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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/08/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3970 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MEZZETTI MIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: così come da ricorso introduttivo depositato in data 01/08/2024.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in MODENA (MO) in data
07/05/2016 e dalla loro unione sono nate le figlie e in data Per_1 Per_2
08/01/2015.
Nella procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 1737/2023 R.G., instaurata dinanzi all'intestato Tribunale, all'udienza presidenziale del 27/06/2023 è comparsa solo la sig.ra . Il procedimento è stato definito con sentenza n. Pt_1
207/2024 del 23/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024.
2. Con ricorso depositato in data 01/08/2024, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di confermare le condizioni di separazione di cui alla sopra citata sentenza.
3. Nel giudizio così radicato il resistente è rimasto contumace, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
4. All'udienza del 18/02/2025, presente solo parte ricorrente, questa ha dichiarato: CP_
“Ogni tanto il sig. chiama le figlie che hanno 10 anni. Le vede con le video chiamate. Non so dove stia, lo vorrei sapere anch'io. Non credo viva in Italia.
L'ultima volta era in Svizzera”. Il procuratore ha insistito nelle conclusioni rassegnate e nella conferma delle condizioni di separazione. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , cui il CP_1 ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati debitamente notificati.
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di nuovi elementi, il Collegio ritiene di confermare le condizioni disposte in sede di separazione con la sentenza n.
207/2024 del 23/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024 (R.G. 1737/2023), come pagina 2 di 4 peraltro richiesto dalla ricorrente, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali di e Difatti, le circostanze descritte dalla ricorrente, Per_2 Per_1 nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di CP_1 disinteresse per le figlie minori), evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale ed impongono la conferma dell'affidamento super esclusivo alla madre, presso la quale le minori resteranno collocate e alla quale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. va, altresì, confermata l'assegnazione della casa familiare.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 07/05/2016 in
MODENA (MO) da (nata a [...] il Parte_1
10/09/1981) con (nato in [...] il [...]), matrimonio CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 69, parte
I, anno 2016;
3. assegna la casa familiare sita in Modena, via Rainusso n. 100 alla sig.ra
[...]
; Parte_1
4. affida le figlie minori della coppia e , nate in data Per_2 Per_1
08/01/2015, in via super esclusiva alla madre, con residenza presso l'abitazione assegnata a quest'ultima, disponendo che tutte le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
5. dispone che il padre possa frequentare le minori, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle minori, con il coordinamento del servizio sociale territorialmente competente;
pagina 3 di 4 6. dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
7. dispone a carico di un contributo a titolo di mantenimento CP_1 della prole per la somma mensile di euro 600,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese del Tribunale come da Protocollo di Modena che qui si intende integralmente richiamato;
8. condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al
15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
9. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 9.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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