TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2024 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. DELLI CARRI CINZIA, in virtù di mandato in atti;
Appellante
E
, nata a [...] Controparte_1
l'08/12/2000, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GUARINO
LUIGI, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, aveva richiesto al Giudice di CP_1
Pace di Guardia Sanframondi di riconoscere che il buono postale fruttifero AA2 dell'importo di € 250,00 emesso in data 17.5.2001 non potesse ritenersi prescritto allorquando ella, dopo 10 giorni dalla raggiunta maggiore età, era andata a riscuoterlo e, per l'effetto, aveva richiesto di condannare a rimborsarle la complessiva Parte_1 somma di € 489,86 (inclusiva del rendimento annuo composto e del rendimento a scadenza); in particolare, l'attrice rilevava che nessuna scadenza era stata indicata nel titolo, che non le era stato consegnato il foglio informativo, riportante le condizioni applicate, e che – in ogni caso – la data di scadenza del titolo andava individuata
1 nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione, ragion per cui la prescrizione decennale doveva considerarsi compiuta al 31.12.2018. In subordine,
l'attrice aveva chiesto di condannare le al pagamento della citata somma a Parte_1
titolo di risarcimento danni contrattuali e precontrattuali non avendo ricevuto - al momento della sottoscrizione - il Foglio Illustrativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, nonché per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 3 DPR 116/2007, in ogni caso con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite.
costituendosi in quella sede aveva eccepito preliminarmente Parte_1
la violazione del litisconsorzio necessario, stante la mancata partecipazione della cointestataria, quindi, aveva difeso il proprio operato evidenziando che il buono azionato apparteneva alla serie AA2, regolamentata dal D.M. 29.3.2001, espressamente richiamato nel buono;
, quindi, ribadiva l'intervenuta prescrizione alla luce della Pt_1
specifica disciplina applicabile al buono in virtù del citato D.M., delle indicazioni contenute nel Foglio Informativo e dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 evidenziando che
– in virtù dell'art. 6 di questo ultimo D.M. – non era più necessario apporre sui buoni i timbri con le relative condizioni, essendo le stesse contenute nei D.M. pubblicizzati in
Gazzetta Ufficiale, trattandosi di mero titolo di legittimazione. L'odierna appellante, inoltre, contestava specificamente anche le avverse modalità di computo del termine prescrizionale.
Con la sentenza n. 680/2021 il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea rilevando l'omessa indicazione sul buono del termine di scadenza, l'omessa consegna del nonché l'errato computo del termine di prescrizione. CP_2
Con l'appello in esame, quindi, chiedeva la riforma della Parte_1
citata sentenza ritenendola in contrasto con il D.M. Tesoro del 19.12.2000 e con l'art. 2935 c.c., giacchè sul buono azionato era stato indicato che trattavasi di un buono “a termine” e, all'epoca della sottoscrizione del titolo in esame, gli obblighi informativi erano espletati attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di emissione e regolamentazione dei BPF, pubblicazione che aveva efficacia di pubblicità legale, come precisato dalla Corte di Cassazione, SS UU, sentenza n.
3963/2019, trattandosi di meri titoli di legittimazione.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avverso appello e CP_1
2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27.6.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è infondato e, per l'effetto, va rigettato, sia pure con una integrazione argomentativa.
L'espressa indicazione da parte dell'originaria attrice delle serie di appartenenza del buono (sia pure non compiutamente leggibile nella copia depositata), infatti, unitamente al D.M. relativo all'emissione della serie (depositato dalla originaria convenuta) e all'art. 8 del D.M. del Tesoro del 19.12.2000 (contenente le condizioni generali di emissione dei buoni postali) fanno effettivamente ritenere irrimediabilmente prescritto il buono postale azionato.
Nell'art. 3 del citato D.M. del Tesoro del 19.12.2000, però, era dato leggere: “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”, mentre l'art. 6 precisava: Parte_1
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
, invece, dichiarava “Con l'entrata in vigore di tale Decreto, quindi, non Parte_1
è stata più disposta l'apposizione di tabelle/timbri sul retro dei buoni. All'epoca della sottoscrizione del BPF per cui è causa, infatti, i relativi obblighi informativi erano espletati attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di emissione e regolamentazione, pubblicazione che aveva efficacia di pubblicità legale, come precisato di recente dalla Corte di Cassazione, SSUU sentenza n. 3963/2019.”
(cfr. – in particolare - pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata davanti al Giudice di Pace), così implicitamente confermando la tesi sostenuta dalla CP_1
secondo la quale nessun foglio informativo sarebbe stato consegnato al momento della sottoscrizione del buono e – del resto – neanche nello stesso si faceva riferimento all'eventuale consegna di detti fogli informativi;
dalla documentazione allegata all'atto di citazione si evinceva semplicemente che trattavasi di titolo “a termine”, ma senza
3 alcuna ulteriore specificazione.
Alla luce di tali evidenze, non può condividersi la tesi della resistente che invocava i principi espressi dalle S.S.U.U. con la sentenza n. 3963 dell'11.02.2019 in ordine alla qualificazione dei BBFFPP come titoli di legittimazione al fine di giustificare la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle condizioni indicate nei decreti ministeriali.
Nell'ipotesi disciplinata nella predetta sentenza a S.S.U.U. – infatti - era sub Iudice la questione relativa al mancato rispetto degli obblighi informativi da parte dell'intermediario (che secondo la tesi avanzata dai sottoscrittori dei titoli era attinente alla responsabilità contrattuale di per non aver provato di aver esposto nei Parte_1
locali aperti al pubblico la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e i successivi decreti ministeriali che andavano a modificare in peius i rendimenti dei titoli rispetto alle condizioni previste all'atto dell'emissione), invocando la disciplina a tutela del consumatore. Se è vero che nella predetta sentenza la Suprema Corte di Cassazione rilevava la non applicabilità della disciplina a tutela del consumatore e degli obblighi informativi previsti dal TUB ai buoni postali (peraltro evidenziando che trattavasi - nell'ipotesi vagliata dalla Suprema Corte - di BBFFPP emessi ben prima dell'entrata in vigore del T.U.B.), non ci si può esimere dall'evidenziare che il DM del 13 giugno 1986 di emissione dei BBFFPP al vaglio della Suprema Corte di Cassazione non prevedeva alcun obbligo specifico di rilasciare al sottoscrittore fogli informativi relativi al prospetto dei rendimento dei titoli, giacchè sul buono cartaceo venivano indicate tutte le informazioni necessarie, tra cui anche la relativa decorrenza del termine prescrizionale, nonché il DM di riferimento. Con l'evoluzione normativa in materia di CP_3
invece, la ratio sottesa alla consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario, così come prevista dal predetto DM del 19.12.2000, appariva necessariamente rivolta a rendere chiara la tipologia di titolo offerto al sottoscrittore in sede di emissione dello stesso, non rilevando neanche l'eventuale indicazione sul titolo della serie del buono.
La mancata consegna del predetto foglio informativo, unitamente alla mancata indicazione sul titolo di qualsiasi termine (se non la generica indicazione “a termine”), oltre che del D.M. istitutivo delle serie (vi è solo un generico richiamo a quello in vigore alla data di emissione) costituisce, quindi, un grave inadempimento, che ha causato all'attrice il danno di aver perso tutto il capitale investito, danno che deve essere
4 compiutamente risarcito, nei termini già quantificati nella sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/22, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
(introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co.
1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R.
115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) CONDANNA a rimborsare direttamente in Parte_1
favore dell'Avv. GUARINO LUIGI (dichiaratosi antistatario), le spese di lite che si liquidano in complessivi € 462,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio, €
131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario come per legge, dando atto che Parte_1
è parte tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 14/02/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
5