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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/11/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 344/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 344/2024 R.G., promossa con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 25 e 28.10.2024 e il 4.11.2024 e iscritto a ruolo il 25.10.2024, da società a socio unico, con sede in Parte_1
NA (UD), via Alpe Adria n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: capitale P.IVA_1 sociale euro 30.408.907,00, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.lgs. no. 385/1993 al no. 80, in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato, Ing. , nato a [...], il 1° agosto 1970, domiciliato per Persona_1 la carica presso la sede sociale, munito dei poteri necessari in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società di data 31 maggio 2023 iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone - Udine in data 4 luglio 2023, al protocollo n. 41637 del 29 giugno 2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, anche in via tra loro disgiuntiva, dagli avv.ti Mario Pagnutti e Monica Benedetti, entrambi con studio in Udine, via Savorgnana n. 22,; attrice in riassunzione contro
(P. IVA e cod. fisc.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. nato a [...] il [...] e CP_2 residente in [...], avente sede legale in 42015 – Correggio (RE) alla Via Bellelli, 1/C ed il sig. nato a [...] CP_2
(MO) il 26.04.1964 e residente in [...] ed il sig.
1 nato a [...] il [...] e residente in [...]d'Enza Controparte_3
(RE) alla Via Petre, 14, rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Caltagirone del Foro di Massa Carrara, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di Parma, entrambi appartenenti allo Legale CP_4 con sede in 43121 – Parma, Borgo Giacomo Controparte_5
Tommasini, 35/C e con domicilio eletto presso e nello Studio degli stessi sito in Parma, Borgo Giacomo Tommasini, 35/C; convenuti in riassunzione
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.11/2018 (R.G. n. 4942/2015 + 585/2016), pubblicata in data 4 gennaio 2018, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 54/2021 (R.G. n. 519/2018), pubblicata in data 1° marzo 2021, disposto con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.17958/2024 (R.G. n. 24669/2021), pubblicata in data 28 giugno 2024. – Leasing -.
CONCLUSIONI
Per parte appellante in riassunzione, come in atto di appello:
In via principale: accertato e dichiarato che la clausola di indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, contenuta nel contratto di leasing immobiliare inter partes del 31 maggio 2007, non costituisce nè strumento finanziario derivato, nè autonomo contratto atipico, soggetto, come tale, al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c., e/o, comunque, che essa non è immeritevole di tutela, rideterminarsi il credito originariamente recato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 1527/2015 nella misura di €.80.905,73 (€.36.700,00 + €.44.205,73), condannandosi, per l'effetto, in solido tra loro, Controparte_6
(ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Registro delle Imprese), nonchè, in ogni caso, e , entrambi sia in proprio, sia ciascuno di essi quale ex CP_2 Controparte_3 socio della predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato, al pagamento, in favore di della predetta somma di Parte_1
€.80.905,73 (€ 36.700,00 + € 44.205,73), oltre interessi convenzionali o legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In via del tutto subordinata: accertato e dichiarato che la sentenza di primo grado, nella determinazione del credito riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 36.700,00, aveva già operato la decurtazione della somma di € 44.205,73, corrispondente all'indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, confermarsi sul punto la statuizione di primo grado, recante condanna in solido di
[...]
(ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Registro delle Controparte_6
pag. 2/21 Imprese), nonchè di e (ora sia in proprio, sia ciascuno di CP_2 Controparte_3 essi quale ex socio della predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato) al pagamento, in favore (ora) di della Parte_1 somma capitale di € 36.700,00, oltre interessi legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: Spese di lite, anche del giudizio di cassazione, integralmente rifuse.
Per gli appellati in riassunzione, come in note depositate il 26.5.2025:
Rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 54/2021 pubblicata 1/03/2021 nel procedimento R.G. 519/2018;
In ogni caso con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità alla luce della complessità della questione e delle modifiche giurisprudenziali.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto e giudizio di primo grado
1. In data 31.5.2007 la società Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.a. concesse in leasing un immobile commerciale, sito in Comune di Correggio (RE), alla società CP_1
e i signori e soci della stessa (il secondo anche
[...] Controparte_3 CP_2 amministratore unico), prestarono fideiussione a garanzia dell'adempimento delle conseguenti obbligazioni.
Il contratto prevedeva, tra l'altro, una durata di 180 mesi, un canone mensile di circa 3.500 euro oltre IVA doppiamente indicizzato: all'indice Libor CHF 3 mesi lettera e al rapporto di cambio CHF/EUR, nonché un prezzo di riscatto di €.49.470,00 oltre IVA.
2. Con un primo decreto, n.62/2010, emesso in data 13.1.2010, il Tribunale di Udine, su ricorso della concedente, ingiunse a e ai sig.ri il pagamento Controparte_1 CP_2 di €.37.818,23 a titolo di canoni di leasing scaduti e non pagati. Il decreto ingiuntivo divenne irrevocabile per mancata opposizione (doc.6 della produzione di – Pt_1 fascicolo di 1° grado).
3. Con un secondo decreto, n.1527/2015, emesso in data 25 luglio 2015, il Tribunale di Udine, su ricorso di (oggi Controparte_7 Parte_1 nel frattempo subentrata nella posizione di concedente a Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.a., ha ingiunto ai medesimi soggetti il pagamento di €.171.906,26, per ulteriori canoni scaduti e non pagati, con relativi accessori, alla data del 3.4.2015. Nelle more la concedente si era anche avvalsa della clausola risolutiva del rapporto contrattuale.
4. Avverso tale secondo decreto, in data 8 ottobre 2015, proposero opposizione gli ingiunti, sulla scorta di una perizia contabile ante causam, contestando, principalmente, la validità dell'indicizzazione del canone e della clausola di rischio cambio, in quanto assimilabili ad pag. 3/21 un contratto derivato e non preceduti da adeguata informativa e, comunque, privi di causa in concreto, oltre al superamento, quanto ad interessi, delle soglie anti-usura.
Queste le domande a suo tempo formulate dagli opponenti:
a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing per insussistenza di causa in concreto o per carenza genetica di causa, a causa della compresenza di un derivato;
b) per l'effetto dichiarare nulle le clausole relative alla determinazione degli interessi, dichiarare che gli opponenti nulla devono alla convenuta c) condannare la concedente alle conseguenti restituzioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) in subordine: accertare e dichiarare l'assenza di adeguata informazione, la violazione di regole di correttezza e buona fede, l'illegittimo ricorso allo ius variandi, l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e la non debenza degli interessi ultra-legali;
e) accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni legate al contratto di leasing;
f) accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente;
g) condannare l'ingiungente al risarcimento dei danni e alle restituzioni, tenuto conto dell'intervenuta restituzione del bene in data 23.3.2016.
5. Ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, la Controparte_7 conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto altresì delle domande riconvenzionali di controparte. Ha allegato che, per l'acquisto dell'immobile poi concesso in leasing si era finanziata in valuta svizzera (circostanza dedotta in comparsa di costituzione e oggetto di tempestiva produzione documentale e richieste di prova orale formulate con la memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c. dep. il 30.3.2016). Ha sostenuto la piena legittimità del ricorso a clausole di indicizzazione del canone al tasso d'interesse e all'andamento del cambio franco svizzero/euro, la determinabilità del canone e degli interessi e il non superamento del tasso soglia antiusura.
La sentenza di primo grado
6. All'esito del suddetto procedimento - al quale è stato riunito il procedimento ex art. 702 bis cpc nel quale aveva chiesto la condanna dell'utilizzatrice al Controparte_7 rilascio dell'immobile o la risoluzione del contratto, con attivazione della penale contrattuale -, istruito con documenti e CTU contabile, ritenute superflue o irrilevanti le prove orali formulate dall'opposta, il Tribunale di Udine, il 4.1.2018, ha emesso la sentenza n.11/2018, con la quale:
- ha ritenuto non sollevabile la questione della validità dell'intero contratto di leasing, ostandovi il passaggio in giudicato del primo decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di alcuni canoni originati dal medesimo rapporto contrattuale e tra le medesime parti;
pag. 4/21 - ha escluso la configurabilità di tassi usurari, sia per usura originaria, non in contestazione, sia per usura “sopravvenuta”, non configurabile in astratto (cfr. Cass. sent. 24675/2017);
- ha ritenuto che l'abbinamento del meccanismo di variazione del tasso di interesse contrattuale all'andamento del rapporto di cambio tra euro e franco svizzero, non avendo una sua giustificazione rispetto al contratto di leasing, pacificamente regolato in euro, integrasse gli estremi di un investimento in titoli derivati, con conseguenti obblighi informativi, nella fattispecie non assolti;
- ha ritenuto che, conseguenza di tale violazione non fosse la nullità del contratto, come allegato dagli opponenti, ma la responsabilità precontrattuale dell'operatore finanziario;
- ha ritenuto, poi, legittimamente risolto il contratto di leasing – operando la clausola risolutiva espressa -, in base ad una valutazione complessiva del comportamento delle parti, entrambe inadempienti (la concedente, responsabile per informazioni carenti in fase precontrattuale, l'utilizzatrice per avere smesso di pagare i canoni, trattenendo nel contempo, per un periodo, l'immobile);
- ha ritenuto di ridurre ad equità, ex art.1526 c.c., la penale contrattuale per l'anticipata risoluzione del rapporto (penale che prevedeva il diritto del locatore a trattenere tutto quanto versato più i canoni scaduti, ad ottenere i canoni futuri indicizzati, detratto il valore dell'immobile restituito – secondo stima del locatore-), utilizzando:
--- da un lato, quanto al valore residuo dell'immobile, gli esiti della CTU (valore dell'immobile alla data del rilascio, il 23.3.2016, risultato pari ad € 252.000);
--- dall'altro, il valore, allegato da parte opponente e non contestato, dei canoni già pagati, anche con indicizzazione (€.322.689,95, di cui €.44.205,73 a titolo di indicizzazione cambio), ciò perché la locatrice non aveva fornito alla CTU tutti i documenti necessari per effettuare tali conteggi;
--- e da ultimo, gli ulteriori valori desumibili dai documenti contrattuali prodotti:
.. il corrispettivo globale atteso sulla base delle condizioni iniziali (e, quindi, al netto delle indicizzazioni), pari a €.689.196,20 (€.640.726,20 di canoni, più €.48.470,00 quale prezzo di riscatto del bene);
.. il prezzo d'acquisto del bene da parte della concedente, pari a €.494.700,00;
.. la durata teorica del contratto, di 15 anni, a fronte di una durata reale inferiore, essendo intervenuto rilascio effettivo circa 9 anni dopo la stipulazione (sent. di primo grado pag.13);
- ha quindi condannato gli opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo, a pagare alla concedente una penale, rideterminata equitativamente in €.36.700,00;
- ha ritenuto “assorbita” – nella complessiva determinazione equitativa della penale - la questione dell'illegittimo inserimento della clausola di indicizzazione al rischio cambio (“in quanto il corrispettivo atteso è calcolato sulla base delle previsioni contrattuali originarie e
pag. 5/21 si tiene conto di quanto versato a titolo di indicizzazione come di un corrispettivo già ricevuto dalla concedente.”);
- ha rigettato, per infondatezza, la domanda di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia.
Il procedimento di appello
7. Avverso la sentenza del Tribunale di Udine hanno proposto appello Controparte_6
e i sigg.ri e riproponendo tutte le domande già
[...] CP_2 Controparte_3 svolte in primo grado e formulando i seguenti motivi di impugnazione.
7.1. In primo luogo, l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto – su una frazione del debito per canoni contrattuali - non precluderebbe la declaratoria di nullità del contratto, non formando giudicato efficace su tutta la vicenda processuale e rimanendo non precluse questioni di rilevanza penalistica come gli interessi usurari. Di conseguenza, il contratto di leasing, integrando un vero e proprio derivato, sarebbe nullo e darebbe diritto alle chieste restituzioni.
7.2. In secondo luogo, gli appellanti hanno sostenuto sussistere l'usura sopravvenuta, dovendosi sommare tutti gli aumenti di costi contrattuali, e ha chiesto disporsi CTU in recepimento della perizia di parte allegata.
7.3. In terzo luogo, hanno affermato che la violazione dei doveri informativi dell'intermediario determinerebbe la nullità e la risoluzione del contratto, e non la mera responsabilità precontrattuale.
7.4. In quarto luogo, gli appellanti hanno sostenuto che la clausola penale sarebbe nulla o inefficace, per contrarietà a norma imperativa, dovendo trovare applicazione i diversi principi dettati in materia di vendita con riserva di proprietà, avendo errato il giudice nel ritenere il contrario con conseguente mera riduzione ad equità.
7.5. Proseguendo nell'esame dell'atto di appello, è stato proposto un motivo d'impugnazione relativo alla statuizione sulle spese: avrebbe errato il giudice nel disporne la compensazione, e, dalla revoca del decreto ingiuntivo, dovrebbe, invece, discendere la condanna dell'opposta alle spese di lite e di CTU.
7.6. Da ultimo, gli appellanti hanno lamentato la mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria di invalidità delle fideiussioni.
8. Con comparsa dd. 24.10.2018 si è costituita in grado di appello, Controparte_8 resistendo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e delle domande riconvenzionali di controparte.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e contestando la riconducibilità della clausola di indicizzazione legata al rischio di cambio ad un contratto derivato.
9. Questa Corte, con sentenza n.54/2021, pubblicata l'1.3.2021, ha così, in sintesi, ritenuto:
pag. 6/21 - quanto al precedente decreto ingiuntivo, il relativo passaggio in giudicato precludeva ogni domanda restitutoria rispetto alle somme di denaro che ne costituivano oggetto, ma non anche pro futuro;
- ha escluso la nullità dell'intero contratto, sussistendo, in astratto, i presupposti di un'invalidità solo parziale, di singole clausole;
- ha richiamato ulteriori pronunce della Corte di Cassazione confermative della non configurabilità della cd. usura sopravvenuta;
- quanto alla clausola cd. “rischio cambio”, ha ritenuto trattarsi di pattuizione atipica, consistente in una scommessa sul futuro andamento del cambio tra due valute, da sottoporre al vaglio di meritevolezza degli interessi ex art.1322 c.c.;
- ha quindi ritenuto che la clausola in esame, nel caso concreto, non fosse meritevole di tutela, trattandosi di clausola confezionata: “…in maniera tale da realizzare sempre e comunque gli interessi di una sola delle parti, che è anche l'unica ad avere piena cognizione dell'effettiva operazione realizzata, disattendendo, al contrario, ab origine qualsiasi possibilità di guadagno per l'altro contraente, il quale, non solo non ha contribuito alla costituzione del vincolo ma non ha nemmeno reale conoscenza degli andamenti e degli indici dai quali l'intera operazione dipende…” (sentenza di questa Corte, pag.9);
- in altri termini, ha ritenuto che la clausola in questione non tendesse a una semplice conversione di valuta, ma prevedesse un meccanismo che favoriva solo il soggetto concedente, il quale, in sostanza, avrebbe scelto il tasso iniziale di riferimento e, in caso di discesa del cambio a sé favorevole, avrebbe usufruito di condizioni sempre favorevoli, potendo aggiungere l'IVA e gli interessi, cosa non possibile per il cliente privato;
- che in tal modo si sarebbero violati i principi generali di tutela della “parte debole del rapporto”;
- conseguentemente ha dichiarato la nullità della clausola rischio cambio e riformato la sentenza, dichiarando non dovute, e quindi da restituire o compensare, le somme di denaro già pagate da in forza della clausola nulla, importi quantificati dal Controparte_1
CTU, senza contestazioni, in €.44.205,63. Contr Il ricorso in Cassazione di (di seguito anche solo Controparte_8
9. Avverso la sentenza di questa Corte n.54/2021 hanno proposto ricorso in Cassazione entrambe le parti. Contr
9.1. Con il primo motivo, richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione sulla medesima clausola (Cass. sent. n.4659/2021), ha contestato la qualificazione della stessa in termini di strumento finanziario derivato: si tratterebbe, infatti, di un mero meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale.
La Corte di merito avrebbe erroneamente frammentato la valutazione del contratto, estrapolando dal complesso la singola clausola di indicizzazione al rischio tasso.
pag. 7/21 La clausola in esame, poi, non sarebbe un contratto atipico con causa autonoma, e non potrebbe, quindi, essere destinatario di un giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.
Ha poi sostenuto, la ricorrente, che si trattava di una clausola aleatoria che, ex post, avrebbe potuto comportare vantaggi o svantaggi per entrambe le parti, nessuna delle quali si poteva ritenere in soggezione, o svantaggiata in ogni caso, rispetto all'altra. Contr
9.2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, ha sostenuto che avrebbe errato la Corte nel fare propri i conteggi del giudice di primo grado.
In particolare, laddove il Tribunale di Udine, nella sentenza di primo grado, aveva calcolato in €.36.700,00 il residuo dovuto a titolo di penale ridotta ad equità, lo aveva fatto già scomputando quanto a suo tempo pagato dagli utilizzatori in conseguenza della clausola rischio cambio (€.44.205,73).
Erroneamente, pertanto, la Corte d'Appello, dopo avere ritenuto non meritevole di tutela la clausola in questione, e avere, quindi, ritenuto sussistente un correlato obbligo restitutorio in Contr capo ad aveva detratto tale somma da quanto dovuto per la penale ridotta ad equità: in tal modo, infatti, il medesimo importo era stato erroneamente detratto due volte dal maggior dovuto.
Il ricorso in Cassazione di e dei sigg.ri Controparte_6 CP_2
10. Con ricorso di data 24.9.2021 anche , unitamente ai Controparte_6 sigg.ri e , ha proposto ricorso in Cassazione per i seguenti sette CP_2 CP_3 motivi.
10.1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti hanno contestato la decisione della Corte, nella parte in cui aveva recepito le valutazioni del giudice di primo grado in punto efficacia del giudicato formatosi con il precedente decreto ingiuntivo non opposto.
Esaminando i due decreti ingiuntivi, in uno con i rispettivi ricorsi, sarebbero emerse le notevoli differenze quanto a rispettivi elementi fondanti e, conseguentemente, il precedente giudicato non impedirebbe la valutazione della nullità o la meritevolezza dell'intero contratto di leasing.
10.2. Con il secondo motivo d'impugnazione i suddetti ricorrenti hanno sostenuto che, con la già criticata decisione in punto giudicato, i giudici del merito avevano errato nell'interpretare e applicare le norme sostanziali in materia e le disposizioni che prevedono l'imprescrittibilità e la rilevabilità d'ufficio della nullità.
10.3. Con il terzo motivo d'impugnazione, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte, erroneamente, non abbia esteso il giudizio d'immeritevolezza, formulato per la sola clausola di indicizzazione al rischio cambio, all'intero contratto di leasing, trattandosi di clausola idonea ad influenzare tutte le prestazioni contrattuali, tutti i canoni e il sinallagma complessivo.
10.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno riproposto la qualificazione della clausola in esame come autonomo contratto finanziario derivato, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio. pag. 8/21 10.5. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti hanno preso di mira la clausola penale, da ritenersi radicalmente nulla per immeritevolezza di tutela (“pretendendo di accollare all'utilizzatore l'integrale esecuzione del contratto pur risolto od anticipatamente cessato, per qualsivoglia causa, nonché financo il prezzo di riscatto finale del bene viceversa restituito (!)”.
10.6. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno lamentato che il giudice di merito, nel valutare l'inadempimento contrattuale, avesse ignorato le condotte della banca, tali da comportare un vero e proprio concorso del creditore nell'inadempimento del debitore.
10.7. Da ultimo i ricorrenti hanno lamentato l'omessa pronuncia della Corte sulla domanda di accertamento dell'inefficacia e di risoluzione delle fideiussioni, nonchè dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Il controricorso di Parte_1 Contr 11. Con atto in data 4.11.2021 preso atto del ricorso di controparte, ha depositato controricorso in Cassazione replicando alle avversarie allegazioni e riproponendo le difese già svolte nel proprio autonomo ricorso.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
12. Con ordinanza n. 17958/2024, pubblicata il 28.8.2024, la Corte di Cassazione ha deciso i suddetti ricorsi riuniti nei seguenti termini. Contr
13.1. Ha prioritariamente esaminato i due motivi di ricorso incidentale di con i quali la ricorrente:
- da un lato, ha censurato la decisione di questa Corte di ritenere che la clausola di indicizzazione dei canoni a rischio cambio in valuta estera, nell'ambito di un leasing immobiliare, integri un autonomo contratto atipico e non superi il vaglio di meritevolezza previsto dall'art.1322 c.c.;
- in secondo luogo, ha lamentato che il giudice del merito, all'atto di ridurre la penale contrattuale ad equità, abbia duplicato la decurtazione del residuo credito della ricorrente, detraendo due volte l'importo corrispondente all'applicazione della predetta clausola.
13.2. La Corte Suprema ha ritenuto i predetti due motivi fondati e assorbenti la rilevanza dei primi sei motivi del ricorso principale di . CP_6
Ha richiamato in proposito il proprio autorevole pronunciamento precedente (Cass. SU sent. n.5657 del 23.2.2023) secondo il quale, la clausola di un contratto di leasing che preveda:
- a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera,
- b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni,
pag. 9/21 non costituisca di per sé né un patto immeritevole di tutela ex art.1322 c.c., né uno strumento derivato finanziario implicito.
Il giudizio di meritevolezza di cui si parla non dev'essere confuso, infatti, con il giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa.
Afferma, inoltre, sul punto, con chiarezza la Corte di Cassazione che:
“Un contratto, dunque, non può dirsi diretto a realizzare interessi 'immeritevoli' di tutela sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art.1322, comma 2, c.c., in definitiva, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (Cass. Sez. 3, n.28998/2023).”.
Ed ancora:
“Affinché, dunque, un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare interessi 'immeritevoli', ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati:…”.
Le argomentazioni del giudice di secondo grado, a supporto della statuizione impugnata, sono state valutate come: “del tutto astratte e avulse da una complessiva e puntuale analisi del testo della clausola in conformità ai criteri espressi nelle norme sulla ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e s.).”.
Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a questa Corte con il
“compito di procedere alla corretta riformulazione del giudizio di meritevolezza (ex art. 1322 c.c.) degli interessi disposti dalle odierne parti attraverso le pattuizioni dalle stesse concluse, avendo cura di evidenziare gli aspetti eventualmente idonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base di una valutazione da condurre 'in concreto' degli scopi pratici perseguiti dai contraenti (c.d. causa concreta).”.
13.3. I primi sei motivi di ricorso di e dei sig.ri Controparte_6 CP_2 sono, quindi, stati ritenuti assorbiti, in quanto tutti volti a denunciare il mancato rilievo di nullità del contratto di leasing, in tesi derivante dalla suddetta clausola.
13.4. Il settimo motivo, relativo alle invalidità dei contratti di fideiussione, è stato, invece, ritenuto inammissibile per genericità.
Il procedimento riassunto avanti a questa Corte di Appello. L'atto di riassunzione.
14.1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale Controparte_8 ha riassunto il procedimento nei confronti di:
- , già in persona del liquidatore legale rappresentante Controparte_6
dando atto della cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese in data CP_2
3.5.2023;
pag. 10/21 - sia in proprio, sia quale ex socio della predetta società, ad essa subentrato;
CP_2
- sia in proprio, sia quale ex socio della predetta società, ad essa Controparte_10 subentrato.
14.2. L'attrice in riassunzione ha, quindi, così concluso.
In via principale: accertato e dichiarato che la clausola di indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, contenuta nel contratto di leasing immobiliare inter partes del 31 maggio 2007, non costituisce nè strumento finanziario derivato, nè autonomo contratto atipico, soggetto, come tale, al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c., e/o, comunque, che essa non è immeritevole di tutela, rideterminarsi il credito originariamente recato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 1527/2015 nella misura di €.80.905,73 (€.36.700,00 + €.44.205,73), condannandosi, per l'effetto, in solido tra loro, (ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Controparte_6
Registro delle Imprese), nonchè, in ogni caso, e , entrambi sia CP_2 Controparte_3 in proprio, sia ciascuno di essi quale ex socio della predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato, al pagamento, in favore di della Parte_1 predetta somma di € 80.905,73 (€ 36.700,00 + € 44.205,73), oltre interessi convenzionali o legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In via del tutto subordinata: accertato e dichiarato che la sentenza di primo grado, nella determinazione del credito riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 36.700,00, aveva già operato la decurtazione della somma di € 44.205,73, corrispondente all'indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, confermarsi sul punto la statuizione di primo grado, recante condanna in solido di Controparte_6
(ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Registro delle Imprese), nonchè di
[...] CP_2
e (ora sia in proprio, sia ciascuno di essi quale ex socio della
[...] Controparte_3 predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato) al pagamento, in favore (ora) di della somma capitale di € 36.700,00, oltre interessi Parte_1 legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: Spese di lite, anche del giudizio di cassazione, integralmente rifuse.
15.1. Quanto alla clausola del contrato di leasing, contenente indicizzazione dei canoni, ha ritenuto, in primo luogo, che, non trattandosi di patto atipico, non sarebbe da sottoporre al vaglio di meritevolezza.
In secondo luogo, e comunque, anche in concreto, la clausola sarebbe pienamente meritevole.
Premesso, infatti, che la convenienza economica non è un dato che, da solo, possa portare a giudizio di immeritevolezza, in ragione del principio generale di autonomia negoziale privata:
- sarebbe da escludere, in primo luogo, uno sbilanciamento di posizioni in favore di uno dei contraenti, dato che si trattava di clausola che prevedeva un criterio aleatorio – che poteva, a posteriori, andare a vantaggio dell'uno come dell'atro contraente – e un impegno reciproco a regolare le future differenze;
pag. 11/21 - parimenti non vi sarebbe alcuno stato di soggezione di un contraente all'altro, essendo le stesse nelle medesime condizioni, ed essendovi la possibilità del recesso;
- infine, non vi sarebbe contrasto con i doveri di solidarietà sociale, sia per quanto già evidenziato, sia per la possibilità di chiedere la conversione della valuta di riferimento in qualunque momento del contratto.
Conseguentemente ha chiesto, parte attrice, la riforma della sentenza impugnata (sentenza di primo grado), nella parte in cui ha ritenuto che, dall'ammontare del credito da Contr riconoscersi ad dovesse detrarsi la somma di € 44.205,73, da essa percepita dall'utilizzatrice a titolo di indicizzazione cambio.
15.2. Con ulteriore deduzione difensiva, logicamente subordinata al mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, l'attrice in riassunzione ha riproposto i rilievi critici alla sentenza di questa Corte nella parte in cui ha ritenuto di decurtare l'importo dovuto a titolo di penale per il ritardo – assunto nella misura già calcolata dal giudice di primo grado – della somma pari al ricavato delle indicizzazioni dei canoni.
La decurtazione sarebbe errata in quanto il giudice di primo grado, nel calcolare la penale ridotta ad equità, aveva già tenuto conto della problematica dell'indicizzazione.
La costituzione dei convenuti in riassunzione
16. Con comparsa depositata il 14.2.2025 (di complessive 22 pagine), si sono costituiti, nel giudizio di rinvio, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e i sig.ri e personalmente, ivi formulando le seguenti CP_2 CP_2 Controparte_3 conclusioni:
“Rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 54/2021 pubblicata 1/03/2021 nel procedimento R.G. 519/2018;
In ogni caso con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità alla luce della complessità della questione e delle modifiche giurisprudenziali.”.
Ripercorsi diffusamente i contenuti principali dei vari gradi del procedimento e della pronuncia della Corte di Cassazione (da pag.1 a pag.19 della comparsa) e richiamate alcune precedenti decisioni di questa Corte di Appello in analoga materia, i convenuti hanno poi svolto deduzioni specifiche con riguardo al presente giudizio di rinvio (da pag.20 a pag.22).
Hanno sostenuto, anzitutto, che la clausola di indicizzazione al rischio di cambio, oggetto di causa, sarebbe immeritevole di tutela.
Si tratterebbe, infatti, di un accordo autonomo rispetto al contratto di leasing, non rispondente a esigenze di finanziamento o di determinazione del canone, ma tale da creare una situazione del tutto squilibrata, nella quale l'alea del cambio comporterebbe, in concreto, vantaggi sempre e solo in favore della banca e non del cliente. Detto accordo sarebbe nullo e, conseguentemente, quanto incassato a tale titolo andrebbe restituito.
pag. 12/21 Si riportano le principali argomentazioni svolte (comparsa di costituzione pag. 21, enfasi nel testo):
“Ora l'oggetto della clausola che qui ci occupa non era la grandezza di riferimento ovvero il canone ma bensì il differenziale tra l'ammontare in franchi svizzeri del canone originariamente pattuito e l'ammontare in franchi svizzeri del canone determinato con riferimento al cambio in vigore alla scadenza del canone stesso. Differenziale che dipende dalla variabile economica sottostante, vale a dire il tasso di cambio eur/chf.
Percio' la censura, perché lo scambio dei differenziali avrebbe dovuto essere regolato autonomamente rispetto al pagamento del canone, mentre invece, come risulta dalla dottrina bancaria, la clausola introduce una componente di rischio autonoma. In ciò la asimmetria tra le parti a seconda della variazione positiva o negativa.
La banca se avesse voluto finanziare il contratto in valuta estera, ben più pianamente, (avrebbe potuto NDR) approvvigionarsi della valuta, fissare il cambio al momento in cui l'acquisto veniva fatto e chiederne la remunerazione, anziché approvvigionarsi e scommettere sull'andamento della valuta rispetto al cambio fissato senza un legame con uno specifico momento storico. Senza, peraltro, aver dato dimostrazione della piena consapevolezza da parte del cliente dell'alea sottostante al meccanismo, della sua consapevole partecipazione alla scommessa e della piena comprensibilità dei calcoli strutturali.
IN SINTESI perciò aver previsto un meccanismo di indicizzazione slegato dalle effettive necessità del contratto e disallineato rispetto alla corretta remunerazione di un finanziamento in valuta, che, comunque, determina una base di calcolo che parte da un punto arbitrario è ciò che porta alla dichiarazione della nullità della clausola Richio. Cambio.
Pertanto accertata la nullità della clausola in esame la Banca va condannata alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato.”.
16. All'udienza del 25.2.2025 le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
17. Con decreto dd. 28.2.2025 il procedimento è stato riassegnato al sottoscritto relatore.
18. All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha riservato la decisione all'esito dei termini richiesti e assegnati per il deposito di conclusionali e repliche.
19. La riassumente ha depositato sia comparsa conclusionale (il 22.7.2025), sia memoria di replica (il 16.9.2025), mentre controparte ha depositato solo una breve comparsa conclusionale (il 28.7.2025, lunedì).
RAGIONI DELLA DECISIONE pag. 13/21 20. Preliminarmente, per come documentato da parte attrice in riassunzione con la produzione di certificato camerale, va evidenziato che Controparte_6
risulta cancellata dal registro delle imprese prima dell'introduzione del
[...] presente procedimento, in data 3.5.2023.
Si tratta, però, di evento estintivo che non risulta qui dichiarato dalla parte interessata.
Di conseguenza, a fronte dell'evocazione titolata in giudizio, regolarmente operata dall'attrice in riassunzione, risultano comunque presenti, sia in proprio, quali fideiussori, sia quali eventuali successori, i sig.ri già soci della CP_2 CP_1
[...]
21. Occorre, sempre in via preliminare, perimetrare l'area della materia del contendere del presente procedimento e, a tal fine, pare corretto partire dal chiaro dettato della Corte di Cassazione che, come visto, ha demandato a quest'Ufficio, sostanzialmente, di riformulare il giudizio di meritevolezza (ex art. 1322 c.c.) degli interessi perseguiti dalle odierne parti, con riguardo alla clausola contrattuale di “rischio cambio”. Ciò perché la precedente valutazione, articolata nella sentenza poi cassata, era stato ritenuta non corretta, astratta e avulsa da una complessiva e puntuale analisi del testo della clausola in conformità ai criteri di ermeneutica contrattuale.
22. Da tale mandato è traibile una prima deduzione: non è più in discussione la qualificazione della clausola di indicizzazione al rischio cambio, in termini di accordo atipico da sottoporre al vaglio di meritevolezza ex art.1322 c.c., costituendo, tale qualificazione, un antecedente logico-giuridico necessario per rendere rilevante il giudizio infine demandato a questa fase processuale.
23. Sempre in via preliminare pare utile rimarcare che si tratta di valutazione che, da un lato, non riguarda né la convenienza, né la chiarezza né l'aleatorietà della pattuizione (cfr. Cass. ord. 28998/23), e, dall'altro non coincide con quello di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, ma riguarda, propriamente, lo scopo pratico o risultato che le parti hanno avuto di mira con la relativa stipula, e la verifica che tale scopo non contrasti con “i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro fondamento pone a fondamento dei rapporti privati”.
24. Tutto ciò premesso, e venendo al merito, va rammentato il contenuto della clausola in esame, che prevede una doppia indicizzazione del canone di leasing (lettera L del contratto):
- anzitutto, in base alle variazioni del tasso Libor CHF 3 mesi,
- in secondo luogo, in relazione all'andamento del rapporto di cambio tra Euro e Franco svizzero, partendo dal valore di cambio CHF/EUR 1,6510.
24.1. Di tale complesso meccanismo di calcolo, solo il secondo passaggio, e cioè l'indicizzazione al rapporto di cambio in valuta estera, costituisce oggetto della pronuncia rescindente e va qui esaminato quanto a meritevolezza di tutela, dovendosi,
pag. 14/21 peraltro, ritenere che l'indicizzazione del canone di leasing al tasso LIBOR costituisce una normale clausola “onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile”, pienamente lecita e non costituente derivato finanziario (Cass. SU sent. n.5657/23, punto 5.8.a).
24.2. Si riporta, di seguito, la previsione contrattuale relativa alla predetta indicizzazione (clausola D del contratto di leasing prodotto in atti):
“In caso di canoni determinati sulla base del rapporto di cambio euro/valuta indicato alla lettera L (in quanto, in tal caso, la provvista del locatore per il pagamento dell'intero prezzo del bene – imponibile oltre IVA – è rapportato, con il consenso del Conduttore, al predetto rapporto di cambio) i canoni saranno altresì variabili secondo il seguente criterio.
Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone, intendendosi per tale il cambio di riferimento giornaliero della Banca Centrale Europea rilevabile sul “Il Sole 24 ore” del giorno successivo a quello di scadenza. Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a carico del Conduttore.
Se la variazione è negativa, la quota capitale del canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge costituirà il rischio cambio del mese a favore del Conduttore.
Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse -per qualsiasi causa- la rilevazione ufficiale del cambio, si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il Conduttore pertanto dichiara di accettare fin d'ora ogni variazione dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al mutato rapporto di cambio euro/valuta, obbligandosi a pagare la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta a mezzo procedura R.I.D., mentre le variazioni in diminuzione saranno accreditate mediante rimessa diretta.
Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio di cambio, ha carattere aleatorio”.
24.3. Dalla lettura dell'intero contratto non emerge alcun elemento che possa far ritenere che gli scopi pratici perseguiti dalle parti, con la specifica pattuizione in esame, fossero diversi o ultronei rispetto a quelli, in qualche modo tipici, del leasing immobiliare:
pag. 15/21 - per l'utilizzatrice ottenere la disponibilità di un immobile Controparte_1 commerciale, verso il pagamento di un corrispettivo periodico, con la possibilità di divenirne proprietaria riscattando il bene stesso dopo il decorso di un periodo pluriennale stabilito dal contratto;
- per la concedente: l'acquisto immobiliare finalizzato alla concessione dell'immobile all'utilizzatore, a fronte di un corrispettivo periodico che fosse remunerativo nel tempo, con la duplice possibilità, al termine contrattuale, di conservare la proprietà immobiliare o di incassarne il residuo prezzo previamente pattuito e, quindi, costituente posta fissa.
In altri termini, dalle premesse del contratto risulta esplicitamente che Hypo Alpe Adria Bank spa ebbe ad acquistare l'immobile in questione allo “specifico scopo di concedere il bene stesso in locazione finanziaria…”, e dal contenuto del contratto, che ciò avvenne contro il corrispettivo del pagamento dei canoni nelle misure ivi previste.
24.4. Concentrando ora l'attenzione sulla sola clausola di indicizzazione al rischio cambio deve ritenersi che gli argomenti che i convenuti in riassunzione hanno qui proposto, a sostegno dell'affermata immeritevolezza, riguardano aspetti già tutti esaminati e ritenuti non rilevanti dalla Suprema Corte.
24.4.1. Ha sostenuto, in primo luogo, la difesa di , che tale clausola CP_6 avrebbe determinato un accordo squilibrato, con rischi sempre e solo a carico del cliente.
L'assunto è irrilevante, perché attiene al tema della convenienza dell'accordo, ma è anche smentito dalla lettura del testo, soprariportato, della norma contrattuale che, infatti, prevedeva la possibilità, e regolava entrambi i casi, sia di variazione favorevole al concedente e sia di variazione favorevole al conduttore.
24.4.2. Ha poi sostenuto la convenuta in riassunzione, che la clausola in questione introdurrebbe nel contratto una sorta di “scommessa sull'andamento del cambio euro/valuta” (comparsa cit. pag.20).
Anche tale tema non pare pertinente, dovendosi escludere che l'aleatorietà accessoria del contratto possa, in qualche modo, portare, di per sé, al giudizio di immeritevolezza del risultato perseguito.
E' noto, infatti, che contratti aleatori atipici ben possono risultare meritevoli di tutela (ad es. cd. vitalizio atipico), come pure che elementi ti aleatorietà possono essere inseriti n un contratto commutativo, al fine di regolare i rischi di possibili sopravvenienze (Cass. sent. 28998/2023, e, ivi ulteriori citazioni).
24.4.3. Ha poi puntualizzato, la parte qui resistente, che oggetto della clausola non era il canone in sé, ma il differenziale tra due diversi valori del canone in franchi svizzeri (quello originariamente pattuito e quello al momento della scadenza del canone), sicchè
“lo scambio dei differenziali avrebbe dovuto essere regolato autonomamente rispetto al pagamento del canone”. Ed a seguire, ha evidenziato che se la banca avesse voluto pag. 16/21 finanziare il contratto in valuta estera, avrebbe potuto seguire modalità più agevoli e dirette.
Trattasi di allegazione che, da un lato, pare riferirsi a nozioni di “dottrina bancaria” di rilevo più tecnico che giuridico, e, dall'altro, nulla veicola in punto meritevolezza degli interessi.
24.4.4. Da ultimo, con enunciazione di sintesi, la parte interessata afferma che si tratterebbe di un meccanismo di indicizzazione slegato dalle effettive necessità del contratto e disallineato rispetto alla corretta remunerazione di un finanziamento in valuta, con una base di calcolo che parte da un punto arbitrario.
Anche tali affermazioni pario non pertinenti o fondate:
- il primo si collega a una nozione (“necessità del contratto”) che pare di difficile lettura giuridica;
- il secondo (disallineamento rispetto a una corretta remunerazione di un finanziamento in valuta) pare riguardare questioni di tecnica bancaria o, al più, il tema della convenienza economica, di cui si è detto;
- il terzo è infondato, dato che tasso di cambio usato come punto di partenza del calcolo del differenziale (Clausola L del contratto: CHF/EUR 1,6510) pare sostanzialmente ancorato alla data del contratto (la perizia di parte prodotta da in Controparte_1 primo grado, redatta dal dott. segnala che al 31.5.2007 – data del Persona_2 contratto di leasing -il cambio EUR/CHF era pari a 1,6542 – nota 6, pag.3).
24.4.5. Nulla di diverso, sul punto, emerge dall'esame della comparsa conclusionale di
– unico atto conclusionale depositato da quella Controparte_6 parte - che, nelle pagine 2 e 3, riprende le medesime deduzioni già illustrate nella comparsa di costituzione in rinvio e, come unico elemento di novità, in fine, a pag.3, richiama, per le valutazioni in punto spese, il tema delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
25. Esaminando, poi, sul punto, le difese di parte attrice in riassunzione, che ha enucleato dalla giurisprudenza tre categorie di casi di ritenuta immeritevolezza, si giunge al medesimo risultato.
25.1. Quanto all'ipotesi di possibili vantaggi ingiusti o sproporzionati e senza contropartite per una delle parti, va richiamato il fatto che il meccanismo correttivo poteva operare a vantaggio o a svantaggio di entrambe le parti, come espressamente previsto in contratto.
25.2. Anche l'ipotesi che la previsione ponesse una delle parti in posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra, va esclusa, sia per la reciprocità dei relativi effetti, sia perché la clausola più volte citata prevedeva anche la facoltà, per il conduttore, di “chiedere, con cadenza mensile, la conversione della valuta di
pag. 17/21 riferimento, con preavviso di tre giorni lavorativi…”, in tal modo attivando un diverso meccanismo di contabilizzazione rispetto al quale nessun rilievo di immeritevolezza o illiceità risulta formulato in causa.
Né si è mai allegato che si fosse determinata, a suo tempo, a Controparte_1 contrarre, o a farlo a determinate condizioni, perché si trovava in situazione giuridica o economica di soggezione (ad esempio per gravi sofferenze o carenze di liquidità) nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.
25.3. Né, da ultimo, sono allegati, o paiono emergere nella materia in esame, elementi che possano rientrare nell'ipotesi della costrizione pattizia a tenere condotte che violini i doveri di solidarietà sociale nascenti dalla Costituzione (cfr. Cass. sent. 14343 del 2009).
26. Ne consegue, per la clausola di indicizzazione al rischio cambio, un pieno superamento del giudizio di meritevolezza degli interessi sottesi.
27. A questo punto, e prima di trarre le debite conseguenze da quanto sopra, deve evidenziarsi che non sussiste, in capo a questa Corte, l'onere di esaminare le questioni fatte oggetto delle domande subordinate dell'attrice in riassunzione.
28. Gli ulteriori temi che integravano i motivi di ricorso in Cassazione ritenuti assorbiti dalla Suprema Corte, e nei quali, peraltro, i convenuti in riassunzione non hanno, in alcun modo, insistito in questa sede, risultano tutti infondati, presupponendo un giudizio di immeritevolezza degli interessi o di invalidità della causa in concreto, che qui si è ritenuto non formulabile.
Così è a dirsi dei motivi riguardanti le ricadute del precedente giudicato sul giudizio di nullità del contratto (motivi 1 e 2), dell'invocata valutazione di immeritevolezza dell'intero contratto (motivo n.3), della nullità derivata della clausola penale contrattuale (motivo n.5).
Quanto ai residui motivi (nn. 4 e 6), rispettivamente relativi alla reiterata qualificazione della clausola in termini di derivato implicito, o del fatto che il silenzio su tale natura integrerebbe un concorso di colpa del creditore, basti richiamare l'autorevole pronuncia di questa Corte, più volte richiamata in atti successivi, che, in casi del tutto analoghi, ha escluso possa trattarsi di un derivato (Cass. S.U. sent.5657/2023).
29.1. Venendo a trattare delle conseguenze di quanto sopra ritenuto, e rammentato, in generale, che il giudizio di rinvio non s'atteggia a nuovo giudizio d'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale - oramai in parte qua posta nel nulla dalla decisione del Giudice d'appello poi annullata dalla Cassazione -, bensì come fase rescissoria ad esito del giudizio rescindente reso dal Supremo Collegio, va detto che parte attrice ha domandato, in proposito:
- la rideterminazione del proprio credito nella misura di €.80.905,73 (€.36.700,00 +
€.44.205,73);
pag. 18/21 - la condanna, in solido tra loro, di (ove ritenuto, Controparte_6 ancorchè cancellata dal Registro delle Imprese), nonchè, in ogni caso, di CP_2
e , entrambi sia in proprio, sia ciascuno di essi quale ex socio della Controparte_3 predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato, al pagamento della predetta somma di €.80.905,73, oltre interessi convenzionali o legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
29.2. L'attrice ha calcolato l'importo in denaro qui indicato, semplicemente sommando, a quanto ritenuto dovuto dal giudice di primo grado, a titolo di penale contrattuale per la chiusura anticipata del contratto – con riduzione ad equità -, l'importo individuato, sempre dal giudice di primo grado, come pari alla somma di quanto versato, nel tempo, da a titolo di indicizzazione dei canoni di locazione in ragione Controparte_1 della sola clausola “rischio cambio”. Il tutto richiesto oltre interessi, in alternativa, convenzionali o legali.
In subordine, parte attrice ha chiesto confermarsi la quantificazione operata dal giudice di primo grado.
29.3. Sulla quantificazione della domanda attorea nessuna eccezione o specifica contestazione si registra da parte dei convenuti.
29.4. Ciò detto, deve ritenersi che la conseguenza del giudizio di meritevolezza della clausola rischio cambio non possa essere una mera somma tra due valori tra loro non omogenei.
Occorrerà, invece, condividendosi sia l'operatività della penale contrattuale sia l'opportunità di una relativa riduzione ad equità, assunti, entrambi, mai contestati da parte attrice in riassunzione, procedere a un ricalcolo della predetta penale, sempre nell'ottica della valutazione equitativa, integrando nei conteggi il corrispettivo ottenuto dalla concedente anche a titolo di indicizzazione per il rischio di cambio.
Si adotterà, quindi, lo stesso schema decisionale a suo tempo utilizzato dal giudice di primo grado e qui ritenuto in sé pienamente condivisibile (corrispettivo globale atteso, parametrato alla durata effettiva di 9 anni del contratto, più il valore residuo dell'immobile – tornato alla concedente -, meno gli importi già percepiti, meno il costo iniziale di acquisto dell'immobile).
Nel determinare il corrispettivo globale atteso, però, a differenza di quanto operato in primo grado, si terrà conto del fatto che, nei 9 anni di durata, la clausola “rischio cambio” aveva prodotto, per la concedente, entrate pari a €.44.205,73.
Con una presunzione semplice di permanenza di redditività, tale importo verrà parametrato alla maggiore durata contrattuale (15 anni) portando, così, ad un valore di
€.73.676,21, con un incremento di €.29.470,48 che però, in ragione dell'aleatorietà della clausola, viene ridotto di ½ (€.14.735,24).
pag. 19/21 Il corrispettivo globale atteso in 15 anni e attualizzato in questa sede, pertanto, sarà di
€.748.137,17 (di cui 640.726,20 per canoni, 58.940,97 per indicizzazione rischio cambio e €.48.470,00 quale prezzo di riscatto)
Dedotto il prezzo di acquisto dell'immobile si ottiene: €. 253.437,17.
Parametrato tale valore ad un periodo di 9 anni, si ottiene l'importo di €.152.062,30.
Ferma rimane la rendita effettivamente percepita: €.79.989,95 (incassato €.322.689,95 + valore effettivo immobile 252.000,00 – prezzo di acquisto 494.700,00).
Ne consegue una differenza di €.72.072,35 (rendita attesa 9 anni 152.062,30 – rendita effettiva 9 anni 79.989,95) che appare, in via equitativa, somma congrua a definire, in applicazione della clausola penale contrattuale, le rispettive ragioni di credito e debito derivanti dall'ormai sciolto rapporto contrattuale.
30. Il giudizio di rinvio, pertanto, dovrà definirsi con la condanna dei convenuti, in solido, trattandosi del medesimo debito importo, al pagamento, nei confronti dell'attrice, del predetto importo, oltre agli interessi legali di mora - trattandosi di liquidazione equitativa - dal 22.7.2015 (domanda di primo grado) al saldo.
Come anticipato, la condanna, in mancanza di dichiarazione di estinzione della
[...]
andrà dichiarata nei confronti di tutti i convenuti in riassunzione della Controparte_1 stessa, fermo restando che, in ogni caso, partecipano validamente alla presente pronuncia anche i soggetti persone fisiche che, oltre ad essere garanti, succedono, se del caso, alla società in qualità di soci.
31. Venendo alle valutazioni in punto spese di lite, la complessiva valutazione dell'esito della vertenza deve tenere conto del fatto che il credito originariamente azionato è stato considerevolmente ridotto e sottoposto a valutazione equitativa per la quantificazione, e del fatto che la controversia si è giovata di soluzioni su questioni inizialmente oggetto di oscillazioni giurisprudenziali e, in corso di causa, oggetto di pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.
Sussiste, pertanto, giusta causa di compensazione delle spese di lite per i gradi del merito ed il giudizio di cassazione.
Viceversa, in relazione al presente giudizio di rinvio, successivo alla stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali, stante la riproposta opposizione dei convenuti in riassunzione alla giusta pretesa di controparte, i primi vanno condannati alla rifusione delle spese, liquidate ex DM 147/22, tenuto conto del valore della lite e nei parametri medi, esclusa la fase di trattazione, invero trascurabile, in € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario, oltre spese vive pari a €.1.224,45 oltre IVA e CPA se dovute.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.344/2024 RG, così decide: pag. 20/21 - ferma la revoca del decreto ingiuntivo n° 1527/15 disposta dal Tribunale di Udine,
- accerta e dichiara che le parti convenute in riassunzione, e i soci e Controparte_1 garanti e sono debitori solidali verso Controparte_3 CP_2 Parte_1
della somma di €.72.072,35 e, di conseguenza,
[...] Pt_1
- condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_3 CP_2 pagare ad la somma capitale sopra indicata, oltre ad Parte_1 interessi legali di mora dal 22.7.2015 al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado, del grado d'appello e del giudizio di legittimità;
- condanna, in solido fra loro, le parti convenute in riassunzione a rifondere alla società riassumente le spese di lite di questo giudizio di rinvio, che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario, oltre spese vive pari a
€.1.224,45, oltre IVA e CPA se dovute.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 13.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 344/2024
La Corte D'Appello di Trieste, sezione prima civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 344/2024 R.G., promossa con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 25 e 28.10.2024 e il 4.11.2024 e iscritto a ruolo il 25.10.2024, da società a socio unico, con sede in Parte_1
NA (UD), via Alpe Adria n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: capitale P.IVA_1 sociale euro 30.408.907,00, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.lgs. no. 385/1993 al no. 80, in persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato, Ing. , nato a [...], il 1° agosto 1970, domiciliato per Persona_1 la carica presso la sede sociale, munito dei poteri necessari in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società di data 31 maggio 2023 iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone - Udine in data 4 luglio 2023, al protocollo n. 41637 del 29 giugno 2023, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, anche in via tra loro disgiuntiva, dagli avv.ti Mario Pagnutti e Monica Benedetti, entrambi con studio in Udine, via Savorgnana n. 22,; attrice in riassunzione contro
(P. IVA e cod. fisc.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sig. nato a [...] il [...] e CP_2 residente in [...], avente sede legale in 42015 – Correggio (RE) alla Via Bellelli, 1/C ed il sig. nato a [...] CP_2
(MO) il 26.04.1964 e residente in [...] ed il sig.
1 nato a [...] il [...] e residente in [...]d'Enza Controparte_3
(RE) alla Via Petre, 14, rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Caltagirone del Foro di Massa Carrara, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luisella Lazzaroni del Foro di Parma, entrambi appartenenti allo Legale CP_4 con sede in 43121 – Parma, Borgo Giacomo Controparte_5
Tommasini, 35/C e con domicilio eletto presso e nello Studio degli stessi sito in Parma, Borgo Giacomo Tommasini, 35/C; convenuti in riassunzione
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.11/2018 (R.G. n. 4942/2015 + 585/2016), pubblicata in data 4 gennaio 2018, a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 54/2021 (R.G. n. 519/2018), pubblicata in data 1° marzo 2021, disposto con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.17958/2024 (R.G. n. 24669/2021), pubblicata in data 28 giugno 2024. – Leasing -.
CONCLUSIONI
Per parte appellante in riassunzione, come in atto di appello:
In via principale: accertato e dichiarato che la clausola di indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, contenuta nel contratto di leasing immobiliare inter partes del 31 maggio 2007, non costituisce nè strumento finanziario derivato, nè autonomo contratto atipico, soggetto, come tale, al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c., e/o, comunque, che essa non è immeritevole di tutela, rideterminarsi il credito originariamente recato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 1527/2015 nella misura di €.80.905,73 (€.36.700,00 + €.44.205,73), condannandosi, per l'effetto, in solido tra loro, Controparte_6
(ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Registro delle Imprese), nonchè, in ogni caso, e , entrambi sia in proprio, sia ciascuno di essi quale ex CP_2 Controparte_3 socio della predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato, al pagamento, in favore di della predetta somma di Parte_1
€.80.905,73 (€ 36.700,00 + € 44.205,73), oltre interessi convenzionali o legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In via del tutto subordinata: accertato e dichiarato che la sentenza di primo grado, nella determinazione del credito riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 36.700,00, aveva già operato la decurtazione della somma di € 44.205,73, corrispondente all'indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, confermarsi sul punto la statuizione di primo grado, recante condanna in solido di
[...]
(ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Registro delle Controparte_6
pag. 2/21 Imprese), nonchè di e (ora sia in proprio, sia ciascuno di CP_2 Controparte_3 essi quale ex socio della predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato) al pagamento, in favore (ora) di della Parte_1 somma capitale di € 36.700,00, oltre interessi legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: Spese di lite, anche del giudizio di cassazione, integralmente rifuse.
Per gli appellati in riassunzione, come in note depositate il 26.5.2025:
Rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 54/2021 pubblicata 1/03/2021 nel procedimento R.G. 519/2018;
In ogni caso con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità alla luce della complessità della questione e delle modifiche giurisprudenziali.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto e giudizio di primo grado
1. In data 31.5.2007 la società Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.a. concesse in leasing un immobile commerciale, sito in Comune di Correggio (RE), alla società CP_1
e i signori e soci della stessa (il secondo anche
[...] Controparte_3 CP_2 amministratore unico), prestarono fideiussione a garanzia dell'adempimento delle conseguenti obbligazioni.
Il contratto prevedeva, tra l'altro, una durata di 180 mesi, un canone mensile di circa 3.500 euro oltre IVA doppiamente indicizzato: all'indice Libor CHF 3 mesi lettera e al rapporto di cambio CHF/EUR, nonché un prezzo di riscatto di €.49.470,00 oltre IVA.
2. Con un primo decreto, n.62/2010, emesso in data 13.1.2010, il Tribunale di Udine, su ricorso della concedente, ingiunse a e ai sig.ri il pagamento Controparte_1 CP_2 di €.37.818,23 a titolo di canoni di leasing scaduti e non pagati. Il decreto ingiuntivo divenne irrevocabile per mancata opposizione (doc.6 della produzione di – Pt_1 fascicolo di 1° grado).
3. Con un secondo decreto, n.1527/2015, emesso in data 25 luglio 2015, il Tribunale di Udine, su ricorso di (oggi Controparte_7 Parte_1 nel frattempo subentrata nella posizione di concedente a Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.a., ha ingiunto ai medesimi soggetti il pagamento di €.171.906,26, per ulteriori canoni scaduti e non pagati, con relativi accessori, alla data del 3.4.2015. Nelle more la concedente si era anche avvalsa della clausola risolutiva del rapporto contrattuale.
4. Avverso tale secondo decreto, in data 8 ottobre 2015, proposero opposizione gli ingiunti, sulla scorta di una perizia contabile ante causam, contestando, principalmente, la validità dell'indicizzazione del canone e della clausola di rischio cambio, in quanto assimilabili ad pag. 3/21 un contratto derivato e non preceduti da adeguata informativa e, comunque, privi di causa in concreto, oltre al superamento, quanto ad interessi, delle soglie anti-usura.
Queste le domande a suo tempo formulate dagli opponenti:
a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing per insussistenza di causa in concreto o per carenza genetica di causa, a causa della compresenza di un derivato;
b) per l'effetto dichiarare nulle le clausole relative alla determinazione degli interessi, dichiarare che gli opponenti nulla devono alla convenuta c) condannare la concedente alle conseguenti restituzioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) in subordine: accertare e dichiarare l'assenza di adeguata informazione, la violazione di regole di correttezza e buona fede, l'illegittimo ricorso allo ius variandi, l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e la non debenza degli interessi ultra-legali;
e) accertare e dichiarare l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni legate al contratto di leasing;
f) accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente;
g) condannare l'ingiungente al risarcimento dei danni e alle restituzioni, tenuto conto dell'intervenuta restituzione del bene in data 23.3.2016.
5. Ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, la Controparte_7 conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto altresì delle domande riconvenzionali di controparte. Ha allegato che, per l'acquisto dell'immobile poi concesso in leasing si era finanziata in valuta svizzera (circostanza dedotta in comparsa di costituzione e oggetto di tempestiva produzione documentale e richieste di prova orale formulate con la memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c. dep. il 30.3.2016). Ha sostenuto la piena legittimità del ricorso a clausole di indicizzazione del canone al tasso d'interesse e all'andamento del cambio franco svizzero/euro, la determinabilità del canone e degli interessi e il non superamento del tasso soglia antiusura.
La sentenza di primo grado
6. All'esito del suddetto procedimento - al quale è stato riunito il procedimento ex art. 702 bis cpc nel quale aveva chiesto la condanna dell'utilizzatrice al Controparte_7 rilascio dell'immobile o la risoluzione del contratto, con attivazione della penale contrattuale -, istruito con documenti e CTU contabile, ritenute superflue o irrilevanti le prove orali formulate dall'opposta, il Tribunale di Udine, il 4.1.2018, ha emesso la sentenza n.11/2018, con la quale:
- ha ritenuto non sollevabile la questione della validità dell'intero contratto di leasing, ostandovi il passaggio in giudicato del primo decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di alcuni canoni originati dal medesimo rapporto contrattuale e tra le medesime parti;
pag. 4/21 - ha escluso la configurabilità di tassi usurari, sia per usura originaria, non in contestazione, sia per usura “sopravvenuta”, non configurabile in astratto (cfr. Cass. sent. 24675/2017);
- ha ritenuto che l'abbinamento del meccanismo di variazione del tasso di interesse contrattuale all'andamento del rapporto di cambio tra euro e franco svizzero, non avendo una sua giustificazione rispetto al contratto di leasing, pacificamente regolato in euro, integrasse gli estremi di un investimento in titoli derivati, con conseguenti obblighi informativi, nella fattispecie non assolti;
- ha ritenuto che, conseguenza di tale violazione non fosse la nullità del contratto, come allegato dagli opponenti, ma la responsabilità precontrattuale dell'operatore finanziario;
- ha ritenuto, poi, legittimamente risolto il contratto di leasing – operando la clausola risolutiva espressa -, in base ad una valutazione complessiva del comportamento delle parti, entrambe inadempienti (la concedente, responsabile per informazioni carenti in fase precontrattuale, l'utilizzatrice per avere smesso di pagare i canoni, trattenendo nel contempo, per un periodo, l'immobile);
- ha ritenuto di ridurre ad equità, ex art.1526 c.c., la penale contrattuale per l'anticipata risoluzione del rapporto (penale che prevedeva il diritto del locatore a trattenere tutto quanto versato più i canoni scaduti, ad ottenere i canoni futuri indicizzati, detratto il valore dell'immobile restituito – secondo stima del locatore-), utilizzando:
--- da un lato, quanto al valore residuo dell'immobile, gli esiti della CTU (valore dell'immobile alla data del rilascio, il 23.3.2016, risultato pari ad € 252.000);
--- dall'altro, il valore, allegato da parte opponente e non contestato, dei canoni già pagati, anche con indicizzazione (€.322.689,95, di cui €.44.205,73 a titolo di indicizzazione cambio), ciò perché la locatrice non aveva fornito alla CTU tutti i documenti necessari per effettuare tali conteggi;
--- e da ultimo, gli ulteriori valori desumibili dai documenti contrattuali prodotti:
.. il corrispettivo globale atteso sulla base delle condizioni iniziali (e, quindi, al netto delle indicizzazioni), pari a €.689.196,20 (€.640.726,20 di canoni, più €.48.470,00 quale prezzo di riscatto del bene);
.. il prezzo d'acquisto del bene da parte della concedente, pari a €.494.700,00;
.. la durata teorica del contratto, di 15 anni, a fronte di una durata reale inferiore, essendo intervenuto rilascio effettivo circa 9 anni dopo la stipulazione (sent. di primo grado pag.13);
- ha quindi condannato gli opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo, a pagare alla concedente una penale, rideterminata equitativamente in €.36.700,00;
- ha ritenuto “assorbita” – nella complessiva determinazione equitativa della penale - la questione dell'illegittimo inserimento della clausola di indicizzazione al rischio cambio (“in quanto il corrispettivo atteso è calcolato sulla base delle previsioni contrattuali originarie e
pag. 5/21 si tiene conto di quanto versato a titolo di indicizzazione come di un corrispettivo già ricevuto dalla concedente.”);
- ha rigettato, per infondatezza, la domanda di risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia.
Il procedimento di appello
7. Avverso la sentenza del Tribunale di Udine hanno proposto appello Controparte_6
e i sigg.ri e riproponendo tutte le domande già
[...] CP_2 Controparte_3 svolte in primo grado e formulando i seguenti motivi di impugnazione.
7.1. In primo luogo, l'esistenza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto – su una frazione del debito per canoni contrattuali - non precluderebbe la declaratoria di nullità del contratto, non formando giudicato efficace su tutta la vicenda processuale e rimanendo non precluse questioni di rilevanza penalistica come gli interessi usurari. Di conseguenza, il contratto di leasing, integrando un vero e proprio derivato, sarebbe nullo e darebbe diritto alle chieste restituzioni.
7.2. In secondo luogo, gli appellanti hanno sostenuto sussistere l'usura sopravvenuta, dovendosi sommare tutti gli aumenti di costi contrattuali, e ha chiesto disporsi CTU in recepimento della perizia di parte allegata.
7.3. In terzo luogo, hanno affermato che la violazione dei doveri informativi dell'intermediario determinerebbe la nullità e la risoluzione del contratto, e non la mera responsabilità precontrattuale.
7.4. In quarto luogo, gli appellanti hanno sostenuto che la clausola penale sarebbe nulla o inefficace, per contrarietà a norma imperativa, dovendo trovare applicazione i diversi principi dettati in materia di vendita con riserva di proprietà, avendo errato il giudice nel ritenere il contrario con conseguente mera riduzione ad equità.
7.5. Proseguendo nell'esame dell'atto di appello, è stato proposto un motivo d'impugnazione relativo alla statuizione sulle spese: avrebbe errato il giudice nel disporne la compensazione, e, dalla revoca del decreto ingiuntivo, dovrebbe, invece, discendere la condanna dell'opposta alle spese di lite e di CTU.
7.6. Da ultimo, gli appellanti hanno lamentato la mancata pronuncia sulla domanda di declaratoria di invalidità delle fideiussioni.
8. Con comparsa dd. 24.10.2018 si è costituita in grado di appello, Controparte_8 resistendo, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e delle domande riconvenzionali di controparte.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e contestando la riconducibilità della clausola di indicizzazione legata al rischio di cambio ad un contratto derivato.
9. Questa Corte, con sentenza n.54/2021, pubblicata l'1.3.2021, ha così, in sintesi, ritenuto:
pag. 6/21 - quanto al precedente decreto ingiuntivo, il relativo passaggio in giudicato precludeva ogni domanda restitutoria rispetto alle somme di denaro che ne costituivano oggetto, ma non anche pro futuro;
- ha escluso la nullità dell'intero contratto, sussistendo, in astratto, i presupposti di un'invalidità solo parziale, di singole clausole;
- ha richiamato ulteriori pronunce della Corte di Cassazione confermative della non configurabilità della cd. usura sopravvenuta;
- quanto alla clausola cd. “rischio cambio”, ha ritenuto trattarsi di pattuizione atipica, consistente in una scommessa sul futuro andamento del cambio tra due valute, da sottoporre al vaglio di meritevolezza degli interessi ex art.1322 c.c.;
- ha quindi ritenuto che la clausola in esame, nel caso concreto, non fosse meritevole di tutela, trattandosi di clausola confezionata: “…in maniera tale da realizzare sempre e comunque gli interessi di una sola delle parti, che è anche l'unica ad avere piena cognizione dell'effettiva operazione realizzata, disattendendo, al contrario, ab origine qualsiasi possibilità di guadagno per l'altro contraente, il quale, non solo non ha contribuito alla costituzione del vincolo ma non ha nemmeno reale conoscenza degli andamenti e degli indici dai quali l'intera operazione dipende…” (sentenza di questa Corte, pag.9);
- in altri termini, ha ritenuto che la clausola in questione non tendesse a una semplice conversione di valuta, ma prevedesse un meccanismo che favoriva solo il soggetto concedente, il quale, in sostanza, avrebbe scelto il tasso iniziale di riferimento e, in caso di discesa del cambio a sé favorevole, avrebbe usufruito di condizioni sempre favorevoli, potendo aggiungere l'IVA e gli interessi, cosa non possibile per il cliente privato;
- che in tal modo si sarebbero violati i principi generali di tutela della “parte debole del rapporto”;
- conseguentemente ha dichiarato la nullità della clausola rischio cambio e riformato la sentenza, dichiarando non dovute, e quindi da restituire o compensare, le somme di denaro già pagate da in forza della clausola nulla, importi quantificati dal Controparte_1
CTU, senza contestazioni, in €.44.205,63. Contr Il ricorso in Cassazione di (di seguito anche solo Controparte_8
9. Avverso la sentenza di questa Corte n.54/2021 hanno proposto ricorso in Cassazione entrambe le parti. Contr
9.1. Con il primo motivo, richiamando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione sulla medesima clausola (Cass. sent. n.4659/2021), ha contestato la qualificazione della stessa in termini di strumento finanziario derivato: si tratterebbe, infatti, di un mero meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale.
La Corte di merito avrebbe erroneamente frammentato la valutazione del contratto, estrapolando dal complesso la singola clausola di indicizzazione al rischio tasso.
pag. 7/21 La clausola in esame, poi, non sarebbe un contratto atipico con causa autonoma, e non potrebbe, quindi, essere destinatario di un giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.
Ha poi sostenuto, la ricorrente, che si trattava di una clausola aleatoria che, ex post, avrebbe potuto comportare vantaggi o svantaggi per entrambe le parti, nessuna delle quali si poteva ritenere in soggezione, o svantaggiata in ogni caso, rispetto all'altra. Contr
9.2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, ha sostenuto che avrebbe errato la Corte nel fare propri i conteggi del giudice di primo grado.
In particolare, laddove il Tribunale di Udine, nella sentenza di primo grado, aveva calcolato in €.36.700,00 il residuo dovuto a titolo di penale ridotta ad equità, lo aveva fatto già scomputando quanto a suo tempo pagato dagli utilizzatori in conseguenza della clausola rischio cambio (€.44.205,73).
Erroneamente, pertanto, la Corte d'Appello, dopo avere ritenuto non meritevole di tutela la clausola in questione, e avere, quindi, ritenuto sussistente un correlato obbligo restitutorio in Contr capo ad aveva detratto tale somma da quanto dovuto per la penale ridotta ad equità: in tal modo, infatti, il medesimo importo era stato erroneamente detratto due volte dal maggior dovuto.
Il ricorso in Cassazione di e dei sigg.ri Controparte_6 CP_2
10. Con ricorso di data 24.9.2021 anche , unitamente ai Controparte_6 sigg.ri e , ha proposto ricorso in Cassazione per i seguenti sette CP_2 CP_3 motivi.
10.1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti hanno contestato la decisione della Corte, nella parte in cui aveva recepito le valutazioni del giudice di primo grado in punto efficacia del giudicato formatosi con il precedente decreto ingiuntivo non opposto.
Esaminando i due decreti ingiuntivi, in uno con i rispettivi ricorsi, sarebbero emerse le notevoli differenze quanto a rispettivi elementi fondanti e, conseguentemente, il precedente giudicato non impedirebbe la valutazione della nullità o la meritevolezza dell'intero contratto di leasing.
10.2. Con il secondo motivo d'impugnazione i suddetti ricorrenti hanno sostenuto che, con la già criticata decisione in punto giudicato, i giudici del merito avevano errato nell'interpretare e applicare le norme sostanziali in materia e le disposizioni che prevedono l'imprescrittibilità e la rilevabilità d'ufficio della nullità.
10.3. Con il terzo motivo d'impugnazione, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte, erroneamente, non abbia esteso il giudizio d'immeritevolezza, formulato per la sola clausola di indicizzazione al rischio cambio, all'intero contratto di leasing, trattandosi di clausola idonea ad influenzare tutte le prestazioni contrattuali, tutti i canoni e il sinallagma complessivo.
10.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno riproposto la qualificazione della clausola in esame come autonomo contratto finanziario derivato, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio. pag. 8/21 10.5. Con il quinto motivo di impugnazione i ricorrenti hanno preso di mira la clausola penale, da ritenersi radicalmente nulla per immeritevolezza di tutela (“pretendendo di accollare all'utilizzatore l'integrale esecuzione del contratto pur risolto od anticipatamente cessato, per qualsivoglia causa, nonché financo il prezzo di riscatto finale del bene viceversa restituito (!)”.
10.6. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno lamentato che il giudice di merito, nel valutare l'inadempimento contrattuale, avesse ignorato le condotte della banca, tali da comportare un vero e proprio concorso del creditore nell'inadempimento del debitore.
10.7. Da ultimo i ricorrenti hanno lamentato l'omessa pronuncia della Corte sulla domanda di accertamento dell'inefficacia e di risoluzione delle fideiussioni, nonchè dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Il controricorso di Parte_1 Contr 11. Con atto in data 4.11.2021 preso atto del ricorso di controparte, ha depositato controricorso in Cassazione replicando alle avversarie allegazioni e riproponendo le difese già svolte nel proprio autonomo ricorso.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
12. Con ordinanza n. 17958/2024, pubblicata il 28.8.2024, la Corte di Cassazione ha deciso i suddetti ricorsi riuniti nei seguenti termini. Contr
13.1. Ha prioritariamente esaminato i due motivi di ricorso incidentale di con i quali la ricorrente:
- da un lato, ha censurato la decisione di questa Corte di ritenere che la clausola di indicizzazione dei canoni a rischio cambio in valuta estera, nell'ambito di un leasing immobiliare, integri un autonomo contratto atipico e non superi il vaglio di meritevolezza previsto dall'art.1322 c.c.;
- in secondo luogo, ha lamentato che il giudice del merito, all'atto di ridurre la penale contrattuale ad equità, abbia duplicato la decurtazione del residuo credito della ricorrente, detraendo due volte l'importo corrispondente all'applicazione della predetta clausola.
13.2. La Corte Suprema ha ritenuto i predetti due motivi fondati e assorbenti la rilevanza dei primi sei motivi del ricorso principale di . CP_6
Ha richiamato in proposito il proprio autorevole pronunciamento precedente (Cass. SU sent. n.5657 del 23.2.2023) secondo il quale, la clausola di un contratto di leasing che preveda:
- a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera,
- b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni,
pag. 9/21 non costituisca di per sé né un patto immeritevole di tutela ex art.1322 c.c., né uno strumento derivato finanziario implicito.
Il giudizio di meritevolezza di cui si parla non dev'essere confuso, infatti, con il giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa.
Afferma, inoltre, sul punto, con chiarezza la Corte di Cassazione che:
“Un contratto, dunque, non può dirsi diretto a realizzare interessi 'immeritevoli' di tutela sol perché poco conveniente per una delle parti. L'ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art.1322, comma 2, c.c., in definitiva, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (Cass. Sez. 3, n.28998/2023).”.
Ed ancora:
“Affinché, dunque, un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare interessi 'immeritevoli', ai sensi dell'art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati:…”.
Le argomentazioni del giudice di secondo grado, a supporto della statuizione impugnata, sono state valutate come: “del tutto astratte e avulse da una complessiva e puntuale analisi del testo della clausola in conformità ai criteri espressi nelle norme sulla ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e s.).”.
Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a questa Corte con il
“compito di procedere alla corretta riformulazione del giudizio di meritevolezza (ex art. 1322 c.c.) degli interessi disposti dalle odierne parti attraverso le pattuizioni dalle stesse concluse, avendo cura di evidenziare gli aspetti eventualmente idonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base di una valutazione da condurre 'in concreto' degli scopi pratici perseguiti dai contraenti (c.d. causa concreta).”.
13.3. I primi sei motivi di ricorso di e dei sig.ri Controparte_6 CP_2 sono, quindi, stati ritenuti assorbiti, in quanto tutti volti a denunciare il mancato rilievo di nullità del contratto di leasing, in tesi derivante dalla suddetta clausola.
13.4. Il settimo motivo, relativo alle invalidità dei contratti di fideiussione, è stato, invece, ritenuto inammissibile per genericità.
Il procedimento riassunto avanti a questa Corte di Appello. L'atto di riassunzione.
14.1. Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale Controparte_8 ha riassunto il procedimento nei confronti di:
- , già in persona del liquidatore legale rappresentante Controparte_6
dando atto della cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese in data CP_2
3.5.2023;
pag. 10/21 - sia in proprio, sia quale ex socio della predetta società, ad essa subentrato;
CP_2
- sia in proprio, sia quale ex socio della predetta società, ad essa Controparte_10 subentrato.
14.2. L'attrice in riassunzione ha, quindi, così concluso.
In via principale: accertato e dichiarato che la clausola di indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, contenuta nel contratto di leasing immobiliare inter partes del 31 maggio 2007, non costituisce nè strumento finanziario derivato, nè autonomo contratto atipico, soggetto, come tale, al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, c.c., e/o, comunque, che essa non è immeritevole di tutela, rideterminarsi il credito originariamente recato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine n. 1527/2015 nella misura di €.80.905,73 (€.36.700,00 + €.44.205,73), condannandosi, per l'effetto, in solido tra loro, (ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Controparte_6
Registro delle Imprese), nonchè, in ogni caso, e , entrambi sia CP_2 Controparte_3 in proprio, sia ciascuno di essi quale ex socio della predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato, al pagamento, in favore di della Parte_1 predetta somma di € 80.905,73 (€ 36.700,00 + € 44.205,73), oltre interessi convenzionali o legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In via del tutto subordinata: accertato e dichiarato che la sentenza di primo grado, nella determinazione del credito riconosciuto in favore della ricorrente nella misura di € 36.700,00, aveva già operato la decurtazione della somma di € 44.205,73, corrispondente all'indicizzazione dei canoni al rischio cambio in valuta estera, confermarsi sul punto la statuizione di primo grado, recante condanna in solido di Controparte_6
(ove ritenuto, ancorchè cancellata dal Registro delle Imprese), nonchè di
[...] CP_2
e (ora sia in proprio, sia ciascuno di essi quale ex socio della
[...] Controparte_3 predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato) al pagamento, in favore (ora) di della somma capitale di € 36.700,00, oltre interessi Parte_1 legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso: Spese di lite, anche del giudizio di cassazione, integralmente rifuse.
15.1. Quanto alla clausola del contrato di leasing, contenente indicizzazione dei canoni, ha ritenuto, in primo luogo, che, non trattandosi di patto atipico, non sarebbe da sottoporre al vaglio di meritevolezza.
In secondo luogo, e comunque, anche in concreto, la clausola sarebbe pienamente meritevole.
Premesso, infatti, che la convenienza economica non è un dato che, da solo, possa portare a giudizio di immeritevolezza, in ragione del principio generale di autonomia negoziale privata:
- sarebbe da escludere, in primo luogo, uno sbilanciamento di posizioni in favore di uno dei contraenti, dato che si trattava di clausola che prevedeva un criterio aleatorio – che poteva, a posteriori, andare a vantaggio dell'uno come dell'atro contraente – e un impegno reciproco a regolare le future differenze;
pag. 11/21 - parimenti non vi sarebbe alcuno stato di soggezione di un contraente all'altro, essendo le stesse nelle medesime condizioni, ed essendovi la possibilità del recesso;
- infine, non vi sarebbe contrasto con i doveri di solidarietà sociale, sia per quanto già evidenziato, sia per la possibilità di chiedere la conversione della valuta di riferimento in qualunque momento del contratto.
Conseguentemente ha chiesto, parte attrice, la riforma della sentenza impugnata (sentenza di primo grado), nella parte in cui ha ritenuto che, dall'ammontare del credito da Contr riconoscersi ad dovesse detrarsi la somma di € 44.205,73, da essa percepita dall'utilizzatrice a titolo di indicizzazione cambio.
15.2. Con ulteriore deduzione difensiva, logicamente subordinata al mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, l'attrice in riassunzione ha riproposto i rilievi critici alla sentenza di questa Corte nella parte in cui ha ritenuto di decurtare l'importo dovuto a titolo di penale per il ritardo – assunto nella misura già calcolata dal giudice di primo grado – della somma pari al ricavato delle indicizzazioni dei canoni.
La decurtazione sarebbe errata in quanto il giudice di primo grado, nel calcolare la penale ridotta ad equità, aveva già tenuto conto della problematica dell'indicizzazione.
La costituzione dei convenuti in riassunzione
16. Con comparsa depositata il 14.2.2025 (di complessive 22 pagine), si sono costituiti, nel giudizio di rinvio, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
e i sig.ri e personalmente, ivi formulando le seguenti CP_2 CP_2 Controparte_3 conclusioni:
“Rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 54/2021 pubblicata 1/03/2021 nel procedimento R.G. 519/2018;
In ogni caso con vittoria di spese anche del giudizio di legittimità alla luce della complessità della questione e delle modifiche giurisprudenziali.”.
Ripercorsi diffusamente i contenuti principali dei vari gradi del procedimento e della pronuncia della Corte di Cassazione (da pag.1 a pag.19 della comparsa) e richiamate alcune precedenti decisioni di questa Corte di Appello in analoga materia, i convenuti hanno poi svolto deduzioni specifiche con riguardo al presente giudizio di rinvio (da pag.20 a pag.22).
Hanno sostenuto, anzitutto, che la clausola di indicizzazione al rischio di cambio, oggetto di causa, sarebbe immeritevole di tutela.
Si tratterebbe, infatti, di un accordo autonomo rispetto al contratto di leasing, non rispondente a esigenze di finanziamento o di determinazione del canone, ma tale da creare una situazione del tutto squilibrata, nella quale l'alea del cambio comporterebbe, in concreto, vantaggi sempre e solo in favore della banca e non del cliente. Detto accordo sarebbe nullo e, conseguentemente, quanto incassato a tale titolo andrebbe restituito.
pag. 12/21 Si riportano le principali argomentazioni svolte (comparsa di costituzione pag. 21, enfasi nel testo):
“Ora l'oggetto della clausola che qui ci occupa non era la grandezza di riferimento ovvero il canone ma bensì il differenziale tra l'ammontare in franchi svizzeri del canone originariamente pattuito e l'ammontare in franchi svizzeri del canone determinato con riferimento al cambio in vigore alla scadenza del canone stesso. Differenziale che dipende dalla variabile economica sottostante, vale a dire il tasso di cambio eur/chf.
Percio' la censura, perché lo scambio dei differenziali avrebbe dovuto essere regolato autonomamente rispetto al pagamento del canone, mentre invece, come risulta dalla dottrina bancaria, la clausola introduce una componente di rischio autonoma. In ciò la asimmetria tra le parti a seconda della variazione positiva o negativa.
La banca se avesse voluto finanziare il contratto in valuta estera, ben più pianamente, (avrebbe potuto NDR) approvvigionarsi della valuta, fissare il cambio al momento in cui l'acquisto veniva fatto e chiederne la remunerazione, anziché approvvigionarsi e scommettere sull'andamento della valuta rispetto al cambio fissato senza un legame con uno specifico momento storico. Senza, peraltro, aver dato dimostrazione della piena consapevolezza da parte del cliente dell'alea sottostante al meccanismo, della sua consapevole partecipazione alla scommessa e della piena comprensibilità dei calcoli strutturali.
IN SINTESI perciò aver previsto un meccanismo di indicizzazione slegato dalle effettive necessità del contratto e disallineato rispetto alla corretta remunerazione di un finanziamento in valuta, che, comunque, determina una base di calcolo che parte da un punto arbitrario è ciò che porta alla dichiarazione della nullità della clausola Richio. Cambio.
Pertanto accertata la nullità della clausola in esame la Banca va condannata alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato.”.
16. All'udienza del 25.2.2025 le parti hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.
17. Con decreto dd. 28.2.2025 il procedimento è stato riassegnato al sottoscritto relatore.
18. All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha riservato la decisione all'esito dei termini richiesti e assegnati per il deposito di conclusionali e repliche.
19. La riassumente ha depositato sia comparsa conclusionale (il 22.7.2025), sia memoria di replica (il 16.9.2025), mentre controparte ha depositato solo una breve comparsa conclusionale (il 28.7.2025, lunedì).
RAGIONI DELLA DECISIONE pag. 13/21 20. Preliminarmente, per come documentato da parte attrice in riassunzione con la produzione di certificato camerale, va evidenziato che Controparte_6
risulta cancellata dal registro delle imprese prima dell'introduzione del
[...] presente procedimento, in data 3.5.2023.
Si tratta, però, di evento estintivo che non risulta qui dichiarato dalla parte interessata.
Di conseguenza, a fronte dell'evocazione titolata in giudizio, regolarmente operata dall'attrice in riassunzione, risultano comunque presenti, sia in proprio, quali fideiussori, sia quali eventuali successori, i sig.ri già soci della CP_2 CP_1
[...]
21. Occorre, sempre in via preliminare, perimetrare l'area della materia del contendere del presente procedimento e, a tal fine, pare corretto partire dal chiaro dettato della Corte di Cassazione che, come visto, ha demandato a quest'Ufficio, sostanzialmente, di riformulare il giudizio di meritevolezza (ex art. 1322 c.c.) degli interessi perseguiti dalle odierne parti, con riguardo alla clausola contrattuale di “rischio cambio”. Ciò perché la precedente valutazione, articolata nella sentenza poi cassata, era stato ritenuta non corretta, astratta e avulsa da una complessiva e puntuale analisi del testo della clausola in conformità ai criteri di ermeneutica contrattuale.
22. Da tale mandato è traibile una prima deduzione: non è più in discussione la qualificazione della clausola di indicizzazione al rischio cambio, in termini di accordo atipico da sottoporre al vaglio di meritevolezza ex art.1322 c.c., costituendo, tale qualificazione, un antecedente logico-giuridico necessario per rendere rilevante il giudizio infine demandato a questa fase processuale.
23. Sempre in via preliminare pare utile rimarcare che si tratta di valutazione che, da un lato, non riguarda né la convenienza, né la chiarezza né l'aleatorietà della pattuizione (cfr. Cass. ord. 28998/23), e, dall'altro non coincide con quello di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, ma riguarda, propriamente, lo scopo pratico o risultato che le parti hanno avuto di mira con la relativa stipula, e la verifica che tale scopo non contrasti con “i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro fondamento pone a fondamento dei rapporti privati”.
24. Tutto ciò premesso, e venendo al merito, va rammentato il contenuto della clausola in esame, che prevede una doppia indicizzazione del canone di leasing (lettera L del contratto):
- anzitutto, in base alle variazioni del tasso Libor CHF 3 mesi,
- in secondo luogo, in relazione all'andamento del rapporto di cambio tra Euro e Franco svizzero, partendo dal valore di cambio CHF/EUR 1,6510.
24.1. Di tale complesso meccanismo di calcolo, solo il secondo passaggio, e cioè l'indicizzazione al rapporto di cambio in valuta estera, costituisce oggetto della pronuncia rescindente e va qui esaminato quanto a meritevolezza di tutela, dovendosi,
pag. 14/21 peraltro, ritenere che l'indicizzazione del canone di leasing al tasso LIBOR costituisce una normale clausola “onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile”, pienamente lecita e non costituente derivato finanziario (Cass. SU sent. n.5657/23, punto 5.8.a).
24.2. Si riporta, di seguito, la previsione contrattuale relativa alla predetta indicizzazione (clausola D del contratto di leasing prodotto in atti):
“In caso di canoni determinati sulla base del rapporto di cambio euro/valuta indicato alla lettera L (in quanto, in tal caso, la provvista del locatore per il pagamento dell'intero prezzo del bene – imponibile oltre IVA – è rapportato, con il consenso del Conduttore, al predetto rapporto di cambio) i canoni saranno altresì variabili secondo il seguente criterio.
Il Locatore determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone, intendendosi per tale il cambio di riferimento giornaliero della Banca Centrale Europea rilevabile sul “Il Sole 24 ore” del giorno successivo a quello di scadenza. Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a carico del Conduttore.
Se la variazione è negativa, la quota capitale del canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, aumentato dell'IVA di legge costituirà il rischio cambio del mese a favore del Conduttore.
Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse -per qualsiasi causa- la rilevazione ufficiale del cambio, si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata nell'arco dei 15 giorni anteriori. Il Conduttore pertanto dichiara di accettare fin d'ora ogni variazione dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto conseguente al mutato rapporto di cambio euro/valuta, obbligandosi a pagare la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta a mezzo procedura R.I.D., mentre le variazioni in diminuzione saranno accreditate mediante rimessa diretta.
Il Conduttore prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio di cambio, ha carattere aleatorio”.
24.3. Dalla lettura dell'intero contratto non emerge alcun elemento che possa far ritenere che gli scopi pratici perseguiti dalle parti, con la specifica pattuizione in esame, fossero diversi o ultronei rispetto a quelli, in qualche modo tipici, del leasing immobiliare:
pag. 15/21 - per l'utilizzatrice ottenere la disponibilità di un immobile Controparte_1 commerciale, verso il pagamento di un corrispettivo periodico, con la possibilità di divenirne proprietaria riscattando il bene stesso dopo il decorso di un periodo pluriennale stabilito dal contratto;
- per la concedente: l'acquisto immobiliare finalizzato alla concessione dell'immobile all'utilizzatore, a fronte di un corrispettivo periodico che fosse remunerativo nel tempo, con la duplice possibilità, al termine contrattuale, di conservare la proprietà immobiliare o di incassarne il residuo prezzo previamente pattuito e, quindi, costituente posta fissa.
In altri termini, dalle premesse del contratto risulta esplicitamente che Hypo Alpe Adria Bank spa ebbe ad acquistare l'immobile in questione allo “specifico scopo di concedere il bene stesso in locazione finanziaria…”, e dal contenuto del contratto, che ciò avvenne contro il corrispettivo del pagamento dei canoni nelle misure ivi previste.
24.4. Concentrando ora l'attenzione sulla sola clausola di indicizzazione al rischio cambio deve ritenersi che gli argomenti che i convenuti in riassunzione hanno qui proposto, a sostegno dell'affermata immeritevolezza, riguardano aspetti già tutti esaminati e ritenuti non rilevanti dalla Suprema Corte.
24.4.1. Ha sostenuto, in primo luogo, la difesa di , che tale clausola CP_6 avrebbe determinato un accordo squilibrato, con rischi sempre e solo a carico del cliente.
L'assunto è irrilevante, perché attiene al tema della convenienza dell'accordo, ma è anche smentito dalla lettura del testo, soprariportato, della norma contrattuale che, infatti, prevedeva la possibilità, e regolava entrambi i casi, sia di variazione favorevole al concedente e sia di variazione favorevole al conduttore.
24.4.2. Ha poi sostenuto la convenuta in riassunzione, che la clausola in questione introdurrebbe nel contratto una sorta di “scommessa sull'andamento del cambio euro/valuta” (comparsa cit. pag.20).
Anche tale tema non pare pertinente, dovendosi escludere che l'aleatorietà accessoria del contratto possa, in qualche modo, portare, di per sé, al giudizio di immeritevolezza del risultato perseguito.
E' noto, infatti, che contratti aleatori atipici ben possono risultare meritevoli di tutela (ad es. cd. vitalizio atipico), come pure che elementi ti aleatorietà possono essere inseriti n un contratto commutativo, al fine di regolare i rischi di possibili sopravvenienze (Cass. sent. 28998/2023, e, ivi ulteriori citazioni).
24.4.3. Ha poi puntualizzato, la parte qui resistente, che oggetto della clausola non era il canone in sé, ma il differenziale tra due diversi valori del canone in franchi svizzeri (quello originariamente pattuito e quello al momento della scadenza del canone), sicchè
“lo scambio dei differenziali avrebbe dovuto essere regolato autonomamente rispetto al pagamento del canone”. Ed a seguire, ha evidenziato che se la banca avesse voluto pag. 16/21 finanziare il contratto in valuta estera, avrebbe potuto seguire modalità più agevoli e dirette.
Trattasi di allegazione che, da un lato, pare riferirsi a nozioni di “dottrina bancaria” di rilevo più tecnico che giuridico, e, dall'altro, nulla veicola in punto meritevolezza degli interessi.
24.4.4. Da ultimo, con enunciazione di sintesi, la parte interessata afferma che si tratterebbe di un meccanismo di indicizzazione slegato dalle effettive necessità del contratto e disallineato rispetto alla corretta remunerazione di un finanziamento in valuta, con una base di calcolo che parte da un punto arbitrario.
Anche tali affermazioni pario non pertinenti o fondate:
- il primo si collega a una nozione (“necessità del contratto”) che pare di difficile lettura giuridica;
- il secondo (disallineamento rispetto a una corretta remunerazione di un finanziamento in valuta) pare riguardare questioni di tecnica bancaria o, al più, il tema della convenienza economica, di cui si è detto;
- il terzo è infondato, dato che tasso di cambio usato come punto di partenza del calcolo del differenziale (Clausola L del contratto: CHF/EUR 1,6510) pare sostanzialmente ancorato alla data del contratto (la perizia di parte prodotta da in Controparte_1 primo grado, redatta dal dott. segnala che al 31.5.2007 – data del Persona_2 contratto di leasing -il cambio EUR/CHF era pari a 1,6542 – nota 6, pag.3).
24.4.5. Nulla di diverso, sul punto, emerge dall'esame della comparsa conclusionale di
– unico atto conclusionale depositato da quella Controparte_6 parte - che, nelle pagine 2 e 3, riprende le medesime deduzioni già illustrate nella comparsa di costituzione in rinvio e, come unico elemento di novità, in fine, a pag.3, richiama, per le valutazioni in punto spese, il tema delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
25. Esaminando, poi, sul punto, le difese di parte attrice in riassunzione, che ha enucleato dalla giurisprudenza tre categorie di casi di ritenuta immeritevolezza, si giunge al medesimo risultato.
25.1. Quanto all'ipotesi di possibili vantaggi ingiusti o sproporzionati e senza contropartite per una delle parti, va richiamato il fatto che il meccanismo correttivo poteva operare a vantaggio o a svantaggio di entrambe le parti, come espressamente previsto in contratto.
25.2. Anche l'ipotesi che la previsione ponesse una delle parti in posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra, va esclusa, sia per la reciprocità dei relativi effetti, sia perché la clausola più volte citata prevedeva anche la facoltà, per il conduttore, di “chiedere, con cadenza mensile, la conversione della valuta di
pag. 17/21 riferimento, con preavviso di tre giorni lavorativi…”, in tal modo attivando un diverso meccanismo di contabilizzazione rispetto al quale nessun rilievo di immeritevolezza o illiceità risulta formulato in causa.
Né si è mai allegato che si fosse determinata, a suo tempo, a Controparte_1 contrarre, o a farlo a determinate condizioni, perché si trovava in situazione giuridica o economica di soggezione (ad esempio per gravi sofferenze o carenze di liquidità) nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.
25.3. Né, da ultimo, sono allegati, o paiono emergere nella materia in esame, elementi che possano rientrare nell'ipotesi della costrizione pattizia a tenere condotte che violini i doveri di solidarietà sociale nascenti dalla Costituzione (cfr. Cass. sent. 14343 del 2009).
26. Ne consegue, per la clausola di indicizzazione al rischio cambio, un pieno superamento del giudizio di meritevolezza degli interessi sottesi.
27. A questo punto, e prima di trarre le debite conseguenze da quanto sopra, deve evidenziarsi che non sussiste, in capo a questa Corte, l'onere di esaminare le questioni fatte oggetto delle domande subordinate dell'attrice in riassunzione.
28. Gli ulteriori temi che integravano i motivi di ricorso in Cassazione ritenuti assorbiti dalla Suprema Corte, e nei quali, peraltro, i convenuti in riassunzione non hanno, in alcun modo, insistito in questa sede, risultano tutti infondati, presupponendo un giudizio di immeritevolezza degli interessi o di invalidità della causa in concreto, che qui si è ritenuto non formulabile.
Così è a dirsi dei motivi riguardanti le ricadute del precedente giudicato sul giudizio di nullità del contratto (motivi 1 e 2), dell'invocata valutazione di immeritevolezza dell'intero contratto (motivo n.3), della nullità derivata della clausola penale contrattuale (motivo n.5).
Quanto ai residui motivi (nn. 4 e 6), rispettivamente relativi alla reiterata qualificazione della clausola in termini di derivato implicito, o del fatto che il silenzio su tale natura integrerebbe un concorso di colpa del creditore, basti richiamare l'autorevole pronuncia di questa Corte, più volte richiamata in atti successivi, che, in casi del tutto analoghi, ha escluso possa trattarsi di un derivato (Cass. S.U. sent.5657/2023).
29.1. Venendo a trattare delle conseguenze di quanto sopra ritenuto, e rammentato, in generale, che il giudizio di rinvio non s'atteggia a nuovo giudizio d'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale - oramai in parte qua posta nel nulla dalla decisione del Giudice d'appello poi annullata dalla Cassazione -, bensì come fase rescissoria ad esito del giudizio rescindente reso dal Supremo Collegio, va detto che parte attrice ha domandato, in proposito:
- la rideterminazione del proprio credito nella misura di €.80.905,73 (€.36.700,00 +
€.44.205,73);
pag. 18/21 - la condanna, in solido tra loro, di (ove ritenuto, Controparte_6 ancorchè cancellata dal Registro delle Imprese), nonchè, in ogni caso, di CP_2
e , entrambi sia in proprio, sia ciascuno di essi quale ex socio della Controparte_3 predetta società cancellata ed estinta, alla medesima subentrato, al pagamento della predetta somma di €.80.905,73, oltre interessi convenzionali o legali di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.
29.2. L'attrice ha calcolato l'importo in denaro qui indicato, semplicemente sommando, a quanto ritenuto dovuto dal giudice di primo grado, a titolo di penale contrattuale per la chiusura anticipata del contratto – con riduzione ad equità -, l'importo individuato, sempre dal giudice di primo grado, come pari alla somma di quanto versato, nel tempo, da a titolo di indicizzazione dei canoni di locazione in ragione Controparte_1 della sola clausola “rischio cambio”. Il tutto richiesto oltre interessi, in alternativa, convenzionali o legali.
In subordine, parte attrice ha chiesto confermarsi la quantificazione operata dal giudice di primo grado.
29.3. Sulla quantificazione della domanda attorea nessuna eccezione o specifica contestazione si registra da parte dei convenuti.
29.4. Ciò detto, deve ritenersi che la conseguenza del giudizio di meritevolezza della clausola rischio cambio non possa essere una mera somma tra due valori tra loro non omogenei.
Occorrerà, invece, condividendosi sia l'operatività della penale contrattuale sia l'opportunità di una relativa riduzione ad equità, assunti, entrambi, mai contestati da parte attrice in riassunzione, procedere a un ricalcolo della predetta penale, sempre nell'ottica della valutazione equitativa, integrando nei conteggi il corrispettivo ottenuto dalla concedente anche a titolo di indicizzazione per il rischio di cambio.
Si adotterà, quindi, lo stesso schema decisionale a suo tempo utilizzato dal giudice di primo grado e qui ritenuto in sé pienamente condivisibile (corrispettivo globale atteso, parametrato alla durata effettiva di 9 anni del contratto, più il valore residuo dell'immobile – tornato alla concedente -, meno gli importi già percepiti, meno il costo iniziale di acquisto dell'immobile).
Nel determinare il corrispettivo globale atteso, però, a differenza di quanto operato in primo grado, si terrà conto del fatto che, nei 9 anni di durata, la clausola “rischio cambio” aveva prodotto, per la concedente, entrate pari a €.44.205,73.
Con una presunzione semplice di permanenza di redditività, tale importo verrà parametrato alla maggiore durata contrattuale (15 anni) portando, così, ad un valore di
€.73.676,21, con un incremento di €.29.470,48 che però, in ragione dell'aleatorietà della clausola, viene ridotto di ½ (€.14.735,24).
pag. 19/21 Il corrispettivo globale atteso in 15 anni e attualizzato in questa sede, pertanto, sarà di
€.748.137,17 (di cui 640.726,20 per canoni, 58.940,97 per indicizzazione rischio cambio e €.48.470,00 quale prezzo di riscatto)
Dedotto il prezzo di acquisto dell'immobile si ottiene: €. 253.437,17.
Parametrato tale valore ad un periodo di 9 anni, si ottiene l'importo di €.152.062,30.
Ferma rimane la rendita effettivamente percepita: €.79.989,95 (incassato €.322.689,95 + valore effettivo immobile 252.000,00 – prezzo di acquisto 494.700,00).
Ne consegue una differenza di €.72.072,35 (rendita attesa 9 anni 152.062,30 – rendita effettiva 9 anni 79.989,95) che appare, in via equitativa, somma congrua a definire, in applicazione della clausola penale contrattuale, le rispettive ragioni di credito e debito derivanti dall'ormai sciolto rapporto contrattuale.
30. Il giudizio di rinvio, pertanto, dovrà definirsi con la condanna dei convenuti, in solido, trattandosi del medesimo debito importo, al pagamento, nei confronti dell'attrice, del predetto importo, oltre agli interessi legali di mora - trattandosi di liquidazione equitativa - dal 22.7.2015 (domanda di primo grado) al saldo.
Come anticipato, la condanna, in mancanza di dichiarazione di estinzione della
[...]
andrà dichiarata nei confronti di tutti i convenuti in riassunzione della Controparte_1 stessa, fermo restando che, in ogni caso, partecipano validamente alla presente pronuncia anche i soggetti persone fisiche che, oltre ad essere garanti, succedono, se del caso, alla società in qualità di soci.
31. Venendo alle valutazioni in punto spese di lite, la complessiva valutazione dell'esito della vertenza deve tenere conto del fatto che il credito originariamente azionato è stato considerevolmente ridotto e sottoposto a valutazione equitativa per la quantificazione, e del fatto che la controversia si è giovata di soluzioni su questioni inizialmente oggetto di oscillazioni giurisprudenziali e, in corso di causa, oggetto di pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.
Sussiste, pertanto, giusta causa di compensazione delle spese di lite per i gradi del merito ed il giudizio di cassazione.
Viceversa, in relazione al presente giudizio di rinvio, successivo alla stabilizzazione degli orientamenti giurisprudenziali, stante la riproposta opposizione dei convenuti in riassunzione alla giusta pretesa di controparte, i primi vanno condannati alla rifusione delle spese, liquidate ex DM 147/22, tenuto conto del valore della lite e nei parametri medi, esclusa la fase di trattazione, invero trascurabile, in € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario, oltre spese vive pari a €.1.224,45 oltre IVA e CPA se dovute.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.344/2024 RG, così decide: pag. 20/21 - ferma la revoca del decreto ingiuntivo n° 1527/15 disposta dal Tribunale di Udine,
- accerta e dichiara che le parti convenute in riassunzione, e i soci e Controparte_1 garanti e sono debitori solidali verso Controparte_3 CP_2 Parte_1
della somma di €.72.072,35 e, di conseguenza,
[...] Pt_1
- condanna e in solido fra loro, a Controparte_1 Controparte_3 CP_2 pagare ad la somma capitale sopra indicata, oltre ad Parte_1 interessi legali di mora dal 22.7.2015 al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado, del grado d'appello e del giudizio di legittimità;
- condanna, in solido fra loro, le parti convenute in riassunzione a rifondere alla società riassumente le spese di lite di questo giudizio di rinvio, che liquida in €.9.991,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario, oltre spese vive pari a
€.1.224,45, oltre IVA e CPA se dovute.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 13.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
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