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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.n.Cont. n. 1064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 13.02.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in ON RI (RC) alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica
Tassone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in in ON RI (RC) alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica
Tassone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 3 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 30.10.2023, e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.03.2007, durante il quale sono nati tre figli: nata a [...] il [...], nata a Persona_1 Persona_2
Soverato il 25.10.2011 e , nato a [...] il [...]. Persona_3
Con ordinanza del 13.02.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 03.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Locri, (celebrata il giorno 12.12.2023) a cui è conseguita l'emissione della sentenza del Tribunale di Locri n. 695/2023 del 14.12.2023 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la
- 2 - quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con le previsioni formalizzate all'udienza presidenziale del 12.12.2023 e contenute nel relativo verbale di udienza, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Stilo
(RC), in data 24.03.2007, da , nato in [...] il Parte_1
29.07.1980, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stilo (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, Parte II, Serie A, anno 2007).
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 13.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione con provvedimento del 13.02.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in ON RI (RC) alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica
Tassone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in in ON RI (RC) alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica
Tassone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 3 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 30.10.2023, e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.03.2007, durante il quale sono nati tre figli: nata a [...] il [...], nata a Persona_1 Persona_2
Soverato il 25.10.2011 e , nato a [...] il [...]. Persona_3
Con ordinanza del 13.02.2025, resa all'esito dell'udienza del giorno 03.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Locri, (celebrata il giorno 12.12.2023) a cui è conseguita l'emissione della sentenza del Tribunale di Locri n. 695/2023 del 14.12.2023 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la
- 2 - quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con le previsioni formalizzate all'udienza presidenziale del 12.12.2023 e contenute nel relativo verbale di udienza, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass.
Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Stilo
(RC), in data 24.03.2007, da , nato in [...] il Parte_1
29.07.1980, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Stilo (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, Parte II, Serie A, anno 2007).
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 13.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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