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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Alesii, Andrea Mollo e Gloria Di
Gregorio, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Borgo Pt_1
Santo Spirito n. 3;
APPELLANTE
E
1 (P.I. ; c.f. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentato e P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Alessandro Bellomi e Alessandro Torre, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in via Pt_1
Vincenzo Ambrosio n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5424/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 66678/2014 R.G., pubblicata in data 25/03/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificata, la ” conveniva in CP_1 Controparte_1
giudizio la per sentirla condannare al pagamento Parte_2
della somma di euro 115.781,25, oltre interessi ex d.l.vo n. 231 del 2002.
Parte attrice esponeva di svolgere attività sanitaria in regime di accreditamento ex d.l.vo n. 502 del 30.12.1992, che lo sconto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, legge 27.12.2006 era limitato al triennio
2007/2009, che lo stesso era illegittimamente applicato anche per il triennio
2010/2013 e di aver conseguentemente subito una decurtazione della remunerazione di euro 115.781,25. Si costituiva la ”, Parte_3
evidenziando il difetto di giurisdizione e la infondatezza della domanda.
All'udienza del 31.1.2020 parte attrice concludeva per la condanna al pagamento della somma di euro 115.781,25, oltre interessi ex d.l.vo n.
231/02, parte convenuta per il difetto di giurisdizione ed il rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.>> 2 § 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5424/2020 così statuiva: << a) rigetta la eccezione di difetto di giurisdizione;
b) condanna la “ Parte_3
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
[...]
favore della “ ”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro di euro 115.781,25, oltre interessi ex d.l.vo n. 231 del 2002; c) condanna la Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.200,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che la presente controversia ha per oggetto esclusivamente la corresponsione di corrispettivi da erogare in base alla normativa vigente e non coinvolge l'azione autoritativa della pubblica amministrazione ex art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. Ciò premesso, la legge n. 296 del 27.12.2006 all'art. 1), comma 796, prevede, per “garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”, alla lettera o) che
“fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
3 Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il
28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. La Corte
Costituzionale con sentenza n. 94 del 2.4.2009, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 796, lett. o), della legge n. 296 del 27.12.2006, in motivazione ha precisato che “Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”, che non risulta “comprovata la compromissione di ogni margine di utile, quindi la lesione della libertà di iniziativa economica privata, che peraltro non riceve dall'ordinamento protezione assoluta, vieppiù in considerazione del carattere temporalmente limitato della disciplina” e che “nel protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, aveva espresso la propria condivisione, era stato concordato l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, che è appunto lo scopo perseguito dal citato art. 1, comma 796, lettera o), nell'osservanza dei principi sopra richiamati, con una misura di carattere transitorio, che ha avuto ad oggetto un rilevante aggregato di spesa, lasciando anche un margine di autonomia alle Regioni, con conseguente infondatezza delle censure”.
Dunque, il giudice delle leggi, nel disattendere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 796, lett. o), della legge n. 296/06 ha chiarito, come peraltro risulta dal primo comma della norma, che lo sconto è legittimo in quanto transitorio e, dunque, anche alla luce di una lettura
4 costituzionalmente orientata, limitato al triennio 2007-2009, mentre, come da documentazione in atti, la società ricorrente a tale titolo ha subito una decurtazione della remunerazione per gli anni dal 2010 al 2013 per complessivi euro 115.781,25, i quali, dunque, devono essere invece corrisposti. Nello stesso senso di recente si è pronunciata anche la giurisprudenza: “Le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 che permettono alla strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio
Sanitario Nazionale di praticare, per il triennio 2007-2009, uno sconto sulle tariffe, ammontanti al 20% per la diagnostica di laboratorio e al 2% per le altre prestazioni specialistiche, non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (Cons. Stato Sez. III, 19/11/2018, n. 6519); “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio
2007-2009” (Cass. civ. Sez. III Ord., 04/05/2018, n. 10582). Peraltro, tenuta al pagamento non può essere la NE Lazio. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità più recente ha stabilito che “L'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993,
n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime Pt_4
anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente” (Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13333. Nello stesso
5 senso già Cass. civ., Sez. I, 31/08/2007, n. 18448). Dunque, il punto è stabilire se il citato d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si applichi solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime anteriore alla riforma Pt_4
di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. La Cassazione con la citata sentenza n. 1333/15 ha precisato che una interpretazione restrittiva, nel senso di limitare l'applicazione della suddetta norma alle sole prestazioni erogate nel regime anteriore, “comporterebbe che la norma sarebbe stata destinata a trovare applicazione per un periodo limitatissimo di tempo, compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione (11 novembre 1993) e il 31 dicembre dello stesso anno, essendo previsto che con il giorno 1 gennaio 1994 le vecchie unità socio sanitarie locali sarebbero definitivamente cessate, con la costituzione delle nuove aziende sanitarie locali”, che “Nulla, nel testo della norma, emanata ben dopo l'emanazione della riforma attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e in prossimità della sua piena entrata in vigore, giustifica un tale assunto. In essa non v'è alcuna indicazione di limiti temporali (presenti, invece, in altre disposizioni del medesimo decreto). Neppure il contenuto positivo della norma postula tali limitazioni” e che “La designazione, quale soggetto legittimato passivamente all'obbligazione, de “l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo” svincola la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre
1978, n. 502 e la rende perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992”. La pronuncia in esame prosegue sottolineando che una diversa interpretazione “disconosce le ragioni di fondo della disposizione, costituente il punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale
6 valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento della stessa al soggetto in regime di convenzione. Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale” e che “L'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal
D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517”. In definitiva, la normativa in esame regola per precisa scelta normativa la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti, farmacie, medici specialisti e strutture private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la NE. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente “incaricato del pagamento” e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge e che è proprio quello di ciò incaricato. Occorre anche ribadire, come già sottolineato dalla Cassazione, che la natura temporanea di alcune delle suddette disposizioni normative non induce automaticamente a ritenere che tutte le disposizioni abbiano natura ed efficacia temporanea e, per altro aspetto, le stesse costituiscono il punto di arrivo di una evoluzione normativa complessa, cominciata con la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, legge 23.12.1978, n. 833. Peraltro, di recente sempre la
7 Cassazione ha precisato che l'ente incaricato del pagamento si deve da intendere come “ente finanziatore delle aziende sanitarie” e che è “proprio la "unità sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”, concludendo per la legittimazione passiva della NE (Cass. civ. Sez. III
Ord., 11/10/2018, n. 25159). Questa pronuncia sottolinea che “L'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. L'art. 11, comma
9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla
NE. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute,
e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le
8 farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate”. Se questo è il principio generale, occorre, però, osservare che nella fattispecie l'art. 1) della legge NE Lazio 23/09/1991 n. 53 prevede che “Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le unità sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di l'unità sanitaria locale provvedono Pt_1 Pt_5
direttamente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche”. Al pagamento è, in definitiva, condannata la
[...]
”. Le spese seguono la soccombenza. >> Parte_3
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni esposte in narrativa;
nel merito: rigettare ogni domanda proposta dalla
[...]
nel giudizio di primo grado contro la Controparte_1 Parte_1
1 per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e, comunque, in quanto
[...]
inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, anche relativamente alla domanda di pagamento degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.>>
9 § 4.1 – Si costituiva per chiedere il Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< accertare e dichiarare, contrariis reiectis, l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello avversario e per l'effetto rigettarlo, confermando nel merito la sentenza resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma. Con vittoria di spese (incluse IVA e CPA) di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Bellomi, che si dichiara antistatario. >>
§ 4.2 – La causa veniva originariamente assegnata alla VI Sezione di questa
Corte che, in data 18 novembre 2020, rimetteva il fascicolo alla Presidenza
Ruolo Generale per l'eventuale riassegnazione alla Sezione tabellarmente competente. In data 19 novembre 2020 la causa veniva assegnata a questa
Sezione.
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 1° aprile 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, la fissazione della stessa all'udienza del 12 settembre 2025, il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
I difensori delle parti non hanno depositato note.
§ 4.5 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
in particolare, hanno dichiarato di richiamarsi alle note autorizzate depositate in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2025, differita con decreto presidenziale del 19 dicembre 2024. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
10 § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata ed omessa motivazione nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario >> eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, affermando che << la presente controversia ha per oggetto esclusivamente la corresponsione di corrispettivi da erogare in base alla normativa vigente e non coinvolge l'azione autoritativa della pubblica amministrazione ex art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. >>. Sosteneva che tale capo della sentenza era privo di idonea motivazione e non prendeva in considerazione aspetti rilevanti ai fini della decisione. Rappresentava che, indipendentemente dalla qualificazione della domanda di parte attrice, essa riguardava la correttezza del procedimento dettato dalla NE Lazio per la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni rese dell'appellata ed era basata sulla correttezza delle tariffe fissate col D.M. Sanità del 27/07/1996, rappresentando, pertanto, esercizio di una potestà autoritativa tipica della
Pubblica amministrazione. Sosteneva che la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, e anche perché si trattava di materia sottoposta a riserva di legge.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione dell'art. 1, comma 796, lett. o, L. 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007) >>, sosteneva l'erroneità e illogicità della sentenza di primo grado nell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie. Deduceva, in primo luogo, che la lett. o dell'art. 1, comma
796, L. 296/2006 - relativo alla previsione di una riduzione percentuale dei compensi - non specificava una data oltre la quale essa avrebbe cessato di avere effetto, prevedendo una deroga alla determinazione delle tariffe di cui
11 all'art. 1, comma 170, L. n. 311/2004. Dunque, il limite temporale riferito al triennio 2007-2009 non poteva applicarsi a tutte le disposizioni contenute nel citato comma 796 e l'indicazione di esso nel comma in questione non rappresentava il limite di efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, bensì la prospettiva temporale della manovra posta in essere in ambito sanitario con la Legge Finanziaria 2007. Eccepiva inoltre che - come confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2009 - la temporaneità della disposizione in parola era da intendersi riferita sino al successivo aggiornamento tariffario, intervenuto con il D.M. del 18 ottobre
2012. Sulla scorta di tali rilievi sosteneva che dovesse ritenersi che le riduzioni tariffarie vigevano anche per il periodo successivo al 2009 e che, per il quadriennio 2010-2013, non poteva essere riconosciuta ulteriore differenza retributiva, rispetto a quanto già corrisposto all'appellata.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che tenuta al pagamento non possa essere la NE Lazio ed ha condannato al pagamento la Parte_6
(oggi >> censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto, Parte_1
per errore interpretativo, che la NE Lazio non fosse tenuta al pagamento. Sosteneva che, secondo il d.lgs. n. 502/1992, l'incarico del pagamento per le prestazioni svolte in regime di accreditamento da parte Parte delle strutture private nei confronti delle spettava alle Regioni, mentre Parte le avevano solo il compito di liquidare o autorizzare il pagamento delle fatture. Dunque, le Regioni avevano poteri non solo legislativi, ma anche amministrativi, spettando ad esse anche il compito di rilasciare l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate. Sosteneva che, seppur essa appellante fosse formalmente parte del rapporto contrattuale,
l'oggetto della controversia riguardava la legittimità dell'applicazione del Parte c.d. << sconto >> sulle tariffe, non determinate dalla bensì dalla
NE, anche perché lo << sconto >> derivava dalla previsione della Legge
12 Finanziaria 2007 e dalla relativa normativa regionale di recepimento.
Dunque, l'Ente finanziatore incaricato del pagamento delle strutture sanitarie, con riguardo alle prestazioni rese in regime di accreditamento con il S.S.R., era la NE, della quale essa appellante era creditrice.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << erronea statuizione in relazione al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 – omessa motivazione >>, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie il d.lgs. n. 231/2002 e condannato essa appellante al pagamento degli interessi, senza fornire motivazione sul punto. Evidenziava che la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che la disciplina del d.lgs. in parola non trovava applicazione ai contrati conclusi prima dell'8/08/2002, in quanto il rapporto di accreditamento provvisorio costituiva una proroga del regime convenzionale previsto dalla L. n. 833/1978. Di conseguenza, il rapporto obbligatorio tra l'appellata e la pubblica amministrazione non era sorto per effetto dell'accreditamento provvisorio, già esistente e pertanto anteriore all'8/08/2002, non assumendo neppure rilevanza le modalità o la forma del titolo costitutivo del rapporto, ossia la natura periodica o continuativa delle prestazioni. Sosteneva che l'appellata, al più, poteva vantare diritti agli interessi al tasso convenzionale o codicistico.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è infondato
Il tribunale ha correttamente escluso che nel caso di specie sia coinvolta l'azione autoritativa della pubblica amministrazione ex art. 133 comma 1 lett. c) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
La decisione è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite già con la pronuncia n. 603/2005: <
13 preposti all'attività sanitaria e le strutture private, quali case di cura, ambulatori, centri di diagnostica strumentale e laboratori di analisi, anche dopo la soppressione del regime di convenzionamento di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'introduzione del nuovo sistema dell'accreditamento ad opera del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e ulteriori modifiche, non hanno visto mutata la loro natura concessoria, configurandosi ora come concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico alle strutture autorizzate e accreditate. Appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra i gestori pubblici del servizio sanitario nazionale e le dette strutture private, quando concernano esclusivamente il pagamento di corrispettivi, in base al disposto dell'art. 33, comma primo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, applicabile, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., in quanto "legge vigente" - per la natura propria delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale - "al momento di proposizione della domanda".>>
Conforme Cass, SU., n. 411/2007 con riguardo alla ripartizione introdotta dall'art. 133 d.lgs. 104/2010: << per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull' «an», sia sul «quantum» del corrispettivo.>>
14 Cass. SU n. 10149/2012 ha ribadito: << i rapporti fra le e le strutture Pt_7
private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell'accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengano, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di
«quelle concernenti indennità̀, canoni ed altri corrispettivi» che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la pubblica amministrazione concedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela d'interessi generali. Al contrario, laddove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra pubblica amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., n. 10149/2012; da ultimo Cass. n.
11680/2023 con ampi richiami)
§ 6.2 – Va per pregiudizialità esaminato il terzo motivo che è fondato
Giova premettere che il Tribunale a pagina 4 rigo XXIV ha statuito
<>, ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 1333/2015 a loro volta conformi a
Cass. n. 18448/2007, per poi richiamare a pagina 7 rigo XIII il << recente arresto (..) Cass. ord. sez. III 11/10/2018 n. 25159>> che così trascriveva:
<< di recente sempre la Cassazione ha precisato che l'ente incaricato del
15 pagamento si deve da intendere come “ente finanziatore delle aziende nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”, concludendo per la legittimazione passiva della NE (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/10/2018, n. 25159).>>
Il Tribunale nell'impugnata sentenza ha concluso affermando - a pag.
8 - che al suddetto principio generale derogava l'art. 1 della Legge NE Lazio
23/09/1991 n. 53 >> (cfr. motivazione sopra trascritta al paragrafo §3) e definiva il giudizio riconoscendo la legittimazione passiva di Parte_3
ed escludendo la legittimazione passiva di regione Lazio.
[...]
L'appellante con il motivo in esame censura la sentenza avendo affermato che la statuizione è frutto di un errore interpretativo nella parte in cui ha statuito che tenuta al pagamento non sia la regione Lazio;
richiama le medesime sentenze della Suprema Corte n. 1333/2015 e n.25159/2018 a cui ha fatto riferimento il Tribunale di Roma per evidenziare l'illogicità della sentenza impugnata posto che i suddetti arresti evidenziano che legittimato passivo sia la sola NE quale Ente finanziatore.
Parte appellata, nella comparsa di costituzione, si è difesa nel merito chiedendo il rigetto del motivo, mentre nelle note conclusive redatte in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 dicembre 2023 ha eccepito l'inammissibilità del motivo in quanto fondato su un'eccezione mai svolta da in primo grado e che l'appellata aveva proposto Parte_1
prendendo spunto << da tale inopportuna divagazione del Tribunale>>, difesa espressa anche nelle successive note autorizzate depositate in relazione all'udienza del 9 gennaio 2025, poi differita.
Tanto premesso osserva la Corte che il rilievo non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa proponibile con il motivo in esame. La
Suprema Corte in fattispecie relative a ha così osservato:< Parte_8
questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al 16 merito e non alla legittimazione «ad causam", non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore (Cass., Sez. I, 9/07/2019, n.
21235 e n. 3676/2020).
In particolare, la SC adita su ricorso proposto dall Parte_9
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 290/2018, con la pronuncia n. 3676/2020 ha così statuito << ( impugna l'epigrafata Pt_7
sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la condanna in primo grado dell'odierno ricorrente a corrispondere in favore del le somme Parte_10
da essa indebitamente trattenute a titolo di "sconto tariffario" sulle prestazioni di analisi cliniche ed esami di laboratorio erogate in regime di accreditamento con il SSN per gli anni 2010-2013 e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso>>, il primo relativo allo sconto, il secondo relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di essa Parte
Orbene, la Suprema Corte, ha rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, cassando l'impugnata sentenza, con rinvio avanti a questa Corte così argomentando: <— in vista del quale si censura il fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto legittimata passiva a resistere alla svolta pretesa l'odierna ricorrente, quantunque l'argomento da essa dedotto a conforto di ciò, ovvero l'art. 1 1. reg. 23 settembre 1991, riguardi i pagamenti nei confronti delle farmacie e non sia perciò estensibile agli altri soggetti convenzionati — non trova previamente ostacolo nelle preclusioni che vi oppongono le controparti. Va invero osservato che la sua declinazione, per un lato, si uniforma ai canoni di deducibilità in cassazione dell'errore di
17 diritto, sottoponendo la ricorrente a critica esattamente detta affermazione;
per altro verso non è tardiva, come questa Corte ha già avuto occasione di sostenere in relazione ad una vicenda del tutto speculare a quella qui in esame, considerando che la questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione “ad causam”, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore
(Cass., Sez. I, 9/07/2019, n. 21235).
4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la Parte_10 Pt_11
— a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 e del
[...]
30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime anteriore alla riforma di cui al D. Lgs. Pt_4
30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente — l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei
18 confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private.
Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie,
e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato».
Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno
1994, n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla NE, quale ente esponenziale cui D. Lgs.
n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la
L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la
D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna Pt_3
resistente, mediante l'incarico conferito all Parte_12
. Ne discende perciò che la questione della
[...]
individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la NE Lazio, alla
19 luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma
10, conv., con modd., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c). È quindi conforme a legge che la NE Lazio, con la D.G.R. n. 1761/2002, abbia individuato nell il soggetto incaricato del Parte_12
pagamento delle prestazioni per cui è causa, con conseguente esclusione della legittimazione passiva in capo all'odierna ricorrente.>>
Osserva il Collegio che il principio enunciato nella pronuncia Cass. n.
25159/2018 – richiamata nell'impugnata sentenza – afferma, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza qui impugnata, il difetto di legittimazione Parte passiva di esso ha trovato costante applicazione nei successivi arresti, tra cui Cass. n. 23418/2024 e Cass. n. 705/2024 in cui si agita anche la questione relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio
(non essendo stata convenuta in giudizio la NE Lazio che risulterebbe, litisconsorte necessario in quanto il pagamento di quanto asseritamente dovuto non potrebbe che essere corrisposto dalla NE stessa).
Ebbene, la Suprema Corte nella pronuncia n. 705/2024 ricostruisce in termini generali il rapporto trilatero tra i soggetti che erogano prestazioni sanitarie
( farmacie, medici specialisti, strutture private), l'ASL 2 e la regione Lazio così osservando: < legittimazione passiva dell' non ha fatto corretta applicazione Pt_13
dei principi espressi da questa Corte proprio con riferimento all'interpretazione dell'art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, conv. nella l. n. 423/1993 ed alla legittimazione passiva della NE Lazio. Questa Corte ha infatti ritenuto che l'art.1, comma 10, d.l. n. 324/93 disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti (farmacie, medici specialisti, strutture private) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la
20 NE. Questi soggetti sono creditori dell'ente incaricato del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle Aziende sanitarie e dunque coincidente con la NE, sulla quale grava la legittimazione passiva. In questa prospettiva si è ritenuto che, avuto riguardo a tale quadro normativo, che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la NE: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti - si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle Aziende Sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass.
n.13333 del 2015, cit.). Peraltro, il fatto che la NE svolga un mero servizio di tesoreria è stato ritenuto irrilevante, posto che “la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame, discende in capo alla NE dalla sua funzione di ente finanziatore delle Aziende Sanitarie, attribuita e regolata da norme di legge statale -cfr.
Cass. n. 29099/2022, resa in un procedimento nel quale erano parte una ASL laziale e la NE Lazio, con Cass. 24758/2021-. In questa direzione, di recente, Cass. n. 21851/2023 ha ricapitolato il diritto vivente in materia, ritenendo che “secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978 è stato attuato attraverso il D.Lgs.
n. 502 del 1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono
21 essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della NE) sia le che le Aziende Ospedaliere con compiti sostanzialmente Pt_1
sovrapponibili (v. L. n. 18 del 1894, artt. 5 e 6). L'art. 2 lett. c) della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale “la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie”. Ora, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati ed ha desunto la legittimazione passiva dell dal fatto che questa aveva concluso Pt_3
con la società Bios le convenzioni per le prestazioni sanitarie, senza invece cogliere il fondo del ragionamento esposto dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione Lazio coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla legislazione l'obbligo anzidetto>>
Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che, se - in termini generali - si è imputato a questa Corte territoriale nelle sentenze sopra richiamate di aver male interpretato la disciplina normativa regionale < il fondo del ragionamento esposto dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione Lazio coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore>>, la questione di diritto non muta se oggetto della domanda sia il pagamento
22 delle prestazioni o la ripetizione dell'indebito per risultare erogato un importo minore in virtù di un'illegittima trattenuta effettuata sul lordo anziché sul netto in quanto, in entrambi i casi, il modello organizzativo della regione Lazio è il medesimo ed è la regione Lazio l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo e quindi per i soggetti erogatori delle prestazioni vale sempre il principio che essi sono creditori dell'Ente incaricato del pagamento che deve individuarsi nell'Ente finanziatore della aziende sanitarie e quindi nella NE Lazio. Si osserva, in proposito che Cass. n.
23418/2024, pronunciando su ricorso proposto da contro Parte_14
ha ribadito al paragrafo 2.4 il principio anche con riguardo alle CP_2
farmacie: <<
2.2. Ciò posto, è condivisibile l'affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all'obbligazione “l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo” come una scelta normativa volta a svincolare la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992. Tale disposizione costituisce il punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione.
Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie
23 erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.
2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal D. Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D. Lgs. 7 dicembre1993, n. 517. L'art. 11, comma
9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla
NE.
L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.
517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate.
2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell'ambito del quadro normativo di riferimento. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché
l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato. In sintesi, la Corte, oggi chiamata a pronunciarsi di nuovo su tale questione, ritiene che non vi siano ragioni per dover mutare orientamento
24 soprattutto alla luce della chiara ripartizione dei ruoli fra ente che autorizza la spesa e soggetto finanziatore cui è demandato il pagamento dell'obbligazione3. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.>>
Nell'ambito di detto modello organizzativo, di fonte normativa, è la regione
Lazio che per effetto di una trattenuta indebita, ha erogato a parte attrice un minore importo che va posto in restituzione essendo indebito. L'unico soggetto legittimato passivo è quindi l'ente finanziatore regione Lazio e non Parte l' appellante.
Non sussiste violazione dell'art. 102 c.p.c. non risultando i soggetti
[...]
litisconsorti necessari nel giudizio proposto dal Parte_15
soggetto erogatore delle prestazioni.
Per completezza espositiva va evidenziato che Cass. n. 13037/2022 e la più recente Cass. n. 8845/2024 affermano il principio opposto della Parte legittimazione di e non di Dalla lettura delle Parte_11
motivazioni di detti arresti emerge tuttavia che esse pongono a base della decisione i principi enunciati da Cass n. 18604/2020 << Tale conclusione trova conferma, come puntualizzato di recente da questa Corte (Cass. n.
18604/2020), anche in relazione ai principi affermati in merito alle fattispecie dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore (...) >> a cui dichiarano di voler dare continuità, ma, come osservato dalla SC nelle pronunce di segno contrario, Cass. n. 18604/2020 è resa in giudizio promossi da nel quale è stata affermata Parte_16
la legittimazione passiva delle << ma perché Parte_16
detta NE (con la ), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito Parte_17
Parte_ la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di
25 assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della NE>>
È chiarificatore, sul punto, l'arresto n. 21851/2023 con il quale la SC ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 310/2018
(prodotta da parte appellata a sostegno della tesi della legittimazione passiva di ponendo in luce la diversa disciplina normativa regionale e Parte_1
segnatamente la rilevanza di L.R. Lazio n. 18/1994 e L.R. Calabria n.
24/2008 così argomentando:<< Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n.
18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria
(discendente dalle erogazioni della NE) sia le che le Aziende Pt_1
Ospedaliere con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L.
18/94). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie". È stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente (Cass.
23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della con le quali è stata affermata la Parte_11
legittimazione passiva delle ma perché detta Parte_16
NE (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la Parte disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della NE. Invece, come si è visto, la NE Lazio con la l. r.
n.18/1994 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016;
26 Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della
NE Lazio, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass.
3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha escluso la legittimazione Parte passiva dell . In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall'Azienda CP_3
sanitaria locale va risolta, per la NE Lazio, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del
1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021).
2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi,
(…)>>
La legittimazione passiva di regione Lazio per le fattispecie come quella in esame relative agli sconti tariffari è affermata da Cass. n. 3676/2020 :< in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie
27 locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la NE Lazio, Parte l' e non la quale soggetto incaricato del pagamento Parte_12
delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa >> Pt_3
In accoglimento del terzo motivo di gravame ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza accertato il difetto di legittimazione passiva Parte dell convenuta, va rigettata la domanda proposta da
[...]
. Parte_18
Rimangono assorbiti i restanti motivi.
§ 8. – La riforma della sentenza composta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio in esito alla soccombenza finale dell'appellata e vengono liquidate in favore della parte appellante sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per il presente grado della fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
1 nei confronti di contro la sentenza
[...] Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5424/2020 pubblicata in data
25/03/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
2. Condanna Hopitaux alla rifusione Controparte_1 Co
delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi,
28 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Alesii, Andrea Mollo e Gloria Di
Gregorio, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Borgo Pt_1
Santo Spirito n. 3;
APPELLANTE
E
1 (P.I. ; c.f. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentato e P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Alessandro Bellomi e Alessandro Torre, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in via Pt_1
Vincenzo Ambrosio n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5424/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 66678/2014 R.G., pubblicata in data 25/03/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificata, la ” conveniva in CP_1 Controparte_1
giudizio la per sentirla condannare al pagamento Parte_2
della somma di euro 115.781,25, oltre interessi ex d.l.vo n. 231 del 2002.
Parte attrice esponeva di svolgere attività sanitaria in regime di accreditamento ex d.l.vo n. 502 del 30.12.1992, che lo sconto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, legge 27.12.2006 era limitato al triennio
2007/2009, che lo stesso era illegittimamente applicato anche per il triennio
2010/2013 e di aver conseguentemente subito una decurtazione della remunerazione di euro 115.781,25. Si costituiva la ”, Parte_3
evidenziando il difetto di giurisdizione e la infondatezza della domanda.
All'udienza del 31.1.2020 parte attrice concludeva per la condanna al pagamento della somma di euro 115.781,25, oltre interessi ex d.l.vo n.
231/02, parte convenuta per il difetto di giurisdizione ed il rigetto della domanda ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.>> 2 § 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5424/2020 così statuiva: << a) rigetta la eccezione di difetto di giurisdizione;
b) condanna la “ Parte_3
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
[...]
favore della “ ”, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di euro di euro 115.781,25, oltre interessi ex d.l.vo n. 231 del 2002; c) condanna la Parte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.200,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che la presente controversia ha per oggetto esclusivamente la corresponsione di corrispettivi da erogare in base alla normativa vigente e non coinvolge l'azione autoritativa della pubblica amministrazione ex art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. Ciò premesso, la legge n. 296 del 27.12.2006 all'art. 1), comma 796, prevede, per “garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”, alla lettera o) che
“fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
3 Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il
28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. La Corte
Costituzionale con sentenza n. 94 del 2.4.2009, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 796, lett. o), della legge n. 296 del 27.12.2006, in motivazione ha precisato che “Pertanto, non v'è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”, che non risulta “comprovata la compromissione di ogni margine di utile, quindi la lesione della libertà di iniziativa economica privata, che peraltro non riceve dall'ordinamento protezione assoluta, vieppiù in considerazione del carattere temporalmente limitato della disciplina” e che “nel protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, aveva espresso la propria condivisione, era stato concordato l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, che è appunto lo scopo perseguito dal citato art. 1, comma 796, lettera o), nell'osservanza dei principi sopra richiamati, con una misura di carattere transitorio, che ha avuto ad oggetto un rilevante aggregato di spesa, lasciando anche un margine di autonomia alle Regioni, con conseguente infondatezza delle censure”.
Dunque, il giudice delle leggi, nel disattendere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 796, lett. o), della legge n. 296/06 ha chiarito, come peraltro risulta dal primo comma della norma, che lo sconto è legittimo in quanto transitorio e, dunque, anche alla luce di una lettura
4 costituzionalmente orientata, limitato al triennio 2007-2009, mentre, come da documentazione in atti, la società ricorrente a tale titolo ha subito una decurtazione della remunerazione per gli anni dal 2010 al 2013 per complessivi euro 115.781,25, i quali, dunque, devono essere invece corrisposti. Nello stesso senso di recente si è pronunciata anche la giurisprudenza: “Le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 che permettono alla strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per conto del Servizio
Sanitario Nazionale di praticare, per il triennio 2007-2009, uno sconto sulle tariffe, ammontanti al 20% per la diagnostica di laboratorio e al 2% per le altre prestazioni specialistiche, non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (Cons. Stato Sez. III, 19/11/2018, n. 6519); “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio
2007-2009” (Cass. civ. Sez. III Ord., 04/05/2018, n. 10582). Peraltro, tenuta al pagamento non può essere la NE Lazio. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità più recente ha stabilito che “L'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993,
n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime Pt_4
anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, 502, ma anche successivamente” (Cass. civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13333. Nello stesso
5 senso già Cass. civ., Sez. I, 31/08/2007, n. 18448). Dunque, il punto è stabilire se il citato d.l. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si applichi solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime anteriore alla riforma Pt_4
di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali. La Cassazione con la citata sentenza n. 1333/15 ha precisato che una interpretazione restrittiva, nel senso di limitare l'applicazione della suddetta norma alle sole prestazioni erogate nel regime anteriore, “comporterebbe che la norma sarebbe stata destinata a trovare applicazione per un periodo limitatissimo di tempo, compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione (11 novembre 1993) e il 31 dicembre dello stesso anno, essendo previsto che con il giorno 1 gennaio 1994 le vecchie unità socio sanitarie locali sarebbero definitivamente cessate, con la costituzione delle nuove aziende sanitarie locali”, che “Nulla, nel testo della norma, emanata ben dopo l'emanazione della riforma attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e in prossimità della sua piena entrata in vigore, giustifica un tale assunto. In essa non v'è alcuna indicazione di limiti temporali (presenti, invece, in altre disposizioni del medesimo decreto). Neppure il contenuto positivo della norma postula tali limitazioni” e che “La designazione, quale soggetto legittimato passivamente all'obbligazione, de “l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo” svincola la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre
1978, n. 502 e la rende perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992”. La pronuncia in esame prosegue sottolineando che una diversa interpretazione “disconosce le ragioni di fondo della disposizione, costituente il punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale
6 valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento della stessa al soggetto in regime di convenzione. Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale” e che “L'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal
D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517”. In definitiva, la normativa in esame regola per precisa scelta normativa la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti, farmacie, medici specialisti e strutture private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la NE. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente “incaricato del pagamento” e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge e che è proprio quello di ciò incaricato. Occorre anche ribadire, come già sottolineato dalla Cassazione, che la natura temporanea di alcune delle suddette disposizioni normative non induce automaticamente a ritenere che tutte le disposizioni abbiano natura ed efficacia temporanea e, per altro aspetto, le stesse costituiscono il punto di arrivo di una evoluzione normativa complessa, cominciata con la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, legge 23.12.1978, n. 833. Peraltro, di recente sempre la
7 Cassazione ha precisato che l'ente incaricato del pagamento si deve da intendere come “ente finanziatore delle aziende sanitarie” e che è “proprio la "unità sanitaria locale" a costituirsi in azienda nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”, concludendo per la legittimazione passiva della NE (Cass. civ. Sez. III
Ord., 11/10/2018, n. 25159). Questa pronuncia sottolinea che “L'evoluzione del modello organizzativo, avviata inizialmente con l'istituzione di un servizio di tesoreria unificato per le diverse unità socio sanitarie locali, si è compiuta con la riforma attuata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. L'art. 11, comma
9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla
NE. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute,
e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le
8 farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate”. Se questo è il principio generale, occorre, però, osservare che nella fattispecie l'art. 1) della legge NE Lazio 23/09/1991 n. 53 prevede che “Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le unità sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di l'unità sanitaria locale provvedono Pt_1 Pt_5
direttamente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche”. Al pagamento è, in definitiva, condannata la
[...]
”. Le spese seguono la soccombenza. >> Parte_3
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni esposte in narrativa;
nel merito: rigettare ogni domanda proposta dalla
[...]
nel giudizio di primo grado contro la Controparte_1 Parte_1
1 per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e, comunque, in quanto
[...]
inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, anche relativamente alla domanda di pagamento degli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.>>
9 § 4.1 – Si costituiva per chiedere il Controparte_1
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<< accertare e dichiarare, contrariis reiectis, l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello avversario e per l'effetto rigettarlo, confermando nel merito la sentenza resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma. Con vittoria di spese (incluse IVA e CPA) di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Bellomi, che si dichiara antistatario. >>
§ 4.2 – La causa veniva originariamente assegnata alla VI Sezione di questa
Corte che, in data 18 novembre 2020, rimetteva il fascicolo alla Presidenza
Ruolo Generale per l'eventuale riassegnazione alla Sezione tabellarmente competente. In data 19 novembre 2020 la causa veniva assegnata a questa
Sezione.
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 1° aprile 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, la fissazione della stessa all'udienza del 12 settembre 2025, il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
I difensori delle parti non hanno depositato note.
§ 4.5 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
in particolare, hanno dichiarato di richiamarsi alle note autorizzate depositate in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2025, differita con decreto presidenziale del 19 dicembre 2024. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
10 § 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata ed omessa motivazione nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario >> eccepiva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, affermando che << la presente controversia ha per oggetto esclusivamente la corresponsione di corrispettivi da erogare in base alla normativa vigente e non coinvolge l'azione autoritativa della pubblica amministrazione ex art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a. >>. Sosteneva che tale capo della sentenza era privo di idonea motivazione e non prendeva in considerazione aspetti rilevanti ai fini della decisione. Rappresentava che, indipendentemente dalla qualificazione della domanda di parte attrice, essa riguardava la correttezza del procedimento dettato dalla NE Lazio per la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni rese dell'appellata ed era basata sulla correttezza delle tariffe fissate col D.M. Sanità del 27/07/1996, rappresentando, pertanto, esercizio di una potestà autoritativa tipica della
Pubblica amministrazione. Sosteneva che la controversia apparteneva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, e anche perché si trattava di materia sottoposta a riserva di legge.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata nell'interpretazione dell'art. 1, comma 796, lett. o, L. 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007) >>, sosteneva l'erroneità e illogicità della sentenza di primo grado nell'interpretazione della normativa applicabile al caso di specie. Deduceva, in primo luogo, che la lett. o dell'art. 1, comma
796, L. 296/2006 - relativo alla previsione di una riduzione percentuale dei compensi - non specificava una data oltre la quale essa avrebbe cessato di avere effetto, prevedendo una deroga alla determinazione delle tariffe di cui
11 all'art. 1, comma 170, L. n. 311/2004. Dunque, il limite temporale riferito al triennio 2007-2009 non poteva applicarsi a tutte le disposizioni contenute nel citato comma 796 e l'indicazione di esso nel comma in questione non rappresentava il limite di efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, bensì la prospettiva temporale della manovra posta in essere in ambito sanitario con la Legge Finanziaria 2007. Eccepiva inoltre che - come confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2009 - la temporaneità della disposizione in parola era da intendersi riferita sino al successivo aggiornamento tariffario, intervenuto con il D.M. del 18 ottobre
2012. Sulla scorta di tali rilievi sosteneva che dovesse ritenersi che le riduzioni tariffarie vigevano anche per il periodo successivo al 2009 e che, per il quadriennio 2010-2013, non poteva essere riconosciuta ulteriore differenza retributiva, rispetto a quanto già corrisposto all'appellata.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che tenuta al pagamento non possa essere la NE Lazio ed ha condannato al pagamento la Parte_6
(oggi >> censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto, Parte_1
per errore interpretativo, che la NE Lazio non fosse tenuta al pagamento. Sosteneva che, secondo il d.lgs. n. 502/1992, l'incarico del pagamento per le prestazioni svolte in regime di accreditamento da parte Parte delle strutture private nei confronti delle spettava alle Regioni, mentre Parte le avevano solo il compito di liquidare o autorizzare il pagamento delle fatture. Dunque, le Regioni avevano poteri non solo legislativi, ma anche amministrativi, spettando ad esse anche il compito di rilasciare l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate. Sosteneva che, seppur essa appellante fosse formalmente parte del rapporto contrattuale,
l'oggetto della controversia riguardava la legittimità dell'applicazione del Parte c.d. << sconto >> sulle tariffe, non determinate dalla bensì dalla
NE, anche perché lo << sconto >> derivava dalla previsione della Legge
12 Finanziaria 2007 e dalla relativa normativa regionale di recepimento.
Dunque, l'Ente finanziatore incaricato del pagamento delle strutture sanitarie, con riguardo alle prestazioni rese in regime di accreditamento con il S.S.R., era la NE, della quale essa appellante era creditrice.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato: << erronea statuizione in relazione al riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 – omessa motivazione >>, impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto applicabile al caso di specie il d.lgs. n. 231/2002 e condannato essa appellante al pagamento degli interessi, senza fornire motivazione sul punto. Evidenziava che la giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che la disciplina del d.lgs. in parola non trovava applicazione ai contrati conclusi prima dell'8/08/2002, in quanto il rapporto di accreditamento provvisorio costituiva una proroga del regime convenzionale previsto dalla L. n. 833/1978. Di conseguenza, il rapporto obbligatorio tra l'appellata e la pubblica amministrazione non era sorto per effetto dell'accreditamento provvisorio, già esistente e pertanto anteriore all'8/08/2002, non assumendo neppure rilevanza le modalità o la forma del titolo costitutivo del rapporto, ossia la natura periodica o continuativa delle prestazioni. Sosteneva che l'appellata, al più, poteva vantare diritti agli interessi al tasso convenzionale o codicistico.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è infondato
Il tribunale ha correttamente escluso che nel caso di specie sia coinvolta l'azione autoritativa della pubblica amministrazione ex art. 133 comma 1 lett. c) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
La decisione è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite già con la pronuncia n. 603/2005: <
13 preposti all'attività sanitaria e le strutture private, quali case di cura, ambulatori, centri di diagnostica strumentale e laboratori di analisi, anche dopo la soppressione del regime di convenzionamento di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'introduzione del nuovo sistema dell'accreditamento ad opera del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e ulteriori modifiche, non hanno visto mutata la loro natura concessoria, configurandosi ora come concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico alle strutture autorizzate e accreditate. Appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie fra i gestori pubblici del servizio sanitario nazionale e le dette strutture private, quando concernano esclusivamente il pagamento di corrispettivi, in base al disposto dell'art. 33, comma primo, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, applicabile, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., in quanto "legge vigente" - per la natura propria delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale - "al momento di proposizione della domanda".>>
Conforme Cass, SU., n. 411/2007 con riguardo alla ripartizione introdotta dall'art. 133 d.lgs. 104/2010: << per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ove non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, involgendo, quindi, l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull' «an», sia sul «quantum» del corrispettivo.>>
14 Cass. SU n. 10149/2012 ha ribadito: << i rapporti fra le e le strutture Pt_7
private, anche a seguito del passaggio dal regime di convenzionamento al regime dell'accreditamento, hanno conservato immutata la propria natura di concessione di pubblico servizio, le controversie ad essi relative appartengano, in forza dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n.
104, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione di
«quelle concernenti indennità̀, canoni ed altri corrispettivi» che restano invece soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono tali le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la pubblica amministrazione concedente e il concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla pubblica amministrazione per la tutela d'interessi generali. Al contrario, laddove la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra pubblica amministrazione e concessionario si configura secondo il binomio «potere-interesse» e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., n. 10149/2012; da ultimo Cass. n.
11680/2023 con ampi richiami)
§ 6.2 – Va per pregiudizialità esaminato il terzo motivo che è fondato
Giova premettere che il Tribunale a pagina 4 rigo XXIV ha statuito
<>, ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 1333/2015 a loro volta conformi a
Cass. n. 18448/2007, per poi richiamare a pagina 7 rigo XIII il << recente arresto (..) Cass. ord. sez. III 11/10/2018 n. 25159>> che così trascriveva:
<< di recente sempre la Cassazione ha precisato che l'ente incaricato del
15 pagamento si deve da intendere come “ente finanziatore delle aziende nella legge di riforma, e dunque ad assumere un aspetto operativo e locale, e non finanziario”, concludendo per la legittimazione passiva della NE (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/10/2018, n. 25159).>>
Il Tribunale nell'impugnata sentenza ha concluso affermando - a pag.
8 - che al suddetto principio generale derogava l'art. 1 della Legge NE Lazio
23/09/1991 n. 53 >> (cfr. motivazione sopra trascritta al paragrafo §3) e definiva il giudizio riconoscendo la legittimazione passiva di Parte_3
ed escludendo la legittimazione passiva di regione Lazio.
[...]
L'appellante con il motivo in esame censura la sentenza avendo affermato che la statuizione è frutto di un errore interpretativo nella parte in cui ha statuito che tenuta al pagamento non sia la regione Lazio;
richiama le medesime sentenze della Suprema Corte n. 1333/2015 e n.25159/2018 a cui ha fatto riferimento il Tribunale di Roma per evidenziare l'illogicità della sentenza impugnata posto che i suddetti arresti evidenziano che legittimato passivo sia la sola NE quale Ente finanziatore.
Parte appellata, nella comparsa di costituzione, si è difesa nel merito chiedendo il rigetto del motivo, mentre nelle note conclusive redatte in relazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 dicembre 2023 ha eccepito l'inammissibilità del motivo in quanto fondato su un'eccezione mai svolta da in primo grado e che l'appellata aveva proposto Parte_1
prendendo spunto << da tale inopportuna divagazione del Tribunale>>, difesa espressa anche nelle successive note autorizzate depositate in relazione all'udienza del 9 gennaio 2025, poi differita.
Tanto premesso osserva la Corte che il rilievo non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa proponibile con il motivo in esame. La
Suprema Corte in fattispecie relative a ha così osservato:< Parte_8
questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al 16 merito e non alla legittimazione «ad causam", non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore (Cass., Sez. I, 9/07/2019, n.
21235 e n. 3676/2020).
In particolare, la SC adita su ricorso proposto dall Parte_9
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 290/2018, con la pronuncia n. 3676/2020 ha così statuito << ( impugna l'epigrafata Pt_7
sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la condanna in primo grado dell'odierno ricorrente a corrispondere in favore del le somme Parte_10
da essa indebitamente trattenute a titolo di "sconto tariffario" sulle prestazioni di analisi cliniche ed esami di laboratorio erogate in regime di accreditamento con il SSN per gli anni 2010-2013 e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso>>, il primo relativo allo sconto, il secondo relativo al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di essa Parte
Orbene, la Suprema Corte, ha rigettato il primo motivo ed accolto il secondo, cassando l'impugnata sentenza, con rinvio avanti a questa Corte così argomentando: <— in vista del quale si censura il fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto legittimata passiva a resistere alla svolta pretesa l'odierna ricorrente, quantunque l'argomento da essa dedotto a conforto di ciò, ovvero l'art. 1 1. reg. 23 settembre 1991, riguardi i pagamenti nei confronti delle farmacie e non sia perciò estensibile agli altri soggetti convenzionati — non trova previamente ostacolo nelle preclusioni che vi oppongono le controparti. Va invero osservato che la sua declinazione, per un lato, si uniforma ai canoni di deducibilità in cassazione dell'errore di
17 diritto, sottoponendo la ricorrente a critica esattamente detta affermazione;
per altro verso non è tardiva, come questa Corte ha già avuto occasione di sostenere in relazione ad una vicenda del tutto speculare a quella qui in esame, considerando che la questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione “ad causam”, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore
(Cass., Sez. I, 9/07/2019, n. 21235).
4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la Parte_10 Pt_11
— a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 e del
[...]
30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall nel regime anteriore alla riforma di cui al D. Lgs. Pt_4
30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente — l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei
18 confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private.
Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie,
e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato».
Quindi — si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno
1994, n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla NE, quale ente esponenziale cui D. Lgs.
n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la
L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la
D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna Pt_3
resistente, mediante l'incarico conferito all Parte_12
. Ne discende perciò che la questione della
[...]
individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall'Azienda sanitaria locale va risolta, per la NE Lazio, alla
19 luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma
10, conv., con modd., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c). È quindi conforme a legge che la NE Lazio, con la D.G.R. n. 1761/2002, abbia individuato nell il soggetto incaricato del Parte_12
pagamento delle prestazioni per cui è causa, con conseguente esclusione della legittimazione passiva in capo all'odierna ricorrente.>>
Osserva il Collegio che il principio enunciato nella pronuncia Cass. n.
25159/2018 – richiamata nell'impugnata sentenza – afferma, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza qui impugnata, il difetto di legittimazione Parte passiva di esso ha trovato costante applicazione nei successivi arresti, tra cui Cass. n. 23418/2024 e Cass. n. 705/2024 in cui si agita anche la questione relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio
(non essendo stata convenuta in giudizio la NE Lazio che risulterebbe, litisconsorte necessario in quanto il pagamento di quanto asseritamente dovuto non potrebbe che essere corrisposto dalla NE stessa).
Ebbene, la Suprema Corte nella pronuncia n. 705/2024 ricostruisce in termini generali il rapporto trilatero tra i soggetti che erogano prestazioni sanitarie
( farmacie, medici specialisti, strutture private), l'ASL 2 e la regione Lazio così osservando: < legittimazione passiva dell' non ha fatto corretta applicazione Pt_13
dei principi espressi da questa Corte proprio con riferimento all'interpretazione dell'art.1, c.10, d.l. n. 324/1993, conv. nella l. n. 423/1993 ed alla legittimazione passiva della NE Lazio. Questa Corte ha infatti ritenuto che l'art.1, comma 10, d.l. n. 324/93 disciplina la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti (farmacie, medici specialisti, strutture private) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la
20 NE. Questi soggetti sono creditori dell'ente incaricato del pagamento, da intendere come ente finanziatore delle Aziende sanitarie e dunque coincidente con la NE, sulla quale grava la legittimazione passiva. In questa prospettiva si è ritenuto che, avuto riguardo a tale quadro normativo, che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la NE: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti - si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle Aziende Sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass.
n.13333 del 2015, cit.). Peraltro, il fatto che la NE svolga un mero servizio di tesoreria è stato ritenuto irrilevante, posto che “la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame, discende in capo alla NE dalla sua funzione di ente finanziatore delle Aziende Sanitarie, attribuita e regolata da norme di legge statale -cfr.
Cass. n. 29099/2022, resa in un procedimento nel quale erano parte una ASL laziale e la NE Lazio, con Cass. 24758/2021-. In questa direzione, di recente, Cass. n. 21851/2023 ha ricapitolato il diritto vivente in materia, ritenendo che “secondo il più recente orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità (cfr. in particolare Cass. 17587/2018 citata), nella materia in esame, sussistendo, per l'appunto, la potestà legislativa concorrente delle Regioni (art. 117 Cost.), il sistema sanitario nazionale istituito con la L. n. 833 del 1978 è stato attuato attraverso il D.Lgs.
n. 502 del 1992, che ha "regionalizzato" la sanità. Pertanto, le diversità strutturali ed il minore o maggiore accentramento delle competenze devono
21 essere ricercati all'interno delle differenti legislazioni regionali attraverso le quali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche territoriali, è stata riorganizzata sia la struttura operativa sanitaria locale che l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie per il suo funzionamento. Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n. 18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria (discendente dalle erogazioni della NE) sia le che le Aziende Ospedaliere con compiti sostanzialmente Pt_1
sovrapponibili (v. L. n. 18 del 1894, artt. 5 e 6). L'art. 2 lett. c) della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale “la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie”. Ora, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati ed ha desunto la legittimazione passiva dell dal fatto che questa aveva concluso Pt_3
con la società Bios le convenzioni per le prestazioni sanitarie, senza invece cogliere il fondo del ragionamento esposto dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione Lazio coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore, senza che sia necessaria la dimostrazione di una delibera di giunta, discendendo dalla legislazione l'obbligo anzidetto>>
Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che, se - in termini generali - si è imputato a questa Corte territoriale nelle sentenze sopra richiamate di aver male interpretato la disciplina normativa regionale < il fondo del ragionamento esposto dai precedenti sopra richiamati, appunto costituito dal fatto che in base alla legislazione nazionale e regionale il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie nella regione Lazio coincide con l'ente regionale “incaricato del pagamento” e finanziatore>>, la questione di diritto non muta se oggetto della domanda sia il pagamento
22 delle prestazioni o la ripetizione dell'indebito per risultare erogato un importo minore in virtù di un'illegittima trattenuta effettuata sul lordo anziché sul netto in quanto, in entrambi i casi, il modello organizzativo della regione Lazio è il medesimo ed è la regione Lazio l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo e quindi per i soggetti erogatori delle prestazioni vale sempre il principio che essi sono creditori dell'Ente incaricato del pagamento che deve individuarsi nell'Ente finanziatore della aziende sanitarie e quindi nella NE Lazio. Si osserva, in proposito che Cass. n.
23418/2024, pronunciando su ricorso proposto da contro Parte_14
ha ribadito al paragrafo 2.4 il principio anche con riguardo alle CP_2
farmacie: <<
2.2. Ciò posto, è condivisibile l'affermazione che individua quale soggetto legittimato passivamente all'obbligazione “l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo” come una scelta normativa volta a svincolare la norma dalla terminologia della L. 23 dicembre 1978, n. 502, rendendola perfettamente compatibile con il nuovo regime introdotto con la riforma del 1992. Tale disposizione costituisce il punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione.
Il progressivo accentramento delle funzioni di pagamento, con la distinzione tra competenza ad autorizzare le prestazioni sanitarie in regime di convenzione, e competenza al pagamento delle stesse prestazioni, presto trasferita alle cosiddette unità capofila, era motivato, già prima del riconoscimento del ruolo delle regioni nella riforma del 1992, con le concorrenti e assai avvertite esigenze di controllo della spesa pubblica, distribuzione del finanziamento, valutazione dei risultati conseguiti dal servizio sanitario e controllo dell'uniformità delle prestazioni sanitarie
23 erogate, nonché delle tariffe di pagamento delle prestazioni in regime convenzionale.
2.3. Tale modello organizzativo ha trovato definitiva consacrazione con la riforma attuata dal D. Lgs. n. 502 del 1992, e con le successive modifiche del D. Lgs. 7 dicembre1993, n. 517. L'art. 11, comma
9, del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla
NE.
L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.
517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti. Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate.
2.4. Ciò posto, la norma in materia di individuazione del soggetto passivo delle obbligazioni di pagamento in favore delle farmacie va letta nell'ambito del quadro normativo di riferimento. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, poiché
l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità sanitaria che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato. In sintesi, la Corte, oggi chiamata a pronunciarsi di nuovo su tale questione, ritiene che non vi siano ragioni per dover mutare orientamento
24 soprattutto alla luce della chiara ripartizione dei ruoli fra ente che autorizza la spesa e soggetto finanziatore cui è demandato il pagamento dell'obbligazione3. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.>>
Nell'ambito di detto modello organizzativo, di fonte normativa, è la regione
Lazio che per effetto di una trattenuta indebita, ha erogato a parte attrice un minore importo che va posto in restituzione essendo indebito. L'unico soggetto legittimato passivo è quindi l'ente finanziatore regione Lazio e non Parte l' appellante.
Non sussiste violazione dell'art. 102 c.p.c. non risultando i soggetti
[...]
litisconsorti necessari nel giudizio proposto dal Parte_15
soggetto erogatore delle prestazioni.
Per completezza espositiva va evidenziato che Cass. n. 13037/2022 e la più recente Cass. n. 8845/2024 affermano il principio opposto della Parte legittimazione di e non di Dalla lettura delle Parte_11
motivazioni di detti arresti emerge tuttavia che esse pongono a base della decisione i principi enunciati da Cass n. 18604/2020 << Tale conclusione trova conferma, come puntualizzato di recente da questa Corte (Cass. n.
18604/2020), anche in relazione ai principi affermati in merito alle fattispecie dei corrispettivi dovuti alle farmacie per le prestazioni rese in favore (...) >> a cui dichiarano di voler dare continuità, ma, come osservato dalla SC nelle pronunce di segno contrario, Cass. n. 18604/2020 è resa in giudizio promossi da nel quale è stata affermata Parte_16
la legittimazione passiva delle << ma perché Parte_16
detta NE (con la ), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito Parte_17
Parte_ la disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di
25 assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della NE>>
È chiarificatore, sul punto, l'arresto n. 21851/2023 con il quale la SC ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 310/2018
(prodotta da parte appellata a sostegno della tesi della legittimazione passiva di ponendo in luce la diversa disciplina normativa regionale e Parte_1
segnatamente la rilevanza di L.R. Lazio n. 18/1994 e L.R. Calabria n.
24/2008 così argomentando:<< Per quanto ora di interesse, la L.R. Lazio n.
18 del 1994 istituì con pari soggettività giuridica e pari autonomia finanziaria
(discendente dalle erogazioni della NE) sia le che le Aziende Pt_1
Ospedaliere con compiti sostanzialmente sovrapponibili (v. artt. 5 e 6 L.
18/94). L'art. 2 lett. c della medesima legge rappresenta l'anello di chiusura del sistema, in quanto demanda alla Giunta Regionale "la determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, erogando alle stesse le risorse finanziarie". È stato, altresì, chiarito da questa Corte che le pronunce indicate nel controricorso e richiamate nella memoria illustrativa della controricorrente (Cass.
23067/2016, Cass. 11922/2017 e Cass. 11925/2017), sono tutte riferite alla legislazione della con le quali è stata affermata la Parte_11
legittimazione passiva delle ma perché detta Parte_16
NE (con la L.R.24/2008), per le prestazioni sanitarie, ha ridefinito la Parte disciplina dell'accreditamento confermando il conferimento alle della legittimazione a stipulare gli accordi con le strutture pubbliche, demandando alle aziende sanitarie locali ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza ed escludendo, con ciò, che potessero sorgere obbligazioni a carico della NE. Invece, come si è visto, la NE Lazio con la l. r.
n.18/1994 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione del soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa. Deve pertanto darsi continuità ai precedenti arresti (Cass. 13333/2015; Cass. 24639/2016;
26 Cass. 26959/2016) specificamente riferiti alla legittimazione passiva della
NE Lazio, per fattispecie sovrapponibili a quella in esame (più di recente Cass. 28005/2021 in motivazione;
Cass. 24758/2021; Cass.
3676/2020 in tema di sconti tariffari;
anche Cass. 32505/2019, richiamata nella memoria illustrativa della controricorrente, ha escluso la legittimazione Parte passiva dell . In altre parole, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il e autorizzate dall'Azienda CP_3
sanitaria locale va risolta, per la NE Lazio, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con mod., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del
1994, art. 2, comma 2, lett. c), là dove la designazione operata dalla Giunta regionale con relativa delibera si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell'Azienda sanitaria mediante l'incarico al pagamento (così Cass. 24758/2021).
2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi,
(…)>>
La legittimazione passiva di regione Lazio per le fattispecie come quella in esame relative agli sconti tariffari è affermata da Cass. n. 3676/2020 :< in tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie
27 locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la NE Lazio, Parte l' e non la quale soggetto incaricato del pagamento Parte_12
delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa >> Pt_3
In accoglimento del terzo motivo di gravame ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza accertato il difetto di legittimazione passiva Parte dell convenuta, va rigettata la domanda proposta da
[...]
. Parte_18
Rimangono assorbiti i restanti motivi.
§ 8. – La riforma della sentenza composta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio in esito alla soccombenza finale dell'appellata e vengono liquidate in favore della parte appellante sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per il presente grado della fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
1 nei confronti di contro la sentenza
[...] Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5424/2020 pubblicata in data
25/03/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da
Controparte_1
2. Condanna Hopitaux alla rifusione Controparte_1 Co
delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Parte_1
che liquida, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi,
28 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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