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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg. 2518/2023
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti ed alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2518/2023 RG promossa da
(cod. fisc. ), dom.to in Salerno, Via Diaz, 69, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Virgilio Di Filippo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore – intimante
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
12, cod. fisc. C.F._2
Convenuto – intimato contumace
Conclusioni: come in atti
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha intimato a sfratto per morosità dall'immobile sito in Cava De Tirreni, Parte_2 CP_1 alla Via Flaminio Rispoli n. 12, (meglio identificato in atti) concesso in locazione ad uso abitativo con contratto registrato.
Esponeva parte locatrice che:
- il canone pattuito era pari ad € 470,00, da pagarsi in rate mensili, scadenti il giorno 15 di ogni mese,
- parte conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di dicembre
2022, gennaio e febbraio 2023, maturando, alla data di predisposizione dell'atto di intimazione, morosità per euro 1.410,00
pagina 2 di 6 Quanto sopra premesso, parte locatrice intimava sfratto per morosità, contestualmente citando parte conduttrice in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
All'udienza di convalida parte intimante dichiarava che il conduttore aveva corrisposto i canoni dedotti in intimazione, pertanto, ritenuto di non potersi convalidare lo sfratto veniva disposto il mutamento del rito e contestualmente veniva concesso termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e assegnazione dei termine per il deposito di memorie integrative.
Parte intimata, nonostante la notifica dell'ordinanza di mutamento del rito, non si costituiva.
Parte locatrice depositava memoria integrativa e rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertato l'omesso pagamento dei canoni di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2023; accertato, altresì, il tardivo pagamento dei canoni di locazione dei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, avvenuto soltanto dopo la notifica della citazione per convalida di sfratto per morosità, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per l'inadempimento di non scarsa importanza del conduttore 2. CP_1
Subordinatamente, per l'ipotesi di successivo versamento dei canoni ad oggi impagati, dichiarare comunque la risoluzione del contratto in ragione del reiterato e prolungato inadempimento del conduttore all'obbligazione del puntuale pagamento dei canoni di locazione.
3. Condannare il conduttore al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere, fino alla riconsegna dell'immobile.
4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, ivi comprese quelle della mediazione obbligatoria inutilmente esperita (Tribunale Roma, Sez. V, Sentenza, 31/07/2023, n. 11906; Tribunale Catanzaro, Sez. I,
Sentenza, 22/03/2023, n. 464; Tribunale Trieste, 11/03/2021)
La causa subiva alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, per poi essere rinviata per la decisione all'udienza non partecipata del 27 marzo 2025.
L'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di locazione risulta documentalmente provata e costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass.
Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n, 13925; Cass. Civ. sez. III,
21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n.
13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Il conduttore non ha fornito la prova, posta dalla legge a suo carico, di avere corrisposto quanto dovuto.
L'inadempimento è oggettivamente grave e si protrae sino ad oggi (giusto il richiamo per le locazioni pagina 3 di 6 abitative al parametro fissato dall'art. 5 della legge n. 392/1978).
Va dunque dichiarata la risoluzione, per inadempimento di parte conduttrice, del contratto di locazione, con conseguente fissazione della data del rilascio che, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, deve essere indicata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426).
Parte locatrice ha altresì chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni e delle spese per un totale di € 11.280,00, oltre ai canoni a scadere sino alla effettiva consegna con gli interessi a decorrere dalle rispettive scadenze.
Una precisazione si rende necessaria quanto alla richiesta di condanna del conduttore al pagamento dei canoni sino alla effettiva liberazione dell'immobile.
Ebbene ha proposto la relativa domanda con la sua citazione per convalida di sfratto, Parte_2 ai sensi del chiaro disposto dell'art. 664 c.p.c., che, codificando eccezionale ipotesi di c.d. condanna in futuro, prevede che il conduttore cui lo sfratto sia stato intimato giudizialmente venga in tutti i casi condannato al pagamento non soltanto dei canoni scaduti ma anche di quelli da scadere fino all'esecuzione dello sfratto.
Il Tribunale ritiene di uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo confermato con ordinanza n. 24819 del 18/08/2023) secondo il quale, "in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.", trattandosi di "ipotesi specifica di condanna cd. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento" (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 14 dicembre 2016, n. 25599, Rv.
642333-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2005, n. 11603, Rv. 582853-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 1992, n. 6245, Rv. 477368-01). La Corte, infatti, ha da tempo chiarito che quando "venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione del conduttore, sorga controversia" tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice "in primo grado" e "diretta ad ottenere - oltre la risoluzione del contratto - anche la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni scaduti e da scadere, non può considerarsi (...) né una domanda nuova (...), né una domanda diretta ad ottenere l'adempimento dopo che era stata richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del comma 2 dell'art. 1453 c.c., perché, nel caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l'ulteriore richiesta pagina 4 di 6 di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel divieto stabilito" da tale norma, "in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile", ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come "un ampliamento quantitativo di quella originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una modificazione della medesima domanda originaria" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 6245 del 1992, cit.). Un ampliamento, si è pure precisato, che non deriva dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ma che in tale norma
"trova sostanzialmente la sua ratio", giacché essa prevede "una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi" - di tutte le ipotesi, vale qui precisare, e non solo quella contemplata dalla norma suddetta - "espressamente previste di risoluzione della locazione" che trovano titolo in un "inadempimento del conduttore" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 11603 del 2005, cit., relativa, non a caso, ad una fattispecie in cui la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e di condanna dello stesso a pagare i canoni non solo scaduti ma anche a scadere fino al rilascio del bene, era stata proposta dal locatore addirittura in via riconvenzionale, e dunque al di fuori del procedimento ex art. 558 c.p.c.). Del resto, se così non fosse, ovvero se non si potesse prescindere dall'instaurazione del procedimento di convalida di sfratto (o dal suo esito), non si comprenderebbe il senso dell'affermazione compiuta da questa Corte, secondo cui "la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato" trova la sua ragion d'essere nel fatto che essi risultano "dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.)" (così, Cass. sez. 3, sent. n. 25599 del 2016, cit.),
Parte conduttrice va dunque condannata al pagamento della somma di € 11.280,00 euro per canoni scaduti sino alla data odierna, somma sulla quale decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalle singole scadenze al saldo, oltre al pagamento dei canoni che andranno a scadere sino alla effettiva liberazione dell'immobile.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza di parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato ed integrato. In particolare: a) va applicato lo scaglione per le controversie di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale;
c) si applicano i parametri medi per tutte le suddette fasi, non ravvisandosi motivi per discostarsi dai valori mediani.
pagina 5 di 6 Oltre ai compensi, come sopra determinati, alla parte intimante spettano altresì gli esborsi documentati per un importo complessivo di Euro 541,30
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- dichiara la risoluzione, per inadempimento del conduttore del contratto di locazione concluso tra le parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Cava De' Tirreni alla Via Flaminio Rispoli n. 12 meglio identificato in atti;
- dichiara tenuto e condanna a rilasciare l'immobile locato, libero da persone e CP_1 cose nella disponibilità di , fissando per il rilascio la data del 30.04.2025; Parte_2
- dichiara tenuto e condanna , al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di CP_1
€ 11.280,00, oltre ai canoni a scadere sino alla effettiva consegna con gli interessi a decorrere dalle rispettive scadenze al saldo
- dichiara tenuto e condanna , a rimborsare a le spese processuali CP_1 Parte_2 liquidate in € 3.397,00 per compensi ed € 541,30 per esposti, oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge .
Nocera Inferiore 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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