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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9102 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12167/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Benedetta Guidicini e Alessandra Boncimino presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avvocati Roberta Febbrai e Maria Grazia Passaretti presso i quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , cittadina italiana, nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...], C.F. . C.F._3 pagina 1 di 4 FATTO
Il procedimento di modifica del decreto del Tribunale di Milano del 28 aprile – 3 maggio 2021 che aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori dal matrimonio, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice onorario del 20.10.2025, hanno aderito alla proposta formulata, poi recepita nelle note congiunte depositate per l'udienza del 12.11.2025. Le Parti hanno concluso come da note congiunte che di seguito di riportano.
1.La figlia resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in Pt_3 via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, ferme le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute che saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. seguiterà ad abitare prevalentemente con la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Pt_3
3. frequenterà il padre secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì Pt_3 pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola, oltre ad ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (allorquando il padre la accompagnerà a danza) sino al giovedì mattina con accompagno a scuola;
inoltre, nei fine settimana di competenza materna, dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al martedì mattina con accompagno a scuola;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie, secondo il criterio dell'alternanza e, quindi, in via alternata, dal 25 dicembre sera all'1 gennaio mattina o dall'1 gennaio mattino al 6 gennaio sera;
sempre alternativamente e di anno in anno, o il 24 dicembre sera o 25 dicembre pranzo;
per metà delle vacanze pasquali, in alternanza;
detti ulteriori periodi di vacanza scolastica andranno concordati tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno;
durante le vacanze estive, due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno, da alternare di anno in anno. Il tutto salvo migliore accordo tra le Parti.
4.Il padre, dal mese di novembre 2025, contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla Pt_3 signora l'importo mensile di € 1.300,00 per dodici mensilità, da versare a mezzo bonifico Pt_1 bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a far tempo dal mese di novembre 2026, oltre al 70% delle spese extra assegno, come da come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 10 giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Le Parti danno atto di aver concordato e pagina 3 di 4 approvato la spesa per la danza di e di aver concordato di consultare uno psicologo per valutare Pt_3
l'opportunità di avviare un percorso psicologico della figlia, i cui costi saranno ripartiti con le percentuali già convenute. Rispetto a tale percorso, i genitori si impegnano a seguirlo e a partecipare agli incontri eventualmente richiesti dal terapeuta.
6.Le Parti concordano che l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
7.Il signor si impegna a mantenere in essere la polizza vita stipulata a favore della figlia . Pt_2 Pt_3
8.Per quanto possa valere, i signori e si impegnano a collaborare per l'eventuale Pt_1 Pt_2 richiesta di documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia.
9.Le Parti terranno a proprio carico le spese legali sostenute da ciascuno.
10.Le Parti si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis .12, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale. 11.Le Parti, infine, dichiarano di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa.
Le Parti, con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis .51, comma 3, c.p.c. Hanno inoltre rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis .4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle Parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
2) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le Parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 marzo 2024 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Benedetta Guidicini e Alessandra Boncimino presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avvocati Roberta Febbrai e Maria Grazia Passaretti presso i quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: , cittadina italiana, nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...], C.F. . C.F._3 pagina 1 di 4 FATTO
Il procedimento di modifica del decreto del Tribunale di Milano del 28 aprile – 3 maggio 2021 che aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori dal matrimonio, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice onorario del 20.10.2025, hanno aderito alla proposta formulata, poi recepita nelle note congiunte depositate per l'udienza del 12.11.2025. Le Parti hanno concluso come da note congiunte che di seguito di riportano.
1.La figlia resta affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in Pt_3 via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione, ferme le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute che saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. seguiterà ad abitare prevalentemente con la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Pt_3
3. frequenterà il padre secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì Pt_3 pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola, oltre ad ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (allorquando il padre la accompagnerà a danza) sino al giovedì mattina con accompagno a scuola;
inoltre, nei fine settimana di competenza materna, dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola al martedì mattina con accompagno a scuola;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie, secondo il criterio dell'alternanza e, quindi, in via alternata, dal 25 dicembre sera all'1 gennaio mattina o dall'1 gennaio mattino al 6 gennaio sera;
sempre alternativamente e di anno in anno, o il 24 dicembre sera o 25 dicembre pranzo;
per metà delle vacanze pasquali, in alternanza;
detti ulteriori periodi di vacanza scolastica andranno concordati tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno;
durante le vacanze estive, due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare entro il 28 febbraio di ogni anno, da alternare di anno in anno. Il tutto salvo migliore accordo tra le Parti.
4.Il padre, dal mese di novembre 2025, contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla Pt_3 signora l'importo mensile di € 1.300,00 per dodici mensilità, da versare a mezzo bonifico Pt_1 bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a far tempo dal mese di novembre 2026, oltre al 70% delle spese extra assegno, come da come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 10 giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Le Parti danno atto di aver concordato e pagina 3 di 4 approvato la spesa per la danza di e di aver concordato di consultare uno psicologo per valutare Pt_3
l'opportunità di avviare un percorso psicologico della figlia, i cui costi saranno ripartiti con le percentuali già convenute. Rispetto a tale percorso, i genitori si impegnano a seguirlo e a partecipare agli incontri eventualmente richiesti dal terapeuta.
6.Le Parti concordano che l'assegno unico sarà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
7.Il signor si impegna a mantenere in essere la polizza vita stipulata a favore della figlia . Pt_2 Pt_3
8.Per quanto possa valere, i signori e si impegnano a collaborare per l'eventuale Pt_1 Pt_2 richiesta di documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia.
9.Le Parti terranno a proprio carico le spese legali sostenute da ciascuno.
10.Le Parti si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis .12, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrla a richiesta del Tribunale. 11.Le Parti, infine, dichiarano di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa.
Le Parti, con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis .51, comma 3, c.p.c. Hanno inoltre rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis .4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle Parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
2) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le Parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo pagina 4 di 4