momento della restituzione, quantificandoli in €. 13.550,70 per come conteggiati nella relazione tecnica di parte allegata al proprio fascicolo. Ma tale richiesta rimaneva vana.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, CP_1
l'improcedibilità per incompetenza funzionale del Giudice adito e la prescrizione del diritto e, nel merito, concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
In data 26.03.2021 veniva dichiarata l'interruzione del processo per morte dell'attore.
Con ricorso per la prosecuzione del processo interrotto ex art. 302 c.p.c., e Parte_1
in qualità di eredi del signor , previo richiamo di tutte le Parte_2 Persona_1
istanze avanzate dal defunto attore, chiedevano all'adito Tribunale che fosse fissata nuova udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio tra gli eredi e la convenuta , Per_1 CP_1 all'udienza del 25.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di legge.
2. In via preliminare deve essere esamina l'eccezione di incompetenza sollevata dalla CP_1
[...]
La convenuta, in particolare, nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria sul presupposto che il avrebbe posseduto il fondo a titolo di comodato gratuito e, pertanto, si trattasse di Per_1
controversia in materia di contratti agrari.
Tale eccezione è infondata.
Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità : “qualora […] il convenuto eccepisca
l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni
RGAC n. 37702013 - Pagina 2 di 6 delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza
"prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (quali la specifica natura, la data di inizio, il corrispettivo, l'oggetto)”(Cass. n. 2069/2015 e n. 22895/2005).
Con il principio suddetto, la Corte ha asserito che l'eccezione di incompetenza del giudice
“ordinario” a beneficio della competenza del giudice specializzato deve essere rigettata quando la prospettazione del rapporto agrario sia in contrasto con le stesse allegazioni di chi la prospetti o quando non è articolata con allegazioni idonee in astratto ad evidenziare l'agrarietà del rapporto intercorso tra le parti.
Nel caso di specie, tenuto conto che l'attore ha agito in giudizio ponendo a fondamento della domanda la qualifica di possessore, invocando l'applicazione dell'art. 1150 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2041 c.c., deve rilevarsi che, proprio sulla base delle deduzioni delle parti, risulta “prima facie” che la materia del contendere è diversa da quella devoluta al giudice specializzato.
Infatti, la domanda attorea non è fondata sull'esistenza di un titolo contrattuale agrario, che - tra l'altro, non è stato mai provato in corso di causa - ma sul possesso pacifico del fondo e sul corrispondente disinteresse del proprietario.
L'eccezione di parte convenuta risulta, d'altronde, priva di un supporto argomentativo minimo, oltre ad essere dedotta in maniera estremamente generica non avendo neppure indicato i termini essenziali del rapporto.
Tanto conduce al rigetto dell'eccezione.
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto.
Infatti la data da cui deve ritenersi che decorrano i termini è quella fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo, posto che è da quel momento che il possessore, costretto a rilasciare il fondo, può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.
Per tali ragioni, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione dalla data del rilascio a quella dell'introduzione del presente giudizio, anche tale eccezione deve essere rigettata.
3. Nel merito ed in via assorbente sulle altre questioni sollevate, si osserva quanto segue.
RGAC n. 37702013 - Pagina 3 di 6 Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150, comma 3, c.c. è la qualità di possessore
(e non già di mero detentore) nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa.
L'art. 1150 c.c. riconosce al possessore, anche se di mala fede, il diritto al rimborso delle spese fatte, per le riparazioni straordinarie (comma 1); nonché il diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione (comma 2). Quanto all'entità della indennità per i miglioramenti, il comma 3 dispone che l'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore
è di buona fede;
se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
La Suprema Corte ha, da tempo, precisato che la previsione di cui all'art. 1150 c.c., la quale attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere, pertanto, applicata in via analogica al detentore qualificato
(v. Cass. civ., 28 novembre 2017, n. 28379; Cass. civ., 30 giugno 2015, n. 13316).
Parte attrice è, dunque, onerata di provare il proprio possesso sul terreno in questione, vale a dire di aver esercitato su di esso un potere manifestatosi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il preteso possessore deve provare sia il “corpus” (cioè, un potere di fatto avente le caratteristiche indicate dall'art. 1140 c.c.) che l'“animus” (componente soggettiva della fattispecie che si identifica con l'intenzione del soggetto del potere di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale).
In tema di possesso, infatti, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso.
Orbene, parte attrice ha dimostrato, anche a mezzo prova testimoniale, di aver posseduto pacificamente, per diversi anni, il terreno su cui aveva eseguito le opere di miglioramento del fondo stesso, predisponendolo alla coltivazione, impiantando alberi da frutto, coltivando il terreno e provvedendo ai lavori di manutenzione necessari.
Entrambi i testi escussi di parte attrice, infatti, hanno confermato le circostanze contenute nell'atto di citazione, nonché l'ulteriore circostanza dell'esistenza dei miglioramenti all'epoca del rilascio del terreno.
RGAC n. 37702013 - Pagina 4 di 6 Parte convenuta, invece, al fine di contrastare la domanda del , ha effettuato delle Persona_1
mere difese senza provare, in alcun modo, quanto dalla stessa sostenuto, in particolare, che la domanda attrice scaturisse da un contratto di comodato “verosimilmente concesso verbalmente” dal precedente proprietario, di modo che non fossero applicabili, al caso di specie, i principi di cui all'art. 1150 c.c..
Accertato l'an della domanda attrice non resta che verificare il quantum.
A questo punto bisogna fare riferimento alle conclusioni della C.T.U. redatta dal Dott. Agr.
siccome congruamente motivata ed esente da vizi logici. Va osservato, Persona_3
incidentalmente, che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU
e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro puntuale, procedendo all'illustrazione e rappresentazione dei luoghi, alla descrizione dei fenomeni rilevati, alla redazione di una relazione chiara e linearmente argomentata.
Il CTU ha accertato la consistenza dei miglioramenti insistenti sul fondo all'epoca del rilascio, determinando l'incremento di valore conseguito dal fondo agricolo per i miglioramenti apportati dall'attore nell'importo complessivo di euro 4.400,00, così suddiviso:
“- Frutteto misto da circa 30 piante adulte, in produzione = € 1.100,00;
- Impianto arboreo giovane costituito da circa 30 piantine di noce, non ancora in produzione =
€ 450,00;
- N. 13 essenze forestali (ontano, querce, castagno) = € 1.600,00;
- Interventi di natura straordinaria effettuate, nel tempo, dal conduttore = € 1.260,00.
Complessivamente:
-VALORE COMPLESSIVO = € 1.100 + € 450 + € 1.600 + € Parte_3
1.260 = € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00)”.
La convenuta , pertanto, va condannata al pagamento, in favore degli attori, di CP_1 un'indennità pari ad €.4.400,00 accertata dal C.T.U. a titolo di incremento di valore apportato al fondo, oltre interessi e svalutazione come per legge a decorrere dalla data del rilascio.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
4. Le spese processuali di parte attrice (da calcolare secondo il valore dell'importo finale liquidato
– entro il limite di 5.200,00 seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi
RGAC n. 37702013 - Pagina 5 di 6 dello scaglione di riferimento di valore di quanto liquidato secondo quanto previsto dal DM
55/2014 per come modificato dal DM 147/22.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1
e della somma di €. 4.400,00, a titolo di indennità per Parte_1 Parte_2 incremento di valore apportato dall'attore al fondo, oltre interessi e svalutazione come per legge a decorrere dalla data del rilascio;
b) condanna al rimborso delle spese e competenze legali che si liquidano in €. CP_1
2.552,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone a carico di il rimborso delle spese di C.T.U. per come liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Catanzaro il 15 dicembre 2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 37702013 - Pagina 6 di 6