Art. 85. Lavoro dei militari detenuti 1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena. 2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine. 4. All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtu' delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.
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9 ottobre 2010
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- 3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/05/2020, n. 522Provvedimento: Pubblicato il 08/05/2020 N. 00522/2020 REG.PROV.COLL. N. 00003/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Musio e Gianluca Schifone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo; per l'annullamento - del decreto del …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 01/08/2014, n. 2580Provvedimento: […] Quanto, poi, al fatto che l'Amministrazione demanda a futuri regolamenti l'attuazione degli artt. 85 ed 86 del Codice dell'ordinamento militare, si ritiene che – poiché il decreto ministeriale contiene norme di estremo dettaglio, destinate ad integrare l'ordinamento penitenziario comune e la normativa dettata dal Codice dell'ordinamento militare (nonché del successivo regolamento contenuto nel d.P.R. n. 90 del 2010) - il relativo potere non si esaurisce uno actu; e pertanto il d.m. può essere sempre integrato e modificato con la medesima procedura e sempre senza eccedere i limiti ad esso fissati dalla normativa primaria. […]Leggi di più...