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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1000/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. ELIA FRANCESCO) Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2022, si è rivolto a questo Tribunale, per Parte_1
CP_ sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità” dell'importo di €769,77, di cui pretende la restituzione a titolo di indebito oggettivo contestato con lettera 1 settembre 2022, a seguito di ricalcolo della pensione n. 07127408 categoria INVCIV e di rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, mai oggetto di alcuna precedente comunicazione da parte dell'Ente di previdenza convenuto.
Il ricorrente nega la fondatezza della pretesa restitutoria di in ragione delle peculiarità del CP_1
sottosistema normativo speciale dell'indebito assistenziale, che attribuisce prevalenza e valorizza,
in funzione ermeneutica, la “causa accipiendi” rispetto alla “causa solvendi”, a tutela del
1 percettore di buona fede e della ratio alimentare delle erogazioni, evidenziando altresì che, in caso di sopravvenuta carenza di requisiti diversi da quello sanitario, è ammessa ripetizione solo in epoca successiva al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salva configurabilità di ipotesi a priori tali da escludere qualsivoglia affidamento (ad es. nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta ovvero in caso di dolo comprovato dell'accipiens o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ipotesi tutte estranee al caso di specie).
Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia ai CP_1
sensi dell'art. 291 c.p.c.
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, sulle conclusioni della parte ricorrente,
viene decisa.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Risulta per tabulas che, con nota del 1 settembre 2022, ha comunicato al ricorrente di aver CP_1
provveduto al ricalcolo, dal 1 febbraio 2021, della pensione n. 07127408 categoria INVCIV, di cui è
titolare, rideterminando altresì la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001,
derivandone “fino al 30 settembre 2022 un debito … di € 769,77”.
Così ricostruita la fattispecie in esame, implicante accertamento dei requisiti integrativi dell'indebito oggettivo per sopravvenuta carenza di requisiti diversi da quello sanitario, (ricalcolo della pensione di invalidità civile di cui è titolare il ricorrente per effetto della rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 448/2001), ritiene questo Giudice l'infondatezza della pretesa restitutoria di . CP_1
Tale delibazione si impone in applicazione del generale principio ermeneutico, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, della ripetibilità unicamente pro futuro degli indebiti assistenziali ingenerati da carenza di requisiti reddituali.
La Suprema Corte, invero, riepilogando i principi formulati nelle pronunce precedenti ed in alcune sentenze della Corte Costituzionale, ribadendo la specialità della disciplina di settore, con la pronuncia n. 13916/2021 ha così statuito: “…14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in
2 materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che
non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di
settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a
quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "
[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia
costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole
del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione
di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione
alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata
al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema
di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla
[...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area
dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la
fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore
protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore
ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la
situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina
comune dell'indebito ….”.
Ciò enunciato in via generale, la Cassazione ha dunque sottolineato la necessità di tenere conto della diversità di discipline regolatrici dell'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “…16. Una volta, però, che la concreta
fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha
individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina
che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla
mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o
disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero
3 gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato
consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n.
1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la
ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della
erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche
ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998),
che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre
altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal
senso Cass. 28771 del 2018) …”.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente come la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento risulti possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è
stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr anche Cass., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi
“…che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di
prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di
radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato….”,
situazione comunque non ravvisabile, secondo Cass. 13223/2020 “… in base alla mera omissione
di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”).
Nella fattispecie in esame, essendo rimasto inerte e non avendo offerto alcun contrario CP_1
riscontro, non è dato ravvisare alcun elemento ostativo all'applicabilità dei canoni ermeneutici richiamati che, nelle ipotesi di indebito assistenziale per difetto di requisiti diversi da quello sanitario, attribuiscono all'Ente previdenziale onere (art. 2697 c.c.) della dimostrazione di ipotesi di dolo dell'accipiens ovvero di carenza delle condizioni di legge per la prestazione erogata, che rimane dunque intangibile, anche in applicazione del generale canone costituzionale posto
4 dall'art. 38 Cost.ne, fino alla comunicazione degli esiti dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale, del tutto privo di effetto retroattivo.
A tanto aggiungasi l'incontestata esclusiva titolarità, da parte del ricorrente, della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 l. 118/1971 e, dunque, il difetto di redditi che si pongano come dato ostativo alla percezione della maggiorazione sociale oggetto di pretesa restitutoria (per ratei,
si ripete, tutti precedenti alla lettera 1 settembre 2022, di comunicazione dell'indebito, CP_1
poiché riferibili al periodo 1 febbraio 2021 – 30 settembre 2022).
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, risulta giudizialmente accertato che non ha CP_1
diritto di ripetere dal ricorrente l'importo di € 769,77, percepito per il periodo 1 Parte_1
febbraio 2021 – 30 settembre 2022.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
sulla base dei parametri orientativi (essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. 223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012) approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, di natura latu sensu seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
CP_
in accoglimento del ricorso, dichiara che non ha diritto di ripetere dal ricorrente
l'importo di €769,77 come richiesto dall'Ente di previdenza convenuto con Parte_1
lettera del 1 settembre 2022;
CP_
condanna alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate nell'importo di €380,00 per compensi professionali oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge,
da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco Elia e Salvatore Adorisio, dichiaratisi procuratori
antistatari.
Perugia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1000/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. ELIA FRANCESCO) Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2022, si è rivolto a questo Tribunale, per Parte_1
CP_ sentire dichiarare “l'inesistenza/irripetibilità” dell'importo di €769,77, di cui pretende la restituzione a titolo di indebito oggettivo contestato con lettera 1 settembre 2022, a seguito di ricalcolo della pensione n. 07127408 categoria INVCIV e di rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, mai oggetto di alcuna precedente comunicazione da parte dell'Ente di previdenza convenuto.
Il ricorrente nega la fondatezza della pretesa restitutoria di in ragione delle peculiarità del CP_1
sottosistema normativo speciale dell'indebito assistenziale, che attribuisce prevalenza e valorizza,
in funzione ermeneutica, la “causa accipiendi” rispetto alla “causa solvendi”, a tutela del
1 percettore di buona fede e della ratio alimentare delle erogazioni, evidenziando altresì che, in caso di sopravvenuta carenza di requisiti diversi da quello sanitario, è ammessa ripetizione solo in epoca successiva al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salva configurabilità di ipotesi a priori tali da escludere qualsivoglia affidamento (ad es. nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta ovvero in caso di dolo comprovato dell'accipiens o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ipotesi tutte estranee al caso di specie).
Ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia ai CP_1
sensi dell'art. 291 c.p.c.
La causa, di natura documentale, ad udienza odierna, sulle conclusioni della parte ricorrente,
viene decisa.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
Risulta per tabulas che, con nota del 1 settembre 2022, ha comunicato al ricorrente di aver CP_1
provveduto al ricalcolo, dal 1 febbraio 2021, della pensione n. 07127408 categoria INVCIV, di cui è
titolare, rideterminando altresì la maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001,
derivandone “fino al 30 settembre 2022 un debito … di € 769,77”.
Così ricostruita la fattispecie in esame, implicante accertamento dei requisiti integrativi dell'indebito oggettivo per sopravvenuta carenza di requisiti diversi da quello sanitario, (ricalcolo della pensione di invalidità civile di cui è titolare il ricorrente per effetto della rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art. 448/2001), ritiene questo Giudice l'infondatezza della pretesa restitutoria di . CP_1
Tale delibazione si impone in applicazione del generale principio ermeneutico, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, della ripetibilità unicamente pro futuro degli indebiti assistenziali ingenerati da carenza di requisiti reddituali.
La Suprema Corte, invero, riepilogando i principi formulati nelle pronunce precedenti ed in alcune sentenze della Corte Costituzionale, ribadendo la specialità della disciplina di settore, con la pronuncia n. 13916/2021 ha così statuito: “…14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in
2 materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che
non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello
assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di
settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a
quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "
[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia
costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole
del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione
di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione
alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n.
12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata
al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema
di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla
[...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area
dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la
fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore
protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore
ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la
situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina
comune dell'indebito ….”.
Ciò enunciato in via generale, la Cassazione ha dunque sottolineato la necessità di tenere conto della diversità di discipline regolatrici dell'indebito traente origine dalla cessazione dei requisiti sanitari rispetto a quelli reddituali o di altro genere: “…16. Una volta, però, che la concreta
fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha
individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina
che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla
mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o
disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero
3 gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato
consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n.
1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la
ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della
erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche
ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998),
che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre
altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal
senso Cass. 28771 del 2018) …”.
In applicazione di tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente come la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento risulti possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è
stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr anche Cass., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi
“…che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di
prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di
radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato….”,
situazione comunque non ravvisabile, secondo Cass. 13223/2020 “… in base alla mera omissione
di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di
conoscere”).
Nella fattispecie in esame, essendo rimasto inerte e non avendo offerto alcun contrario CP_1
riscontro, non è dato ravvisare alcun elemento ostativo all'applicabilità dei canoni ermeneutici richiamati che, nelle ipotesi di indebito assistenziale per difetto di requisiti diversi da quello sanitario, attribuiscono all'Ente previdenziale onere (art. 2697 c.c.) della dimostrazione di ipotesi di dolo dell'accipiens ovvero di carenza delle condizioni di legge per la prestazione erogata, che rimane dunque intangibile, anche in applicazione del generale canone costituzionale posto
4 dall'art. 38 Cost.ne, fino alla comunicazione degli esiti dell'accertamento da parte dell'ente previdenziale, del tutto privo di effetto retroattivo.
A tanto aggiungasi l'incontestata esclusiva titolarità, da parte del ricorrente, della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 l. 118/1971 e, dunque, il difetto di redditi che si pongano come dato ostativo alla percezione della maggiorazione sociale oggetto di pretesa restitutoria (per ratei,
si ripete, tutti precedenti alla lettera 1 settembre 2022, di comunicazione dell'indebito, CP_1
poiché riferibili al periodo 1 febbraio 2021 – 30 settembre 2022).
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, risulta giudizialmente accertato che non ha CP_1
diritto di ripetere dal ricorrente l'importo di € 769,77, percepito per il periodo 1 Parte_1
febbraio 2021 – 30 settembre 2022.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
sulla base dei parametri orientativi (essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. 223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012) approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, di natura latu sensu seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
CP_
in accoglimento del ricorso, dichiara che non ha diritto di ripetere dal ricorrente
l'importo di €769,77 come richiesto dall'Ente di previdenza convenuto con Parte_1
lettera del 1 settembre 2022;
CP_
condanna alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate nell'importo di €380,00 per compensi professionali oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge,
da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco Elia e Salvatore Adorisio, dichiaratisi procuratori
antistatari.
Perugia, 12 febbraio 2025
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