Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2005, n. 22895
CASS
Sentenza 11 novembre 2005

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La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di Cassazione ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.., salva restando la facoltà della parte intimata di effettuare validamente dette notificazioni anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.

Il potere di emettere la decisione secondo equità che, a norma dell'art. 114 cod. proc. civ., attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, a norma dell'art. 1226 cod. civ., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così non censurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale.

Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio,corrispettivo, oggetto, ecc.).

Commentario1

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    La libertà di espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare delle limitazioni, purchè esse siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonchè il principio di proporzionalità, vale a dire siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui. In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2005, n. 22895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22895
Data del deposito : 11 novembre 2005

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