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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1389/2024, introdotta da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Isabella Castiglione;
Parte_1
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Isabella Castiglione;
Controparte_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Controparte_1 effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata in data 05.11.2010, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1.Il Sig. verserà quale contributo al mantenimento dei due figli e , maggiori di età Pt_1 Per_1 Per_2 ma economicamente non autosufficienti la somma di € 500,00 mensili (cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra. Detta somma si rivaluterà annualmente ex lege, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e sportive come da Protocollo del Tribunale di Roma con il COA di Roma del
29/10/2018; 2.. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, disponendo entrambi di adeguati redditi propri;
”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02.05.1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1389/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Anzio in data 02.05.1998 tra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], trascritto nel Registro
[...] Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Anzio al n. 30, parte 2, serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1389/2024, introdotta da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Isabella Castiglione;
Parte_1
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Isabella Castiglione;
Controparte_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Controparte_1 effetti civili del matrimonio;
riferiscono che dopo la loro separazione consensuale omologata in data 05.11.2010, non hanno mai più ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1.Il Sig. verserà quale contributo al mantenimento dei due figli e , maggiori di età Pt_1 Per_1 Per_2 ma economicamente non autosufficienti la somma di € 500,00 mensili (cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra. Detta somma si rivaluterà annualmente ex lege, oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche e sportive come da Protocollo del Tribunale di Roma con il COA di Roma del
29/10/2018; 2.. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, disponendo entrambi di adeguati redditi propri;
”
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 02.05.1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1389/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Anzio in data 02.05.1998 tra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], trascritto nel Registro
[...] Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Anzio al n. 30, parte 2, serie A, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi