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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/05/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1743/2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Guido MARONE - Ricorrente - contro
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DOCENTI ASSUNTI A TERMINE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 17 febbraio 2025 la parte ricorrente
- premesso di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_1
, in qualità di DOCENTE, nell'a.s. 2020/2021, in base a contratto a
[...] tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – ha lamentato il mancato godimento integrale, per il suddetto anno, dei giorni di ferie maturati ed ha chiesto dichiararsi il proprio diritto all'indennità sostitutiva per i giorni residui, non richiesti e non fruiti, quantificata in complessivi €.1.143,97, con condanna del al relativo pagamento, CP_1 oltre accessori e spese di lite.
Precisava che la domanda riguardava (solo) i giorni di ferie non goduti - già al netto dei periodi di sospensione delle attività didattiche indicati nel calendario nazionale/regionale e stabiliti con deliberazioni di ISTITUTO - 1
Sentenza R.G. n° 1743/25 computati ex officio nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il completamento dell'anno scolastico (30 giugno), in quanto, pur non essendo stato formalmente richiesto dal lavoratore il godimento dei giorni di riposo e in assoluta mancanza di qualsiasi preavviso di parte datoriale circa la possibilità di fruizione entro il termine di validità del contratto, il docente supplente veniva collocato automaticamente in ferie una volta esaurita
l'attività di insegnamento frontale svolta in classe, ancorché sino alla cessazione del rapporto di impiego si trovasse comunque a disposizione.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, CP_1 nel merito, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
***********************
Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 5 2
Sentenza R.G. n° 1743/25 MAGGIO 2022 N° 14268 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità). Occorre altresì avere riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE, tra le quali 15 2024 N° 13440, 17 Parte_3 Pt_4
GIUGNO 2024 N° 16715 e 6 NOVEMBRE 2024 N° 28587; in quest'ultima, in particolare, si è rimarcato quanto di seguito si trascrive (enfasi grafica aggiunta): «Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a CP_1 postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli 3
Sentenza R.G. n° 1743/25 esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio. … …».
Ancora in senso conforme, si veda altresì CASS. LAV. 7 MAGGIO 2025 N°
11968: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
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Sentenza R.G. n° 1743/25 Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro».
-------------
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga integralmente confermata, dovendosi effettivamente rilevare che non risulta vi sia stata alcuna espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il completamento dell'anno scolastico (30 giugno), né che il dirigente scolastico abbia invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse (non avendo il allegato alcunché al fine di CP_1 provare l'eventuale adempimento del proprio onere informativo): sussiste dunque il diritto del docente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, in relazione agli aa.ss. indicati in ricorso, con conseguente condanna del al relativo pagamento. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
E' opportuno altresì precisare che la domanda è stata ex professo formulata con riferimento solo ai giorni di ferie non goduti considerati già al netto dei periodi di sospensione delle attività didattiche indicati nel calendario nazionale/regionale e stabiliti con deliberazioni di per i quali, Pt_5 invero, è l'art. 1, co. 54 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 a disporre ex lege la fruizione di giorni di riposo, così dovendo intendersi la locuzione
“sospensione delle lezioni” ivi contenuta.
Occorre, infatti, rilevare che l'articolo 1, comma 54, legge n. 228/2012
(entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ma, come chiarito dalla CORTE DI
CASSAZIONE, ad esempio nella sentenza n. 14268/2022, applicabile a partire dall'A.S. 2013/2014, posto che, per i docenti a termine, il precedente regime previsto dal CCNL 2006/2009, ex art. 19, co. 2, era invece nettamente
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Sentenza R.G. n° 1743/25 diverso) prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Inoltre, si rileva che il ricorso qui in esame non riguarda nemmeno le festività soppresse, per le quali deve invero ritenersi l'applicabilità dell'art. 1 legge n. 937/1977 (riferito specificamente ai «dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici») e dell'art. 14 del CCNL COMPARTO SCUOLA
2006/2009.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ai fini della determinazione in concreto della somma dovuta, deve poi rilevarsi che parte ricorrente ha esposto in ricorso specifici conteggi, che risultano invero conformi alla disciplina applicabile, mentre in ordine alle suddette circostanze di fatto (cfr. CASS. SEZ. III, 8 2018 N° 3022) ed Pt_6 ai relativi conteggi (cfr. CASS. LAV. 12 MARZO 2018 N° 5949), rispettivamente allegate e formulati da parte ricorrente, nessuna specifica contestazione
(cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 27 GIUGNO 2018 N° 16970) è stata espressa dalla parte convenuta costituita (cfr. CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2018 N° 16800), dovendosi pertanto fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. (in base al quale i fatti non contestati devono intendersi come pacifici e non bisognosi di prova) e trattandosi peraltro di fatti chiaramente allegati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. CASS. SEZ. III, 22
SETTEMBRE 2017 N° 22055) e certamente noti alla parte convenuta (cfr. CASS.
LAV. 4 GENNAIO 2019 N° 87).
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Deve altresì rilevarsi l'inaccoglibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, non risultando maturato il termine prescrizionale decennale applicabile, essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo
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Sentenza R.G. n° 1743/25 infradecennale (cfr. CASS. LAV. 10 N° 3021; in senso conforme, CP_3 si veda anche CASS. LAV. 29 GENNAIO 2016 N° 1757).
°°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere le somme specificate in dispositivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N°
16284). Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 e succ. modif. e integr., come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente – per i titoli di cui in motivazione ed in riferimento ai periodi specificati in ricorso - la complessiva somma di
€.1.143,97, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 31 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1743/25
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Guido MARONE - Ricorrente - contro
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DOCENTI ASSUNTI A TERMINE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 17 febbraio 2025 la parte ricorrente
- premesso di avere lavorato alle dipendenze del Controparte_1
, in qualità di DOCENTE, nell'a.s. 2020/2021, in base a contratto a
[...] tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – ha lamentato il mancato godimento integrale, per il suddetto anno, dei giorni di ferie maturati ed ha chiesto dichiararsi il proprio diritto all'indennità sostitutiva per i giorni residui, non richiesti e non fruiti, quantificata in complessivi €.1.143,97, con condanna del al relativo pagamento, CP_1 oltre accessori e spese di lite.
Precisava che la domanda riguardava (solo) i giorni di ferie non goduti - già al netto dei periodi di sospensione delle attività didattiche indicati nel calendario nazionale/regionale e stabiliti con deliberazioni di ISTITUTO - 1
Sentenza R.G. n° 1743/25 computati ex officio nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il completamento dell'anno scolastico (30 giugno), in quanto, pur non essendo stato formalmente richiesto dal lavoratore il godimento dei giorni di riposo e in assoluta mancanza di qualsiasi preavviso di parte datoriale circa la possibilità di fruizione entro il termine di validità del contratto, il docente supplente veniva collocato automaticamente in ferie una volta esaurita
l'attività di insegnamento frontale svolta in classe, ancorché sino alla cessazione del rapporto di impiego si trovasse comunque a disposizione.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, CP_1 nel merito, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 5 2
Sentenza R.G. n° 1743/25 MAGGIO 2022 N° 14268 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità). Occorre altresì avere riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE, tra le quali 15 2024 N° 13440, 17 Parte_3 Pt_4
GIUGNO 2024 N° 16715 e 6 NOVEMBRE 2024 N° 28587; in quest'ultima, in particolare, si è rimarcato quanto di seguito si trascrive (enfasi grafica aggiunta): «Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a CP_1 postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli 3
Sentenza R.G. n° 1743/25 esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato
l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio. … …».
Ancora in senso conforme, si veda altresì CASS. LAV. 7 MAGGIO 2025 N°
11968: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
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Sentenza R.G. n° 1743/25 Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro».
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga integralmente confermata, dovendosi effettivamente rilevare che non risulta vi sia stata alcuna espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il completamento dell'anno scolastico (30 giugno), né che il dirigente scolastico abbia invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse (non avendo il allegato alcunché al fine di CP_1 provare l'eventuale adempimento del proprio onere informativo): sussiste dunque il diritto del docente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, in relazione agli aa.ss. indicati in ricorso, con conseguente condanna del al relativo pagamento. CP_1
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E' opportuno altresì precisare che la domanda è stata ex professo formulata con riferimento solo ai giorni di ferie non goduti considerati già al netto dei periodi di sospensione delle attività didattiche indicati nel calendario nazionale/regionale e stabiliti con deliberazioni di per i quali, Pt_5 invero, è l'art. 1, co. 54 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 a disporre ex lege la fruizione di giorni di riposo, così dovendo intendersi la locuzione
“sospensione delle lezioni” ivi contenuta.
Occorre, infatti, rilevare che l'articolo 1, comma 54, legge n. 228/2012
(entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ma, come chiarito dalla CORTE DI
CASSAZIONE, ad esempio nella sentenza n. 14268/2022, applicabile a partire dall'A.S. 2013/2014, posto che, per i docenti a termine, il precedente regime previsto dal CCNL 2006/2009, ex art. 19, co. 2, era invece nettamente
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Sentenza R.G. n° 1743/25 diverso) prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Inoltre, si rileva che il ricorso qui in esame non riguarda nemmeno le festività soppresse, per le quali deve invero ritenersi l'applicabilità dell'art. 1 legge n. 937/1977 (riferito specificamente ai «dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici») e dell'art. 14 del CCNL COMPARTO SCUOLA
2006/2009.
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Ai fini della determinazione in concreto della somma dovuta, deve poi rilevarsi che parte ricorrente ha esposto in ricorso specifici conteggi, che risultano invero conformi alla disciplina applicabile, mentre in ordine alle suddette circostanze di fatto (cfr. CASS. SEZ. III, 8 2018 N° 3022) ed Pt_6 ai relativi conteggi (cfr. CASS. LAV. 12 MARZO 2018 N° 5949), rispettivamente allegate e formulati da parte ricorrente, nessuna specifica contestazione
(cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 27 GIUGNO 2018 N° 16970) è stata espressa dalla parte convenuta costituita (cfr. CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2018 N° 16800), dovendosi pertanto fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. (in base al quale i fatti non contestati devono intendersi come pacifici e non bisognosi di prova) e trattandosi peraltro di fatti chiaramente allegati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. CASS. SEZ. III, 22
SETTEMBRE 2017 N° 22055) e certamente noti alla parte convenuta (cfr. CASS.
LAV. 4 GENNAIO 2019 N° 87).
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Deve altresì rilevarsi l'inaccoglibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, non risultando maturato il termine prescrizionale decennale applicabile, essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo
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Sentenza R.G. n° 1743/25 infradecennale (cfr. CASS. LAV. 10 N° 3021; in senso conforme, CP_3 si veda anche CASS. LAV. 29 GENNAIO 2016 N° 1757).
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Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere le somme specificate in dispositivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N°
16284). Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 e succ. modif. e integr., come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente – per i titoli di cui in motivazione ed in riferimento ai periodi specificati in ricorso - la complessiva somma di
€.1.143,97, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 31 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1743/25