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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Antonella Moschini;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Deborah Folloni;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 649/2003 del 12.05.2003 del Tribunale di Lodi, già oggetto di modifica con successivo decreto del 23.01.2013 – R.G. n. 1376/2012 del Tribunale di Lodi, quest'ultimo confermato con decreto del 06.11.2013 – R.G. n. 97/2013 V.G della Corte di
Appello di Milano, alle seguenti condizioni:
“a) Revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio quantificato nell'importo complessivo di Per_1
€2.000,00 oltre indice Istat, essendo il figlio oggi di anni 27 ed economicamente indipendente ed autosufficiente.
b) Dare atto che i Signori e nulla hanno e avranno Parte_1 Parte_2
a pretendere l'una dall'altro per le ragioni di cui al mantenimento del figlio avendo Per_1 già le parti concordato e transato ogni voce di credito e debito tra essi intercorrente.
Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Pag. 1 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,a modifica della sentenza n.
649/2003 del 12.05.2003 del Tribunale di Lodi, e successivo decreto del 23.01.2013 – R.G. n.
1376/2012 del Tribunale di Lodi, quest'ultimo confermato con decreto del 06.11.2013 – R.G.
n. 97/2013 V.G della Corte di Appello di Milano:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2113/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Antonella Moschini;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Deborah Folloni;
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 649/2003 del 12.05.2003 del Tribunale di Lodi, già oggetto di modifica con successivo decreto del 23.01.2013 – R.G. n. 1376/2012 del Tribunale di Lodi, quest'ultimo confermato con decreto del 06.11.2013 – R.G. n. 97/2013 V.G della Corte di
Appello di Milano, alle seguenti condizioni:
“a) Revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio quantificato nell'importo complessivo di Per_1
€2.000,00 oltre indice Istat, essendo il figlio oggi di anni 27 ed economicamente indipendente ed autosufficiente.
b) Dare atto che i Signori e nulla hanno e avranno Parte_1 Parte_2
a pretendere l'una dall'altro per le ragioni di cui al mantenimento del figlio avendo Per_1 già le parti concordato e transato ogni voce di credito e debito tra essi intercorrente.
Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Pag. 1 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,a modifica della sentenza n.
649/2003 del 12.05.2003 del Tribunale di Lodi, e successivo decreto del 23.01.2013 – R.G. n.
1376/2012 del Tribunale di Lodi, quest'ultimo confermato con decreto del 06.11.2013 – R.G.
n. 97/2013 V.G della Corte di Appello di Milano:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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