Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 3
La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di Cassazione ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.., salva restando la facoltà della parte intimata di effettuare validamente dette notificazioni anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.
Il potere di emettere la decisione secondo equità che, a norma dell'art. 114 cod. proc. civ., attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, a norma dell'art. 1226 cod. civ., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così non censurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale.
Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto operata dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio,corrispettivo, oggetto, ecc.).
Commentario • 1
- 1. Discriminare gli omosessuali è illegittimo, non un diritto (Cass.28646/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 dicembre 2020
La libertà di espressione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può incontrare delle limitazioni, purchè esse siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonchè il principio di proporzionalità, vale a dire siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione o all'esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui. In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, la verifica della compatibilità costituzionale (cioè della conformità ai principi irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale) della norma internazionale da immettere ed applicare nell'ordinamento interno, così come …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2005, n. 22895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22895 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI CI TA, elettivamente domiciliata in ROMA - CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato DE TILLA MAURIZIO, con studio in 80121 - NAPOLI, IN VIA CARLO POERIO n. 53, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDILVIGUARD SRL, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. sig. AR Luigi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRILLO, difesa dall'avvocato GABRIELI LEONIDA MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 415/02 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 13/11/01, depositata il 15/05/02, R.G. 322/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al tribunale di Vallo della Lucania del 16 luglio 1992 la società GU RL, proprietaria in Agropoli di un suolo sul quale era stato costruito un fabbricato e sulla cui restante parte era stata autorizzata l'edificazione in virtù di concessione edilizia rilasciata in data 2 luglio 1992, conveniva in giudizio ON OF MA per ottenerne la condanna, oltre che ai danni reclamati in ragione di duecento milioni di lire, al rilascio di detta restante parte del terreno, che, siccome assumeva, la convenuta aveva abusivamente occupato e recintato. La convenuta si difendeva eccependo, in rito, il difetto di ius postulando del difensore della società istante, perché non era stato indicato, nella procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, il nominativo del soggetto che aveva sottoscritto il mandato difensivo per conto della stessa società.
Nel merito, asseriva che la detenzione del terreno le derivava in virtù di contratto agrario insorto al momento del suo insediamento nell'appartamento prospiciente il detto terreno, sicché deduceva che la società avrebbe dovuto far ricorso all'azione di rilascio prevista dalla normativa per le controversie agrarie. In via riconvenzionale, pertanto, agiva per la condanna della società alla corresponsione a suo favore dell'indennità di cui all'art. 50 della legge n. 203 del 1982 nonché al rilascio di alcuni locali cantinati, che le sarebbero stati sottratti per concederli all'uso di un night club.
Il tribunale condannava ON OF MA al rilascio della parte del fondo che la stessa occupava ed al risarcimento dei danni a favore della società in ragione di settanta milioni di lire e rigettava le domande riconvenzionali.
Sull'impugnazione della soccombente decideva la Corte d'appello di Salerno con la sentenza pubblicata il 15 maggio 2002, la quale rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. I giudici d'appello consideravano, anzitutto, che, pur essendo illeggibile la firma della persona che aveva conferito il mandato al difensore, erano, tuttavia, agli atti di causa elementi di fatto che univocamente consentivano il collegamento della persona firmataria con quella che effettivamente rivestiva la qualifica di legale rappresentante della società.
Rilevavano che, nella specie, non si trattava di controversia agraria, in ordine alla quale dovesse essere affermata la competenza della sezione specializzata, e che la relativa eccezione era prima facie infondata.
Esclusa la sussistenza del contratto agrario, ritenevano conseguentemente infondata la riconvenzionale relativa all'indennità di cui all'art. 50 della legge n. 203 del 1982 ed irrilevante l'accertamento compiuto sul punto ad opera del consulente tecnico d'ufficio sulla misura dell'indennizzo.
Osservavano, infine, che non era censurabile la pronuncia circa l'esistenza e l'entità del danno che la società istante aveva subito per effetto dell'illegittima occupazione senza titolo dell'area fabbricabile.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ON OF MA, la quale ha affidato l'impugnazione a sei motivi. Ha resistito con controricorso la società GU RL, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura al difensore, in quanto il mandato sarebbe privo del requisito della specialità e in esso mancano sia l'indicazione della data di rilascio (senza la quale non vi sarebbe la possibilità di stabilirne l'anteriorità rispetto alla data della proposizione dell'impugnazione per cassazione) che l'elezione di domicilio in Roma.
La ricorrente ON OF MA ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sulla eccezione della società resistente, questa Corte giudica pienamente rituale ed ammissibile l'impugnazione di ON OF, del cui ricorso è stata dedotta la inammissibilità per violazione della norma di cui all'art. 365 cod. proc. civ. nella considerazione che esso sarebbe stato sottoscritto da avvocato non munito di procura speciale, tale non potendosi considerare quella apposta a margine dell'atto, rilasciata all'Avvocato Maurizio de Tilla "nel presente giudizio con ogni potere di legge, autorizzandovi a sottoscrivere l'antescritto atto relativo al presente giudizio, ivi comprese le fasi successive", secondo una formula riferibile al giudizio di merito, rispetto al quale soltanto sono ipotizzabili gradi successivi.
Costituisce, infatti, principio del tutto pacifico che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per Cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge.
Infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile sempre che dal relativo testo aia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità (ex plurimis: Cass. 28. 9. 2000, n. 12870); il che accade quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule (quale quella nella specie usata dai resistenti) normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento.
Quanto alla mancata indicazione della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, deve ribadirsi (Cass., n. 5077/2001 ex plurimis) che l'omissione non ne determina l'inammissibilità ove la prova dell'anteriorità del conferimento della stessa, rispetto alla data di notificazione del ricorso, possa essere desunta dalla menzione espressa contenuta nell'intestazione dell'atto, sia nell'originale che nella copia notificata, nonché dalla relata di notificazione, nella quale l'ufficiale giudiziario attesti che questa è stata richiesta dal difensore del ricorrente, siccome è avvenuto nel caso di specie.
Quanto, infine, alla mancata elezione di domicilio in Roma del ricorrente per cassazione, devesi rilevare che ciò non è causa d'inammissibilità del ricorso, poiché l'art. 366 cod. proc. civ prevede solo che, in tale ipotesi, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale sia fatta presso la cancelleria della Corte di Cassazione, salva restando per la parte intimata la facoltà di effettuare validamente detta notificazione anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte (Cass., n. 10041/2001; Cass., n. 8972/97). Con il primo motivo del ricorso - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 83 cod. proc. civ. nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice del merito, pur affermando che la firma del legale rappresentante della società GU RL costituiva uno "svolazzo sbrigativo e contorto" ovvero un "indecifrabile ghirigoro", aveva, tuttavia, ritenuto che una serie di dati, ricavabile dagli atti di causa, consentiva di collegare la persona, che aveva sottoscritto il mandato al difensore, al soggetto che effettivamente rivestiva la qualifica di legale rappresentante della società.
Assume che quando il nome della persona fisica, che ha conferito la procura, non risulti ne' nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio proposto da una società o da un ente collettivo, ne' nella relativa procura, l'incertezza sulla persona fisica del conferente è preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi e rende invalida la procura. Aggiunge che il potere certificativo dell'autografia della sottoscrizione della parte, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., non si estende ai poteri ed alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e che, pertanto, poiché nella specie la firma è illeggibile ed il nome del conferente non è desumibile ne' dall'atto cui si riferisce, ne' dalla procura medesima, di questa si sarebbe dovuta rilevare l'insanabilifcà nullità per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio.
Richiama sulla questione, a sostegno della tesi esposta, le sentenze n. 5963/2001 e n. 6815/2001 di questa Corte. Il motivo non può essere accolto.
La più recente giurisprudenza di legittimità nel massimo suo consesso (Cass., sez. un., 7.3.2005 n. 4810 e Cass., sez. un., 7.3.2005 n. 4814), eliminando il contrasto cui avevano dato causa anche le sentenze richiamate dalla ricorrente, ha chiarito che l'illeggibilità della firma del conferente, la quale sia apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto; ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
Le Sezioni Unite con le predette sentenze hanno, altresì, precisato che, in assenza di tali condizioni ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendosi così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile, sicché solo ove difetti o sia inadeguata detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede. Dei principi di cui innanzi il giudice del merito ha fatto esatta applicazione nel caso di specie, poiché sul punto la Corte territoriale ha accertato che agli atti di causa erano vari elementi che consentivano, "senza possibilità di dubbio", di stabilire che la persona fisica, che aveva sottoscritto il mandato al difensore, rivestiva effettivamente la qualifica di legale rappresentante della società al momento della redazione e della notificazione dell'atto di citazione.
In particolare, il giudice di secondo grado, ritenuto che la firma a margine dell'atto era stata autenticata per quella apposta da Luigi AR, ha rilevato, sulla scorta della certificazione della Camera di Commercio di Avellino, che il sottoscrittore era stato l'amministratore unico della società GU RL sino al 20 novembre 1992 e che il mandato difensivo era stato conferito quattro mesi prima della scadenza della suddetta data, quando Luigi AR aveva ancora la legale rappresentanza della società. Del suddetto accertamento il giudice del merito ha tratto ulteriore conferma dal fatto che in data 25 settembre 1991, in epoca assai prossima alla citazione della causa in oggetto, lo stesso Luigi AR aveva conferito, quale rappresentante della società, altro mandato difensivo per proporre ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al pretore di Vallo della Lucania, ricorso nel quale la sua qualità di legale rappresentante era stata espressamente evidenziata nell'intestazione dell'atto.
Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa - la ricorrente critica la sentenza di secondo grado perché il giudice del merito, in relazione alla sua eccezione di detenzione del terreno in virtù di un rapporto agrario, avrebbe dovuto ravvisare la competenza della sezione specializzata agraria in relazione alla domanda con la quale essa istante era stata convenuta in giudizio per il rilascio del terreno, che si asseriva essere occupato senza titolo.
Anche detta censura non può essere accolta.
È del tutto pacifica la regola per la quale, qualora nel giudizio instaurato dall'attore per il rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che, sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato.
La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis;
Cass., n. 4786/2001, Cass., n. 5111/99) ha, inoltre, stabilito che l'infondatezza prima facie dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché essa risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e di diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto, ecc).
Anche del suddetto principio di diritto la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione, poiché la infondatezza prima facie dell'eccezione di competenza della sezione specializzata agraria è stata ritenuta, sulla scorta delle deduzioni delle parti e senza specifica attività istruttoria, considerando che la concreta situazione di attuale coltivazione del fondo non trovava la "benché minima prova non solo dell'esistenza di un vero e proprio specifico rapporto di affittanza agraria", ma neppure di un qualsiasi altro tipo di pattuizione, da cui fosse possibile argomentare di una pregressa immissione del terreno.
La valutazione del giudice del merito non è illogica ne' incongrua, onde, escluso anche il dedotto vizio di motivazione, devesi rilevare, nel resto, che la censura propone in questa sede l'inammissibile riesame di una tipica quaestio facti.
Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2 e ss. della legge 3 maggio 1982, n. 203, nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa - la ricorrente denuncia che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di un rapporto agrario.
Il motivo - che sotto il profilo della violazione di legge ripropone, in realtà, la censura di difetto di motivazione in ordine alla detenzione del terreno in base ad un rapporto contrattuale di natura agraria - deve ritenersi assorbito dalla valutazione di merito circa la rilevata assoluta infondatezza prima facie della eccezione della parte, che allegava il preteso rapporto agrario.
Di conseguenza, esclusa la sussistenza del rapporto agrario, risulta, altresì, infondata la doglianza di cui al quarto mezzo di impugnazione, con il quale - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 16, 17 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa- la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui il giudice del merito non le ha riconosciuto l'indennizzo, di cui al predetto art. 50, spettante all'affittuario coltivatore diretto che debba rilasciare il fondo per consentire su di esso l'esecuzione di opera oggetto di concessione edilizia.
Con il quinto motivo - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1591 e 2697 cod. civ. nonché l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa - la ricorrente critica la impugnata sentenza nella parte in cui il giudice del merito ha accolto la domanda della società di risarcimento dei danni derivati dalla protratta abusiva occupazione dell'immobile e denuncia che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel quantificare i danni in rapporto all'esistenza di una concessione edilizia ovvero al valore dell'erigendo fabbricato.
Premette che la sussistenza del maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., avrebbe richiesto la prova specifica del suo concreto ammontare, ravvisabile nella circostanza che il concedente non aveva potuto affittare o vendere l'immobile a condizioni vantaggiose ed evidenziabile solo con l'esistenza di ben precise proposte d'affitto o di acquisto ovvero di altri concreti propositi di utilizzazione. La censura non può essere accolta.
Nella specie, siccome il giudice del merito ha chiarito in adeguata e corretta motivazione, non si tratta di responsabilità contrattuale da ritardato rilascio di immobile, a seguito di avvenuta cessazione di un rapporto obbligatorio in base al quale era stata accordata la detenzione del bene dietro corrispettivo, sicché la Corte territoriale non doveva fare applicazione della norma di cui all'art. 1591 cod. civ.. La quale, costituendo l'espressione di un principio generale applicabile ad ogni tipo di contratto con il quale viene concesso la utilizzazione temporanea di un bene dietro corrispettivo, non può essere invocata quando si tratta di danni derivanti da vero e proprio fatto illecito, quale quello accertato dal giudice del merito nell'ipotesi dell'occupazione del terreno senza titolo. In tale ipotesi, infatti, il pregiudizio che ne deriva al titolare del diritto può essere altrimenti dimostrato, anche con argomentazioni di carattere presuntivo, secondo le regole generali in tema di prova del danno da fatto illecito.
Con l'ultimo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 113 e 114 cod. proc. civ. e 1226 cod. civ. nonché la illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado, nel confermare la statuizione del tribunale, avrebbe erroneamente deciso secondo equità in ordine all'ammontare dei danni reclamati dalla società. Sostiene che la Corte salernitana avrebbe errato nel ritenere che la valutazione equitativa del danno sarebbe un concetto distinto da quello informativo degli art. 113 e 114 cod. proc. civ.; che la valutazione equitativa non deve sopperire all'inerzia del danneggiato, che, avendone la possibilità, si sottrae all'onere di determinare il danno nel suo ammontare;
che per la pronuncia d'equità nella specie non sussistevano le condizioni dell'accordo delle parti e del diritto disponibile;
che la pronuncia secondo equità è ravvisabile non solo quando viene applicata una regola equitativa di giudizio, ma anche quando, senza menzionare l'equità, si applica la noma di diritto con implicita valutazione di conformità all'equità.
Il motivo deve essere disatteso.
Occorre, anzitutto, rilevare che, contrariamente a quel che la ricorrente prospetta, il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall'art. 114 cod. proc. civ., si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno a norma dell'art. 1226 cod. civ., in quanto mentre il primo presuppone l'istanza delle parti ed importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare.
il giudice del merito, nella specie, non ha deciso secondo equità ai sensi dell'art. 114 cod. proc. civ. ed ha avuto ben precisa la distinzione tra giudizio equitativo e valutazione equitativa del danno, per cui l'operata distinzione è del tutto corretta. Nel procedere, infatti, alla determinazione del danno con il criterio di cui all'art. 1226 cod. civ., il giudice del merito - nella complessiva valutazione del periodo di abusiva occupazione dell'area fabbricabile, del ritardo con il quale aveva avuto inizio la costruzione oggetto della accordata concessione edilizia, delle conseguenze negative che alla società erano derivate per effetto dell'ordinaria svalutazione e dell'aumento del costo della vita e delle risultanze anche della consulenza tecnica d'ufficio - ha ritenuto dimostrata l'esistenza del danno, ma non possibile la esatta sua quantificazione.
La statuizione sul punto è in perfetta consonanza con la regola per la quale alla liquidazione equitativa si può pervenire anche con l'indicazione di sommarie, ma congrue, ragioni del processo logico in base al quale il relativo criterio è stato adottato (Cass., n. 1885/2002; Cass., n. 5687/2001) e non è censurabile a mente del principio secondo cui l'applicazione della norma di cui all'art. 1226 cod. civ. rientra nel poteri discrezionali del giudice del merito,
indipendentemente dalla richiesta della parte.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Sussistono giusti motivi (art. 92 cod. proc. civ.) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005.