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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126/2022
T R A
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Gelso n.4, quale titolare della ditta individuale “Bimbi Belli di TO AN”, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Meglio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ischia alla via Osservatorio n. 40; Appellante
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Scotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M. Cervantes 55/27; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/5/2022 presso questa Corte territoriale ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 1164/2022, pubblicata in data 2/3/2022, con cui il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ha accolto la domanda di CP_1 condannando l'odierna appellante a corrisponderle la somma complessiva di euro 23.299,48, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché i due terzi delle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00, con attribuzione, compensando il restante terzo.
In primo grado la premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale “Bimbi CP_1
Belli di TO AN” dal 7.12.2013 al 26.12.2018 in qualità di commessa inquadrata al livello 5° del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario con contratto part-time, aveva dedotto di aver lavorato a tempo pieno espletando lavoro straordinario e di aver svolto mansioni superiori, senza ricevere adeguato compenso;
di non aver percepito la 13esima e 14esima mensilità, il TFR né una serie di altre voci contrattuali spettanti (indennità sostitutiva per riposi non goduti, ferie e festività, indennità una tantum per i rinnovi contrattuali, scatti di anzianità, premio di anzianità); di essere stata pagata come in busta paga;
di aver osservato dal 7.12.2013 al 26.12.2018 l'orario di lavoro analiticamente descritto in ricorso;
di aver sottoscritto con la datrice di lavoro in data 29.3.2019 presso la sede Confsal-Fed Agri di Ischia verbale di conciliazione accordandosi per il pagamento della somma di euro 5499,52, da versarsi entro e non oltre il 15.4.2019, che tuttavia non le era stata corrisposta.
Ciò premesso la lavoratrice, dedotta la risoluzione di diritto della conciliazione per scadenza del termine pattuito, aveva adito l'autorità giudiziaria e chiesto di: “accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta individuale “Bimbi Belli di TO AN” dal 7.12.2013 al 26.12.2018 con le modalità e nei termini di cui in narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di V livello del CCNL applicato o applicabile, Voglia condannare la sig.ra TO AN nella qualità di titolare e legale rapp.te della ditta Bimbi Belli di TO AN a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenza retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., la somma complessiva di euro 35.199,48, comprensiva di maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese e competenza professionali del presente giudizio oltre al rimborso delle spese general ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Costituito il contradditorio, , nel resistere alla domanda, ne aveva dedotto Parte_1
l'infondatezza. Aveva negato il proprio inadempimento, contestato la risoluzione di diritto della transazione del 29.3.2019 e rilevato, in ogni caso, la nullità della clausola sul termine vessatoria e priva di giusta causa. In via gradata, aveva esposto che dal 7.12.2013 sino al 27.7.2015 erano intercorsi tra le parti plurimi rapporti di lavoro part-time (per 24 ore settimanali) a tempo determinato e, solo successivamente, il 4.12.2015 la era stata assunta a tempo CP_1 indeterminato;
che la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni corrispondenti al 5° livello formalmente riconosciuto e rispettato l'orario di lavoro concordato;
aveva regolarmente fruito del riposo settimanale, goduto delle ferie permessi e festività e percepito quanto dovutole, anche per 13esima, 14esima mensilità e t.f.r., come indicato nelle buste paga. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, aveva eccepito in compensazione il proprio credito, nei confronti della di euro 11.900,00 per attrezzature e beni venduti alla stessa, comprovato CP_1 da assegni emessi dalla lavoratrice e non riscossi per difetto di provvista.
Con la sentenza gravata il Tribunale adito ha osservato che i conteggi allegati al ricorso erano sviluppati con riferimento al 5° livello del c.c.n.l. di categoria, corrispondente a quello riconosciuto in busta paga, a partire dalla data del 4.12.2015, ossia dalla formale assunzione a tempo indeterminato, ritenendo quindi superflua ogni valutazione in merito al pregresso rapporto di lavoro;
ha dato atto del mancato pagamento alla ricorrente delle somme pattuite in sede di conciliazione con consequenziale risoluzione dell'accordo transattivo, come espressamente previsto dalle parti;
ha escluso profili di nullità della transazione, avvenuta in sede cd. protetta con l'assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali, in maniera consapevole e con reciproche concessioni. Ha poi ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria svolta, lo svolgimento da parte della dell'orario di lavoro dettagliatamente indicato in ricorso, maggiore rispetto a quello CP_1 pattuito. Ritenuti i conteggi della istante correttamente sviluppati, detratta dal credito della ricorrente (di euro 35.199,48) la somma eccepita in compensazione dalla convenuta (euro 11.900,00), ha accertato il residuo credito della lavoratrice pari ad euro 23.299,48 e condannato TO AN al suo pagamento.
Avverso detta statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice. Ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 411 c.p.c. e art. 2113 c.c., ribadendo la validità del verbale di conciliazione per pagamento tempestivo, e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla consegna ed incasso degli assegni. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2753 c.c. per omessa valutazione delle dichiarazioni contenute nel verbale di conciliazione aventi natura confessoria stragiudiziale. Con il terzo motivo, ha eccepito l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni escussi, inidonee a comprovare lo svolgimento della prestazione in orario di lavoro diverso da quello indicato in busta paga. Con il quarto motivo ha contestato l'erroneità dei conteggi depositati che non rispecchiano né quanto emerso dall'istruttoria né l'orario di lavoro dichiarato nel medesimo ricorso. Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda proposta in primo grado dalla e in via gradata ha chiesto la rideterminazione della somma CP_1 dovuta all'attrice alla luce delle ore d lavoro effettivamente prestate come emerse dall'istruttoria. Vinte le spese, con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituita che con plurime CP_1 argomentazioni ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha insistito per la decadenza e risoluzione di diritto della transazione del 29.3.2019 per l'omesso pagamento della somma pattuita alla scadenza del 15.4.2019; ha condiviso le osservazioni del primo giudice sulle risultanze istruttorie e la correttezza dei conteggi ed eccepito la genericità dell'appello proposto in difetto del fondamentale requisito di specificità. Ha quindi chiesto in via preliminare e nel rito di dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in via definitiva e nel merito, rigettare il gravame con la piena conferma della sentenza appellata, vittoria di spese e distrazione.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta. Pertanto, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione, il collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che sono di seguito esposte.
1. L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16.11.2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2.Il primo motivo di appello concernente la risoluzione di diritto dell'accordo transattivo del 29.3.2019 è infondato.
La conciliazione citata, sottoscritta in sede sindacale in data 29.3.2019 ex art. 411 c.p.c. e art. 2113 c.c., (all. D, produzione della TO) prevede il pagamento, in favore di della CP_1 somma di euro 5499,52 a transazione e saldo definitivo di tutti i crediti rivendicati, da corrispondersi entro e non oltre la data del 15.4.2019. E' espressamente previsto che “il mancato rispetto dei termini della dilazione concessa sarà causa di decadenza ipso-jure ed ipso-facto della presente conciliazione con la relativa possibilità della lavoratrice di adire alle sedi CP_1 opportune per la tutela dei propri interessi, considerando le eventuali somme già incassate quali acconti sugli eventuali e/o maggiori crediti spettanti”. Nell'accordo è poi più volte evidenziato
“Il tutto fatto salvo il rispetto dei termini della dilazione concessa”.
Parte appellante sostiene che in data 29.3.2019, in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione, veniva consegnato alla lavoratrice un assegno di importo pari ad euro 6236,00, ossia la somma oggetto di transazione insieme a residuo di pregresso stipendio, ricevuto dalla ricorrente che poneva in calce alla copia dell'assegno la propria firma per ricevuta (all. E produzione TO). La ometteva di incassare l'assegno stesso nei 15 giorni dalla data CP_1 apposta su di esso (inserita dalla stessa lavoratrice), sicché l'odierna appellante, stante i rapporti amicali tra le parti, le consegnava due nuovi assegni dell'importo complessivo totale di quello precedente (ciascuno di euro 3118,00 datati, rispettivamente, 31.8.2019 e 30.9.2019; all. G produzione TO). Neanche questi due assegni sarebbero stati incassati dalla al solo fine CP_1 di contestare alla datrice di lavoro un preteso inadempimento, far dichiarare risolta la conciliazione raggiunta e poter lucrare in sede giudiziaria una cifra maggiore.
Questa ricostruzione è priva di riscontro probatorio.
In sede di libero interrogatorio (udienza del 29.9.2020) la ha dichiarato: “…in sede di CP_1 conciliazione mi era stato dato un assegno di euro €5.000,00 e qualcosa, poi appena l'ispettore del lavoro si è allontanato questo assegno mi è stato cambiato con altri due assegni postdatati, per una diversa cifra, maggiore, in quanto mancava anche il pagamento di uno stipendio. Io non ho incassato gli assegni in quanto era in corso una questione relativa alla cessione dell'azienda dove io lavoravo. Avevamo pattuito un importo di € 36.000,00 per la suddetta cessione. Io, successivamente mi sono resa conto che l'importo stabilito per la cessione d'azienda non era corretto e pertanto non ho pagato più questa somma. Gli assegni postdatati non li ho più incassati in quanto ho intrapreso il giudizio attualmente pendente. Per il resto mi riporto al ricorso”.
Il teste , marito di TO AN, sentito alla udienza del 15.9.2021, ha Testimone_1 dichiarato “… sono stato presente alla conciliazione intervenuta nel 2019 tra la e mia CP_1 moglie, ricordo che l'è stato dato un assegno di circa 6000 euro che la non incassò e, CP_1 pertanto, dopo circa 1 o 2 mesi, ci chiese di sostituire con altri due assegni che, per sua volontà, non sono stati incassati;
ero presente alla conciliazione in quanto si è svolta al negozio e mi trovavo lì”; ha poi rettificato che “la conciliazione è avvenuta presso l'ufficio sindacale di cui non ricordo l'indirizzo; i secondi assegni sono stati consegnati in negozio”. Dalla documentazione in atti risulta copia – sottoscritta dalla – dell'assegno di euro CP_1
6236,00, privo di data, nonché copia dei due assegni, ciascuno dell'importo di euro 3118,00 datati 31.8.2019 e 30.9.2019, quindi con data successiva al termine di pagamento pattuito in sede transattiva (15.4.2019).
Premessa la dubbia attendibilità del teste (sia per la rettifica, dietro indicazione del Tes_1 giudice, della propria dichiarazione in ordine al luogo della conciliazione, sia per il legame matrimoniale con la appellante), appare inverosimile che la dopo aver lei stessa apposto la CP_1 data al primo assegno di euro 6236,00, abbia poi omesso di incassarlo nei 15 giorni successivi. Peraltro, la TO non spiega perché il primo assegno sia stato emesso con la data in bianco e perché sia stato poi sostituito con due assegni (anziché un unico assegno) postdatati ed uno con data successiva all'altro. Né le allegazioni dell'appellante sul punto sono fornite di supporto probatorio. L'assegno di euro 6236,00 è privo di data, così come priva di data è la copia dello stesso sottoscritta dalla (all. E). In atti vi sono i due assegni postdatati (31.8.2019 e CP_1
30.9.2019; all. G) la cui data è successiva al termine di pagamento (15.4.2019) previsto nella conciliazione.
Essendo pacifico che neanche i predetti due assegni sono stati riscossi dalla lavoratrice, a prescindere dalle ragioni alla base del mancato incasso, risulta all'evidenza che alla scadenza pattuita (15.4.2019) non aveva adempiuto alla obbligazione a suo carico di CP_2 pagamento, in favore della della somma di euro 5499,52. Né l'appellante ha dimostrato di CP_1 aver offerto alla lavoratrice il pagamento dell'importo predetto entro la scadenza (essendo - come già osservato – il primo assegno privo di data ed i successivi due assegni con data posteriore al termine pattuito) né che l'omesso pagamento fosse addebitabile esclusivamente alla CP_1
Si condividono sul punto le argomentazioni della appellata, accolte dal primo giudice, circa la decadenza e risoluzione di diritto della conciliazione del 29.3.2019, con conseguente diritto della lavoratrice di adire l'autorità giudiziaria.
3. Nel merito, oggetto di domanda è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e TO AN dal 7.12.2013 al 26.12.2018, data delle dimissioni volontarie della CP_1 lavoratrice, presso il negozio “Bimbi Belli di AN TO” gestito dalla odierna appellante, con mansioni di commessa e inquadramento al 5° livello del c.c.n.l. di categoria, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze economiche per lavoro supplementare/straordinario, mensilità aggiuntive, t.f.r. e altre voci retributive.
Il collegio ritiene che i rilievi dell'appellante relativi alle carenze istruttorie, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili. La non ha offerto convincente ed CP_1 adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che la lavoratrice aveva prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze di sin dal 7.12.2013 e che l'effettivo orario di lavoro eccedeva CP_2 quello contrattuale.
Nel ricorso introduttivo la lavoratrice aveva dedotto di aver lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.12.2013. Nel verbale di conciliazione del 29.3.2019 (all. D, produzione della TO) aveva in realtà riconosciuto di aver prestato la propria opera lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta individuale dal 7.12.2013 al Controparte_3
27.7.2015 sulla base di rapporti di lavoro a tempo determinato, poi assunta a tempo indeterminato dal 4.12.2015. Come osservato dal primo giudice, peraltro, i conteggi allegati al ricorso si riferiscono al periodo dal 4.12.2015 alla data delle dimissioni volontarie (26.12.2018) di modo che resta superfluo l'accertamento circa la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro tra le parti. Le predette statuizioni contenute nella sentenza non sono state oggetto di gravame sicché sulle stesse si è formato il giudicato.
Parimenti è a dirsi in ordine all'espletamento di mansioni superiori. Per un verso, la lavoratrice ha sostenuto di aver svolto mansioni riconducibili al 5° livello, corrispondente all'inquadramento formalmente riconosciutele;
per l'altro, nei conteggi non risultano differenze retributive richieste a tale titolo. Anche la suddetta questione – risolta come da pronuncia del primo giudice – non è stata oggetto di censura, essendo ormai coperta da giudicato e divenuta incontestabile.
Per quanto riguarda il periodo oggetto di causa (dalla formale assunzione a tempo indeterminato del 4.12.2015 alle dimissioni volontarie del 26.12.2018), la ha dedotto di aver osservato il CP_1 seguente orario di lavoro: per sei giorni la settimana nei mesi di gennaio, febbraio e marzo con orario 16:30 – 20:30; mese di aprile 16:30 – 21:00; maggio 16:30 – 21:30; giugno 16:30 – 23:00; luglio e agosto 16:30 – 23:30; settembre 16:30 – 23:00; ottobre 16:30-22:30; novembre 16:30- 21:00; dicembre 16:30-21:00; nonché tutte le domeniche intera giornata, solo per due mesi l'anno chiusura domenicale.
Dalle allegazioni della appellante e dalla documentazione prodotta (buste paga, comunicazioni Unilav) risulta invece un orario di lavoro part-time di 24 ore settimanali, articolato su 6 giorni a settimana.
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Parimenti, in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute (e lo stesso vale per i permessi) il lavoratore che agisce “deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (così Cass., Ordinanza n. 7696 del 2020; v. anche Cass. n. 22751/2004; n. 26985/2009; n. 8521/2015 e in tema di permessi Cass. n. 9599/2013).
Ad avviso dell'odierna appellata i testi escussi (in particolare di e Tes_2 Controparte_4
avrebbero pienamente confermato la prestazione di lavoro con l'orario Controparte_5 indicato in ricorso maggiore rispetto a quello (part-time) formalmente pattuito per l'intero periodo di causa.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo. Occorre premettere che la stessa lavoratrice ha affermato di aver lavorato solo il pomeriggio, osservando un orario a tempo parziale, quantomeno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo (con orario dedotto dalle 16:30 alle 20:30) e nei mesi di aprile, novembre e dicembre (con orario dedotto dalle 16:30 alle 21:00). Nei mesi estivi (tra giugno e settembre) iniziava a lavorare sempre alle 16:30, prolungandosi fino alle 23:00 o 23:30. Sul lavoro domenicale la ha dedotto CP_1 genericamente di aver lavorato l'intera giornata, salvo due mesi all'anno di chiusura domenicale, senza indicazione analitica dell'orario e dei mesi di lavoro.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta, ripetuta e costante dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto e, legati alla CP_1 per motivi affettivi e/o familiari, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione con la stessa. Se interni al contesto lavorativo (colleghi di lavoro), hanno fornito informazioni incomplete, imprecise e limitate ad un circoscritto periodo temporale.
Il teste di (sentito alla udienza del 16.2.2021), fidanzato della Tes_2 Controparte_4 ricorrente dal 2012, ha dichiarato: “…sono a conoscenza del rapporto di lavoro con la società convenuta;
la ricorrente ha lavorato dalla fine del 2013 svolgendo mansioni di commessa e di responsabile del negozio … L'orario di lavoro era dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 sino alle 21,30
o 23,30, a seconda delle stagioni;
preciso che nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto e buona parte di settembre) il negozio chiudeva alle 23.30 ed anche oltre. Tale orario di lavoro era osservato per sei giorni su sette, incluso il sabato e la domenica. Preciso che l'orario di chiusura dopo l'alta stagione andava mano mano diminuendo sino ad arrivare alle 21/21.30. A novembre si chiudeva alle 21, nel periodo di Natale, che era più lavorativo, il negozio chiudeva alle 21.30. L'orario di chiusura era variabile a seconda dei turisti presenti. La ricorrente riceveva busta paga;
lo stipendio era corrisposto dapprima in contanti e poi con bonifico ed era sempre pagato in ritardo. Tanto so in quanto me lo riferiva e poi conosco i suoi movimenti bancari … la ricorrente aveva le chiavi del negozio e provvedeva sempre a chiudere il negozio;
io spesso andavo a prenderla e l'ho vista chiudere la porta del negozio … la domenica così come il sabato ha lavorato per l'intera giornata ad eccezione dei mesi in cui la domenica il negozio era chiuso;
raramente ho visto la signora TO AN all'interno del negozio;
spesso ho accompagnato la ricorrente al lavoro la mattina;
preciso che la stessa i primi anni (2014-2015) lavorava sempre la mattina e successivamente lavorava la mattina nelle giornate del sabato e della domenica, mentre nel resto della settimana solo quando i proprietari non potevano sostituirla. Pertanto dal 2015 il turno ordinario della ricorrente era pomeridiano e nelle giornate del sabato e della domenica per l'intera giornata;
i mesi invernali, da metà gennaio a metà marzo ribadisco che il negozio era chiuso la domenica;
le ferie erano godute dalla nel mese di novembre ed un anno a febbraio”. CP_1
Queste dichiarazioni non consentono di ritenere soddisfatto l'onere della prova sul lavoro straordinario, atteso che, nonostante le dichiarazioni circostanziate, i fatti di causa non sono oggetto di percezione diretta e continuativa, ma sono appresi de relato dalla ovvero per CP_1 averla vista sporadicamente sul posto di lavoro. In ogni caso, il teste è estraneo all'ambiente lavorativo e non è in grado di riferire circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione. E' inoltre legato alla dal vincolo matrimoniale e ciò incide sulla sua attendibilità. CP_1
La teste (escussa alla udienza del 15.9.2021), amica della ricorrente e sua Controparte_5 collega di lavoro per un breve periodo, ha affermato: “Conosco la ricorrente da molti anni e la stessa mi ha presentato al sig. per farmi lavorare presso il negozio Bimbi Belli;
Testimone_3 precisamente ho lavorato nell'estate 2018 a giugno, luglio, agosto e settembre con lo stesso turno della poi ho cambiato turno e ho lavorato fino a febbraio, marzo 2019; durante l'estate il CP_1 negozio apriva alle 16:30, io iniziavo a lavorare alle 18 e lavoravo fino alla chiusura, alle ore 23:30; la ricorrente iniziava a lavorare alle 16:30 e restava fino alla chiusura delle 23:30; questo turno di lavoro era quello che osservavamo dal lunedì al sabato;
la domenica lavorava CP_1
l'intera giornata cioè la mattina dalle 09 alle 13 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 23:30; io lavoravo la domenica, solo nel pomeriggio, al medesimo orario di cui ho detto;
sono a conoscenza del fatto che il rapporto di lavoro della ricorrente era iniziato già nel 2013, è solo cambiato l'orario: dal 2013 al 2016 lavorava mattina e pomeriggio, dal 2016, in poi, solo il pomeriggio con l'orario che ho detto e la domenica per l'intera giornata;
faccio presente che, talvolta, anche nella giornata del sabato, lavorava la mattina;
tanto so in quanto sono amica della ricorrente che è fidanzata con un mio cugino;
faccio presente che io abito a Casamicciola e, comunque, nel corso degli anni, è capitato che mi sia recata al negozio che si trova ad Ischia Porto;
… la ricorrente era in possesso delle chiavi del negozio;
nel periodo invernale il negozio era aperto nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30, l'orario serale si prolungava man mano che si avvicinava la stagione estiva;
il negozio era chiuso la domenica solo un mese all'anno, mi pare fosse il mese di febbraio o marzo;
negli anni precedenti al mio rapporto di lavoro, in media, mi recavo al negozio una volta a settimana;
per quanto ricordo la ricorrente godeva di 15 giorni di ferie all'anno; per quanto so il rapporto della ricorrente non ha avuto interruzioni e si è svolto in modo continuativo”. Anche questa teste riferisce fatti oggetto di conoscenza indiretta, appresi de relato dai racconti della e/o grazie CP_1 alla frequentazione amicale della stessa. La ha lavorato insieme alla odierna CP_5 appellata ma solo dal giugno 2018 (poi a dicembre 2018 la si dimette) e peraltro con turni CP_1 di lavoro non sempre coincidenti (in estate dalle 18:00 e la domenica solo nel pomeriggio). Anche questa teste è legata alla da un rapporto amicale ed affettivo che la scia dubitare della sua CP_1 piena credibilità.
Gli elementi forniti sull'orario di lavoro dai testi di e sono indiziari Tes_2 CP_4 CP_5
e non decisivi, insufficienti a dimostrare l'espletamento di lavoro straordinario con continuità nell'intero periodo in esame (da dicembre 2015 a dicembre 2018). Gli stessi testimoni raccontano fatti che sono smentiti dalle restanti risultanze istruttorie (cfr. di seguito le dichiarazioni dei testi verbale di conciliazione del 29.3.2019, buste paga e modelli Unilav) e rendono Tes_1 Tes_4 dichiarazioni in parte contrastanti con le stesse allegazioni della ricorrente (ad es. sul lavoro continuativo sin dal 2013, mentre la ha riconosciuto di aver lavorato prima del dicembre CP_1
2015 in forza di contratti a tempo determinato, cfr. conciliazione del 29.3.2019; sull'orario di lavoro del sabato per l'intera giornata, anche la mattina, mentre la ha dedotto di aver CP_1 lavorato il sabato, come gli altri giorni infrasettimanali, nel pomeriggio dalle 16:30 e solo la domenica per l'intera giornata, senza peraltro specificare l'orario, che è stato invece analiticamente descritto dai testimoni).
(sentito alla udienza del 15.9.2021), marito della TO, ha riferito di essere Testimone_3 elettricista e di non collaborare alla gestione del negozio;
frequentava il negozio quando portava dalla TO la loro figlia piccola. Ha dichiarato “conosco la ricorrente che ha lavorato al negozio dal 2015 al 2018 con contratto di lavoro part-time e, pertanto, lavorava 4 ore al giorno, di solito, il pomeriggio;
oltre la ricorrente nel negozio lavorava solo mia moglie;
non ci sono mai state altre dipendenti;
il negozio, nel periodo invernale, era aperto dalle 16:30 alle 20:30, mentre nel periodo estivo di alta stagione apriva alle 18 e chiudeva alle 22; in ogni caso, se anche il negozio chiudeva più tardi, la effettuava sempre il suo orario di lavoro di 4 ore giornaliere;
… la domenica il CP_1 negozio era sempre chiuso, quando è stato aperto ci lavorava solo mia moglie;
il negozio è sempre stato chiuso nei giorni festivi;
la ricorrente ha usufruito regolarmente delle ferie mi pare nel mese di febbraio o di novembre…”. Le circostanze descritte relative all'orario di lavoro della CP_1 seppure dettagliate, sono apprese indirettamente dai racconti della moglie o per la Parte_1 frequentazione meramente sporadica e occasionale del negozio. Inoltre, il vincolo matrimoniale con la TO e le dichiarazioni contraddittorie e confuse relative alla conciliazione del 29.3.2019 e agli assegni (vd. sopra) avvalorano le osservazioni del primo giudice sulla inattendibilità del
Tes_1
Neanche la testimonianza di (udienza del 16.2.2021), cliente del negozio e Tes_5 conoscente della TO, è significativa e rilevante. La teste ha raccontato “… ho conosciuto la sig.ra che era presente al negozio il pomeriggio;
io l'ho vista lavorare dal 2015 al 2018; CP_1 normalmente mi recavo al negozio nel pomeriggio e mi pare che aprisse alle 16,30; non so a che ora chiudesse perché normalmente mi recavo con mio figlio piccolo a passeggiare lì intorno nel primo pomeriggio, intorno alle 16,00-16,30; la ricorrente lavorava come commessa … non ricordo di essere andata al negozio la domenica, quindi nulla so al riguardo;
poche volte mi è capitato di passare al negozio la mattina e non ho trovato la ricorrente…”. Anche questa teste ha avuto conoscenza episodica e saltuaria dei fatti di causa, inidonea ad individuare in modo certo e preciso l'orario di lavoro osservato dalla con continuità durante l'intero periodo di causa. CP_1
Le dichiarazioni del e della poco credibile il primo ed imprecisa la seconda, Tes_1 Tes_4 peraltro, supportano gli assunti di parte appellante in ordine alla prestazione lavorativa a tempo parziale, articolata dal lunedì al sabato, solo nel pomeriggio, con esclusione della domenica. Con ciò confermando il quadro probatorio incerto e non univoco.
Sulle ferie le circostanze riferite sono generiche ed incomplete (secondo la Parte_2 ne fruiva il mese di novembre o a febbraio, mentre la dichiara genericamente CP_1 CP_5 che ne godeva per 15 giorni all'anno). Inoltre, nulla i testi sono stati in grado di raccontare sulla fruizione dei permessi e delle festività.
Per concludere, nulla di univoco, attendibile e completo - per il periodo in cui il rapporto si è svolto secondo il formale inquadramento - è stato riferito in relazione alla quantità di lavoro supplementare/straordinario asseritamente prestato, né sul lavoro domenicale, sui riposi, ferie, permessi e festività non goduti.
Per quanto riguarda gli emolumenti per il lavoro ordinario, la 13esima e 14esima mensilità e il t.f.r., la appellante ha prodotto le buste paga sottoscritte per ricevuta dalla lavoratrice a riprova dei pagamenti (cfr. sul t.f.r. busta paga all. F e sulle mensilità aggiuntive le buste paga di giugno e dicembre, all. B, produzione della TO). La stessa ha riferito di essere stata pagata come CP_1 da buste paga.
Sulle restanti voci retributive rivendicate (indennità “una tantum”, scatti e premio di anzianità) si tratta di istituti di natura tipicamente contrattuale che, secondo la appellante, sarebbero inapplicabili nella specie, trattandosi di datore di lavoro non aderente ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento.
E' orientamento consolidato della S.C. che “I contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto” (Cass. 8/6/2022 n. 18537; Cass. 30/12/2021, n. 42001; Cass. 29/10/2013 n. 24336). Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni della TO circa l'omessa iscrizione delle parti alle associazioni sindacali stipulanti, la lavoratrice nulla ha contestato, né ha dedotto o provato alcunché sull'adesione esplicita o implicita delle parti alla disciplina collettiva.
Per le ragioni descritti, che assorbono gli ulteriori motivi di censura proposti dalla appellante, il gravame va accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda proposta in primo grado da . CP_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
- condanna al pagamento, in favore della appellante, delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, che liquida in euro 2738,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126/2022
T R A
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Gelso n.4, quale titolare della ditta individuale “Bimbi Belli di TO AN”, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Meglio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Ischia alla via Osservatorio n. 40; Appellante
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Scotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M. Cervantes 55/27; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/5/2022 presso questa Corte territoriale ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 1164/2022, pubblicata in data 2/3/2022, con cui il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro ha accolto la domanda di CP_1 condannando l'odierna appellante a corrisponderle la somma complessiva di euro 23.299,48, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo, nonché i due terzi delle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00, con attribuzione, compensando il restante terzo.
In primo grado la premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale “Bimbi CP_1
Belli di TO AN” dal 7.12.2013 al 26.12.2018 in qualità di commessa inquadrata al livello 5° del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del terziario con contratto part-time, aveva dedotto di aver lavorato a tempo pieno espletando lavoro straordinario e di aver svolto mansioni superiori, senza ricevere adeguato compenso;
di non aver percepito la 13esima e 14esima mensilità, il TFR né una serie di altre voci contrattuali spettanti (indennità sostitutiva per riposi non goduti, ferie e festività, indennità una tantum per i rinnovi contrattuali, scatti di anzianità, premio di anzianità); di essere stata pagata come in busta paga;
di aver osservato dal 7.12.2013 al 26.12.2018 l'orario di lavoro analiticamente descritto in ricorso;
di aver sottoscritto con la datrice di lavoro in data 29.3.2019 presso la sede Confsal-Fed Agri di Ischia verbale di conciliazione accordandosi per il pagamento della somma di euro 5499,52, da versarsi entro e non oltre il 15.4.2019, che tuttavia non le era stata corrisposta.
Ciò premesso la lavoratrice, dedotta la risoluzione di diritto della conciliazione per scadenza del termine pattuito, aveva adito l'autorità giudiziaria e chiesto di: “accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta individuale “Bimbi Belli di TO AN” dal 7.12.2013 al 26.12.2018 con le modalità e nei termini di cui in narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di V livello del CCNL applicato o applicabile, Voglia condannare la sig.ra TO AN nella qualità di titolare e legale rapp.te della ditta Bimbi Belli di TO AN a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenza retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., la somma complessiva di euro 35.199,48, comprensiva di maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese e competenza professionali del presente giudizio oltre al rimborso delle spese general ed accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Costituito il contradditorio, , nel resistere alla domanda, ne aveva dedotto Parte_1
l'infondatezza. Aveva negato il proprio inadempimento, contestato la risoluzione di diritto della transazione del 29.3.2019 e rilevato, in ogni caso, la nullità della clausola sul termine vessatoria e priva di giusta causa. In via gradata, aveva esposto che dal 7.12.2013 sino al 27.7.2015 erano intercorsi tra le parti plurimi rapporti di lavoro part-time (per 24 ore settimanali) a tempo determinato e, solo successivamente, il 4.12.2015 la era stata assunta a tempo CP_1 indeterminato;
che la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni corrispondenti al 5° livello formalmente riconosciuto e rispettato l'orario di lavoro concordato;
aveva regolarmente fruito del riposo settimanale, goduto delle ferie permessi e festività e percepito quanto dovutole, anche per 13esima, 14esima mensilità e t.f.r., come indicato nelle buste paga. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, aveva eccepito in compensazione il proprio credito, nei confronti della di euro 11.900,00 per attrezzature e beni venduti alla stessa, comprovato CP_1 da assegni emessi dalla lavoratrice e non riscossi per difetto di provvista.
Con la sentenza gravata il Tribunale adito ha osservato che i conteggi allegati al ricorso erano sviluppati con riferimento al 5° livello del c.c.n.l. di categoria, corrispondente a quello riconosciuto in busta paga, a partire dalla data del 4.12.2015, ossia dalla formale assunzione a tempo indeterminato, ritenendo quindi superflua ogni valutazione in merito al pregresso rapporto di lavoro;
ha dato atto del mancato pagamento alla ricorrente delle somme pattuite in sede di conciliazione con consequenziale risoluzione dell'accordo transattivo, come espressamente previsto dalle parti;
ha escluso profili di nullità della transazione, avvenuta in sede cd. protetta con l'assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali, in maniera consapevole e con reciproche concessioni. Ha poi ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria svolta, lo svolgimento da parte della dell'orario di lavoro dettagliatamente indicato in ricorso, maggiore rispetto a quello CP_1 pattuito. Ritenuti i conteggi della istante correttamente sviluppati, detratta dal credito della ricorrente (di euro 35.199,48) la somma eccepita in compensazione dalla convenuta (euro 11.900,00), ha accertato il residuo credito della lavoratrice pari ad euro 23.299,48 e condannato TO AN al suo pagamento.
Avverso detta statuizione è insorta l'odierna appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice. Ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 411 c.p.c. e art. 2113 c.c., ribadendo la validità del verbale di conciliazione per pagamento tempestivo, e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla consegna ed incasso degli assegni. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2753 c.c. per omessa valutazione delle dichiarazioni contenute nel verbale di conciliazione aventi natura confessoria stragiudiziale. Con il terzo motivo, ha eccepito l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni escussi, inidonee a comprovare lo svolgimento della prestazione in orario di lavoro diverso da quello indicato in busta paga. Con il quarto motivo ha contestato l'erroneità dei conteggi depositati che non rispecchiano né quanto emerso dall'istruttoria né l'orario di lavoro dichiarato nel medesimo ricorso. Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda proposta in primo grado dalla e in via gradata ha chiesto la rideterminazione della somma CP_1 dovuta all'attrice alla luce delle ore d lavoro effettivamente prestate come emerse dall'istruttoria. Vinte le spese, con attribuzione.
Instaurato nuovamente il contradditorio, si è costituita che con plurime CP_1 argomentazioni ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. Ha insistito per la decadenza e risoluzione di diritto della transazione del 29.3.2019 per l'omesso pagamento della somma pattuita alla scadenza del 15.4.2019; ha condiviso le osservazioni del primo giudice sulle risultanze istruttorie e la correttezza dei conteggi ed eccepito la genericità dell'appello proposto in difetto del fondamentale requisito di specificità. Ha quindi chiesto in via preliminare e nel rito di dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in via definitiva e nel merito, rigettare il gravame con la piena conferma della sentenza appellata, vittoria di spese e distrazione.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta. Pertanto, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note di trattazione, il collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che sono di seguito esposte.
1. L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16.11.2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2.Il primo motivo di appello concernente la risoluzione di diritto dell'accordo transattivo del 29.3.2019 è infondato.
La conciliazione citata, sottoscritta in sede sindacale in data 29.3.2019 ex art. 411 c.p.c. e art. 2113 c.c., (all. D, produzione della TO) prevede il pagamento, in favore di della CP_1 somma di euro 5499,52 a transazione e saldo definitivo di tutti i crediti rivendicati, da corrispondersi entro e non oltre la data del 15.4.2019. E' espressamente previsto che “il mancato rispetto dei termini della dilazione concessa sarà causa di decadenza ipso-jure ed ipso-facto della presente conciliazione con la relativa possibilità della lavoratrice di adire alle sedi CP_1 opportune per la tutela dei propri interessi, considerando le eventuali somme già incassate quali acconti sugli eventuali e/o maggiori crediti spettanti”. Nell'accordo è poi più volte evidenziato
“Il tutto fatto salvo il rispetto dei termini della dilazione concessa”.
Parte appellante sostiene che in data 29.3.2019, in sede di sottoscrizione del verbale di conciliazione, veniva consegnato alla lavoratrice un assegno di importo pari ad euro 6236,00, ossia la somma oggetto di transazione insieme a residuo di pregresso stipendio, ricevuto dalla ricorrente che poneva in calce alla copia dell'assegno la propria firma per ricevuta (all. E produzione TO). La ometteva di incassare l'assegno stesso nei 15 giorni dalla data CP_1 apposta su di esso (inserita dalla stessa lavoratrice), sicché l'odierna appellante, stante i rapporti amicali tra le parti, le consegnava due nuovi assegni dell'importo complessivo totale di quello precedente (ciascuno di euro 3118,00 datati, rispettivamente, 31.8.2019 e 30.9.2019; all. G produzione TO). Neanche questi due assegni sarebbero stati incassati dalla al solo fine CP_1 di contestare alla datrice di lavoro un preteso inadempimento, far dichiarare risolta la conciliazione raggiunta e poter lucrare in sede giudiziaria una cifra maggiore.
Questa ricostruzione è priva di riscontro probatorio.
In sede di libero interrogatorio (udienza del 29.9.2020) la ha dichiarato: “…in sede di CP_1 conciliazione mi era stato dato un assegno di euro €5.000,00 e qualcosa, poi appena l'ispettore del lavoro si è allontanato questo assegno mi è stato cambiato con altri due assegni postdatati, per una diversa cifra, maggiore, in quanto mancava anche il pagamento di uno stipendio. Io non ho incassato gli assegni in quanto era in corso una questione relativa alla cessione dell'azienda dove io lavoravo. Avevamo pattuito un importo di € 36.000,00 per la suddetta cessione. Io, successivamente mi sono resa conto che l'importo stabilito per la cessione d'azienda non era corretto e pertanto non ho pagato più questa somma. Gli assegni postdatati non li ho più incassati in quanto ho intrapreso il giudizio attualmente pendente. Per il resto mi riporto al ricorso”.
Il teste , marito di TO AN, sentito alla udienza del 15.9.2021, ha Testimone_1 dichiarato “… sono stato presente alla conciliazione intervenuta nel 2019 tra la e mia CP_1 moglie, ricordo che l'è stato dato un assegno di circa 6000 euro che la non incassò e, CP_1 pertanto, dopo circa 1 o 2 mesi, ci chiese di sostituire con altri due assegni che, per sua volontà, non sono stati incassati;
ero presente alla conciliazione in quanto si è svolta al negozio e mi trovavo lì”; ha poi rettificato che “la conciliazione è avvenuta presso l'ufficio sindacale di cui non ricordo l'indirizzo; i secondi assegni sono stati consegnati in negozio”. Dalla documentazione in atti risulta copia – sottoscritta dalla – dell'assegno di euro CP_1
6236,00, privo di data, nonché copia dei due assegni, ciascuno dell'importo di euro 3118,00 datati 31.8.2019 e 30.9.2019, quindi con data successiva al termine di pagamento pattuito in sede transattiva (15.4.2019).
Premessa la dubbia attendibilità del teste (sia per la rettifica, dietro indicazione del Tes_1 giudice, della propria dichiarazione in ordine al luogo della conciliazione, sia per il legame matrimoniale con la appellante), appare inverosimile che la dopo aver lei stessa apposto la CP_1 data al primo assegno di euro 6236,00, abbia poi omesso di incassarlo nei 15 giorni successivi. Peraltro, la TO non spiega perché il primo assegno sia stato emesso con la data in bianco e perché sia stato poi sostituito con due assegni (anziché un unico assegno) postdatati ed uno con data successiva all'altro. Né le allegazioni dell'appellante sul punto sono fornite di supporto probatorio. L'assegno di euro 6236,00 è privo di data, così come priva di data è la copia dello stesso sottoscritta dalla (all. E). In atti vi sono i due assegni postdatati (31.8.2019 e CP_1
30.9.2019; all. G) la cui data è successiva al termine di pagamento (15.4.2019) previsto nella conciliazione.
Essendo pacifico che neanche i predetti due assegni sono stati riscossi dalla lavoratrice, a prescindere dalle ragioni alla base del mancato incasso, risulta all'evidenza che alla scadenza pattuita (15.4.2019) non aveva adempiuto alla obbligazione a suo carico di CP_2 pagamento, in favore della della somma di euro 5499,52. Né l'appellante ha dimostrato di CP_1 aver offerto alla lavoratrice il pagamento dell'importo predetto entro la scadenza (essendo - come già osservato – il primo assegno privo di data ed i successivi due assegni con data posteriore al termine pattuito) né che l'omesso pagamento fosse addebitabile esclusivamente alla CP_1
Si condividono sul punto le argomentazioni della appellata, accolte dal primo giudice, circa la decadenza e risoluzione di diritto della conciliazione del 29.3.2019, con conseguente diritto della lavoratrice di adire l'autorità giudiziaria.
3. Nel merito, oggetto di domanda è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e TO AN dal 7.12.2013 al 26.12.2018, data delle dimissioni volontarie della CP_1 lavoratrice, presso il negozio “Bimbi Belli di AN TO” gestito dalla odierna appellante, con mansioni di commessa e inquadramento al 5° livello del c.c.n.l. di categoria, e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze economiche per lavoro supplementare/straordinario, mensilità aggiuntive, t.f.r. e altre voci retributive.
Il collegio ritiene che i rilievi dell'appellante relativi alle carenze istruttorie, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili. La non ha offerto convincente ed CP_1 adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che la lavoratrice aveva prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze di sin dal 7.12.2013 e che l'effettivo orario di lavoro eccedeva CP_2 quello contrattuale.
Nel ricorso introduttivo la lavoratrice aveva dedotto di aver lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7.12.2013. Nel verbale di conciliazione del 29.3.2019 (all. D, produzione della TO) aveva in realtà riconosciuto di aver prestato la propria opera lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta individuale dal 7.12.2013 al Controparte_3
27.7.2015 sulla base di rapporti di lavoro a tempo determinato, poi assunta a tempo indeterminato dal 4.12.2015. Come osservato dal primo giudice, peraltro, i conteggi allegati al ricorso si riferiscono al periodo dal 4.12.2015 alla data delle dimissioni volontarie (26.12.2018) di modo che resta superfluo l'accertamento circa la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro tra le parti. Le predette statuizioni contenute nella sentenza non sono state oggetto di gravame sicché sulle stesse si è formato il giudicato.
Parimenti è a dirsi in ordine all'espletamento di mansioni superiori. Per un verso, la lavoratrice ha sostenuto di aver svolto mansioni riconducibili al 5° livello, corrispondente all'inquadramento formalmente riconosciutele;
per l'altro, nei conteggi non risultano differenze retributive richieste a tale titolo. Anche la suddetta questione – risolta come da pronuncia del primo giudice – non è stata oggetto di censura, essendo ormai coperta da giudicato e divenuta incontestabile.
Per quanto riguarda il periodo oggetto di causa (dalla formale assunzione a tempo indeterminato del 4.12.2015 alle dimissioni volontarie del 26.12.2018), la ha dedotto di aver osservato il CP_1 seguente orario di lavoro: per sei giorni la settimana nei mesi di gennaio, febbraio e marzo con orario 16:30 – 20:30; mese di aprile 16:30 – 21:00; maggio 16:30 – 21:30; giugno 16:30 – 23:00; luglio e agosto 16:30 – 23:30; settembre 16:30 – 23:00; ottobre 16:30-22:30; novembre 16:30- 21:00; dicembre 16:30-21:00; nonché tutte le domeniche intera giornata, solo per due mesi l'anno chiusura domenicale.
Dalle allegazioni della appellante e dalla documentazione prodotta (buste paga, comunicazioni Unilav) risulta invece un orario di lavoro part-time di 24 ore settimanali, articolato su 6 giorni a settimana.
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Parimenti, in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute (e lo stesso vale per i permessi) il lavoratore che agisce “deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (così Cass., Ordinanza n. 7696 del 2020; v. anche Cass. n. 22751/2004; n. 26985/2009; n. 8521/2015 e in tema di permessi Cass. n. 9599/2013).
Ad avviso dell'odierna appellata i testi escussi (in particolare di e Tes_2 Controparte_4
avrebbero pienamente confermato la prestazione di lavoro con l'orario Controparte_5 indicato in ricorso maggiore rispetto a quello (part-time) formalmente pattuito per l'intero periodo di causa.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo. Occorre premettere che la stessa lavoratrice ha affermato di aver lavorato solo il pomeriggio, osservando un orario a tempo parziale, quantomeno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo (con orario dedotto dalle 16:30 alle 20:30) e nei mesi di aprile, novembre e dicembre (con orario dedotto dalle 16:30 alle 21:00). Nei mesi estivi (tra giugno e settembre) iniziava a lavorare sempre alle 16:30, prolungandosi fino alle 23:00 o 23:30. Sul lavoro domenicale la ha dedotto CP_1 genericamente di aver lavorato l'intera giornata, salvo due mesi all'anno di chiusura domenicale, senza indicazione analitica dell'orario e dei mesi di lavoro.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta, ripetuta e costante dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto e, legati alla CP_1 per motivi affettivi e/o familiari, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione con la stessa. Se interni al contesto lavorativo (colleghi di lavoro), hanno fornito informazioni incomplete, imprecise e limitate ad un circoscritto periodo temporale.
Il teste di (sentito alla udienza del 16.2.2021), fidanzato della Tes_2 Controparte_4 ricorrente dal 2012, ha dichiarato: “…sono a conoscenza del rapporto di lavoro con la società convenuta;
la ricorrente ha lavorato dalla fine del 2013 svolgendo mansioni di commessa e di responsabile del negozio … L'orario di lavoro era dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,30 sino alle 21,30
o 23,30, a seconda delle stagioni;
preciso che nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto e buona parte di settembre) il negozio chiudeva alle 23.30 ed anche oltre. Tale orario di lavoro era osservato per sei giorni su sette, incluso il sabato e la domenica. Preciso che l'orario di chiusura dopo l'alta stagione andava mano mano diminuendo sino ad arrivare alle 21/21.30. A novembre si chiudeva alle 21, nel periodo di Natale, che era più lavorativo, il negozio chiudeva alle 21.30. L'orario di chiusura era variabile a seconda dei turisti presenti. La ricorrente riceveva busta paga;
lo stipendio era corrisposto dapprima in contanti e poi con bonifico ed era sempre pagato in ritardo. Tanto so in quanto me lo riferiva e poi conosco i suoi movimenti bancari … la ricorrente aveva le chiavi del negozio e provvedeva sempre a chiudere il negozio;
io spesso andavo a prenderla e l'ho vista chiudere la porta del negozio … la domenica così come il sabato ha lavorato per l'intera giornata ad eccezione dei mesi in cui la domenica il negozio era chiuso;
raramente ho visto la signora TO AN all'interno del negozio;
spesso ho accompagnato la ricorrente al lavoro la mattina;
preciso che la stessa i primi anni (2014-2015) lavorava sempre la mattina e successivamente lavorava la mattina nelle giornate del sabato e della domenica, mentre nel resto della settimana solo quando i proprietari non potevano sostituirla. Pertanto dal 2015 il turno ordinario della ricorrente era pomeridiano e nelle giornate del sabato e della domenica per l'intera giornata;
i mesi invernali, da metà gennaio a metà marzo ribadisco che il negozio era chiuso la domenica;
le ferie erano godute dalla nel mese di novembre ed un anno a febbraio”. CP_1
Queste dichiarazioni non consentono di ritenere soddisfatto l'onere della prova sul lavoro straordinario, atteso che, nonostante le dichiarazioni circostanziate, i fatti di causa non sono oggetto di percezione diretta e continuativa, ma sono appresi de relato dalla ovvero per CP_1 averla vista sporadicamente sul posto di lavoro. In ogni caso, il teste è estraneo all'ambiente lavorativo e non è in grado di riferire circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione. E' inoltre legato alla dal vincolo matrimoniale e ciò incide sulla sua attendibilità. CP_1
La teste (escussa alla udienza del 15.9.2021), amica della ricorrente e sua Controparte_5 collega di lavoro per un breve periodo, ha affermato: “Conosco la ricorrente da molti anni e la stessa mi ha presentato al sig. per farmi lavorare presso il negozio Bimbi Belli;
Testimone_3 precisamente ho lavorato nell'estate 2018 a giugno, luglio, agosto e settembre con lo stesso turno della poi ho cambiato turno e ho lavorato fino a febbraio, marzo 2019; durante l'estate il CP_1 negozio apriva alle 16:30, io iniziavo a lavorare alle 18 e lavoravo fino alla chiusura, alle ore 23:30; la ricorrente iniziava a lavorare alle 16:30 e restava fino alla chiusura delle 23:30; questo turno di lavoro era quello che osservavamo dal lunedì al sabato;
la domenica lavorava CP_1
l'intera giornata cioè la mattina dalle 09 alle 13 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 23:30; io lavoravo la domenica, solo nel pomeriggio, al medesimo orario di cui ho detto;
sono a conoscenza del fatto che il rapporto di lavoro della ricorrente era iniziato già nel 2013, è solo cambiato l'orario: dal 2013 al 2016 lavorava mattina e pomeriggio, dal 2016, in poi, solo il pomeriggio con l'orario che ho detto e la domenica per l'intera giornata;
faccio presente che, talvolta, anche nella giornata del sabato, lavorava la mattina;
tanto so in quanto sono amica della ricorrente che è fidanzata con un mio cugino;
faccio presente che io abito a Casamicciola e, comunque, nel corso degli anni, è capitato che mi sia recata al negozio che si trova ad Ischia Porto;
… la ricorrente era in possesso delle chiavi del negozio;
nel periodo invernale il negozio era aperto nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30, l'orario serale si prolungava man mano che si avvicinava la stagione estiva;
il negozio era chiuso la domenica solo un mese all'anno, mi pare fosse il mese di febbraio o marzo;
negli anni precedenti al mio rapporto di lavoro, in media, mi recavo al negozio una volta a settimana;
per quanto ricordo la ricorrente godeva di 15 giorni di ferie all'anno; per quanto so il rapporto della ricorrente non ha avuto interruzioni e si è svolto in modo continuativo”. Anche questa teste riferisce fatti oggetto di conoscenza indiretta, appresi de relato dai racconti della e/o grazie CP_1 alla frequentazione amicale della stessa. La ha lavorato insieme alla odierna CP_5 appellata ma solo dal giugno 2018 (poi a dicembre 2018 la si dimette) e peraltro con turni CP_1 di lavoro non sempre coincidenti (in estate dalle 18:00 e la domenica solo nel pomeriggio). Anche questa teste è legata alla da un rapporto amicale ed affettivo che la scia dubitare della sua CP_1 piena credibilità.
Gli elementi forniti sull'orario di lavoro dai testi di e sono indiziari Tes_2 CP_4 CP_5
e non decisivi, insufficienti a dimostrare l'espletamento di lavoro straordinario con continuità nell'intero periodo in esame (da dicembre 2015 a dicembre 2018). Gli stessi testimoni raccontano fatti che sono smentiti dalle restanti risultanze istruttorie (cfr. di seguito le dichiarazioni dei testi verbale di conciliazione del 29.3.2019, buste paga e modelli Unilav) e rendono Tes_1 Tes_4 dichiarazioni in parte contrastanti con le stesse allegazioni della ricorrente (ad es. sul lavoro continuativo sin dal 2013, mentre la ha riconosciuto di aver lavorato prima del dicembre CP_1
2015 in forza di contratti a tempo determinato, cfr. conciliazione del 29.3.2019; sull'orario di lavoro del sabato per l'intera giornata, anche la mattina, mentre la ha dedotto di aver CP_1 lavorato il sabato, come gli altri giorni infrasettimanali, nel pomeriggio dalle 16:30 e solo la domenica per l'intera giornata, senza peraltro specificare l'orario, che è stato invece analiticamente descritto dai testimoni).
(sentito alla udienza del 15.9.2021), marito della TO, ha riferito di essere Testimone_3 elettricista e di non collaborare alla gestione del negozio;
frequentava il negozio quando portava dalla TO la loro figlia piccola. Ha dichiarato “conosco la ricorrente che ha lavorato al negozio dal 2015 al 2018 con contratto di lavoro part-time e, pertanto, lavorava 4 ore al giorno, di solito, il pomeriggio;
oltre la ricorrente nel negozio lavorava solo mia moglie;
non ci sono mai state altre dipendenti;
il negozio, nel periodo invernale, era aperto dalle 16:30 alle 20:30, mentre nel periodo estivo di alta stagione apriva alle 18 e chiudeva alle 22; in ogni caso, se anche il negozio chiudeva più tardi, la effettuava sempre il suo orario di lavoro di 4 ore giornaliere;
… la domenica il CP_1 negozio era sempre chiuso, quando è stato aperto ci lavorava solo mia moglie;
il negozio è sempre stato chiuso nei giorni festivi;
la ricorrente ha usufruito regolarmente delle ferie mi pare nel mese di febbraio o di novembre…”. Le circostanze descritte relative all'orario di lavoro della CP_1 seppure dettagliate, sono apprese indirettamente dai racconti della moglie o per la Parte_1 frequentazione meramente sporadica e occasionale del negozio. Inoltre, il vincolo matrimoniale con la TO e le dichiarazioni contraddittorie e confuse relative alla conciliazione del 29.3.2019 e agli assegni (vd. sopra) avvalorano le osservazioni del primo giudice sulla inattendibilità del
Tes_1
Neanche la testimonianza di (udienza del 16.2.2021), cliente del negozio e Tes_5 conoscente della TO, è significativa e rilevante. La teste ha raccontato “… ho conosciuto la sig.ra che era presente al negozio il pomeriggio;
io l'ho vista lavorare dal 2015 al 2018; CP_1 normalmente mi recavo al negozio nel pomeriggio e mi pare che aprisse alle 16,30; non so a che ora chiudesse perché normalmente mi recavo con mio figlio piccolo a passeggiare lì intorno nel primo pomeriggio, intorno alle 16,00-16,30; la ricorrente lavorava come commessa … non ricordo di essere andata al negozio la domenica, quindi nulla so al riguardo;
poche volte mi è capitato di passare al negozio la mattina e non ho trovato la ricorrente…”. Anche questa teste ha avuto conoscenza episodica e saltuaria dei fatti di causa, inidonea ad individuare in modo certo e preciso l'orario di lavoro osservato dalla con continuità durante l'intero periodo di causa. CP_1
Le dichiarazioni del e della poco credibile il primo ed imprecisa la seconda, Tes_1 Tes_4 peraltro, supportano gli assunti di parte appellante in ordine alla prestazione lavorativa a tempo parziale, articolata dal lunedì al sabato, solo nel pomeriggio, con esclusione della domenica. Con ciò confermando il quadro probatorio incerto e non univoco.
Sulle ferie le circostanze riferite sono generiche ed incomplete (secondo la Parte_2 ne fruiva il mese di novembre o a febbraio, mentre la dichiara genericamente CP_1 CP_5 che ne godeva per 15 giorni all'anno). Inoltre, nulla i testi sono stati in grado di raccontare sulla fruizione dei permessi e delle festività.
Per concludere, nulla di univoco, attendibile e completo - per il periodo in cui il rapporto si è svolto secondo il formale inquadramento - è stato riferito in relazione alla quantità di lavoro supplementare/straordinario asseritamente prestato, né sul lavoro domenicale, sui riposi, ferie, permessi e festività non goduti.
Per quanto riguarda gli emolumenti per il lavoro ordinario, la 13esima e 14esima mensilità e il t.f.r., la appellante ha prodotto le buste paga sottoscritte per ricevuta dalla lavoratrice a riprova dei pagamenti (cfr. sul t.f.r. busta paga all. F e sulle mensilità aggiuntive le buste paga di giugno e dicembre, all. B, produzione della TO). La stessa ha riferito di essere stata pagata come CP_1 da buste paga.
Sulle restanti voci retributive rivendicate (indennità “una tantum”, scatti e premio di anzianità) si tratta di istituti di natura tipicamente contrattuale che, secondo la appellante, sarebbero inapplicabili nella specie, trattandosi di datore di lavoro non aderente ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento.
E' orientamento consolidato della S.C. che “I contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto” (Cass. 8/6/2022 n. 18537; Cass. 30/12/2021, n. 42001; Cass. 29/10/2013 n. 24336). Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni della TO circa l'omessa iscrizione delle parti alle associazioni sindacali stipulanti, la lavoratrice nulla ha contestato, né ha dedotto o provato alcunché sull'adesione esplicita o implicita delle parti alla disciplina collettiva.
Per le ragioni descritti, che assorbono gli ulteriori motivi di censura proposti dalla appellante, il gravame va accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda proposta in primo grado da . CP_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da;
CP_1
- condanna al pagamento, in favore della appellante, delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, che liquida in euro 2738,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano