Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 27/03/2025 N. 595 /2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Mirco Parte_1 C.F._1
Giovanni Rizzoglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla via Nino Bixio
n. 14, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro con l'avv. Grazia Guerra, elettivamente domiciliato in Varese, via Volta 3/5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento pensionistico
All'udienza di discussione, celebrata da remoto a mezzo applicativo Teams, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
29.11.2021, conveniva in giudizio formulando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “Nel merito, in via principale:
1. Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Pt_1
alla pensione di anzianità richiesta nella domanda n. 2199744300100, con decorrenza dalla data
CP_ del 1 aprile 2018; 2. Per l'effetto, condannare l' a corrispondere alla sig.ra le Pt_1
mensilità arretrate a partire dal 1 aprile 2018, detratto quanto percepito dalla sig.ra a Pt_1
titolo di pensione Opzione Donna. Nel merito, in via subordinata:
3. Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la sig.ra non avesse maturato il requisito anagrafico di cui alla lett. a) Pt_1
dell'art. 1, c. 25 della l. 335 del 1995 entro il periodo di fruizione della mobilità (ossia entro la
CP_ condannare l' corrispondere alla sig.ra le mensilità arretrate a partire dal 1 ottobre Pt_1
2018, detratto quanto percepito dalla sig.ra a titolo di pensione Opzione Donna. Nel Pt_1
merito, in via di ulteriore subordine:
5. Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la sig.ra non avesse maturato il diritto alla pensione di anzianità richiesta nella domanda n. Pt_1
2199744300100 e/o, per qualsiasi ragione, fosse decaduta da tale diritto, accertato e dichiarato che l' ha fornito all'assicurata, con le proprie comunicazioni istituzionali, anche di natura CP_1
certificativa, ripetute erronee indicazioni apparentemente sufficienti a fruire della pensione di
CP_ anzianità richiesta, e, quindi, accertato l'inadempimento dell' anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, oltreché dei principi di imparzialità e di buon
CP_ andamento di cui all'art. 97 Cost., 6. per l'effetto, condannare l' a risarcire il danno sofferto dall'interessata rispetto al conseguimento di beni essenziali della vita (quale quello garantiti dall'art. 38 Cost.), nella misura da quantificarsi in via equitativa, prendendo anche a parametro la differenza tra l'importo del trattamento pensionistico attualmente fruito dalla sig.ra e Pt_1
quello maggiore a cui avrebbe, invece, avuto diritto, con decorrenza dal 1.4.2018 e/o dal
1.10.2018, o, comunque, da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, gravare le somme dovute di interessi dalla maturazione del diritto al saldo e di rivalutazione monetaria a far data dall'accoglimento giudiziale della predetta domanda”; con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_1
interesse ad agire in capo alla ricorrente;
nel merito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
Attesa la natura meramente documentale della causa non veniva espletata attività istruttoria e, concesso un termine per il deposito di note conclusive, l'udienza di discussione del 27.3.2025 veniva celebrata da remoto con applicativo Teams.
Il ricorso, per le ragioni di seguito illustrate, è fondato e deve pertanto essere accolto
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “…con comunicazione del 7.09.2007 la società FIAT Powertrain Technologies S.p.a. collocava in mobilità, a far data dal 31.12.2007, la sig.ra , all'epoca lavoratrice Parte_1 dipendente della stessa società” (doc.1 ricorrente);
- che “…si legge nella comunicazione, “ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge
223/91, Le comunichiamo che, in attuazione di quanto convenuto nell'accordo sindacale del
2 25.05.2007, il suo rapporto di lavoro con questa Società (FIAT Powertrain Technologies S.p.a.) cesserà in data 30.12.2007… Ella sarà pertanto collocato in mobilità a partire dal 31.12.2007)””;
- che “…la ricorrente, dunque, ha percepito il trattamento di mobilità dal 20.01.2008 al 20.1.2018, CP_ per ben 10 anni, come risulta dall'estratto conto contributivo (doc. 2 ricorrente);
- che “…a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 201 del 6.12.2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Riforma Fornero), in materia CP_ di riduzioni di spesa e pensioni, con comunicazione del 30.07.2012, la sede di Varese informava la sig.ra che, da una analisi compiuta negli archivi dell'istituto, la stessa Pt_1 risultava tra i possibili beneficiari della normativa sui “salvaguardati”, che consente di accedere alla pensione secondo i criteri antecedenti alla riforma disposta dalla Legge 214/2011 (cosiddetta riforma Monti-Fornero)” (doc. 3);
- che “…la ricorrente, dunque, richiedeva all' la certificazione del proprio diritto all'accesso CP_1
e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge stesso”;
- che “…la possibilità, per la sig.ra , di accedere al trattamento pensionistico, in qualità di Pt_1 soggetto salvaguardato, veniva, dunque, ulteriormente confermata dall' ”; Controparte_2
- che la ricorrente “…infatti, in data 8.9.2014, a mezzo del predetto servizio otteneva CP_3
riscontro alla domanda di verifica presentata, ricevendo un SMS istituzionale (a firma del funzionario ), con cui, rispetto alla posizione della stessa, si certificava: “soggetto Tes_1
salvaguardato per mobilità ma lettera non inviata ancora perché decorrenza pensione con salvaguardia 1.4.2018” (doc. 4 ricorrente);
- che “…stando così le cose e ottenuta la certificazione, una volta cessato, come sopra documentato, in data 20.01.2018, il c.d. trattamento di mobilità lunga, la sig.ra Pt_1
presentava, in data 9.02.2018, domanda di pensione di anzianità n. 2199744300100, avendo maturato i requisiti per il relativo diritto di cui all'art. 1 comma 9 L. 243/2004, ossia il requisito anagrafico -57 anni di età- e il requisito contributivo - anzianità contributiva di 35 anni”;
- che “…ciò nonostante, l' – sede di Varese, in palese contraddizione con quanto indicato alla CP_1
ricorrente con la surriferita precedente comunicazione del 30.7.2012 e ribadito con messaggio istituzionale del 8.9.2014, del tutto inaspettatamente, non accoglieva la domanda di pensione di anzianità della ricorrente”;
- che l'istituto convenuto “… con una prima comunicazione datata 5.4.2018, riferiva, contrariamente al vero, …: “è stata respinta la domanda di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia ex 214/2011”, erroneamente adducendo, con richiami a disposizioni normative
3 inesistenti, la “decadenza della mobilità, ex art. 5 della Legge 296/2006, intervenuta prima della maturazione del requisito di accesso alla pensione anticipata in deroga alla legge Monti – . CP_4
Il requisito minimo di età anagrafica richiesto nel 2018, per poter fruire di tale agevolazione, risulta essere di 57 anni e 7 mesi (requisito che si matura il 12 giugno 2018) ma Lei termina il decennio di fruizione della mobilità prima di tale data”” (doc. 5 ricorrente);
- che “…con susseguente comunicazione datata 10.4.2018, l' – sede di Varese comunicava la CP_1 reiezione della domanda di pensione di anzianità, sostenendo: “non risulta salvaguardata ex l.
214/2011 in quanto non matura i 57 anni e 7 mesi entro il periodo di fruizione della mobilità” (doc.
6 ricorrente);
- che “…contro il predetto provvedimento di reiezione della domanda di pensione presentata in data 9.2.2018, la ricorrente inoltrava, ai sensi della l. n. 88 del 1989, ricorso al Comitato provinciale dell' in data 16.7.2018(AMM/PEN/2018/72265)” (doc. 7 ricorrente); CP_1
- che “…a mezzo del predetto ricorso, la ricorrente deduceva ed allegava di aver maturato tanto il requisito anagrafico (57 anni), quanto quello contributivo (35 anni), per poter accedere al trattamento pensionistico richiesto, considerata la sua qualità di lavoratrice c.d. salvaguardata, collocata in trattamento di mobilità c.d. lunga”; CP_
- che “ciò nonostante, con delibera n. 215186 del 13.04.2021, la sede provinciale di Varese rigettava il ricorso promosso dalla sig. ” (doc. 8 ricorrente); Pt_1
- che “…pur dandosi, nella predetta delibera, correttamente atto che: “è stata accolta la verifica del diritto a pensione con salvaguardia legge 122 'lavoratore in mobilità lunga, legge 296/2006' con decorrenza 04-2018. (…)”, in modo incongruente, si asseriva, poi, che: “In data 20.10.2012
l'assicurata presenta la 'Verifica del diritto a pensione con salvaguardia 214/2011'. Questa viene erroneamente chiusa senza esito. Fermo restando l'errore di cui sopra, l'ufficio competente evidenzia che l'assicurata non era comunque in possesso del requisito dei 40 anni di contribuzione, necessari per accedere alla pensione. Risultano infatti, al 31.01.2018, n. contributi 2027”;
- che “…ancora una volta, l' , contrariamente al vero, riferisce che la domanda della CP_2
ricorrente di verifica del diritto di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti alla normativa introdotta dalla c.d. Riforma Fornero, fosse stata, per errore, chiusa senza esito, quando, invece, risulta, per tabulas, una certificazione positiva del predetto diritto, finanche con indicazione specifica al 4.2018 della finestra utile per la relativa decorrenza (già doc.
4)”;
4 - che “…peraltro, tale certificazione del 19.10.2014 è seguita all'informativa dell'Istituto del
30.7.2012 (successiva all'introduzione del d.l. n. 201 del 2011), con cui già la sig.ra Pt_1 veniva indicata come lavoratrice salvaguardata”;
- che “…nelle more del provvedimento di rigetto del ricorso, la sig.ra , il cui diritto ad Pt_1 accedere alla pensione come categoria “salvaguardata” è stato leso, non avendo altre risorse e indotta dalla necessità di far fronte alle esigenze di sussistenza quotidiana, ha presentato domanda per il regime sperimentale denominato “Opzione Donna”, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 4/2019, che, come noto, è penalizzante, in termini economici, stante la considerevole diminuzione dell'importo mensile dell'assegno, specialmente a causa del ricalcolo interamente contributivo della pensione”;
- che “…sussiste, dunque, l'attuale interesse della ricorrente ad accedere al trattamento pensionistico richiesto con la domanda di pensione inoltrata in data 9.2.2018”;
Tutto ciò premesso la ricorrente adiva pertanto l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe riportate, contestando sostanzialmente l'illegittima reiezione della domanda di pensione inoltrata in data 9.2.2018, reiezione da ultimo formalizzata con il provvedimento del Comitato CP_1
del delibera n. 215186 del 13.04.2021.
***
Sull'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire
L' ha sollevato l'eccezione in esame deducendo che la ricorrente ha omesso di fornire dati da CP_1
cui si possa dedurre l'effettiva sussistenza dell'invocato vantaggio economico sotteso alla domanda formulata, contestando altresì che nel ricorso “la differenza tra l'importo della pensione attualmente in godimento rispetto a quella di anzianità in salvaguardia non è neppure accennata”.
L'eccezione è destituita di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, sia difatti sufficiente rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio, ai punti 17 e 18 della narrativa, la ricorrente ha espressamente dedotto che il regime sperimentale “Opzione donna”, di cui si è avvalsa, “…è penalizzante, in termini economici, stante la considerevole diminuzione dell'importo mensile dell'assegno, specialmente a causa del ricalcolo interamente contributivo della pensione”, rappresentando quindi proprio l'attualità dell' “…interesse …ad accedere al trattamento pensionistico richiesto con la domanda di pensione presentata in data 9.2.2018”.
Sul punto, va altresì evidenziato che la ha prodotto, al doc. 9, comunicazione di Pt_1 liquidazione pensione “Opzione donna” del 10.12.2019, da cui pertanto può evincersi, a mezzo di un mero calcolo matematico, l'importo dell'ammontare già percepito a titolo di pensione da detrarre dal trattamento pensionistico in questa sede invocato.
5 Per ciò solo, l'eccezione in esame va respinta.
Sul merito
Per esaminare la fattispecie in oggetto è necessario preliminarmente illustrare il quadro normativo di riferimento, correttamente richiamato anche dall' in memoria difensiva. CP_1
In primo luogo va menzionato il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, con cui sono sostanzialmente stati modificati in peius i requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici, intendendo per tali, in primo luogo, la pensione di anzianità, conseguibile al maturare di una determinata anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica;
in secondo luogo, la pensione di vecchiaia anticipata, conseguibile con la maturazione di un'anzianità contributiva inferiore a quella necessaria per la pensione di anzianità “pura”, ma con la sussistenza di un requisito anagrafico;
in terzo luogo, la pensione di vecchiaia conseguibile con un'anzianità contributiva minima (di vent'anni), ma con l'obbligatorio requisito del raggiungimento di un'età più elevata rispetto a quella richiesta per la pensione anticipata.
Di conseguenza, in considerazione delle rilevanti conseguenze dell'entrata in vigore della nuova normativa ed al fine di riequilibrarne in qualche modo gli effetti, il legislatore ha previsto un regime di salvaguardie per tutta una serie di lavoratori in possesso di alcuni specifici requisiti.
Sul punto, va quindi richiamato il disposto normativo di cui all'articolo 24 del decreto in esame, che ha difatti previsto il mantenimento dei vecchi benefici per specifiche categorie di lavoratori, statuendo quanto segue: “[…] 3c. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7
, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e
11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
[…]
6 14c. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; […]”.
Ciò detto, deve quindi evidenziarsi che l'art. 1, comma 1189, L. n. 296/2006 – come anche chiarito con circolare dell' n. 27073 dell'8.11.2007 – ha esteso il beneficio della mobilità lunga di cui CP_1 all'art. 1 bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23 in favore dei lavoratori individuati, licenziati e collocati in mobilità, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 223/1991 e succ. mod.., entro il 31 dicembre
2007, da imprese o gruppi di imprese che avessero presentato specifica domanda al Ministero del
Lavoro E della Previdenza Sociale entro il 31 marzo 2007.
Ebbene, fatte tali necessarie premesse, nel caso di specie occorre innanzitutto evidenziare che è pacifico in causa, in quanto documentale ed oltretutto non contestato, che la società FIAT
Powertrain Technologies S.p.a. con comunicazione del 7.09.2007 e con decorrenza 31.12.2007 abbia collocato in mobilità la ricorrente, all'epoca sua dipendente (doc.1 ricorrente), e che la comunicazione richiamata sia del seguente tenore letterale: “…ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e
24 della legge 223/91, Le comunichiamo che, in attuazione di quanto convenuto nell'accordo sindacale del 25.05.2007, il suo rapporto di lavoro con questa Società (FIAT Powertrain
Technologies S.p.a.) cesserà in data 30.12.2007… Ella sarà pertanto collocato in mobilità a partire dal 31.12.2007…”.
E' altresì pacifico, in quanto parimenti documentale e non contestato, che la ricorrente ha percepito il trattamento di mobilità per dieci anni, ossia dal 20.01.2008 sino al 20.1.2018, come risulta dall'estratto conto contributivo (doc. 2 ricorrente). CP_1
7 Ebbene, fatte tali premesse, nel caso di specie va innanzitutto evidenziato che è lo stesso istituto
CP_ convenuto, nella Delibera n.215186 del 13.04.2021 con cui veniva rigettato il ricorso amministrativo, a qualificare la come soggetto che ha fruito della “mobilità lunga”, Pt_1 illustrando difatti, nella parte motiva del provvedimento, quanto segue: “L'ufficio preposto evidenzia che, in data 08/07/2011, è stata accolta la verifica del diritto a pensione con salvaguardia legge 122 “lavoratore in mobilità lunga, legge 296 2006” con decorrenza 4/2018…”
(doc. 8 ricorrente).
Tutto ciò premesso, va quindi evidenziato che gli elementi integrativi della fattispecie derogatoria di cui alla summenzionata lett. b) dell'art. 24, c. 14 (ut supra) risultano tutti pacificamente ravvisabili in capo alla ricorrente, essendo la stessa stata collocata in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n.
223/1991; avendo fruito della c.d. della mobilità lunga (trattamento che si è protratto sino al
31.12.2018); essendo altresì lavoratrice licenziata e collocata in mobilità entro il 31 dicembre 2007 in forza di un accordo sindacale del 25.05.2007 (doc. 1 ricorso), e, quindi, in data antecedente a quella del 4 dicembre 2011 richiamata nella suddetta normativa.
Di conseguenza alla - in quanto soggetto ricompreso nella categoria dei lavoratori in Pt_1
c.d. mobilità lunga ed a cui, di conseguenza, non può applicarsi il sopravvenuto regime pensionistico di cui alla c.d. Riforma Fornero – deve essere riconosciuto il diritto di accedere alla pensione di anzianità in applicazione dei criteri posti dalla L. n. 335/1995, come modificata dalla L.
n. 449 del 27 dicembre 1997, ossia trentacinque (35) anni di contributi e cinquantasette (57) anni età 1.
Sul punto, a ben vedere, va evidenziato che è lo stesso istituto convenuto ad aver qualificato la
“soggetto salvaguardato per mobilità ma lettera non inviata ancora perché decorrenza Pt_1 pensione con salvaguardia 1.4.2018” (doc. 4 ricorrente), altresì specificamente indicando nel mese di aprile 2018 la finestra utile per la relativa decorrenza, confermando quindi, in questo modo, la precedente comunicazione del 30.7.2012 (pertanto successiva rispetto al D.L. n. 201/2011), CP_1
con cui la ricorrente veniva qualificata come lavoratrice salvaguardata (doc. 3 ricorrente).
Ciò statuito, va quindi ritenuta destituita di fondamento la considerazione articolata dall' nel CP_1
provvedimento di definizione in fase di ricorso gerarchico – e ribadita in memoria difensiva – secondo cui la domanda della ricorrente non potrebbe essere accolta in considerazione del fatto che il requisito anagrafico di 57 anni e 7 mesi sarebbe maturato solo nel giugno 2018 e, quindi, dopo il periodo di mobilità, terminato infatti il 20 gennaio 2018, come dimostrerebbe il “test elaborato dall'ufficio amministrativo” e versato in atti.
Sul punto, ribadite in questa sede le considerazioni già illustrate per quanto concerne l'individuazione del requisito anagrafico, sia sufficiente evidenziare che il documento richiamato dall'istituto non può di per sé fornire alcuna prova in giudizio dell'assunto in esame, trattandosi di documentazione di mera elaborazione interna dell'istituto.
In conclusione, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, va evidenziato che nel caso della sia il requisito anagrafico, sia quello contributivo di cui alla lett. a) dell'articolo, c. 25 L. Pt_1
n. 335/1995 risultano maturati alla data della presentazione della domanda di pensione di anzianità, ragione per cui la ricorrente ha diritto di accedere al trattamento pensionistico alla data del 1.4.2018, sulla scorta del meccanismo differito di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 59 L. n. 449/1997.
Per quanto riguarda la posizione della ricorrente, infatti, oltre alla titolarità di 35 anni di contributi
(raggiunti per fruizione del trattamento di mobilità lunga dal 31.12.2007 al 20.1.2018), risulta che il requisito anagrafico dei 57 anni di età sia stato conseguito alla data del 12.11.2017, ossia “entro il quarto trimestre” del 2017.
Di conseguenza, la rientra tra quei lavoratori che “possono accedere al pensionamento Pt_1 dal 1 aprile dell'anno successivo”, e ciò, appunto, in applicazione delle disposizioni del combinato disposto di cui all'articolo 59, commi 6 e 8, L. n. 449/19972.
Tutto ciò argomentato, il ricorso merita totale accoglimento. Per l'effetto, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a godere della pensione di anzianità richiesta nella domanda n. 2199744300100 con decorrenza dalla data del 1 aprile 2018.
Per l'effetto, l' va condannato a liquidare alla ricorrente la differenza tra quanto già percepito CP_1
a titolo di pensione “opzione donna” e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di anzianità richiesta nella domanda n. 2199744300100.
Alle predette somme vanno aggiunti i soli interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole rate al saldo, nonché l'erogazione della pensione di vecchiaia per il prosieguo.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria ai sensi della L. n. 412/1991.
Resta sul punto assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a godere della pensione di anzianità richiesta nella domanda n. 2199744300100 con decorrenza dalla data del 1 aprile 2018;
- per l'effetto condanna l' a liquidare alla ricorrente la differenza tra quanto già percepito a CP_1 titolo di pensione “opzione donna” e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di anzianità richiesta nella domanda n. 2199744300100, oltre interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole rate al saldo;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate nell'importo di € 3.000,00 per CP_1
compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
Varese, 27.3.2025
IL GIUDICE
Giorgiana Manzo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1, c. 25, L. n. 335 del 1995: “Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue: a ) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni”.
8 2 Art. 59 L. n. 449/97: (…) 6. Con effetto sui trattamenti pensioscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;
per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. […] 8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell'anno successivo;
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1 aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre del medesimo anno;
entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo;
entro il terzo trimestre, dal 1 aprile dell'anno successivo;
entro il quarto trimestre, dal 1 luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1 aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
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