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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 4807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4807/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
- avv. DAVASCIO DAVIDE Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. CUOMO Controparte_1 P.IVA_1
TOMMASO ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 08.10.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249004558842000, notificata in data 30.08.2024 nella parte relativa
CP_ al mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn. 40020180006950463000, 40020190007717801000,
40020220002023011000 e n. 40020220007793051000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore;
evidenziava, inoltre, la carenza di motivazione dell'intimazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data 21.01.2025, ribadendo la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito presupposti e rimarcando il mancato decorso del termine di prescrizione;
con atto depositato in data 03.02.2025 si costituiva tardivamente in giudizio l'agente per la riscossione, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la preliminare trattazione delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
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Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare
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applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l ha dato prova della regolare notifica degli avvisi di addebito n. 40020190007717801000 e n.
40020220002023011000, effettuata, rispettivamente, il 05.12.2019 e l'01.08.2022 e rispetto ad essi la notifica dell'intimazione odiernamente opposta (avvenuta il 30.08.2024) interrompe tempestivamente il decorso del termine estintivo quinquennale e la pretesa è ancora esigibile. Detti documenti risultano, allo stato, validi ed efficaci in quanto la parte ricorrente non ha palesato la propria chiara volontà di proporre querela di falso, essendosi limitata a manifestare una mera “riserva” sul punto.
Al contrario, gli avvisi n. 40020180006950463000 e n.
40020220007793051000 risultano notificati entrambi per compiuta giacenza, senza che l'Istituto abbia, però, allegato copia dell'invio e della consegna della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, che, sola, avrebbe fornito la prova certa della avvenuta conoscenza o comunque della perfetta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
Sul punto, va osservato che sono intervenute le S.U., le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale
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attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di Parte ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge
890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass.
S.U. n. 10012/21). Né può ritenersi, come desume l'istituto previdenziale, che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale
Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza in esame prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele
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del soggetto destinatario dell'atto esattoriale a quelle del soggetto destinatario di un atto processuale.
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso, con declaratoria di annullamento della intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito nn. 40020180006950463000 e 40020220007793051000 essendo, per il resto, pienamente valida ed efficace la pretesa contributiva ivi veicolata.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020249004558842000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 40020180006950463000 e 40020220007793051000;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 12.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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