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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 646/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 9 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 646/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
promossa da elettivamente domiciliato ad Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Davide Antonuccio che la rappresenta e difende;
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
Email_1
opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 16.05.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-000037400 emessa dall'INPS di Siracusa- notificata il 16 Aprile 2022 con la quale è stato ordinato ed ingiunto al ricorrente il versamento nel termine di 30 giorni dalla notifica della complessiva somma di
€ 32.506,6 di cui € 32.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
Con ordinanza-Ingiunzione n. OI-000037400 emessa dall'INPS di Enna- notificata il 16.04.2022 l'INPS
di Enna ordinava al signor , nella qualità di legale rappresentante della ditta SIMED DI Parte_1
CACCIATO GEOM. BRUNO S.A.S., il pagamento della complessiva somma di Euro 32.506,6 a titolo di sanzione amministrativa e spese, fondata su due presunti atti di accertamento prot. n. INPS
2800.22/03/2017.0030718 e prot. INPS n. 2800.22/03/2017.0030719, asseritamente contestati rispettivamente il primo in data 28.03.2017 ed il secondo il 16.12.2019 unitamente alla comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art 16 Legge 689/1981.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di deposito di note autorizzate l'INPS rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata in autotutela.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, l'errore procedurale in cui è incorso l'ente previdenziale non è stato contestato da quest'ultimo.
L'INPS ha infatti notificato gli estremi della violazione agli interessati oltre il termine perentorio di
90 giorni.
A tal proposito si richiama il d. lgs 8/2016, che al comma 3, dell'art. 9, stabilisce: “Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale,
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1……..”; mentre il comma 4 afferma che “L'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residente nel territorio della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 370 giorni
dalla ricezione degli atti”.
Che il suddetto termine di 90 giorni sia perentorio si ricava dall'art. 14, ultimo comma, legge 689/81,
applicabile in base all'art. 6 del d. lgs. 8/2016, il quale stabilisce che “L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”.
Dunque, il termine di 90 giorni, previsto dal comma 4, dell'art. 9 del d.lgs 8/2016, entro il quale l'Autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati è un termine perentorio la cui inosservanza comporta, come nel caso, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 09.07.2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 9 luglio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 646/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
promossa da elettivamente domiciliato ad Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Davide Antonuccio che la rappresenta e difende;
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
Email_1
opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 16.05.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI-000037400 emessa dall'INPS di Siracusa- notificata il 16 Aprile 2022 con la quale è stato ordinato ed ingiunto al ricorrente il versamento nel termine di 30 giorni dalla notifica della complessiva somma di
€ 32.506,6 di cui € 32.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
Con ordinanza-Ingiunzione n. OI-000037400 emessa dall'INPS di Enna- notificata il 16.04.2022 l'INPS
di Enna ordinava al signor , nella qualità di legale rappresentante della ditta SIMED DI Parte_1
CACCIATO GEOM. BRUNO S.A.S., il pagamento della complessiva somma di Euro 32.506,6 a titolo di sanzione amministrativa e spese, fondata su due presunti atti di accertamento prot. n. INPS
2800.22/03/2017.0030718 e prot. INPS n. 2800.22/03/2017.0030719, asseritamente contestati rispettivamente il primo in data 28.03.2017 ed il secondo il 16.12.2019 unitamente alla comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art 16 Legge 689/1981.
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di deposito di note autorizzate l'INPS rappresentava di aver provveduto ad annullare l'ordinanza impugnata in autotutela.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, l'errore procedurale in cui è incorso l'ente previdenziale non è stato contestato da quest'ultimo.
L'INPS ha infatti notificato gli estremi della violazione agli interessati oltre il termine perentorio di
90 giorni.
A tal proposito si richiama il d. lgs 8/2016, che al comma 3, dell'art. 9, stabilisce: “Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale,
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1……..”; mentre il comma 4 afferma che “L'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residente nel territorio della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 370 giorni
dalla ricezione degli atti”.
Che il suddetto termine di 90 giorni sia perentorio si ricava dall'art. 14, ultimo comma, legge 689/81,
applicabile in base all'art. 6 del d. lgs. 8/2016, il quale stabilisce che “L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”.
Dunque, il termine di 90 giorni, previsto dal comma 4, dell'art. 9 del d.lgs 8/2016, entro il quale l'Autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati è un termine perentorio la cui inosservanza comporta, come nel caso, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 09.07.2025.