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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18331 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 50819/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
Avv. Maria Luisa Missiaggia in virtù di procura in atti
- ricorrente-
E
Controparte_1
avv. Samantha Luponio in virtu' di procura in atti
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 6.8.2019 la , premesso che aveva contratto matrimonio con il e che Pt_1 CP_1 dalla loro unione erano nati i figli il 25.1.2009 e il 28.2.2010, che il marito era sempre stato Per_1 Per_2 denigratorio davanti ai figli della figura materna, anche minandone l'autorità genitoriale, che aveva avuto condotte minacciose dicendole che le avrebbe portato via i figli e che le avrebbe reso la vita impossibile, oltre che aggressive (in stato di gravidanza le lanciava addosso un oggetto, colpiva con un calcio un figlio e dava uno schiaffo alla moglie in altre due occasioni), con frequenti scatti d'ira ed assunzione per anni di psicofarmaci, chiedeva: di pronunciare la separazione;
di affidare i figli alla madre in via esclusiva, con loro collocamento presso la stessa e determinando il diritto di visita paterno come indicato nel ricorso;
di assegnare alla moglie la casa coniugale;
di determinare un assegno di mantenimento per i figli a carico del marito pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie per i minori pure meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla separazione, contestava le affermazioni della moglie, deduceva che la madre aveva assunto condotte ostacolanti il rapporto padre-figli, che aveva privilegiato la sua carriera rispetto alla cura della famiglia e dei figli, e chiedeva: l'affidamento condiviso dei minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con tempi paritetici da trascorrere presso ciascun genitore (in via subordinata, con i tempi di frequentazione come meglio indicati nella memoria di costituzione e risposta), come poi ulteriormente specificato nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., e con mantenimento diretto da parte dei genitori con riferimento alle spese ordinarie dei figli, suddividendosi al 50% ciascuno quelle straordinarie per gli stessi come indicate dal protocollo di questo Tribunale (in via subordinata, prevedendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i minori non superiore ad euro 600,00 mensili).
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che non sussistono, allo stato, ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per i figli minori e atteso che le deduzioni delle parti concernenti le limitazioni delle rispettive capacità Per_1 Per_2 genitoriali non appaiono, almeno allo stato, fornite di riscontro probatorio, fatti salvi necessari approfondimenti istruttori;
ritenuto, quindi, che, allo stato, i minori e devono essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare, i minori e devono, allo stato, essere Per_1 Per_2 rimanere collocati in via prevalente presso la madre in considerazione della loro eta', delle loro presumibili esigenze, dell'attivita' lavorativa della ricorrente con orario di lavoro maggiormente compatibile rispetto a quello del padre con i compiti di assistenza e cura dei figli minori;
ritenuto che
va disciplinato il diritto di visita del padre al fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' dei minori ed il rapporto padre figli prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori quando lo desideri previo accordo con la madre e , comunque, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, a fine settimana alternati dal venerdi all'uscita da scuola fino al lunedi' mattina con riaccompagno a scuola, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio, facendo in modo che i minori trascorrano, comunque, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedi dell'Angelo, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa', salvo diverso accordo fra le parti;
ritenuto, tuttavia, necessario, considerata l'alta conflittualita' esistente fra le parti nell'ambito della quale risultano coinvolti i figli minori e tenuto conto delle allegazioni delle parti in relazione al disagio manifestato in particolare dal figlio svolgere accertamenti, fin dall'inizio della fase istruttoria, in relazione alla Per_1 condizione psicologica dei figli minori ed alla capacita' genitoriale delle parti onde individuare le migliori condizioni di affidamento e di collocamento dei figli minori nonché i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori;
ritenuto che
, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario dei figli minori e Per_1 Per_2 rilevato che la parte ricorrente lavora quale dipendente presso Trenitalia spa, percepisce un reddito mensile pari ad euro 1900,00 per 14 mensilita' e vive nella casa coniugale per la quale paga un canone di locazione pari ad euro 1.500,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari;
rilevato che la parte resistente lavora quale dipendente presso Trenitalia spa, percepisce un reddito pari ad euro 2300,00 per quattordici mensilita',vive in una casa in locazione per la quale paga un canone di locazione pari ad euro 1.150,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari;
rilevato, altresi', che la parte resistente risulta essere titolare del 50% delle quote della Ecobioservice srl nonché risulta possedere titoli unitamente al fratello ed alla madre e depositi pari ad euro 75.000,00 come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'versata in atti;
ritenuto probabile che la parte resistente percepisca redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati, altrimenti non potrebbe pagare il canone di locazione pari ad euro 1150,00 mensili, la somma mensile pari ad euro 600,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori che si è offerto di corrispondere, il 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e provvedere al proprio sostentamento, fatti salvi gli opportuni approfondimenti istruttori;
ritenuto che, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento nonché provvedano al mantenimento ordinario ed al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori e che il marito corrisponda alla moglie per il mantenimento Per_1 Per_2 dei figli minori un contributo mensile pari ad euro 800,00, tenuto conto del reddito percepito dallo stesso, dei costi necessari per la diversa soluzione abitativa, delle presumibili esigenze economiche dei figli minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilita'genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilita'genitoriale potra' essere esercitata separatamente;
3) dispone che i figli minori e rimangano collocati in via prevalente presso la madre nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori e ogni volta lo desideri, Per_1 Per_2 previo accordo con la madre, e, comunque, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, a fine settimana alternati dal venerdi all'uscita da scuola fino al lunedi' mattina con riaccompagno a scuola, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, facendo in modo che i minori trascorrano, comunque, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedi dell'Angelo, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa', salvo diverso accordo fra le parti;
5)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143 dalla quale Parte_1 [...]
si è gia' allontanato;
CP_1
6)pone a carico di quale contributo al mantenimento dei figli minori e un Controparte_1 Per_1 Per_2 assegno pari ad euro 800,00 mensili da corrispondersi a decorrere dal mese di dicembre 2019 a
[...]
al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese Parte_1
e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Controparte_1 chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli e Per_1 Per_2
8)nomina c.t.u. la dott.ssa ”. Persona_3
Con ordinanza del 19.9.2024, poi, le statuizioni economiche venivano modificate come segue: “…
vista l'istanza del 20.6.2024 della di determinazione di un assegno di mantenimento per sé pari ad Pt_1 euro 3.000,00 mensili e di aumento di quello vigente per i figli ad euro 6.000,00 mensili (in sede presidenziale era stato disposto un assegno per i figli a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, oltre
Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie ivi meglio specificate per i medesimi); vista l'istanza di rigetto avanzata dal , che aveva già chiesto la diminuzione dell'assegno di CP_1 mantenimento per i figli ad euro 600,00 mensili e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
ritenute superflue le richieste istruttorie inerenti il presente sub-procedimento; rilevato, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per sé per la prima volta con l'istanza citata, che sulle medesime considerazioni inerenti la propria peggiorata situazione economica per le maggiori spese da affrontare e sulle medesime basi patrimoniali del coniuge (dunque il bilancio della società del resistente, di cui è socio al 50% con il fratello, con utili per l'anno 2022 pari ad euro 2.385.146,00, cfr. bilancio, in atti), la stessa nulla aveva chiesto a titolo di proprio mantenimento con le note di trattazione scritta depositate il 28.5.2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni, elemento che lascia desumere come la sua disponibilità economica fosse stata già ritenuta idonea per sopperire alle proprie esigenze di vita in vista del tenore di vita matrimoniale;
ritenuto, dunque, di rigettare la domanda sul punto avanzata nel presente sub-procedimento da parte della ricorrente;
rilevato, invece, quanto alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, entrambi minori e sui quali, dunque, vi sono anche i poteri d'ufficio di questo Tribunale, che la indubbia migliorata posizione patrimoniale del padre lascia ritenere che la somma attualmente vigente non sia in linea con le condizioni economiche paterne, come emergono anche solo dalla sensibile maggiorazione degli utili societari, che al momento dell'emissione della ordinanza presidenziale erano pari ad euro 30.707,00 (per quanto emergeva dal bilancio del 2017 all'epoca in atti e, peraltro, depositato dalla ricorrente); ritenuto che a siffatto aumento degli utili, certamente tassati e pur considerando l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione e le spese per la sua ristrutturazione effettuate dal , comunque frutto CP_1 di una sua libera scelta, debba corrispondere un adeguato aumento della contribuzione per il mantenimento dei due figli minori;
ritenuto, pertanto, di dover disporre che, a far data dal luglio 2024 (vista la data della domanda relativa al presente sub-procedimento), il padre corrisponda per i due figli minori la somma di euro 2.500,00 mensili complessiva, oltre Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo
Tribunale, inalterate le modalità di corresponsione come vigenti,
P.Q.M.
a definizione del presente sub-procedimento n. 1 ed a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, così provvede: dispone che, a far data dal luglio 2024, il padre corrisponda per i due figli minori la somma di euro 2.500,00 mensili complessiva, oltre Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale, inalterate le modalità di corresponsione come vigenti.”.
In sede di memoria conclusionale, la chiedeva, quanto alle statuizioni economiche per i figli, la Pt_1 conferma dell'ordinanza detta, senza reiterare la domanda di assegno di mantenimento per sé che, dunque, deve intendersi rinunciata.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Devono, innanzitutto, confermarsi i provvedimenti istruttori emessi dal G.I. sia nel giudizio principale che nel sub-procedimento, in quanto condivisibili.
Deve, poi, darsi atto dell'espletamento della C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti, depositata nel luglio
2020, la quale concludeva per l'affidamento ed il collocamento come vigenti, dando atto che, nonostante la allora recente separazione e la elevata conflittualità, la coppia genitoriale aveva comunque trovato un accordo sulla frequentazione dei minori (“…si suggerisce che il padre possa tenere i figli presso di sé: - Weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì riaccompagnandoli a scuola.
Nella stessa settimana in cui ha i figli con sé per il weekend anche un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola, con pernotto, fino alla mattina seguente riaccompagnandoli a scuola.
- Nella settimana in cui i minori trascorrono il weekend con la madre, il padre potrà tenerli con sé per due pomeriggi a settimana, con pernotto, riaccompagnandoli a scuola la mattina seguente.
Durante le vacanze estive il padre potrà aver con sé i figli per 30 giorni, preferibilmente in modo non consecutivo, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. … Giorni festivi: si intendono tali il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre. Tali giornate saranno trascorse dai minori con il genitore cui spetta il periodo di frequentazione.
Vacanze di Natale: ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6 gennaio con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua: l'intero periodo delle vacanze scolastiche con ciascun genitore ad anni alterni.
Il genitore che non trascorre le vacanze di Pasqua con i minori, potrà eventualmente trascorrere con loro una settimana di vacanza nel periodo scolastico invernale (settimana bianca o altro) non cumulabile con le vacanze natalizie.
I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con ciascun genitore ad anni alterni, e con ciascun genitore il giorno del di lui/di lei compleanno, la festa della mamma e la festa del papà.”).
Ritiene questo Collegio che, anche alla luce dell'età dei due ragazzi, di quasi 17 anni e di Per_1 Per_2 quasi 15 anni, possano confermarsi le statuizioni come vigenti circa l'affidamento ed il collocamento dei figli, con diritto di visita per il padre come indicato dalla C.T.U., disponendosi che la frequentazione avvenga previo consenso dei minori e con un grado di elasticità che tenga conto della loro attuale età.
Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alla assegnazione della casa coniugale, che era in locazione, in quanto domanda non riproposta in sede di memoria conclusionale e, dunque, da intendersi rinunciata.
Quanto all'aspetto economico, e fermo quanto già dedotto in sede presidenziale e con l'ordinanza del
19.9.2024, risulta che la , dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., viva con i figli in un immobile di Pt_1 sua proprietà acquistato a maggio 2022 e per il quale corrisponde una rata di mutuo pari ad euro 739,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); la stessa ha un reddito attualmente pari ad euro 2.540,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti).
Quanto al , deve osservarsi che lo stesso è titolare della società Ecobioservice s.r.l. al 50%, unitamente CP_1
a tale (per errore il socio del resistente veniva indicato nel fratello, nell'ordinanza del 19.9.2024) Parte_2
e conta sei addetti (cfr. visura camerale, in atti), con un bilancio che, a prescindere dall'impiego delle somme ricevute a titolo di utili da parte del in una occasione, danno conto della florida situazione economica CP_1 della società, come già indicato nella ordinanza citata (cfr. bilanci del 2021 e 2022, in atti), risultando anche che a marzo 2024 il resistente ha percepito utili ingenti, pari ad euro 444.00,00, poi utilizzati per l'acquisto e la ristrutturazione della sua abitazione acquistata ad aprile 2024, per la quale è onerato della rata di mutuo pari ad euro 654,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); il resistente, inoltre, è dipendente di Trenitalia s.p.a., con un reddito attualmente pari ad euro 2.450,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti), e risulta avere sui suoi conti correnti saldi per oltre
100.00,00 euro a settembre 2024 (cfr. dichiarazione citata).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento per i figli di cui all'ordinanza del 19.9.2024, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione, da parte del , Pt_1 CP_1 dell'80% delle spese straordinarie per i minori di cui al protocollo di questo Tribunale, determinazioni che tengono conto della situazione patrimoniale dei coniugi e delle necessità dei figli parametrate alle possibilità economiche di ciascun genitore. Le spese di lite della , in vista della natura della causa e della soccombenza del resistente sulla Pt_1 domanda di natura economica, sono poste a carico del nella misura di un terzo, liquidate come in CP_1 dispositivo, compensate nel resto;
le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti al 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse dei figli minori.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così decide, ogni altra istanza da intendersi rigettata o rinunciata:
affida i figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento per i figli a carico del di cui all'ordinanza del 19.9.2024, pari ad CP_1 euro 2.500,00 mensili, oltre Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie per i figli (la somma mensile da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese); Pt_1
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di un terzo, liquidate CP_1 Pt_1 in euro 846,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuno.
Così deciso in Roma il 18.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 50819/2019 R.G.T.
TRA
Parte_1
Avv. Maria Luisa Missiaggia in virtù di procura in atti
- ricorrente-
E
Controparte_1
avv. Samantha Luponio in virtu' di procura in atti
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 6.8.2019 la , premesso che aveva contratto matrimonio con il e che Pt_1 CP_1 dalla loro unione erano nati i figli il 25.1.2009 e il 28.2.2010, che il marito era sempre stato Per_1 Per_2 denigratorio davanti ai figli della figura materna, anche minandone l'autorità genitoriale, che aveva avuto condotte minacciose dicendole che le avrebbe portato via i figli e che le avrebbe reso la vita impossibile, oltre che aggressive (in stato di gravidanza le lanciava addosso un oggetto, colpiva con un calcio un figlio e dava uno schiaffo alla moglie in altre due occasioni), con frequenti scatti d'ira ed assunzione per anni di psicofarmaci, chiedeva: di pronunciare la separazione;
di affidare i figli alla madre in via esclusiva, con loro collocamento presso la stessa e determinando il diritto di visita paterno come indicato nel ricorso;
di assegnare alla moglie la casa coniugale;
di determinare un assegno di mantenimento per i figli a carico del marito pari ad euro 1.600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie per i minori pure meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla separazione, contestava le affermazioni della moglie, deduceva che la madre aveva assunto condotte ostacolanti il rapporto padre-figli, che aveva privilegiato la sua carriera rispetto alla cura della famiglia e dei figli, e chiedeva: l'affidamento condiviso dei minori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con tempi paritetici da trascorrere presso ciascun genitore (in via subordinata, con i tempi di frequentazione come meglio indicati nella memoria di costituzione e risposta), come poi ulteriormente specificato nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., e con mantenimento diretto da parte dei genitori con riferimento alle spese ordinarie dei figli, suddividendosi al 50% ciascuno quelle straordinarie per gli stessi come indicate dal protocollo di questo Tribunale (in via subordinata, prevedendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per i minori non superiore ad euro 600,00 mensili).
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “…
rilevato che non sussistono, allo stato, ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per i figli minori e atteso che le deduzioni delle parti concernenti le limitazioni delle rispettive capacità Per_1 Per_2 genitoriali non appaiono, almeno allo stato, fornite di riscontro probatorio, fatti salvi necessari approfondimenti istruttori;
ritenuto, quindi, che, allo stato, i minori e devono essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare, i minori e devono, allo stato, essere Per_1 Per_2 rimanere collocati in via prevalente presso la madre in considerazione della loro eta', delle loro presumibili esigenze, dell'attivita' lavorativa della ricorrente con orario di lavoro maggiormente compatibile rispetto a quello del padre con i compiti di assistenza e cura dei figli minori;
ritenuto che
va disciplinato il diritto di visita del padre al fine di tutelare al tempo stesso l'esigenza di stabilita' dei minori ed il rapporto padre figli prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori quando lo desideri previo accordo con la madre e , comunque, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, a fine settimana alternati dal venerdi all'uscita da scuola fino al lunedi' mattina con riaccompagno a scuola, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio, facendo in modo che i minori trascorrano, comunque, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedi dell'Angelo, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa', salvo diverso accordo fra le parti;
ritenuto, tuttavia, necessario, considerata l'alta conflittualita' esistente fra le parti nell'ambito della quale risultano coinvolti i figli minori e tenuto conto delle allegazioni delle parti in relazione al disagio manifestato in particolare dal figlio svolgere accertamenti, fin dall'inizio della fase istruttoria, in relazione alla Per_1 condizione psicologica dei figli minori ed alla capacita' genitoriale delle parti onde individuare le migliori condizioni di affidamento e di collocamento dei figli minori nonché i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori;
ritenuto che
, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario dei figli minori e Per_1 Per_2 rilevato che la parte ricorrente lavora quale dipendente presso Trenitalia spa, percepisce un reddito mensile pari ad euro 1900,00 per 14 mensilita' e vive nella casa coniugale per la quale paga un canone di locazione pari ad euro 1.500,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari;
rilevato che la parte resistente lavora quale dipendente presso Trenitalia spa, percepisce un reddito pari ad euro 2300,00 per quattordici mensilita',vive in una casa in locazione per la quale paga un canone di locazione pari ad euro 1.150,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari;
rilevato, altresi', che la parte resistente risulta essere titolare del 50% delle quote della Ecobioservice srl nonché risulta possedere titoli unitamente al fratello ed alla madre e depositi pari ad euro 75.000,00 come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'versata in atti;
ritenuto probabile che la parte resistente percepisca redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati, altrimenti non potrebbe pagare il canone di locazione pari ad euro 1150,00 mensili, la somma mensile pari ad euro 600,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori che si è offerto di corrispondere, il 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e provvedere al proprio sostentamento, fatti salvi gli opportuni approfondimenti istruttori;
ritenuto che, avuto riguardo alla capacità di lavoro ed alle risorse economiche dei coniugi, appare equo prevedere che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento nonché provvedano al mantenimento ordinario ed al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori e che il marito corrisponda alla moglie per il mantenimento Per_1 Per_2 dei figli minori un contributo mensile pari ad euro 800,00, tenuto conto del reddito percepito dallo stesso, dei costi necessari per la diversa soluzione abitativa, delle presumibili esigenze economiche dei figli minori rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilita'genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilita'genitoriale potra' essere esercitata separatamente;
3) dispone che i figli minori e rimangano collocati in via prevalente presso la madre nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con se' i figli minori e ogni volta lo desideri, Per_1 Per_2 previo accordo con la madre, e, comunque, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle ore 20.00, a fine settimana alternati dal venerdi all'uscita da scuola fino al lunedi' mattina con riaccompagno a scuola, ad anni alterni per le vacanze scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, facendo in modo che i minori trascorrano, comunque, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni per tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedi dell'Angelo, per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa', salvo diverso accordo fra le parti;
5)assegna a la casa coniugale sita in Roma Via Alessandria n°143 dalla quale Parte_1 [...]
si è gia' allontanato;
CP_1
6)pone a carico di quale contributo al mantenimento dei figli minori e un Controparte_1 Per_1 Per_2 assegno pari ad euro 800,00 mensili da corrispondersi a decorrere dal mese di dicembre 2019 a
[...]
al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese Parte_1
e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi Controparte_1 chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli e Per_1 Per_2
8)nomina c.t.u. la dott.ssa ”. Persona_3
Con ordinanza del 19.9.2024, poi, le statuizioni economiche venivano modificate come segue: “…
vista l'istanza del 20.6.2024 della di determinazione di un assegno di mantenimento per sé pari ad Pt_1 euro 3.000,00 mensili e di aumento di quello vigente per i figli ad euro 6.000,00 mensili (in sede presidenziale era stato disposto un assegno per i figli a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, oltre
Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie ivi meglio specificate per i medesimi); vista l'istanza di rigetto avanzata dal , che aveva già chiesto la diminuzione dell'assegno di CP_1 mantenimento per i figli ad euro 600,00 mensili e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
ritenute superflue le richieste istruttorie inerenti il presente sub-procedimento; rilevato, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente per sé per la prima volta con l'istanza citata, che sulle medesime considerazioni inerenti la propria peggiorata situazione economica per le maggiori spese da affrontare e sulle medesime basi patrimoniali del coniuge (dunque il bilancio della società del resistente, di cui è socio al 50% con il fratello, con utili per l'anno 2022 pari ad euro 2.385.146,00, cfr. bilancio, in atti), la stessa nulla aveva chiesto a titolo di proprio mantenimento con le note di trattazione scritta depositate il 28.5.2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni, elemento che lascia desumere come la sua disponibilità economica fosse stata già ritenuta idonea per sopperire alle proprie esigenze di vita in vista del tenore di vita matrimoniale;
ritenuto, dunque, di rigettare la domanda sul punto avanzata nel presente sub-procedimento da parte della ricorrente;
rilevato, invece, quanto alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, entrambi minori e sui quali, dunque, vi sono anche i poteri d'ufficio di questo Tribunale, che la indubbia migliorata posizione patrimoniale del padre lascia ritenere che la somma attualmente vigente non sia in linea con le condizioni economiche paterne, come emergono anche solo dalla sensibile maggiorazione degli utili societari, che al momento dell'emissione della ordinanza presidenziale erano pari ad euro 30.707,00 (per quanto emergeva dal bilancio del 2017 all'epoca in atti e, peraltro, depositato dalla ricorrente); ritenuto che a siffatto aumento degli utili, certamente tassati e pur considerando l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione e le spese per la sua ristrutturazione effettuate dal , comunque frutto CP_1 di una sua libera scelta, debba corrispondere un adeguato aumento della contribuzione per il mantenimento dei due figli minori;
ritenuto, pertanto, di dover disporre che, a far data dal luglio 2024 (vista la data della domanda relativa al presente sub-procedimento), il padre corrisponda per i due figli minori la somma di euro 2.500,00 mensili complessiva, oltre Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo
Tribunale, inalterate le modalità di corresponsione come vigenti,
P.Q.M.
a definizione del presente sub-procedimento n. 1 ed a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, così provvede: dispone che, a far data dal luglio 2024, il padre corrisponda per i due figli minori la somma di euro 2.500,00 mensili complessiva, oltre Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al protocollo di questo Tribunale, inalterate le modalità di corresponsione come vigenti.”.
In sede di memoria conclusionale, la chiedeva, quanto alle statuizioni economiche per i figli, la Pt_1 conferma dell'ordinanza detta, senza reiterare la domanda di assegno di mantenimento per sé che, dunque, deve intendersi rinunciata.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Devono, innanzitutto, confermarsi i provvedimenti istruttori emessi dal G.I. sia nel giudizio principale che nel sub-procedimento, in quanto condivisibili.
Deve, poi, darsi atto dell'espletamento della C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti, depositata nel luglio
2020, la quale concludeva per l'affidamento ed il collocamento come vigenti, dando atto che, nonostante la allora recente separazione e la elevata conflittualità, la coppia genitoriale aveva comunque trovato un accordo sulla frequentazione dei minori (“…si suggerisce che il padre possa tenere i figli presso di sé: - Weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì riaccompagnandoli a scuola.
Nella stessa settimana in cui ha i figli con sé per il weekend anche un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola, con pernotto, fino alla mattina seguente riaccompagnandoli a scuola.
- Nella settimana in cui i minori trascorrono il weekend con la madre, il padre potrà tenerli con sé per due pomeriggi a settimana, con pernotto, riaccompagnandoli a scuola la mattina seguente.
Durante le vacanze estive il padre potrà aver con sé i figli per 30 giorni, preferibilmente in modo non consecutivo, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. … Giorni festivi: si intendono tali il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre. Tali giornate saranno trascorse dai minori con il genitore cui spetta il periodo di frequentazione.
Vacanze di Natale: ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 6 gennaio con l'altro genitore.
Vacanze di Pasqua: l'intero periodo delle vacanze scolastiche con ciascun genitore ad anni alterni.
Il genitore che non trascorre le vacanze di Pasqua con i minori, potrà eventualmente trascorrere con loro una settimana di vacanza nel periodo scolastico invernale (settimana bianca o altro) non cumulabile con le vacanze natalizie.
I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con ciascun genitore ad anni alterni, e con ciascun genitore il giorno del di lui/di lei compleanno, la festa della mamma e la festa del papà.”).
Ritiene questo Collegio che, anche alla luce dell'età dei due ragazzi, di quasi 17 anni e di Per_1 Per_2 quasi 15 anni, possano confermarsi le statuizioni come vigenti circa l'affidamento ed il collocamento dei figli, con diritto di visita per il padre come indicato dalla C.T.U., disponendosi che la frequentazione avvenga previo consenso dei minori e con un grado di elasticità che tenga conto della loro attuale età.
Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alla assegnazione della casa coniugale, che era in locazione, in quanto domanda non riproposta in sede di memoria conclusionale e, dunque, da intendersi rinunciata.
Quanto all'aspetto economico, e fermo quanto già dedotto in sede presidenziale e con l'ordinanza del
19.9.2024, risulta che la , dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., viva con i figli in un immobile di Pt_1 sua proprietà acquistato a maggio 2022 e per il quale corrisponde una rata di mutuo pari ad euro 739,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); la stessa ha un reddito attualmente pari ad euro 2.540,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti).
Quanto al , deve osservarsi che lo stesso è titolare della società Ecobioservice s.r.l. al 50%, unitamente CP_1
a tale (per errore il socio del resistente veniva indicato nel fratello, nell'ordinanza del 19.9.2024) Parte_2
e conta sei addetti (cfr. visura camerale, in atti), con un bilancio che, a prescindere dall'impiego delle somme ricevute a titolo di utili da parte del in una occasione, danno conto della florida situazione economica CP_1 della società, come già indicato nella ordinanza citata (cfr. bilanci del 2021 e 2022, in atti), risultando anche che a marzo 2024 il resistente ha percepito utili ingenti, pari ad euro 444.00,00, poi utilizzati per l'acquisto e la ristrutturazione della sua abitazione acquistata ad aprile 2024, per la quale è onerato della rata di mutuo pari ad euro 654,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); il resistente, inoltre, è dipendente di Trenitalia s.p.a., con un reddito attualmente pari ad euro 2.450,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità (cfr. dichiarazione dei redditi 2024, in atti), e risulta avere sui suoi conti correnti saldi per oltre
100.00,00 euro a settembre 2024 (cfr. dichiarazione citata).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di confermare l'assegno di mantenimento per i figli di cui all'ordinanza del 19.9.2024, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione, da parte del , Pt_1 CP_1 dell'80% delle spese straordinarie per i minori di cui al protocollo di questo Tribunale, determinazioni che tengono conto della situazione patrimoniale dei coniugi e delle necessità dei figli parametrate alle possibilità economiche di ciascun genitore. Le spese di lite della , in vista della natura della causa e della soccombenza del resistente sulla Pt_1 domanda di natura economica, sono poste a carico del nella misura di un terzo, liquidate come in CP_1 dispositivo, compensate nel resto;
le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti al 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse dei figli minori.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, così decide, ogni altra istanza da intendersi rigettata o rinunciata:
affida i figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con loro collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento per i figli a carico del di cui all'ordinanza del 19.9.2024, pari ad CP_1 euro 2.500,00 mensili, oltre Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie per i figli (la somma mensile da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese); Pt_1
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di un terzo, liquidate CP_1 Pt_1 in euro 846,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuno.
Così deciso in Roma il 18.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi