Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9946/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03/03/2023, rimessa al
Collegio in data 20 febbraio 2025 e discussa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
promossa da
Parte_1 nato a [...], il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 0, PIEVE EMANUELE con l'Avv. BARANCA MONICA, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
nei confronti di
Parte_2 nata nella FEDERAZIONE RUSSA, il 23/10/1979
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 611, BASIGLIO con l'Avv. NOVELLINO ROBERTO, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
, nato il [...], in [...] curatore speciale avv. in proprio CP_1 Controparte_2 ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 28.6.2023
Oggetto: divorzio
1. Disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Basiglio, per la Persona_1 durata minima di ulteriori 24 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
2. Disporre il collocamento del minore anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Basiglio, Via Salvo D'Acquisto Residenza Alberata, n. 611;
3. Disporre che i Servizi sociali dell'Ente ID , di concerto con il Servizio Controparte_3 sociale del provvedano a: Controparte_4
- riattivare gli incontri padre - figlio in Spazio Neuro anche in considerazione dell'andamento del procedimento penale in corso e avuto riguardo all'evoluzione di tutti gli interventi di sostegno disposti ed all'interesse del minore;
- proseguire nell'interesse di entrambi i genitori i percorsi di supporto psicologico già avviati;
- valutare la sospensione temporanea dell'intervento educativo domiciliare presso l'abitazione materna con l'educatrice;
- monitorare l'andamento del percorso di supporto psicologico che sta effettuando a cadenza CP_1 settimanale presso il Centro privato CTIF;
- attivare, se necessario, qualsiasi altro supporto necessario alla relazione padre/minore al fine di mantenere presentificata la figura paterna nella vita di;
CP_1
- mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare;
- qualora gli interventi non fossero sufficienti o nell'ipotesi in cui uno o entrambi i genitori vi si sottraessero, individuare ulteriori o diverse misure trattamentali ed eventualmente segnalare alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore;
4. disporre che la madre possa assumere le seguenti decisioni e di compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
iscrizione a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato;
iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia;
iscrizione a centri ricreativi estivi diurni;
richiesta di documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria.
In caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente ID, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il Curatore Speciale, assumerà le decisioni e gli atti di cui sopra;
5. Disporre che l'Ente ID, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi, sentito il minore, potrà convocare i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: vaccinazioni facoltative;
trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra e/o specialisti del SSN;
iscrizione a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive diverse da quelle sopra elencate;
viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno.
6. Disporre, in caso di trasferimento in altro Comune o all'estero del minore: in caso di raggiungimento dell'accordo, che il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provvederà al compimento dei relativi atti;
in caso di disaccordo persistente, che L'Ente ID segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente ritenuta rispondente all'interesse del minore.
7. Disporre a titolo di contributo per il mantenimento del minore posto a carico del padre, la CP_1 somma pari ad euro 600,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat a decorrere dal mese di gennaio
2026. CP_ 8. Disporre che l'assegno unico universale erogato dall' – ed eventuali arretrati – verrà percepito integralmente dalla signora , la quale potrà usufruire parimenti dell'indennità percepita dal Parte_2 minore, a titolo di accompagnamento, correlata alla patologia di cui soffre.
9. Disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, meglio precisate come segue, vengano poste a carico del signor in ragione del 70 % e della signora al 30 Pt_1 Parte_2
%: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio
10. Le parti concordano sin d'ora che la percentuale di suddivisione delle spese straordinarie verrà rivista nel momento in cui le condizioni di affido del minore dovessero essere modificate.
11. La signora dichiara espressamente di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile e ad Parte_2 eventuali arretrati del mantenimento del minore.
12. Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti.
****** Tutto quanto sopra esposto, gli scriventi difensori
CHIEDONO che all'esito delle presenti note scritte, vengano recepite le condizioni congiuntamente concordate tra le parti sig.ri e Parte_3 Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
VIGEVANO il 20/11/2006, atto iscritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di VIGEVANO al n. 89, parte II, serie C, anno 2006.
Dall'unione è nato il figlio , il 13.6.2013. CP_1
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 18 settembre 2020 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del 30 dicembre 2020.
In data 27/02/2023 ha presentato ricorso ex art. 4, co. 2, L 898/1970 e parte Parte_1 convenuta si è costituita in giudizio in data 31.5.2023.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2023 il Presidente f.f., verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ha provveduto all'audizione delle parti e, fallito il tentativo di conciliazione, si è riservato.
In data 21.6.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta osserva
I genitori in udienza hanno dato atto di una situazione di pregiudizio per il minore (non accennata negli scritti difensivi) che impone l'adozione del Tribunale a tutela di . CP_1
Le opposte allegazioni dei genitori (secondo la madre il padre sarebbe violento con il minore e a seguito delle “ informazioni” riferite dalla donna ai CC, nei confronti dell'uomo è stato aperto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano il procedimento penale RGNR 12335/23; secondo il padre la madre eserciterebbe nei confronti del minore una pressione psicologica tale da indurlo a rifiutare la sua figura e quella dei nonni paterni), in attesa degli accertamenti che si vanno a delegare, impongono, di:
1. Nominare nell'interesse di nato il [...] un curatore speciale nella Persona_1 persona dell'avv. Federica Moretti del Foro di Milano a cui va delegato il compito di rappresentare gli interessi del bambino nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente ex art 78 c.p.c.;
2. Limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento ai seguenti aspetti che vanno delegati ai SS in collaborazione con le competenti ASST e sentito il curatore speciale:
- attivare uno stretto monitoraggio sul nucleo famigliare;
- mantenere, allo stato, il minore collocato presso la madre in Basiglio, via Salvo di Acquisto Residenza
Alberata, 611;
- prendere contatti con gli insegnanti della scuola frequentata dal minore;
- prendere contatti con il pediatra di base;
- procedere a colloqui conoscitivi con entrambi i genitori;
- procedere a visite domiciliari in entrambi i contesti abitativi;
- se necessario per il minore attivare una valutazione psicologica ed eventualmente un percorso di supporto psicologico;
- regolamentare le frequentazioni del minore con i genitori. Il padre si è detto disponibile, in caso di opposizione di , ad assecondarlo in una prima fase. I SS dovranno attivarsi, quanto prima, per CP_1 attivare un intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti abitativi, possibilmente con lo stesso operatore, così da riprendere le frequentazioni del minore con il padre sulla falsariga delle modalità e dei tempi di frequentazione concordati in sede di separazione consensuale nel 2020 a cui il minore si è abituato. Resta in ogni caso salvo, all'esito degli interventi e delle valutazioni disposte, la delega ai SS di regolamentare diversamente i modi ed i tempi di frequentazioni del minore con i genitori nel solo interesse di;
CP_1
- depositare una relazione entro la data del o immediatamente in caso di pregiudizio;
3. Richiedere ex art 64 bis disp att c.p.c. alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano (rif RGNR
12335/23) di trasmettere i provvedimenti adottati nei confronti di nato a [...] il Parte_1
18 novembre 1982, residente in [...], Cascina Tolcinasco n. 0, cod. fisc.
, C.F._1
Allo stato, salvo diversi approfondimenti da riservare alla fase istruttoria, devono trovare integrale conferma le condizioni economiche e gli altri provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale in difetto di fatti sopravvenuti
P.Q.M.
1 nell'interesse di nato il [...] un curatore speciale nella persona Pt_4 Persona_1 dell'avv. Federica Moretti del Foro di Milano a cui va delegato il compito di rappresentare gli interessi del bambino nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente ex art 78 c.p.c. e assegna al curatore termine fino al 4 luglio 2023 per la formale costituzione e fino al 15 novembre 2023 per il deposito di memoria;
2 Limita l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento ai seguenti aspetti che vanno delegati ai SS del Comune di Basiglio in collaborazione con le competenti ASST e sentito il curatore speciale:
- attivare uno stretto monitoraggio sul nucleo famigliare;
- mantenere, allo stato, il minore collocato presso la madre in Basiglio via Salvo di Acquisto Residenza
Alberata 611;
- prendere contatti con gli insegnanti della scuola frequentata dal minore;
- prendere contatti con il pediatra di base;
- procedere a colloqui conoscitivi con entrambi i genitori;
- procedere a viste domiciliari in entrambi i contesti abitativi;
- se necessario per il minore attivare una valutazione psicologica ed eventualmente un percorso di supporto psicologico;
- regolamentare le frequentazioni del minore con i genitori. Il padre si è detto disponibile, in caso di opposizione di , ad assecondarlo in una prima fase. I SS dovranno attivarsi, quanto prima, per CP_1 attivare un intervento di educativa domiciliare in entrambi i contesti abitativi, possibilmente con lo stesso operatore, così da riprendere le frequentazioni del minore con il padre sulla falsariga delle modalità e dei tempi di frequentazione concordati in sede di separazione consensuale nel 2020 a cui il minore si è abituato. Resta in ogni caso salvo, all'esito degli interventi e delle valutazioni disposte, la delega ai SS di regolamentare diversamente i modi ed i tempi di frequentazioni del minore con i genitori nel solo interesse di;
CP_1
- depositare una relazione entro la data del 30 ottobre 2023 o immediatamente in caso di pregiudizio;
4. Richiede ex art 64 bis disp att c.p.c. alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano (rif RGNR
12335/23) di trasmettere i provvedimenti adottati nei confronti di nato a [...] il Parte_1
18 novembre 1982, residente in [...], Cascina Tolcinasco n. 0, cod. fisc.
; C.F._1
5. Conferma, nel resto, le condizioni di separazione consensuale.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 22 novembre 2023 i procuratori di entrambe le parti si sono riservati di chiedere la concessione dei termini ex art 183, VI comma all'esito del deposito di una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali, nella auspicata prospettiva di trovare accordi almeno economici, e il curatore speciale ha domandato un rinvio per verificare l'evoluzione degli incontri padre/figlio; il Giudice, dato atto di quanto sopra, ha rinviato il procedimento all'udienza del 15 maggio
2024.
All'udienza del 15 maggio 2024, esaminate le relazioni dei Servizi sociali depositate in data 11.1.2024 e in data 24.4.2024 nel contradditorio delle parti, i difensori delle parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore per acquisire una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali con prosecuzione degli interventi attivati e per valutare l'evoluzione del penale (proc. rgnr 12335/2023) e del percorso psicologico attivato in favore del minore , riservando di insistere nella concessione dei termini CP_1 ex articolo 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2 e 3 all'esito del deposito delle relazioni dei Servizi sociali.
Le parti hanno, infine, congiuntamente chiesto che la limitazione della responsabilità genitoriale venga estesa a tutti gli ambiti di tutela.
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
In data 29.05.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 5740/2024 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, il Tribunale ha così provveduto: vista l'odierna pronuncia di sentenza non definitiva nel giudizio di scioglimento del matrimonio rilevato
• che dalla lettura della relazione dei Servizi sociali del Comune di Basiglio (Comune di residenza di madre e minore) depositata in data 14.11.2023 emerge la persistenza di una forte - e mai negata- ostilità comunicativa tra i genitori che si sovrappone al difficile andamento degli incontri in spazio neutro tra e il papà, alla pendenza del procedimento penale a carico del padre acuita dal malessere CP_1 psicofisico del minore aggravato dalle problematiche di salute e dalla loro non facile gestione;
• che con successiva relazione del 24.4.2024 detti Servizi sociali hanno riferito che nel mese di novembre 2023 aveva ripreso a vedere il papà tramite incontri osservati alla presenza dell'educatrice
CP_1 organizzati presso il Servizio di Basiglio, tuttavia a gennaio 2024 (a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria penale di avvio di una perizia su sull'idoneità a testimoniare nel
CP_1 procedimento pendente – rif. rgnr 12335/2023 –nei confronti del padre per il reato di cui all'art. 572, comma 2, attualmente in fase di indagine) è stato ritenuto opportuno sospendere temporaneamente gli incontri, tenuto anche conto del loro andamento ( durante gli incontri col papà si è sempre
CP_1 seduto a lato della stanza, dandogli le spalle, non ha mai accettato di togliere il giubbotto e il cappuccio in modo da non farsi vedere in faccia;
ha, inoltre, risposto alle domande del padre a monosillabi”) e, in particolare, del fatto che l'unico argomento di conversazione possibile per con il papà era
CP_1 costituito proprio dagli episodi oggetto del procedimento penale;
• che sul fronte materno gli operatori hanno evidenziato la necessità di supportare le fragilità e le fatiche della signora con colloqui psicologici (già avviati) con la psicologa del Servizio;
Parte_2
• che è, inoltre, emersa la necessità di prevedere per , anche in vista della ripresa degli incontri CP_1 padre/figlio, l'avvio di un percorso psicologico che gli consenta di accedere ad uno spazio in cui poter rielaborare le sue emozioni e i suoi vissuti. Sul punto i genitori, all'udienza del 15 maggio 2024, si sono dichiarati in accordo con la presa in carico psicologica di e a rivolgersi eventualmente ad un CP_1 professionista privato tra quelli indicati dai Servizi sociali con costi suddivisi al 50%;
• che il curatore speciale all'udienza del 15 maggio 2024 ha riferito che ha espresso la volontà CP_1 di non incontrare più il papà e ha evidenziato la necessità di reintrodurre l'ADM con l'educatrice CP_6 con cui inizialmente aveva una buona relazione;
CP_1
• che i Servizi sociali del Comune di EV MA (comune di residenza paterna) in data 14.11.2023 hanno evidenziato la necessità che il signor intraprenda un percorso di sostegno psicologico Pt_1 individuale, che gli consenta di lavorare sulle sue fragilità personali e di rileggere la storia relazionale di coppia e come padre, anche alla luce del suo funzionamento personologico e della sua parte di responsabilità nelle vicende che hanno coinvolto il nucleo famigliare. All'udienza del 15 maggio 2024 il padre ha dichiarato di aver iniziato un percorso di supporto psicologico individuale con la dott.ssa di EV MA;
Persona_2
• che in questo contesto all'udienza del 15 maggio 2024 i genitori, supportati dai procuratori e dal curatore speciale, hanno saputo farsi interpreti delle esigenze del minore chiedendo che la limitazione della responsabilità genitoriale – ad oggi disposta solo con riferimento alla regolamentazione degli incontri padre/ figlio- venisse estesa a tutti gli ambiti di tutela;
ritenuto pertanto
• che, come richiesto dai genitori e curatore speciale è interesse di limitare, allo stato, CP_1
l'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984 come meglio dettagliato in dispositivo ritenendo che solo l'introduzione di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti possa essere fattore protettivo per il minore e consentire l'adozione di decisioni e progetti liberi da scelte adulte e concentrate solo sul suo interesse;
• che, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali e del curatore speciale, la situazione descritta impone di dare mandato ai Servizi sociali dell'Ente ID , di concerto con il Controparte_3
Servizio sociale del di attuare i seguenti interventi: Controparte_4
1. mantenere allo stato sospesi gli incontri padre – figlio la cui riattivazione potrà essere valutata dall'Ente ID in considerazione dell'andamento del procedimento penale in corso e avuto riguardo all'evoluzione di tutti gli interventi di sostegno disposti ed all'interesse del minore;
2. proseguire nell'interesse di entrambi i genitori i percorsi di supporto psicologico già avviati;
3. attivare/proseguire l'intervento educativo domiciliare che affianchi il minore presso l'abitazione materna con l'educatrice ; CP_6
4. attivare nell'interesse di , anche in vista della ripresa della relazione con il padre, un CP_1 percorso di supporto psicologico che gli consenta di rielaborare i vissuti di rabbia e risentimento che prova nei confronti della figura paterna dando atto della disponibilità dei genitori a rivolgersi eventualmente ad un professionista privato tra quelli indicati dai Servizi sociali con costi suddivisi al
50%;
5. attivare, se necessario, qualsiasi altro supporto necessario alla relazione padre/minore al fine di mantenere “presentificata la figura paterna nella vita di ” con l'auspicabile collaborazione CP_1 materna;
6. mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare;
P.Q.M.
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore al Servizio CP_1
Sociale del Comune di Basiglio;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
3. Dispone che i Servizi sociali dell'Ente ID , di concerto con il Servizio Controparte_3 sociale del sentito il curatore speciale avv. Francesca Maria Moretti, Controparte_4 provvedano a:
• mantenere allo stato sospesi allo stato gli incontri padre – figlio la cui riattivazione potrà essere valutata dall'Ente ID in considerazione dell'andamento del procedimento penale in corso e avuto riguardo all'evoluzione di tutti gli interventi di sostegno disposti ad all'interesse del minore;
• proseguire nell'interesse di entrambi i genitori i percorsi di supporto psicologico già avviati;
• attivare/proseguire l'intervento educativo domiciliare che affianchi il minore presso l'abitazione materna con l'educatrice ; CP_6 • attivare nell'interesse di , anche in vista della ripresa della relazione con il padre, un percorso CP_1 di supporto psicologico che gli consenta di rielaborare i vissuti di rabbia e risentimento che prova nei confronti della figura paterna dando atto della disponibilità dei genitori rivolgersi eventualmente ad un professionista privato tra quelli indicati dai Servizi sociali con costi suddivisi al 50%;
• attivare, se necessario, qualsiasi altro supporto necessario alla relazione padre/minore al fine di mantenere “presentificata la figura paterna nella vita di ” con l'auspicabile collaborazione CP_1 materna;
• mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare;
• trasmettere una relazione di aggiornamento entro la data del 30 novembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio;
4. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre
5. Dispone che la madre previo avviso all'Ente ID ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente ID, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che il Curatore Speciale cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale, anche di firma, provveda al compimento degli atti relativi alle decisioni di cui al capo 6) assunte dall'Ente;
8. Dispone che l'Ente ID, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore ed il Curatore Speciale, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente (provveda al compimento dei relativi atti;
10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente ID segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
11. Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte
12. Dispone che il curatore speciale depositi i documenti indicati all'udienza del 15 maggio 2024 almeno dieci giorni prima dell'udienza
13. Rinvia per esaminare la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali all'udienza del 4 dicembre
2024 ore 9.30
A tale udienza, esaminata la relazione dei Servizi sociali del depositata in data Controparte_3
28.11.2025 e la relazione dei Servizi sociali del depositata in data 29.11.2025 Controparte_4 nel contraddittorio delle parti, i difensori delle parti hanno dichiarato di concordare con quanto evidenziato dalle predette relazioni su tutti gli aspetti legati alla genitorialità e sugli interventi da delegare ai Servizi sociali, hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c. e hanno domandato congiuntamente un termine per depositare disclosure aggiornata e fissarsi udienza in presenza.
Il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra, ha assegnato alle parti termine fino al 10 gennaio 2025 per produrre in giudizio le "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c." e ha rinviato il procedimento per la comparizione personale delle parti all'udienza del 27 febbraio 2025. Con decreto del 4 febbraio 2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti in data 10 gennaio 2025 hanno depositato note congiunte, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 17 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe ed hanno rinunciato ai termini ex art 190 c.p.c.
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Con riferimento alla responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale del minore, debba essere confermato l'affidamento di all'Ente Comune di Basiglio (luogo CP_1 dell'attuale residenza del minore) e, quindi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
La relazione dei Servizi sociali dell'Ente ID depositata in data 28.11.2024 e Controparte_3 dei Servizi sociali del Comune di EV MA depositata in data 29.11.2025 hanno indicato un miglioramento nella comunicazione tra i genitori, con una maggiore condivisione delle informazioni riguardanti la vita del minore , un miglioramento (seppur molto recente ) della madre nella comprensione emotiva di , oltre che un miglioramento nella socializzazione di (che prosegue con CP_1 CP_1 la pallavolo e per tre pomeriggi a settimana frequenta lo spazio compiti pomeridiano gestito dalla scuola)
e una autonomizzazione del minore nella gestione del diabete (di cui hanno dato conto anche le insegnanti). Tuttavia, dalle predette relazioni è anche emerso che permangono difficoltà strutturali nel dialogo tra i genitori, che rischiano di influenzare negativamente il benessere del minore, con il padre che lamenta una scarsa collaborazione della madre nella condivisione spontanea di informazioni riguardanti il figlio minore e la madre che ancora necessita di essere supportata nella comunicazione con l'ex marito.
Inoltre, dalla lettura delle relazioni dei Servizi sociali del Comune di Basiglio e dei Servizi sociali del predette emerge: Controparte_4
- che la signora e il signor hanno difficoltà a prendere le distanze dal passato;
Parte_2 Pt_1
- che la signora per quanto racconti di aver preso distanza ed elaborato le vicende legate al Parte_2 suo rapporto di coppia, quando parla del signor lascia emergere una attivazione emotiva che non Pt_1 riesce ad evitare e che potrebbe avere un risvolto negativo sul rapporto tra e il padre;
CP_1
- che il signor nonostante abbia riferito che le conversazioni con la ex moglie siano più distese e Pt_1 serene e se guidato e supportato appare in grado di comprendere la propria responsabilità all'interno del conflitto, è scettico rispetto ad un miglioramento nel rapporto con la ex moglie e fatica, anche lui, a prendere le distanze dai trascorsi di coppia;
- come il minore viva una forte scissione tra le figure genitoriali che non gli permette di accedere pienamente al padre che, infatti, è descritto dallo stesso solo in termini negativi.
Alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto del fatto che i recenti miglioramenti necessitano di essere consolidati e monitorati, il Tribunale concorda con quanto richiesto da genitori e curatore nel senso di dover mantenere l'attuale cornice giuridica e dunque, limitare l'esercizio della responsabilità di entrambi genitori ex art 333 cc e 5 bis L 83/1984 per la durata di 24 mesi come meglio dettagliato in dispositivo ritenendo che, allo stato, solo la presenza di un soggetto terzo con compiti di indirizzo e decisori importanti possa essere fattore protettivo per . CP_1
Fermo quanto sopra, considerata l'involuzione del rapporto tra e il padre a partire da gennaio CP_1
2024 (quando sono stati sospesi gli incontri padre/figlio alla presenza dell'educatrice) , alla luce della necessità di evitare una cristallizzazione della distanza tra i due , che in questi mesi il SS ha cercato di arginare “ mantenendo presentificata in maniera indiretta la figura del padre” ( ad esempio , in data
24.6.2024, la psicologa di gli ha portato dei regali da parte del padre e dei nonni paterni) , CP_1 tenuto anche conto che il padre si è mostrato desideroso di voler comprendere meglio come poter ricostruire la relazione con il figlio e capace , nell'ambito del percorso psicologico che sta proseguendo con la dott.ssa , di mettersi in discussione, in adesione alle conclusioni delle parti, che hanno Per_2 saputo farsi interpreti delle esigenze del minore, del curatore speciale e dei Servizi sociali del CP_3
e del da ultimo rassegnate nelle relazioni depositate in data
[...] Controparte_4
28.11.2024 e 29.11.2024, il Collegio ritiene che debba essere dato incarico ai Servizi sociali dell'Ente ID , in collaborazione con il SS del di gestire ed Controparte_3 Controparte_4 organizzare la ripresa degli incontri padre/figlio, in Spazio neutro con modalità osservata e protetta
(preferibilmente alla presenza dell'educatrice ). La eventuale liberalizzazione degli incontri dovrà CP_6 essere valutata in base all'andamento del procedimento penale e avuto riguardo all'evoluzione di tutti gli interventi di sostegno disposti ed all'interesse del minore.
da settembre ha iniziato un percorso di supporto psicologico privato presso il CTIF. CP_1
Considerato che il minore manifesta, ancora oggi, un forte sentimento di rabbia nei confronti del padre per gli eventi passati (alcuni dei quali oggetto del procedimento penale in corso), anche nell'ottica di una ripresa degli incontri padre/figlio, è importante che il lavoro terapeutico in favore del minore Per_3
È, pertanto, necessario incaricare, altresì, i SS dell'Ente ID , in collaborazione Controparte_3 con il SS del MA e con le competenti ASST, di verificare la prosecuzione e Controparte_4 monitorare l'andamento del percorso di supporto psicologico intrapreso da presso il Centro CP_1 privato CTIF.
Tenuto, infine, conto che persistono alcune difficoltà nel rapporto tra i genitori, oltre che delle fragilità personali dei due, considerato, altresì, che grazie ai percorsi di supporto psicologico dagli stessi intrapresi ci sono stati gli iniziali movimenti di miglioramento nella dinamica della coppia genitoriale, è necessario incaricare il SS dell'Ente ID Comune di Basiglio, in collaborazione con il SS del Comune di EV
MA e con le competenti ASST, di curare la prosecuzione del percorso di supporto psicologico in favore dei genitori.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio minore – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'assegno unico universale per il figlio minore - ed eventuali arretrati -, come da concorde richiesta delle parti, verrà percepito integralmente dalla signora Parte_2
Con riferimento alle spese di lite.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate.
Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo di 2.600,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
9946 del 2023, richiamata la sentenza di separazione n. 5740/2024 resa in data 29.05.2024 provvede come da concordi richieste delle parti come sopra trascritte, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Conferma ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore , nato il CP_1
13.6.2013, al Servizio sociale del Comune di Basiglio per un periodo di mesi 24; almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale;
3) Dispone che la madre (genitore collocatario prevalente), previo avviso all'Ente ID ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente ID, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo;
5) Dispone che l'Ente ID, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del figlio con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero; 6) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
7) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente ID segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente;
8) Dispone che l'Ente provveda al compimento degli atti relativi alle decisioni di cui sopra;
9) Dispone che i Servizi sociali dell'Ente Affidatario Comune di Basiglio, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di EV MA e con le competenti ASST, provvedano a:
- mantenere il minore collocato presso la madre, in Basiglio, Via Salvo D'acquisto Residenza Alberata,
611;
- gestire ed organizzare la ripresa degli incontri padre/figlio in Spazio neutro con modalità osservata e protetta (preferibilmente alla presenza dell'educatrice ). La eventuale liberalizzazione degli incontri CP_6 dovrà essere valutata in base all'andamento del procedimento penale e avuto riguardo all'evoluzione di tutti gli interventi di sostegno disposti ed all'interesse del minore;
- proseguire nell'interesse di entrambi i genitori i percorsi di supporto psicologico già avviati;
- verificare la prosecuzione e monitorare l'andamento del percorso di supporto psicologico intrapreso da presso il Centro privato CTIF;
CP_1
- attivare, se necessario, qualsiasi altro supporto necessario alla relazione padre/minore;
- mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare;
10) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Parte_5
, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di
[...] pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale previa segnalazione da parte dell'Ente ID alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
11) Pone, sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio mediante versamento – in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese CP_1
– , con decorrenza dal mese di gennaio 2025, in favore di , della somma di Parte_2 euro 600,00, soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026);
12) Conferma, sull'accordo delle parti, che i genitori contribuiranno nella misura del 50 % ciascuno nelle spese extra assegno dei minori come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 13) Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre;
14) Dà atto che i genitori concordano che la signora potrà usufruire dell'indennità percepita Parte_2 dal minore, a titolo di accompagnamento, correlata alla patologia di cui soffre;
15) Dà atto della rinuncia della signora alla richiesta di assegno divorzile e ad eventuali Parte_2 arretrati del mantenimento del minore;
16) Compensa tra le parti le spese di lite.
17) Condanna le parti al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese dell'avv curatore speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese Controparte_2 dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 2.600,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
Si comunichi alle parti, al curatore speciale e ai Servizi sociali dell'Ente ID CP_3
e ai Servizi sociali del
[...] Controparte_4
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato