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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Irene Lupo Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.IVA: , difeso e Parte_1 P.IVA_1
rappresentato dagli Avv.ti Federico Maggiani e Alberto Maggiani
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marta Delia Enne e dall'Avv. Arturo Maria Dell'Isola
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
P. IVA Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1890/2024, pubblicata il
22.02.2024; materia: responsabilità per danni da circolazione stradale – surroga dell'assicuratore sociale straniero. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del trattore
Mercedes targato D0 (RO), che tamponava violentemente la Porsche Carrera 911 targata
ANF1965 (D), condotta dal signor accompagnato dalla moglie Parte_2
, come riconosciuto dalla relazione conclusiva delle indagini Parte_3 della Polizia Stradale del 11 luglio 2018; b) pertanto, dichiarare la responsabilità della convenuta “ , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, proprietaria del trattore Mercedes targato D0 (RO), per l'incidente de quo;
c) riconoscere e dichiarare che - a seguito dell'incidente del 31 maggio 2018 - l'esponente “
[...]
” ha iniziato ad erogare al signor ed ai due Parte_1 Parte_2 Per_ figli e tre pensioni indirette da infortunio, che comporteranno, per l'ente, un onere Per_2 complessivo (salvo più aggiornati ricalcoli) di euro 58.354,51, come da prospetto analitico del 4 ottobre 2019, riassuntivo delle prestazioni stesse;
d) riconoscere e dichiarare che l'ente pubblico tedesco si è surrogato nel diritto dei medesimi al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'incidente del 31 maggio 2018 ed alla conseguente cessazione del reddito di lavoro prodotto in vita dalla vittima, fino all'ammontare dell'importo complessivamente erogato di euro 58.354,51 (salvo più aggiornati ricalcoli); e) in accoglimento di detta rivalsa, condannare la , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'ente tedesco l'importo capitale di euro 58.354,51 (salvo più aggiornati ricalcoli).
f) Con interessi legali, decorrenti dalle singole erogazioni, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge, 1. In via principale, rigettare l'appello promosso dall'ente previdenziale tedesco
[...]
, sulla base dell'unico motivo di censura, avverso la sentenza n. Parte_1
1890/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 22.02.2024 e resa al termine del giudizio R.G. n. 23517/2020, perché infondato per le causali di cui al paragrafo 1 della comparsa di 7/2021 MG costituzione e risposta in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della tesi avversa,
2.a) in via principale, rigettare la domanda di parte appellante per la totale infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere in via surrogatoria dall'ente previdenziale tedesco
[...]
, per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
2.b) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rifiuto della domanda di cui al punto 2.a), limitare l'entità del risarcimento alle somme effettivamente dimostrate in corso di causa. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda dell' Controparte_5
tedesco che agiva in surroga dei familiari della donna tedesca defunta in occasione di un incidente stradale verificatosi il 31.5.2018 sull'autostrada del Brennero -incidente causato dal conducente dell'autoarticolato di proprietà della società rumena chiedendo la condanna in Controparte_2
Contr solido di detta società proprietaria del veicolo e dell' rimborsargli gli importi versati ai familiari ai titolo di “pensioni indirette da infortunio”, condannando l'Ente attore alla rifusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di primo grado
L'Ente previdenziale pubblico tedesco (d'ora in poi, anche Parte_1
Parte
“Ente” o ”) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l' e la Controparte_1
società romena per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
conducente del veicolo Mercedes targato D0 (Romania), di proprietà della società romena nella causazione del sinistro occorso il 31.05.2018 sull'autostrada del Controparte_2
Brennero, per effetto del quale decedeva la signora cittadina Parte_3 tedesca titolare dell'assicurazione sociale obbligatoria presso l'ente attoreo, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento dell'importo complessivo di € 58.354,51, a titolo di rimborso delle
“pensioni indirette da infortunio” erogate dall' tedesco ai tre familiari superstiti Controparte_5 dell'assicurata: (vedovo), (figlia) e Pt_2 Parte_2 Persona_3 [...]
(figlio), oltre interessi dalle singole erogazioni. Persona_4
Contr L i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dell'Ente, in quanto le somme dallo stesso versate ai familiari della vittima del sinistro stradale non costituirebbero voce di danno risarcibile secondo il diritto sicché nessuna rivalsa poteva essere azionata dall'Ente attore in surroga. CP_1
rimaneva contumace. Controparte_2
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n. 1890/2024 del 21 febbraio 2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, ritenendo che il DRV non avesse dimostrato, ma neppure allegato, il danno patrimoniale subito dai familiari della a causa della sua morte e Parte_2
asseritamente risarcito dall'Ente.
In particolare, il Tribunale osservava che le pensioni indirette erogate dall'Ente previdenziale attore non costituivano di per sé prova di un danno patrimoniale subìto dai familiari, trattandosi di prestazioni previdenziali automatiche erogate in base all'ordinamento tedesco, le quali non hanno necessariamente pagina 3 di 7 una funzione risarcitoria, ma piuttosto assistenziale. Inoltre, il Tribunale rilevava che l'Ente attore non aveva fornito alcuna prova circa spese sostenute dai familiari della signora in Parte_2
conseguenza del suo decesso o alla contribuzione economica della defunta al ménage familiare, tenuto conto del reddito da lavoro tutto sommato modesto percepito dalla donna (€ 43.839,00 annui lordi nel
2017), ciò che impediva di considerare il danno patrimoniale in re ipsa, tanto più che l'attore non aveva mai neppure dedotto che i figli della defunta (20 e 23 anni al momento dell'evento) non lavorassero o che, comunque, non fossero autonomi.
Parte Contr Il Tribunale, pertanto, respingeva la domanda attorea e condannava a rimborsare a e spese di lite.
3. L'appello di Pt_5
ha interposto gravame avverso la sentenza di cui sopra, affidandolo ad un unico motivo di
[...]
appello.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non provato il danno patrimoniale subito dai familiari della signora a causa della sua morte. Parte_2
In particolare, evidenzia che “il Tribunale avrebbe dovuto constatare la presumibile perdita economica per i superstiti, determinabile nelle risorse reddituali che la defunta avrebbe loro destinato se non fosse deceduta, ciò sia in “in relazione ai precetti normativi (artt. 143 e 433 c.c.)” che alla “pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume” (per tutte vedasi Cass., sentenza n.
31459 del 2018).
Sul punto la Corte di Cassazione - con ordinanza n. 6619 del 2018 - ha avuto modo di fissare i criteri per quantificare il danno patrimoniale da lucro cessante degli eredi della vittima di un incidente stradale, ribadendo che bisogna determinare il reddito del de cuius al momento della morte, detraendo la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima.” (così l'atto di citazione in appello, pag. 6).
Parte
lamenta poi che il Tribunale ha erroneamente ritenuto esiguo il reddito annuo percepito dalla vittima, pari a € 43.839,00, “dal momento che la defunta contribuiva al ménage familiare, producendo un reddito di lavoro di ben Euro 3.653,25 al mese, che venne improvvisamente a cessare contestualmente al suo decesso e che era destinato alle esigenze del nucleo familiare, al pari di quello familiare” (così l'atto di appello, pag. 7). Anche la maggiore età dei figli non è di per sé idonea ad escludere la configurabilità del danno patrimoniale subito per effetto del venir meno delle provvidenze pagina 4 di 7 economiche destinate dal genitore, posto che “il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destina-va…” (per tutte vedasi Cass., sentenza n. 1524 del 2010; Cass., sentenza n. 24802 del 2008 e Cass., sentenza n. 11003 del 2003)
(così l'atto di appello, pag. 7).
Per tali ragioni ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata.
Contr
4. La difesa di la contumacia di Controparte_2
Contr si è costituita anche nel presente giudizio di appello, ribadendo l'infondatezza della domanda
Parte risarcitoria di , sottolineando che l'istituto della surrogazione non dà origine ad un nuovo diritto in
Parte capo al surrogante nei confronti del debitore, e che l'erogazione di pensioni indirette da parte di non costituisca di per sé prova dell'esistenza di un danno patrimoniale in capo ai familiari in surroga dei quali l'Ente agisce, danno patrimoniale che non è in alcun modo stato provato – né adeguatamente allegato- dall'Ente che ne era onerato.
è rimasta contumace anche nel presente giudizio di appello. Controparte_2
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
*
5. Decisione
L'appello è infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Premesso che in forza dell'art. 116 del Capitolo X° del Codice Tedesco della Previdenza Sociale
(Sozialgesetzbuch), prevede, analogamente a quanto previsto dall'art. 1916 c.c., che “il diritto al risarcimento di un danno basato si altre disposizioni di legge è trasferito all'assicuratore o all'ente che fornisce aiuto al reinserimento o assistenza sociale, nella misura in cui quest'ultimo deve fornire prestazioni previdenziali a causa dell'evento dannoso, volte a risarcire un danno della stessa natura e relativo allo stesso periodo del risarcimento a favore del danneggiato” (cfr. traduzione prodotta dall'odierno appellante sub doc. 12 con la memoria n. 1) ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; enfasi della redattrice); premesso, ancora, che è ormai incontestato in causa che le prestazioni erogate ed erogande Parte da ai familiari della vittima sono volte ad indennizzare il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito dagli stessi per effetto della perdita del reddito della defunta (cfr. pag. 4 della sentenza, che così
pagina 5 di 7 recita sul punto: “Le somme erogate dall'ente erano finalizzate al ristoro di un danno patrimoniale, come ripetutamente allegato da parte attrice (cfr. pag. 8 pag. 5 memoria 16.11.2021) senza che CP_6
tale capo sia stato oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti in causa); ne consegue che
Parte
avrebbe dovuto adeguatamente allegare, e poi provare, che i familiari (vedovo e figli) della vittima nei cui diritti risarcitori si surroga hanno effettivamente subito un danno (da lucro cessante) per effetto della morte della moglie e madre, ovvero che il reddito della de cuius fosse, almeno in parte, destinato ai familiari nei cui diritti si surroga.
Parte Ciò invece non ha fatto, essendosi per contro limitata ad allegare di avere effettivamente erogato al vedovo e ai figli della signora le somme di cui al prospetto allegato all'atto Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado (doc. 5), a titolo di pensioni indirette.
Nè, come correttamente affermato dal giudice del Tribunale, il danno patrimoniale dei familiari poteva desumersi, sic et simpliciter, dall'ammontare del reddito da lavoro annuo percepito dalla vittima: trattandosi di un reddito tutto sommato modesto (€ 43.893 annui lordi nel 2017) considerato il contesto economico e sociale dello stato tedesco in cui viveva la famiglia, non è possibile presumere, senza
Parte ulteriori elementi del caso concreto che non ha mai offerto in causa, che una quota di tale reddito venisse riservata dalla moglie/madre in favore dei familiari, tanto più che i due figli superstiti erano maggiorenni al momento del decesso (avevano rispettivamente 23 e 20 anni), cosicché in difetto persino di allegazioni sulla condizione lavorativa o di studenti degli stessi non è possibile inferire, dal solo fatto che la madre percepisse uno stipendio mensile di 3.300 euro, ella ne versasse una parte in favore dei figli.
Tanto meno è possibile inferire dal solo reddito da lavoro della signora il fatto che si Parte_2
avvantaggiasse di parte dello stesso il marito, della cui situazione lavorativa e reddituale nulla è dato sapere.
Se è vero, dunque, che la prova di tale danno può essere raggiunta per presunzioni (“Essa è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità relazionato alle circostanze del caso concreto risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche pur senza che ne avesse bisogno. Affinché il godimento da parte del coniuge di un reddito proprio valga ad escludere il risarcimento del danno è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età (Cass. 13.11.1997 n.
11236; Cass. 29.11.1999 n. 13336)”: così, tra le altre, Cass. 4205/2002 in motivazione, pag. 6; enfasi pagina 6 di 7 della redattrice), è altrettanto vero che nel caso di specie non è possibile trarre i fatti ignoti (se il familiare defunto contribuisse alle necessità del coniuge e dei figli;
la quota con cui lo stesso vi contribuiva) da alcun fatto noto, non avendo parte appellante – che ne aveva l'onere – dedotto e offerto di provare alcunché in ordine alle circostanze del caso concreto.
Allo stesso modo, è certamente vero che l'avere i figli raggiunto la maggiore età non è circostanza di per sé idonea ad escludere che il genitore defunto provvedesse (almeno in parte) alle loro necessità, ma nel caso di specie, in assenza totale di elementi di valutazione in relazione al reddito del padre, alla condizione di lavoratori o di studenti dei figli o di qualsiasi altro elemento utile a presumere che nel caso di specie i due figli della signora ricevessero e avrebbero in futuro ricevuto da Parte_2 quest'ultima delle provvidenze, essenziali o anche solo aggiuntive, non è possibile affermare la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante in capo ai figli per effetto della cessazione del reddito materno.
In definitiva, l'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1890/2024 del Tribunale di Milano, così dispone: Controparte_2
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere ad le spese del presente Controparte_4 grado di appello, che liquida in € 6.300,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
Il consigliere relatore Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Irene Lupo Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.IVA: , difeso e Parte_1 P.IVA_1
rappresentato dagli Avv.ti Federico Maggiani e Alberto Maggiani
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Marta Delia Enne e dall'Avv. Arturo Maria Dell'Isola
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
P. IVA Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1890/2024, pubblicata il
22.02.2024; materia: responsabilità per danni da circolazione stradale – surroga dell'assicuratore sociale straniero. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente del trattore
Mercedes targato D0 (RO), che tamponava violentemente la Porsche Carrera 911 targata
ANF1965 (D), condotta dal signor accompagnato dalla moglie Parte_2
, come riconosciuto dalla relazione conclusiva delle indagini Parte_3 della Polizia Stradale del 11 luglio 2018; b) pertanto, dichiarare la responsabilità della convenuta “ , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, proprietaria del trattore Mercedes targato D0 (RO), per l'incidente de quo;
c) riconoscere e dichiarare che - a seguito dell'incidente del 31 maggio 2018 - l'esponente “
[...]
” ha iniziato ad erogare al signor ed ai due Parte_1 Parte_2 Per_ figli e tre pensioni indirette da infortunio, che comporteranno, per l'ente, un onere Per_2 complessivo (salvo più aggiornati ricalcoli) di euro 58.354,51, come da prospetto analitico del 4 ottobre 2019, riassuntivo delle prestazioni stesse;
d) riconoscere e dichiarare che l'ente pubblico tedesco si è surrogato nel diritto dei medesimi al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'incidente del 31 maggio 2018 ed alla conseguente cessazione del reddito di lavoro prodotto in vita dalla vittima, fino all'ammontare dell'importo complessivamente erogato di euro 58.354,51 (salvo più aggiornati ricalcoli); e) in accoglimento di detta rivalsa, condannare la , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'ente tedesco l'importo capitale di euro 58.354,51 (salvo più aggiornati ricalcoli).
f) Con interessi legali, decorrenti dalle singole erogazioni, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattese e respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e premesse tutte le declaratorie di legge, 1. In via principale, rigettare l'appello promosso dall'ente previdenziale tedesco
[...]
, sulla base dell'unico motivo di censura, avverso la sentenza n. Parte_1
1890/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 22.02.2024 e resa al termine del giudizio R.G. n. 23517/2020, perché infondato per le causali di cui al paragrafo 1 della comparsa di 7/2021 MG costituzione e risposta in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della tesi avversa,
2.a) in via principale, rigettare la domanda di parte appellante per la totale infondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere in via surrogatoria dall'ente previdenziale tedesco
[...]
, per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
2.b) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rifiuto della domanda di cui al punto 2.a), limitare l'entità del risarcimento alle somme effettivamente dimostrate in corso di causa. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto la domanda dell' Controparte_5
tedesco che agiva in surroga dei familiari della donna tedesca defunta in occasione di un incidente stradale verificatosi il 31.5.2018 sull'autostrada del Brennero -incidente causato dal conducente dell'autoarticolato di proprietà della società rumena chiedendo la condanna in Controparte_2
Contr solido di detta società proprietaria del veicolo e dell' rimborsargli gli importi versati ai familiari ai titolo di “pensioni indirette da infortunio”, condannando l'Ente attore alla rifusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di primo grado
L'Ente previdenziale pubblico tedesco (d'ora in poi, anche Parte_1
Parte
“Ente” o ”) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, l' e la Controparte_1
società romena per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_2
conducente del veicolo Mercedes targato D0 (Romania), di proprietà della società romena nella causazione del sinistro occorso il 31.05.2018 sull'autostrada del Controparte_2
Brennero, per effetto del quale decedeva la signora cittadina Parte_3 tedesca titolare dell'assicurazione sociale obbligatoria presso l'ente attoreo, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento dell'importo complessivo di € 58.354,51, a titolo di rimborso delle
“pensioni indirette da infortunio” erogate dall' tedesco ai tre familiari superstiti Controparte_5 dell'assicurata: (vedovo), (figlia) e Pt_2 Parte_2 Persona_3 [...]
(figlio), oltre interessi dalle singole erogazioni. Persona_4
Contr L i costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dell'Ente, in quanto le somme dallo stesso versate ai familiari della vittima del sinistro stradale non costituirebbero voce di danno risarcibile secondo il diritto sicché nessuna rivalsa poteva essere azionata dall'Ente attore in surroga. CP_1
rimaneva contumace. Controparte_2
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, con sentenza n. 1890/2024 del 21 febbraio 2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, ritenendo che il DRV non avesse dimostrato, ma neppure allegato, il danno patrimoniale subito dai familiari della a causa della sua morte e Parte_2
asseritamente risarcito dall'Ente.
In particolare, il Tribunale osservava che le pensioni indirette erogate dall'Ente previdenziale attore non costituivano di per sé prova di un danno patrimoniale subìto dai familiari, trattandosi di prestazioni previdenziali automatiche erogate in base all'ordinamento tedesco, le quali non hanno necessariamente pagina 3 di 7 una funzione risarcitoria, ma piuttosto assistenziale. Inoltre, il Tribunale rilevava che l'Ente attore non aveva fornito alcuna prova circa spese sostenute dai familiari della signora in Parte_2
conseguenza del suo decesso o alla contribuzione economica della defunta al ménage familiare, tenuto conto del reddito da lavoro tutto sommato modesto percepito dalla donna (€ 43.839,00 annui lordi nel
2017), ciò che impediva di considerare il danno patrimoniale in re ipsa, tanto più che l'attore non aveva mai neppure dedotto che i figli della defunta (20 e 23 anni al momento dell'evento) non lavorassero o che, comunque, non fossero autonomi.
Parte Contr Il Tribunale, pertanto, respingeva la domanda attorea e condannava a rimborsare a e spese di lite.
3. L'appello di Pt_5
ha interposto gravame avverso la sentenza di cui sopra, affidandolo ad un unico motivo di
[...]
appello.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non provato il danno patrimoniale subito dai familiari della signora a causa della sua morte. Parte_2
In particolare, evidenzia che “il Tribunale avrebbe dovuto constatare la presumibile perdita economica per i superstiti, determinabile nelle risorse reddituali che la defunta avrebbe loro destinato se non fosse deceduta, ciò sia in “in relazione ai precetti normativi (artt. 143 e 433 c.c.)” che alla “pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume” (per tutte vedasi Cass., sentenza n.
31459 del 2018).
Sul punto la Corte di Cassazione - con ordinanza n. 6619 del 2018 - ha avuto modo di fissare i criteri per quantificare il danno patrimoniale da lucro cessante degli eredi della vittima di un incidente stradale, ribadendo che bisogna determinare il reddito del de cuius al momento della morte, detraendo la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima.” (così l'atto di citazione in appello, pag. 6).
Parte
lamenta poi che il Tribunale ha erroneamente ritenuto esiguo il reddito annuo percepito dalla vittima, pari a € 43.839,00, “dal momento che la defunta contribuiva al ménage familiare, producendo un reddito di lavoro di ben Euro 3.653,25 al mese, che venne improvvisamente a cessare contestualmente al suo decesso e che era destinato alle esigenze del nucleo familiare, al pari di quello familiare” (così l'atto di appello, pag. 7). Anche la maggiore età dei figli non è di per sé idonea ad escludere la configurabilità del danno patrimoniale subito per effetto del venir meno delle provvidenze pagina 4 di 7 economiche destinate dal genitore, posto che “il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destina-va…” (per tutte vedasi Cass., sentenza n. 1524 del 2010; Cass., sentenza n. 24802 del 2008 e Cass., sentenza n. 11003 del 2003)
(così l'atto di appello, pag. 7).
Per tali ragioni ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata.
Contr
4. La difesa di la contumacia di Controparte_2
Contr si è costituita anche nel presente giudizio di appello, ribadendo l'infondatezza della domanda
Parte risarcitoria di , sottolineando che l'istituto della surrogazione non dà origine ad un nuovo diritto in
Parte capo al surrogante nei confronti del debitore, e che l'erogazione di pensioni indirette da parte di non costituisca di per sé prova dell'esistenza di un danno patrimoniale in capo ai familiari in surroga dei quali l'Ente agisce, danno patrimoniale che non è in alcun modo stato provato – né adeguatamente allegato- dall'Ente che ne era onerato.
è rimasta contumace anche nel presente giudizio di appello. Controparte_2
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
*
5. Decisione
L'appello è infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Premesso che in forza dell'art. 116 del Capitolo X° del Codice Tedesco della Previdenza Sociale
(Sozialgesetzbuch), prevede, analogamente a quanto previsto dall'art. 1916 c.c., che “il diritto al risarcimento di un danno basato si altre disposizioni di legge è trasferito all'assicuratore o all'ente che fornisce aiuto al reinserimento o assistenza sociale, nella misura in cui quest'ultimo deve fornire prestazioni previdenziali a causa dell'evento dannoso, volte a risarcire un danno della stessa natura e relativo allo stesso periodo del risarcimento a favore del danneggiato” (cfr. traduzione prodotta dall'odierno appellante sub doc. 12 con la memoria n. 1) ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; enfasi della redattrice); premesso, ancora, che è ormai incontestato in causa che le prestazioni erogate ed erogande Parte da ai familiari della vittima sono volte ad indennizzare il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito dagli stessi per effetto della perdita del reddito della defunta (cfr. pag. 4 della sentenza, che così
pagina 5 di 7 recita sul punto: “Le somme erogate dall'ente erano finalizzate al ristoro di un danno patrimoniale, come ripetutamente allegato da parte attrice (cfr. pag. 8 pag. 5 memoria 16.11.2021) senza che CP_6
tale capo sia stato oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti in causa); ne consegue che
Parte
avrebbe dovuto adeguatamente allegare, e poi provare, che i familiari (vedovo e figli) della vittima nei cui diritti risarcitori si surroga hanno effettivamente subito un danno (da lucro cessante) per effetto della morte della moglie e madre, ovvero che il reddito della de cuius fosse, almeno in parte, destinato ai familiari nei cui diritti si surroga.
Parte Ciò invece non ha fatto, essendosi per contro limitata ad allegare di avere effettivamente erogato al vedovo e ai figli della signora le somme di cui al prospetto allegato all'atto Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado (doc. 5), a titolo di pensioni indirette.
Nè, come correttamente affermato dal giudice del Tribunale, il danno patrimoniale dei familiari poteva desumersi, sic et simpliciter, dall'ammontare del reddito da lavoro annuo percepito dalla vittima: trattandosi di un reddito tutto sommato modesto (€ 43.893 annui lordi nel 2017) considerato il contesto economico e sociale dello stato tedesco in cui viveva la famiglia, non è possibile presumere, senza
Parte ulteriori elementi del caso concreto che non ha mai offerto in causa, che una quota di tale reddito venisse riservata dalla moglie/madre in favore dei familiari, tanto più che i due figli superstiti erano maggiorenni al momento del decesso (avevano rispettivamente 23 e 20 anni), cosicché in difetto persino di allegazioni sulla condizione lavorativa o di studenti degli stessi non è possibile inferire, dal solo fatto che la madre percepisse uno stipendio mensile di 3.300 euro, ella ne versasse una parte in favore dei figli.
Tanto meno è possibile inferire dal solo reddito da lavoro della signora il fatto che si Parte_2
avvantaggiasse di parte dello stesso il marito, della cui situazione lavorativa e reddituale nulla è dato sapere.
Se è vero, dunque, che la prova di tale danno può essere raggiunta per presunzioni (“Essa è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità relazionato alle circostanze del caso concreto risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche pur senza che ne avesse bisogno. Affinché il godimento da parte del coniuge di un reddito proprio valga ad escludere il risarcimento del danno è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età (Cass. 13.11.1997 n.
11236; Cass. 29.11.1999 n. 13336)”: così, tra le altre, Cass. 4205/2002 in motivazione, pag. 6; enfasi pagina 6 di 7 della redattrice), è altrettanto vero che nel caso di specie non è possibile trarre i fatti ignoti (se il familiare defunto contribuisse alle necessità del coniuge e dei figli;
la quota con cui lo stesso vi contribuiva) da alcun fatto noto, non avendo parte appellante – che ne aveva l'onere – dedotto e offerto di provare alcunché in ordine alle circostanze del caso concreto.
Allo stesso modo, è certamente vero che l'avere i figli raggiunto la maggiore età non è circostanza di per sé idonea ad escludere che il genitore defunto provvedesse (almeno in parte) alle loro necessità, ma nel caso di specie, in assenza totale di elementi di valutazione in relazione al reddito del padre, alla condizione di lavoratori o di studenti dei figli o di qualsiasi altro elemento utile a presumere che nel caso di specie i due figli della signora ricevessero e avrebbero in futuro ricevuto da Parte_2 quest'ultima delle provvidenze, essenziali o anche solo aggiuntive, non è possibile affermare la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante in capo ai figli per effetto della cessazione del reddito materno.
In definitiva, l'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di e di Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1890/2024 del Tribunale di Milano, così dispone: Controparte_2
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere ad le spese del presente Controparte_4 grado di appello, che liquida in € 6.300,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
Il consigliere relatore Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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