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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 22.4.2025:
Visto il provvedimento dell'11.6.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 11083/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
ER PI
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got ER
PI, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11083/2022 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente tra con socio unico (già , iscritta nel Parte_1 CP_1
Registro delle Imprese di Milano al n. in persona dei P.IVA_1
in virtù di procura generale del 7.5.2020 rep Parte_2
23817 racc. n. 8283 in Notaio di Milano, elettivamente Persona_1
domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 7, presso lo studio dell'Avv. Paolo Petrosillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
e , elettivamente domiciliate Controparte_2 Controparte_3
in Palermo, corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 45 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Faraci che le rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione
Convenute
2 E
, residente in [...]; Controparte_4
Convenuto Contumace
Oggetto: recesso contrattuale
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da in persona Pt_1 Pt_1
del legale rappresentante pro tempore;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute che si liquidano ex DM n. 55/2014 liquida in complessivi € 3.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A., C.P.A. nella misura legalmente dovuta e si distraggono ex art. 93 cpc in favore del procuratore Avv.
Vincenzo Faraci;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di
3 cui all'art. 58, comma 2 legge cit., va detto che la domanda attorea va rigettata.
L'odierna parte attrice citava in giudizio Parte_1 CP_2
, e (soci della
[...] Controparte_3 Controparte_4
Vianet srl), con i quali asseriva di aver stipulato in data 11.6.2013 un contratto di Agenzia Monomandatario avente ad oggetto la promozione e commercializzazione di prodotti e servizi H3G (il suddetto contratto veniva successivamente integrato e parzialmente modificato da un nuovo contratto in data 21.7.2015).
Aggiungeva che, tali contratti riconoscevano in favore dell'Agente
(nella specie gli odierni convenuti) il diritto alle provvigioni al verificarsi delle condizioni di cui al contratto e, inoltre, veniva previsto il venir meno del diritto dell'agente a trattenere eventuali anticipazioni provvisionali percepite nel corso del rapporto alla cessazione degli effetti del contratto.
Precisava, altresì, di aver chiesto, con Pec del 6.5.2016, la restituzione delle anticipazioni sui compensi già corrisposti, ovvero
€ 22.550,77 sulla base della nota di credito n. H3G-2019-9 emessa dalla convenuta in favore di secondo quanto previsto Pt_1
dal contratto in cui si prevedeva che in caso di cessazione anticipata del contratto di agenzia, l'agente non avrebbe avuto diritto a maturare i compensi successivi alla cessazione del contratto e avrebbe dovuto restituire quelli pagati in anticipo (la risoluzione del
4 contratto veniva contestata dalla Vianet srl con Pec del 16.9.2016 a firma del procuratore Avv. Musso).
Concludeva, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale accertare e dichiarare che il contratto si era concluso a seguito di recesso anticipato esercitato da avvalendosi della clausola di cui Pt_1
all'art.
9.2 del contratto a seguito della violazione di alcune disposizioni contrattuali da parte dei convenuti, accertare che i convenuti stessa aveva percepito da anticipi sui compensi Pt_1
per € 22.550,77 complessivi non maturati alla data della risoluzione anticipata del contratto e, per le quali non si era verificata la condizione di cui al contratto concluso e, per l'effetto, condannarli a pagare in suo favore l'importo di € 22.550,77, oltre interessi e spese e compensi legali.
Ritualmente costituite in giudizio e Controparte_2 CP_3
negavano la fondatezza delle domande formulate da
[...]
delle quali chiedevano il rigetto, vinte le spese del Pt_1
giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025 mediante deposito in via telematica di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza.
Ciò premesso, la giurisprudenza ritiene che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
5 alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572).
La disciplina dell'onere della prova assume, infatti, un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione, definita dalla dottrina "semplificante", in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., imponendo al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Ne consegue che, nel caso in esame, gravava sulla parte istante l'onere di provare la fonte delle pretese vantate in giudizio, ossia la sussistenza di un regolare contratto concluso con la controparte e che, di contro, era onere della parte convenuta provare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione su di essa gravante.
Ebbene, alla luce della giurisprudenza richiamata, può affermarsi che l'attrice ha regolarmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, avendo depositato il contratto Monomandatario concluso con controparte e la modifica contrattuale del 21.7.2015.
6 La parte, tuttavia, non allega alcun inadempimento.
Si limita, infatti, a dedurre alcune difformità e anomalie nell'esecuzione del contratto, senza nulla specificare.
Nella comunicazione allegata agli atti, poi, non risulta indicato alcun inadempimento né alcuna indicazione al riguardo viene data.
Ne deriva che la parte non ha in alcun modo allegato l'inadempimento di controparte, così non permettendo alcuna valutazione all'autorità giudiziaria circa la sua esistenza e circa la sua importanza.
All'uopo va detto che la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 04/09/2014, n. 18696), ha chiarito che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento”.
La parte, poi, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9.2 e allegato H del contratto intercorso tra le parti, in cui si fa riferimento all'inadempimento di obblighi stabiliti in contratto e non di un'obbligazione determinata.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che è priva di efficacia in quanto «di stile» la clausola risolutiva espressa
7 redatta in termini generici, ossia non già con riferimento a specifiche inadempienze ma alla violazione di uno qualsiasi dei patti contrattuali, poiché una simile clausola nulla aggiunge alle norme degli artt. 1453 e 1455 c.c., onde, per pronunciare la risoluzione, il giudice deve accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento e che non è sufficiente un generico riferimento a tutte le clausole pattizie del contratto, essendo necessaria l'esatta e precisa indicazione dei patti contrattuali oggetto della stessa (Cass. civ. 27 gennaio 2009, n. 1950; Cass. civ. 6 aprile 2001, n. 5147), ciò in quanto una clausola redatta con generico riferimento a tutte le obbligazioni contenute nel contratto deve essere considerata come una mera “clausola di stile”, non apportando alcuna modifica al meccanismo della risoluzione giudiziale (Cass. civ. 26 luglio 2002,
n. 11055).
La clausola risolutiva espressa, infatti, presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificatamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “violazioni” dell'altro contraente agli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione
8 dell'importanza dell'inadempimento dell'altra» (Cass. civ. 5 ottobre
2018, n. 24532, Cass. civ. sez. VI-1, ord., 11 marzo 2016, n. 4796), cosicchè l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa» (Cass. civ. sez. III, 6 aprile 2011, n. 5147).
Ne discende che, affinché il creditore possa validamente esercitare l'azione in oggetto dovrebbe verificarsi l'inadempimento di parte convenuta e la sua non scarsa importanza.
D'altronde, lo stesso art.
9.2 del contratto, che la parte invoca, fa riferimento proprio alla non scarsa importanza dell'inadempimento.
Inoltre, la parte agisce in ripetizione di somme asseritamente corrisposte e non dovute per effetto dell'inadempimento senza nulla provare sul punto, non potendosi considerare prova del pagamento la nota di credito H3G-2019-9 in atti.
Deve ritenersi, quindi, che non appaia allegato un inadempimento cosicchè la parte non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa né ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento né la ripetizione di somme asseritamente pagate.
Né può applicarsi la disposizione di cui all'art. 115 cpc al caso di specie sia in quanto manca la non contestazione dei fatti sia in quanto manca in radice l'allegazione necessaria per l'accoglimento della domanda.
9 Tanto premesso la domanda formulata da va Parte_1
rigettata.
Le spese seguono la soccombenza della società attrice e vengono liquidate ex Dm n. 55/2014 in dispositivo e distratte in favore del procuratore delle convenute Avv. Vincenzo Faraci.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 22.4.2025
Il Got
ER PI
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