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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/08/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1241/2024, proposta
da
, titolare dell'omonima ditta individuale, p.IVA – Parte_1 P.IVA_1
cod. fisc. elettivamente domiciliato in Como via L. Leoni C.F._1
20, presso lo studio degli avv.ti Morena Lironi (cod. fisc. C.F._2
pec: ) e Fiore Gentile, che la rappresentano e di- Email_1
fendono per mandato in calce all'atto di citazione (vi è revoca del mandato);
- attore opponente- contro
cod. fisc. e p. IVA , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante p.t., e per essa la sua mandataria cod. fisc. CP_2 P.IVA_3
e p.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_4
domiciliata in Napoli, alla Piazza Piedigrotta n. 9, presso lo studio dell'avv. Ma- ria Rosaria De Simone (cod. fisc. , pec: C.F._3
, che la rappresenta e difende per procura Email_2
generale alle liti;
1 - convenuta opposta–
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 309/2024, 244/2024 RG emes- so dal Tribunale di Crotone, avente ad oggetto l'ingiunzione rivolta ad
[...]
da parte di di pagare la somma complessiva di € Pt_1 Controparte_1
74.819,22 oltre interessi dal 14.2.2024 al soddisfo, oltre le spese.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.2025 la sola parte convenuta ha precisato le proprie conclu- sioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione della causa, che è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Pt_1
esponeva: di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 309/2024,
[...]
244/2024 RG emesso dal Tribunale di Crotone, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagare in favore di la somma complessiva di € 74.819,22 oltre Controparte_1
interessi dal 14.2.2024 al soddisfo, oltre le spese;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso unicamente sulla base di certificazioni ex art 50 TUB che recavano un saldo in favore della banca di € 71.279,00 sul conto corrente 401230219 e di €
3.540,00 sul contratto di finanziamento agrario n. 4837094, nonchè su una di- chiarazione di rimodulazione del debito apparentemente sottoscritta dal corren- tista in data 1.3.2022; che la banca non aveva prodotto il stipulato in data
30.1.2014 e le successive modifiche del 3.8.2017 e del 23.8.2018, menzionati nella dichiarazione di rimodulazione;
che non era chiaro il criterio di calcolo degli in-
2 teressi.
Tanto premesso, chiedeva “nel merito in via principale: respingere la domanda avanzata in via monitoria per i motivi dedotti in quanto infondata e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni mi- glior formula il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via principale: accer- tato l'eventuale credito vantato da controparte, dichiarare tenuta la CP_3
[... al pagamento della minor somma ritenuta dovuta in corso di causa ad esito di istruttoria esperita. In via istruttoria: ammettere CTU contabile – finanziaria al fine di accertare, esaminati gli eventuali documenti prodotti dalla a so- CP_4
stegno del proprio credito, la congruita' degli interessi e dei costi applicati e l'eventuale saldo dovut”.
I.2.- Si costituiva e per essa con propria Controparte_1 CP_2
comparsa, deducendo: che l'atto di citazione era nullo in quanto erano del tutti incerti il petitum e la causa petendi;
che il credito nei confronti del era Pt_1
certo e liquido, come da conteggi esibiti e da documentazione contabile già prodotta col monitorio. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
I.3.- Dopo un breve rinvio in quanto i difensori dell'attore depositavano atto di revoca dell'incarico professionale conferito, sulle conclusioni precisate come da verbale del 12.5.2025 dal solo difensore di parte convenuta, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * *
II.- La domanda attorea è infondata e dev'essere rigettata.
Con la propria domanda l'attore opponente chiede la re- Parte_1
voca del decreto ingiuntivo emesso in favore di eccependo, in sostan- CP_1
za, l'incompletezza della documentazione probatoria a sostegno del credito.
Deve preliminarmente rilevarsi che, nel giudizio di opposizione a decre- to ingiuntivo, il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e che gli oneri probatori in subjecta materia incombono in maniera differente sulle parti: parte opposta (il creditore) deve dimostrare la sussistenza del credito, mentre
3 parte opponente (il debitore) deve contestare la valenza probatoria dei docu- menti posti a base della richiesta monitoria (Trib. Roma, sez. VI, 13.3.2012, n.
5283).
Ebbene, il primo motivo di opposizione, attinente all'insussistenza della prova del credito è infondato e dev'essere rigettato.
La banca opposta ha infatti prodotto, già in sede di ricorso monitorio: il contratto di conto corrente n. 401230219; l'atto di rimodulazione su affidamento regolamentato in conto corrente sottoscritto l'1.3.2022; il certificato ex art. 50
TUB del saldo del conto corrente n. 401230219; il contratto di mutuo agrario n.
4837094 con relativo documento di sintesi e relativo piano di ammortamento, contenente la pattuizione delle condizioni economiche e debitamente sottoscrit- to;
il certificato ex art. 50 TUB mutuo agrario n. 4837094. Nella presente sede ha inoltre prodotto tutta la documentazione contabile relativa al conto corrente n.
401230219, dalla data di accensione dell'1.10.2009 al passaggio a sofferenza.
Ne deriva l'infondatezza di tale motivo di opposizione.
E' altresì infondato il secondo motivo di opposizione con il quale, sia pur decisamente genericamente, si contesta la difficoltà di comprensione del meto- do di calcolo degli interessi.
Dai documenti esibiti da parte convenuta opposta, si evince che la pat- tuizione delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente sia stata espressa, che le condizioni sono indicate nel documento di sintesi e sono conta- bilizzate nei relativi riassunti scalari depositati. Con l'atto di rimodulazione dell'1.3.2022, era espressamente accettato dal correntista che: - sull'importo dell'esposizione venivano calcolati gli interessi nella misura fissa del 5%; - sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza, decorrono interessi nella misura prevista nell'affidamento del 13,50; - la commissione omnicomprensiva di re- munerazione dell'affidamento ex art. 117 tub (o DIF) era pari al 0,50% per tri- mestre.
Tali condizioni rimodulate nella misura concordata, risultano contabiliz-
4 zate nei relativi riassunti scalari, ove risultano indicati gli interessi debitori intra fido nella misura del 5%, quelli extra fido nella misura del 13,50%, la DIF pari allo 0,50%.
Stesso discorso per il finanziamento chirografario n. 4837094, ove, anzi- tutto, all'art.
1.2 risulta espressamente indicato che: “La somma mutuata, al net- to degli oneri accessori come da lettera consegnata alla Parte Finanziata ed in conformità alle sue istruzioni, è accreditata sul conto corrente di seguito descrit- to IBAN [...] intestato all'Impresa, che ne dà quie- tanza all'atto della conclusione del presente contratto”.
Ed inoltre, sia nelle clausole contrattuali che nel documento di sintesi, ri- sultano espressamente concordati il TAEG nella misura del 4,3390%, il tasso di interesse nominale nella misura del 4,0000% fino al 24.08.2026, di seguito il tas- so variabile relazionato alle quotazioni Euribor, il tasso di mora pari al 2% in più del tasso in vigore, il piano di ammortamento nella tipologia “alla francese”
(per il quale il rimborso del capitale avviene con rate costanti posticipate, in cui ogni rata è comprensiva sia di una quota di interessi in via decrescente, che di una quota capitale in via crescente).
L'accluso piano di ammortamento, poi, ove indicato il numero del finan- ziamento n. 4837094 ed espressamente sottoscritto dalla ditta, reca le singole ra- te, con la quota capitale, la quota interessi e il tasso di periodo.
Tenuto conto della genericità dei motivi di opposizione e delle puntuali controdeduzioni formulate dalla banca convenuta, non avrebbe potuto essere disposta una c.t.u., che avrebbe avuto mera natura esplorativa, tenuto conto dell'orientamento costante della Corte di Cassazione secondo il quale “la consu- lenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finali- tà di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella solu- zione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
5 qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allega- zioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (cfr. Cass., ord., 11/09/2020; Cass.,
7.9.2023, n. 26048).
Nell'infondatezza e genericità dei motivi di opposizione, l'opposizione dev'essere pertanto rigettata.
III.- Le spese processuali, in ragione della soccombenza, possono essere poste integralmente a carico di parte opponente. I compensi si calcolano ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dello scaglione per il valore, con applicazione dei valori medi e opportuna ridu- zione, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse, e senza fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in oppo- sizione al decreto ingiuntivo n. 309/2024, 244/2024 RG emesso dal Tribunale di
Crotone, avente ad oggetto l'ingiunzione rivolta ad da parte di Parte_1
di pagare la somma complessiva di € 74.819,22 oltre interessi dal Controparte_1
14.2.2024 al soddisfo, oltre le spese (R.G. n. 1241/2024) proposta da Parte_2
[...
titolare dell'omonima ditta individuale, p.IVA – cod. fisc. P.IVA_1
contro cod. fisc. e p. IVA , C.F._1 Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la sua mandataria CP_2
cod. fisc. e p.IVA , in persona del legale rappre-
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
sentante p.t., così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
6 b) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 309/2024, 244/2024 RG emesso dal Tribunale di Crotone, avente ad oggetto l'ingiunzione rivolta ad da parte di di pagare la somma com- Parte_1 Controparte_1
plessiva di € 74.819,22 oltre interessi dal 14.2.2024 al soddisfo, oltre le spese, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
e per essa, quale mandataria, che quanti- Controparte_1 CP_2
fica in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Crotone, il 25 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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