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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno Sezione Civile riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Ornella Crespi Presidente
Dott. Aldo Gubitosi Consigliere
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello, iscritto al n. 890/2022, proposto
DA
“ , in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Maiello, in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
E , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1
, nonché E , in Per_2 CP_3 Controparte_4
1
, nonché E
[...] Persona_4 Controparte_5 [...]
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti CP_6
Assunta Giannattasio e Vincenzina Petrone.
NONCHE' con sede in Ostuni (BR), via Foggia snc – c. da Controparte_7
Santa Caterina, in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_8
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
[...]
Edmondo Caprio, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.126.
APPELLATI
Oggetto: appello alla sentenza n. 1484 /2022, pubblicata il 28 aprile 2022, del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado, e Controparte_1 CP_2
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
e e , in Persona_1 Per_2 CP_3 Controparte_4
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , Persona_4
poi divenuto maggiorenne, e nonché e Per_3 Controparte_5 [...]
hanno convenuto in giudizio la e la CP_6 Controparte_9
per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_7
da loro subiti per una vacanza trascorsa presso il Floriana Village di CP_10
in Simeri Mare, nell'ambito della quale i servizi facenti parte del pacchetto turistico “tutto compreso” da loro acquistato erano stati disattesi;
che tali disservizi avevano creato un danno da vacanza rovinata.
2 Si sono costituiti i convenuti che hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed escussione dei testi addotti.
Con sentenza n. 1484/2022 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda proposta da , in proprio e quali Controparte_1 Controparte_2
esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_1
, da e , in proprio e quali esercenti Per_2 CP_3 Controparte_4
la potestà genitoriale sui figli minori e da Persona_4 Per_3 [...]
e , e condannato la CP_5 Controparte_6 Parte_1
e la in solido fra loro, al
[...] Controparte_7
pagamento, in favore degli attori, della somma di €. 7500,00, ripartita fra ciascun gruppo familiare, a titolo di risarcimento dei danni da vacanza rovinata, nonché alla refusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione la ha Parte_1
proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'erronea affermazione di solidale responsabilità, ex art. 2059 c.c., avendo il Tribunale ritenuto provato l'inadempimento contrattuale dei convenuti per essere stato “di non scarsa rilevanza” rispetto al servizio offerto e , comunque tale da legittimare sia la richiesta di risoluzione contrattuale , sia quella del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c. c.; che, in particolare, secondo il Tribunale, il danno da vacanza rovinata , rientrando nella previsione dell'art. 92 del
D.L.gs 206/05, sarebbe rappresentato da quel pregiudizio che consiste nel disagio e afflizione subiti dal turista per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo che costituisce la finalità turistica, tale da legittimare il turista danneggiato a richiedere il giusto risarcimento, ritenendo il danno da vacanza
3 rovinata uno dei “casi previsti dalla legge” riconducibili all'art. 2059
c. c. e, pertanto, risarcibile a titolo di danno non patrimoniale;
che, tuttavia, senza alcuna motivazione sul punto, ha condannato i convenuti, il venditore - tour operator e l'intermediario - agenzia di viaggio, al risarcimento dei conseguiti danni non patrimoniali , applicando il vincolo della solidarietà passiva , nonostante la netta distinzione tra i diversi contratti turistici e i loro conseguenti effetti, in considerazione della circostanza che tutte le denunciate disfunzioni sono riferite alla scarsa qualità dei servizi interni alla struttura ricettiva ed offerti in vendita dal tour operator, senza nessuna responsabilità, neanche ipotetica ed indiretta, dell'agenzia di viaggi, quale
'intermediario –venditore; che, infatti, il “pacchetto turistico” acquistato per il tramite dell'agenzia di viaggi è il contratto con cui l'organizzatore/venditore offre al turista/acquirente una serie combinata di servizi turistici che, nel loro complesso, costituiscono la
“vacanza” di durata necessariamente non inferiore a 24 ore;
che, nella fattispecie, gli appellati hanno, invece acquistato un servizio turistico singolo in formula “all inclusive” (tutto compreso), con conseguente distinzione tra le prestazioni professionali dell'all'agenzia turistica che, nel caso in esame, senza alcuna forma di ingerenza ed interferenza nell'organizzazione, si è limitata alla compravendita di un servizio turistico “preconfezionato” (con servizi non modulabili) e pubblicizzato da catalogo dal tour operator “ ” che, invece, è CP_7
colui che, insieme alla struttura ricettiva “Floriana Village ”, ha effettivamente organizzato il pacchetto turistico, ovvero l'insieme di quei servizi per i quali è rivendicata la garanzia di qualità, con conseguente esonero di responsabilità dell per i disservizi Pt_2
riscontrati in loco;
che anche la documentazione fotografica acquisita e la prova testimoniale assunta in giudizio hanno dimostrato come il
4 giudice di prime cure avesse ritenuto lo stress subito dagli attori riconducibile unicamente ai disservizi e scarsa qualità dei servizi pubblicizzati e venduti, fra i quali, quello di offrire agli ospiti una struttura in buono stato di manutenzione tale da servire all'uso convenuto e pattuito, della possibilità di usufruire dei servizi offerti e pagati tramite acquisto obbligatorio della tessera club, quali piscina, animazione e giochi per i bambini, open Bar, risultati, invece, essere impraticabili e non conformi alle norme igienico sanitarie, quale unica fonte dei danni subiti.
2) La mancata prova del danno, in quanto, pur essendo il danno da vacanza rovinata costituito dal parziale mancato godimento, in senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata, causato dall'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico da parte del venditore o dell'organizzatore del viaggio, è necessario che per richiedere il riconoscimento di un danno totale da vacanza rovinata, ed ottenere, di conseguenza, un risarcimento integrale del valore del servizio turistico (intero prezzo della vacanza), la parte dimostri di aver subito un disagio assoluto e globale rispetto ad ogni singolo servizi offerto e/o non fruito;
che tale prova è risultante mancante, così che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un danno pari ad una percentuale dell'intero prezzo pagato per la vacanza e non l'intero prezzo pagato dai singoli nuclei familiari.
Si è costituita la che ha contestato il gravame, Controparte_7
riportandosi alle difese svolte in primo grado, rilevando, altresì, di aver integralmente provveduto all'adempimento delle relative statuizioni in favore degli originari attori senza proporre alcuna azione di rivalsa nei confronti della condebitrice.
Si sono costituiti gli altri appellati eccependo, in via preliminare, la mancata loro citazione anche nella qualità di genitori esercenti la legale potestà, e
5 l'avvenuto raggiungimento da parte di della maggiore età; nel Persona_4
merito, hanno contestato il gravame, chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
Con ordinanza del 16.05.2024 la Corte ha, quindi, disposto la integrazione del contraddittorio
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 08.10.2024 la causa è stata assegnata in decisione, previa assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi la regolarità della notifica eseguita nei confronti di e la infondatezza della eccezione di passaggio in Persona_4
giudicato della sentenza nei confronti di , nata il [...], CP_11
che, quindi, all'epoca di introduzione del presente giudizio, non aveva ancora raggiunto la maggiore età, risultando, quindi, i genitori legittimati alla ricezione dell'atto di appello che ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante lamento la erronea affermazione di sua solidale responsabilità, ex art. 2059 c.c..
Il motivo è fondato, restando assorbito il secondo punto di gravame.
Invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti hanno chiesto il risarcimento dei danni da loro subiti nei confronti della intermediaria attraverso la quale hanno acquistato il Parte_1
pacchetto turistico, e della venditrice deducendo il loro CP_7
inadempimento contrattuale e la concorrente corresponsabilità nella produzione dei danni.
L'art. 93 del Codice del consumo recita(va), testualmente, che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al
6 risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Alla luce del contenuto della suddetta disposizione normativa, che, secondo l'interpretazione dominante, va intesa nel senso che il produttore del pacchetto turistico ed il venditore del viaggio sono responsabili soltanto dell'inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista, è evidente la sussistenza di differenti obblighi in capo all'organizzatore ed al venditore nei confronti del consumatore e che, a loro volta, sono produttivi di differenti tipologie di responsabilità in capo agli stessi.
Dalla differenziazione delle responsabilità deriva che è necessario individuare quelle specifiche dell'organizzatore e quelle proprie del venditore, cosa che sarà possibile individuare di volta in volta sulla base del singolo contratto.
Anche la giurisprudenza di legittimità riconosce l'esistenza di due regimi di responsabilità strutturalmente diversi, in funzione della sostanziale diversità delle prestazioni gravanti sull'organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici, riconoscendo esclusivamente in capo al tour operator, e non all'intermediario, un'obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere anche se si avvale di altri prestatori di servizi (Cass. n.
10651/2008).
Nel contratto di intermediazione di viaggio, infatti, è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all'agenzia di viaggio (Cass. n. 696/2010;
Cass. n. 21388/09; Cass. n. 16868/02), per cui la responsabilità
7 dell'intermediario è limitata all'adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non rispondendo egli delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio e che, invece, competono al tour operator (v. anche Cass.26694/2020).
La Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che la responsabilità non può essere riversata automaticamente sull'intermediario, occorrendo di contro dimostrare che quest'ultimo era a conoscenza, o avrebbe potuto acquisire conoscenza, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, dell'inaffidabilità del tour operator o della non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite gli opuscoli e il materiale pubblicitario (Cass. Civ., sentenze n. 696/2010 e n. 5189/2010).
Ciò posto, dalla espletata istruttoria è emerso che il danno subito dagli attori rinviene la propria fonte nell'inadempimento della struttura della CP_7
che non ha consentito la fruizione dei servizi promessi in catalogo.
[...]
L'agenzia, di viaggio che vende un pacchetto turistico non è, quindi, responsabile di eventuali disservizi verificatisi durante la vacanza, ove le informazioni contenute nel catalogo fornito ai clienti siano corrette.
In tema di pacchetto turistico “tutto compreso”, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità", ciò significando che l'intermediario di viaggi vacanza
(anche detto venditore o agenzia di viaggi) risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore, come ad esempio, della scelta dell'organizzatore, mentre quest'ultimo (anche detto "tour operator") risponde della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti, salvo che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell'organizzatore prescelto ( Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2022, n.
3150).
8 Al riguardo la normativa in materia, infatti, non consente dubbi di sorta sul fatto che l'” organizzatore” di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso”, laddove il
“venditore” di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi, atteso che il termine “intermediario” di viaggi-vacanza è un sinonimo di
“venditore” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2022, n. 3150).
Dalle rivestite qualità soggettive discendono le conseguenti responsabilità.
Difatti, l'espressione “secondo le rispettive responsabilità”, in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, vuol dire che l'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o “agenzia di viaggi”, secondo l'espressione più diffusa nella prassi) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, o venditore, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2),
l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate (Sez. 3,
Sentenza n. 696 del 19/01/2010; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 26694 del 24/11/2020, in motivazione).
Orbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la Parte_1
è da considerarsi come venditore del pacchetto turistico, laddove, come
“organizzatore” va qualificato esclusivamente la CP_7
Pertanto, è la stessa qualificazione dei fatti adottata dagli attori ad escludere che questi possa pretendere dall'agente di viaggi di essere risarcito per danni
9 non ascrivibili a responsabilità dell'agente di viaggi, quale mero intermediario che ha raccolto la proposta dei turisti come indirizzata all'organizzatore.
Pertanto, considerato che dalla stessa prospettazione attorea i lamentati danni sono tutti derivati dalle omissioni dell'organizzatore e, non già, dalla violazione degli obblighi afferenti al mandato ricevuto dai turisti, va senz'altro esclusa ogni responsabilità della non emergendo Parte_1
dalle risultanze istruttorie la configurabilità di un inadempimento imputabile in capo ad essa.
Per quanto suesposto, quindi, in parziale riforma della impugnata sentenza va rigettata la domanda proposta in primo grado dagli attori nei confronti della Parte_1
Le spese di lite fra l'appellante e gli attori in primo grado- odierni appellati, in considerazione dell'esito complessivo della lite e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla “ , avverso la Parte_1
sentenza n. 1484 /2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della “ Parte_1 [...]
. Parte_1
2) Dichiara interamente compensate fra gli attori e la
[...]
le spese dei due gradi di giudizio. Parte_1
3) Conferma nel resto.
4) Condanna la a rifondere alla Controparte_7 [...]
le spese della presente fase, Parte_1
liquidate in complessivi €. 2906,00, oltre rimborso forfettario,
10 I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Angelo Maiello dichiaratosi antistatario.
Salerno, 7 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Ornella Crespi
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