Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE Procedimento possessorio - R.G. N.° 1175/2022 Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'esito della scadenza del termine del 18/12/24 per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; OSSERVA
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17/5/22, ha chiesto a questo Giudice la Parte_1 reintegrazione nel possesso dei terreni siti nel Comune di Scala Coeli, alla c.da Bosco e alla c.da Scannolo, censiti al NCT al foglio di mappa n.57 particella 63, al foglio di mappa n. 45 particella 50 e, infine, al foglio di mappa 46 particella 14 e 16, ordinando al resistente l'immediata _1 rimozione delle catene di accesso e dei lucchetti apposti a chiusura dei varchi di accessi ai predetti terreni.
A tal fine la ricorrente ha allegato:
- di essere compossessore, unitamente ai fratelli - odierno resistente - e _1 Per_1
dei tre appezzamenti di terreno sopra indicati;
[...]
- che il possesso dei predetti terreni era loro pervenuto in seguito al decesso del padre Per_2 ed alla loro chiamata all'eredità, rispetto alla quale non era stata presentata nessuna
[...] denuncia di successione;
- che i terreni in questione erano stati acquistati da da tale sig. senza, ER Per_3 tuttavia, nessuna formalizzazione del trasferimento, né alla morte di avvenuta il ER 19 Maggio 2021, era stata redatta tra i fratelli una scrittura privata per regolamentare l'eredità del defunto padre;
- che, dopo la morte di i tre fratelli avevano provveduto tutti insieme alla ER coltivazione dei fondi;
- che, in data 7.05.2022, entrambi i terreni siti in c.da Bosco ed in c.da Scannolo, sul lato rivolto verso la strada comunale, erano stati chiusi con una siepe e gli accessi erano stati sigillati con un catenaccio;
- che, dapprima, in data 13.05.2022, aveva presentato denuncia contro ignoti, salvo poi scoprire che colui che aveva provveduto alla chiusura dei terreni e ad impedire l'accesso alle intere aree era stato il fratello _1
- che, a causa della chiusura dei varchi di accesso, non può più accedere ai terreni in questione;
- che il principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie, operando automaticamente, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c.; Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente. _1
La difesa del resistente ha eccepito:
- che i terreni oggetto di lite non costituiscono beni ereditari, atteso che gli stessi non erano in proprietà al defunto padre in particolare, il fondo sito in agro del Comune di Scala ER Coeli alla c/da “Bosco”, censito al fg.57 particella 63, risulta in ditta Comune di Scala Celi, mentre il fondo sito in c/da “Scannolo”, composto dalle particelle censite al fg. 45 part.lla 50 e al fg.46 part.lle 14 e 16, risultano in ditta Comune di Scala Coeli, quale concedente, e Controparte_2
e , quali cessionari;
CP_3
- che non risponde al vero l'affermazione di controparte relativa alla mancata presentazione della denuncia di successione, essendo stata la stessa acquisita dal sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate in data 18.11.2022 e redatta per Notar da Corigliano-Rossano; Persona_4
- che, in ogni caso, il possesso sui predetti terreni è esercitato da almeno vent'anni dal solo _1
, che li coltiva, migliorandoli e traendone sostentamento per lui e per la famiglia;
[...]
- che la ricorrente non ha mai instaurato una relazione possessoria con il bene, così come il fratello residente in [...]; Persona_1
- che non sussiste nemmeno l'elemento dell'animus spoliandi; La causa, dopo una serie di rinvii disposti per consentire l'instaurazione del contraddittorio, tentare la definizione bonaria della controversia e per assenza degli informatori, è stata istruita mediante escussione di due informatori per parte;
dopodiché, il Tribunale, all'esito della scadenza del termine del 18/12/24 per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., preso atto degli scritti conclusionali autorizzati, ha riservato la decisione.
2. Nel merito
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato, per le ragioni che seguono. ha allegato di essere compossessore dei terreni oggetto di lite per essere Parte_1 succeduta nel possesso esercitato dal defunto padre, unitamente ai fratelli ER _1 e sul presupposto dell'operatività del principio stabilito dall'art. 1146,
[...] Persona_1 comma I, c.p.c..
La disposizione normativa richiamata, difatti, stabilisce che il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione, con gli stessi precisi caratteri che aveva rispetto al defunto;
trattasi, a ben vedere, di una fictio iuris prevista dall'ordinamento giuridico, operando tale continuazione nel possesso a prescindere dalla materiale apprensione dei beni.
Cionondimeno, sussiste in capo a colui che allega di essere succeduto nel possesso del bene ereditario l'onere di fornire la duplice prova della propria qualità di erede nonché dell'esistenza di tale possesso in capo al de cuius. Tale prova, in relazione ad entrambi gli aspetti, non è stata fornita dalla ricorrente, la quale, a ben vedere, ha rappresentato di essere “chiamata all'eredità” del defunto padre (cfr. pag. 1 del ricorso: “il possesso dei predetti terreni sono pervenuti all'istante ed ai suoi fratelli in seguito al decesso del defunto padre ed alla loro chiamata all'eredità che ad oggi non ha ER portato alla formalizzazione di alcuna denuncia di successione”); peraltro, al fine di contestare la circostanza dedotta per cui non era stata presentata alcuna denuncia di successione, il resistente ha depositato proprio una denuncia di successione acquisita dal sistema telematico dell'Agenzia delle
Entrate in data 18.11.2022 e redatta per Notar da Corigliano-Rossano, presentata da Persona_4 tale , in cui non vi è alcun riferimento a e alla sua qualità di erede e Persona_5 Parte_1 nella quale si fa per giunta riferimento all'esistenza di un testamento. Va chiarito, al riguardo, che, se è vero che il “chiamato all'eredità” che non ha ancora accettato l'eredità è legittimato, ex art. 460 c.p.c., all'esercizio delle azioni possessorie, è altrettanto indiscusso che lo stesso non possa invece essere considerato quale continuatore del possesso del de cuius, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.p.c.. Nemmeno risulta poi provata l'esistenza di una situazione possessoria in capo a Per_2
circostanza prontamente contestata dal resistente nella memoria di costituzione, avendo egli
[...] eccepito di essere possessore esclusivo dei terreni da circa venti anni (cfr. memoria di costituzione:
“tali beni, “c.d. fondi “Bosco” e “Scannolo”, sono nella disponibilità da almeno vent'anni nella disponibilità del solo;
“il possesso dei detti fondi era ed è esclusivamente di _1 _1
”.)
[...]
Sul punto, difatti, nessun elemento utile a provare il possesso in capo al de cuius Per_2
è emerso dalle dichiarazioni degli informatori indicati da parte ricorrente.
[...]
, ascoltato all'udienza del 4 giugno 2024, si è limitato ad affermare Testimone_1 genericamente che “Fin quando era in vita si occupava lui dei terreni pagando delle Per_2 Pag. 3 di 4
persone che si occupavano della coltivazione”, salvo poi riferire di un unico episodio concreto in cui si era recato sui terreni oggetto di lite, risalente a dicembre 2020, dal quale, tuttavia, non può evincersi che ad occuparsi del terreno era in via esclusiva avendo riferito di ER essersi recato sui fondi per la raccolta delle olive insieme a e Parte_1 _1 (cfr. dichiarazione: “a dicembre 2020 pure sono andato a raccogliere le olive, ER eravamo io , e il di loro padre ”). Parte_1 _1 ER Irrilevanti sono invece le dichiarazioni relative all'episodio del dicembre 2021, giorno in cui l'informatore si era recato sui terreni insieme alla ricorrente e a per la raccolta delle _1 olive, essendo - a tale data - già deceduto (morto nel maggio 2021), non potendo, ER dunque, inferirsi nessun elemento utile in ordine al possesso vantato da quest'ultimo.
Peraltro, la dichiarazione resa dall'informatore, secondo la quale ad occuparsi dei terreni era deve ritenersi inattendibile, sia sotto il profilo intrinseco del suo contenuto, per ER essere estremamente generica e priva di riferimenti puntuali e concreti, sia per la fonte dalla quale promana, atteso che lo stesso ha chiarito di vivere in Germania e di rientrare in Italia all'incirca 3 o 4 volte all'anno per circa 10/14 giorni, alloggiando un po' dalla suocera e un Parte_1 po'dalla madre. Del pari, nessuna prova confortante del possesso vantato dal de cuius può ER ricavarsi dal secondo informatore indicato da parte ricorrente.
, escusso all'udienza del 5 novembre 2024, ha anche lui riferito che ad Testimone_2 occuparsi dei terreni era seppur per il tramite di operai, salvo poi specificare di ER essersi recato nel dicembre 2020 sui terreni per la raccolta delle olive insieme ai suoceri Pt_1
- ricorrente -
e , , e degli operai chiamati da
[...] Persona_6 ER _1
. Trattasi di circostanza che, proprio per la contestuale presenza di - ER _1 il quale ha dedotto in ricorso di essere possessore esclusivo da circa venti anni - non è idonea a dimostrare l'esistenza di un possesso esclusivo di ER
Peraltro, anche il secondo informatore ha precisato di vivere in Germania e di tornare a Scala Celi all'incirca 3/4 volte l'anno. L'esistenza di un possesso esclusivo in capo al de cuius, al quale la ricorrente assume di essere succeduta, deve ritenersi non provato anche alla luce delle dichiarazioni degli informatori indicati da parte resistente.
, ascoltata all'udienza del 4 giugno 2024, premesso di aiutare da circa dieci Testimone_3 anni nella raccolta delle olive, “scambiandosi le giornate” con il resistente, e di aver _1 visto sempre e solo il resistente occuparsi dei terreni, con la moglie e, prima che si sposassero, con i figli, ha poi semplicemente riferito della sola presenza di sui terreni, il quale si ER recava sui fondi insieme al figlio;
tale presenza rappresenta di per sé un elemento neutro ai fini della prova del possesso di quest'ultimo e, in ogni caso, risulta risalente nel tempo, vale a dire agli anni
2016/17 (cfr. dichiarazione: “Il padre pure veniva sui terreni, fino a 4 o 5 anni ER prima di morire, veniva insieme a .”). _1 Infine, , ascoltato all'udienza 24 settembre 2024, ha confermato che la Testimone_4 coltivazione del terreno era affidato a avendo egli iniziato ad aiutare il resistente, sin _1 dal 2010, da quando cioè si era fidanzato con la figlia, “nell'attività di potatura, di espollonatura, raccolta delle olive e installazione delle reti, aratura del terreno col trattore.” Ha inoltre precisato che i terreni erano sempre stati recintati con filo spinato, sicuramente già nel 2010, e, soprattutto, che vi era un cancello di pali e filo spinato chiuso con un lucchetto, chiamato nel linguaggio gergale “varcaturo”, le cui chiavi erano nella disponibilità di _1
Anche il predetto informatore ha confermato che si recava sui terreni in ER questione, pur non ricordando l'ultima volta che l'aveva visto, ma, come già evidenziato, la sola presenza del de cuius sui terreni costituisce circostanza neutra e non dirimente ai fini della prova del possesso di quest'ultimo, e ciò è ancor più vero alla luce del fatto - pacifico tra le parti - per cui viveva insieme a e, dunque, come riferito anche dall'informatore ER _1
, lo stesso si recava sui terreni insieme al figlio . Testimone_3 _1 Pag. 4 di 4
In definitiva, non può ritenersi provato il compossesso della ricorrente sui terreni in questione, non avendo la stessa fornito la prova della qualità di erede di e ER dell'esistenza di una situazione possessoria a quest'ultimo riferibile e rispetto alla quale ha dedotto di essere succeduta, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.p.c.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55714, valori minimi, in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia nonché della ridotta attività difensiva espletata, e tenuto conto del valore indeterminabile della causa (non si dispone dei dati relativi al reddito dominicale delle p.lle 50 e 63 e, dunque, non è possibile applicare, in via analogica, l'art. 15
c.p.c. previsto per le cause relative ad immobili).
P.Q.M.
Letti gli artt. 1168, 1169 e 1170 del Codice Civile, nonché gli artt. 703 – 705, del Codice di
Procedura Civile, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda di tutela interdittale;
➢ CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore di parte Parte_1 resistente delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.750,00, per _1 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da attribuirsi all'avv. Giuseppe Urso, dichiaratosi distrattario ex art. 93 c.p.c.;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Castrovillari in data 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott. Gianluca Di Giovanni