Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8761
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Sentenza 18 giugno 2002

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Le pronunce di accoglimento, del giudice delle leggi hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato, ovvero per il decorso del termine prescrizionale o di decadenza. Da ciò consegue, con riguardo alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte Cost., che, qualora nel corso di un procedimento civile (nella specie, di primo grado), risulti ancora controverso, quand'anche sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame dal giudice delle leggi, un aspetto della vicenda processuale - relativo alla validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato incostituzionale, in epoca successiva all'introduzione del procedimento, dalla Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, del compimento delle prescritte formalità e del deposito del piego, sia dato avviso al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente l'applicazione, anche d'ufficio, della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva eseguita a mezzo posta ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, senza che fosse stato dato avviso al destinatario, temporaneamente assente, con raccomandata con avviso di ricevimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8761
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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