Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
Le pronunce di accoglimento, del giudice delle leggi hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato, ovvero per il decorso del termine prescrizionale o di decadenza. Da ciò consegue, con riguardo alla sentenza n. 346 del 1998 della Corte Cost., che, qualora nel corso di un procedimento civile (nella specie, di primo grado), risulti ancora controverso, quand'anche sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame dal giudice delle leggi, un aspetto della vicenda processuale - relativo alla validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato incostituzionale, in epoca successiva all'introduzione del procedimento, dalla Corte costituzionale, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, del compimento delle prescritte formalità e del deposito del piego, sia dato avviso al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente l'applicazione, anche d'ufficio, della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva eseguita a mezzo posta ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, senza che fosse stato dato avviso al destinatario, temporaneamente assente, con raccomandata con avviso di ricevimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA DI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 1, presso l'avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso l'avvocato LORIZIO M. ATHENA, rappresentato e difeso dagli avvocati SELVAGGI MARCO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/99 del RE di FIRENZE, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato Lorizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 luglio 1998 il sig. CL NE propose opposizione, davanti al RE di Firenze, avverso l'iscrizione a ruolo da parte del Comune di Firenze dell'importo complessivo di lire 7.772.900, come da cartella esattoriale in atti, per sanzioni amministrative pecuniarie, maggiorazioni e spese, conseguenti a violazione del codice della strada. A sostegno del ricorso dedusse la mancata notificazione del verbale di contestazione delle infrazioni da cui aveva tratto origine l'iscrizione a ruolo dell'importo stabilito come sanzione pecuniaria e, conseguentemente, la mancata formazione del titolo esecutivo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti a norma dell'art. 23 l. 689 del 1981, il Comune, costituitosi, depositò gli atti relativi agli accertamenti, resistendo all'opposizione. Con sentenza depositata il 27 gennaio 1999 il RE rigettò l'opposizione, osservando che la notifica dei verbali di contestazione da cui aveva tratto origine l'iscrizione a ruolo si era regolarmente perfezionata a norma della legge n.890 del 1982, e che nessuna incidenza aveva su di essa la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, vigendo il principio tempus regit actum e cessando la norma dichiarata incostituzionale di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza.
Avverso questa pronuncia il NE ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il Comune ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo, denunciando violazione dell'art.136 Cost. e dell'art.30 l. n. 87 del 1953, il ricorrente deduce che il RE avrebbe dovuto applicare al processo in corso l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art.8 l. n. 890 del 1982 e, conseguentemente, dichiarare la nullità della notifica eseguita senza dare notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte dall'art.8, secondo comma, della citata legge 890/82.
Il motivo è fondato.
La questione che la censura propone - se sia applicabile anche ai processi in corso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.8, comma secondo, della legge 20 novembre 1982, n.890, relativa a notificazioni di atti a mezzo posta (nella parte in cui tale disposizione non prevede che in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di tali persone, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) intervenuta con sentenza 23 settembre 1998, n. 346 - è già stata risolta da questa Corte in senso positivo, alla stregua di un orientamento risalente e consolidato (cfr., tra le altre, Cass.7 luglio 1962 e Cass.29 novembre 1962, n. 3224), sulla base del rilievo che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell'intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso del termine prescrizionale o di decadenza (ex plurimis, Cars.25 luglio 2001, n. 10115 e Cass.7 febbraio 2001, n. 1728). Ne consegue che nella fattispecie, posto che con l'atto di opposizione il ricorrente aveva lamentato di non essere venuto a conoscenza della cartella esattoriale, ne' dei correlati avvisi di mora, ed era, quindi, ancora controverso l'aspetto della vicenda processuale relativo alla validità o meno della notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art.8, secondo comma, della l. 890/82, nessuna preclusione si era formata sul punto,
ed il RE era, pertanto, tenuto ad applicare la sentenza di accoglimento del giudice delle leggi.
La decisione impugnata, non essendosi attenuta agli enunciati criteri interpretativi, deve essere, dunque, cassata. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, accogliendo l'opposizione per nullità delle notifiche degli atti opposti, in quanto non è stata data rituale notifica al destinatario del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Resta assorbito l'esame degli altri motivi.
Sussistono giusti motivi per compensare le pese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Decidendo nel merito accoglie l'opposizione e annulla il provvedimento opposto. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002