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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2021
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 20 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 749/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto: “azione di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2043 - 2051 c.c.” e promossa
DA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sandro Franzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia (VV), Viale Affaccio, n.95;
-attore–
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata difesa dall'Avv. P.IVA_1
Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura/Ufficio
Legale sita in Vibo Valentia, alla Via C. Pavese;
-convenuta-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti in- troduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difen- sori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illu- strate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sen- tenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 20 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 749/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021 e promossa
DA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sandro Franzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia (VV), Viale Affaccio, n.95;
-attore–
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata difesa dall'Avv. P.IVA_1
Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura/Ufficio
Legale sita in Vibo Valentia, alla Via C. Pavese;
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III,
19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di
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discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione in giudizio regolarmente notificato in data 4.6.2021,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere e statuire: accertare e dichiarare la responsabilità della , in Controparte_2
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in
89900 Vibo Valentia (VV), via Cesare Pavese (loc.tà Bitonto), snc, ex art. 2051 cod. civ., ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., nella causazione di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. in conseguenza dell'evento dannoso di cui in Parte_1
narrativa; accogliere la domanda risarcitoria proposta dal sig. Parte_1
in forza dei motivi di cui sopra, ovvero per gli altri che saranno ritenuti di
[...] giustizia;
e, per l'effetto, valutata la grave ed esclusiva incidenza negativa nella causazione dei danni, condannare la , in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in 89900 Vibo
Valentia (VV), via Cesare Pavese (loc.tà Bitonto), snc, al risarcimento in favore del sig.
: - di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi, quantificati Parte_1 nella complessiva somma di € 48.880,32, comprensiva sia del lucro cessante, sia del danno emergente, oltre la rivalutazione monetaria spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo;
- di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi, quantificati nella complessiva somma di € 298.967,25, ad integrale liquidazione tanto del pregiudizio non patrimoniale espressamente definito danno
“biologico/dinamico-esistenziale”, quanto del patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore, il cosiddetto danno da “sofferenza soggettiva interiore”, quanto ancora della relativa necessaria “personalizzazione” alla luce delle peculiarità del caso concreto e per le causali di cui in narrativa, oltre la rivalutazione monetaria spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo;
- e così nella complessiva somma di € 347.847,57, oltre la rivalutazione monetaria
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spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo, od in quella differente somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa, giusta e/o comunque di giustizia anche alla luce dell'espletanda istruttoria;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della propria domanda, il esponeva in fatto: Parte_1
- Che in data 10.07.2020, alle ore 10:35, in Arena all'altezza della località cosiddetta “Montecervo” (km 10+870 circa), mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la strada provinciale di Vibo Valentia n. 58 in direzione Serra
San Bruno-Arena, il Sig. perdeva il controllo del proprio mezzo e Pt_1
cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca – non segnalata, imprevedibile, impercettibile, non visibile e non evitabile – posta a ridosso del margine destro della carreggiata;
- Che la buca era stretta, profonda e ricoperta di pietrisco dello stesso colore del restante conglomerato bituminoso;
- Che a causa della caduta il Sig. aveva subito sia danni patrimoniali (pese Pt_1
medico-sanitarie, sostenute e da sostenere, viaggi per eseguire le visite mediche, impossibilità si assolvere al lavoro straordinario presso l'ATS di Bergamo, danni subiti dalla bicicletta e dall'abbigliamento sportivo) sia danni non patrimoniali
(danno biologico/esistenziale);
- Che con nota A/R 15086426442-6 del 19.08.2020 debitamente Pt_2 dall'Ente destinatario in data 21.08.2020, l'attore formalizzava alla Provincia di
Vibo Valentia la richiesta di risarcimento dei danni patiti;
- Che la Provincia di Vibo Valentia, dopo aver riscontrato tale diffida, procedeva a redigere una relazione di servizio a cui però non seguivano altre attività;
- Che, pertanto, in data 8.03.2021 il Sig. provvedeva a trasmettere invito Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti del D. L. n°132/2014 conv. con Legge n. 162/2014.
Sulla base di questa premessa, il Sig. formulava, in via principale, domanda Pt_1
di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della provincia di Vibo
Valentia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale della ai sensi dell'art. Controparte_2
2043 c.c..
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L'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia si costituiva in giudizio tardivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2021 in cui deduceva la genericità e l'infondatezza della domanda attorea e l'assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda. Inoltre, parte convenuta rilevava che non poteva essere addebitata nessuna responsabilità in capo alla CP_2 in quanto il comportamento imprudente e negligente dell'attore aveva interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno, e, in ogni caso, rilevava che il comportamento colposo del danneggiato doveva essere valutato ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Infine, parte convenuta contestava il quantum debeatur richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo. Parte convenuta concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Voglia il sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità dell'evento dannoso di cui è causa in capo all'attore, , in accoglimento della contestazione Parte_1 della domanda che, dalla rilevanza dei documenti prodotti dall'odierno convenuto ad allegazione delle circostanze assunte, emerge la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra. In subordine ed in via sussidiaria riconoscere il concorso di colpa ex art 1227 comma 1 del c.c. nella causazione dell'evento dannoso. In via ulteriormente subordinata, ridursi le pretese attoree relativamente al quantum, essendo le stesse eccessive e sproporzionate rispetto ai danni effettivamente patiti e quindi compatibili con l'insidia, che comunque dovranno essere rigorosamente provati in corso di causa. Con vittoria di spese”.
Il giudizio era istruito con ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova formulati dall'attore e con consulenza medico legale sulla persona del danneggiato.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza della Scrivente (applicata presso la Sezione Penale del Tribunale a far data dal novembre 2022 e sino al mese di settembre 2024), la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Giova preliminarmente osservare che l'azione proposta da va Parte_1 ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che, sin dall'atto introduttivo ha richiamato la norma citata.
Trattasi, come è noto, di una di quelle ipotesi di responsabilità “speciale” che
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esulano dallo schema ordinario di cui all'art. 2043 c.c.. La responsabilità ex art. 2051
c.c., infatti, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (fatto naturale, fatto del danneggiato o fatto di un terzo), avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (ex multis e più di recente ord. Corte di
Cass. 16224/ 2022, Corte di Cass. 2082 del 2018, nonché Corte di Cass. 10/03/2005, n.
5326).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dal custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
In particolare in ordine al nesso eziologico, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass., sez. III, n. 12760/2024).
Inoltre, quanto alla prova del caso fortuito la Corte di Cassazione ha specificato che:
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di
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allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”(Cass. Sez. III, n. 12663/2024).
È'opportuno rilevare che la Corte di cassazione ha chiarito che: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Sez. III n. 14228/2023).
Peraltro in numerosissime pronunce intervenute in vicende di caduta, a piedi o su veicoli a due ruote – come è nella vicenda in esame - asseritamente imputabili a sconnessioni del manto stradale, i Giudici di legittimità hanno avuto modo di evidenziare come “l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, il cui accertamento assume grande importanza sul piano probatorio” anche a motivo del fatto che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia”, può escludere o attenuare la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (si veda
Cass., 13 luglio 2011, n. 15375).
Ancora in recentissime pronunce - pur pervenendo ad orientamento interpretativo dell'art. 2051 c.c. ancor più rigoroso, quanto a possibile incidenza dell'apporto causale della condotta imprudente del danneggiato, proprio con specifico riferimento anche ad ipotesi di sinistro verificatosi in occasione di guida di veicoli a due ruote (si vedano ad esempio Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2018, n. 11023; Cassazione civile, sez. VI,
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16/05/2018, n. 12032 ) - la Suprema Corte ha ritenuto la responsabilità dell'Ente pubblico è esclusa, nonostante le cattive condizioni del manto stradale di cui ne ha la custodia, soltanto in situazioni particolari, ad esempio perché la caduta è avvenuta in area a traffico limitato alla quale il ciclista non avrebbe dovuto neppure accedere (è il caso deciso da Cassazione civile, sez. III, 29/03/2018, n. 7769); ribadendo per il resto che in situazioni di traffico normale, provato da parte del danneggiato “che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno”, spetta al custode della strada dimostrare che la caduta deriva dal caso fortuito “includendo ciò anche la condotta imprudente/negligente del ciclista” (così Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n.
6823, in ipotesi di ciclista caduto per un tombino sporgente, ove è stato ritenuto spettasse al custode della strada provare che l'ostacolo si poteva evitare).
Così riassunti brevemente i tratti salienti della responsabilità applicabili al caso di specie secondo l'interpretazione di legittimità giurisprudenziale, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti quantitativi che infra si determinano come da tabella Milanese, accertato un paritario concorso di colpa fra la
CP_ vittima del sinistro e l' convenuto.
In atto di citazione, la dinamica è così descritta: “Nel luglio 2020, il sig.
[...]
(di seguito anche sig. ) si recava insieme alla propria famiglia Parte_1 Pt_1
nel Comune di Vazzano (VV) per ivi trascorre le vacanze estive.
2. In data 10 luglio
2020, alle ore 10 e 35 circa, in Arena (VV), all'altezza della località cosiddetta
“Montecervo”, <>, il sig. percorreva in sella alla propria Pt_1
bicicletta la strada provinciale di Vibo Valentia n. 58 (di seguito anche SP 58), in direzione Serra San Bruno-Arena (Cfr. doc. all. n. 1: “Inquadramento territoriale SP
58”);
3. oltrepassata una curva sinistrorsa, ove vigeva il limite massimo di velocità di
50 km/h, imposto dalla segnaletica verticale ivi esistente, il sig. giungeva nella Pt_1 parte iniziale di un brevissimo tratto ad andamento rettilineo (Cfr. doc. all. n. 2: “Foto segnaletica stradale”);
4. il sig. , quivi, improvvisamente, pur procedendo a Pt_1
velocità prudenziale o di sicurezza, perdeva il controllo del proprio mezzo e cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca – non segnalata, imprevedibile, impercettibile, non visibile e non evitabile – posta a ridosso del margine destro della carreggiata, riportando anche lesioni personali (Cfr. doc. all. n. 3: “Foto evento esiziale”).
5. La causa dell'evento dannoso è da ravvisare nella esistenza – in quella data – di una buca sull'asfalto stretta (15 cm circa), profonda (4/5 cm circa) e
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ricoperta di pietrisco dello stesso colore del restante conglomerato bituminoso (Cfr. doc. all. n. 4: “Foto caratteristiche buca”)”.
La dinamica dell'incidente è stata confermata dal teste oculare, , Testimone_1
automobilista che stava percorrendo la corsia opposta al ciclista al momento del sinistro.
Il teste con deposizione precisa e sufficientemente dettagliata di cui non si ha motivo di dubitare ha riferito che: “l'incidente è occorso nella strada provinciale che porta da
Arena a Serra San Bruno, località Monte Cervo. In quell'occasione ero con la mia macchina. Io sono proprietario di un ristorante in Gerocarne. Sul capo n. 1: Si è vero.
L'attore era in bicicletta percorrendo l'opposto senso di marcia, si trattava di una bicicletta da corsa. Non c'erano altre macchine, sono arrivate in seguito. L'attore con la bicicletta lo ho visto che cercava di evitare delle buche, alcune al centro della carreggiata e un'altra – quella in cui è caduto il signore – che era sul margine destro della carreggiata. Quando ha passato quest'ultima buca ha perso l'equilibrio ed è caduto. L'attore è caduto frontalmente al centro della corsia. Sul capo n. 6: si è vero. Il teste riconosce le foto da lui stesso scattate in seguito al sinistro. Quando lo ho soccorso ricordo che aveva il viso insanguinato, lamentava dolori dappertutto ma non riusciva a parlare molto bene. A quel punto ho chiamato il 118. Intanto è arrivato un altro signore, mi sembra fosse un tecnico della Telecom o comunque qualche società del genere e anche lui si è fermato per soccorrere l'attore. Dopo aver chiamato
l'ambulanza e aver fatto le foto poi mi sono allontanato. Sul capo n. 21: Si è vero.
Preciso che l'attore stava percorrendo la strada con una andatura di passeggio. La strada teatro del sinistro per una parte è ben sistemata ed asfaltata, mentre il tratto dell'incidente è molto dissestato” (cfr. verbale ud. 4.10.2022).
La seconda teste, sorella dell'attore, ha dichiarato di non aver Testimone_2
assistito al sinistro e di essersi recata sul luogo successivamente. Ha quindi esposto per quello che qui rileva che: “Dopo due giorni mi sono recata ad Arena, dove si è verificato l'incidente ed ho visto la buca dove era caduto mio fratello. La buca si trovava sul lato destro della carreggiata, da Serra San Bruno verso Arena. (…) Era una buca in lunghezza, poco profonda ma coperta di pietruzze che si confondevano con
l'asfalto. Non c'era nessun segnale che avvisasse della presenza della buca” (cfr. verbale ud. 30.03.2023).
In ordine alle condizioni della strada, vi sono in atti le fotografie della buca e del tratto di strada interessato teatro del sinistro, oltre alla relazione dei Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto e corredata da ulteriori fotografie del tratto
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stradale.
In punto dinamica del sinistro, pertanto, si può concludere positivamente l'accertamento del rapporto di causalità fra disconnessione del manto stradale e perdita del controllo della bicicletta da parte del conducente, e ciò in base ai seguenti elementi acquisiti in istruttoria:
- in base a quanto riferito dal teste oculare, poiché lo stesso ha affermato con certezza di avere visto “L'attore con la bicicletta lo ho visto che cercava di evitare delle buche, alcune al centro della carreggiata e un'altra – quella in cui
è caduto il signore – che era sul margine destro della carreggiata. Quando ha passato quest'ultima buca ha perso l'equilibrio ed è caduto”;
- in base alla descrizione delle anomalie presenti sull'asfalto confermate dal verbalizzante, misurate in loco, con specifico riferimento alla buca longitudinale, oltre che in forza delle considerazioni finali svolte in sede di relazione di servizio per conto dell'ente convenuto (cfr. all. n. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta), da cui emerge: “il luogo teatro del sinistro rilevato per mezzo della documentazione fotografica (…), dopo aver superato una curva sinistrosa e percorso un brevissimo tratto di strada in discesa si giunge nel luogo teatro del sinistro. La carreggiata è larga 6,10 mt. Circa, sul lato destro della carreggiata vi è la cunetta larga 70 cm. Circa segue una scarpata discendente. Alberi d'alto fusto in ambedue i lati della strada. Alla data odierna nel capo del sinistro si rileva un'area lunga 25 mt. Circa e larga quasi l'intera larghezza della carreggiata dove il manto bitumato del piano viabile si presenta con screpolature e piccoli avvallamenti. In detta area ricadente il luogo del sinistro si rilevano della buche. La prima buca dista 1,60 mt circa dal margine bitumato destro della carreggiata, è lunga 70 c, circa, larga 60 cm circa e profonda 10 cm circa. A 60 cm. Circa di distanza ne insiste altra che dista 1,10 mt. Circa dal margine bitumato destro della carreggiata, è lunga 1,30 mt circa, larga 50 cm. Circa e profonda 7 cm. Circa. Si rileva inoltre del materiale inerte
e foglie secche ai margini della carreggiata.”
Sotto altro profilo va, altresì, considerato che: il tratto di strada teatro del sinistro era ad un'unica carreggiata, non delimitato ai margini da strisce longitudinali, a doppio senso di circolazione, con una corsia per senso di marcia, privo di striscia longitudinale in mezzeria, con banchine piene di foglie e sterpaglie e con alberi d'alto fusto ai margini.
Nel tratto di strada indicato vi erano più disconnessioni del manto stradale.
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Il tratto era in discesa, il ciclista aveva appena terminato di percorrere la precedente curva sinistrorsa a visuale non libera, e iniziava il breve rettilineo scosceso, all'inizio del quale incrociava la vettura condotta dal teste . Il teste riferiva di Testimone_1
aver visto l'attore tentare di evitare alcune buche per poi cadere nella buca posta nel margine destro della carreggiata.
Ad avviso del Tribunale, diversi elementi significativi depongono quindi per l'accertamento di una concorrente responsabilità in capo all'infortunato.
In primo luogo, il ciclista, era in fase di discesa, e sicuramente la sua velocità era elevata, in proporzione al mezzo, trattandosi per l'appunto di tratto in discesa nel quale la bicicletta prende pacificamente e notoriamente parecchia velocità.
La circostanza è confermata dal teste il quale, pur definendo prudenzialmente “da passeggio” la velocità del ciclista, offre un dettaglio che conferma l'andatura veloce, ossia l'avere visto il ciclista prima impegnato ad evitare le buche al centro della carreggiata e poi non riuscendoci, averlo visto cadere in una delle buche presenti sul manto stradale, nel lato destro.
In secondo luogo, la relazione dei Carabinieri, intervenuti nell'imminenza dei fatti, dà atto non solo della segnaletica verticale posta prima del luogo del sinistro “Strada
Sdrucciolevole e pannelli integrativi”, ma anche della circostanza che il velocipede veniva ritrovato a circa dieci metri di distanza dalla buca e tra essa e il luogo in cui era la bicicletta vi era una chiazza di sangue e un dente, così da far supporre un vero e proprio sbalzo effettuato dall'attore, compatibile con una andatura sostenuta.
La stessa violenza dell'urto e le gravi lesioni sia fisiche che riportate alla bicicletta fanno ragionevolmente dedurre che la velocità tenuta dal ciclista non fosse adeguata alle caratteristiche del veicolo condotto e alla morfologia della strada percorsa.
Inoltre, non può che osservarsi che stando al compendio fotografico in atti, una responsabilità esclusiva per il sinistro in esame potrebbe essere attribuita alla CP_2
convenuta solo se le condizioni del manto stradale per tutto il tratto della discesa fossero state perfette, ad esclusione della buca in oggetto, ma dalle fotografie si intravede, al contrario, che tutto il tratto percorso presentava delle irregolarità e delle spaccature, circostanza che avrebbe dovuto suggerire particolare prudenza al conducente.
Va infine rilevato che per chiunque intraprenda una discesa in bicicletta sono note la pericolosità e l'instabilità del mezzo, con conseguente assunzione del rischio di cadute.
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Per come è stato possibile ricostruire dalle risultanze istruttorie in atti, il in Pt_1
tutta evidenza non stava prestando la dovuta attenzione nella conduzione della bicicletta alle condizioni del manto stradale davanti a sé. A siffatta valutazione può pervenirsi considerando, da un lato le condizioni di contesto in cui si è verificato il sinistro, in par- ticolare per un verso l'ora diurna (10:30 del mattino) che consentivano un'ottima visibi- lità del tracciato, ed inoltre la stessa estensione delle sconnessioni, la cui presenza avrebbe dovuto indurre il ciclista procedere con la massima attenzione proprio per evita- re il rischio poi concretizzatosi di cadute.
Deve quindi osservarsi che l'attore stesse percorrendo quel tratto senza prestare tutta la necessaria e dovuta attenzione al tracciato, violando in tal modo l'obbligo imposto in via generale a tutti gli utenti della strada che si pongo alla guida di veicoli, di qualsiasi natura dall'art. 141 C.d.S, a tenore del quale “è obbligo del conducente regolare la ve- locità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al cari- co del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
In conclusione, valutate le concause del grave sinistro sopra elencate, si ritiene che sussista un paritario concorso di responsabilità fra l'infortunato e la convenuta CP_2
in quanto la presenza della buca, per le sue caratteristiche oggettive piuttosto insidiose
(lunga e stretta, ricoperta da pietrisco e dunque poco visibile) ha sicuramente costituito al 50% fattore della caduta, le cui conseguenze sono tuttavia da attribuire altresì alla condotta del ciclista, che non manteneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi, esponendosi volontariamente a una percentuale elevata di rischio di caduta, le cui gravi conseguenze, in termini di violenza dell'urto e delle lesioni, sono da attribuire senz'altro alla velocità elevata tenuta nel corso della discesa. Su quest'ultimo punto in particolare, la presenza di una buca, ossia di una insidia inerte e priva di dinamismo intrinseco, si è combinata con una andatura troppo veloce del ciclista, fattori che spiegano entrambi in misura uguale gli effetti gravi determinatisi dopo lo sbandamento.
Ciò posto in ordine alla responsabilità concorrente del conducente, Si procede per- tanto alla quantificazione del danno risarcibile, alla luce della CTU medico legale svol- ta, e applicando le tabelle milanesi di risarcimento del danno.
L'attore danneggiato ebbe i seguenti esiti di sinistro: “Fratture multiple del massiccio facciale con ferite L.C.; Frattura composta terzo distale dello sterno. Contusione epati-
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ca. Frattura di D6 in pz con trombocitemia essenziale. Ipertesnione Arteriosa. Frattura di Le Fort II, frattura paramediana mandibola”.
Si procede alla liquidazione come da tabella, nella misura che segue, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (50 anni):
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 50 anni
Percentuale di invalidità permanente : 23%
Punto danno biologico: € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva: non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 79
Danno non patrimoniale risarcibile € 72.401,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.271,25
Totale danno biologico temporaneo € 14.346,25
Totale generale: € 86.747,25
Si ritiene di liquidare l'importo massimo per il periodo di invalidità totale, trattando- si di periodi di ricoveri ospedalieri lunghi, con vari interventi chirurgici. Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione “standardizzata, che non si debba applicare alcuna percen- tuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico.
Ovviamente, in ragione del paritario concorso di responsabilità nell'accaduto in capo allo stesso danneggiato, la effettiva liquidazione ha ad oggetto il 50% del danno – ossia
€ 43.373,625. Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al
2018 secondo la tabella in uso) devono essere riconosciuti gli interessi di natura com- pensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno
(Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del si-
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nistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità tempora- nea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cas- sazione civile n. 3806/2004).
Passando ora alla verifica del danno patrimoniale, il perito ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute pari ad euro 1.060,00, nonché quelle future per un importo di euro 24.720,00.
Circa le spese future, va premesso che, in caso di lesioni personali con postumi in- validanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vit- tima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fonda- ta attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente av- venire in via equitativa (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gen- naio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495; Cass. Civile, Sez. III – Sent.
12690/2013).
Orbene si legge nella perizia in atti: “preventivo pari ad euro 1.060,00 e alla secon- da fase con l'applicazione di protesi che in considerazione dei tempi d' usura non pre- cisamente prevedibili ed i fattori di degrado che sono l'abrasione dei materiali di rive- stimento e l'azione chimica della saliva, andrà rifatta ogni dieci anni per tre volte, con- siderando la vita media, per un costo complessivo come da preventivo € 7.700,00 x tre pari ad € 23.100,00 oltre al costo del trattamento della prima fase pari ad € 1.060,00 e all'avulsione dell'elemento 44 pari ad € 660,00 per un totale di € 24.720,00”.
Le risultanze peritali sopra riportate, non contestate dalle parti in causa, sono preci- se ed esaustive nonché corrispondenti a quelle rilevate dal perito di parte, in particolare per quanto riguarda l'importo di inerente la spesa residua da sostenere. Per tale motivo si può ritenere che tali spese, ritenute necessarie da entrambi i consulenti, saranno so- stenute secondo una ragionevole attendibilità dal danneggiato e pertanto, devono essere liquidate a favore dello stesso oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. In ragione della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, parte convenuta deve essere condannata, pertanto, a pagare la somma di € 12.890,00 a titolo di danno patrimoniale per esborsi relativi alle spese mediche, ol- tre interessi e rivalutazione monetaria.
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Trattandosi di un debito di valuta, ad esso deve essere applicata la rivalutazione mo- netaria, che decorre dalla data dei singoli esborsi delle somme fino alla data di deposito della presente sentenza.
Quanto ai danni alla bicicletta, non è stata fornita la prova né del fatto che l'attore ne era il proprietario né, del valore del mezzo al momento del sinistro, né dell'ammontare dei danni subiti, essendo a tal fine insufficiente il preventivo di spesa depositato agli at- ti. Ugualmente alcuna prova è stata fornita in relazione al danno patrimoniale consisten- te nel mancato guadagno, peraltro oggetto di allegazione assolutamente generica.
Alla luce del parziale accoglimento della domanda, le spese del giudizio devono es- sere compensate per un terzo con condanna della restante parte a carico di parte conve- nuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività svolta.
In particolare, i compensi si liquidano come in dispositivo ai sensi D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in ragione del valore della causa parametrato in base al decisum (da 52.001, a 260.000,00); i compensi sono liquidati tenuto conto dei valori minimi per la fase decisionale tenuto conto delle difese svolte. Le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, solo poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al paga- mento in favore dell'attore della somma complessiva di € 43.373,625 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma com- plessiva di € 12.890,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da cal- colare con le modalità indicate in parte motiva, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute;
- Compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dei rimanenti due terzi (2/3), che liquida nel loro complessivo ammontare in € 1.1241,00 per spese ed € 7.985,00 per compensi, oltre spe- se generali, IVA, CPA da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Vibo Valentia, 21.05.2025
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IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modifi- cato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 20 MARZO 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 749/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto: “azione di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2043 - 2051 c.c.” e promossa
DA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sandro Franzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia (VV), Viale Affaccio, n.95;
-attore–
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata difesa dall'Avv. P.IVA_1
Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura/Ufficio
Legale sita in Vibo Valentia, alla Via C. Pavese;
-convenuta-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si riportano alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti in- troduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difen- sori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illu- strate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sen- tenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 20 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 749/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021 e promossa
DA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sandro Franzè ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo
Valentia (VV), Viale Affaccio, n.95;
-attore–
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata difesa dall'Avv. P.IVA_1
Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura/Ufficio
Legale sita in Vibo Valentia, alla Via C. Pavese;
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III,
19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di
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discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione in giudizio regolarmente notificato in data 4.6.2021,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere e statuire: accertare e dichiarare la responsabilità della , in Controparte_2
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in
89900 Vibo Valentia (VV), via Cesare Pavese (loc.tà Bitonto), snc, ex art. 2051 cod. civ., ovvero, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., nella causazione di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. in conseguenza dell'evento dannoso di cui in Parte_1
narrativa; accogliere la domanda risarcitoria proposta dal sig. Parte_1
in forza dei motivi di cui sopra, ovvero per gli altri che saranno ritenuti di
[...] giustizia;
e, per l'effetto, valutata la grave ed esclusiva incidenza negativa nella causazione dei danni, condannare la , in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in 89900 Vibo
Valentia (VV), via Cesare Pavese (loc.tà Bitonto), snc, al risarcimento in favore del sig.
: - di tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi, quantificati Parte_1 nella complessiva somma di € 48.880,32, comprensiva sia del lucro cessante, sia del danno emergente, oltre la rivalutazione monetaria spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo;
- di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi, quantificati nella complessiva somma di € 298.967,25, ad integrale liquidazione tanto del pregiudizio non patrimoniale espressamente definito danno
“biologico/dinamico-esistenziale”, quanto del patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore, il cosiddetto danno da “sofferenza soggettiva interiore”, quanto ancora della relativa necessaria “personalizzazione” alla luce delle peculiarità del caso concreto e per le causali di cui in narrativa, oltre la rivalutazione monetaria spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo;
- e così nella complessiva somma di € 347.847,57, oltre la rivalutazione monetaria
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spettante e gli interessi legali dal dì del fatto illecito e sino all'effettivo soddisfo, od in quella differente somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà equa, giusta e/o comunque di giustizia anche alla luce dell'espletanda istruttoria;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della propria domanda, il esponeva in fatto: Parte_1
- Che in data 10.07.2020, alle ore 10:35, in Arena all'altezza della località cosiddetta “Montecervo” (km 10+870 circa), mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la strada provinciale di Vibo Valentia n. 58 in direzione Serra
San Bruno-Arena, il Sig. perdeva il controllo del proprio mezzo e Pt_1
cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca – non segnalata, imprevedibile, impercettibile, non visibile e non evitabile – posta a ridosso del margine destro della carreggiata;
- Che la buca era stretta, profonda e ricoperta di pietrisco dello stesso colore del restante conglomerato bituminoso;
- Che a causa della caduta il Sig. aveva subito sia danni patrimoniali (pese Pt_1
medico-sanitarie, sostenute e da sostenere, viaggi per eseguire le visite mediche, impossibilità si assolvere al lavoro straordinario presso l'ATS di Bergamo, danni subiti dalla bicicletta e dall'abbigliamento sportivo) sia danni non patrimoniali
(danno biologico/esistenziale);
- Che con nota A/R 15086426442-6 del 19.08.2020 debitamente Pt_2 dall'Ente destinatario in data 21.08.2020, l'attore formalizzava alla Provincia di
Vibo Valentia la richiesta di risarcimento dei danni patiti;
- Che la Provincia di Vibo Valentia, dopo aver riscontrato tale diffida, procedeva a redigere una relazione di servizio a cui però non seguivano altre attività;
- Che, pertanto, in data 8.03.2021 il Sig. provvedeva a trasmettere invito Pt_1
alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti del D. L. n°132/2014 conv. con Legge n. 162/2014.
Sulla base di questa premessa, il Sig. formulava, in via principale, domanda Pt_1
di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della provincia di Vibo
Valentia ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale della ai sensi dell'art. Controparte_2
2043 c.c..
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L'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia si costituiva in giudizio tardivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2021 in cui deduceva la genericità e l'infondatezza della domanda attorea e l'assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda. Inoltre, parte convenuta rilevava che non poteva essere addebitata nessuna responsabilità in capo alla CP_2 in quanto il comportamento imprudente e negligente dell'attore aveva interrotto il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno, e, in ogni caso, rilevava che il comportamento colposo del danneggiato doveva essere valutato ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Infine, parte convenuta contestava il quantum debeatur richiesto da parte attrice nell'atto introduttivo. Parte convenuta concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Voglia il sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito Accertare e dichiarare la responsabilità dell'evento dannoso di cui è causa in capo all'attore, , in accoglimento della contestazione Parte_1 della domanda che, dalla rilevanza dei documenti prodotti dall'odierno convenuto ad allegazione delle circostanze assunte, emerge la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra. In subordine ed in via sussidiaria riconoscere il concorso di colpa ex art 1227 comma 1 del c.c. nella causazione dell'evento dannoso. In via ulteriormente subordinata, ridursi le pretese attoree relativamente al quantum, essendo le stesse eccessive e sproporzionate rispetto ai danni effettivamente patiti e quindi compatibili con l'insidia, che comunque dovranno essere rigorosamente provati in corso di causa. Con vittoria di spese”.
Il giudizio era istruito con ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova formulati dall'attore e con consulenza medico legale sulla persona del danneggiato.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza della Scrivente (applicata presso la Sezione Penale del Tribunale a far data dal novembre 2022 e sino al mese di settembre 2024), la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Giova preliminarmente osservare che l'azione proposta da va Parte_1 ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea, che, sin dall'atto introduttivo ha richiamato la norma citata.
Trattasi, come è noto, di una di quelle ipotesi di responsabilità “speciale” che
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esulano dallo schema ordinario di cui all'art. 2043 c.c.. La responsabilità ex art. 2051
c.c., infatti, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (fatto naturale, fatto del danneggiato o fatto di un terzo), avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (ex multis e più di recente ord. Corte di
Cass. 16224/ 2022, Corte di Cass. 2082 del 2018, nonché Corte di Cass. 10/03/2005, n.
5326).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dal custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
In particolare in ordine al nesso eziologico, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass., sez. III, n. 12760/2024).
Inoltre, quanto alla prova del caso fortuito la Corte di Cassazione ha specificato che:
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di
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allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”(Cass. Sez. III, n. 12663/2024).
È'opportuno rilevare che la Corte di cassazione ha chiarito che: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Sez. III n. 14228/2023).
Peraltro in numerosissime pronunce intervenute in vicende di caduta, a piedi o su veicoli a due ruote – come è nella vicenda in esame - asseritamente imputabili a sconnessioni del manto stradale, i Giudici di legittimità hanno avuto modo di evidenziare come “l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, il cui accertamento assume grande importanza sul piano probatorio” anche a motivo del fatto che “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia”, può escludere o attenuare la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (si veda
Cass., 13 luglio 2011, n. 15375).
Ancora in recentissime pronunce - pur pervenendo ad orientamento interpretativo dell'art. 2051 c.c. ancor più rigoroso, quanto a possibile incidenza dell'apporto causale della condotta imprudente del danneggiato, proprio con specifico riferimento anche ad ipotesi di sinistro verificatosi in occasione di guida di veicoli a due ruote (si vedano ad esempio Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2018, n. 11023; Cassazione civile, sez. VI,
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16/05/2018, n. 12032 ) - la Suprema Corte ha ritenuto la responsabilità dell'Ente pubblico è esclusa, nonostante le cattive condizioni del manto stradale di cui ne ha la custodia, soltanto in situazioni particolari, ad esempio perché la caduta è avvenuta in area a traffico limitato alla quale il ciclista non avrebbe dovuto neppure accedere (è il caso deciso da Cassazione civile, sez. III, 29/03/2018, n. 7769); ribadendo per il resto che in situazioni di traffico normale, provato da parte del danneggiato “che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno”, spetta al custode della strada dimostrare che la caduta deriva dal caso fortuito “includendo ciò anche la condotta imprudente/negligente del ciclista” (così Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n.
6823, in ipotesi di ciclista caduto per un tombino sporgente, ove è stato ritenuto spettasse al custode della strada provare che l'ostacolo si poteva evitare).
Così riassunti brevemente i tratti salienti della responsabilità applicabili al caso di specie secondo l'interpretazione di legittimità giurisprudenziale, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti quantitativi che infra si determinano come da tabella Milanese, accertato un paritario concorso di colpa fra la
CP_ vittima del sinistro e l' convenuto.
In atto di citazione, la dinamica è così descritta: “Nel luglio 2020, il sig.
[...]
(di seguito anche sig. ) si recava insieme alla propria famiglia Parte_1 Pt_1
nel Comune di Vazzano (VV) per ivi trascorre le vacanze estive.
2. In data 10 luglio
2020, alle ore 10 e 35 circa, in Arena (VV), all'altezza della località cosiddetta
“Montecervo”, <
bicicletta la strada provinciale di Vibo Valentia n. 58 (di seguito anche SP 58), in direzione Serra San Bruno-Arena (Cfr. doc. all. n. 1: “Inquadramento territoriale SP
58”);
3. oltrepassata una curva sinistrorsa, ove vigeva il limite massimo di velocità di
50 km/h, imposto dalla segnaletica verticale ivi esistente, il sig. giungeva nella Pt_1 parte iniziale di un brevissimo tratto ad andamento rettilineo (Cfr. doc. all. n. 2: “Foto segnaletica stradale”);
4. il sig. , quivi, improvvisamente, pur procedendo a Pt_1
velocità prudenziale o di sicurezza, perdeva il controllo del proprio mezzo e cadeva rovinosamente a terra, a causa di una buca – non segnalata, imprevedibile, impercettibile, non visibile e non evitabile – posta a ridosso del margine destro della carreggiata, riportando anche lesioni personali (Cfr. doc. all. n. 3: “Foto evento esiziale”).
5. La causa dell'evento dannoso è da ravvisare nella esistenza – in quella data – di una buca sull'asfalto stretta (15 cm circa), profonda (4/5 cm circa) e
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ricoperta di pietrisco dello stesso colore del restante conglomerato bituminoso (Cfr. doc. all. n. 4: “Foto caratteristiche buca”)”.
La dinamica dell'incidente è stata confermata dal teste oculare, , Testimone_1
automobilista che stava percorrendo la corsia opposta al ciclista al momento del sinistro.
Il teste con deposizione precisa e sufficientemente dettagliata di cui non si ha motivo di dubitare ha riferito che: “l'incidente è occorso nella strada provinciale che porta da
Arena a Serra San Bruno, località Monte Cervo. In quell'occasione ero con la mia macchina. Io sono proprietario di un ristorante in Gerocarne. Sul capo n. 1: Si è vero.
L'attore era in bicicletta percorrendo l'opposto senso di marcia, si trattava di una bicicletta da corsa. Non c'erano altre macchine, sono arrivate in seguito. L'attore con la bicicletta lo ho visto che cercava di evitare delle buche, alcune al centro della carreggiata e un'altra – quella in cui è caduto il signore – che era sul margine destro della carreggiata. Quando ha passato quest'ultima buca ha perso l'equilibrio ed è caduto. L'attore è caduto frontalmente al centro della corsia. Sul capo n. 6: si è vero. Il teste riconosce le foto da lui stesso scattate in seguito al sinistro. Quando lo ho soccorso ricordo che aveva il viso insanguinato, lamentava dolori dappertutto ma non riusciva a parlare molto bene. A quel punto ho chiamato il 118. Intanto è arrivato un altro signore, mi sembra fosse un tecnico della Telecom o comunque qualche società del genere e anche lui si è fermato per soccorrere l'attore. Dopo aver chiamato
l'ambulanza e aver fatto le foto poi mi sono allontanato. Sul capo n. 21: Si è vero.
Preciso che l'attore stava percorrendo la strada con una andatura di passeggio. La strada teatro del sinistro per una parte è ben sistemata ed asfaltata, mentre il tratto dell'incidente è molto dissestato” (cfr. verbale ud. 4.10.2022).
La seconda teste, sorella dell'attore, ha dichiarato di non aver Testimone_2
assistito al sinistro e di essersi recata sul luogo successivamente. Ha quindi esposto per quello che qui rileva che: “Dopo due giorni mi sono recata ad Arena, dove si è verificato l'incidente ed ho visto la buca dove era caduto mio fratello. La buca si trovava sul lato destro della carreggiata, da Serra San Bruno verso Arena. (…) Era una buca in lunghezza, poco profonda ma coperta di pietruzze che si confondevano con
l'asfalto. Non c'era nessun segnale che avvisasse della presenza della buca” (cfr. verbale ud. 30.03.2023).
In ordine alle condizioni della strada, vi sono in atti le fotografie della buca e del tratto di strada interessato teatro del sinistro, oltre alla relazione dei Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto e corredata da ulteriori fotografie del tratto
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stradale.
In punto dinamica del sinistro, pertanto, si può concludere positivamente l'accertamento del rapporto di causalità fra disconnessione del manto stradale e perdita del controllo della bicicletta da parte del conducente, e ciò in base ai seguenti elementi acquisiti in istruttoria:
- in base a quanto riferito dal teste oculare, poiché lo stesso ha affermato con certezza di avere visto “L'attore con la bicicletta lo ho visto che cercava di evitare delle buche, alcune al centro della carreggiata e un'altra – quella in cui
è caduto il signore – che era sul margine destro della carreggiata. Quando ha passato quest'ultima buca ha perso l'equilibrio ed è caduto”;
- in base alla descrizione delle anomalie presenti sull'asfalto confermate dal verbalizzante, misurate in loco, con specifico riferimento alla buca longitudinale, oltre che in forza delle considerazioni finali svolte in sede di relazione di servizio per conto dell'ente convenuto (cfr. all. n. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta), da cui emerge: “il luogo teatro del sinistro rilevato per mezzo della documentazione fotografica (…), dopo aver superato una curva sinistrosa e percorso un brevissimo tratto di strada in discesa si giunge nel luogo teatro del sinistro. La carreggiata è larga 6,10 mt. Circa, sul lato destro della carreggiata vi è la cunetta larga 70 cm. Circa segue una scarpata discendente. Alberi d'alto fusto in ambedue i lati della strada. Alla data odierna nel capo del sinistro si rileva un'area lunga 25 mt. Circa e larga quasi l'intera larghezza della carreggiata dove il manto bitumato del piano viabile si presenta con screpolature e piccoli avvallamenti. In detta area ricadente il luogo del sinistro si rilevano della buche. La prima buca dista 1,60 mt circa dal margine bitumato destro della carreggiata, è lunga 70 c, circa, larga 60 cm circa e profonda 10 cm circa. A 60 cm. Circa di distanza ne insiste altra che dista 1,10 mt. Circa dal margine bitumato destro della carreggiata, è lunga 1,30 mt circa, larga 50 cm. Circa e profonda 7 cm. Circa. Si rileva inoltre del materiale inerte
e foglie secche ai margini della carreggiata.”
Sotto altro profilo va, altresì, considerato che: il tratto di strada teatro del sinistro era ad un'unica carreggiata, non delimitato ai margini da strisce longitudinali, a doppio senso di circolazione, con una corsia per senso di marcia, privo di striscia longitudinale in mezzeria, con banchine piene di foglie e sterpaglie e con alberi d'alto fusto ai margini.
Nel tratto di strada indicato vi erano più disconnessioni del manto stradale.
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Il tratto era in discesa, il ciclista aveva appena terminato di percorrere la precedente curva sinistrorsa a visuale non libera, e iniziava il breve rettilineo scosceso, all'inizio del quale incrociava la vettura condotta dal teste . Il teste riferiva di Testimone_1
aver visto l'attore tentare di evitare alcune buche per poi cadere nella buca posta nel margine destro della carreggiata.
Ad avviso del Tribunale, diversi elementi significativi depongono quindi per l'accertamento di una concorrente responsabilità in capo all'infortunato.
In primo luogo, il ciclista, era in fase di discesa, e sicuramente la sua velocità era elevata, in proporzione al mezzo, trattandosi per l'appunto di tratto in discesa nel quale la bicicletta prende pacificamente e notoriamente parecchia velocità.
La circostanza è confermata dal teste il quale, pur definendo prudenzialmente “da passeggio” la velocità del ciclista, offre un dettaglio che conferma l'andatura veloce, ossia l'avere visto il ciclista prima impegnato ad evitare le buche al centro della carreggiata e poi non riuscendoci, averlo visto cadere in una delle buche presenti sul manto stradale, nel lato destro.
In secondo luogo, la relazione dei Carabinieri, intervenuti nell'imminenza dei fatti, dà atto non solo della segnaletica verticale posta prima del luogo del sinistro “Strada
Sdrucciolevole e pannelli integrativi”, ma anche della circostanza che il velocipede veniva ritrovato a circa dieci metri di distanza dalla buca e tra essa e il luogo in cui era la bicicletta vi era una chiazza di sangue e un dente, così da far supporre un vero e proprio sbalzo effettuato dall'attore, compatibile con una andatura sostenuta.
La stessa violenza dell'urto e le gravi lesioni sia fisiche che riportate alla bicicletta fanno ragionevolmente dedurre che la velocità tenuta dal ciclista non fosse adeguata alle caratteristiche del veicolo condotto e alla morfologia della strada percorsa.
Inoltre, non può che osservarsi che stando al compendio fotografico in atti, una responsabilità esclusiva per il sinistro in esame potrebbe essere attribuita alla CP_2
convenuta solo se le condizioni del manto stradale per tutto il tratto della discesa fossero state perfette, ad esclusione della buca in oggetto, ma dalle fotografie si intravede, al contrario, che tutto il tratto percorso presentava delle irregolarità e delle spaccature, circostanza che avrebbe dovuto suggerire particolare prudenza al conducente.
Va infine rilevato che per chiunque intraprenda una discesa in bicicletta sono note la pericolosità e l'instabilità del mezzo, con conseguente assunzione del rischio di cadute.
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Per come è stato possibile ricostruire dalle risultanze istruttorie in atti, il in Pt_1
tutta evidenza non stava prestando la dovuta attenzione nella conduzione della bicicletta alle condizioni del manto stradale davanti a sé. A siffatta valutazione può pervenirsi considerando, da un lato le condizioni di contesto in cui si è verificato il sinistro, in par- ticolare per un verso l'ora diurna (10:30 del mattino) che consentivano un'ottima visibi- lità del tracciato, ed inoltre la stessa estensione delle sconnessioni, la cui presenza avrebbe dovuto indurre il ciclista procedere con la massima attenzione proprio per evita- re il rischio poi concretizzatosi di cadute.
Deve quindi osservarsi che l'attore stesse percorrendo quel tratto senza prestare tutta la necessaria e dovuta attenzione al tracciato, violando in tal modo l'obbligo imposto in via generale a tutti gli utenti della strada che si pongo alla guida di veicoli, di qualsiasi natura dall'art. 141 C.d.S, a tenore del quale “è obbligo del conducente regolare la ve- locità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al cari- co del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
In conclusione, valutate le concause del grave sinistro sopra elencate, si ritiene che sussista un paritario concorso di responsabilità fra l'infortunato e la convenuta CP_2
in quanto la presenza della buca, per le sue caratteristiche oggettive piuttosto insidiose
(lunga e stretta, ricoperta da pietrisco e dunque poco visibile) ha sicuramente costituito al 50% fattore della caduta, le cui conseguenze sono tuttavia da attribuire altresì alla condotta del ciclista, che non manteneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi, esponendosi volontariamente a una percentuale elevata di rischio di caduta, le cui gravi conseguenze, in termini di violenza dell'urto e delle lesioni, sono da attribuire senz'altro alla velocità elevata tenuta nel corso della discesa. Su quest'ultimo punto in particolare, la presenza di una buca, ossia di una insidia inerte e priva di dinamismo intrinseco, si è combinata con una andatura troppo veloce del ciclista, fattori che spiegano entrambi in misura uguale gli effetti gravi determinatisi dopo lo sbandamento.
Ciò posto in ordine alla responsabilità concorrente del conducente, Si procede per- tanto alla quantificazione del danno risarcibile, alla luce della CTU medico legale svol- ta, e applicando le tabelle milanesi di risarcimento del danno.
L'attore danneggiato ebbe i seguenti esiti di sinistro: “Fratture multiple del massiccio facciale con ferite L.C.; Frattura composta terzo distale dello sterno. Contusione epati-
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ca. Frattura di D6 in pz con trombocitemia essenziale. Ipertesnione Arteriosa. Frattura di Le Fort II, frattura paramediana mandibola”.
Si procede alla liquidazione come da tabella, nella misura che segue, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (50 anni):
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 50 anni
Percentuale di invalidità permanente : 23%
Punto danno biologico: € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva: non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 79
Danno non patrimoniale risarcibile € 72.401,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.271,25
Totale danno biologico temporaneo € 14.346,25
Totale generale: € 86.747,25
Si ritiene di liquidare l'importo massimo per il periodo di invalidità totale, trattando- si di periodi di ricoveri ospedalieri lunghi, con vari interventi chirurgici. Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione “standardizzata, che non si debba applicare alcuna percen- tuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico.
Ovviamente, in ragione del paritario concorso di responsabilità nell'accaduto in capo allo stesso danneggiato, la effettiva liquidazione ha ad oggetto il 50% del danno – ossia
€ 43.373,625. Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al
2018 secondo la tabella in uso) devono essere riconosciuti gli interessi di natura com- pensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno
(Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del si-
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nistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità tempora- nea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cas- sazione civile n. 3806/2004).
Passando ora alla verifica del danno patrimoniale, il perito ha riconosciuto congrue le spese mediche sostenute pari ad euro 1.060,00, nonché quelle future per un importo di euro 24.720,00.
Circa le spese future, va premesso che, in caso di lesioni personali con postumi in- validanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vit- tima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fonda- ta attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente av- venire in via equitativa (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gen- naio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495; Cass. Civile, Sez. III – Sent.
12690/2013).
Orbene si legge nella perizia in atti: “preventivo pari ad euro 1.060,00 e alla secon- da fase con l'applicazione di protesi che in considerazione dei tempi d' usura non pre- cisamente prevedibili ed i fattori di degrado che sono l'abrasione dei materiali di rive- stimento e l'azione chimica della saliva, andrà rifatta ogni dieci anni per tre volte, con- siderando la vita media, per un costo complessivo come da preventivo € 7.700,00 x tre pari ad € 23.100,00 oltre al costo del trattamento della prima fase pari ad € 1.060,00 e all'avulsione dell'elemento 44 pari ad € 660,00 per un totale di € 24.720,00”.
Le risultanze peritali sopra riportate, non contestate dalle parti in causa, sono preci- se ed esaustive nonché corrispondenti a quelle rilevate dal perito di parte, in particolare per quanto riguarda l'importo di inerente la spesa residua da sostenere. Per tale motivo si può ritenere che tali spese, ritenute necessarie da entrambi i consulenti, saranno so- stenute secondo una ragionevole attendibilità dal danneggiato e pertanto, devono essere liquidate a favore dello stesso oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. In ragione della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, parte convenuta deve essere condannata, pertanto, a pagare la somma di € 12.890,00 a titolo di danno patrimoniale per esborsi relativi alle spese mediche, ol- tre interessi e rivalutazione monetaria.
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Trattandosi di un debito di valuta, ad esso deve essere applicata la rivalutazione mo- netaria, che decorre dalla data dei singoli esborsi delle somme fino alla data di deposito della presente sentenza.
Quanto ai danni alla bicicletta, non è stata fornita la prova né del fatto che l'attore ne era il proprietario né, del valore del mezzo al momento del sinistro, né dell'ammontare dei danni subiti, essendo a tal fine insufficiente il preventivo di spesa depositato agli at- ti. Ugualmente alcuna prova è stata fornita in relazione al danno patrimoniale consisten- te nel mancato guadagno, peraltro oggetto di allegazione assolutamente generica.
Alla luce del parziale accoglimento della domanda, le spese del giudizio devono es- sere compensate per un terzo con condanna della restante parte a carico di parte conve- nuta nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del decisum e dell'attività svolta.
In particolare, i compensi si liquidano come in dispositivo ai sensi D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in ragione del valore della causa parametrato in base al decisum (da 52.001, a 260.000,00); i compensi sono liquidati tenuto conto dei valori minimi per la fase decisionale tenuto conto delle difese svolte. Le spese di CTU, liquidate con decreto emesso in data odierna, solo poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta al paga- mento in favore dell'attore della somma complessiva di € 43.373,625 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma com- plessiva di € 12.890,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da cal- colare con le modalità indicate in parte motiva, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sostenute;
- Compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3) e condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dei rimanenti due terzi (2/3), che liquida nel loro complessivo ammontare in € 1.1241,00 per spese ed € 7.985,00 per compensi, oltre spe- se generali, IVA, CPA da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Vibo Valentia, 21.05.2025
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IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modifi- cato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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