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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4784/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. AN Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Como (CO) il 26.04.1983 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Re (Cod. Fisc. con studio in Milano, Via Curtatone n. C.F._2
11 presso la quale ha eletto domicilio telematico (fax 02/55191051, casella di posta elettronica certificata Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Messina il 16.10.1982
Cittadino italiano
Cod. Fisc. , C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Marisa Olga Meroni (Cod. Fisc. ) con studio in Milano, C.F._4
Corso Italia n. 13 presso il quale ha eletto domicilio telematico (fax 02/76024561, casella di posta elettronica certificato Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 08/03/2014, pagina 1 di 6 (atto n. 0104, anno 2014, Reg. 3, Parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
AN, nata a [...] il [...], cittadina italiana
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, garantendosi adeguata collaborazione e comunicazione per l'educazione e la gestione delle figlie. , su richiesta del Controparte_1 coniuge, ha già lasciato la casa coniugale, fermo quanto convenuto all'art. 3 che segue oltre all'uso a titolo gratuito del garage sempre sino al mese di agosto 2025.
2. Le minori AN e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione alternata presso gli stessi e tempi di permanenza paritetici;
alla madre rimane assegnata la casa coniugale con gli arredi ivi esistenti;
il Sig. potrà CP_1 portare con sé alcuni beni mobili (chitarre, bottiglie, bicchieri) inseriti in apposito elenco che i coniugi si impegnano a redigere in accordo tra loro.
3. Sino al termine del mese di agosto 2025, i ricorrenti alterneranno ogni due giorni la loro presenza nella casa famigliare dove rimarranno collocate le due figlie minori, alternando i fine settimana a partire dal venerdì, secondo il seguente schema: sabato-domenica con la mamma;
lunedì-martedì con il papà; mercoledì, giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà; lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì e giovedì con papà; venerdì sabato e domenica con la mamma;
lunedì e martedì con il papà; mercoledì, giovedì con la mamma;
venerdì sabato e domenica con il papà; lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì e giovedì con il papà e così via;
Da settembre 2025 e con l'inizio del nuovo anno scolastico, il medesimo schema verrà attuato con il collocamento delle figlie anche presso l'abitazione che il padre avrà nel frattempo pagina 2 di 6 reperito. Eventuali cambiamenti nell'alternanza di cui sopra dovranno essere concordati tra le parti con adeguato anticipo.
In ogni caso i genitori si danno reciprocamente atto di considerare essenziale il reciproco rapporto genitoriale con le figlie e quindi sin da ora acconsentano che ciascuno possa partecipare ed essere presente (a prescindere dalla coincidenza con il proprio periodo di collocamento delle figlie) nei momenti ludici e/o creativi di regola organizzati dal condominio così come in circostanze analoghe (feste, gare, manifestazioni scolastiche, open day ecc).
4. I periodi di vacanze natalizie e pasquali dei genitori con le figlie saranno ripartiti prevedendo l'alternanza di anno in anno per il giorno di Natale e la Vigilia, nonché sull'ultimo dell'anno; per il successivo periodo di chiusura scolastica si riprenderà l'alternanza ordinaria;
idem per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. I ponti e le chiusure scolastiche seguiranno l'alternanza routinaria. I genitori avranno cura di garantirsi i medesimi tempi di permanenza e tempo libero con le figlie. Eventuali periodi di vacanza “extra” con le bambine potranno essere concordati tra i genitori, con adeguato anticipo di almeno due settimane e sempre avendo cura di garantirsi reciprocamente i medesimi tempi di permanenza con le minori, anche stabilendo recuperi successivi dei suddetti periodi.
5. Per le vacanze estive i ricorrenti stabiliscono che a luglio le bambine potranno continuare a trascorrere una settimana con la nonna materna;
ad agosto rimarranno due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro la fine di marzo;
solo per il corrente anno si potranno determinare entro maggio. Il padre, nel periodo tra giugno e luglio, potrà trascorrere con le figlie una settimana ulteriore rispetto a quelle previste per agosto, comunicando alla madre con anticipo di almeno due settimane l'individuazione della suddetta settimana.
6. Nel giorno del compleanno delle figlie, le Parti si impegnano a stabilire un tempo di condivisione con il papà e un tempo con la mamma;
il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
7. L'accompagnamento delle minori ad eventuali corsi sportivi/attività ludiche/visite mediche sarà a carico del genitore che le ha in gestione nella giornata di interesse. I genitori concordano nel prevedere che, allorquando un genitore eccezionalmente dovesse trovarsi impossibilitato a tenere le figlie nei giorni di sua competenza, chiederà all'altro di potersi occupare in sua assenza delle minori prima di rivolgersi a babysitter;
laddove sia indispensabile, i due ripartiranno al 50% i costi della babysitter.
8. Le decisioni relative alle future scuole ed all'educazione delle figlie verranno prese congiuntamente dai genitori, tenendo presente le inclinazioni, le esigenze e le preferenze delle medesime;
ogni altra questione di maggiore importanza per la vita delle minori (quali scelte di carattere educativo, medico, scolastico e religioso) sarà assunta sempre sulla base del comune accordo dei genitori. Le Parti concordano sin d'ora circa la frequentazione del catechismo da parte delle bambine. pagina 3 di 6 9. I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso
Strutture e Professionisti da loro individuati concordemente e di condividere all'interno di tale percorso ogni scelta connessa all'inserimento della figura del loro eventuale nuovo partner nelle relazioni con le figlie.
10. I genitori provvederanno direttamente alle esigenze ordinarie delle figlie (vitto, abbigliamento, spese ordinarie per scuola, farmacia, etc…) nel tempo di permanenza con loro, avendo cura di effettuare a fine mese i dovuti conguagli delle spese sostenute da ciascuno così da garantirsi di provvedervi in eguale misura;
le spese straordinarie, previamente concordate laddove previsto in ossequio alle Linee Guida del Tribunale di Milano qui integralmente richiamate, saranno ripartite al 50% tra le Parti al netto degli eventuali rimborsi connessi a coperture assicurative offerte dal datore di lavoro, come , allo stato attuale i rimborsi offerti da
Regione Lombardia.
11. I ricorrenti divideranno al 50% le spese per utenze e conduzione dell'abitazione nella quale provvisoriamente si alternano (luce, gas, pulizie, rete vodafone, abbonamenti TV), mentre la Sig.ra osterrà da sola le spese condominiali ordinarie dell'abitazione. Pt_1
12. Le somme derivanti dal rimborso da parte della Regione Lombardia per spese mediche, scolastiche e centri estivi saranno a beneficio di entrambe le Parti che le destineranno alle esigenze e al mantenimento delle figlie;
idem per le detrazioni derivanti dalle spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra L'Assegno Unico Universale, Pt_1 attualmente percepito dalla moglie nella misura del 100%, sarà d'ora in avanti ripartito a metà tra i genitori.
13. La moglie corrisponderà al marito la somma di danaro omnicomprensiva di € 50.000,00 a tacitazione di ogni pretesa economica nei suoi confronti, con la seguente modalità: € 25.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed € 25.000,00 al 30/7/2025. La moglie, inoltre, a partire dal 1/1/2025 si fa carico interamente della rata del mutuo, con cancellazione della relativa garanzia a suo tempo rilasciata dal marito. Le Parti dichiarano di aver così regolato fra di loro ogni e qualsiasi pendenza economica relativa al rapporto tra le stesse intercorso.
- I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rinnovo o rilascio di documenti validi per l'espatrio anche per le figlie.
-Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.-
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 08 marzo 2014;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. AN Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Como (CO) il 26.04.1983 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Re (Cod. Fisc. con studio in Milano, Via Curtatone n. C.F._2
11 presso la quale ha eletto domicilio telematico (fax 02/55191051, casella di posta elettronica certificata Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Messina il 16.10.1982
Cittadino italiano
Cod. Fisc. , C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Marisa Olga Meroni (Cod. Fisc. ) con studio in Milano, C.F._4
Corso Italia n. 13 presso il quale ha eletto domicilio telematico (fax 02/76024561, casella di posta elettronica certificato Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 08/03/2014, pagina 1 di 6 (atto n. 0104, anno 2014, Reg. 3, Parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
AN, nata a [...] il [...], cittadina italiana
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, garantendosi adeguata collaborazione e comunicazione per l'educazione e la gestione delle figlie. , su richiesta del Controparte_1 coniuge, ha già lasciato la casa coniugale, fermo quanto convenuto all'art. 3 che segue oltre all'uso a titolo gratuito del garage sempre sino al mese di agosto 2025.
2. Le minori AN e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione alternata presso gli stessi e tempi di permanenza paritetici;
alla madre rimane assegnata la casa coniugale con gli arredi ivi esistenti;
il Sig. potrà CP_1 portare con sé alcuni beni mobili (chitarre, bottiglie, bicchieri) inseriti in apposito elenco che i coniugi si impegnano a redigere in accordo tra loro.
3. Sino al termine del mese di agosto 2025, i ricorrenti alterneranno ogni due giorni la loro presenza nella casa famigliare dove rimarranno collocate le due figlie minori, alternando i fine settimana a partire dal venerdì, secondo il seguente schema: sabato-domenica con la mamma;
lunedì-martedì con il papà; mercoledì, giovedì con la mamma;
venerdì, sabato e domenica con il papà; lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì e giovedì con papà; venerdì sabato e domenica con la mamma;
lunedì e martedì con il papà; mercoledì, giovedì con la mamma;
venerdì sabato e domenica con il papà; lunedì e martedì con la mamma;
mercoledì e giovedì con il papà e così via;
Da settembre 2025 e con l'inizio del nuovo anno scolastico, il medesimo schema verrà attuato con il collocamento delle figlie anche presso l'abitazione che il padre avrà nel frattempo pagina 2 di 6 reperito. Eventuali cambiamenti nell'alternanza di cui sopra dovranno essere concordati tra le parti con adeguato anticipo.
In ogni caso i genitori si danno reciprocamente atto di considerare essenziale il reciproco rapporto genitoriale con le figlie e quindi sin da ora acconsentano che ciascuno possa partecipare ed essere presente (a prescindere dalla coincidenza con il proprio periodo di collocamento delle figlie) nei momenti ludici e/o creativi di regola organizzati dal condominio così come in circostanze analoghe (feste, gare, manifestazioni scolastiche, open day ecc).
4. I periodi di vacanze natalizie e pasquali dei genitori con le figlie saranno ripartiti prevedendo l'alternanza di anno in anno per il giorno di Natale e la Vigilia, nonché sull'ultimo dell'anno; per il successivo periodo di chiusura scolastica si riprenderà l'alternanza ordinaria;
idem per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. I ponti e le chiusure scolastiche seguiranno l'alternanza routinaria. I genitori avranno cura di garantirsi i medesimi tempi di permanenza e tempo libero con le figlie. Eventuali periodi di vacanza “extra” con le bambine potranno essere concordati tra i genitori, con adeguato anticipo di almeno due settimane e sempre avendo cura di garantirsi reciprocamente i medesimi tempi di permanenza con le minori, anche stabilendo recuperi successivi dei suddetti periodi.
5. Per le vacanze estive i ricorrenti stabiliscono che a luglio le bambine potranno continuare a trascorrere una settimana con la nonna materna;
ad agosto rimarranno due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro la fine di marzo;
solo per il corrente anno si potranno determinare entro maggio. Il padre, nel periodo tra giugno e luglio, potrà trascorrere con le figlie una settimana ulteriore rispetto a quelle previste per agosto, comunicando alla madre con anticipo di almeno due settimane l'individuazione della suddetta settimana.
6. Nel giorno del compleanno delle figlie, le Parti si impegnano a stabilire un tempo di condivisione con il papà e un tempo con la mamma;
il tutto come da piano genitoriale allegato al ricorso.
7. L'accompagnamento delle minori ad eventuali corsi sportivi/attività ludiche/visite mediche sarà a carico del genitore che le ha in gestione nella giornata di interesse. I genitori concordano nel prevedere che, allorquando un genitore eccezionalmente dovesse trovarsi impossibilitato a tenere le figlie nei giorni di sua competenza, chiederà all'altro di potersi occupare in sua assenza delle minori prima di rivolgersi a babysitter;
laddove sia indispensabile, i due ripartiranno al 50% i costi della babysitter.
8. Le decisioni relative alle future scuole ed all'educazione delle figlie verranno prese congiuntamente dai genitori, tenendo presente le inclinazioni, le esigenze e le preferenze delle medesime;
ogni altra questione di maggiore importanza per la vita delle minori (quali scelte di carattere educativo, medico, scolastico e religioso) sarà assunta sempre sulla base del comune accordo dei genitori. Le Parti concordano sin d'ora circa la frequentazione del catechismo da parte delle bambine. pagina 3 di 6 9. I genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso
Strutture e Professionisti da loro individuati concordemente e di condividere all'interno di tale percorso ogni scelta connessa all'inserimento della figura del loro eventuale nuovo partner nelle relazioni con le figlie.
10. I genitori provvederanno direttamente alle esigenze ordinarie delle figlie (vitto, abbigliamento, spese ordinarie per scuola, farmacia, etc…) nel tempo di permanenza con loro, avendo cura di effettuare a fine mese i dovuti conguagli delle spese sostenute da ciascuno così da garantirsi di provvedervi in eguale misura;
le spese straordinarie, previamente concordate laddove previsto in ossequio alle Linee Guida del Tribunale di Milano qui integralmente richiamate, saranno ripartite al 50% tra le Parti al netto degli eventuali rimborsi connessi a coperture assicurative offerte dal datore di lavoro, come , allo stato attuale i rimborsi offerti da
Regione Lombardia.
11. I ricorrenti divideranno al 50% le spese per utenze e conduzione dell'abitazione nella quale provvisoriamente si alternano (luce, gas, pulizie, rete vodafone, abbonamenti TV), mentre la Sig.ra osterrà da sola le spese condominiali ordinarie dell'abitazione. Pt_1
12. Le somme derivanti dal rimborso da parte della Regione Lombardia per spese mediche, scolastiche e centri estivi saranno a beneficio di entrambe le Parti che le destineranno alle esigenze e al mantenimento delle figlie;
idem per le detrazioni derivanti dalle spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra L'Assegno Unico Universale, Pt_1 attualmente percepito dalla moglie nella misura del 100%, sarà d'ora in avanti ripartito a metà tra i genitori.
13. La moglie corrisponderà al marito la somma di danaro omnicomprensiva di € 50.000,00 a tacitazione di ogni pretesa economica nei suoi confronti, con la seguente modalità: € 25.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed € 25.000,00 al 30/7/2025. La moglie, inoltre, a partire dal 1/1/2025 si fa carico interamente della rata del mutuo, con cancellazione della relativa garanzia a suo tempo rilasciata dal marito. Le Parti dichiarano di aver così regolato fra di loro ogni e qualsiasi pendenza economica relativa al rapporto tra le stesse intercorso.
- I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rinnovo o rilascio di documenti validi per l'espatrio anche per le figlie.
-Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.-
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 08 marzo 2014;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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