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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 472/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DAMIANO LUCA Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. D'ANGELO NTroparte_1
ANGELO
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 332/2024 in data 14 novembre 2024 del
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Vasto ha rigettato la domanda con la quale Dirigente Medico della U.O. di Anestesia e Rianimazione Parte_1 del P.O. di Vasto, dal 01.10.2001 al 16.02.2024, aveva convenuto la NTroparte_2
e sul presupposto di aver maturato, alla cessazione del rapporto di lavoro, nr. 190
[...] giorni di ferie non godute, aveva domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in corso di rapporto, ovvero un compenso risarcitorio per la medesima causale, per complessivi € 41.083,70, con conseguente condanna di parte resistente ad erogare la predetta indennità.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, “ferma restando la pacifica e incontestata maturazione da parte della ricorrente di nr. 190 giorni di ferie arretrate e non godute alla cessazione del rapporto, come emerge inequivocabilmente anche dal cartellino marcatempo di febbraio 2024 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) - parte resistente ha dato prova di aver messo la dipendente in condizioni di fruire delle ferie maturate in costanza di rapporto sino alla definitiva cessazione dello stesso. Invero, dalla documentazione depositata in atti da parte resistente risulta una disposizione di servizio prot. n. 68887U20 del 19.11.2020 diramata dal Direttore Generale a tutti i Direttori/Responsabili di UU.OO. (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente), recante il formale invito a fruire di tutte le ferie maturate e non godute, specie nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro, in omaggio alla richiamata normativa primaria e contrattuale di settore. Inoltre, tale invito è stato meglio specificato con la successiva disposizione di servizio prot. n. 80086 del 21.08.2023 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo parte resistente […] A tanto si aggiunga che, con la nota prot. n. 87175 del 20.08.2024 [rectius …2023], parte resistente ha formalmente invitato la ricorrente, in vista delle di lei dimissioni e della cessazione del rapporto di lavoro, a verificare il numero dei giorni di ferie maturate e non godute da dover utilizzare prima del periodo di preavviso - non potendo coincidere i due periodi per le due causali - quindi a concordare con parte datoriale la variazione del tempo di definitiva risoluzione del rapporto, sì da poter fruire delle ferie arretrate prima del periodo di preavviso”.
Ha pertanto concluso che “le risultanze documentali emerse in corso di causa, dunque, consentono di ritenere provato l'assolvimento da parte della convenuta NTroparte_3 dell'onere sulla medesima gravante di aver messo la ricorrente in condizioni di fruire delle ferie maturate in corso di rapporto, finanche invitandola a concordare una postergazione del momento di risoluzione dello stesso, in modo da consentirle di fruire delle ferie prima del periodo di preavviso, nonché di averla resa edotta sulle conseguenze, in termini di divieto di monetizzazione e perdita delle ferie medesime, in caso di mancata fruizione” e che “Tanto consente di ritenere che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute in corso di rapporto dalla ricorrente sia addebitabile alla condotta della stessa, non già all'omesso NT rispetto da parte della resistente degli obblighi sulla medesima gravanti in merito”.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 14/11/2024 ha proposto appello la ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 20/11/2024, chiedendo la riforma della pronuncia e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado. NT Si è costituita in giudizio la appellata, contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed illegittima inversione dell'onere della prova, avendo il primo giudice NT valorizzato, ai fini dell'assolvimento di tale onere da parte della di aver messo la dipendente in condizioni di fruire delle ferie maturate in costanza di rapporto sino alla definitiva cessazione dello stesso, nonché della presunta inottemperanza della ricorrente alle pag. 2/5 disposizioni di servizio in tal senso, ritenendo erroneamente che le comunicazioni prodotte in NT giudizio dalla rechino il formale invito a fruire di tutte le ferie maturate e non godute, specie nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, cui va data continuità, “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643 con riferimento a un caso di dimissioni del dipendente e Cass. civ., Sez. L. 11/04/2024, n. 9877 di riforma della sentenza n. 419/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila.
In materia, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, individuando come regola ultima di giudizio, nei casi incerti, quella di porre l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che una comunicazione generica inviata dall' non è sufficiente per azzerare il diritto ad indennizzo per ferie non godute, CP_3 quando si sostanzi in un generico invito ad usufruirne interamente prima del collocamento a riposo «compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze», non integrando un'intimazione ma una comunicazione che antepone l'interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza indicargli un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio di diritto affermato è infatti il seguente «In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative» (Cass. n. 9877/2024).
Nel caso in esame deve ritenersi che la comunicazione di cui alla disposizione di servizio prot. n. 68887U20 del 19.11.2020, contenga un “mero invito” a tutti i Direttori/Responsabili di UU.OO. (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente), a fruire di tutte le ferie maturate e non pag. 3/5 godute ed a diffondere tale invito a tutto il personale. Pertanto tale comunicazione non costituisce un formale invito alla ricorrente a fruire delle ferie entro una data specificatamente indicata, non contiene l'avviso che in caso di mancato godimento le ferie andranno perdute, inoltre non vi è prova che il contenuto di tale invito sia stato effettivamente diffuso tra i dirigenti medici ed in particolare sia stato portato a conoscenza della ricorrente.
Parimenti deve ritenersi che la comunicazione di cui alla disposizione di servizio prot. n.
80086 del 21.08.2023 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente), contenga un “mero sollecito” rivolto a tutti i dirigenti medici a godere delle ferie, trattandosi di comunicazione generica rivolta a tutto il personale sanitario e non in maniera specifica e perentoria alla ricorrente.
Da ultimo deve rilevarsi che la comunicazione di cui alla nota prot. n. 87175 del 20.08.2024
(rectius 20.08.2023) (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente) diretta alla ricorrente, in quanto pervenuta in costanza del periodo di preavviso, quando la stessa non poteva più godere delle ferie, non sia pervenuta in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ed in ogni caso contenga piuttosto un invito a postergare la cessazione del proprio rapporto di lavoro, senza indicazione di un termine univoco e definito.
Le predette comunicazioni in ogni caso non contengono una proposta di smaltimento delle ferie residue, prevedendo le stesse che la fruizione debba essere comunque concordata con il
Direttore della propria U.O. e vada intervallata da periodi lavorati.
Nella specie peraltro il godimento di nr. 190 giorni di ferie arretrate avrebbe comportato per NT la ricorrente un prolungamento sine die del rapporto di lavoro con la arrecando un pregiudizio al lavoratore incolpevole, fermo restando che nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina (D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro.
D'altra parte l'istituto delle ferie non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art.2109 del codice civile, infatti, espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, pure espressamente e chiaramente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ben consente all'ente di assegnare di ufficio delle ferie.
Neppure trova spazio la questione in ordine alla prescrizione decennale del diritto vantato dalla ricorrente, atteso che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un pag. 4/5 periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. civile, Sez. I, 10.02.2020, n. 3021;
Cass. Civ., n. 14559/2017; Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013).
Quanto all'ammontare dell'indennità, non risulta contestato il numero di giorni di ferie non godute dalla ricorrente (190), peraltro risultante dagli estratti dei cartellini marcatempo NT elaborati dalla stessa né risulta contestato il calcolo della retribuzione dovuta per un giorno di ferie non goduto da parte della ricorrente pari ad € 216,26 .
Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...] al pagamento in favore del NTroparte_4 ricorrente della complessiva somma di € 41.083,70, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Condanna la al pagamento in favore della NTroparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 41.083,70, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
- Condanna la alla rifusione delle spese del NTroparte_1 doppio grado, che liquida in € 3.689 per il primo grado e in € 3.473 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 472/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DAMIANO LUCA Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. D'ANGELO NTroparte_1
ANGELO
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 332/2024 in data 14 novembre 2024 del
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Vasto ha rigettato la domanda con la quale Dirigente Medico della U.O. di Anestesia e Rianimazione Parte_1 del P.O. di Vasto, dal 01.10.2001 al 16.02.2024, aveva convenuto la NTroparte_2
e sul presupposto di aver maturato, alla cessazione del rapporto di lavoro, nr. 190
[...] giorni di ferie non godute, aveva domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in corso di rapporto, ovvero un compenso risarcitorio per la medesima causale, per complessivi € 41.083,70, con conseguente condanna di parte resistente ad erogare la predetta indennità.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, “ferma restando la pacifica e incontestata maturazione da parte della ricorrente di nr. 190 giorni di ferie arretrate e non godute alla cessazione del rapporto, come emerge inequivocabilmente anche dal cartellino marcatempo di febbraio 2024 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) - parte resistente ha dato prova di aver messo la dipendente in condizioni di fruire delle ferie maturate in costanza di rapporto sino alla definitiva cessazione dello stesso. Invero, dalla documentazione depositata in atti da parte resistente risulta una disposizione di servizio prot. n. 68887U20 del 19.11.2020 diramata dal Direttore Generale a tutti i Direttori/Responsabili di UU.OO. (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente), recante il formale invito a fruire di tutte le ferie maturate e non godute, specie nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro, in omaggio alla richiamata normativa primaria e contrattuale di settore. Inoltre, tale invito è stato meglio specificato con la successiva disposizione di servizio prot. n. 80086 del 21.08.2023 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo parte resistente […] A tanto si aggiunga che, con la nota prot. n. 87175 del 20.08.2024 [rectius …2023], parte resistente ha formalmente invitato la ricorrente, in vista delle di lei dimissioni e della cessazione del rapporto di lavoro, a verificare il numero dei giorni di ferie maturate e non godute da dover utilizzare prima del periodo di preavviso - non potendo coincidere i due periodi per le due causali - quindi a concordare con parte datoriale la variazione del tempo di definitiva risoluzione del rapporto, sì da poter fruire delle ferie arretrate prima del periodo di preavviso”.
Ha pertanto concluso che “le risultanze documentali emerse in corso di causa, dunque, consentono di ritenere provato l'assolvimento da parte della convenuta NTroparte_3 dell'onere sulla medesima gravante di aver messo la ricorrente in condizioni di fruire delle ferie maturate in corso di rapporto, finanche invitandola a concordare una postergazione del momento di risoluzione dello stesso, in modo da consentirle di fruire delle ferie prima del periodo di preavviso, nonché di averla resa edotta sulle conseguenze, in termini di divieto di monetizzazione e perdita delle ferie medesime, in caso di mancata fruizione” e che “Tanto consente di ritenere che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute in corso di rapporto dalla ricorrente sia addebitabile alla condotta della stessa, non già all'omesso NT rispetto da parte della resistente degli obblighi sulla medesima gravanti in merito”.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 14/11/2024 ha proposto appello la ricorrente in primo grado, con ricorso depositato in data 20/11/2024, chiedendo la riforma della pronuncia e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado. NT Si è costituita in giudizio la appellata, contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed illegittima inversione dell'onere della prova, avendo il primo giudice NT valorizzato, ai fini dell'assolvimento di tale onere da parte della di aver messo la dipendente in condizioni di fruire delle ferie maturate in costanza di rapporto sino alla definitiva cessazione dello stesso, nonché della presunta inottemperanza della ricorrente alle pag. 2/5 disposizioni di servizio in tal senso, ritenendo erroneamente che le comunicazioni prodotte in NT giudizio dalla rechino il formale invito a fruire di tutte le ferie maturate e non godute, specie nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, cui va data continuità, “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643 con riferimento a un caso di dimissioni del dipendente e Cass. civ., Sez. L. 11/04/2024, n. 9877 di riforma della sentenza n. 419/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila.
In materia, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'assetto sostanziale della fattispecie deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute, individuando come regola ultima di giudizio, nei casi incerti, quella di porre l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che una comunicazione generica inviata dall' non è sufficiente per azzerare il diritto ad indennizzo per ferie non godute, CP_3 quando si sostanzi in un generico invito ad usufruirne interamente prima del collocamento a riposo «compatibilmente con le esigenze di servizio e con le proprie esigenze», non integrando un'intimazione ma una comunicazione che antepone l'interesse aziendale a quello del lavoratore, senza avvisarlo che, in caso di mancato godimento, le ferie saranno perdute e senza indicargli un termine univoco e definito, diverso da quello, ovvio, della cessazione del rapporto di lavoro.
Il principio di diritto affermato è infatti il seguente «In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative» (Cass. n. 9877/2024).
Nel caso in esame deve ritenersi che la comunicazione di cui alla disposizione di servizio prot. n. 68887U20 del 19.11.2020, contenga un “mero invito” a tutti i Direttori/Responsabili di UU.OO. (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente), a fruire di tutte le ferie maturate e non pag. 3/5 godute ed a diffondere tale invito a tutto il personale. Pertanto tale comunicazione non costituisce un formale invito alla ricorrente a fruire delle ferie entro una data specificatamente indicata, non contiene l'avviso che in caso di mancato godimento le ferie andranno perdute, inoltre non vi è prova che il contenuto di tale invito sia stato effettivamente diffuso tra i dirigenti medici ed in particolare sia stato portato a conoscenza della ricorrente.
Parimenti deve ritenersi che la comunicazione di cui alla disposizione di servizio prot. n.
80086 del 21.08.2023 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte resistente), contenga un “mero sollecito” rivolto a tutti i dirigenti medici a godere delle ferie, trattandosi di comunicazione generica rivolta a tutto il personale sanitario e non in maniera specifica e perentoria alla ricorrente.
Da ultimo deve rilevarsi che la comunicazione di cui alla nota prot. n. 87175 del 20.08.2024
(rectius 20.08.2023) (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente) diretta alla ricorrente, in quanto pervenuta in costanza del periodo di preavviso, quando la stessa non poteva più godere delle ferie, non sia pervenuta in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ed in ogni caso contenga piuttosto un invito a postergare la cessazione del proprio rapporto di lavoro, senza indicazione di un termine univoco e definito.
Le predette comunicazioni in ogni caso non contengono una proposta di smaltimento delle ferie residue, prevedendo le stesse che la fruizione debba essere comunque concordata con il
Direttore della propria U.O. e vada intervallata da periodi lavorati.
Nella specie peraltro il godimento di nr. 190 giorni di ferie arretrate avrebbe comportato per NT la ricorrente un prolungamento sine die del rapporto di lavoro con la arrecando un pregiudizio al lavoratore incolpevole, fermo restando che nessun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie può essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina (D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro.
D'altra parte l'istituto delle ferie non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art.2109 del codice civile, infatti, espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, pure espressamente e chiaramente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ben consente all'ente di assegnare di ufficio delle ferie.
Neppure trova spazio la questione in ordine alla prescrizione decennale del diritto vantato dalla ricorrente, atteso che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un pag. 4/5 periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. civile, Sez. I, 10.02.2020, n. 3021;
Cass. Civ., n. 14559/2017; Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013).
Quanto all'ammontare dell'indennità, non risulta contestato il numero di giorni di ferie non godute dalla ricorrente (190), peraltro risultante dagli estratti dei cartellini marcatempo NT elaborati dalla stessa né risulta contestato il calcolo della retribuzione dovuta per un giorno di ferie non goduto da parte della ricorrente pari ad € 216,26 .
Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...] al pagamento in favore del NTroparte_4 ricorrente della complessiva somma di € 41.083,70, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Condanna la al pagamento in favore della NTroparte_1 ricorrente della complessiva somma di € 41.083,70, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto e fino al soddisfo.
- Condanna la alla rifusione delle spese del NTroparte_1 doppio grado, che liquida in € 3.689 per il primo grado e in € 3.473 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5