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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 650/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30/05/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. GIULI PIER LUCA. Parte_1
Per 'avv. TURCO MARIALUCREZIA Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Marco Micucci.
L'avv. Giuli precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusionali alle quali si riporta per la discussione, insiste per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Micucci si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusionali e alle quali si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.50
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULI PIER Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata in Castelraimondo Piazza della Repubblica n. 6 presso il difensore avv. GIULI PIER LUCA;
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TURCO MARIALUCREZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Barberini n. 47 presso lo studio del difensore TURCO MARIALUCREZIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e Parte_2
per essa , agiva in via monitoria assumendo di aver acquistato dei crediti Controparte_2
nei confronti di , titolare della ditta individuale L'Orchidea, in qualità di Parte_1
debitrice principale, e , in qualità di fideiussore, nei limiti del massimale CP_3
garantito, per le seguenti causali:
-mancato pagamento delle rate relative al contratto di mutuo concesso da in data CP_4
26.01.2007 pari ad €. 11.427,77,
-mancato pagamento del finanziamento n. 07000218067 concesso da in data CP_4
14.11.2012 pari ad €. 17.607,73
Chiedeva, quindi, in via monitoria la condanna di e Parte_1 CP_3
quest'ultima nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della complessiva somma di €.
29.035,50 oltre interessi e spese della procedura.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 1465/2022
del 25.11.2022 e per l'effetto ingiungeva ai debitori il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione e ha Parte_1
convenuto in giudizio la società deducendo l'assenza di prova dell'asserito CP_1
credito, per mancata produzione della documentazione contabile, essendosi l'opposta limitata a produrre la certificazione ex art. 50 tub, ha rilevato che non era stata fornita la prova della incorporazione tra la e la ha eccepito la prescrizione CP_4 Parte_3
relativamente al contratto di mutuo stipulato il 26.1.2007, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 2946 c.c., dalla scadenza dell'ultima rata, stante l'assenza di prova certa circa l'intervenuta interruzione, ha evidenziato l'inesatto ammontare del credito ingiunto per avere provveduto all'integrale pagamento del contratto di mutuo concluso il 26.1.2007, ha contestato l'applicazione di commissioni, interessi usurari e interessi anatocistici.
pagina 3 di 10 Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente Parte_1
concludeva chiedendo: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
respinte, in via principale, per tutte le causali di cui alla premessa, dichiarare ammissibile e fondata la
presente opposizione e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque di nessun effetto il
decreto ingiuntivo n. 1465/2022 del 25.11.2022.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società contestando le CP_1
opposte pretese e formulando le seguenti e testuali conclusioni: “in via preliminare: concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1465/2022 del Tribunale di Ancona, non
essendo l'opposizione fondata su prova nè di pronta soluzione per le ragioni esposte in narrativa e
dunque assegnare un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, ulteriormente in via
preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione in opposizione per genericità ed
indeterminatezza del petitum e della causa petendi per le ragioni indicate e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 1465/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo, in via principale e
nel merito, rigettare integralmente le avverse domande siccome nulle, inammissibili, improcedibili e
comunque infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 1465/2022,
in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo e/o comunque nella denegata
ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse pretese, condannare l'opponente a pagare la
somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'eventuale istruttoria ”
La difesa di , quale mandataria di affermava, in sintesi e per Controparte_2 CP_1
quanto ivi di interesse:
- la nullità della citazione in opposizione ai sensi dell'art. 163 comma 3, n. 3 e 4 c.p.c.;
- di avere fornito idonea prova del credito con la documentazione allegata al ricorso monitorio, nonché con l'ulteriore documentazione depositata con la comparsa di costituzione,
- di avere fornito idonea prova della sussistenza della legittimazione attiva mediante la documentazione versata in atti, posto che la fusione per incorporazione di in CP_4
era stata debitamente pubblicata nel competente Ufficio del Registro delle Parte_3
Imprese, sicchè ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., era efficace nei confronti dei terzi;
pagina 4 di 10 - che l'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto era stata interrotta con il sollecito di pagamento del 15.6.2015 e del 7.3.2017;
- l'assenza di prova circa l'asserita estinzione del mutuo del 26.1.2007.
All'esito della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto, quindi,
le parti venivano invitate a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità
all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra.
La nullità dell'atto di citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del petitum,
sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale,
come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta,
come appunto stabilisce detta norma.
Relativamente alla causa petendi, il giudice, invece, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris”
diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costituivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto di citazione si desume chiaramente sia l'oggetto della domanda, ovvero l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato in via monitoria dalla banca, sia gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, ovvero il pagamento di somme non dovute in ragione dell'estinzione del credito per avvenuto pagamento e per la illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità.
pagina 5 di 10 Nessun dubbio sussiste in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta.
Al riguardo, si osserva che, dalla documentazione depositata, risulta la fusione per incorporazione della in , perfezionata con atto del 21.5.2013 a CP_4 Parte_3
rogito notaio , a seguito della quale è subentrata in tutti i Persona_1 Parte_3
rapporti attivi della società incorporata con effetto giuridico dal 27.5.2013.
Risulta, poi, che, con decreto n. 186 del 24.6.2017, veniva posta in Parte_3
liquidazione coatta amministrativa.
Ai sensi dell'art.5 del DL n. 99/2017 e del DM 22 febbraio 2018, in data 11.4.2018 si perfezionava il contratto di cessione di crediti classificati deteriorati tra e i CP_5
commissari liquidatori di , nell'elenco delle posizioni cedute era ricompreso Parte_3
il credito vantato nei confronti di . Parte_1
Sulla base della documentazione versata in atti, risulta la variazione della denominazione sociale della in perfezionata con atto del 4.9.2019° a rogito notaio CP_5 CP_1 Per_2
.
[...]
Nel caso di successione di una società a un'altra per effetto del mutamento della denominazione sociale, non si verifica alcun mutamento nella titolarità dei preesistenti rapporti giuridici posti in essere (Cass.
7.3.2014 n. 5403).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione sia solo parzialmente fondata.
Non meritano accoglimento i motivi di opposizione fondati sulla inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria e indeterminatezza della somma ivi ingiunta.
La parte opponente ha sostenuto che, benchè l'art. 50 TUB richiedesse, quale presupposto per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia la presenza dell'estratto conto sia la sua certificazione di conformità ad opera di un dirigente bancario, la banca aveva depositato solo una sintesi dell'importo presumibilmente dovuto.
Ha, inoltre, rilevato come l'autocertificazione ex art. 50 TUB effettuata dalla banca avesse rilevanza probatoria sufficiente limitatamente alla fase monitoria, sostenendo che la banca non aveva prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti azionati.
pagina 6 di 10 Ciò detto, si osserva che, in punto di onere della prova, si deve rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
sicchè, se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda,
indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in tale sede (Cass. n. 419/2006).
Inoltre, l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, ma si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (Cass. 19 settembre 2013 n. 21466).
La società è dunque tenuta a fornire la prova del suo diritto nel rispetto delle coordinate offerte dalle Sezioni Unte della Corte di Cassazione in merito all'onere della prova gravante sul creditore, il quale “sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Viceversa, sul debitore grava un onere di contestazione specifica, sebbene sia il creditore tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, il convenuto non può limitarsi ad una contestazione generica e tanto si ricava già dall'art. 167 c.p.c. che, nello stabilire i requisiti di forma-contenuto della comparsa di costituzione e risposta, onera il convenuto di pagina 7 di 10 proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (Trib. Milano 22.10.2018 n. 10657).
In applicazione di tali premesse di metodo e in considerazione delle difese sollevate dal debitore, pare opportuno esaminare separatamente il credito derivante dal contratto di mutuo del 26.1.2007 di €. 8.500,00 per la durata di mesi 36 a partire dal mese di febbraio 2007
e dal finanziamento n. 218067 del 14.11.2012 di €. 23.000,00 per la durata di mesi 61 ultima rata prevista 30.11.2017.
In merito al rapporto di mutuo intercorso con la stipulato in data 26.1.2007 di €. CP_4
8.500,00, l'opposizione è fondata in quanto il credito è prescritto.
Si rende necessario chiarire che alla fattispecie de quo vada applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Nel caso in esame, il contratto di mutuo è stato stipulato in data 26.1.2007 e prevedeva il versamento di 36 rate mensili, per la durata di tre anni, a decorrere dal febbraio 2007,
pertanto il termine prescrizionale del diritto di credito ha cominciato a decorrere dall'ultima rata del finanziamento febbraio 2010, per poi spirare nel mese di febbraio 2020.
Infatti, dalla stipulazione del contratto di mutuo deriva, quale effetto giuridico, l'obbligo per il mutuatario di restituzione dell'importo erogato, che configura un'obbligazione unitaria a carico di tale soggetto, anche qualora, come nella prassi avviene e come è avvenuto nel caso di specie, sia stata prevista la restituzione dell'importo finanziato dilazionata nel tempo, a mezzo di pagamenti rateali.
Ciò posto, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte opponente, manca la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione invocato dalla controparte (racc.ta del
7.3.2017), sicchè, a fronte delle contestazioni dell'opponente del mancato invio della comunicazione del sollecito di pagamento del 7.3.2017, sarebbe stato onere di parte opposta fornire la dimostrazione di avere inviato la raccomandata mediante la produzione della ricevuta di spedizione, in assenza del predetto documento, si rileva che il termine decennale
è ampiamente decorso al momento dell'instaurazione dell'iniziativa monitoria, avviata il
25.11.2022.
pagina 8 di 10 D'altra parte, l'opposta, per contrastare l'eccezione di prescrizione, ha basato le proprie difese facendo riferimento alla comunicazione del 15.6.2015, tuttavia, tale missiva ha ad oggetto il sollecito di pagamento del finanziamento n. 218067 del 14.11.2012 per €. 23.000,00,
rapporto differente rispetto al contratto di mutuo per il quale è stata sollevata la prescrizione.
In relazione al contratto di finanziamento n. 218067 l'opposizione è infondata.
La società creditrice ha assolto ai propri oneri probatori producendo sia il contratto di finanziamento, sia il piano di ammortamento che gli estratti conto relativi alla linea di credito.
Viceversa, l'opponente non ha sollevato contestazioni specifiche sul contenuto e sull'attendibilità degli estratti conto, in mancanza di contestazione specifiche, il loro contenuto deve ritenersi assolutamente attendibile per la ricostruzione dell'andamento del rapporto.
Parte attrice ha poi contestato il quantum debeatur, lamentando l'applicazione illegittima di commissioni e interessi di natura usuraria e anatocistica.
Il contenuto assolutamente generico e deficitario delle allegazioni, prive di ogni riferimento concreto alle commissioni che si assumono applicate illegittimamente, nonché al tasso di interessi contrattuale che si assume illegittimo, alla metodologia di calcolo del tasso di interesse usurario, ai modi, tempi e misura dello scostamento rispetto alla soglia di tollerabilità stabilita per legge, non consentono di esaminare l'eccezione nel merito.
Ebbene, la parte che deduce la violazione del divieto di usura e quindi della l. 108/96 ha l'onere di allegare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica del giudice va condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri giuridici corretti.
In presenza di una contestazione generica o basata su criteri manifestamente scorretti, il giudice non può ammettere nessuna consulenza tecnica, che avrebbe l'inevitabile effetto di aggirare l'onere della prova gravante sulla parte che eccepisce l'usura, colmandone le deficienze probatorie con una indagine di carattere esplorativo.
pagina 9 di 10 Il contenuto tecnico dell'accertamento non esime la parte dall'adempimento della sua attività
assertiva e di quegli oneri di allegazione e di prova su di essa spettanti, né può alterare il principio dispositivo vigente nel processo con interventi officiosi.
Analogalmente non si comprende a quale capitalizzazione degli interessi faccia riferimento l'opponente nei contratti di mutuo, l'obbligazione restitutoria segue un piano di ammortamento prestabilito, dove non è concepibile alcuna capitalizzazione periodica degli interessi, come invece nei rapporti di conto corrente.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato, parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.
17.607,73 oltre interessi contrattuali sino all'effettivo saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite, non si può prescindere dalla circostanza che il credito sia stato in parte confermato e che dunque, accedendo ad un'analisi quantitativa della domanda,
l'opponente risulti essere sostanzialmente soccombente, sicchè si ritiene di condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in base ai minimi stabiliti dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in primo grado iscritto al n. 650/2023 RG Trib.
ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1465/2022;
-condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.
17.607,73 oltre interessi contrattuali sino alla data di effettivo saldo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in complessive €.
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ancona, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 650/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30/05/2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. GIULI PIER LUCA. Parte_1
Per 'avv. TURCO MARIALUCREZIA Controparte_1 oggi sostituito dall'avv. Marco Micucci.
L'avv. Giuli precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusionali alle quali si riporta per la discussione, insiste per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Micucci si riporta a tutti gli scritti difensivi in atti, precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nelle note conclusionali e alle quali si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.50
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULI PIER Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata in Castelraimondo Piazza della Repubblica n. 6 presso il difensore avv. GIULI PIER LUCA;
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TURCO MARIALUCREZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Barberini n. 47 presso lo studio del difensore TURCO MARIALUCREZIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e Parte_2
per essa , agiva in via monitoria assumendo di aver acquistato dei crediti Controparte_2
nei confronti di , titolare della ditta individuale L'Orchidea, in qualità di Parte_1
debitrice principale, e , in qualità di fideiussore, nei limiti del massimale CP_3
garantito, per le seguenti causali:
-mancato pagamento delle rate relative al contratto di mutuo concesso da in data CP_4
26.01.2007 pari ad €. 11.427,77,
-mancato pagamento del finanziamento n. 07000218067 concesso da in data CP_4
14.11.2012 pari ad €. 17.607,73
Chiedeva, quindi, in via monitoria la condanna di e Parte_1 CP_3
quest'ultima nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della complessiva somma di €.
29.035,50 oltre interessi e spese della procedura.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 1465/2022
del 25.11.2022 e per l'effetto ingiungeva ai debitori il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione e ha Parte_1
convenuto in giudizio la società deducendo l'assenza di prova dell'asserito CP_1
credito, per mancata produzione della documentazione contabile, essendosi l'opposta limitata a produrre la certificazione ex art. 50 tub, ha rilevato che non era stata fornita la prova della incorporazione tra la e la ha eccepito la prescrizione CP_4 Parte_3
relativamente al contratto di mutuo stipulato il 26.1.2007, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 2946 c.c., dalla scadenza dell'ultima rata, stante l'assenza di prova certa circa l'intervenuta interruzione, ha evidenziato l'inesatto ammontare del credito ingiunto per avere provveduto all'integrale pagamento del contratto di mutuo concluso il 26.1.2007, ha contestato l'applicazione di commissioni, interessi usurari e interessi anatocistici.
pagina 3 di 10 Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, l'opponente Parte_1
concludeva chiedendo: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
respinte, in via principale, per tutte le causali di cui alla premessa, dichiarare ammissibile e fondata la
presente opposizione e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque di nessun effetto il
decreto ingiuntivo n. 1465/2022 del 25.11.2022.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società contestando le CP_1
opposte pretese e formulando le seguenti e testuali conclusioni: “in via preliminare: concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1465/2022 del Tribunale di Ancona, non
essendo l'opposizione fondata su prova nè di pronta soluzione per le ragioni esposte in narrativa e
dunque assegnare un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, ulteriormente in via
preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione in opposizione per genericità ed
indeterminatezza del petitum e della causa petendi per le ragioni indicate e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 1465/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo, in via principale e
nel merito, rigettare integralmente le avverse domande siccome nulle, inammissibili, improcedibili e
comunque infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 1465/2022,
in via subordinata, in caso di revoca anche parziale del decreto ingiuntivo e/o comunque nella denegata
ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse pretese, condannare l'opponente a pagare la
somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'eventuale istruttoria ”
La difesa di , quale mandataria di affermava, in sintesi e per Controparte_2 CP_1
quanto ivi di interesse:
- la nullità della citazione in opposizione ai sensi dell'art. 163 comma 3, n. 3 e 4 c.p.c.;
- di avere fornito idonea prova del credito con la documentazione allegata al ricorso monitorio, nonché con l'ulteriore documentazione depositata con la comparsa di costituzione,
- di avere fornito idonea prova della sussistenza della legittimazione attiva mediante la documentazione versata in atti, posto che la fusione per incorporazione di in CP_4
era stata debitamente pubblicata nel competente Ufficio del Registro delle Parte_3
Imprese, sicchè ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., era efficace nei confronti dei terzi;
pagina 4 di 10 - che l'eccezione di prescrizione era infondata, in quanto era stata interrotta con il sollecito di pagamento del 15.6.2015 e del 7.3.2017;
- l'assenza di prova circa l'asserita estinzione del mutuo del 26.1.2007.
All'esito della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto, quindi,
le parti venivano invitate a promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione.
Fallito il tentativo di mediazione, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità
all'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in quanto potenzialmente assorbente di ogni altra.
La nullità dell'atto di citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del petitum,
sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale,
come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta,
come appunto stabilisce detta norma.
Relativamente alla causa petendi, il giudice, invece, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris”
diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costituivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti.
Nel caso di specie, dal contenuto dell'atto di citazione si desume chiaramente sia l'oggetto della domanda, ovvero l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato in via monitoria dalla banca, sia gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, ovvero il pagamento di somme non dovute in ragione dell'estinzione del credito per avvenuto pagamento e per la illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità.
pagina 5 di 10 Nessun dubbio sussiste in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta.
Al riguardo, si osserva che, dalla documentazione depositata, risulta la fusione per incorporazione della in , perfezionata con atto del 21.5.2013 a CP_4 Parte_3
rogito notaio , a seguito della quale è subentrata in tutti i Persona_1 Parte_3
rapporti attivi della società incorporata con effetto giuridico dal 27.5.2013.
Risulta, poi, che, con decreto n. 186 del 24.6.2017, veniva posta in Parte_3
liquidazione coatta amministrativa.
Ai sensi dell'art.5 del DL n. 99/2017 e del DM 22 febbraio 2018, in data 11.4.2018 si perfezionava il contratto di cessione di crediti classificati deteriorati tra e i CP_5
commissari liquidatori di , nell'elenco delle posizioni cedute era ricompreso Parte_3
il credito vantato nei confronti di . Parte_1
Sulla base della documentazione versata in atti, risulta la variazione della denominazione sociale della in perfezionata con atto del 4.9.2019° a rogito notaio CP_5 CP_1 Per_2
.
[...]
Nel caso di successione di una società a un'altra per effetto del mutamento della denominazione sociale, non si verifica alcun mutamento nella titolarità dei preesistenti rapporti giuridici posti in essere (Cass.
7.3.2014 n. 5403).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione sia solo parzialmente fondata.
Non meritano accoglimento i motivi di opposizione fondati sulla inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria e indeterminatezza della somma ivi ingiunta.
La parte opponente ha sostenuto che, benchè l'art. 50 TUB richiedesse, quale presupposto per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia la presenza dell'estratto conto sia la sua certificazione di conformità ad opera di un dirigente bancario, la banca aveva depositato solo una sintesi dell'importo presumibilmente dovuto.
Ha, inoltre, rilevato come l'autocertificazione ex art. 50 TUB effettuata dalla banca avesse rilevanza probatoria sufficiente limitatamente alla fase monitoria, sostenendo che la banca non aveva prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti azionati.
pagina 6 di 10 Ciò detto, si osserva che, in punto di onere della prova, si deve rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
sicchè, se il credito risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda,
indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in tale sede (Cass. n. 419/2006).
Inoltre, l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, ma si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (Cass. 19 settembre 2013 n. 21466).
La società è dunque tenuta a fornire la prova del suo diritto nel rispetto delle coordinate offerte dalle Sezioni Unte della Corte di Cassazione in merito all'onere della prova gravante sul creditore, il quale “sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Viceversa, sul debitore grava un onere di contestazione specifica, sebbene sia il creditore tenuto a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa, il convenuto non può limitarsi ad una contestazione generica e tanto si ricava già dall'art. 167 c.p.c. che, nello stabilire i requisiti di forma-contenuto della comparsa di costituzione e risposta, onera il convenuto di pagina 7 di 10 proporre tutte le sue difese nell'atto introduttivo del giudizio, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (Trib. Milano 22.10.2018 n. 10657).
In applicazione di tali premesse di metodo e in considerazione delle difese sollevate dal debitore, pare opportuno esaminare separatamente il credito derivante dal contratto di mutuo del 26.1.2007 di €. 8.500,00 per la durata di mesi 36 a partire dal mese di febbraio 2007
e dal finanziamento n. 218067 del 14.11.2012 di €. 23.000,00 per la durata di mesi 61 ultima rata prevista 30.11.2017.
In merito al rapporto di mutuo intercorso con la stipulato in data 26.1.2007 di €. CP_4
8.500,00, l'opposizione è fondata in quanto il credito è prescritto.
Si rende necessario chiarire che alla fattispecie de quo vada applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Nel caso in esame, il contratto di mutuo è stato stipulato in data 26.1.2007 e prevedeva il versamento di 36 rate mensili, per la durata di tre anni, a decorrere dal febbraio 2007,
pertanto il termine prescrizionale del diritto di credito ha cominciato a decorrere dall'ultima rata del finanziamento febbraio 2010, per poi spirare nel mese di febbraio 2020.
Infatti, dalla stipulazione del contratto di mutuo deriva, quale effetto giuridico, l'obbligo per il mutuatario di restituzione dell'importo erogato, che configura un'obbligazione unitaria a carico di tale soggetto, anche qualora, come nella prassi avviene e come è avvenuto nel caso di specie, sia stata prevista la restituzione dell'importo finanziato dilazionata nel tempo, a mezzo di pagamenti rateali.
Ciò posto, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte opponente, manca la prova dell'invio dell'atto interruttivo della prescrizione invocato dalla controparte (racc.ta del
7.3.2017), sicchè, a fronte delle contestazioni dell'opponente del mancato invio della comunicazione del sollecito di pagamento del 7.3.2017, sarebbe stato onere di parte opposta fornire la dimostrazione di avere inviato la raccomandata mediante la produzione della ricevuta di spedizione, in assenza del predetto documento, si rileva che il termine decennale
è ampiamente decorso al momento dell'instaurazione dell'iniziativa monitoria, avviata il
25.11.2022.
pagina 8 di 10 D'altra parte, l'opposta, per contrastare l'eccezione di prescrizione, ha basato le proprie difese facendo riferimento alla comunicazione del 15.6.2015, tuttavia, tale missiva ha ad oggetto il sollecito di pagamento del finanziamento n. 218067 del 14.11.2012 per €. 23.000,00,
rapporto differente rispetto al contratto di mutuo per il quale è stata sollevata la prescrizione.
In relazione al contratto di finanziamento n. 218067 l'opposizione è infondata.
La società creditrice ha assolto ai propri oneri probatori producendo sia il contratto di finanziamento, sia il piano di ammortamento che gli estratti conto relativi alla linea di credito.
Viceversa, l'opponente non ha sollevato contestazioni specifiche sul contenuto e sull'attendibilità degli estratti conto, in mancanza di contestazione specifiche, il loro contenuto deve ritenersi assolutamente attendibile per la ricostruzione dell'andamento del rapporto.
Parte attrice ha poi contestato il quantum debeatur, lamentando l'applicazione illegittima di commissioni e interessi di natura usuraria e anatocistica.
Il contenuto assolutamente generico e deficitario delle allegazioni, prive di ogni riferimento concreto alle commissioni che si assumono applicate illegittimamente, nonché al tasso di interessi contrattuale che si assume illegittimo, alla metodologia di calcolo del tasso di interesse usurario, ai modi, tempi e misura dello scostamento rispetto alla soglia di tollerabilità stabilita per legge, non consentono di esaminare l'eccezione nel merito.
Ebbene, la parte che deduce la violazione del divieto di usura e quindi della l. 108/96 ha l'onere di allegare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica del giudice va condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri giuridici corretti.
In presenza di una contestazione generica o basata su criteri manifestamente scorretti, il giudice non può ammettere nessuna consulenza tecnica, che avrebbe l'inevitabile effetto di aggirare l'onere della prova gravante sulla parte che eccepisce l'usura, colmandone le deficienze probatorie con una indagine di carattere esplorativo.
pagina 9 di 10 Il contenuto tecnico dell'accertamento non esime la parte dall'adempimento della sua attività
assertiva e di quegli oneri di allegazione e di prova su di essa spettanti, né può alterare il principio dispositivo vigente nel processo con interventi officiosi.
Analogalmente non si comprende a quale capitalizzazione degli interessi faccia riferimento l'opponente nei contratti di mutuo, l'obbligazione restitutoria segue un piano di ammortamento prestabilito, dove non è concepibile alcuna capitalizzazione periodica degli interessi, come invece nei rapporti di conto corrente.
In base a quanto sopra esposto ed argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato, parte opponente va condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.
17.607,73 oltre interessi contrattuali sino all'effettivo saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite, non si può prescindere dalla circostanza che il credito sia stato in parte confermato e che dunque, accedendo ad un'analisi quantitativa della domanda,
l'opponente risulti essere sostanzialmente soccombente, sicchè si ritiene di condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in base ai minimi stabiliti dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio in primo grado iscritto al n. 650/2023 RG Trib.
ogni diversa domanda, eccezione o istanza respinta, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1465/2022;
-condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.
17.607,73 oltre interessi contrattuali sino alla data di effettivo saldo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in complessive €.
2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Ancona, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 10 di 10