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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 25/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 36/2025 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Capriglia Anna Isabella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
difesi ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso il locale ambito
[...]
territoriale
RESISTENTE avente ad oggetto Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 gennaio 2025 , premettendo di esser stata assunta con Parte_1
contratto a termine dal 5 settembre 2023 al 30 giugno 2024, con qualifica di o.s.s. e profilo di collaboratrice scolastica e di esser stata assegnata all'I.T.T. G. e M. Montani di Fermo, lamentava l'illegittimità del licenziamento irrogatole il 5 giugno 2024, all'esito del procedimento disciplinare avviato il 20 marzo 2024 per supposte assenze ingiustificate dal lavoro non comunicate tempestivamente anche con riguardo ai motivi, successivamente modificate quanto ai titolo d'assenza o non adeguatamente giustificate e del susseguente provvedimento di esclusione dalle graduatorie
A.T.A..
Rilevava, in particolare, che la contestazione era basata sul fatto che le assenze dal 13 al 19 ottobre
2023, dal 6 al 13 novembre, dal 3 al 5 dicembre, dal 12 al 16 dicembre, dal 17 al 18 dicembre, dal 19 al 23 dicembre del 2023, dall'11 al 14 gennaio 2024, dal 16 al 24 gennaio 2024, dal 29 gennaio al 3 febbraio, dal 4 all'11 febbraio, dal 12 al 25 febbraio, dal 26 febbraio al I marzo, dal 2 all'8 marzo, dal
9 al 15 marzo erano state comunicate in ritardo, non sempre usando il gestionale preposto, che non erano state considerate le assenze per malattia per complessivi ventotto giorni, in relazione ai giorni antecedenti alla certificazione medica, e che le assenze dal 22 al 25 gennaio erano ingiustificate.
Si doleva del mancato rispetto del principio di tempestività della contestazione disciplinare, sicché a fronte di prime violazioni avvenute sei mesi prima e non necessitanti di istruttoria complessa, si era ingenerato in lei un affidamento sulla correttezza delle comunicazioni, che erano state effettivamente ricevute dall'amministrazione scolastica ed il datore di lavoro aveva rinunciato alla valenza disciplinare del fatto.
Domandava l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogatole ed invocava l'applicazione della tutela reale oltre al reinserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. o, in subordine, della tutela obbligatoria, parametrata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
Con memoria difensiva depositata il 13 marzo 2025 si costituivano il Controparte_1
e l' domandando il rigetto del ricorso.
[...] Controparte_2
Rilevava che il 22 febbraio 2024 erano stati segnalati all'Ufficio competente per i Procedimenti
Disciplinari fatti di rilievo disciplinare commessi dalla ed il 20 marzo era stata formalizzata Pt_1
la contestazione disciplinare per assenze ingiustificate effettuate tra il 14 ottobre 2023 ed il 13 marzo
2024. Sottolineava che era stato rispettato il principio di tempestività, alla luce della complessità dell'organizzazione aziendale e del relativo organigramma sociale - oltre all'ordinaria attività didattica erano attivi un servizio di convitto, un servizio di semiconvitto ed un'azienda agraria con ben sessanta dipendenti -, del momento in cui la condotta antigiuridica si era esaurita e il datore di lavoro ne aveva avuto effettiva e completa conoscenza.
Osservava che non era stato leso il diritto di difesa della dipendente.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 25 marzo 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto ed in diritto a sostegno della decisione.
, dipendente del in forza di contratto a Parte_1 Controparte_1
tempo determinato stipulato dal 5 settembre 2023 al 30 giugno 2024, con qualifica di collaboratore scolastico, presso l'I.T.T. G. e M. Montani di Fermo, in data 20 marzo 2024 ha ricevuto decreto n.
331 di contestazione disciplinare in cui erano compendiati seguenti fatti:
- non essersi presentata a lavoro dal 14 al 19 ottobre 2023, pur non essendo stato concesso il giorno di ferie richiesto per il 14 e pur essendo stato prodotto agli uffici amministrativi della scuola un certificato medico del 16 ottobre, con prognosi al 19 ottobre, in cui risultava che la ricorrente aveva dichiarato di essersi ammalata il 14 ottobre;
- in ordine all'assenza dal 6 al 13 novembre 2023, aver comunicato la protrazione della malattia solo il pomeriggio del 6 novembre ed aver inviato l'8 novembre il certificato medico, datato
7 novembre e con prognosi al 13 novembre, in cui risultava che ella aveva dichiarato di essersi ammalata il 6 novembre;
- quanto all'assenza dal 22 al 25 novembre, non aver beneficiato di ferie autorizzate;
- in merito all'assenza dal 3 al 5 dicembre 2023, aver inoltrato solo il 4 dicembre il certificato medico di pari data, con prognosi al 5 dicembre, nel quale risultava che ella aveva dichiarato di essersi ammalata il 3 dicembre;
- quanto all'assenza dal 12 al 16 dicembre, aver inviato il 13 dicembre un certificato medico di pari data, con prognosi al 16 dicembre, nel quale ella aveva dichiarato di essersi ammalata il
12 dicembre;
- quanto all'assenza dal 17 al 18 dicembre, aver inviato solo il 18 dicembre certificato medico di pari data, in cui la ricorrente aveva dichiarato di essersi ammalata il giorno prima;
- quanto all'assenza dal 19 al 23 dicembre, aver comunicato l'assenza solo il 20 dicembre ed aver inviato solo il 21 dicembre, su sollecitazione della scuola certificato medico di pari data, con prognosi al 23 dicembre, in cui ella aveva dichiarato di essersi ammalata dal 19 dicembre;
- quanto all'assenza dall'11 al 14 gennaio 2024, aver inviato solo il 12 gennaio sull'applicativo certificato medico di pari data, con prognosi sino al 14 gennaio, in cui risulta che ella aveva dichiarato di essersi ammalata dall'11 gennaio;
- quanto all'assenza dal 16 al 24 gennaio, aver inviato solo il 20 gennaio certificato medico del
19 gennaio, con prognosi al 24 gennaio 2024, nella quale ella aveva dichiarato di essersi ammalata il 16 gennaio;
- quanto all'assenza dal 4 all'11 febbraio 2024, aver inviato solo l'8 febbraio certificato medico di pari data, con prognosi sino all'11 febbraio, in cui ella aveva dichiarato di essersi ammalata dal 4 febbraio;
- quanto all'assenza dal 12 al 25 febbraio, aver inviato solo il 16 febbraio certificato medico di pari data, con prognosi sino al 25 febbraio, nel quale ella aveva dichiarato di essersi ammalata dal 12 febbraio ed esser rimasta assente alla visita di controllo del 25 febbraio in fascia CP_3
di reperibilità e non essersi presentata alla visita ambulatoriale del giorno successivo;
- quanto all'assenza dal 26 febbraio al I marzo, aver inviato solo il 27 febbraio certificato medico di pari data, con prognosi al I marzo, in cui ella aveva dichiarato di essersi ammalata dal 26 febbraio;
- - quanto all'assenza dal 2 all'8 marzo, aver inviato solo il 5 marzo certificato medico di pari data, con prognosi sino all'8 marzo, in cui ella aveva dichiarato di essersi ammalata dal 2 marzo;
- quanto all'assenza dal 9 al 15 marzo, aver inviato solo il 14 marzo, dopo richiesta del Dirigente
Scolastico, certificato medico di pari data, con prognosi al 15 marzo, in cui ella aveva dichiarato di essersi ammalata dal 9 marzo.
Era ritenuto che l'invio dell'attestazione dell'assenza per malattia era stato effettuato sistematicamente in ritardo, così come le comunicazioni delle relative assenze, non sempre usando il gestionale di e che le assenze del 22, 23, 24 e 25 novembre 2023 erano ingiustificate CP_4 CP_5
ed erano ritenute la sussunzione del fatto nella lett. B dell'art. 55 quater del d. lgs. n. 165/2001, che prevede il licenziamento, e la sussistenza di grave violazione dei doveri inerenti alla funzione rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, lettere e) e o), del c.c.n.l. Comparto
Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.
All'esito delle difese scritte e della fissazione dell'audizione personale orale dell'incolpata, era irrogato alla stessa il licenziamento con preavviso.
La ricorrente, senza formalizzare alcuna doglianza nel merito degli addebiti, si duole della violazione del principio di tempestività del procedimento disciplinare, ritenendo che la mancata attivazione tempestiva del datore di lavoro del potere disciplinare avesse ingenerato in lei il convincimento in ordine alla legittimità del contegno adottato e la rinuncia del datore di lavoro a ritenere di rilievo disciplinare i comportamenti tenuti.
Va in merito osservato che la disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego si rinviene nell'art. 55 bis del d. lgs. n. 165/2001.
La disposizione in esame, nel fissare la competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari in ordine alle infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, prevede il termine massimo di dieci giorni per la segnalazione da parte del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza ed il termine massimo di trenta giorni per l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, a decorrere dal ricevimento della segnalazione o dalla piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, ai fini della contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi a mezzo p.e.c..
L'incolpato, a questo punto, fermo il diritto di accesso agli atti istruttori, dev'essere sentito, con un preavviso di almeno venti giorni per l'audizione in contraddittorio a sua difesa e può chiedere il differimento dell'audizione, per una sola volta, con l'effetto della conseguente proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve concludere il procedimento, con archiviazione o atto d'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Se è espressamente previsto che la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare rispettino il principio di tempestività, sono definiti espressamente perentori il termine per la contestazione dell'addebito e quello per la conclusione del procedimento.
Avuto riguardo al caso di specie, fermo il rispetto dei termini perentori di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura presso cui era incardinata la dipendente per la formalizzazione, da parte dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dell'addebito e di centoventi giorni per l'irrogazione della sanzione, se si considera che il Dirigente della Scuola ha segnalato il 22 febbraio, il 20 marzo è stata formalizzata la contestazione ed il procedimento si è concluso con l'irrogazione del licenziamento il 3-5 giugno 2024, va vagliata la violazione in concreto del diritto di difesa.
Ebbene nel caso di specie, avuto riguardo al vaglio delle numerose assenze riportate dalla lavoratrice anche con continuità e delle connesse comunicazioni di assenza, della comunicazione con canali non ufficiali, nonché dell'esame delle certificazioni mediche prodotte e dell'attesa per eventuali integrazioni richieste dalla scuola anche in rapporto a tutti gli incombenti dell'organizzazione scolastica, che vedeva partecipi molti dipendenti e figure professionali, si è reso necessario un lasso temporale di rilievo per vagliare la validità della documentazione a supporto delle assenze e l'insussistenza di giustificativi e per formalizzare un'analitica contestazione disciplinare supportata da documenti specifici.
Alcun affidamento può essersi ingenerato nella ricorrente in ordine all'erronea modalità di comunicazione delle assenze, parte delle quali sono state comunicate in ritardo ed altre, in numero complessivamente superiore a tre, appaiono ingiustificate, a fronte della precisa indicazione del canale telematico in cui doveva esser effettuata la comunicativa, dell'omissione di giustificativi, della tardività della comunicazione e della presentazione di certificati medici che, in quanto validi dal momento in cui era datata la certificazione, supportavano solo parte delle assenze.
La dipendente non ha poi visto leso il proprio diritto di difesa, non essendo peraltro trascorso un significativo lasso temporale dai fatti ed essendo ella in possesso di tutta la documentazione per confutare eventualmente gli addebiti.
I fatti, in quanto sussumibili all'interno dell'art. 55 quater lett. B del d. lgs. n. 165/2001 e concretanti anche reiterati avvisi intempestivi dell'assenza per malattia, in assenza d'impedimento, appaiono passibili della sanzione prevista dall'art. 55 cit. e dall'art. 13 IX comma lett. A), ovvero il licenziamento con preavviso.
Il depennamento dalle graduatorie appare conseguenziale alla commissione di tali fatti.
Ne discende il rigetto del ricorso.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura giuslavoristica della controversia ed al suo valore indeterminato di complessità media, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione al , con decurtazione del 20% dei compensi, posto che la parte Controparte_1
resistente si è costituita in giudizio e difesa con i propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità del licenziamento con preavviso irrogato alla ricorrente con decreto n. 662 del 3 giugno 2024 e del susseguente provvedimento di esclusione dalle vigenti graduatorie A.T.A..
Visti gli artt. 91 e 152 bis disp. att. c.p.c., condanna alla rifusione al Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.800,00, oltre al rimborso Controparte_1
spese generali del 15% ed accessori di legge.
Fermo, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan