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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2847/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2847/2024 r.g. promossa con atto di appello regolarmente notificato da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Cauli Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(P. IVA: ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gianmario
Dettori
PARTE CONVENUTA APPELLATA nonché contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 342/2024, pubblicata in data
9.5.2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritta del 19/21.05.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la sentenza del GdP impugnata per il seguente motivo: il GdP, pur avendo riconosciuto in capo al sig. (conducente dell'autovettura Land Rover tg. Controparte_2
ZA027RB, priva di copertura assicurativa) l'esclusiva responsabilità dell'evento lesivo, avrebbe erroneamente respinto la richiesta risarcitoria della parte attrice con riferimento ai danni patrimoniali pagina 1 di 5 derivanti alla propria autovettura dal sinistro, ritenendo che il preventivo relativo alla riparazione del veicolo interessato non fosse idoneo a provare l'entità dei danni occorsi.
La si è costituita e, preliminarmente, ha censurato l'atto di appello Controparte_1
perché -risolvendosi nella mera riproposizione degli argomenti già prospettati al Giudice di prime cure- non avrebbe indicato in maniera specifica le critiche rivolte al provvedimento impugnato;
nel merito, ha sottolineato l'infondatezza del gravame, in quanto basato sull'errato presupposto che il preventivo di spesa potesse provare il danno materiale cagionato al mezzo interessato dall'incidente; ha, quindi, chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9.04.2025 è stata dichiarata la contumacia del sig. , che - Controparte_2
nonostante la regolarità della notifica- non si è costituito.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28.05.2025, è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
*
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché infondata.
L'impugnazione consiste nell'individuazione e perciò nella rappresentazione della ragione (o delle ragioni) per cui la decisione gravata è giudicata erronea: al riguardo, i Giudici di legittimità hanno precisato che «poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi […] prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al Giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (v., ex multis, Cass civ sez I sent.
26151/2023).
Ebbene, i requisiti appena richiamati appaiono soddisfatti dall'articolazione concreta del motivo di appello come sopra riassunto, posto che esso identifica in modo perfettamente chiaro il capo della decisione impugnato, denunciando un vizio nel ragionamento svolto dal GdP.
Passando al merito, il Tribunale -previa valutazione delle contestazioni mosse dall'appellante e dell'analisi del materiale probatorio presente agli atti- ritiene l'appello fondato per i motivi in appresso illustrati.
pagina 2 di 5 Dalla consultazione della documentazione acquisita al processo è emerso che nel 2018 la sig.ra Pt_1
ha convenuto in giudizio gli odierni appellati per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Sassari, lungo la via Caniga in data 10.10.2017.
L'incidente de quo era stato causato dal Sig. che con la sua automobile aveva urtato il CP_2 veicolo guidato dall'appellante, che -proiettato in avanti- collideva a sua volta con un'altra vettura.
Il Giudice di Pace di Sassari, con la Sent. 342/2024 ha riconosciuto alla sig.ra il risarcimento del Pt_1
danno derivante dalle lesioni subite, ma non quello materiale, in quanto ritenuto non provato, affermando che il preventivo non sarebbe idoneo a quantificare il danno, considerato che i lavori di ripristino del veicolo non erano stati effettuati.
Il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure in tali termini non è corretto.
Giova osservare che la funzione della prestazione di risarcimento è quella di reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il fatto lesivo non si fosse verificato.
Questa reintegrazione deve comprendere tutte le conseguenze derivanti dalla lesione, tra le quali rileva senza dubbio la diminuzione della sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato (si tratta della perdita subita di cui discorre l'art. 1223 c.c.), che non comprende i «soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato» (v. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 17670/2024).
In questa prospettiva, dunque, la circostanza che non sia stata ancora effettuata la spesa per le riparazioni elencate nel preventivo non può determinare l'esclusione della prova del danno materiale (e, quindi, del suo risarcimento).
Infatti, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalle (otto) istantanee ritraenti i danni riportati dal veicolo (v. produzioni dell'appellante, fascicolo di primo grado, pp. 121 ss.), nonché dallo stesso preventivo della carrozzeria Usai, che enumera gli interventi da svolgere per il ripristino
(peraltro si consideri che il preventivo è stato riconosciuto dal sig. all'udienza del Testimone_1
5.11.2020; v. produzioni dell'appellante, fascicolo di primo grado, p. 167) emerge che il danno allegato dalla sig.ra è stato effettivamente inferto al veicolo, cagionando -quale conseguenza diretta ed Pt_1
immediata del fatto dannoso- una diminuzione del patrimonio dell'appellante, consistente nella necessità di dover provvedere alle riparazioni e, quindi, al relativo pagamento.
Naturalmente, accertata positivamente l'esistenza del danno, operazione logicamente successiva è quella volta alla verifica dell'idoneità del preventivo a fungere da parametro per la quantificazione dei danni riportati dall'automobile.
pagina 3 di 5 Anche questa valutazione conduce ad un esito affermativo, in quanto il preventivo prodotto in giudizio espone in maniera dettagliata le lavorazioni necessarie per il ripristino del veicolo (per complessivi €
3.699,42), lavorazioni che appaiono del tutto compatibili con i danni riportati dal mezzo, sia in considerazione della dinamica del sinistro (tamponamento a catena in cui il veicolo guidato dalla sig.ra
è stato urtato nella parte posteriore e quindi sospinto in avanti fino a collidere con un'altra Pt_1 autovettura), che delle condizioni dell'automobile successivamente all'incidente, come rappresentate dalle fotografie in atti.
Ne consegue, dunque, che il GdP non aderendo a tale impostazione, non ha fatto buon governo delle evidenze processuali e sul punto la decisione di primo grado deve, quindi, essere riformata.
Le argomentazioni svolte rendono superflua l'analisi della questione relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione del danno materiale, che resta da esse assorbita.
Pertanto, in riforma della decisione del Giudice di primo grado il danno materiale occorso deve essere accertato e quantificato in complessivi € 3.699,42 oltre interessi fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore, secondo i seguenti parametri:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 2.938,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Sassari n. 182/2024, che per il resto conferma, accertata la responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro stradale in esame, condanna la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata Controparte_1 per il F.G.V.S, al risarcimento del danno materiale in favore dell'appellante nella misura di €
3.699,42, oltre interessi fino al saldo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale impresa designata per il F.G.V.S alla rifusione in favore di delle Parte_1 pagina 4 di 5 spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.938,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2, c. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Sassari, il 28.05.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
In funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
Il Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2847/2024 r.g. promossa con atto di appello regolarmente notificato da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Cauli Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE APPELLANTE contro
(P. IVA: ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gianmario
Dettori
PARTE CONVENUTA APPELLATA nonché contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 342/2024, pubblicata in data
9.5.2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: v. note di trattazione scritta del 19/21.05.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appellante ha contestato la sentenza del GdP impugnata per il seguente motivo: il GdP, pur avendo riconosciuto in capo al sig. (conducente dell'autovettura Land Rover tg. Controparte_2
ZA027RB, priva di copertura assicurativa) l'esclusiva responsabilità dell'evento lesivo, avrebbe erroneamente respinto la richiesta risarcitoria della parte attrice con riferimento ai danni patrimoniali pagina 1 di 5 derivanti alla propria autovettura dal sinistro, ritenendo che il preventivo relativo alla riparazione del veicolo interessato non fosse idoneo a provare l'entità dei danni occorsi.
La si è costituita e, preliminarmente, ha censurato l'atto di appello Controparte_1
perché -risolvendosi nella mera riproposizione degli argomenti già prospettati al Giudice di prime cure- non avrebbe indicato in maniera specifica le critiche rivolte al provvedimento impugnato;
nel merito, ha sottolineato l'infondatezza del gravame, in quanto basato sull'errato presupposto che il preventivo di spesa potesse provare il danno materiale cagionato al mezzo interessato dall'incidente; ha, quindi, chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9.04.2025 è stata dichiarata la contumacia del sig. , che - Controparte_2
nonostante la regolarità della notifica- non si è costituito.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 28.05.2025, è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
*
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché infondata.
L'impugnazione consiste nell'individuazione e perciò nella rappresentazione della ragione (o delle ragioni) per cui la decisione gravata è giudicata erronea: al riguardo, i Giudici di legittimità hanno precisato che «poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi […] prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al Giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (v., ex multis, Cass civ sez I sent.
26151/2023).
Ebbene, i requisiti appena richiamati appaiono soddisfatti dall'articolazione concreta del motivo di appello come sopra riassunto, posto che esso identifica in modo perfettamente chiaro il capo della decisione impugnato, denunciando un vizio nel ragionamento svolto dal GdP.
Passando al merito, il Tribunale -previa valutazione delle contestazioni mosse dall'appellante e dell'analisi del materiale probatorio presente agli atti- ritiene l'appello fondato per i motivi in appresso illustrati.
pagina 2 di 5 Dalla consultazione della documentazione acquisita al processo è emerso che nel 2018 la sig.ra Pt_1
ha convenuto in giudizio gli odierni appellati per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Sassari, lungo la via Caniga in data 10.10.2017.
L'incidente de quo era stato causato dal Sig. che con la sua automobile aveva urtato il CP_2 veicolo guidato dall'appellante, che -proiettato in avanti- collideva a sua volta con un'altra vettura.
Il Giudice di Pace di Sassari, con la Sent. 342/2024 ha riconosciuto alla sig.ra il risarcimento del Pt_1
danno derivante dalle lesioni subite, ma non quello materiale, in quanto ritenuto non provato, affermando che il preventivo non sarebbe idoneo a quantificare il danno, considerato che i lavori di ripristino del veicolo non erano stati effettuati.
Il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure in tali termini non è corretto.
Giova osservare che la funzione della prestazione di risarcimento è quella di reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se il fatto lesivo non si fosse verificato.
Questa reintegrazione deve comprendere tutte le conseguenze derivanti dalla lesione, tra le quali rileva senza dubbio la diminuzione della sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato (si tratta della perdita subita di cui discorre l'art. 1223 c.c.), che non comprende i «soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato» (v. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 17670/2024).
In questa prospettiva, dunque, la circostanza che non sia stata ancora effettuata la spesa per le riparazioni elencate nel preventivo non può determinare l'esclusione della prova del danno materiale (e, quindi, del suo risarcimento).
Infatti, dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalle (otto) istantanee ritraenti i danni riportati dal veicolo (v. produzioni dell'appellante, fascicolo di primo grado, pp. 121 ss.), nonché dallo stesso preventivo della carrozzeria Usai, che enumera gli interventi da svolgere per il ripristino
(peraltro si consideri che il preventivo è stato riconosciuto dal sig. all'udienza del Testimone_1
5.11.2020; v. produzioni dell'appellante, fascicolo di primo grado, p. 167) emerge che il danno allegato dalla sig.ra è stato effettivamente inferto al veicolo, cagionando -quale conseguenza diretta ed Pt_1
immediata del fatto dannoso- una diminuzione del patrimonio dell'appellante, consistente nella necessità di dover provvedere alle riparazioni e, quindi, al relativo pagamento.
Naturalmente, accertata positivamente l'esistenza del danno, operazione logicamente successiva è quella volta alla verifica dell'idoneità del preventivo a fungere da parametro per la quantificazione dei danni riportati dall'automobile.
pagina 3 di 5 Anche questa valutazione conduce ad un esito affermativo, in quanto il preventivo prodotto in giudizio espone in maniera dettagliata le lavorazioni necessarie per il ripristino del veicolo (per complessivi €
3.699,42), lavorazioni che appaiono del tutto compatibili con i danni riportati dal mezzo, sia in considerazione della dinamica del sinistro (tamponamento a catena in cui il veicolo guidato dalla sig.ra
è stato urtato nella parte posteriore e quindi sospinto in avanti fino a collidere con un'altra Pt_1 autovettura), che delle condizioni dell'automobile successivamente all'incidente, come rappresentate dalle fotografie in atti.
Ne consegue, dunque, che il GdP non aderendo a tale impostazione, non ha fatto buon governo delle evidenze processuali e sul punto la decisione di primo grado deve, quindi, essere riformata.
Le argomentazioni svolte rendono superflua l'analisi della questione relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla quantificazione del danno materiale, che resta da esse assorbita.
Pertanto, in riforma della decisione del Giudice di primo grado il danno materiale occorso deve essere accertato e quantificato in complessivi € 3.699,42 oltre interessi fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore, secondo i seguenti parametri:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 2.938,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Sassari n. 182/2024, che per il resto conferma, accertata la responsabilità di
[...]
nella causazione del sinistro stradale in esame, condanna la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata Controparte_1 per il F.G.V.S, al risarcimento del danno materiale in favore dell'appellante nella misura di €
3.699,42, oltre interessi fino al saldo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale impresa designata per il F.G.V.S alla rifusione in favore di delle Parte_1 pagina 4 di 5 spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.938,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2, c. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Sassari, il 28.05.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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