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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 681/2023 R.G., trattenuta in decisione il 17.4.2025 e promossa DA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Guidarelli Giulio ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bologna. Appellante CONTRO a socio unico rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Grandinetti Mariacarmela ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Toscanella di Dozza. Appellata avverso la sentenza n. 589/2023 emessa ex art. 281sexies c.p.c. dal Tribunale di Bologna in data 16.3.2023.
Conclusioni delle parti: La società appellante conclude come da atto introduttivo. La società appellata precisa le sue conclusioni con apposite note ex art. 352 c.p.c.
Motivi
-In primo grado, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 24.9.2020 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della a socio unico della somma di €15.490,17, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, spese da procedura di ingiunzione liquidata in €700,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% spese generali, I.V.A. E C.P.A. se dovuta ed oltre alle successive occorrende, in relazione alle fatture n. 1250 del 30.11.2017, n. 1514 del 31.12.2017, n. 26 del 31.1.2018, n. 179 del 28.2.2018, n. 338 del 31.3.2018, n. 475 del 30.4.18 emesse per il noleggio di mezzi. In particolare, la società sosteneva l'inidoneità delle fatture a costituire la prova del credito e allegava l'inadempimento della società ingiungente perché aveva fornito un mezzo non funzionante e inidoneo a svolgere il servizio, procurando un ritardo nelle attività di sette mesi;
infatti, la medesima società opponente deduceva di avere noleggiato dall'ingiungente una piattaforma idraulica necessaria per una verifica di un impianto radio ripetitore da espletarsi con il Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni al fine di ottenere l'autorizzazione per la trasmissione delle radio frequenze e che, tuttavia, sin da subito questa aveva manifestato dei malfunzionamenti, sì che la prima verifica dell'impianto era andata vana. La società opponente rappresentava che, verificatosi l'episodio, aveva informato la del problema e quest'ultima aveva _1 provveduto ad inviare i propri tecnici specializzati per fare riparare la piattaforma e che, non essendo stata compiutamente espletata la prima verifica, scaduti i termini per i rilievi, era stata costretta a chiedere all'ente un nuovo controllo, dietro pagamento, che era stato eseguito soltanto a distanza di lungo tempo e, cioè il 18.4.2018. Deduceva altresì che il mezzo meccanico, non funzionante, era stato lasciato nella disponibilità della società opponente dove rimaneva inutilizzato fino al 16.4.2018 quando aveva _1 provveduto a ritirarlo contestualmente alla consegna di altra piattaforma, questa funzionante e idonea alla verifica. Asseriva che la società opposta, in mala fede, non aveva interrotto i tempi del primo noleggio, ma aveva continuato a fare decorrere i giorni ed a calcolare mensilmente i termini di permanenza del primo mezzo non funzionante e, dunque, contestava le fatture anche perché comprendevano costi per mesi di noleggio di cui la medesima società non aveva potuto usufruire, in quanto il macchinario noleggiato era inidoneo all'uso, obsoleto, non conforme a regola e con vizi e difetti, per responsabilità della
. _1 Contestava altresì le fatture perché rese sulla base di un calcolo errato su tempi maggiori rispetto a quelli richiesti e pattuiti;
inoltre, lamentava di non avere subito ottenuto l'autorizzazione dall'ente e di avere dovuto comunque sostenere i costi per la prima verifica e di averne richiesta un'altra all'ente. Ciò esposto e formulate ulteriori difese in fatto e in diritto, la società opponente concludeva chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare che la domanda di controparte fosse non fondata e non provata e, per l'effetto, che venisse revocato e/o annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo e, ancora, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse provato un eventuale credito della società ingiungente che il dovuto fosse ridotto, secondo giustizia, in considerazione dei difetti nell'esecuzione del lavoro, del ritardo del noleggio dovuto a colpa e responsabilità della società opposta, all'eccessiva onerosità del noleggio per l'inidoneità e vetustà del mezzo meccanico;
in via riconvenzionale, la società opponente chiedeva di accertare e dichiarare, per ciò che riguarda la prima verifica, l'inadempimento contrattuale della società opposta e che fosse condannata al risarcimento di tutti danni sofferti che allegava come spese sostenute per tecnici, personale e per la quota di competenza del Ministero per €3.596,31, per quanto corrisposto alla società opposta in acconto per servizi non eseguiti pari ad
€3.952,80 relativamente alle fatture n. 1201 del 31.10.2017 ed 1.000,00 con riguardo a quella n. 1514 del 31.12.2017, per il differimento dal novembre 2017 all'aprile 2018 della verifica e per il rilascio dell'autorizzazione alla trasmissione delle radio frequenze.
-Si costituiva in giudizio la a socio unico Controparte_1 contestando il contenuto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto poiché reputava provato che il contratto tra e la stipulato Parte_1 _1 in data 23.9.2017 per la locazione di una piattaforma auto carrata modello Nissan 17/9 tg. BF915SV senza operatore, fosse da qualificarsi come noleggio “a freddo” e, quindi, un'ipotesi contrattuale in cui si prevede il mezzo sia consegnato direttamente al richiedente, che abbia sottoscritto il contratto e la domanda di locazione, mentre sul cliente, una volta terminato l'utilizzo, grava l'obbligo di ricondurre il mezzo presso la sede. Il giudice rilevava che il legale rappresentante della società opponente, recatosi presso la sede della aveva _1 sottoscritto la domanda di locazione ed il contratto di noleggio senza operatore ed aveva ritirato il mezzo;
che questi, sentito all'interrogatorio formale, riconosceva la propria sottoscrizione nei documenti richiamati e contestava però la correzione apportata alla domanda di locazione nella parte relativa al prezzo;
che dalle testimonianze era emerso che le modifiche riguardassero l'applicazione di uno sconto, chiesto dalla per un Parte_1 noleggio di lunga durata e che, infatti, queste variazioni riguardavano il prezzo del noleggio. Ancora, il giudice argomentava che, dalle evidenze di causa, la aveva inviato i propri tecnici una volta rappresentate _1 le criticità della piattaforma da parte della società opponente ed era stato, in particolare, realizzato un intervento il 26.1.2018 conformemente a quanto previsto dal contratto, e, in seguito, un secondo intervento il 17.4.2018 con cui il primo mezzo era stato sostituito da uno di maggior portata per evitarne il sovraccarico. Ne conseguiva, secondo il primo giudice, che fosse destituita di fondamento la tesi dell'opponente per cui la avesse _1 prolungato, in mala fede, i tempi del noleggio posto che, per obbligo contrattuale, era la cliente ad essere tenuta alla riconsegna del mezzo e, nel caso di specie, non Parte_1 aveva mai ritirato la macchina, né chiesto un operatore per il ritiro.
-Avverso tale decisione, la proponeva Parte_1 appello formulando i seguenti motivi di doglianza: 1) Insufficiente, generica, contraddittoria ed illogica motivazione;
travisamento; violazione e falsa applicazione degli art. 1571 e ss. c.c. in combinato disposto con gli artt. 1321 e ss. c.c.; omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio;
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1460 c.c.; omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio;
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria;
3) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1460 c.c.; omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
-La si costituiva nel presente grado chiedendo Controparte_1 che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale fosse rigettato;
in subordine, domandava che la condanna fosse contenuta al minimo.
-L'appello è infondato per i seguenti motivi.
-A) In primo luogo, non è contestato tra le parti che in data 23.09.2017 veniva stipulato un contratto di locazione di macchina industriale, precisamente una piattaforma auto carrata modello Nissan 17/9 targata BF 915 SV, ciò acclarato peraltro dall'aver il conduttore in qualità di rappresentante RS legale della riconosciuto in sede di Parte_1 interrogatorio formale davanti al giudice di prime cure come propria la firma apposta sul documento in questione, che rimane
-infondatamente- contestato per altri profili, come più avanti. Nel frontespizio del contratto è segnato chiaramente che il nolo viene effettuato “senza operatore”, dunque come correttamente ritenuto dal primo giudice, nella modalità c.d. “a freddo”. Dunque, nel caso in cui la macchina viene locata senza operatore, il richiedente la ritira e la restituisce personalmente come da procedura prevista dal contratto;
nel caso “con operatore”, l'azienda fornisce non solo il mezzo ma anche un proprio dipendente che conduce il mezzo e lo gestisce riportandolo a fine utilizzo presso la sede aziendale. Nella fattispecie, il nel settembre 2017 si recava RS personalmente presso la sede dell'appellata facendo richiesta di un noleggio “a freddo”, precisamente di una piattaforma autocarrata di cui sopra e per tale motivo sottoscriveva presso gli uffici amministrativi il contratto;
dopo gli altri adempimenti burocratici ritirava il mezzo richiesto con l'obbligo di ricondurlo nella sede di Bologna in via Stradelli Guelfi n. 41 a fine impiego come prescritto dall'articolo 2) del suddetto contratto. Occorre subito dire che l'appellante insiste in argomento difensivo già avanzato in primo grado, ovvero di essere stato nella impossibilità di adempiere a tale obbligo restitutorio, lamentando che il mezzo, anche dopo i primi interventi, era rimasto malfunzionante, anzi bloccato, quindi non asportabile. In tal caso, il conduttore avrebbe dovuto informare la RS di provvedere essa stessa alla rimozione ed _1 eventualmente alla sostituzione con un altro veicolo. La tesi che l'appellante ribadisce e contrappone è quella, invece, di aver inviato alla locatrice varie comunicazioni sia a mezzo fax che tramite messaggio wthasApp con le quali la informava a suo dire dell'impossibilità di riconsegnare il mezzo a causa di un blocco del braccio idraulico. Tale eccezione rimane del tutto inconsistente, eccependo fondatamente l'appellata che, in realtà, in corso di causa di primo grado non forniva validi elementi Parte_1 probatori a sostegno delle predette affermazioni, semplicemente perchè produceva a corredo del proprio fascicolo i documenti indicati, i primi due che intendeva far passare come Fax, che altro non sono che testi trascritti su cartula semplice, senza essere corredata in alcun modo dall'elementare documento separato (non essendolo il foglio word prodotto) in cui devono esser riportate tutte le trasmissioni inviate nel periodo che interessa, con il numero telefonico a cui è collegato e dal quale si evincono la data e l'orario di invio nonché la data e l'invio di ricezione, la durata della trasmissione, il numero di pagine inviate e l'indicazione dell'avvenuta ricezione, tutti elementi, come noto, indispensabili ai fini della veridicità del documento trasmesso. Anche per quanto attiene al documento “Report” prodotto dall'appellante sub. n. 13), che si indica come ricevuta di avvenuta ricezione fax, mancano completamente gli elementi identificativi come menzionati. Allo stesso modo per i messaggi WhatsApp, che se pur in questo grado di giudizio si volessero considerare validi, sembrano avere come contenuto oggetti diversi da una comunicazione di richiesta di rimozione per malfunzionamento. Con il primo messaggio WhasApp il chiedeva chiarimenti RS sulla revisione del mezzo, eseguita regolarmente, come da rapporto di intervento, mentre con l'altro messaggio 16 aprile 2018,
[...] chiedeva un intervento che la si Parte_1 _1 apprestava ad effettuare in data 18.04.2018 come da rapporto di servizio n.23819 prodotto con doc. n.
3. Paradossalmente, viene poi da osservare che pure a voler concedere l'ipotesi che i messaggi inviati tramite fax, con i quali, a suo dire, il avrebbe chiesto la rimozione del mezzo, RS fossero validi, non sfugge rilevare l'elemento temporale che contraddice esso stesso la tesi appellante. Invero, le comunicazioni riportano rispettivamente: la prima la data del 17.02.2018 , la seconda quella del 14.03.2018; dunque un periodo abbastanza lungo, ben 6 mesi, dalla sottoscrizione del contratto, durante il quale nessuna comunicazione di ritiro del mezzo o di ulteriori rimostranze pervenivano all'indirizzo della
, la quale, invece, sicuramente interveniva in data _1 26/1/18, e poi con la sostituzione in data 17/4/18, per poi ritirare il mezzo, dopo l'utilizzo che ne faceva per i Parte_1 controlli, per la durata di 3 giorni, in data 19/4/18. Rimanendo pertanto il vuoto probatorio in ordine alle asserite richieste di intervento, ragionevolmente non era in _1 grado di intervenire se nulla, in realtà, le era stato comunicato.
procedeva sul mezzo noleggiato con soli 3 interventi, _1 certificati con le modalità appena menzionate e rispettivamente: prestazione di servizio n. 28303 – prestazione di servizio n. 28809 – prestazione di servizio n. 23819 la terza in data 18.04.2018 con il ritiro del mezzo sostitutivo da parte del personale della locatrice, atteso che, sembra, -ma è del tutto secondario- il non avesse la patente di guida adeguata RS per condurlo. Da, ultimo, ma non per ultimo, sussistono nel processo ulteriori elementi probatori, desumibili da quanto dichiarato sia dal rappresentante legale della ing. _1 NA
, sentito sia in sede di interrogatorio formale che libero,
[...] nonchè dal teste intervenuti immediatamente sul Testimone_1 posto nell'aprile 2018, secondo cui il blocco del braccio era dovuto ad un cattivo utilizzo poiché il cestello era sovraccaricato dall'impianto radio, tanto che proprio perchè resisi conto della problematica, proponevano ed effettuavano la sostituzione con una macchina di maggiore portata, come da prestazione di servizio 28809. Pertanto, legittimamente ha emesso e computato fatture _1 ed interessi continuativamente per tutto il periodo di durata del rapporto.
-B) Passando al secondo profilo contestato, relativo alla modifica successiva apportata relativamente al prezzo del noleggio, al di là della confusione polemica strumentalmente sollevata, atteso che della parte di contratto illegibile, il primo decidente e le parti hanno comunque dato atto delle clausole che interessavano, verificate attraverso la esibizione in udienza del testo contrattuale, né essendosi mai alcuna parte sognata di impugnare di falso il contratto stesso, è stato appurato, sempre in forza degli interrogatori resi, che le modifiche derivavano da accordi verbali intercorsi tra le parti, precisamente tra il RS ed il , impiegato addetto ai noleggi, il quale sentito come Tes_1 teste all'udienza del 17/11/22 dichiarava: “il signor RS ha chiesto un noleggio di lunga durata ed uno sconto sul costo dello stesso;
si trattava di noleggio per la durata di qualche mese, non ricordo quanti mesi esattamente;
questa successiva contrattualizzazione è intervenuta via telefono tra me e il signor
, come per prassi dell'azienda e d'accordo con questa RS preciso che, quando riconosco uno sconto al cliente, effettuo quindi una modifica alle condizioni contrattuali”. Da ciò rimane ragionevolmente confermato anche in questa sede di revisione che era interesse sostanziale della il Parte_1 prolungamento della durata del contratto, altro che per tre giorni, con conseguente richiesta di riduzione del prezzo, richiesta direttamente dal presso che veniva RS modificato da €155,00 al giorno in €120,00 per poi modificare in
€2.000,00 al mese. Ciò conveniendo agli interessi di che, al di là di una CP_2 semplice negligenza, probabilmente doveva utilizzare per ulteriori scopi ed attività il braccio aperto ed il cestello, anche magari per operazioni di trasmissione, mentre non sembrava _1 avere interesse a prolungare il noleggio per motivi speculativi, essendo incontestato che trattasi di una grande azienda sia a livello provinciale che regionale, che quotidianamente stipula numerosissimi contratti di locazione, e che facilmente avrebbe trovato per quella macchina altro cliente. Ne discende, da tutto quanto precede, l'assoluta infondatezza della correlata domanda di risarcimento danni e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €5.000,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 17/6/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 681/2023 R.G., trattenuta in decisione il 17.4.2025 e promossa DA rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Guidarelli Giulio ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bologna. Appellante CONTRO a socio unico rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 Grandinetti Mariacarmela ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Toscanella di Dozza. Appellata avverso la sentenza n. 589/2023 emessa ex art. 281sexies c.p.c. dal Tribunale di Bologna in data 16.3.2023.
Conclusioni delle parti: La società appellante conclude come da atto introduttivo. La società appellata precisa le sue conclusioni con apposite note ex art. 352 c.p.c.
Motivi
-In primo grado, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 24.9.2020 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della a socio unico della somma di €15.490,17, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, spese da procedura di ingiunzione liquidata in €700,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre 15% spese generali, I.V.A. E C.P.A. se dovuta ed oltre alle successive occorrende, in relazione alle fatture n. 1250 del 30.11.2017, n. 1514 del 31.12.2017, n. 26 del 31.1.2018, n. 179 del 28.2.2018, n. 338 del 31.3.2018, n. 475 del 30.4.18 emesse per il noleggio di mezzi. In particolare, la società sosteneva l'inidoneità delle fatture a costituire la prova del credito e allegava l'inadempimento della società ingiungente perché aveva fornito un mezzo non funzionante e inidoneo a svolgere il servizio, procurando un ritardo nelle attività di sette mesi;
infatti, la medesima società opponente deduceva di avere noleggiato dall'ingiungente una piattaforma idraulica necessaria per una verifica di un impianto radio ripetitore da espletarsi con il Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni al fine di ottenere l'autorizzazione per la trasmissione delle radio frequenze e che, tuttavia, sin da subito questa aveva manifestato dei malfunzionamenti, sì che la prima verifica dell'impianto era andata vana. La società opponente rappresentava che, verificatosi l'episodio, aveva informato la del problema e quest'ultima aveva _1 provveduto ad inviare i propri tecnici specializzati per fare riparare la piattaforma e che, non essendo stata compiutamente espletata la prima verifica, scaduti i termini per i rilievi, era stata costretta a chiedere all'ente un nuovo controllo, dietro pagamento, che era stato eseguito soltanto a distanza di lungo tempo e, cioè il 18.4.2018. Deduceva altresì che il mezzo meccanico, non funzionante, era stato lasciato nella disponibilità della società opponente dove rimaneva inutilizzato fino al 16.4.2018 quando aveva _1 provveduto a ritirarlo contestualmente alla consegna di altra piattaforma, questa funzionante e idonea alla verifica. Asseriva che la società opposta, in mala fede, non aveva interrotto i tempi del primo noleggio, ma aveva continuato a fare decorrere i giorni ed a calcolare mensilmente i termini di permanenza del primo mezzo non funzionante e, dunque, contestava le fatture anche perché comprendevano costi per mesi di noleggio di cui la medesima società non aveva potuto usufruire, in quanto il macchinario noleggiato era inidoneo all'uso, obsoleto, non conforme a regola e con vizi e difetti, per responsabilità della
. _1 Contestava altresì le fatture perché rese sulla base di un calcolo errato su tempi maggiori rispetto a quelli richiesti e pattuiti;
inoltre, lamentava di non avere subito ottenuto l'autorizzazione dall'ente e di avere dovuto comunque sostenere i costi per la prima verifica e di averne richiesta un'altra all'ente. Ciò esposto e formulate ulteriori difese in fatto e in diritto, la società opponente concludeva chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare che la domanda di controparte fosse non fondata e non provata e, per l'effetto, che venisse revocato e/o annullato e/o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo e, ancora, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse provato un eventuale credito della società ingiungente che il dovuto fosse ridotto, secondo giustizia, in considerazione dei difetti nell'esecuzione del lavoro, del ritardo del noleggio dovuto a colpa e responsabilità della società opposta, all'eccessiva onerosità del noleggio per l'inidoneità e vetustà del mezzo meccanico;
in via riconvenzionale, la società opponente chiedeva di accertare e dichiarare, per ciò che riguarda la prima verifica, l'inadempimento contrattuale della società opposta e che fosse condannata al risarcimento di tutti danni sofferti che allegava come spese sostenute per tecnici, personale e per la quota di competenza del Ministero per €3.596,31, per quanto corrisposto alla società opposta in acconto per servizi non eseguiti pari ad
€3.952,80 relativamente alle fatture n. 1201 del 31.10.2017 ed 1.000,00 con riguardo a quella n. 1514 del 31.12.2017, per il differimento dal novembre 2017 all'aprile 2018 della verifica e per il rilascio dell'autorizzazione alla trasmissione delle radio frequenze.
-Si costituiva in giudizio la a socio unico Controparte_1 contestando il contenuto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto poiché reputava provato che il contratto tra e la stipulato Parte_1 _1 in data 23.9.2017 per la locazione di una piattaforma auto carrata modello Nissan 17/9 tg. BF915SV senza operatore, fosse da qualificarsi come noleggio “a freddo” e, quindi, un'ipotesi contrattuale in cui si prevede il mezzo sia consegnato direttamente al richiedente, che abbia sottoscritto il contratto e la domanda di locazione, mentre sul cliente, una volta terminato l'utilizzo, grava l'obbligo di ricondurre il mezzo presso la sede. Il giudice rilevava che il legale rappresentante della società opponente, recatosi presso la sede della aveva _1 sottoscritto la domanda di locazione ed il contratto di noleggio senza operatore ed aveva ritirato il mezzo;
che questi, sentito all'interrogatorio formale, riconosceva la propria sottoscrizione nei documenti richiamati e contestava però la correzione apportata alla domanda di locazione nella parte relativa al prezzo;
che dalle testimonianze era emerso che le modifiche riguardassero l'applicazione di uno sconto, chiesto dalla per un Parte_1 noleggio di lunga durata e che, infatti, queste variazioni riguardavano il prezzo del noleggio. Ancora, il giudice argomentava che, dalle evidenze di causa, la aveva inviato i propri tecnici una volta rappresentate _1 le criticità della piattaforma da parte della società opponente ed era stato, in particolare, realizzato un intervento il 26.1.2018 conformemente a quanto previsto dal contratto, e, in seguito, un secondo intervento il 17.4.2018 con cui il primo mezzo era stato sostituito da uno di maggior portata per evitarne il sovraccarico. Ne conseguiva, secondo il primo giudice, che fosse destituita di fondamento la tesi dell'opponente per cui la avesse _1 prolungato, in mala fede, i tempi del noleggio posto che, per obbligo contrattuale, era la cliente ad essere tenuta alla riconsegna del mezzo e, nel caso di specie, non Parte_1 aveva mai ritirato la macchina, né chiesto un operatore per il ritiro.
-Avverso tale decisione, la proponeva Parte_1 appello formulando i seguenti motivi di doglianza: 1) Insufficiente, generica, contraddittoria ed illogica motivazione;
travisamento; violazione e falsa applicazione degli art. 1571 e ss. c.c. in combinato disposto con gli artt. 1321 e ss. c.c.; omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio;
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1421 e 1460 c.c.; omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio;
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria;
3) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1460 c.c.; omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.
-La si costituiva nel presente grado chiedendo Controparte_1 che l'appello fosse dichiarato inammissibile e, in ogni caso, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale fosse rigettato;
in subordine, domandava che la condanna fosse contenuta al minimo.
-L'appello è infondato per i seguenti motivi.
-A) In primo luogo, non è contestato tra le parti che in data 23.09.2017 veniva stipulato un contratto di locazione di macchina industriale, precisamente una piattaforma auto carrata modello Nissan 17/9 targata BF 915 SV, ciò acclarato peraltro dall'aver il conduttore in qualità di rappresentante RS legale della riconosciuto in sede di Parte_1 interrogatorio formale davanti al giudice di prime cure come propria la firma apposta sul documento in questione, che rimane
-infondatamente- contestato per altri profili, come più avanti. Nel frontespizio del contratto è segnato chiaramente che il nolo viene effettuato “senza operatore”, dunque come correttamente ritenuto dal primo giudice, nella modalità c.d. “a freddo”. Dunque, nel caso in cui la macchina viene locata senza operatore, il richiedente la ritira e la restituisce personalmente come da procedura prevista dal contratto;
nel caso “con operatore”, l'azienda fornisce non solo il mezzo ma anche un proprio dipendente che conduce il mezzo e lo gestisce riportandolo a fine utilizzo presso la sede aziendale. Nella fattispecie, il nel settembre 2017 si recava RS personalmente presso la sede dell'appellata facendo richiesta di un noleggio “a freddo”, precisamente di una piattaforma autocarrata di cui sopra e per tale motivo sottoscriveva presso gli uffici amministrativi il contratto;
dopo gli altri adempimenti burocratici ritirava il mezzo richiesto con l'obbligo di ricondurlo nella sede di Bologna in via Stradelli Guelfi n. 41 a fine impiego come prescritto dall'articolo 2) del suddetto contratto. Occorre subito dire che l'appellante insiste in argomento difensivo già avanzato in primo grado, ovvero di essere stato nella impossibilità di adempiere a tale obbligo restitutorio, lamentando che il mezzo, anche dopo i primi interventi, era rimasto malfunzionante, anzi bloccato, quindi non asportabile. In tal caso, il conduttore avrebbe dovuto informare la RS di provvedere essa stessa alla rimozione ed _1 eventualmente alla sostituzione con un altro veicolo. La tesi che l'appellante ribadisce e contrappone è quella, invece, di aver inviato alla locatrice varie comunicazioni sia a mezzo fax che tramite messaggio wthasApp con le quali la informava a suo dire dell'impossibilità di riconsegnare il mezzo a causa di un blocco del braccio idraulico. Tale eccezione rimane del tutto inconsistente, eccependo fondatamente l'appellata che, in realtà, in corso di causa di primo grado non forniva validi elementi Parte_1 probatori a sostegno delle predette affermazioni, semplicemente perchè produceva a corredo del proprio fascicolo i documenti indicati, i primi due che intendeva far passare come Fax, che altro non sono che testi trascritti su cartula semplice, senza essere corredata in alcun modo dall'elementare documento separato (non essendolo il foglio word prodotto) in cui devono esser riportate tutte le trasmissioni inviate nel periodo che interessa, con il numero telefonico a cui è collegato e dal quale si evincono la data e l'orario di invio nonché la data e l'invio di ricezione, la durata della trasmissione, il numero di pagine inviate e l'indicazione dell'avvenuta ricezione, tutti elementi, come noto, indispensabili ai fini della veridicità del documento trasmesso. Anche per quanto attiene al documento “Report” prodotto dall'appellante sub. n. 13), che si indica come ricevuta di avvenuta ricezione fax, mancano completamente gli elementi identificativi come menzionati. Allo stesso modo per i messaggi WhatsApp, che se pur in questo grado di giudizio si volessero considerare validi, sembrano avere come contenuto oggetti diversi da una comunicazione di richiesta di rimozione per malfunzionamento. Con il primo messaggio WhasApp il chiedeva chiarimenti RS sulla revisione del mezzo, eseguita regolarmente, come da rapporto di intervento, mentre con l'altro messaggio 16 aprile 2018,
[...] chiedeva un intervento che la si Parte_1 _1 apprestava ad effettuare in data 18.04.2018 come da rapporto di servizio n.23819 prodotto con doc. n.
3. Paradossalmente, viene poi da osservare che pure a voler concedere l'ipotesi che i messaggi inviati tramite fax, con i quali, a suo dire, il avrebbe chiesto la rimozione del mezzo, RS fossero validi, non sfugge rilevare l'elemento temporale che contraddice esso stesso la tesi appellante. Invero, le comunicazioni riportano rispettivamente: la prima la data del 17.02.2018 , la seconda quella del 14.03.2018; dunque un periodo abbastanza lungo, ben 6 mesi, dalla sottoscrizione del contratto, durante il quale nessuna comunicazione di ritiro del mezzo o di ulteriori rimostranze pervenivano all'indirizzo della
, la quale, invece, sicuramente interveniva in data _1 26/1/18, e poi con la sostituzione in data 17/4/18, per poi ritirare il mezzo, dopo l'utilizzo che ne faceva per i Parte_1 controlli, per la durata di 3 giorni, in data 19/4/18. Rimanendo pertanto il vuoto probatorio in ordine alle asserite richieste di intervento, ragionevolmente non era in _1 grado di intervenire se nulla, in realtà, le era stato comunicato.
procedeva sul mezzo noleggiato con soli 3 interventi, _1 certificati con le modalità appena menzionate e rispettivamente: prestazione di servizio n. 28303 – prestazione di servizio n. 28809 – prestazione di servizio n. 23819 la terza in data 18.04.2018 con il ritiro del mezzo sostitutivo da parte del personale della locatrice, atteso che, sembra, -ma è del tutto secondario- il non avesse la patente di guida adeguata RS per condurlo. Da, ultimo, ma non per ultimo, sussistono nel processo ulteriori elementi probatori, desumibili da quanto dichiarato sia dal rappresentante legale della ing. _1 NA
, sentito sia in sede di interrogatorio formale che libero,
[...] nonchè dal teste intervenuti immediatamente sul Testimone_1 posto nell'aprile 2018, secondo cui il blocco del braccio era dovuto ad un cattivo utilizzo poiché il cestello era sovraccaricato dall'impianto radio, tanto che proprio perchè resisi conto della problematica, proponevano ed effettuavano la sostituzione con una macchina di maggiore portata, come da prestazione di servizio 28809. Pertanto, legittimamente ha emesso e computato fatture _1 ed interessi continuativamente per tutto il periodo di durata del rapporto.
-B) Passando al secondo profilo contestato, relativo alla modifica successiva apportata relativamente al prezzo del noleggio, al di là della confusione polemica strumentalmente sollevata, atteso che della parte di contratto illegibile, il primo decidente e le parti hanno comunque dato atto delle clausole che interessavano, verificate attraverso la esibizione in udienza del testo contrattuale, né essendosi mai alcuna parte sognata di impugnare di falso il contratto stesso, è stato appurato, sempre in forza degli interrogatori resi, che le modifiche derivavano da accordi verbali intercorsi tra le parti, precisamente tra il RS ed il , impiegato addetto ai noleggi, il quale sentito come Tes_1 teste all'udienza del 17/11/22 dichiarava: “il signor RS ha chiesto un noleggio di lunga durata ed uno sconto sul costo dello stesso;
si trattava di noleggio per la durata di qualche mese, non ricordo quanti mesi esattamente;
questa successiva contrattualizzazione è intervenuta via telefono tra me e il signor
, come per prassi dell'azienda e d'accordo con questa RS preciso che, quando riconosco uno sconto al cliente, effettuo quindi una modifica alle condizioni contrattuali”. Da ciò rimane ragionevolmente confermato anche in questa sede di revisione che era interesse sostanziale della il Parte_1 prolungamento della durata del contratto, altro che per tre giorni, con conseguente richiesta di riduzione del prezzo, richiesta direttamente dal presso che veniva RS modificato da €155,00 al giorno in €120,00 per poi modificare in
€2.000,00 al mese. Ciò conveniendo agli interessi di che, al di là di una CP_2 semplice negligenza, probabilmente doveva utilizzare per ulteriori scopi ed attività il braccio aperto ed il cestello, anche magari per operazioni di trasmissione, mentre non sembrava _1 avere interesse a prolungare il noleggio per motivi speculativi, essendo incontestato che trattasi di una grande azienda sia a livello provinciale che regionale, che quotidianamente stipula numerosissimi contratti di locazione, e che facilmente avrebbe trovato per quella macchina altro cliente. Ne discende, da tutto quanto precede, l'assoluta infondatezza della correlata domanda di risarcimento danni e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €5.000,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 17/6/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)